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Document 62019CJ0199

    Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 9 luglio 2020.
    RL sp. z o.o. contro J.M.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.
    Rinvio pregiudiziale – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2011/7/UE – Nozione di “transazione commerciale” – Prestazione di servizi – Articolo 2, punto 1 – Contratto di locazione – Pagamenti periodici – Termini di pagamento che prevedono il versamento a rate – Articolo 5 – Portata.
    Causa C-199/19.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:548

     SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

    9 luglio 2020 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2011/7/UE – Nozione di “transazione commerciale” – Prestazione di servizi – Articolo 2, punto 1 – Contratto di locazione – Pagamenti periodici – Termini di pagamento che prevedono il versamento a rate – Articolo 5 – Portata»

    Nella causa C‑199/19,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi (Tribunale circondariale di Łódź‑Centro, Polonia), con decisione del 24 gennaio 2019, pervenuta in cancelleria il 27 febbraio 2019, nel procedimento

    RL sp. z o.o.

    contro

    J.M.,

    LA CORTE (Nona Sezione),

    composta da S. Rodin, presidente di sezione, K. Jürimäe e N. Piçarra (relatore), giudici,

    avvocato generale: G. Hogan

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per J.M., da A. Krakowińska, radca prawny;

    per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

    per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da F. De Luca, avvocato dello Stato;

    per la Commissione europea, da K. Mifsud-Bonnici e Ł. Habiak, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 1, nonché dell’articolo 5 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2011, L 48, pag. 1).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapposti la RL sp. z o.o. e J.M. in merito al pagamento tardivo, da parte di quest’ultimo, di sedici canoni e spese connesse, relativi ad un contratto di locazione a tempo indeterminato di un locale professionale.

    Contesto normativo

    Il diritto dell’Unione

    3

    I considerando 2, 3, 8, 9, 11, 19 e 22 della direttiva 2011/7 sono così formulati:

    «2)

    Nel mercato interno la maggior parte delle merci e dei servizi è fornita da operatori economici ad altri operatori economici e ad amministrazioni pubbliche secondo un sistema di pagamenti differiti, in cui il fornitore lascia al cliente un periodo di tempo per pagare la fattura, secondo quanto concordato tra le parti, precisato sulla fattura del fornitore o stabilito dalla legge.

    3)

    Nelle transazioni commerciali tra operatori economici o tra operatori economici e amministrazioni pubbliche molti pagamenti sono effettuati più tardi rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi. Sebbene le merci siano fornite e i servizi prestati, molte delle relative fatture sono pagate ben oltre il termine stabilito. Tali ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria delle imprese. Essi compromettono anche la loro competitività e redditività quando il creditore deve ricorrere ad un finanziamento esterno a causa di ritardi nei pagamenti. (...)

    (...)

    (8)

    L’ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe essere limitato ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per una transazione commerciale. La presente direttiva non dovrebbe disciplinare le transazioni con i consumatori, gli interessi relativi ad altri pagamenti, ad esempio pagamenti a norma di legge per assegni o titoli di credito o pagamenti effettuati a titolo risarcimento danni, ivi compresi i pagamenti effettuati da un assicuratore. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter escludere i debiti oggetto di procedure concorsuali, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.

    (9)

    La presente direttiva dovrebbe disciplinare tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che siano effettuate tra imprese pubbliche o private ovvero tra imprese e amministrazioni pubbliche (...) Essa pertanto dovrebbe disciplinare anche tutte le transazioni commerciali tra gli appaltatori principali e i loro fornitori e subappaltatori.

    (...)

    (11)

    La fornitura di merci e la prestazione di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la presente direttiva dovrebbero anche includere la progettazione e l’esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile.

    (...)

    (19)

    Un risarcimento equo dei creditori, relativo ai costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento, serve a disincentivare i ritardi di pagamento. Tra i costi di recupero dovrebbero essere inclusi anche i costi amministrativi e i costi interni causati dal ritardo di pagamento, per i quali la presente direttiva dovrebbe determinare un importo minimo forfettario che possa cumularsi agli interessi di mora. (...)

