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Document 62019CJ0372

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 novembre 2020.
Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) contro Weareone.World BVBA e Wecandance NV.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ondernemingsrechtbank Antwerpen.
Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Nozione di “prezzi iniqui” – Società di gestione collettiva dei diritti d’autore – Situazione di monopolio di fatto – Posizione dominante – Abuso – Esecuzione di opere musicali durante festival di musica – Tariffario basato sull’incasso lordo derivante dalla vendita di biglietti di ingresso – Ragionevole rapporto con la prestazione della società di gestione collettiva – Determinazione della quota del repertorio musicale della società di gestione collettiva effettivamente eseguita.
Causa C-372/19.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:959

 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

25 novembre 2020 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Nozione di “prezzi iniqui” – Società di gestione collettiva dei diritti d’autore – Situazione di monopolio di fatto – Posizione dominante – Abuso – Esecuzione di opere musicali durante festival di musica – Tariffario basato sull’incasso lordo derivante dalla vendita di biglietti di ingresso – Ragionevole rapporto con la prestazione della società di gestione collettiva – Determinazione della quota del repertorio musicale della società di gestione collettiva effettivamente eseguita»

Nella causa C‑372/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’ondernemingsrechtbank Antwerpen (Tribunale delle imprese, Anversa, Belgio), con decisione del 28 febbraio 2019, pervenuta in cancelleria il 10 maggio 2019, nel procedimento

Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM),

contro

Weareone.World BVBA,

Wecandance NV,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Quinta Sezione, M. Ilešič (relatore), C. Lycourgos e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 maggio 2020,

considerate le osservazioni presentate:

per la Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM), da B. Michaux, O. Sasserath, G. Ryelandt, E. Deturck e J. Vrebos, advocaten;

per la Weareone.World BVBA, da C. Curtis, E. Monard e K. Geelen, advocaten;

per la Wecandance NV, da P. Walravens, T. De Meese e C. Lebon, advocaten;

per il governo belga, da J.-C. Halleux, S. Baeyens, L. Van den Broeck e C. Pochet, in qualità di agenti, assistiti da P. Goffinet e S. Depreeuw, advocaten;

per il governo francese, da P. Dodeller, A.‑L. Desjonquères e A. Daniel, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da J. Samnadda, F. van Schaik e C. Zois, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 luglio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 102 TFUE, se del caso in combinato disposto con l’articolo 16 della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno (GU 2014, L 84, pag. 72).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di due controversie tra, da un lato, la Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) e, dall’altro, la Weareone.World BVBA e la Wecandance NV, in merito ai compensi richiesti a queste ultime dalla SABAM a titolo di diritto d’autore.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

Il considerando 8 della direttiva 2014/26 enuncia quanto segue:

«La presente direttiva mira a coordinare le normative nazionali sull’accesso all’attività di gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva, le modalità di governance e il quadro di sorveglianza (...)».

4

L’articolo 16 di tale direttiva, intitolato «Concessione delle licenze», così dispone:

«1.   Gli Stati membri garantiscono che gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori conducano in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti. Gli organismi di gestione collettiva si scambia[n]o tutte le informazioni necessarie.

2.   Le condizioni di concessione delle licenze sono basate su criteri oggettivi e non discriminatori. (...)

I titolari dei diritti ricevono una remunerazione adeguata per l’uso dei diritti. Le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso sono ragionevoli in rapporto, tra l’altro, al valore economico dell’utilizzo dei diritti negoziati e tengono conto della natura e della portata dell’uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall’organismo di gestione collettiva. Gli organismi di gestione collettiva informano gli utenti interessati in merito ai criteri utilizzati per stabilire tali tariffe.

(...)».

Diritto belga

5

La direttiva 2014/26 è stata trasposta in diritto belga dal Wet van 8 juni 2017 tot omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt (legge dell’8 giugno 2017 che traspone in diritto belga la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno) (Belgisch Staatsblad del 27 giugno 2017, pag. 68276).

6

L’articolo 63 di tale legge ha modificato l’articolo XI.262 del code de droit économique (codice di diritto economico) nei termini seguenti:

«§ 1o.   Le condizioni di concessione delle licenze sono basate su criteri oggettivi e non discriminatori. (...)

I titolari dei diritti ricevono una remunerazione adeguata per l’uso dei diritti. Le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso sono ragionevoli in rapporto, tra l’altro, al valore economico dell’utilizzo dei diritti negoziati e tengono conto della natura e della portata dell’uso delle opere e delle prestazioni, nonché del valore economico del servizio fornito dall’organismo di gestione. Le società di gestione informano gli utenti interessati in merito ai criteri utilizzati per stabilire tali tariffe.

