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Document 62019CC0665

Conclusioni dell’avvocato generale G. Pitruzzella, presentate il 29 aprile 2021.
NeXovation, Inc. contro Commissione europea.
Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuti a favore del complesso del Nürburgring (Germania) – Decisione che dichiara gli aiuti in parte incompatibili con il mercato interno – Vendita degli attivi dei beneficiari degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili – Procedura di gara d’appalto aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata – Decisione che dichiara che il rimborso degli aiuti incompatibili non riguarda il nuovo proprietario del complesso del Nürburgring e che questi non ha beneficiato di un nuovo aiuto per l’acquisizione di tale complesso – Ricevibilità – Qualità di interessato – Persona individualmente interessata – Violazione dei diritti procedurali degli interessati – Difficoltà che richiedono l’avvio di un procedimento d’indagine formale Motivazione.
Causa C-665/19 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:348

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GIOVANNI PITRUZZELLA

presentate il 29 aprile 2021 ( 1 )

Causa C‑665/19 P

NeXovation, Inc.

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuti a favore del complesso del Nürburgring – Vendita degli attivi dei beneficiari dell’aiuto di Stato dichiarato incompatibile – Procedura di gara aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata – Assenza di difficoltà che richiedono l’avvio di un procedimento d’indagine formale – Obbligo di motivazione del Tribunale – Articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999 – Violazione dei diritti procedurali delle parti interessate»

1.

Con la sua impugnazione, oggetto delle presenti conclusioni, la società NeXovation, Inc. (in prosieguo: la «ricorrente») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 giugno 2019, NeXovation/Commissione (T‑353/15, EU:T:2019:434; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione (UE) 2016/151 della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa al regime di aiuti di Stato SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) alla quale la Germania ha dato esecuzione a favore del Nürburgring (in prosieguo: la «decisione finale») ( 2 ).

2.

La presente causa solleva questioni riguardanti la portata dell’obbligo di motivazione delle sentenze a carico del Tribunale, nonché riguardanti la portata dei diritti procedurali delle parti interessate che presentano una denuncia alla Commissione in materia di aiuti di Stato.

I. Fatti

3.

I fatti della controversia figurano ai punti da 1 a 15 della sentenza impugnata e, ai fini del presente procedimento, possono essere sintetizzati come segue.

4.

Il complesso del Nürburgring (in prosieguo: il «Nürburgring»), situato nel Land tedesco della Renania-Palatinato, comprende un circuito per gare automobilistiche, un parco divertimenti, alberghi e ristoranti.

5.

Tra il 2002 e il 2012 i proprietari del Nürburgring (in prosieguo: i «venditori»), hanno beneficiato, principalmente da parte del Land Renania‑Palatinato, di misure di sostegno alla costruzione di un parco divertimenti, di alberghi e ristoranti e all’organizzazione di gare di Formula 1.

6.

In seguito a denuncia, tali misure di sostegno sono state oggetto di un procedimento d’indagine formale, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, avviato dalla Commissione nel 2012.

7.

Lo stesso anno, l’Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler (Tribunale circoscrizionale di Bad Neuenahr-Ahrweiler, Germania) ha dichiarato l’insolvenza dei venditori e ha deciso di procedere alla vendita dei loro attivi (in prosieguo: gli «attivi del Nürburgring»). Una procedura di gara d’appalto (in prosieguo: la «procedura di gara d’appalto») è stata avviata e si è conclusa con la vendita di tali attivi a Capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH (in prosieguo: «Capricorn»).

8.

Il 10 aprile 2014 la ricorrente ha presentato alla Commissione una denuncia, nella quale sosteneva che la procedura di gara d’appalto non fosse stata aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata e non avesse portato alla vendita degli attivi del Nürburgring al prezzo di mercato, in quanto tali attivi erano stati ceduti a un offerente – Capricorn – la cui offerta era inferiore alla sua e che era stato favorito nell’ambito della procedura di gara d’appalto. Secondo tale denuncia, Capricorn aveva pertanto percepito un aiuto corrispondente alla differenza tra il prezzo di mercato degli attivi del Nürburgring e il prezzo pagato per acquisire i medesimi attivi, e aveva assicurato la continuità delle attività economiche dei venditori. L’ordine di recupero degli aiuti percepiti dai venditori avrebbe perciò dovuto estendersi a tale società.

9.

Il 1o ottobre 2014 la Commissione ha adottato la decisione finale. In tale decisione, in primo luogo, la Commissione, da un lato, ha constatato l’illegittimità e l’incompatibilità con il mercato interno di alcune delle misure concesse dalla Germania a favore dei venditori e, dall’altro, ha dichiarato che Capricorn, nonché le sue controllate, non avrebbero risposto del recupero di tali aiuti ( 3 ) (in prosieguo: la «prima decisione controversa»).

10.

In secondo luogo, nella decisione finale, la Commissione ha stabilito che la vendita degli attivi del Nürburgring alla Capricorn non costituiva un aiuto di Stato ( 4 ). La Commissione ha considerato che tale vendita fosse avvenuta mediante una procedura di gara d’appalto aperta, trasparente e non discriminatoria e che tale procedura avesse portato ad una vendita di tali attivi al prezzo di mercato (in prosieguo: la «seconda decisione controversa»).

II. Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

11.

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 giugno 2015, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento sia della prima che della seconda decisione controversa.

12.

Nella sentenza impugnata il Tribunale ha, innanzitutto, dichiarato irricevibile il ricorso nella parte in cui esso era diretto all’annullamento della prima decisione controversa. Il Tribunale ha considerato che la ricorrente non avesse dimostrato che tale decisione la riguardasse individualmente ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE ( 5 ).

13.

Riguardo alla domanda di annullamento della seconda decisione controversa, il Tribunale ha, innanzitutto, constatato che la ricorrente, in quanto parte interessata, disponeva della legittimazione ad agire per la tutela dei diritti procedurali ad essa garantiti dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE ( 6 ), nonché dell’interesse ad agire. Il Tribunale ha quindi esaminato nel merito i motivi dedotti a sostegno di tale domanda respingendoli tutti e rigettando, pertanto, il ricorso nella sua integralità ( 7 ).

III. Il procedimento dinanzi alla Corte e le conclusioni delle parti

14.

La ricorrente chiede che la Corte voglia annullare i punti 3) e 4) del dispositivo della sentenza impugnata e annullare la prima e la seconda decisione controversa o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale e condannare la Commissione alle spese.

15.

La Commissione chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione e condannare la ricorrente alle spese.

IV. Analisi dell’impugnazione

16.

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce sei motivi.

17.

Il primo motivo è relativo alla parte della sentenza impugnata concernente la prima decisone controversa. La ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe erroneamente concluso che essa non era individualmente interessata da tale decisione.

18.

Gli altri cinque motivi di impugnazione riguardano, invece, la parte della sentenza impugnata relativa alla seconda decisione controversa. Più specificamente, il secondo motivo, è relativo all’erronea applicazione della nozione di aiuto di Stato; il terzo motivo è relativo all’erronea applicazione della nozione di «gravi difficoltà»; il quarto motivo è relativo all’erronea applicazione dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999 ( 8 ); il quinto motivo è relativo all’erronea valutazione del carattere imparziale dell’esame della denuncia presentata dalla ricorrente; e, infine, con il sesto motivo la ricorrente fa valere errori di diritto nella valutazione dell’adeguatezza della motivazione della seconda decisione controversa.

19.

Conformemente alla richiesta della Corte, concentrerò la mia analisi sui motivi dal secondo al sesto, relativi alla domanda di annullamento della seconda decisione controversa.

20.

A tale riguardo, occorre rilevare, a titolo preliminare, che è pacifico che la seconda decisione controversa costituisce una decisione adottata a seguito della fase preliminare di esame ( 9 ) con cui la Commissione ha constatato che le misure in questione non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e ha, di conseguenza, deciso di non avviare il procedimento d’indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE ( 10 ).

21.