    (...)

    (22)

    La presente direttiva non dovrebbe impedire pagamenti a rate o scaglionati. Tuttavia, ogni rata o pagamento dovrebbe essere pagata/o nei termini concordati e dovrebbe essere soggetta/o alle norme in materia di mora di cui alla presente direttiva».

    4

    A termini dell’articolo 1 della direttiva 2011/7, intitolato Oggetto e ambito di applicazione»:

    «1.   Lo scopo della presente direttiva è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle [piccole e medie imprese].

    2.   La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

    3.   Gli Stati membri possono escludere i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito».

    5

    L’articolo 2 della succitata direttiva contiene le seguenti definizioni:

    «(...)

    1)

    “transazioni commerciali”: transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;

    (...)

    3)

    “impresa”: ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell’ambito di un’attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona;

    4)

    “ritardo di pagamento”: pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale e in relazione al quale le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, (...) sono soddisfatte;

    5)

    “interessi di mora”: interessi legali di mora o interessi ad un tasso concordato tra imprese, soggetti all’articolo 7;

    (...)».

    6

    L’articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, intitolato «Transazioni tra imprese», prevede quanto segue:

    «1.   Gli Stati membri assicurano che nelle transazioni commerciali tra imprese il creditore abbia diritto agli interessi di mora senza che sia necessario un sollecito, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; e

    b)

    il creditore non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore».

    7

    A termini dell’articolo 5 della suindicata direttiva, intitolato «Termini di pagamento»:

    «La presente direttiva non pregiudica la facoltà delle parti di concordare, fatte salve le pertinenti disposizioni della normativa nazionale applicabile, termini di pagamento che prevedano il versamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dalla presente direttiva sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti».

    8

    L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, intitolato «Risarcimento delle spese di recupero», al paragrafo 1 così dispone:

    «Gli Stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell’articolo 3 (...) il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di [EUR] 40».

    Il diritto polacco

    9

    L’articolo 4, punto 1, dell’ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (legge relativa ai termini di pagamento nelle transazioni commerciali, testo consolidato), dell’8 marzo 2013 (Dz. U. del 2019, posizione 118; in prosieguo: la «legge dell’8 marzo 2013»), definisce la transazione commerciale come «un contratto relativo alla fornitura di merci o alla prestazione di servizi a titolo oneroso, se le parti di cui all’articolo 2 concludono tale contratto in relazione all’attività esercitata».

    10

    Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della legge in parola:

    «1.   Nelle transazioni commerciali, fatta eccezione per le transazioni nell’ambito delle quali il debitore è un soggetto pubblico, il creditore ha il diritto di ottenere, senza previa messa in mora, gli interessi legali relativi ai ritardi nelle transazioni commerciali, a meno che le parti non abbiano convenuto interessi più elevati, per il periodo compreso tra la data in cui la prestazione pecuniaria è diventata esigibile e la data del pagamento, qualora siano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:

    1)

    il creditore ha eseguito la propria prestazione;

    2)

    il creditore non ha ottenuto il pagamento entro il termine fissato nel contratto».

    11

    L’articolo 10, paragrafi 1 e 3, della succitata legge prevede quanto segue:

    «1.   A partire dal momento in cui acquisisce il diritto agli interessi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, o all’articolo 8, paragrafo 1, il creditore ha il diritto di ottenere dal debitore, senza previa messa in mora, l’equivalente di un importo di EUR 40 convertiti in zloty polacchi [(PLN)] (...) – laddove tale importo configura un risarcimento per le spese di recupero.

    (...)

    3.   Il diritto all’importo di cui al paragrafo 1 sorge in ragione di una transazione commerciale, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 11, paragrafo 2, punto 2».

    12

    L’articolo 11, paragrafo 1 e paragrafo 2, punti 1 e 2, della legge in questione dispone quanto segue:

    «1.   Le parti in una transazione commerciale possono concordare nel contratto lo scadenzario di adempimenti frazionati di una prestazione pecuniaria, a condizione che la determinazione di tali termini di pagamento non sia manifestamente abusiva nei confronti del creditore.