(...)».

Procedimenti principali e questione pregiudiziale

7

La SABAM è una società commerciale a scopo di lucro che, per la sua posizione di organismo unico di gestione collettiva dei diritti d’autore in Belgio, detiene su tale territorio un monopolio di fatto sul mercato della percezione e della ripartizione dei compensi dovuti a titolo di diritto d’autore per la riproduzione e la comunicazione al pubblico di opere musicali.

8

La Weareone.World e la Wecandance organizzano, rispettivamente dal 2005 e dal 2013, i festival annuali Tomorrowland e Wecandance. Nel corso di diverse edizioni di tali eventi, sono state utilizzate opere musicali protette dal diritto d’autore, la cui gestione è garantita dalla SABAM.

9

Secondo la decisione di rinvio, l’ammontare dei compensi richiesti dalla SABAM a tali organizzatori di festival è determinato sulla base della cosiddetta tariffa «211» della SABAM (in prosieguo: la «tariffa 211»).

10

La tariffa 211, nella sua versione applicabile ai procedimenti principali, contiene due tariffari differenti, la cui applicazione è rimessa alla libera scelta della SABAM. Quest’ultima può applicare una «tariffa minima», calcolata sulla base della superficie sonora o sulla base del numero di posti a sedere disponibili, oppure, come è avvenuto nel caso di specie, una «tariffa di base».

11

La tariffa di base è calcolata prendendo in considerazione l’incasso lordo derivante dalla vendita di biglietti, compreso il valore dei biglietti che sono stati dati in cambio della sponsorizzazione, previa deduzione delle spese di prenotazione, dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle eventuali tasse comunali dovute o, in alternativa, prendendo in considerazione il budget artistico, vale a dire gli importi messi a disposizione degli artisti per l’esecuzione del loro programma, qualora il totale di tale budget artistico superi l’incasso lordo derivante dalla vendita dei biglietti. Tale tariffa di base comprende otto diverse fasce di entrate, alle quali viene applicata un’aliquota di compenso digressiva.

12

Un organizzatore di festival può ottenere riduzioni applicate su detta tariffa di base, in funzione della proporzione di opere musicali provenienti dal repertorio della SABAM che vengono effettivamente eseguite in occasione dell’evento. Pertanto, nei limiti in cui l’organizzatore abbia comunicato alla SABAM, entro un termine stabilito, l’elenco delle opere eseguite in occasione dell’evento, esso ha la possibilità di ottenere una riduzione applicata sulla tariffa di base nel modo seguente: se meno di 1/3 delle opere musicali eseguite proviene dal repertorio della SABAM, quest’ultima applica 1/3 della tariffa di base; se meno di 2/3 delle opere musicali eseguite provengono da tale repertorio, la SABAM applica 2/3 della tariffa di base; infine, se almeno 2/3 delle opere musicali eseguite provengono da detto repertorio, la SABAM applica interamente la tariffa di base (in prosieguo: la «regola 1/3‑2/3»).

13

Con citazioni del 13 aprile e del 5 maggio 2017, la SABAM ha intentato, dinanzi al giudice del rinvio, azioni contro, da un lato, la Weareone.World e, dall’altro, la Wecandance, affinché queste ultime fossero condannate a versarle somme corrispondenti ai compensi a titolo di diritto d’autore di cui tali organizzatori di festival le sarebbero stati debitori in applicazione della tariffa di base prevista nella tariffa 211, rispettivamente per le edizioni del 2014, del 2015 e del 2016 del festival Tomorrowland e per le edizioni dal 2013 al 2016 del festival Wecandance.

14

Dinanzi al giudice del rinvio, la Weareone.World e la Wecandance hanno contestato la legittimità della tariffa 211 per il motivo che i compensi calcolati sulla base di tale tariffa non corrispondono al valore economico dei servizi forniti dalla SABAM, in violazione dell’articolo 102 TFUE.

15

In particolare, tali organizzatori di festival hanno sostenuto, in primo luogo, che la regola 1/3‑2/3 non è sufficientemente precisa. A tal riguardo, sarebbe possibile, mediante tecnologie moderne, identificare in modo più preciso le opere musicali provenienti dal repertorio della SABAM che vengono effettivamente eseguite, nonché la loro durata.

16

In secondo luogo, gli organizzatori di festival contestano alla SABAM di calcolare la tariffa di base prendendo in considerazione l’incasso lordo derivante dalla vendita di biglietti o prendendo in considerazione il budget artistico senza tuttavia consentire loro di dedurre da detto incasso lordo l’insieme delle spese sostenute per l’organizzazione di tali festival che non presentano alcun rapporto con le opere musicali eseguite in occasione di detti eventi.