Al proposito ricordo anche che, come rammentato ai punti da 77 a 82 della sentenza impugnata, risulta dalla giurisprudenza che quando una parte ricorrente chiede l’annullamento di una decisione, adottata al termine dell’esame preliminare, che dichiara che la misura in questione non è un aiuto di Stato o di una decisione di non sollevare obiezioni, essa mette in discussione essenzialmente il fatto che la Commissione non abbia avviato il procedimento d’indagine formale, violando così i diritti procedurali di cui la ricorrente godrebbe nell’ambito di tale procedimento. Affinché la sua domanda di annullamento venga accolta, la ricorrente può invocare ogni motivo idoneo a dimostrare che la valutazione delle informazioni e degli elementi di cui la Commissione disponeva o poteva disporre avrebbe dovuto suscitare dubbi circa la sua qualificazione come aiuto di Stato o la sua compatibilità con il mercato interno ( 11 ).

A. Sul secondo motivo, vertente sulla pretesa erronea applicazione della nozione di aiuto di Stato

1.   Argomenti delle parti

22.

Il secondo motivo di impugnazione si articola in quattro capi.

23.

Nel primo capo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente considerato, ai punti da 122 a 128 della sentenza impugnata, che la Commissione non avrebbe dovuto nutrire dubbi quanto al carattere vincolante di una lettera della Deutsche Bank datata 10 marzo 2014, presentata da Capricorn quale garanzia finanziaria a sostegno della sua offerta. La ricorrente fa valere che risulta da diversi elementi, ed in particolare dalla menzione esplicita del carattere non vincolante contenuta nell’allegato a tale lettera, che essa non fosse altro che una lettera di intenti. Nella sua memoria di replica, la ricorrente fa valere che la questione relativa alla determinazione del carattere vincolante o meno di tale lettera è una questione di diritto che può essere esaminata dalla Corte nell’ambito di un’impugnazione e, in subordine, essa sostiene che in ogni caso il Tribunale avrebbe snaturato tale lettera.

24.

Il secondo capo è diretto a contestare la conclusione del Tribunale secondo cui la ricorrente non aveva dimostrato che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi sul carattere trasparente della procedura di gara d’appalto in relazione ai termini per la presentazione delle offerte.

25.

La ricorrente sostiene, in primo luogo, che il Tribunale ha trascurato il fatto che essa era stata sviata riguardo a tali termini dai venditori i quali le avevano comunicato una proroga di detti termini fino al 31 marzo 2014. Il Tribunale avrebbe, altresì, ignorato che una modifica delle condizioni della procedura di tal genere avrebbe dovuto essere stata applicata a tutti gli offerenti.

26.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe anche ignorato che, come argomentato dalla ricorrente, una procedura di gara d’appalto di tal genere si sarebbe discostata dall’approccio che avrebbe seguito un normale investitore privato. Ciò sarebbe confermato dal punto 93 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato ( 12 ), da cui risulta che la mancata ottemperanza alle norme dell’Unione in materia di appalti dovrebbe far sorgere dubbi quanto alla compatibilità con le disposizioni in materia di aiuti di Stato. Nel presente caso tali disposizioni non sarebbero state rispettate in quanto il diritto dell’Unione non ammetterebbe negoziazioni libere dopo la scadenza del termine. Il Tribunale non avrebbe considerato queste questioni.

27.

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe ignorato che, come dedotto dalla ricorrente, la decisione finale conterrebbe affermazioni contraddittorie, rispettivamente ai considerando 272 e 275, lettera c), riguardo alla questione se i venditori abbiano o meno prorogato il termine per la presentazione delle offerte.

28.

Nel terzo capo la ricorrente fa valere che il Tribunale ha ignorato tre argomenti da essa dedotti riguardo ad altrettante modifiche intervenute nel corso della procedura di gara d’appalto di cui, tuttavia, tutti i potenziali offerenti non sarebbero stati informati.

29.

In primo luogo, mentre inizialmente sarebbe stato proposto alla ricorrente di acquisire gli attivi del Nürburgring sulla base di un «bilancio pulito» (clean balance sheet), vale a dire senza dover rilevare i debiti e gli oneri, presenti e passati, gravanti su tali attivi, sarebbe successivamente risultato che tutti gli accordi essenziali connessi alla gestione del Nürburgring erano stati conclusi da un terzo sulla base di un contratto di affitto d’azienda (business lease) con i venditori che, in caso di acquisizione del Nürburgring, la ricorrente sarebbe stata tenuta a rilevare tale e quale. Nella sentenza impugnata, il Tribunale non avrebbe considerato in alcun modo l’argomento dedotto al riguardo.

30.

In secondo luogo, il Tribunale non avrebbe considerato l’argomento dedotto dalla ricorrente relativo al contratto di affitto d’azienda (business lease) concesso a favore di Capricorn e inizialmente concepito come «opzione di ripiego» nel caso in cui la procedura di gara d’appalto non dovesse giungere a buon fine o la decisione della Commissione ad essa relativa dovesse essere contestata. Benché tale opzione di ripiego fosse chiaramente rilevante per la determinazione del prezzo finale, non sarebbe stata comunicata ad altri offerenti. Di conseguenza, le informazioni fornite nel corso della procedura di gara d’appalto non sarebbero state complete e, quindi, detta procedura non sarebbe stata conforme al requisito di trasparenza ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato.

31.

In terzo luogo, il Tribunale non avrebbe esaminato l’argomento con cui le ricorrenti avevano fatto valere che i venditori avevano introdotto un criterio di selezione di natura ambientale nel corso della procedura di gara d’appalto, senza che questo fosse comunicato a tutti gli offerenti.

32.

Nel quarto capo, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha ignorato diversi argomenti da essa dedotti riguardo, da un lato, al carattere trasparente della procedura di gara d’appalto e, dall’altro, al carattere discriminatorio della stessa.

33.

La Commissione ritiene che il secondo motivo debba essere integralmente respinto. Il primo capo e gli argomenti contenuti nel secondo capo sarebbero inammissibili in quanto, in parte, sarebbero volti a rimettere in causa constatazioni di fatto effettuate dal Tribunale e, in parte, non specificherebbero le parti contestate della sentenza impugnata. Per ciò che riguarda il terzo capo, la Commissione ritiene che i primi due argomenti si fondino su una lettura erronea della sentenza impugnata. Quanto al terzo argomento, il Tribunale non sarebbe stato tenuto a rispondervi, in quanto avrebbe fondato su altri elementi la constatazione riguardo al carattere non credibile e non vincolante dell’offerta della ricorrente. Per ciò che riguarda gli argomenti dedotti dalla ricorrente nel quarto capo, essi sarebbero inammissibili o inconferenti.

2.   Valutazione

a)   Sul primo capo del secondo motivo, relativo al carattere vincolante della lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014

34.

Il primo capo del secondo motivo è diretto a contestare l’analisi del Tribunale, contenuta ai punti da 124 a 127 della sentenza impugnata che lo ha portato a concludere, al punto 128 della stessa, che la Commissione non avrebbe dovuto nutrire dubbi quanto al carattere vincolante della lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014 relativa al finanziamento dell’offerta di Capricorn.

35.

Al proposito, occorre rammentare che, secondo una consolidata giurisprudenza, il Tribunale è il solo competente ad accertare e valutare i fatti e, in linea di principio, ad esaminare le prove che esso accoglie a sostegno di detti fatti. Invero, qualora tali prove siano state assunte regolarmente e siano stati rispettati i principi generali del diritto nonché le norme procedurali relative all’onere della prova e all’istruttoria, spetta esclusivamente al Tribunale valutare il valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Salvo il caso di snaturamento di detti elementi, tale valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto soggetta, di per sé, al sindacato della Corte in sede di impugnazione ( 13 ).

36.

Nel presente caso, gli argomenti dedotti dalla ricorrente nel quadro del primo capo del secondo motivo sono diretti a contestare la valutazione fatta da parte del Tribunale della lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014 riguardo al carattere vincolante della stessa. La ricorrente chiede pertanto, in sostanza, alla Corte di effettuare, in sede di impugnazione, una nuova valutazione di un elemento di prova dedotto dinanzi al Tribunale, ciò che, in virtù della giurisprudenza menzionata al paragrafo precedente, non è ammissibile.

37.

