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Document 62019CJ0079

    Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 27 febbraio 2020.
    Repubblica di Lituania contro Commissione europea.
    Impugnazione – FEAOG, FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Spese effettuate dalla Repubblica di Lituania – Sostegno al prepensionamento – Regolamento (CE) n. 1257/1999 – Articolo 33 quaterdecies, paragrafo 1 – Snaturamento degli elementi di prova.
    Causa C-79/19 P.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:129

     SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

    27 febbraio 2020 ( *1 )

    «Impugnazione – FEAOG, FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Spese effettuate dalla Repubblica di Lituania – Sostegno al prepensionamento – Regolamento (CE) n. 1257/1999 – Articolo 33 quaterdecies, paragrafo 1 – Snaturamento degli elementi di prova»

    Nella causa C‑79/19 P,

    avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 1o febbraio 2019,

    Repubblica di Lituania, rappresentata inizialmente da R. Krasuckaitė, successivamente da K. Dieninis, in qualità di agenti,

    ricorrente,

    procedimento in cui l’altra parte è:

    Commissione europea, rappresentata da J. Jokubauskaitė e J. Aquilina, in qualità di agenti,

    convenuta in primo grado

    LA CORTE (Nona Sezione),

    composta da S. Rodin, presidente di sezione, D. Šváby (relatore) e N. Piçarra, giudici,

    avvocato generale: G. Pitruzzella

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Con la sua impugnazione, la Repubblica di Lituania chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 22 novembre 2018, Lituania/Commissione (T‑508/15, non pubblicata; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2018:828), con la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso di annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2015/1119 della Commissione, del 22 giugno 2015, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 182, pag. 39), nella parte in cui ha imposto alla Repubblica di Lituania una rettifica finanziaria forfettaria del 5%, escludendo così l’importo di EUR 1938300,08 dal finanziamento versato a titolo della misura «Prepensionamento» durante il periodo compreso tra il 16 ottobre 2010 e il 15 ottobre 2013 (in prosieguo: la «decisione controversa»).

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    Il regolamento n. 1257/1999

    2

    L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU 1999, L 160, pag. 80), come modificato dall’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33) (in prosieguo: il «regolamento n. 1257/1999»), figurava nel capo IV, intitolato «Prepensionamento», del titolo II, recante il titolo «Misure di sviluppo rurale», di tale regolamento. Al paragrafo 1 detto articolo prevedeva quanto segue:

    «Gli aiuti al prepensionamento contribuiscono a conseguire i seguenti obiettivi:

    procurare un reddito agli imprenditori agricoli anziani che decidono di cessare l’attività agricola,

    far subentrare a questi imprenditori anziani agricoltori in grado di migliorare, se necessario, la redditività delle aziende rimaste in esercizio,

    riorientare superfici agricole verso usi extra agricoli, ove non sia possibile destinarle alla produzione agricola in condizioni soddisfacenti dal punto di vista della redditività».

    3

    L’articolo 11, paragrafo 1, del medesimo regolamento disponeva quanto segue:

    «Il cedente:

    cessa definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali; può però continuare a svolgere attività agricole non commerciali e a conservare la disponibilità degli edifici in cui continuerà ad abitare,

    ha almeno 55 anni, senza aver raggiunto l’età normale di pensionamento, al momento della cessazione,

    e

    ha esercitato l’attività agricola nei dieci anni che precedono la cessazione».

    4

    L’articolo 33 ter, paragrafo 1, secondo comma, dello stesso regolamento definiva le «aziende che praticano un’agricoltura di semi-sussistenza» come le «aziende la cui produzione è destinata principalmente all’autoconsumo, ma che commercializzano una parte della produzione».

    5

    Dall’articolo 33 terdecies del regolamento n. 1257/1999 risulta che le disposizioni contenute nella sezione III, intitolata «Deroghe», del capo IX bis, intitolato «Misure specifiche per i nuovi Stati membri», che figurava sotto il titolo II, recante il titolo «Misure di sviluppo rurale», di tale regolamento precisavano i casi in cui, in particolare, la Repubblica di Lituania è stata autorizzata a derogare ai criteri di ammissibilità fissati per le misure definite ai capi I, IV, V e VII di detto regolamento.

    6

    L’articolo 33 quaterdecies, paragrafo 1, del medesimo regolamento era redatto come segue:

    «In deroga alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, gli agricoltori lituani cui è stata assegnata una quota latte beneficiano del regime di prepensionamento a condizione che abbiano meno di 70 anni al momento della cessione.

    L’importo del sostegno dipende dai massimali stabiliti nell’allegato I del presente regolamento ed è calcolato in funzione dell’entità della quota latte e dell’attività agricola complessiva dell’azienda.

    Le quote latte assegnate al cedente sono reintegrate nella riserva nazionale di quote latte, senza alcun ulteriore pagamento compensativo».