17

In tale contesto, detti organizzatori rilevano che l’incasso derivante dalla vendita di biglietti non presenta alcun rapporto con il valore economico della prestazione fornita dalla SABAM, dato che quest’ultima può richiedere, per l’utilizzo delle stesse opere del suo repertorio, una remunerazione più elevata in occasione di eventi il cui diritto di ingresso è più elevato. Orbene, la disposizione dei festivalieri a pagare un tale diritto di ingresso più elevato risulterebbe da fattori indipendenti dalle prestazioni della SABAM, quali gli sforzi degli organizzatori per rendere il festival un’«esperienza totale», l’infrastruttura proposta o ancora la qualità degli interpreti o degli esecutori.

18

Il giudice del rinvio rileva che si pone la questione di stabilire se la tariffazione applicata dalla SABAM sia compatibile con l’articolo 102 TFUE nonché con l’articolo 16 della direttiva 2014/26. In particolare, esso si chiede con quale precisione debba intervenire una tariffazione determinata da un organismo che detiene una posizione dominante perché non si possa ritenere che esso eserciti un abuso di tale posizione dominante a causa di una tariffazione iniqua.

19

In tali circostanze, l’ondernemingsrechtbank Antwerpen (Tribunale delle imprese, Anversa, Belgio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 102 TFUE, eventualmente in combinato disposto con l’articolo 16 della direttiva [2014/26], debba essere interpretato nel senso che si configura abuso di posizione dominante qualora una società di gestione di diritti d’autore, che in uno Stato membro ha un monopolio di fatto, applichi agli organizzatori di eventi musicali, per il diritto di comunicazione al pubblico di opere musicali, un modello di compenso, fondato tra l’altro sul fatturato,

1.

utilizzando una tariffa forfettaria in scaglioni, invece di una tariffa che tenga conto (utilizzando le sofisticate attrezzature tecniche) della quota precisa del repertorio tutelato dalla società di gestione nella musica ascoltata durante l’evento,

2.

che fa dipendere i compensi delle licenze anche da elementi esterni, come, inter alia, il prezzo di ingresso, il prezzo delle consumazioni, il budget artistico per gli esecutori e il budget per altri elementi, come la scenografia».

Sulla questione pregiudiziale

20

In limine, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante, nell’ambito della cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, quest’ultima è tenuta a fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, la Corte è tenuta, se del caso, a riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenze del 18 dicembre 2019, IT Development, C‑666/18, EU:C:2019:1099, punto 26, e del 19 dicembre 2019, Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers, C‑263/18, EU:C:2019:1111, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

21

Nel caso di specie, si deve rilevare che, sebbene il giudice del rinvio inviti la Corte a pronunciarsi sull’interpretazione dell’articolo 102 TFUE, se del caso in combinato disposto con l’articolo 16 della direttiva 2014/26, dalla decisione di rinvio risulta che l’interrogativo di tale giudice verte specificamente sull’interpretazione della nozione di «abuso di posizione dominante», la quale non figura espressamente in detto articolo 16 né in alcun’altra disposizione di tale direttiva, dal momento che quest’ultima ha segnatamente lo scopo, secondo il suo considerando 8, di coordinare le normative nazionali sull’accesso all’attività di gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva, le modalità di governance e il quadro di sorveglianza. In tali circostanze, occorre esaminare la questione del giudice del rinvio esclusivamente alla luce dell’articolo 102 TFUE, fermo restando tuttavia che detto articolo 16 contiene, al paragrafo 2, secondo comma, criteri pertinenti al fine di valutare se un organismo siffatto imponga, in sede di riscossione dei compensi dovuti a titolo di diritto d’autore, tariffe inique.

22

Occorre altresì rilevare che, con la seconda parte di tale questione, il giudice del rinvio interroga specificamente la Corte sul nesso stabilito, nella tariffa 211, tra, da un lato, i compensi richiesti e, dall’altro, «elementi esterni», come il prezzo di ingresso, il prezzo delle consumazioni, il budget artistico per gli interpreti o per gli esecutori e il budget per altri elementi, come la scenografia.

23

Tuttavia, come risulta dalla decisione di rinvio, i compensi di cui trattasi nei procedimenti principali sono stati calcolati sulla base dell’incasso lordo derivante dalla vendita dei biglietti, e non sulla base del budget artistico degli organizzatori. Inoltre, la questione di stabilire se le spese sostenute dagli organizzatori, in particolare per la scenografia, debbano poter essere dedotte, contrariamente a quanto previsto dalla tariffa 211, dall’incasso lordo derivante dalla vendita dei biglietti di ingresso ai fini del calcolo del compenso dovuto è specificamente oggetto della questione sollevata.