Occorre altresì rilevare che nella sua impugnazione la ricorrente non ha in alcun modo fatto valere uno snaturamento di tale elemento di prova da parte del Tribunale. È solo nella sua memoria di replica, e, inoltre a mero titolo sussidiario, che la ricorrente ha dedotto lo snaturamento da parte del Tribunale di tale lettera. Al riguardo, occorre però ricordare che risulta dall’articolo 127 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 190, paragrafo 1, dello stesso regolamento, che è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento ( 14 ), ciò che non è il caso nella presente fattispecie.

38.

Risulta da quanto precede che, a mio avviso, il primo capo del secondo motivo deve essere dichiarato irricevibile.

b)   Sui capi secondo, terzo e quarto del secondo motivo e sulla portata dell’obbligo di motivazione delle sentenze a carico del Tribunale

39.

Nel quadro dei capi secondo, terzo e quarto del secondo motivo, la ricorrente fa valere, sotto vari aspetti, che il Tribunale avrebbe ignorato e omesso di considerare diversi argomenti da essa sollevati in primo grado. Ritengo opportuno, prima di analizzare tali capi, ricordare i principi giurisprudenziali sviluppati dalla Corte riguardo alla portata dell’obbligo di motivazione delle sentenze a carico del Tribunale.

1) Sulla portata dell’obbligo del Tribunale di motivare le sue sentenze

40.

Risulta da costante giurisprudenza che l’obbligo di motivazione derivante a carico del Tribunale dall’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile a questo in forza dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto e dell’articolo 117 del suo regolamento di procedura, impone che la motivazione della sentenza impugnata debba far risultare in maniera chiara e inequivocabile il ragionamento seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata ed alla Corte di esercitare il suo controllo giurisdizionale ( 15 ).

41.

Risulta altresì dalla giurisprudenza che il motivo attinente alla mancata risposta, da parte del Tribunale, ad argomenti dedotti in primo grado consiste, in sostanza, nell’invocare una violazione dell’obbligo di motivazione ( 16 ) e che la questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria o insufficiente costituisce una questione di diritto che può essere, in quanto tale, invocata nell’ambito di un’impugnazione ( 17 ).

42.

In tale sede, il sindacato della Corte ha ad oggetto, in particolare, di verificare se il Tribunale abbia fornito una risposta adeguata in diritto a tutti gli argomenti dedotti dalla ricorrente ( 18 ).

43.

Ciò nonostante, risulta sempre da giurisprudenza costante che l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, e dunque la motivazione del Tribunale può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto i loro argomenti e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo ( 19 ). Il Tribunale non è tuttavia tenuto a prendere posizione su elementi che siano manifestamente non pertinenti, né ad anticipare potenziali obiezioni ( 20 ).

44.

Risulta dai principi suesposti che benché, secondo la giurisprudenza, il Tribunale possa, alle suindicate condizioni, assolvere al proprio obbligo di motivazione delle sentenze mediante una motivazione implicita, esso non può tuttavia omettere «tout court» di rispondere, esplicitamente o implicitamente, ad argomenti dedotti dinanzi ad esso, non manifestamente irrilevanti, o snaturarne il contenuto. Un’omissione di tal genere costituisce, infatti, un difetto di motivazione, contrario all’obbligo di motivazione incombente al Tribunale, nonché una violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 21 ).

45.

È dunque alla luce di questi principi che occorre analizzare gli argomenti dedotti dalla ricorrente nel quadro del secondo, terzo e quarto capo del secondo motivo.

2) Sul secondo capo del secondo motivo relativo agli argomenti relativi ai termini per la presentazione delle offerte

46.

Nel quadro del secondo capo del secondo motivo, la ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe trascurato o ignorato diversi argomenti da essa dedotti riguardo alla determinazione del termine per la presentazione delle offerte nel corso della procedura di gara d’appalto, argomenti che erano diretti a dimostrare il carattere non trasparente di tale procedura.

47.

Al riguardo, occorre anzitutto rilevare che il Tribunale ha analizzato la censura vertente sul carattere non trasparente della procedura di gara d’appalto ai punti da 119 a 121 della sentenza impugnata. Più specificamente, al punto 119 di tale sentenza, il Tribunale ha, in particolare, constatato che emergeva dalla lettera di KPMG del 17 dicembre 2013, che il termine ultimo per la presentazione di offerte di conferma era stato fissato al 17 febbraio 2014. Il Tribunale ha, tuttavia, altresì rilevato che tale lettera precisava che le offerte presentate dopo la scadenza del termine sarebbero state parimenti prese in considerazione, ma che i venditori avrebbero potuto adottare la decisione di selezione rapidamente dopo il termine per la presentazione delle offerte. Il Tribunale ha così constatato in fatto, al punto 120 della sentenza impugnata, che la possibilità di depositare un’offerta dopo il 17 febbraio 2014 era conosciuta da tutti gli offerenti.

48.

La ricorrente fa, in primo luogo, valere che il Tribunale avrebbe trascurato che essa era stata sviata riguardo a tali termini dai venditori i quali le avevano comunicato una proroga di detti termini fino al 31 marzo 2014 e che il Tribunale avrebbe, altresì, ignorato che una modifica nelle condizioni della procedura di tal genere avrebbe dovuto essere stata applicata a tutti gli offerenti.

49.

A mio avviso questi due argomenti sono irricevibili in quanto tendono, in sostanza, a rimettere in dubbio le constatazioni di fatto effettuate dal Tribunale ai punti 119 e 120 della sentenza impugnata e menzionate al precedente paragrafo 47, quanto alla data di fissazione del termine ultimo per la presentazione di offerte e alla conoscenza da parte di tutti gli offerenti di tale termine. Al proposito occorre rilevare che nella sua impugnazione la ricorrente non ha dedotto uno snaturamento dei fatti, ma ha dedotto tale motivo solo nella sua replica, ossia, come risulta dal precedente paragrafo 37, tardivamente.

50.

La ricorrente deduce, in secondo luogo, che il Tribunale avrebbe ignorato gli argomenti con cui essa aveva fatto valere in diritto che l’approccio seguito nella procedura di gara d’appalto, come indicato nella decisione finale ( 22 ), riguardo ai termini non era conforme ai requisiti di trasparenza e che nessun investitore privato avrebbe seguito un tale approccio.

51.

Risulta in effetti dagli atti del processo di primo grado che, nel suo ricorso, la ricorrente aveva contestato la compatibilità con i requisiti propri di un procedimento trasparente di una procedura di gara d’appalto in cui non era stato fissato un vero e proprio termine, ossia un vero punto finale del procedimento, ma in cui i venditori erano abilitati a selezionare gli offerenti qualificati rapidamente dopo la scadenza della data indicata come termine e in cui agli offerenti qualificatisi non era impedito di modificare le loro offerte o di fornire le prove di finanziamento anche dopo la scadenza di tale data.

52.

Al riguardo rilevo che, alla lettura della sentenza impugnata ed in particolare dei punti da 119 a 121, in cui il Tribunale ha statuito sulla censura vertente sul carattere non trasparente della procedura di gara d’appalto, non risulta che il Tribunale abbia risposto a tale argomento giuridico con cui la ricorrente contestava, nel merito, la compatibilità con il diritto dell’Unione del procedimento d’appalto adottato riguardo alla fissazione del termine ultimo per la presentazione delle offerte. Una risposta a tale argomento non si desume neanche implicitamente dal ragionamento del Tribunale contenuto ai punti da 119 a 121 della sentenza impugnata. In effetti, per rispondere ad un argomento giuridico con cui si deduce che la mancata previsione di un vero e proprio termine nel quadro della procedura di appalto non è conforme al principio di trasparenza, non è, a mio avviso, sufficiente constatare in fatto che tutti gli offerenti erano a conoscenza della possibilità di depositare un’offerta anche dopo il termine come prorogato.

53.

Ritengo pertanto che la sentenza impugnata sia viziata da un difetto di motivazione a tale riguardo.

54.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe ignorato il suo argomento con cui essa aveva fatto valere che la decisione finale conteneva affermazioni contraddittorie, rispettivamente ai considerando 272 e 275, lettera c), riguardo alla questione della proroga da parte dei venditori del termine per la presentazione delle offerte.

55.