    Il regolamento n. 1698/2005

    7

    Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2005, L 277, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1463/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006 (GU 2006, L 277, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1698/2005»), all’articolo 20 prevedeva quanto segue:

    «Il sostegno alla competitività dei settori agricolo e forestale si esplica attraverso le seguenti misure:

    a)

    misure intese a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano, in particolare:

    (...)

    iii)

    prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli;

    (...)

    d)

    misure transitorie per (...) Lituania (...) in particolare:

    i)

    sostegno alle aziende agricole di semisussistenza in via di ristrutturazione;

    (...)».

    8

    L’articolo 23, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1698/2005 era del seguente tenore:

    «1.   Il sostegno di cui all’articolo 20, lettera a), punto iii), è concesso:

    a)

    ad agricoltori che decidono di abbandonare l’attività agricola e di cedere l’azienda ad altri agricoltori;

    b)

    a lavoratori agricoli che decidono di abbandonare definitivamente l’attività agricola al momento della cessione.

    2.   Il cedente deve:

    a)

    avere, al momento della cessione dell’azienda, almeno 55 anni, senza aver raggiunto l’età normale di pensionamento, o non più di 10 anni meno dell’età normale di pensionamento nello Stato membro di cui trattasi;

    b)

    abbandonare definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali;

    c)

    aver esercitato l’attività agricola nei dieci anni che precedono la cessione».

    9

    L’articolo 34, paragrafo 1, di tale regolamento disponeva quanto segue:

    «Il sostegno di cui all’articolo 20, lettera d), punto i), a favore delle aziende agricole che producono prevalentemente per autoconsumo e commercializzano sussidiariamente una parte della loro produzione (“aziende agricole di semisussistenza”), è concesso agli agricoltori che presentano un piano aziendale».

    10

    L’articolo 94, secondo comma, di detto regolamento prevedeva che quest’ultimo si applicasse al sostegno comunitario concernente il periodo di programmazione che aveva inizio il 1o gennaio 2007.

    Il regolamento n. 1306/2013

    11

    L’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549, in prosieguo: il «regolamento n. 1306/2013), stabilisce quanto segue:

    «La Commissione valuta gli importi da escludere tenendo conto della gravità della non conformità constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo di infrazione, nonché del danno finanziario causato all’Unione. Essa basa l’esclusione sull’identificazione di importi indebitamente spesi e, se questi non possono essere identificati se non con uno sforzo sproporzionato, può applicare rettifiche estrapolate o forfettarie. Le rettifiche forfettarie sono effettuate solo quando, date le caratteristiche del caso o perché lo Stato membro non ha fornito alla Commissione le informazioni necessarie, non sia possibile mediante uno sforzo proporzionato identificare con maggiore precisione il danno finanziario causato all’Unione».

    Le decisioni di approvazione dei piani di sviluppo rurale

    12

    Con le decisioni C(2004) 2949 definitivo, del 3 agosto 2004, e C(2007) 5076 definitivo, del 19 ottobre 2007, la Commissione europea ha approvato i piani di sviluppo rurale (in prosieguo: i «PSR») 2004-2006 e 2007-2013, rispettivamente, che prevedevano l’attuazione dell’azione «prepensionamento» nell’ambito di un’attività agricola commerciale.

    Fatti

    13

    I fatti di causa sono stati esposti dal Tribunale ai punti da 23 a 44 della sentenza impugnata e, ai fini del presente procedimento, possono essere sintetizzati come segue.

    14

    La Commissione effettuava una revisione contabile in Lituania, dal 20 al 24 aprile 2009, sulla verifica di conformità della misura «Prepensionamento nell’ambito dell’attività agricola commerciale» conformemente al regolamento n. 1257/1999, nel caso del PSR 2004-2006, e al regolamento n. 1698/2005, per quanto riguarda il PSR 2007-2013.

    15

    Ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU 2006, L 171, pag. 90, in prosieguo: il «regolamento n. 885/2006»), la Commissione, al termine della procedura, trasmetteva la sua posizione definitiva alle autorità lituane con lettera del 9 ottobre 2012. In tale lettera, dopo aver citato il parere dell’organo di conciliazione e le proprie conclusioni contenute nella sua relazione finale del 27 gennaio 2012, la Commissione manteneva la sua posizione in merito all’interpretazione della nozione di «esercizio di un’attività agricola commerciale» da parte di un imprenditore agricolo prima di poter beneficiare della misura di prepensionamento. In particolare, dopo aver preso atto della definizione di aziende che praticano un’agricoltura di semi-sussistenza in Lituania, stabilita nel quadro della misura «Agricoltura di semisussistenza», la Commissione concludeva che un’attività agricola commerciale definita ex post dalla Repubblica di Lituania poteva indurre a ritenere che fossero costitutive di siffatte attività aziende agricole che non soddisfacevano i requisiti minimi per essere considerate aziende che praticano un’agricoltura di semi-sussistenza. Al riguardo, la Commissione citava l’esempio di un’azienda agricola composta di due vacche che le autorità lituane avevano considerato come attività agricola commerciale, mentre un’azienda del genere non soddisfaceva i requisiti minimi per essere considerata un’azienda che pratica un’agricoltura di semi-sussistenza. La Commissione ne deduceva che le verifiche ex post effettuate dalle autorità lituane non fossero idonee a dimostrare che il rischio finanziario era inferiore alla rettifica finanziaria proposta. Pertanto, essa concludeva che, poiché le autorità lituane avevano recepito in modo incompleto i requisiti della normativa dell’Unione, occorreva applicare una rettifica finanziaria forfettaria.