24

In tali circostanze, si deve ritenere che, con la sua questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che costituisce abuso di posizione dominante, ai sensi di tale articolo, l’imposizione, da parte di una società di gestione collettiva che detiene un monopolio di fatto in uno Stato membro, agli organizzatori di eventi musicali, per il diritto di comunicazione al pubblico di opere musicali, di un tariffario nel quale, da un lato, i compensi dovuti a titolo di diritto d’autore sono calcolati sulla base di una tariffa applicata all’incasso lordo derivante dalla vendita di biglietti di ingresso, senza che sia possibile dedurre da tale incasso tutte le spese relative all’organizzazione del festival che non abbiano alcun rapporto con le opere musicali ivi eseguite, e, dall’altro lato, viene utilizzato un sistema forfettario in scaglioni al fine di determinare, tra tali opere, la quota di queste ultime che viene attinta dal repertorio di tale società di gestione.

25

A norma dell’articolo 102, primo comma, TFUE, è incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. Come risulta dal secondo comma, lettera a), di tale articolo, l’imposizione di condizioni di transazione non eque da parte di un’impresa in posizione dominante costituisce un abuso di quest’ultima.

26

Occorre anzitutto ricordare che una società di gestione collettiva, quale la SABAM, costituisce un’impresa alla quale si applica l’articolo 102 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, OSA, C‑351/12, EU:C:2014:110, punto 80).

27

Infatti, qualora una siffatta società di gestione collettiva disponga di un monopolio ai fini della gestione, nel territorio di uno Stato membro, dei diritti d’autore relativi a una categoria di opere protette, occorre considerare che essa detiene una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato interno ai sensi di tale articolo (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, OSA, C‑351/12, EU:C:2014:110, punto 86 e giurisprudenza ivi citata).

28

Per quanto riguarda i compensi richiesti da società di gestione collettiva, la Corte ha ripetutamente dichiarato che il comportamento di tali imprese può costituire un abuso e, pertanto, ricadere nel divieto di cui all’articolo 102 TFUE se, quando fissano l’ammontare del compenso, tali società praticano un prezzo eccessivo, privo di ogni ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione da esse fornita, consistente nel mettere l’intero repertorio di opere musicali protette dal diritto d’autore che esse gestiscono a disposizione degli utenti (v., in tal senso, sentenze dell’11 dicembre 2008, Kanal 5 e TV 4, C‑52/07, EU:C:2008:703, punto 28 e giurisprudenza ivi citata; del 27 febbraio 2014, OSA, C‑351/12, EU:C:2014:110, punto 88, nonché del 14 settembre 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra - Latvijas Autoru apvienība, C‑177/16, EU:C:2017:689, punto 35).

29

Spetta al giudice nazionale determinare il carattere eventualmente eccessivo di tali compensi, alla luce del caso concreto di cui è investito e tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie (v., in tal senso, sentenze del 9 aprile 1987, Basset, 402/85, EU:C:1987:197, punto 19, e del 13 luglio 1989, Tournier, 395/87, EU:C:1989:319, punto 32).

30

Nell’ambito di tale determinazione, esso è tenuto, in particolare, a prendere in considerazione la peculiare natura del diritto d’autore nonché a ricercare un adeguato equilibrio fra l’interesse degli autori di opere musicali protette dal diritto d’autore a riscuotere una remunerazione per l’utilizzo di tali opere e quello degli utenti a poter utilizzare le opere stesse a condizioni ragionevoli (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2008, Kanal 5 e TV 4, C‑52/07, EU:C:2008:703, punti 3031). Al fine di verificare se il livello delle tariffe imposte dalla società di gestione collettiva sia equo sotto il profilo sia del diritto degli autori a un’adeguata remunerazione che degli interessi legittimi degli utilizzatori, occorre, in particolare, tener conto non solo del valore economico del servizio di gestione collettiva considerato in quanto tale, ma anche della natura e della portata dell’utilizzo delle opere, nonché del valore economico generato da tale utilizzo.

31

A tal riguardo, sebbene la Corte abbia ricordato che si tratta di stabilire se vi sia un’eccessiva sproporzione tra il costo effettivamente sostenuto e il prezzo effettivamente richiesto e, in caso affermativo, di accertare se sia stato imposto un prezzo iniquo sia in assoluto, sia rispetto ai servizi concorrenti, essa ha altresì rilevato che esistono ulteriori metodi che permettono di individuare l’eventuale carattere eccessivo di un prezzo (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra - Latvijas Autoru apvienība, C‑177/16, EU:C:2017:689, punti 3637 nonché giurisprudenza ivi citata).