A tale riguardo rilevo che, benché la sentenza impugnata non contenga effettivamente una risposta esplicita a tale argomento, si possa desumere dal punto 119 della sentenza impugnata che il Tribunale ha constatato in fatto che tale termine era stato effettivamente prorogato con le modalità e alle condizioni ivi indicate, ciò che è sufficiente a mio avviso a rispondere alla censura relativa ad un difetto di motivazione della sentenza impugnata riguardo alla proroga del termine in questione. Nella misura in cui, invece, con questo argomento la ricorrente intenda far valere un errore di diritto del Tribunale in quanto esso non avrebbe rilevato una contraddizione nella motivazione della seconda decisione controversa, tale argomento rientra nel quadro del sesto motivo di impugnazione discusso ai paragrafi 118 e seguenti delle presenti conclusioni.

3) Sul terzo capo del secondo motivo, relativo a tre argomenti riguardanti il carattere non trasparente della procedura di gara d’appalto

56.

Con il terzo capo del secondo motivo la ricorrente fa valere che il Tribunale ha ignorato tre argomenti da essa dedotti nel quadro della sua censura diretta a far valere il carattere non trasparente della procedura di gara d’appalto. Tali tre argomenti riguardavano altrettante modifiche intervenute nel corso di tale procedura di cui, secondo la ricorrente, non sarebbero stati informati tutti i potenziali offerenti in violazione dell’esigenza di trasparenza.

57.

Per ciò che riguarda il primo di tali argomenti, risulta dagli atti di causa di primo grado che, dinanzi al Tribunale, la ricorrente aveva dedotto che la Commissione era incorsa in un errore ritenendo, al considerando 275, lettera a), della decisione finale, che l’impostazione della vendita non fosse stata modificata nel corso della procedura di gara d’appalto. Secondo la ricorrente, infatti, mentre inizialmente l’operazione di vendita era stata strutturata sulla base di una vendita sulla base di un «bilancio pulito» (clean balance sheet), successivamente la strutturazione di tale operazione era stata modificata senza che gli offerenti ne fossero informati, in violazione dei requisiti di trasparenza.

58.

Per ciò che riguarda il secondo argomento, risulta dagli atti di causa di primo grado che dinanzi al Tribunale la ricorrente aveva fatto valere che le informazioni fornite nel corso della procedura di gara d’appalto non erano complete e che, di conseguenza, detta procedura non era conforme ai requisiti di trasparenza ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato. La ricorrente aveva dedotto che non erano state fornite a tutti gli offerenti le informazioni relative al contratto di affitto d’azienda (business lease) concesso a favore di Capricorn, inizialmente concepito come «opzione di ripiego» nel caso in cui la procedura di gara d’appalto non dovesse giungere a buon fine o la decisione della Commissione ad essa relativa dovesse essere contestata. La ricorrente aveva fatto valere che la Commissione, a suo dire erroneamente, non aveva preso in considerazione l’omissione di fornire tali informazioni agli altri offerenti nel corso della procedura di gara d’appalto benché dette informazioni fossero rilevanti per la determinazione del prezzo dell’offerta.

59.

Per ciò che riguarda il terzo argomento, risulta dagli atti di causa che, dinanzi al Tribunale, la ricorrente aveva fatto valere che la valutazione della Commissione riguardo agli aspetti ambientali al considerando 275, lettera i), della decisione finale era erronea in quanto i venditori, a suo avviso, avevano introdotto un criterio di selezione di natura ambientale nel corso della procedura di gara d’appalto, senza che questo fosse comunicato a tutti gli offerenti, ciò che avrebbe comportato una violazione dei requisiti di trasparenza.

60.

Alla lettura della sentenza impugnata, non risulta che il Tribunale abbia risposto esplicitamente a nessuno di tali argomenti volti a rimettere in causa la conformità al requisito di trasparenza della procedura di gara d’appalto. Inoltre, la motivazione di tale sentenza non consente, a mio avviso, di conoscere nemmeno implicitamente le ragioni per cui il Tribunale non ha accolto tali argomenti. Una risposta implicita a tali argomenti, e particolarmente al primo e al secondo di essi, non si desume, infatti, in alcun modo dai punti da 119 a 121 della sentenza impugnata in cui il Tribunale ha statuito sulla censura vertente sul carattere non trasparente della procedura di gara d’appalto. Essa non si desume neanche dai punti da 146 a 150 della sentenza impugnata in cui il Tribunale si è, a dire il vero alquanto scarnamente, occupato degli argomenti relativi al contratto di affitto d’azienda.

61.

Contrariamente a quanto sostiene la Commissione una risposta al primo di tali argomenti non si desume nemmeno implicitamente dall’indicazione, al punto 9, quarto trattino, della sentenza impugnata, secondo cui gli offerenti potevano presentare offerte per la totalità degli attivi, per gruppi di attivi determinati o per singoli attivi. Tale indicazione, contenuta nella parte descrittiva del procedimento d’appalto, non risponde in alcun modo, neanche implicitamente, alla censura dedotta dalla ricorrente riguardo al carattere non trasparente del procedimento d’appalto.

62.

Risulta dalle considerazioni che precedono che, a mio avviso, non avendo il Tribunale considerato né esplicitamente, né implicitamente diversi argomenti dedotti dalla ricorrente a sostegno della censura vertente sul carattere asseritamente non trasparente della procedura di gara d’appalto, la motivazione della sentenza impugnata non consente agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto tale censura, né permette alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo. Di conseguenza, ritengo che la sentenza impugnata sia viziata da un difetto di motivazione al riguardo.

4) Sul quarto capo del secondo motivo relativo ad alcuni argomenti riguardanti il carattere non trasparente e discriminatorio della procedura di gara d’appalto

63.

Nel quadro del quarto capo del secondo motivo la ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe omesso di considerare due serie di argomenti, una relativa, come gli argomenti menzionati nel terzo capo, alla censura vertente sul carattere asseritamente non trasparente della procedura di gara d’appalto, e l’altra relativa alla censura vertente sul carattere asseritamente discriminatorio di detta procedura.

64.

Per ciò che riguarda, in primo luogo, gli argomenti relativi alla censura vertente sul carattere non trasparente della procedura di gara d’appalto, risulta alla lettura degli atti della causa di primo grado che dinanzi al Tribunale la ricorrente aveva fatto valere: in primo luogo, che la procedura di gara d’appalto non era stata annunciata al di fuori dell’Unione europea; in secondo luogo, che diversi documenti importanti per la vendita non erano stati comunicati o lo erano stati troppo tardi o in modo ingannevole; in terzo luogo che la Commissione aveva errato considerando che la presentazione di una versione annotata dell’accordo di acquisizione degli attivi rientrasse strettamente nell’ambito delle negoziazioni commerciali e, pertanto, non fosse pertinente dal punto di vista degli aiuti di Stato; in quarto luogo che la Commissione aveva errato considerando che la comunicazione tardiva di informazioni nel corso della procedura di gara d’appalto non incidesse sulla presentazione dell’offerta finale degli offerenti o sulla conclusione dei calcoli economici necessari a tal fine; e, in quinto luogo, la Commissione aveva errato concludendo che KPMG avesse fornito a tutti gli offerenti tutte le informazioni necessarie per permettere loro di effettuare una valutazione appropriata degli attivi del Nürburgring.

65.

Proprio come è il caso per gli argomenti menzionati nel quadro del terzo capo del presente motivo, alla lettura della sentenza impugnata, non risulta che il Tribunale abbia risposto esplicitamente a nessuno degli argomenti menzionati al punto precedente, né la motivazione di tale sentenza consente di conoscere, implicitamente, le ragioni per le quali il Tribunale non li ha accolti. In particolare una risposta implicita a tali argomenti non si desume in alcun modo dai punti da 119 a 121 della sentenza impugnata in cui il Tribunale ha statuito sulla censura vertente sul carattere non trasparente della procedura di gara d’appalto, limitando la sua analisi alla questione del termine fissato per il deposito delle offerte.

66.

Per ciò che riguarda, in secondo luogo, gli argomenti relativi alla censura vertente sul carattere discriminatorio della procedura di gara d’appalto, risulta alla lettura degli atti della causa di primo grado che dinanzi al Tribunale la ricorrente aveva fatto valere che la Commissione aveva omesso di svolgere un’indagine riguardo: in primo luogo, al fatto che la ricorrente sarebbe stata discriminata in quanto non sarebbe stata fornita una copia della documentazione completa della procedura di gara d’appalto in lingua inglese; in secondo luogo, alla circostanza che a Capricorn sarebbe stato concesso un accesso privilegiato alle informazioni rispetto agli altri offerenti; in terzo luogo, alla circostanza che lo stesso socio di un importante studio legale americano avrebbe assistito prima i venditori e poi la Capricorn; in quarto luogo, alla circostanza che la Capricorn avrebbe beneficiato di supporto privilegiato sia dopo il 17 febbraio 2014 sia per quanto riguarda l’ottenimento del finanziamento dalla Deutsche Bank.