    2.   Nel caso in cui le parti in una transazione commerciale abbiano stabilito nel loro contratto che la prestazione pecuniaria sia eseguita a rate, il diritto:

    1)

    agli interessi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, o all’articolo 8, paragrafo 1,

    2)

    all’importo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, e al rimborso delle spese di recupero sostenute, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, è dovuto in relazione a ciascuna rata non pagata».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    13

    Il 15 gennaio 2011 la RL e J.M. hanno stipulato un contratto di locazione a tempo indeterminato avente ad oggetto un locale professionale situato a Łódź (Polonia). Ai sensi di tale contratto, J.M., in qualità di locatario, è tenuto a versare alla RL, locatore, un canone mensile nonché i costi di esercizio corrispondenti alle spese di manutenzione dell’immobile entro il 10° giorno di ogni mese. Conformemente a detto contratto, J.M. ha versato alla RL un deposito cauzionale pari a PLN 984 (circa EUR 229).

    14

    Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, tra il mese di settembre 2015 e il mese di dicembre 2017, J.M. ha versato tardivamente sedici canoni mensili. In seguito, la RL gli ha inviato una nota contabile per l’importo di PLN 2751,30 (circa EUR 640), comprendente sedici volte l’equivalente in zloty polacchi della somma di EUR 40 dei suddetti ritardi di pagamento a titolo di risarcimento, nonché una dichiarazione relativa alla parziale compensazione operata tra tale credito e il credito di J.M. nei confronti della RL, costituito dal deposito cauzionale. In seguito al pagamento di detta compensazione, l’importo del credito reclamato dalla RL ammontava a PLN 1767,30 (circa EUR 411).

    15

    Con ricorso presentato dinanzi al giudice del rinvio, il 10 aprile 2018, la RL ha chiesto l’adozione di un provvedimento ingiuntivo nei confronti di J.M. Tale domanda è stata accolta.

    16

    J.M. ha presentato opposizione contro l’ingiunzione di pagamento, nonché una domanda riconvenzionale vertente sul deposito cauzionale e sugli interessi di mora, sostenendo che la legge dell’8 marzo 2013, che recepisce la direttiva 2011/7, non è applicabile al contratto di locazione. Quest’ultimo non configurerebbe una transazione commerciale, ai sensi dell’articolo 2, punto 1, di detta direttiva, in quanto non comporterebbe una fornitura di merci o la prestazione di un servizio, bensì la cessione a titolo oneroso di un bene in godimento temporaneo.

    17

    In tale contesto, il giudice del rinvio chiede, in primo luogo, se un contratto di locazione concluso tra imprese possa essere qualificato come «transazione commerciale», che comporta la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo, a norma dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7. Esso rileva, da un lato, che tali nozioni non sono definite dalla direttiva in discorso e, dall’altro, che la dottrina polacca è divisa quanto alla loro interpretazione.

    18

    Secondo il giudice del rinvio, sebbene l’interpretazione letterale e sistematica della nozione di «transazione commerciale» induca a concludere che tale nozione non si estende ai contratti di locazione, un’interpretazione «funzionale» della nozione in esame depone, per contro, a favore della tesi secondo cui tali contratti rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/7.

    19

    In secondo luogo, in caso di risposta affermativa alla suindicata questione, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se l’articolo 5, prima frase, della direttiva 2011/7, nella parte in cui riconosce alle parti la facoltà di convenire termini di pagamento che prevedano il versamento a rate, debba essere interpretato nel senso che esso riguarda solo le transazioni commerciali che prevedono un pagamento unico, sebbene un siffatto pagamento possa essere suddiviso in rate, e che esso escluda quindi le transazioni commerciali nelle quali il pagamento sia periodico e debba essere effettuato ad intervalli previamente stabiliti, come il canone mensile relativo ad un contratto di locazione.