    16

    Con la decisione di esecuzione 2013/123/UE della Commissione, del 26 febbraio 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del FEAOG, del FEAGA e del FEASR (GU 2013, L 67, pag. 20, in prosieguo: la «decisione di esecuzione 2013/123»), tale istituzione imponeva alla Repubblica di Lituania una rettifica finanziaria del 5%, di importo totale pari a EUR 3033008,85, per i fondi versati nell’ambito della misura «Prepensionamento» durante il periodo dell’infrazione, nel caso di specie, dall’8 luglio 2007 al 15 ottobre 2010.

    17

    In una relazione di sintesi, la Commissione sintetizzava i motivi della rettifica forfettaria effettuata a seguito delle verifiche svolte nel contesto della procedura di verifica di conformità. Essa affermava, in particolare, che le autorità lituane non avevano dimostrato che la definizione, stabilita in sede di controllo operato ex post, della nozione di «attività agricola commerciale» era conforme a quella di aziende che praticano un’agricoltura di semi-sussistenza e che, pertanto, un controllo ex post svolto da tali autorità non era idoneo a dimostrare che il rischio finanziario era inferiore alla rettifica forfettaria imposta.

    18

    La Repubblica di Lituania non contestava la decisione di esecuzione 2013/123 che fissava detta rettifica finanziaria forfettaria.

    19

    Il 27 giugno 2014 i servizi della Commissione inviavano una comunicazione ufficiale alla Repubblica di Lituania in forza degli articoli 11, paragrafo 2, terzo comma, e 16, paragrafo 1, del regolamento n. 885/2006, relativa ai fondi versati a titolo della misura «Prepensionamento nell’ambito di un’attività agricola commerciale» durante il periodo compreso tra il 16 ottobre 2010 e il 15 ottobre 2013.

    20

    La Commissione sottolineava che si trattava di una comunicazione ufficiale supplementare riguardante la revisione contabile che aveva dato luogo alla decisione di esecuzione 2013/123, la quale annunciava che doveva imporsi alla Repubblica di Lituania una nuova rettifica finanziaria relativa a tale periodo per ragioni identiche a quelle menzionate nella relazione di sintesi di detta revisione contabile.

    21

    Al riguardo, la Commissione faceva riferimento a vari documenti redatti nel quadro dell’adozione della decisione di esecuzione 2013/123, inclusa la sua posizione definitiva del 9 ottobre 2012. Essa aggiungeva anche, in allegato, la relazione di sintesi relativa a tale decisione, secondo cui le autorità lituane non avevano dimostrato che la definizione, stabilita in sede di controllo operato ex post, della nozione di «attività agricola commerciale» era conforme a quella di aziende che praticano un’agricoltura di semi-sussistenza e, di conseguenza, che un controllo ex post svolto da tali autorità non era idoneo a dimostrare che il rischio finanziario era inferiore alla rettifica forfettaria proposta. Pertanto, i servizi della Commissione concludevano che, a causa di tali lacune, doveva essere applicata una nuova rettifica forfettaria del 5%.

    22

    Il 17 luglio 2014 il Ministero dell’Agricoltura lituano manifestava per iscritto il proprio disaccordo rispetto alla rettifica proposta dai servizi della Commissione e chiedeva che la controversia fosse sottoposta all’organo di conciliazione. Nella relativa lettera, il Ministero dell’Agricoltura lituano sottolineava il carattere sproporzionato della nuova rettifica proposta, in quanto il danno che poteva essere arrecato all’Unione, riguardante il periodo compreso tra il 16 ottobre 2010 e il 15 ottobre 2013, ammontava a soli EUR 16788,34. Esso ricordava altresì il contenuto del controllo ex post delle domande effettuato dalle autorità lituane nonché i criteri sulla base dei quali tale controllo era stato realizzato. Inoltre, esso faceva valere che l’obbligo di applicare criteri quantitativi, quali le dimensioni dell’azienda agricola interessata o l’importo dei redditi percepiti, era illegittimo. In proposito, esso descriveva la situazione concreta della Lituania e le eventuali conseguenze negative di un’equiparazione della nozione di esercizio di un’«attività agricola commerciale» a quella di «aziende che praticano un’agricoltura di semi-sussistenza».