67.

Anche riguardo a tali argomenti, rilevo che non risulta, dalla lettura della sentenza impugnata, che il Tribunale abbia risposto esplicitamente nel merito a nessuno di detti argomenti, né la motivazione di tale sentenza consente di conoscere, implicitamente, le ragioni per cui il Tribunale non li ha accolti. In particolare, una risposta implicita a tali argomenti non si desume, a mio avviso, dalla parte della sentenza impugnata, ossia i paragrafi da 122 a 134, in cui il Tribunale ha analizzato la censura vertente sul carattere discriminatorio della procedura di gara d’appalto, limitando la sua analisi alla questione dell’esigenza dell’esistenza di un impegno di finanziamento vincolante. Ritengo pertanto che, anche a tale riguardo, la sentenza impugnata sia viziata da un difetto di motivazione.

68.

Risulta dalle considerazioni che precedono che a mio avviso la sentenza impugnata è viziata da difetto di motivazione riguardo a diversi aspetti e che, di conseguenza, debbano essere accolti il secondo, il terzo e il quarto capo del secondo motivo di impugnazione.

B. Sul terzo motivo, vertente sull’erronea applicazione della nozione di gravi difficoltà

1.   Argomenti delle parti

69.

Il terzo motivo di impugnazione si articola in tre capi.

70.

Nel primo capo la ricorrente sostiene che, pur avendo il Tribunale considerato, al punto 91 della sentenza impugnata, che la fase preliminare di esame aveva avuto una durata di meno di sei mesi (compresa tra il momento della presentazione della denuncia nell’aprile del 2014 e l’adozione della decisione finale nell’ottobre del 2014), e che ciò non dimostrava l’esistenza di serie difficoltà tali da giustificare l’avvio del procedimento d’indagine formale, esso avrebbe tuttavia omesso di rispondere a taluni argomenti sollevati nel ricorso volti a dimostrare l’esistenza di tali serie difficoltà. La ricorrente aveva infatti dedotto che le gravi difficoltà si desumevano altresì, da un lato, dal fatto che l’adozione della decisione finale aveva dovuto essere più volte rinviata e dalla circostanza che il 13 aprile 2015 la Commissione aveva pubblicato una rettifica della decisione e, dall’altro, dalla circostanza che la Commissione aveva iniziato ad esaminare il processo di vendita degli attivi del Nürburgring già nell’autunno del 2012 ed era stata in stretto contatto con i venditori sin dal 2013. In tali circostanze, la ricorrente aveva sostenuto che un ulteriore ritardo di sei mesi nel decidere l’attuazione della procedura di gara fosse eccessivo, argomento che il Tribunale non avrebbe considerato.

71.

Nel secondo capo del terzo motivo, la ricorrente contesta il ragionamento del Tribunale contenuto al punto 98 della sentenza impugnata riguardo alla lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014. Essa sostiene che le affermazioni contenute in tale punto della sentenza impugnata devono essere corrette da vari punti di vista. La Commissione avrebbe errato nel valutare le condizioni per l’esistenza di una procedura di gara aperta, trasparente ed incondizionata e avrebbe in realtà incontrato serie difficoltà. Più in particolare, la Commissione avrebbe necessitato di una versione emendata di tale lettera nel luglio 2014; essa avrebbe ammesso di non sapere se tale lettera di intenti fosse stata firmata o ritirata e avrebbe ammesso di aver analizzato solo la strutturazione della procedura di appalto; inoltre, un pubblico ministero tedesco si sarebbe opposto al carattere vincolante di tale lettera.

72.

Nel terzo capo, la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe ignorato il suo argomento relativo al proseguimento del processo di vendita degli attivi del Nürburgring, il quale invece avrebbe rivelato l’esistenza di serie difficoltà nella fase d’indagine preliminare. Il Tribunale si sarebbe limitato a rilevare, ai punti da 102 a 104 della sentenza impugnata, che tale vendita ha avuto luogo il 28 ottobre 2014 sulla base di un contratto fiduciario del 5 ottobre 2014, ossia dopo l’adozione della decisione finale. Il Tribunale avrebbe ignorato, tuttavia, che la ricorrente aveva fornito informazioni al riguardo alla Commissione già il 22 settembre 2014 e che un articolo di stampa del 30 settembre 2014, ossia pubblicato prima dell’adozione della decisione finale, conteneva tale informazione. La Commissione avrebbe, inoltre, successivamente promesso di prendere in considerazione sviluppi ulteriori della vicenda.

73.

La Commissione sostiene che il terzo motivo deve essere respinto in parte come irricevibile e in parte come non fondato.

2.   Valutazione

74.

Nel primo capo del terzo motivo, proprio come nel secondo, terzo e quarto capo del secondo motivo, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha omesso di considerare alcuni argomenti da essa dedotti in primo grado. In questo contesto, si tratta di argomenti connessi alla durata della fase di esame preliminare che avrebbero evidenziato l’esistenza di serie difficoltà.

75.

A tale riguardo occorre rilevare che, diversamente dal caso degli argomenti menzionati nei suddetti capi del secondo motivo, di cui nella sentenza impugnata non vi è alcuna traccia, al punto 88 di tale sentenza il Tribunale ha, invece, indicato che la ricorrente aveva fatto valere dinanzi ad esso, da un lato, che la decisione era stata rinviata più volte e, dall’altro, che la rettifica della decisione finale era stata adottata oltre un anno dopo il deposito della sua denuncia presso la Commissione.

76.

Rispondendo alla censura relativa alla durata della fase preliminare sollevata nell’ambito del motivo vertente sull’esistenza di serie difficoltà di valutazione della vendita degli attivi del Nürburgring, il Tribunale, al punto 91 della sentenza impugnata, non ha tuttavia risposto esplicitamente a tali argomenti, ma si è limitato a constatare che, essendo la decisione finale intervenuta il 1o ottobre 2014, vale a dire meno di sei mesi dopo la denuncia della ricorrente, una siffatta durata della fase preliminare di esame non era in grado di dimostrare l’esistenza di serie difficoltà di valutazione tali da giustificare l’avvio del procedimento di indagine formale.

77.

In tale contesto, la sentenza impugnata può, a mio avviso, essere intesa nel senso che, pur non avendo il Tribunale rigettato esplicitamente i due argomenti menzionati al precedente paragrafo 75, alla luce della durata inferiore a sei mesi della fase preliminare di indagine, esso abbia considerato irrilevanti, ai fini della determinazione dell’esistenza di serie difficoltà di valutazione, le due circostanze dedotte dalla ricorrente ossia, da un lato, che, nel corso di tale periodo, l’adozione della decisione finale era stata rinviata più volte e, dall’altro, che tale decisione era stata oggetto di una rettifica adottata un anno dopo.

78.

Tale analisi, implicitamente deducibile dalla sentenza impugnata, non è, a mio avviso, viziata da errore. In effetti, da un lato, il fatto che una decisione venga rinviata può essere dovuto a motivi diversi e non costituisce, di per sé stesso, la prova dell’esistenza di serie difficoltà nella valutazione, tali da giustificare l’avvio del procedimento di indagine formale. Ciò è vero in particolare alla luce di una durata così limitata della fase preliminare che ha portato all’adozione della decisione finale.

79.

Dall’altro lato, la rettifica di una decisione è un atto volto a correggere sviste o errori materiali, quali errori tipografici, e non ad alterare il contenuto della decisione; di conseguenza, essa non dà luogo affatto ad un’estensione della durata del procedimento. In ogni caso, rilevo che la ricorrente non ha fornito alcun elemento a sostegno della sua tesi a questo riguardo.

80.