    20

    È in tale contesto che il Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Tribunale circondariale di Łódź‑Centro, Polonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se l’articolo 2, [punto 1], della direttiva 2011/7(...), recepito nell’ordinamento giuridico polacco dall’articolo 4, paragrafo 1, della [legge dell’8 marzo 2013], debba essere interpretato nel senso che i contratti la cui prestazione caratteristica consiste nella cessione in godimento temporaneo di un bene a titolo oneroso (ad esempio, contratti di locazione o di affitto) devono essere qualificati come transazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo (transazioni commerciali).

    2)

    In caso di risposta affermativa, se l’articolo 5 della direttiva precedentemente citata, recepito nell’ordinamento giuridico polacco dall’articolo 11, paragrafo 1, della legge [dell’8 marzo 2013], debba essere interpretato nel senso che le pattuizioni che prevedono l’esecuzione periodica di una prestazione pecuniaria da parte del debitore, anche nell’ipotesi di un contratto concluso per un periodo di tempo indeterminato, devono essere qualificate come una pattuizione con la quale le parti di una transazione commerciale concordano termini di pagamento che prevedono il versamento a rate».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione

    21

    Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7 debba essere interpretato nel senso che un contratto la cui prestazione principale consiste nella cessione a titolo oneroso di un bene immobile in godimento temporaneo, quale un contratto di locazione di un locale professionale, costituisca una transazione commerciale ai sensi della summenzionata disposizione e rientri quindi nell’ambito di applicazione ratione materiae della citata direttiva.

    22

    A tal riguardo occorre anzitutto ricordare che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/7, questa si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una «transazione commerciale» e che quest’ultima nozione è definita all’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7 come «transazion[e] tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comporta(...) la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo». Tale disposizione va letta alla luce dei considerando 8 e 9 della succitata direttiva, dai quali emerge che la stessa si estende a tutti i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per transazioni commerciali, ivi comprese quelle tra imprese private, e ad esclusione delle transazioni effettuate con i consumatori e di altri pagamenti (v., in questo senso, sentenza del 28 novembre 2019, KROL, C‑722/18, EU:C:2019:1028, punto 31).

    23

    Ne consegue che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2000/35, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 1, della medesima, definisce l’ambito di applicazione di tale direttiva in termini molto ampi (v., in questo senso, sentenza del 28 novembre 2019, KROL, C‑722/18, EU:C:2019:1028, punto 32).

    24

    L’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7 enuncia due condizioni affinché un’operazione sia sussumibile nella nozione di «transazioni commerciali», ai sensi della stessa disposizione. Essa deve, in primo luogo, essere effettuata tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni e, in secondo luogo, comportare la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo.

    25

    Per quanto riguarda la prima condizione, si deve ricordare che la nozione di «impresa» è definita all’articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7 come volta a designare «ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell’ambito di un’attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona».

    26

    Nel procedimento principale è pacifico che la RL, società a responsabilità limitata, abbia la qualità di «impresa», ai sensi dell’articolo 2, punto 3, di tale direttiva. Per contro, dalla decisione di rinvio non emerge chiaramente se J.M., concludendo il contratto di locazione di un locale professionale con la RL, abbia agito in qualità di soggetto organizzato nell’ambito di un’attività economica o professionale indipendente e, pertanto, abbia del pari la qualità di «impresa». Il fatto che il locale oggetto del contratto di locazione sia per uso professionale fornisce un’indicazione in tal senso. Spetta tuttavia al giudice del rinvio effettuare le necessarie verifiche al riguardo.

    27

    Per quanto riguarda la seconda condizione di cui all’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7, essa non contiene alcuna definizione delle nozioni di «fornitura di merci» e di «prestazione di servizi», né rinvia al diritto degli Stati membri per definirle. In simili circostanze, le suddette nozioni devono essere oggetto, in tutta l’Unione europea, di un’interpretazione autonoma e uniforme, alla luce delle esigenze dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione in relazione al principio di uguaglianza. Dette nozioni configurano pertanto nozioni autonome del diritto dell’Unione, la cui portata non può essere determinata facendo riferimento alle nozioni note del diritto degli Stati membri o delle classificazioni operate sul piano nazionale, ma tenendo conto, allo stesso tempo, del tenore letterale, del contesto e delle finalità della disposizione che le prevede (v., in questo senso, sentenza del 29 settembre 2015, Gmina Wrocław, C‑276/14, EU:C:2015:635, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

    28

    Per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore letterale dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7, esso non consente, di per sé, di stabilire se un contratto la cui prestazione principale consista nella cessione, a titolo oneroso, di un bene immobile in godimento temporaneo, quale un contratto di locazione di un locale professionale, implichi la «fornitura di merci» o la «prestazione di servizi», ai sensi di tale disposizione.