    23

    Il 17 dicembre 2014 l’organo di conciliazione affermava che non era possibile giungere a una conciliazione, in quanto si trattava di una rettifica finanziaria in corso, poiché la rettifica finanziaria iniziale era stata fissata con la decisione di esecuzione 2013/123, che non era stata contestata.

    24

    Il 10 marzo 2015 la Commissione informava le autorità lituane che, in assenza di un cambiamento sostanziale delle cause che avevano consentito di imporre la rettifica finanziaria iniziale e tenuto conto del fatto che le autorità lituane non avevano adottato alcuna misura correttiva minima, era giustificato applicare la stessa rettifica finanziaria forfettaria del 5% per le spese effettuate nell’ambito della misura «Prepensionamento».

    25

    Il 22 giugno 2015 la Commissione adottava la decisione controversa, con la quale imponeva alla Repubblica di Lituania, in forza dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013, una rettifica finanziaria del 5%, di importo totale pari a EUR 1938300,08, per i fondi versati a titolo della misura «Prepensionamento» nel periodo compreso tra il 16 ottobre 2010 e il 15 ottobre 2013, per il motivo che la Repubblica di Lituania non aveva effettuato un controllo adeguato dell’obbligo imposto agli agricoltori di esercitare un’attività agricola commerciale prima di poter beneficiare del sostegno al prepensionamento.

    Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

    26

    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 settembre 2015, la Repubblica di Lituania proponeva un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa, deducendo un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con il principio di proporzionalità. Tale motivo si suddivideva in due parti, relative, rispettivamente, al fatto che la rettifica forfettaria imposta dalla decisione controversa non teneva conto della natura dell’infrazione e del danno finanziario arrecato all’Unione e, dall’altro, al carattere sproporzionato di detta rettifica finanziaria forfettaria.

    27

    Con la sentenza impugnata, il Tribunale respingeva tale motivo e, pertanto, il ricorso.

    Conclusioni delle parti

    28

    La Repubblica di Lituania chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza impugnata nonché la decisione controversa e

    condannare la Commissione alle spese sostenute sia nel procedimento dinanzi al Tribunale sia nell’ambito dell’impugnazione.

    29

    La Commissione conclude per il rigetto dell’impugnazione e chiede alla Corte di condannare la Repubblica di Lituania alle spese.

    Sull’impugnazione

    30

    A sostegno della sua impugnazione, la Repubblica di Lituania solleva due motivi. Con il primo motivo, tale Stato membro sostiene che il Tribunale ha interpretato e applicato erroneamente l’articolo 33 quaterdecies, paragrafo 1, del regolamento n. 1257/1999, statuendo che il possesso di una quota latte non costituiva una prova manifesta della partecipazione di un imprenditore agricolo lituano ad un’attività agricola commerciale. Con il secondo motivo, essa fa valere che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova, dichiarando, ai punti da 74 a 79 della sentenza impugnata, che il governo lituano non aveva dimostrato che il possesso di una quota latte comportava l’esercizio di un’attività agricola commerciale da parte dell’imprenditore agricolo interessato.

    Sul primo motivo

    Argomenti delle parti

    31

    Il primo motivo si suddivide in due parti.

    32

    Con la prima parte del suo primo motivo, la Repubblica di Lituania addebita, in sostanza, al Tribunale di aver interpretato e applicato erroneamente, ai punti 72, 82 e 83 della sentenza impugnata, l’articolo 33 quaterdecies, paragrafo 1, del regolamento n. 1257/1999. In particolare, essa contesta al Tribunale di non aver interpretato tale disposizione nel senso che l’assegnazione di una quota latte a un imprenditore agricolo lituano costituisce un criterio significativo ai fini dell’ammissibilità di quest’ultimo al regime del prepensionamento.

    33

    Secondo la Repubblica di Lituania, detta interpretazione deriva dalla formulazione stessa dell’articolo 33 quaterdecies, paragrafo 1, del regolamento n. 1257/1999, in quanto tale disposizione prevede che gli imprenditori agricoli lituani cui è stata assegnata una quota latte beneficino del regime del prepensionamento, che le quote latte dell’imprenditore cedente siano reintegrate nella riserva nazionale e che l’importo del sostegno sia calcolato in funzione dell’entità della quota latte.

    34

    Inoltre, la Repubblica di Lituania fa valere che la deroga di cui all’articolo 33 quaterdecies, paragrafo 1, del regolamento n. 1257/1999 è il risultato del fatto che la situazione del settore lattiero-caseario in Lituania è espressamente presa in considerazione. Pertanto, l’utilizzo della nozione di «quota latte» in detta disposizione non sarebbe affatto insignificante.