Infine, per ciò che riguarda la circostanza, menzionata dalla ricorrente, secondo cui la Commissione avrebbe iniziato ad esaminare il processo di vendita degli attivi del Nürburgring già nel 2012, essa non è compatibile con la constatazione, in fatto, effettuata dal Tribunale che la durata della fase preliminare di esame è stata di meno di sei mesi, constatazione che non è rimessa in discussione in quanto tale dalla ricorrente.

81.

Risulta a mio avviso da quanto precede che il primo capo del terzo motivo di impugnazione deve essere respinto.

82.

Quanto al secondo capo del terzo motivo, rilevo che, al punto 98 della sentenza impugnata, rimesso in discussione dalla ricorrente, il Tribunale ha considerato che la Commissione aveva dimostrato di aver avuto a disposizione, sin dal mese di aprile del 2014, la lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014 e che non vi fosse dunque motivo di mettere in dubbio l’affermazione di questa secondo cui essa aveva proceduto alla propria analisi della suddetta lettera ritenendo che quest’ultima costituisse una garanzia di finanziamento, la cui natura vincolante era stata confermata dalle autorità tedesche.

83.

Si tratta di constatazioni fattuali riguardanti il carattere vincolante della suddetta lettera della Deutsche Bank le quali, come rilevato ai precedenti paragrafi da 34 a 37, non possono essere rimesse in discussione in sede d’impugnazione senza far valere uno snaturamento dei fatti, motivo che la ricorrente ha sollevato tardivamente solamente nella sua memoria di replica, e senza, del resto, nemmeno precisare su quali elementi si fonderebbe un eventuale snaturamento. Tale capo deve quindi a mio avviso essere dichiarato irricevibile.

84.

Il terzo capo del terzo motivo è, invece, diretto a contestare la conclusione cui è giunto il Tribunale al punto 104 della sentenza impugnata, secondo cui non si poteva contestare alla Commissione di non essersi pronunciata, nella decisione finale, sul proseguimento del processo di vendita mediante la cessione a un sub-acquirente della partecipazione detenuta da Capricorn nel veicolo di acquisizione degli attivi del Nürburgring, dal momento che tale cessione aveva avuto luogo solo dopo l’adozione della decisione finale.

85.

A tale riguardo rilevo, in primo luogo, che il Tribunale non ha ignorato l’argomento della ricorrente relativo al proseguimento del processo di vendita degli attivi del Nürburgring, ma ha constatato in fatto che tale vendita era avvenuta dopo l’adozione della decisione finale e ne ha dedotto, conformemente alla giurisprudenza indicata al punto 102 della stessa sentenza, che non fosse possibile contestare alla Commissione di non essersi pronunciata su tale circostanza posteriore all’adozione della decisione finale.

86.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe ignorato che essa aveva informato la Commissione della continuazione del processo di vendita degli attivi in questione ad un sub‑acquirente qualche giorno prima dell’adozione della decisione finale e che tale vendita risultava da un articolo di stampa, anch’esso di qualche giorno anteriore all’adozione di detta decisione. Al riguardo, occorre, tuttavia, rilevare che il Tribunale, al punto 165 della sentenza impugnata, ha risposto a tale argomento e ha constatato che la ricorrente non aveva dimostrato che la Commissione disponeva o potesse disporre di tali elementi di informazione nel momento in cui ha adottato la decisione finale. Si tratta anche qui di una valutazione di fatto che la ricorrente non può rimettere in discussione in sede di impugnazione, salvo in caso di snaturamento ( 23 ). La ricorrente ha dedotto uno snaturamento solo nella sua replica e quindi tardivamente, senza, del resto, indicare precisamente quali elementi sarebbero stati snaturati e in cosa consisterebbe il loro snaturamento. Il terzo capo del terzo motivo deve pertanto, a mio avviso, essere respinto, in parte come non fondato e in parte come irricevibile.

87.

Risulta da quanto precede che, a mio avviso, il terzo motivo di impugnazione deve essere respinto nella sua integralità.

C. Sul quarto motivo, vertente sull’erronea applicazione dell’articolo 20, paragrafo 2 del regolamento n. 659/1999

1.   Argomenti delle parti

88.

Con il suo quarto motivo di impugnazione, la ricorrente contesta la parte della sentenza impugnata in cui il Tribunale ha respinto il motivo con cui essa aveva fatto valere una violazione dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999 in quanto la Commissione aveva omesso di informarla della sua intenzione di respingere la sua denuncia, nonché di invitarla a presentare osservazioni al riguardo ( 24 ).

89.

Secondo la ricorrente, da un lato, il Tribunale avrebbe applicato in maniera non corretta l’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999, in quanto da tale disposizione risulterebbe chiaramente un obbligo per la Commissione di informare la parte interessata della sua intenzione di respingere la sua denuncia e di invitarla a presentare osservazioni al riguardo. Nella presente fattispecie, non avendo informato la ricorrente della sua valutazione preliminare, la Commissione avrebbe privato la ricorrente della possibilità di influenzare l’adozione della decisione e di supportare, ove necessario, l’inchiesta della Commissione con altri fatti. L’obiettivo del diritto di presentare osservazioni previsto dalla disposizione in causa sarebbe quello di proteggere i diritti delle parti il più presto possibile nel corso del procedimento e la sua violazione avrebbe costituito quindi una seria inadempienza a detrimento della ricorrente.

90.

Dall’altro lato, il riferimento effettuato al punto 188 della sentenza impugnata alla sentenza del 18 novembre 2010, NDSHT/Commissione (C‑322/09 P, EU:C:2010:701) sarebbe erroneo e fuorviante. In effetti, secondo la ricorrente, in detta causa la Corte non si era confrontata con la questione della necessità di permettere la presentazione di osservazioni supplementari prima dell’adozione di una decisione. Risulterebbe poi dalla sentenza del 17 luglio 2008, Athinaïki Techniki/Commissione (C‑521/06 P, EU:C:2008:422), che le parti interessate hanno il diritto di essere associate alla procedura in modo adeguato prendendo in considerazione le circostanze del caso in questione.

91.

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente e ritiene che il quarto motivo debba essere respinto.

2.   Valutazione

92.

Con il suo quarto motivo, la ricorrente fa valere un errore di diritto da parte del Tribunale nell’applicazione dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999.

93.

Al riguardo, occorre preliminarmente ricordare che, nella versione modificata dal regolamento (UE) n. 734/2013 ( 25 ), applicabile nella presente fattispecie, l’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999 ( 26 ) disponeva, nel suo primo comma, che «[o]gni parte interessata può presentare denuncia per informare la Commissione di presunti aiuti illegali o della presunta attuazione abusiva di aiuti. A tal fine, la parte interessata compila un modulo in un formato definito (…) e fornisce le informazioni obbligatorie ivi richieste» e nel suo secondo comma che «[l]a Commissione, se ritiene che la parte interessata non rispetta l’obbligo di ricorrere al modulo di denuncia o gli elementi di fatto e di diritto presentati dalla parte interessata non sono sufficienti a dimostrare, in base a un esame prima facie, l’esistenza di un aiuto illegale o l’attuazione abusiva di aiuti, ne informa la parte interessata invitandola a presentare osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. Se la parte interessata non presenta osservazioni entro il termine stabilito, la denuncia può considerarsi ritirata. La Commissione informa lo Stato membro interessato se considera che una denuncia è stata ritirata». Ai sensi del terzo comma della stessa disposizione «[l]a Commissione invia copia al denunciante della decisione adottata su un caso riguardante l’oggetto della denuncia».

94.

La ricorrente sostiene che l’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999, e specificamente il suo secondo comma, le attribuisce un diritto procedurale di essere informata da parte della Commissione, prima dell’adozione della decisione, dell’intenzione di questa di respingere la denuncia da essa presentata, invitandola a presentare osservazioni al riguardo. Non avendo la Commissione informato la ricorrente e non avendole permesso di presentare osservazioni prima dell’adozione della decisione di rigetto della sua denuncia, la Commissione avrebbe violato la disposizione in questione e il Tribunale avrebbe pertanto commesso un errore di diritto non riconoscendo tale violazione.

95.

Non condivido l’interpretazione proposta dalla ricorrente dell’articolo 20, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 659/1999.

96.

A tale proposito, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, quando si interpreta una disposizione del diritto dell’Unione occorre tenere conto non soltanto della formulazione di quest’ultima, ma anche del suo contesto e degli obiettivi che persegue l’atto di cui fa parte. Anche la genesi di una disposizione del diritto dell’Unione può fornire elementi rilevanti per la sua interpretazione ( 27 ).