    29

    Occorre tuttavia rilevare che la Corte ha dichiarato, nella sua sentenza del 15 dicembre 2016, Nemec (C‑256/15, EU:C:2016:954, punto 33), che una transazione relativa a un’attività economica può rientrare nella nozione di «transazione commerciale», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7, a condizione che la persona che effettua la transazione agisca in qualità di «impresa», a norma dell’articolo 2, punto 3, di tale direttiva. Ne consegue che un contratto la cui prestazione principale consista nella cessione, a titolo oneroso, di un bene immobile in godimento temporaneo, quale un contratto di locazione di un locale professionale, può configurare una «fornitura di merci» o una «prestazione di servizi» ai sensi della succitata disposizione.

    30

    Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto normativo nel quale si colloca la direttiva 2011/7, occorre rilevare che quest’ultima, essendo stata adottata sul fondamento dell’articolo 114 TFUE, si inserisce nell’ambito del ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri il cui scopo è l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno nel settore della lotta contro il ritardo di pagamento in tale mercato. Pertanto, le nozioni di «fornitura di merci» e di «prestazione di servizi», o ancora quella di «transazioni commerciali», di cui all’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7, devono essere interpretate alla luce delle disposizioni del Trattato FUE che sanciscono la libera circolazione delle merci e dei servizi, rispettivamente agli articoli 34, 56 e 57, nonché della giurisprudenza della Corte che interpreta tali libertà fondamentali.

    31

    A questo riguardo occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 57 TFUE, sono considerate «servizi» le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. Il secondo comma di tale articolo elenca, a titolo esemplificativo, talune attività rientranti nella nozione di «servizi», tra le quali le attività di carattere commerciale.

    32

    Ne consegue che il Trattato FUE fornisce una definizione ampia della nozione di «servizio», così da ricomprendervi qualsiasi prestazione che ricada nelle altre libertà fondamentali, affinché non vi siano attività economiche che esulino dall’ambito di applicazione delle libertà fondamentali (v., in questo senso, sentenza del 3 ottobre 2006, Fidium Finanz, C‑452/04, EU:C:2006:631, punto 32).

    33

    La Corte ha già avuto modo di precisare, a tale proposito, che la locazione immobiliare costituisce una prestazione di servizi fornita dietro retribuzione ai sensi dell’articolo 57 TFUE, senza che la circostanza che tale prestazione si protragga per diversi anni osti a una simile qualificazione (v., in questo senso, sentenza del 26 ottobre 2010, Schmelz, C‑97/09, EU:C:2010:632, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

    34

    Tenuto conto di siffatta ampia definizione della nozione di «servizio», di cui all’articolo 57 TFUE, come interpretato dalla Corte, un contratto di locazione la cui prestazione principale consista nella cessione a titolo oneroso di un bene immobile, ma senza trasferimento di proprietà, ai fini dell’utilizzo, per un periodo determinato o indeterminato, quale un contratto di locazione di un locale professionale, implica la prestazione di un «servizio», ai sensi dell’articolo 57 TFUE. In tale prospettiva, una transazione relativa a un contratto del genere può comportare una «prestazione di servizi», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7.

    35

    L’interpretazione sopra esposta è corroborata, in terzo luogo, dalla finalità della direttiva 2011/7 che, a termini del suo articolo 1, paragrafo 1, consiste nel lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e, in particolare, delle piccole e medie imprese. Infatti, tali ritardi di pagamento, come emerge dal considerando 3 della direttiva in questione, influiscono negativamente sulla liquidità delle suddette imprese, complicano la loro gestione finanziaria e ne compromettono altresì la competitività e la redditività, quando le stesse devono ricorrere ad un finanziamento esterno a causa dei summenzionati ritardi di pagamento.