    35

    Con la seconda parte del suo primo motivo, la Repubblica di Lituania addebita al Tribunale, in sostanza, di aver applicato erroneamente la propria giurisprudenza, dichiarando, ai punti 72, 78 e 84 della sentenza impugnata, che il solo possesso di una quota latte o la sola registrazione di un animale destinato alla macellazione nella banca dati di cui trattasi non era sufficiente a dimostrare l’esistenza di un’attività agricola commerciale da parte dell’imprenditore agricolo. In particolare, la Repubblica di Lituania fa riferimento alla sentenza del 25 febbraio 2015, Polonia/Commissione (T‑257/13, non pubblicata, EU:T:2015:111), secondo cui i criteri relativi alla produzione sarebbero richiesti unicamente per determinare se l’imprenditore agricolo percepisse un reddito effettivo e non sarebbero intesi ad imporre una soglia minima di dinamismo economico dell’azienda agricola al di sotto della quale non si riterrebbe che tale azienda sia costitutiva di un’attività agricola commerciale.

    36

    Pertanto, la Repubblica di Lituania sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che il possesso di una sola vacca che consente la vendita di 2 o 3 litri di latte al giorno o di un allevamento composto da una sola vacca che sia stata successivamente condotta alla macellazione aveva carattere trascurabile e non poteva quindi generare un reddito effettivo. In tal modo, il Tribunale avrebbe introdotto una soglia minima al di sotto della quale non si può considerare che un’azienda agricola sia costitutiva di un’attività agricola commerciale.

    37

    La Commissione sostiene che occorre respingere integralmente il primo motivo.

    Giudizio della Corte

    38

    Quanto alla prima parte del primo motivo, secondo una giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del contesto in cui si colloca e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.

    39

    Come precisa l’articolo 10 del regolamento n. 1257/1999, quest’ultimo è volto, in particolare, a sostenere il prepensionamento nel settore agricolo al fine, tra l’altro, di procurare un reddito agli imprenditori agricoli anziani che decidono di cessare la loro attività agricola e a migliorare la redditività economica delle aziende agricole favorendo la sostituzione di detti imprenditori agricoli anziani.

    40

    Per poter beneficiare di tale regime di sostegno al prepensionamento, l’imprenditore agricolo deve soddisfare tre condizioni, elencate all’articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento, vale a dire deve cessare definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali, deve avere almeno 55 anni, senza aver raggiunto l’età normale di pensionamento, al momento della cessazione della sua attività agricola, e deve aver esercitato tale attività agricola nei dieci anni che precedono detta cessazione.

    41

    L’articolo 33 quaterdecies, paragrafo 1, del regolamento n. 1257/1999 prevede una deroga applicabile alla Repubblica di Lituania relativa a detto regime di sostegno al prepensionamento. Pertanto, ai sensi di tale disposizione, «[i]n deroga alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, [di tale regolamento,] gli agricoltori lituani cui è stata assegnata una quota latte beneficiano del regime di prepensionamento a condizione che abbiano meno di 70 anni al momento della cessione».

    42

    La formulazione dell’articolo 33 quaterdecies, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1257/1999 non lascia quindi alcun dubbio sul fatto che la deroga da esso prevista riguardi unicamente l’età degli imprenditori agricoli lituani di cui trattasi. Da un lato, esso indica chiaramente che tale disposizione prevede una deroga «al secondo trattino» dell’articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento, vale a dire a quello concernente il requisito dell’età. Dall’altro, l’espressione «a condizione che», contenuta, in particolare, nelle versioni francese, spagnola, italiana, portoghese e inglese dell’articolo 33 quaterdecies, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento, è seguita immediatamente dalla menzione relativa all’età di detti imprenditori agricoli.

    43

    Pertanto, contrariamente a quanto fa valere, in sostanza, la Repubblica di Lituania, l’articolo 33 quaterdecies, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1257/1999 non deroga alla condizione inerente all’esercizio di un’attività agricola commerciale, enunciata all’articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento, per il motivo che farebbe del possesso di una quota latte un criterio determinante ai fini di tale esercizio. La menzione relativa al possesso di siffatta quota è volta, in realtà, unicamente ad identificare gli imprenditori agricoli lituani che possano beneficiare della deroga basata sull’età prevista da detta disposizione.

    44

    Di conseguenza, detta deroga non può esonerare gli imprenditori agricoli lituani che intendano beneficiare del sostegno al prepensionamento dal dimostrare che essi soddisfano le altre condizioni elencate all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1257/1999 e, in particolare, che esercitavano un’attività agricola commerciale.

    45

    Tale considerazione non può essere rimessa in discussione dalla circostanza che la deroga di cui all’articolo 33 quaterdecies, paragrafo 1, di detto regolamento è, come afferma la Repubblica di Lituania, il risultato del fatto che la situazione del settore lattiero-caseario in Lituania è espressamente presa in considerazione. Invero, come rilevato al punto 43 della presente sentenza, la menzione concernente il possesso di una quota latte è volta unicamente ad identificare gli imprenditori agricoli lituani che possono avvalersi della deroga alla condizione basata sull’età al fine di beneficiare del regime di sostegno al prepensionamento. Infatti, solo gli imprenditori agricoli lituani cui è stata assegnata una quota latte possono beneficiare di detta deroga relativa all’età.