97.

L’interpretazione letterale, contestuale, teleologica, alla luce della genesi della disposizione modificata di cui all’articolo 20, paragrafo 2, secondo comma del regolamento n. 659/1999 mi porta a ritenere che essa non sia diretta, come sostiene la ricorrente, ad attribuire in via generale ad un denunciante, prima dell’adozione di una decisione negativa sulla sua denuncia, un diritto procedurale ad essere informato dell’intenzione della Commissione di adottare tale decisione e a presentare osservazioni al riguardo. A mio avviso, tale disposizione si applica, invece, in una fase molto preliminare del procedimento ed è diretta a permettere alla Commissione di trattare in modo rapido, per ragioni di efficienza amministrativa, le denunce che manifestamente (prima facie) non rispettano i requisiti formali o sostanziali minimi per cominciare un procedimento amministrativo in materia di aiuti di Stato, e quindi neanche una fase preliminare di esame delle misure eventualmente messe in causa.

98.

In effetti, si desume dal tenore della disposizione di cui all’articolo 20, paragrafo 2, secondo comma del regolamento n. 659/1999 che essa riguarda due fattispecie: da un lato, il caso di inosservanza dei requisiti formali richiesti per presentare una denuncia, ossia il rispetto dell’«obbligo di ricorrere al modulo di denuncia» e dall’altro il caso in cui la denuncia, pur rispettando i requisiti di forma, non soddisfa i requisiti sostanziali minimi in quanto gli «elementi di fatto e di diritto presentati dalla parte interessata non sono sufficienti a dimostrare, in base a un esame prima facie, l’esistenza di un aiuto illegale o l’attuazione abusiva di aiuti».

99.

La disposizione in questione prevede per le due fattispecie (mancanza dei requisiti minimi di forma o di sostanza) lo stesso trattamento procedurale e le stesse conseguenze giuridiche. Da un lato, le due fattispecie vengono trattate proceduralmente allo stesso modo, ossia viene data la possibilità al denunciante di presentare osservazioni sanando il difetto formale oppure quello sostanziale, fornendo informazioni significative che permettano di iniziare un’analisi in materia di aiuti di Stato. Dall’altro lato, l’inazione del denunciante o l’inosservanza continuata dei requisiti formali o sostanziali minimi per presentare una denuncia hanno come conseguenza che la Commissione possa considerare la denuncia come ritirata.

100.

Tale interpretazione della disposizione in questione è confermata anche dall’analisi teleologica della stessa, alla luce della genesi della modifica alla disposizione in questione introdotta dal regolamento n. 734/2013. Risulta, infatti, dal progetto di regolamento del Consiglio presentato dalla Commissione che ha portato all’adozione di detto regolamento ( 28 ) che l’introduzione della modifica aveva come obiettivo, da un lato, di introdurre requisiti formali per presentare alla Commissione una denuncia relativa a un aiuto di Stato e, dall’altro, di permettere alla Commissione di trattare rapidamente e efficientemente «la buona parte» delle denunce che tale istituzione riceve in materia di aiuti di Stato le quali non sono suscettibili di «suscitare reali riserve in termini di concorrenza oppure non sono sufficientemente circostanziate» ( 29 ). In tale prospettiva, la disposizione in questione permette pertanto alla Commissione di non considerare come una vera e propria denuncia comunicazioni che non rispettano i requisiti minimi di forma e di sostanza, e ciò dopo aver dato la possibilità al soggetto che le ha fornite di «sanare» il difetto di requisiti minimi formali o sostanziali minimi della sua comunicazione. Riguardo a comunicazioni di tal genere, la Commissione non è quindi tenuta ad adottare una decisione formale; esse sono considerate come denunce ritirate e vengono, eventualmente, protocollate come informazioni di mercato che la Commissione potrà riutilizzare in una fase successiva per indagini d’ufficio ( 30 ).

101.

La succitata interpretazione della disposizione in questione è altresì confermata dalla lettura del punto 48, lettera b), del Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato nella versione del 2009 ( 31 ), citato, a mio avviso giustamente, dal Tribunale al punto 187 della sentenza impugnata, il quale è citato altresì nel progetto di regolamento menzionato al precedente paragrafo ( 32 ).

102.

Per ciò che riguarda le sentenze Athinaïki Techniki/Commissione e NDSHT/Commissione cui fa riferimento la ricorrente, è sufficiente osservare che esse riguardano la versione della disposizione in causa che era in vigore prima della modifica introdotta dal regolamento n. 734/2013 e non possono quindi, a mio avviso, essere utilizzate per rimettere in questione l’interpretazione fornita della versione modificata di tale disposizione, né la conclusione indicata al paragrafo precedente.

103.

Risulta dalle considerazioni che precedono che occorre, pertanto, respingere l’interpretazione secondo cui l’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999, e specificamente il suo secondo comma, attribuisce alle parti interessate un diritto procedurale di essere informate da parte della Commissione, prima dell’adozione della decisione, dell’intenzione di questa di respingere la denuncia da esse presentata, invitandole a presentare osservazioni al riguardo.

104.

A tale proposito, occorre ancora ricordare che risulta da giurisprudenza costante che, nei procedimenti in materia di aiuti di Stato, le parti interessate non dispongono di un vero e proprio diritto alla difesa o di un diritto a un dibattito in contraddittorio con la Commissione e il loro ruolo è meramente quello di fornire tutte le informazioni necessarie per l’orientamento della Commissione ( 33 ).

105.

Secondo la giurisprudenza, nel procedimento di controllo degli aiuti di Stato, le parti interessate diverse dallo Stato membro in questione dispongono di diritti procedurali limitati, che non includono un contraddittorio diretto con la Commissione quale quello previsto in favore di tale Stato membro, ma unicamente un diritto di partecipare al procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione in misura adeguata, tenendo conto delle circostanze del caso di specie ( 34 ).

106.

Nella presente fattispecie, come rilevato al precedente paragrafo 20, è pacifico che la seconda decisione controversa costituisce una decisione adottata a seguito della fase preliminare di esame e non è contestato che, come risulta tra l’altro dal considerando 13 della decisione finale, la ricorrente abbia attivamente partecipato a tale procedimento, il quale si è concluso con una decisione che in sostanza ha rigettato la sua denuncia, la quale non è stata in alcun modo considerata come ritirata. Ne consegue, a mio avviso, che la disposizione dell’articolo 20, paragrafo 2, secondo comma del regolamento n. 659/1999 non è applicabile alla situazione della ricorrente e che quindi essa non possa far valere la sua violazione da parte della Commissione, né, di conseguenza un errore del Tribunale al riguardo.

107.

Risulta da quanto precede che ,a mio avviso, il Tribunale non ha commesso nessun errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999 e che pertanto il quarto motivo deve essere respinto.

D. Sul quinto motivo, vertente sull’errata applicazione della nozione di esame imparziale

1.   Argomenti delle parti

108.

Con il quinto motivo, la ricorrente contesta il rigetto, da parte del Tribunale, ai punti da 209 a 212 della sentenza impugnata, del suo motivo vertente sull’asserito mancato esame imparziale della sua denuncia. Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe erroneamente e senza giustificazione ritenuto applicabile per analogia ai procedimenti in materia di aiuti di Stato la giurisprudenza in materia di concorrenza.

109.

In ogni caso, quand’anche tale giurisprudenza fosse applicabile, la ricorrente sottolinea di aver invocato indizi che dimostrano che la Commissione non intendeva proseguire l’esame del caso, né ottenere informazioni più precise o supplementari.

110.

La Commissione ritiene che il quinto motivo di impugnazione debba essere respinto.

2.   Valutazione

111.

Ai punti da 207 a 213 della sentenza impugnata il Tribunale ha respinto l’argomento dedotto dalla ricorrente secondo cui la condotta di un esame imparziale della sua denuncia da parte della Commissione era stata resa impossibile da una dichiarazione del portavoce del membro della Commissione responsabile per la concorrenza secondo la quale le autorità tedesche avrebbero seguito gli orientamenti forniti da tale membro della Commissione per la vendita degli attivi del Nürburgring e che questi ultimi sarebbero stati venduti al miglior offerente dopo una procedura di gara d’appalto legale e al prezzo di mercato.