    36

    Un’interpretazione della direttiva 2011/7 nel senso che i contratti di locazione non implichino la «prestazione di servizi» ed esulino dalla nozione di «transazioni commerciali» ai sensi dell’articolo 2, punto 1, di tale direttiva e, quindi, dall’ambito di applicazione ratione materiae di quest’ultima, non risponderebbe a una siffatta finalità, in quanto escluderebbe tutti i contratti di locazione di un locale professionale dalla suddetta tutela. Tale constatazione è confermata dal considerando 9 della direttiva 2011/7, secondo cui quest’ultima si applica a «tutte» le transazioni commerciali, a prescindere dal fatto che siano effettuate tra imprese pubbliche o private ovvero tra imprese e amministrazioni pubbliche.

    37

    Una simile conclusione non può essere inficiata dai considerando 2 e 11 della direttiva 2011/7.

    38

    Da un lato, è vero che dal considerando 2 della suddetta direttiva risulta che la maggior parte delle merci e dei servizi è fornita da operatori economici ad altri operatori economici o ad amministrazioni pubbliche secondo un sistema di pagamenti differiti, mentre, come sottolinea il giudice del rinvio, le transazioni nell’ambito delle attività di locazione di beni non sono effettuate secondo un sistema di pagamenti differiti. Tuttavia, in difetto di qualsiasi menzione nel testo dell’articolo 1, paragrafo 2, e dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7 di una condizione secondo cui la fornitura di merci o la prestazione di servizi debba essere effettuata dietro pagamento differito, l’applicazione delle disposizioni citate non può essere subordinata a una condizione del genere.

    39

    Dall’altro lato, l’indicazione esplicita, al considerando 11 della direttiva 2011/7, che la progettazione e l’esecuzione di opere ed edifici pubblici nonché i lavori di ingegneria civile ricadono nelle nozioni di «fornitura di merci» o di «prestazione di servizi», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, di tale direttiva e, pertanto, rientrano nell’ambito di applicazione ratione materiae di quest’ultima, non può essere interpretata a contrario nel senso che le transazioni che si riferiscono a contratti di locazione ne siano escluse.

    40

    Da una parte, infatti, la direttiva 2011/7 non fornisce alcun elenco dei diversi tipi di contratti che comportano una «fornitura di merci» o una «prestazione di servizi» di cui all’articolo 2, punto 1, della stessa. Dall’altra, i contratti di locazione non figurano tra le transazioni e i pagamenti effettuati nei settori che, secondo il considerando 8 della direttiva 2011/7, esulano dall’ambito di applicazione di tale direttiva.

    41

    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7 deve essere interpretato nel senso che un contratto la cui prestazione principale consista nella cessione, a titolo oneroso, di un bene immobile in godimento temporaneo, quale un contratto di locazione di un locale professionale, configura una transazione commerciale che comporta una prestazione di servizi, ai sensi di tale disposizione, purché detta transazione sia effettuata tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni.

    Sulla seconda questione

    42

    La seconda questione deve essere intesa come diretta ad accertare in sostanza se, qualora un contratto a tempo determinato o indeterminato, che prevede pagamenti periodici a intervalli previamente definiti, come il canone mensile relativo a un contratto di locazione di un locale professionale, rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 2011/7, in quanto transazione commerciale che comporta una prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo, ai sensi dell’articolo 2, punto 1, di tale direttiva, l’articolo 5 di quest’ultima debba essere interpretato nel senso che, affinché un siffatto contratto possa far sorgere, in caso di mancato pagamento nei termini, il diritto agli interessi e il diritto al risarcimento di cui all’articolo 3 e all’articolo 6 della citata direttiva, esso deve essere considerato come una pattuizione su termini di pagamento che prevedono il versamento a rate, a termini del citato articolo 5.