32

Per quanto riguarda, nello specifico, i compensi imposti da società di gestione collettiva, tali metodi possono, in particolare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, procedere a un raffronto tra il prezzo il cui carattere equo è contestato e indici di riferimento, quali i prezzi praticati in passato dall’impresa dominante per i medesimi servizi sullo stesso mercato rilevante, i prezzi praticati da tale impresa per altri servizi o nei confronti di diverse tipologie di clienti, o ancora i prezzi praticati da altre imprese per lo stesso servizio o per servizi comparabili su altri mercati nazionali, purché, tuttavia, tale raffronto sia effettuato su base omogenea (v., in tal senso, per quanto riguarda in particolare quest’ultima base di raffronto, sentenza del 14 settembre 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra - Latvijas Autoru apvienība, C‑177/16, EU:C:2017:689, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

33

È alla luce delle considerazioni che precedono che occorre rispondere agli interrogativi del giudice del rinvio.

34

In primo luogo, quest’ultimo chiede se costituisca abuso di posizione dominante, ai sensi dell’articolo 102 TFUE, l’imposizione da parte di una società di gestione collettiva agli organizzatori di eventi musicali di un tariffario in cui i compensi dovuti a titolo di diritto d’autore sono calcolati sulla base di una tariffa applicata all’incasso lordo derivante dalla vendita di biglietti di ingresso, senza che sia possibile dedurre da tale incasso tutte le spese relative all’organizzazione del festival che non abbiano alcun rapporto con le opere musicali ivi eseguite.

35

Dinanzi a tale giudice, la Weareone.World e la Wecandance hanno infatti sostenuto, come ricordato al punto 17 della presente sentenza, da un lato, che l’incasso derivante dalla vendita di biglietti non presenta alcun rapporto con il valore economico della prestazione fornita dalla SABAM, dato che quest’ultima può richiedere, per l’utilizzo delle stesse opere del suo repertorio, una remunerazione più elevata in occasione di eventi il cui diritto di ingresso è più elevato.

36

Dall’altro, il livello dell’incasso lordo di festival come quelli di cui trattasi nei procedimenti principali risulterebbe dagli sforzi degli organizzatori per rendere tali festival un’«esperienza totale», dall’infrastruttura proposta o, ancora, dalla qualità degli interpreti o degli esecutori. Orbene, detti elementi, che la SABAM rifiuterebbe di dedurre dall’importo dell’incasso lordo ai fini del calcolo dei compensi dovuti dagli organizzatori di festival, non presenterebbero alcun rapporto con la prestazione economica da essa fornita.

37

A tal riguardo, sotto un primo profilo, per quanto riguarda la questione se una società di gestione collettiva possa violare l’articolo 102 TFUE imponendo a organizzatori di festival un tariffario di compensi calcolato sulla base dell’incasso lordo derivante dalla vendita dei biglietti di ingresso, si deve rilevare che la Corte ha già dichiarato, in merito a compensi riscossi a titolo di remunerazione del diritto d’autore per l’esecuzione pubblica, in discoteche, di opere musicali registrate e il cui importo era calcolato sulla base del fatturato lordo di tali discoteche, che detti compensi dovevano essere considerati uno sfruttamento normale del diritto d’autore e che la loro riscossione non costituiva di per sé un comportamento abusivo ai sensi dell’articolo 102 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 9 aprile 1987, Basset, 402/85, EU:C:1987:197, punti 15, 18, 2021, nonché del 13 luglio 1989, Tournier, 395/87, EU:C:1989:319, punto 45).

38

La Corte ha altresì dichiarato, per quanto riguarda la riscossione di compensi corrispondenti a una percentuale delle entrate di società di telediffusione derivanti dalla diffusione di trasmissioni destinate al grande pubblico, dalla pubblicità o dagli abbonamenti, che, dal momento che siffatti compensi sono calcolati sulla base delle entrate delle società di telediffusione, essi presentano, in linea di principio, un ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione fornita dalla società di gestione collettiva (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2008, Kanal 5 e TV 4, C‑52/07, EU:C:2008:703, punti 3437).

39

Una siffatta giurisprudenza, dalla quale risulta che un tariffario di compensi di una società di gestione collettiva basato su una percentuale delle entrate generate da un evento musicale deve essere considerato uno sfruttamento normale del diritto d’autore e presenta, in linea di principio, un ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione fornita da tale società, è trasponibile a un tariffario di compensi, come quello di cui trattasi nei procedimenti principali, calcolato sulla base dell’incasso lordo derivante dalla vendita dei biglietti di ingresso di un festival, cosicché l’imposizione, da parte di una società di gestione collettiva, di un siffatto tariffario, non costituisce di per sé un comportamento abusivo ai sensi dell’articolo 102 TFUE.