    46

    Pertanto, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel constatare, da un lato, al punto 72 della sentenza impugnata, che il solo fatto di aver ottenuto una quota latte non consente di concludere che un imprenditore agricolo eserciti un’attività agricola commerciale e, dall’altro, al punto 83 di detta sentenza, che l’articolo 33 quaterdecies, paragrafo 1, del regolamento n. 1257/1999 prevede una deroga unicamente per quanto concerne l’età che gli imprenditori agricoli lituani devono aver raggiunto per beneficiare del regime di sostegno al prepensionamento e che tale deroga non esonera detti imprenditori dall’obbligo di rispettare le altre condizioni per poter beneficiare di tale regime.

    47

    Di conseguenza, la prima parte del primo motivo dev’essere respinta in quanto infondata.

    48

    Per quanto concerne la seconda parte del primo motivo, con la quale la Repubblica di Lituania sostiene che il Tribunale, contrariamente alla propria giurisprudenza e a quella della Corte, avrebbe introdotto una soglia minima al di sotto della quale si presumerebbe che un imprenditore agricolo non eserciti un’attività agricola commerciale, occorre rilevare che tale parte si basa su una lettura erronea e incompleta della sentenza impugnata.

    49

    Infatti, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Tribunale ha analizzato correttamente la situazione alla luce delle disposizioni del regolamento n. 1257/1999 e della giurisprudenza rilevante.

    50

    Pertanto, dai punti da 52 a 56 della sentenza impugnata si evince che, in primo luogo, il Tribunale si è limitato a ricordare che, nell’ambito di una procedura di verifica di conformità che possa condurre a una rettifica forfettaria, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale e che, per giustificare il suo rifiuto di imputare al bilancio dell’Unione talune spese, deve presentare un elemento di prova del dubbio serio e ragionevole che nutre in merito alle spese sostenute dallo Stato membro interessato. Di conseguenza, spetta a quest’ultimo dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del finanziamento negato dalla Commissione.

    51

    In secondo luogo, ai punti da 65 a 67 di detta sentenza, il Tribunale ha ricordato che, per beneficiare del regime del prepensionamento, l’imprenditore agricolo interessato deve aver esercitato un’attività agricola commerciale. Al riguardo, al punto 68 di detta sentenza, esso ha precisato che il fatto di svolgere un’attività limitata al soddisfacimento dei propri bisogni e di quelli della sua famiglia non può essere assimilato all’esercizio di un’attività che genera redditi rientrante nella definizione di «azienda agricola commerciale». Al punto 69 della medesima sentenza, esso ha altresì chiarito che i criteri relativi alla produzione sono richiesti unicamente per determinare se l’imprenditore agricolo di cui trattasi percepisse un reddito effettivo e non sono intesi ad imporre una soglia minima di dinamismo economico dell’azienda agricola al di sotto della quale il suo imprenditore non avrebbe potuto beneficiare del sostegno al prepensionamento, nonostante esercitasse la sua attività a fini commerciali.

    52

    Orbene, nel caso di specie, come ricordato dal Tribunale ai punti 70 e 72 della sentenza impugnata, il dubbio della Commissione riguardava il fatto che la sola circostanza che un imprenditore agricolo lituano fosse registrato nella banca dati di agricoltori cui erano state assegnate quote latte era un criterio rilevante per considerare che tale imprenditore esercitasse un’attività agricola commerciale, anche se era sufficiente che possedesse una vacca e che vendesse 2 o 3 litri di latte al giorno per essere registrato in detta banca dati e beneficiare, per ciò solo, del sostegno al prepensionamento.

    53

    Pertanto, spettava alla Repubblica di Lituania dimostrare che le constatazioni della Commissione erano inesatte e che anche dette piccole aziende registrate nella banca dati delle quote latte generavano redditi effettivi e non trascurabili, soddisfacendo così il criterio dell’esercizio di un’attività agricola commerciale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento n. 1257/1999, senza che occorra tener conto, al riguardo, dell’entità del dinamismo economico dell’azienda agricola interessata.

    54

    Orbene, dopo aver valutato, ai punti da 73 a 77 di detta sentenza, l’insieme degli elementi di prova presentati dalla Repubblica di Lituania, il Tribunale ne ha concluso, al punto 78 della medesima sentenza, che quest’ultima non era riuscita ad eliminare il dubbio serio e ragionevole della Commissione in merito all’eventuale concessione del beneficio del sostegno al prepensionamento a imprenditori agricoli lituani che, pur essendo registrati nella banca dati delle quote latte, possedevano una sola vacca e non potevano quindi essere considerati come imprenditori che percepivano redditi nell’ambito di un’attività agricola a fini commerciali.

    55

    Dalle considerazioni che precedono si evince che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Tribunale non ha imposto in alcun modo una soglia minima al di sotto della quale si presumerebbe l’assenza di un’attività agricola commerciale, vale a dire, nel caso di specie, la produzione di latte da una sola vacca.