    43

    A tal riguardo occorre rilevare, da un lato, che, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2011/7, quest’ultima non pregiudica la facoltà delle parti di concordare, fatte salve le pertinenti disposizioni della normativa nazionale applicabili, termini di pagamento che prevedano il versamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dalla direttiva di cui trattasi sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti. Al considerando 22 della direttiva 2011/7 viene precisato che quest’ultima non dovrebbe impedire pagamenti a rate o scaglionati e che ogni rata o pagamento deve essere pagata/o nei termini concordati e dovrebbe essere soggetta/o alle norme in materia di mora di cui alla stessa direttiva.

    44

    Ne consegue che l’articolo 5 della direttiva 2011/7 non ha lo scopo di circoscrivere l’ambito di applicazione ratione materiae della stessa direttiva, escludendo da tale ambito, in particolare, i contratti che non prevedano una prestazione unica, bensì di precisare che detta direttiva non impedisce i pagamenti a rate o scaglionati, a prescindere dal fatto che i contratti di cui trattasi stipulino un pagamento unico o pagamenti periodici ad intervalli regolari previamente definiti.

    45

    Dall’altro lato, si deve rilevare che, in transazioni commerciali tra imprese, gli interessi di mora previsti dall’articolo 3 della direttiva 2011/7 sono esigibili qualora siano soddisfatte le condizioni previste al suo paragrafo 1. A tal fine è necessario che il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, che non abbia ricevuto nei termini l’importo dovuto e che il ritardo sia imputabile al debitore. Tale disposizione non subordina quindi il diritto di reclamare gli interessi di mora alla condizione che, nell’ipotesi di un contratto in cui sono pattuiti pagamenti periodici, le parti abbiano convenuto termini di pagamento che prevedano il versamento a rate, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2011/7.

    46

    Allo stesso modo, conformemente all’articolo 6 della direttiva 2011/7, nelle transazioni commerciali tra imprese il diritto al risarcimento delle spese di recupero è esigibile solo qualora lo siano anche gli interessi di mora, a norma dell’articolo 3 di tale direttiva. Pertanto, nell’ipotesi di un contratto che preveda pagamenti periodici, tale diritto non è affatto subordinato alla condizione che le parti della transazione commerciale abbiano concordato termini di pagamento che prevedano il versamento a rate, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2011/7.

    47

    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che, qualora un contratto a tempo determinato o indeterminato, che prevede pagamenti periodici a intervalli previamente definiti, come il canone mensile relativo a un contratto di locazione di un locale professionale, rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 2011/7 in quanto transazione commerciale che comporta una prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo, ai sensi dell’articolo 2, punto 1, di tale direttiva, l’articolo 5 di quest’ultima deve essere interpretato nel senso che, affinché un contratto siffatto possa far sorgere, in caso di mancato pagamento nei termini, il diritto agli interessi e il diritto al risarcimento di cui all’articolo 3 e all’articolo 6 della citata direttiva, esso non deve essere necessariamente considerato come un accordo su termini di pagamento che prevedano il versamento a rate, a norma del citato articolo 5.

    Sulle spese

    48

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

     

    1)

    L’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che un contratto la cui prestazione principale consista nella cessione, a titolo oneroso, di un bene immobile in godimento temporaneo, quale un contratto di locazione di un locale professionale, configura una transazione commerciale che comporta una prestazione di servizi, ai sensi di tale disposizione, purché detta transazione sia effettuata tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni.

     

    2)

    Qualora un contratto a tempo determinato o indeterminato, che prevede pagamenti periodici a intervalli previamente definiti, come il canone mensile relativo a un contratto di locazione di un locale professionale, rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 2011/7 in quanto transazione commerciale che comporta una prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo, ai sensi dell’articolo 2, punto 1, di tale direttiva, l’articolo 5 di quest’ultima deve essere interpretato nel senso che, affinché un contratto siffatto possa far sorgere, in caso di mancato pagamento nei termini, il diritto agli interessi e il diritto al risarcimento di cui all’articolo 3 e all’articolo 6 della citata direttiva, esso non deve essere necessariamente considerato come un accordo su termini di pagamento che prevedano il versamento a rate, a norma del citato articolo 5.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il polacco.

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