40

Infatti, imponendo un tale tariffario, la SABAM persegue uno scopo legittimo sotto il profilo del diritto della concorrenza, vale a dire la tutela dei diritti e degli interessi dei suoi aderenti nei confronti degli utilizzatori delle loro opere musicali (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 1989, Tournier, 395/87, EU:C:1989:319, punto 31).

41

Inoltre, i compensi risultanti da un siffatto tariffario rappresentano il corrispettivo dovuto per la comunicazione al pubblico di tali opere musicali. Orbene, tale corrispettivo deve essere esaminato con riferimento al valore di tale utilizzo negli scambi economici (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2008, Kanal 5 e TV 4, C‑52/07, EU:C:2008:703, punto 36), il quale dipende in particolare dal numero reale di soggetti che fruiscono delle opere protette (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 109 e giurisprudenza ivi citata) e dall’importanza dell’utilizzo delle opere musicali per l’evento in questione.

42

Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda gli sforzi degli organizzatori per rendere tali festival un’«esperienza totale», l’infrastruttura proposta, o ancora la qualità degli interpreti o degli esecutori, non si può escludere, come sostenuto dalla Weareone.World e dalla Wecandance, che siffatti investimenti siano idonei a incidere sui diritti di ingresso che possono essere richiesti e, pertanto, sul livello del compenso che può essere legittimamente reclamato dalla SABAM.

43

Tuttavia, tale circostanza non può rimettere in discussione la conclusione tratta dalla giurisprudenza ricordata al punto 39 della presente sentenza.

44

Infatti, da un lato, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 63 e 68 delle sue conclusioni, tale giurisprudenza è stata pronunciata con riferimento a tariffari di compensi imposti da società di gestione collettiva a utilizzatori sulla base del loro fatturato lordo, senza deduzione di tutte le spese effettuate nell’ambito delle loro prestazioni, e ciò nonostante il fatto che tale fatturato potesse dipendere, in misura non trascurabile, da elementi estranei all’utilizzo di opere musicali protette. Pertanto, fattori come quelli indicati al punto 42 della presente sentenza non ostano, in quanto tali, al calcolo dei compensi dovuti a una società di gestione collettiva sulla base di un siffatto tariffario, purché quest’ultimo tenga conto di tutte le circostanze pertinenti, e in particolare di quelle menzionate nella giurisprudenza citata al punto 41 della presente sentenza.

45

Dall’altro lato, può risultare particolarmente difficile, tra i suddetti fattori, determinare in modo obiettivo gli elementi specifici che non avrebbero alcun nesso con le opere musicali eseguite e, pertanto, con la prestazione della società di gestione collettiva, o ancora quantificare, allo stesso modo, il valore economico di questi ultimi, nonché la loro incidenza sull’incasso derivante dalla vendita di biglietti per i festival di cui trattasi.

46

Del resto, imporre a una società di gestione collettiva l’obbligo, in ogni caso, di prendere in considerazione tali elementi, particolarmente eterogenei e soggettivi, nella fissazione di un tariffario di compensi per l’utilizzo di opere musicali protette e di procedere alla loro verifica concreta, a pena di un’eventuale qualificazione di tale tariffario come abusivo, ai sensi dell’articolo 102 TFUE, potrebbe comportare un aumento sproporzionato delle spese sostenute ai fini della gestione dei contratti e della sorveglianza sull’utilizzo delle opere musicali protette dal diritto d’autore.

47

Ne consegue che l’imposizione, da parte di una società di gestione collettiva, di un tariffario in cui i compensi dovuti a titolo di diritto d’autore sono calcolati prendendo in considerazione una tariffa basata sull’incasso lordo derivante dalla vendita di biglietti di ingresso, senza che sia possibile dedurre da detto incasso tutte le spese relative all’organizzazione di tali eventi, non costituisce, di per sé, un comportamento abusivo ai sensi dell’articolo 102 TFUE.

48

Nonostante le considerazioni che precedono, come è stato ricordato ai punti 28 e 29 della presente sentenza, l’imposizione, da parte di una società di gestione collettiva, di un tariffario di compensi basato sull’incasso lordo derivante dalla vendita dei biglietti di ingresso può ricadere nel divieto di cui al suddetto articolo se l’ammontare del compenso effettivamente fissato in applicazione di tale tariffario non presenta un ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione fornita, circostanza che spetta al giudice nazionale determinare alla luce del caso concreto di cui è investito e tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie, comprese l’aliquota di compenso fissata e la base delle entrate su cui tale tasso è calcolato.