    56

    Pertanto, correttamente il Tribunale, al punto 89 della sentenza impugnata, ne ha dedotto che la Commissione aveva potuto nutrire dubbi sulla rilevanza della registrazione degli imprenditori agricoli lituani nelle banche dati relative al settore agricolo, quali la banca dati che raggruppava gli imprenditori cui erano state assegnate quote latte, come criterio per determinare se l’imprenditore di cui trattasi avesse esercitato un’attività agricola commerciale prima di poter beneficiare del sostegno al prepensionamento.

    57

    In tali circostanze, si deve respingere la seconda parte del primo motivo in quanto infondata.

    58

    Alla luce di quanto precede, il primo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

    Sul secondo motivo

    Argomenti delle parti

    59

    Con il secondo motivo, la Repubblica di Lituania fa valere sostanzialmente che il Tribunale, ai punti da 74 a 79 della sentenza impugnata, ha snaturato gli elementi di prova nel ritenere che tale Stato membro non avesse dimostrato che il possesso di una quota latte forniva la prova dell’esistenza di un’attività agricola commerciale.

    60

    Il secondo motivo è suddiviso in due parti.

    61

    Con la prima parte del suo secondo motivo, la Repubblica di Lituania asserisce, in sostanza, che il Tribunale, al punto 74 della sentenza impugnata, avrebbe dovuto dedurre dagli elementi di prova da essa forniti che la misura di prepensionamento era collegata al regime delle quote latte, facendo della registrazione di un imprenditore agricolo lituano nella banca dati di tali quote un criterio significativo ai fini della concessione del sostegno al prepensionamento. In proposito, la Repubblica di Lituania afferma di aver fatto valere dinanzi al Tribunale una revisione contabile effettuata dalla Commissione nel mese di aprile del 2005, concernente l’applicazione nazionale delle misure di aiuto nel settore dei prodotti lattiero-caseario, e una relazione speciale n. 4/2008 della Corte dei conti dell’Unione europea, relativa all’applicazione delle quote latte negli Stati membri che hanno aderito all’Unione il 1o maggio 2004.

    62

    Secondo la Repubblica di Lituania, tali documenti costituivano un indicatore della partecipazione al mercato ed erano quindi idonei a dimostrare che un imprenditore agricolo lituano cui era stata assegnata una quota latte esercitava un’attività agricola commerciale. Al riguardo, sarebbe irrilevante il fatto che non vi sia stato alcun controllo sulla banca dati delle quote latte durante la revisione contabile effettuata dal 20 al 24 aprile 2009 nell’ambito della misura di prepensionamento, in quanto il sistema delle quote latte era noto alla Commissione dal 2004.

    63

    La Repubblica di Lituania considera altresì che il Tribunale è incorso in errore nel ritenere, al punto 74 della sentenza impugnata, che il regime delle quote latte non fosse collegato alle misure di sviluppo rurale, quali la misura di prepensionamento. Infatti, dall’articolo 33 quaterdecies, paragrafo 1, del regolamento n. 1257/1999 risulterebbe chiaramente che gli importi del sostegno al prepensionamento sono calcolati tenendo conto dell’entità della quota latte assegnata all’azienda, confermando così il carattere determinante del criterio relativo alla quota latte al fine di ottenere tale sostegno.

    64

    Con la seconda parte del secondo motivo, la Repubblica di Lituania contesta al Tribunale di non aver tenuto conto, ai punti da 75 a 79 della sentenza impugnata, delle prove presentate dinanzi ad esso che giustificavano che l’assegnazione di quote latte agli imprenditori agricoli lituani dimostrava che questi ultimi commercializzavano latte e allevavano un numero adeguato di animali.

    65

    In proposito, essa afferma anzitutto che dette prove figuravano al punto 38, paragrafo 1, del suo ricorso in primo grado nonché ai punti 21 e 33 della sua replica in primo grado.

    66

    La Repubblica di Lituania fa valere, poi, che il Tribunale non ha tenuto conto delle risposte da essa fornite ai quesiti posti da quest’ultimo nel quadro delle misure di organizzazione del procedimento, sebbene tali risposte indicassero nove criteri che dimostravano che gli imprenditori in questione avevano percepito redditi nell’ambito della loro produzione e avevano quindi esercitato un’attività agricola commerciale.

    67

    La Repubblica di Lituania sostiene altresì che, contrariamente a quanto osserva il Tribunale ai punti da 76 a 78 della sentenza impugnata, essa ha risposto chiaramente alla questione se la sola presenza dell’imprenditore agricolo nella banca dati delle quote latte significasse che si presumeva che quest’ultimo esercitasse un’attività agricola commerciale. Al riguardo, essa afferma di aver espressamente precisato, nella sua risposta formulata dinanzi al Tribunale, che «[essa] ha sostenuto costantemente, durante tutto il processo di cooperazione con la Commissione, la posizione secondo cui l’esistenza di un’iscrizione nelle banche dati costituisce un fondamento sufficiente per confermare l’effettività dell’esercizio di un’attività agricola commerciale.(...)».

    68

    Infine, essa rileva che, contrariamente a quanto dichiara il Tribunale al punto 79 della sentenza impugnata, altri argomenti avvaloravano la sua posizione in merito alla rilevanza dell’iscrizione di un imprenditore agricolo nella banca dati delle quote latte per determinare se egli esercitasse un’attività agricola commerciale. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto anche degli argomenti supplementari da essa forniti, in particolare, nelle sue risposte ai quesiti posti da tale giudice, che dimostrerebbero che il 43% dei produttori lituani non avevano ottenuto quote latte, il che attestava la verifica operata dalle autorità lituane dell’effettività della partecipazione al mercato dell’imprenditore agricolo interessato e della sua percezione di redditi.

    69

    La Commissione contesta la fondatezza di tale argomentazione.

    Giudizio della Corte

    70

    Va ricordato che, in forza di una giurisprudenza costante della Corte, dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea si evince che quest’ultima non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti. Infatti, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Salvo il caso di snaturamento di detti elementi, tale valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto soggetta, di per sé, al sindacato della Corte.

    71

    Tale snaturamento sussiste quando, senza dover assumere nuove prove, la valutazione dei mezzi di prova disponibili risulta, in modo evidente, inesatta. Tuttavia, tale snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa, senza necessità di effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Peraltro, qualora un ricorrente alleghi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale, egli deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati da quest’ultimo e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento (sentenza del 19 settembre 2019, Polonia/Commissione, C‑358/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:763, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

    72

    Con il suo motivo, intitolato «Snaturamento delle circostanze di fatto», e sintetizzato come segue: «il Tribunale (...) ha snaturato i fatti nel concludere, ai punti da 74 a 79 della sentenza impugnata, che il governo lituano non aveva dimostrato che il possesso di una quota latte significava che il richiedente esercitava un’attività agricola commerciale, il che non corrispondeva, in sostanza, agli atti di causa che erano stati comunicati al Tribunale», la ricorrente fa valere che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova sotto due aspetti.

    73

    In primo luogo, l’argomento relativo allo snaturamento degli elementi di prova di cui al punto 74 della sentenza impugnata, per quanto concerne la conclusione del Tribunale secondo cui la Commissione poteva ritenere che il regime delle quote latte non fosse collegato alle misure di sviluppo rurale, quali la misura di prepensionamento, non può che essere respinto.

    74

    Infatti, da detto punto della sentenza impugnata, che dev’essere letto in combinato disposto con il punto 73 della medesima sentenza, risulta che il Tribunale si è limitato a constatare che, sebbene i due documenti invocati dalla Repubblica di Lituania si riferissero effettivamente al regime delle quote latte, essi, tuttavia, non dimostravano che il funzionamento della banca dati delle quote latte era stato oggetto della revisione contabile effettuata dal 20 al 24 aprile 2009 nell’ambito della misura di prepensionamento e che, di conseguenza, la Commissione era a conoscenza del collegamento tra il regime delle quote latte e la misura di sostegno al prepensionamento. È quindi nell’esercizio del suo potere sovrano di valutazione degli elementi di prova che il Tribunale ne ha dedotto, al punto 74 di detta sentenza, che la Commissione ha potuto ritenere che il regime delle quote latte non fosse collegato a misure di sviluppo rurale, quali la misura di prepensionamento.

    75

    In tal modo, il Tribunale non ha commesso alcuno snaturamento dei fatti e degli elementi di prova.

    76

    In secondo luogo, occorre altresì respingere l’addebito della Repubblica di Lituania secondo cui il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova, ai punti da 75 a 79 della sentenza impugnata, non tenendo conto degli elementi ritenuti atti a dimostrare che gli imprenditori agricoli lituani, per poter beneficiare di una quota latte, dovevano provare che commercializzavano latte.

    77

    Va rilevato, infatti, che la seconda parte del secondo motivo riguarda, in realtà, la circostanza che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione gli elementi di prova che la ricorrente aveva presentato dinanzi ad esso. Tuttavia, è sufficiente constatare che, come risulta dal punto 54 della presente sentenza, il Tribunale ha tenuto conto, ai punti da 75 a 81 di tale sentenza, dell’insieme degli elementi di prova presentati dalla ricorrente. Pertanto, detto addebito deve essere respinto.

    78

    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il secondo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

    79

    Poiché i due motivi sollevati dalla Repubblica di Lituania a sostegno della sua impugnazione devono essere dichiarati infondati, occorre respingere quest’ultima nel suo insieme.

    Sulle spese

    80

    Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica di Lituania è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara e statuisce:

     

    1)

    L’impugnazione è respinta.

     

    2)

    La Repubblica di Lituania è condannata alle spese.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il lituano.

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