49

In secondo luogo, il giudice del rinvio chiede se costituisca abuso di posizione dominante, ai sensi dell’articolo 102 TFUE, l’imposizione, da parte di una società di gestione collettiva, agli organizzatori di eventi musicali, di compensi basati su un tariffario in cui viene utilizzato un sistema forfettario in scaglioni, come quello previsto dalla regola 1/3‑2/3, al fine di determinare, tra le opere eseguite, la quota di queste ultime che viene attinta dal repertorio di tale società di gestione.

50

Come la Corte ha già avuto modo di sottolineare, il compenso applicato da un organismo di gestione collettiva deve tenere conto della quantità di opere musicali protette dal diritto d’autore realmente utilizzate (v., in tal senso, sentenze dell’11 dicembre 2008, Kanal 5 e TV 4, C‑52/07, EU:C:2008:703, punto 39, nonché del 16 luglio 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione, C‑385/07 P, EU:C:2009:456, punto 143).

51

A tal riguardo, è giocoforza constatare, nel caso di specie, che la tariffa 211 tiene conto, in una certa misura, della quantità di opere musicali protette dal diritto d’autore effettivamente eseguite, poiché, come ricordato al punto 12 della presente sentenza, la regola 1/3‑2/3 consente all’organizzatore di festival di ottenere una riduzione forfettaria della tariffa di base in funzione della proporzione di opere musicali provenienti dal repertorio della SABAM che vengono effettivamente eseguite in occasione dell’evento di cui trattasi.

52

Ciò precisato, dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che l’applicazione di un tariffario di compensi che tiene conto della quantità di opere musicali effettivamente eseguite può assumere un carattere abusivo laddove sussista un metodo alternativo che consenta di identificare e di quantificare in maniera più precisa l’utilizzo di tali opere e laddove tale metodo sia idoneo a realizzare lo stesso scopo legittimo che è la tutela degli interessi degli autori, dei compositori e degli editori musicali, senza tuttavia comportare un aumento sproporzionato delle spese sostenute ai fini della gestione dei contratti e della sorveglianza sull’utilizzo delle opere musicali protette dal diritto d’autore (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2008, Kanal 5 e TV 4, C‑52/07, EU:C:2008:703, punto 40).

53

Orbene, risulta che la regola 1/3‑2/3 tiene conto solo in modo molto impreciso della quantità di opere musicali effettivamente eseguite provenienti dal repertorio della SABAM. Infatti, come hanno rilevato la Wecandance, la Weareone.World e la Commissione europea, tale regola comporta che la SABAM percepisca in modo quasi sistematico redditi che possono essere notevolmente superiori a quelli corrispondenti a tale quantità.

54

La SABAM sostiene, a tal riguardo, che l’attuale tecnologia di identificazione è molto onerosa e che dall’obbligo a suo carico di identificare più precisamente, sin dalla fase della percezione, la quota del suo repertorio utilizzata dall’organizzatore, risulterebbero spese di gestione supplementari.

55

Come emerge dal punto 29 della presente sentenza, spetta al giudice nazionale verificare, alla luce del caso concreto di cui è investito e tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie, comprese, in un caso come quello di cui ai procedimenti principali, la disponibilità e l’affidabilità dei dati forniti, relativi all’utilizzo delle opere rientranti nel repertorio della società collettiva di cui trattasi, nonché degli strumenti tecnologici esistenti, se esista un metodo alternativo che consenta di identificare e di quantificare tale utilizzo in modo più preciso, alla luce delle condizioni ricordate al punto 52 della presente sentenza.

56

Nel caso di specie, risulta che vari elementi attestano la possibilità, per la SABAM, di ricorrere a un siffatto metodo alternativo, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

57

Infatti, sotto un primo profilo, si deve rilevare che la regola 1/3‑2/3 richiede, ai fini della sua applicazione, una determinazione precisa della quota delle opere eseguite che proviene dal repertorio della SABAM, dal momento che tale regola è attuata da quest’ultima, come ricordato al punto 12 della presente sentenza, solo nei limiti in cui l’organizzatore abbia comunicato alla medesima, entro un termine stabilito, l’elenco delle opere effettivamente eseguite in occasione dell’evento in questione, al fine di consentire alla SABAM di determinare se meno di un terzo o meno di due terzi delle opere eseguite provengano dal suo repertorio. Orbene, in linea di principio, un siffatto elenco consente una determinazione ancora più precisa della proporzione delle opere eseguite che proviene dal repertorio della SABAM.

58

Sotto un secondo profilo, la Wecandance e la Weareone.World hanno menzionato progressi tecnici, in particolare lo sviluppo di software di riconoscimento musicale, che consentirebbero di identificare con precisione le opere eseguite provenienti dal repertorio della SABAM. Orbene, non si può escludere che tali strumenti tecnologici siano in grado di identificare e quantificare in modo più preciso le opere eseguite.

59

Infine, sotto un terzo profilo, la Weareone.World ha menzionato l’esistenza di altri metodi di identificazione e di quantificazione delle opere eseguite approvati dalla SABAM in altre versioni della tariffa 211, quali il ricorso a un’impresa di controllo autorizzata o, ancora, la sostituzione, su base temporanea, della regola 1/3‑2/3 con una regola che consenta di tener conto in modo più preciso della proporzione delle opere musicali eseguite provenienti dal suo repertorio.

60

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che non costituisce abuso di posizione dominante, ai sensi di tale articolo, l’imposizione, da parte di una società di gestione collettiva che detiene un monopolio di fatto in uno Stato membro, agli organizzatori di eventi musicali, per il diritto di comunicazione al pubblico di opere musicali, di un tariffario nel quale:

da un lato, i compensi dovuti a titolo di diritto d’autore sono calcolati sulla base di una tariffa applicata all’incasso lordo derivante dalla vendita di biglietti di ingresso, senza che sia possibile dedurre da tale incasso tutte le spese relative all’organizzazione del festival che non abbiano alcun rapporto con le opere musicali ivi eseguite, purché, alla luce dell’insieme delle circostanze rilevanti del caso di specie, i compensi effettivamente imposti dalla società di gestione in applicazione di tale tariffario non presentino un carattere eccessivo tenuto conto, in particolare, della natura e della portata dell’utilizzo delle opere, del valore economico generato da tale utilizzo e del valore economico delle prestazioni di tale società di gestione, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare, e

dall’altro lato, viene utilizzato un sistema forfettario in scaglioni al fine di determinare, tra le opere musicali eseguite, la quota di queste ultime che viene attinta dal repertorio di tale società di gestione, purché non esista altro metodo che consenta di identificare e di quantificare in maniera più precisa l’utilizzo di tali opere e che sia idoneo a realizzare lo stesso scopo legittimo, ossia la tutela degli interessi degli autori, dei compositori e degli editori musicali, senza tuttavia comportare un aumento sproporzionato delle spese sostenute ai fini della gestione dei contratti e della sorveglianza sull’utilizzo delle opere musicali protette dal diritto d’autore; spetta al giudice nazionale verificarlo, alla luce del caso concreto di cui è investito e tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui la disponibilità e l’affidabilità dei dati forniti, nonché degli strumenti tecnologici esistenti.

Sulle spese

61

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che non costituisce abuso di posizione dominante, ai sensi di tale articolo, l’imposizione, da parte di una società di gestione collettiva che detiene un monopolio di fatto in uno Stato membro, agli organizzatori di eventi musicali, per il diritto di comunicazione al pubblico di opere musicali, di un tariffario nel quale:

 

i compensi dovuti a titolo di diritto d’autore sono calcolati sulla base di una tariffa applicata all’incasso lordo derivante dalla vendita di biglietti di ingresso, senza che sia possibile dedurre da tale incasso tutte le spese relative all’organizzazione del festival che non abbiano alcun rapporto con le opere musicali ivi eseguite, purché, alla luce dell’insieme delle circostanze rilevanti del caso di specie, i compensi effettivamente imposti dalla società di gestione in applicazione di tale tariffario non presentino un carattere eccessivo tenuto conto, in particolare, della natura e della portata dell’utilizzo delle opere, del valore economico generato da tale utilizzo e del valore economico delle prestazioni di tale società di gestione, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare, e

viene utilizzato un sistema forfettario in scaglioni al fine di determinare, tra le opere musicali eseguite, la quota di queste ultime che viene attinta dal repertorio di tale società di gestione, purché non esista altro metodo che consenta di identificare e di quantificare in maniera più precisa l’utilizzo di tali opere e che sia idoneo a realizzare lo stesso scopo legittimo, ossia la tutela degli interessi degli autori, dei compositori e degli editori musicali, senza tuttavia comportare un aumento sproporzionato delle spese sostenute ai fini della gestione dei contratti e della sorveglianza sull’utilizzo delle opere musicali protette dal diritto d’autore; spetta al giudice nazionale verificarlo, alla luce del caso concreto di cui è investito e tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui la disponibilità e l’affidabilità dei dati forniti, nonché degli strumenti tecnologici esistenti.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

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