112.

Il Tribunale ha, in sostanza, respinto tale motivo, applicando per analogia la giurisprudenza secondo cui, in materia di infrazioni alle regole di concorrenza, una siffatta irregolarità può comportare l’annullamento, da parte del giudice dell’Unione, della decisione impugnata dinanzi ad esso solo se è dimostrato che, in mancanza di tale irregolarità, il contenuto di tale decisione sarebbe stato diverso. Il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente non avesse fornito alcuna prova o indizio del fatto che, se la dichiarazione controversa non fosse stata fatta, la decisione finale avrebbe potuto avere un contenuto diverso.

113.

La ricorrente contesta, in primo luogo, l’applicabilità per analogia di tale giurisprudenza, sviluppata in materia di concorrenza, al settore degli aiuti di Stato. Al riguardo rilevo, tuttavia, che tale giurisprudenza, riguardante le conseguenze giuridiche da trarre dalla divulgazione erronea di elementi, anche essenziali, di decisioni che saranno adottate dalla Commissione, ha una portata generale e non vi sono pertanto ragioni per circoscrivere la sua applicazione al solo settore della concorrenza ( 35 ).

114.

Tale giurisprudenza costituisce del resto un’applicazione ad un caso specifico della giurisprudenza di carattere generale secondo cui, in linea di principio, un’irregolarità procedurale comporta l’annullamento totale o parziale della decisione soltanto se si dimostri che, in assenza di tale irregolarità, la decisione impugnata avrebbe potuto avere un contenuto diverso; giurisprudenza che è applicata senza dubbio anche in materia di aiuti di Stato ( 36 ).

115.

In secondo luogo, quanto agli elementi che la ricorrente sostiene di aver dedotto dinanzi al Tribunale come indizi che sarebbero idonei a dimostrare che, in assenza dell’asserita irregolarità, il contenuto della seconda decisione controversa sarebbe stato diverso, essi non sono in alcun modo in grado di dimostrare un’asserita mancanza di imparzialità da parte della Commissione. Si tratta infatti di uno scambio di comunicazioni elettroniche tra gli avvocati della ricorrente e i servizi della Commissione, dell’asserita inazione da parte di detti servizi riguardo a comunicazioni presentate dalla ricorrente nel 2014 e nel 2015, quindi dopo l’adozione della decisione finale, e dell’asserita mancata possibilità di fornire commenti ulteriori ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999 la cui pretesa illegittimità è già stata scartata nel quadro del quarto motivo ( 37 ).

116.

Indizi del genere non hanno, a mio avviso, alcun nesso con un’asserita mancanza di imparzialità da parte della Commissione e non sono in grado di dimostrare che, in mancanza della dichiarazione del portavoce del membro della Commissione incaricato della concorrenza, menzionata dalla ricorrente, la seconda decisione controversa avrebbe avuto un contenuto diverso. Per ciò che concerne, in particolare, la valutazione del Tribunale riguardo allo scambio di comunicazioni elettroniche summenzionato, essa, secondo la giurisprudenza menzionata al precedente paragrafo 35, non può essere rimessa in causa in sede d’impugnazione senza sollevare uno snaturamento dei mezzi di prova.

117.

Risulta da quanto precede che, a mio avviso, il quinto motivo deve essere respinto.

E. Sul sesto motivo, vertente sull’insufficienza della motivazione della seconda decisione controversa

1.   Argomenti delle parti

118.

Nel suo sesto motivo di impugnazione, la ricorrente contesta la parte della sentenza impugnata ( 38 ) in cui il Tribunale ha respinto il motivo da essa dedotto in primo grado con cui aveva sostenuto che la seconda decisione controversa fosse viziata da difetto di motivazione. Essa fa valere un errore di diritto da parte del Tribunale nell’applicazione dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE. La ricorrente rileva che, in primo grado, essa aveva dedotto esempi che dimostravano quattro tipologie di omissioni da parte della Commissione: la mancata risposta a talune sue censure essenziali; l’omissione di fornire una motivazione chiara e non equivoca; l’omissione di fornire un ragionamento più dettagliato riguardo a deviazioni dalla prassi decisionale; e, infine, la mancata considerazione del contesto di fatto e di diritto pertinente.

119.

Per ciò che riguarda la prima di tali censure dedotte in primo grado, la ricorrente contesta in particolare il ragionamento del Tribunale, contenuto al punto 179 della sentenza impugnata, secondo cui la Commissione aveva avuto a disposizione un tempo limitato in considerazione dei termini brevi della fase preliminare d’esame. Infatti, secondo la ricorrente, la Commissione aveva iniziato ad analizzare il processo di vendita già nel 2012, ossia ben prima della presentazione delle denunce. Il Tribunale avrebbe inoltre ignorato la critica fondamentale proposta dalla ricorrente, ossia che la Commissione avrebbe omesso di trarre le proprie conclusioni e si sarebbe riferita esclusivamente a dichiarazioni altrui.

120.

Per ciò che riguarda le altre tre censure e gli argomenti ivi indicati, il Tribunale le avrebbe completamente ignorate.

121.

La Commissione sostiene che il sesto motivo deve essere respinto.

2.   Valutazione

122.

Secondo una giurisprudenza consolidata, la motivazione degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione, prescritta dall’articolo 296 TFUE, deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e all’organo giurisdizionale competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione di tutte le circostanze della fattispecie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi invocati e dell’interesse che i destinatari dell’atto o i terzi da esso interessati direttamente e individualmente possano avere nel ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto la valutazione del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE va effettuata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia ( 39 ).

123.

Per quanto riguarda, in particolare, una decisione della Commissione che dichiari insussistente un presunto aiuto di Stato segnalato da un denunciante, risulta dalla giurisprudenza che la Commissione è comunque tenuta ad esporre adeguatamente al denunciante le ragioni per le quali gli elementi di fatto e di diritto esposti nella denuncia non sono stati sufficienti per dimostrare l’esistenza di un aiuto di Stato. Tuttavia, la Commissione non è tenuta a prendere posizione su elementi che sono manifestamente irrilevanti, privi di senso o chiaramente secondari ( 40 ).

124.

La necessaria correlazione tra i motivi invocati dal denunciante e la motivazione della decisione della Commissione non può comportare che quest’ultima sia tenuta a confutare ad uno ad uno gli argomenti invocati a sostegno di detti motivi. È sufficiente che detta istituzione esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono un’importanza essenziale nell’economia della decisione ( 41 ).

125.

Inoltre, occorre ricordare che l’obbligo di motivare le decisioni costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell’atto controverso. Infatti, la motivazione di una decisione consiste nell’esprimere espressamente le ragioni su cui si fonda tale decisione. Qualora tali ragioni siano viziate da errori, questi ultimi viziano la legittimità nel merito della decisione, ma non la motivazione di quest’ultima, che può essere sufficiente pur illustrando ragioni errate, di modo che può non essere impossibile per il Tribunale esercitare il suo controllo giurisdizionale ( 42 ).

126.

Nel quadro del presente motivo di impugnazione, la ricorrente contesta, in primo luogo, il riferimento fatto dal Tribunale alla circostanza che la Commissione fosse assoggettata a «termini brevi» per l’adozione di una decisione al termine della fase di esame preliminare, in quanto, a suo avviso, la Commissione aveva già iniziato ad analizzare il procedimento di vendita in causa molto prima della presentazione delle denunce ( 43 ). Al riguardo concordo, tuttavia, con la posizione della Commissione secondo cui tale argomento è, in ogni caso, inconferente in quanto contesta un punto della sentenza esposto dal Tribunale ad abundantiam. Tale argomento non è, invece, di per sé stesso, atto a rimettere in causa la conclusione del Tribunale, risultante dai punti 176 e 178 della sentenza impugnata, secondo cui l’esposizione contenuta ai considerando da 266 a 281 della decisione finale è sufficiente a conoscere le ragioni del provvedimento adottato e secondo cui la Commissione non ha, dunque, violato il suo obbligo di motivazione non rispondendo a talune censure, in quanto ha considerato che esse non fossero di importanza essenziale nell’economia della decisione.

127.

In secondo luogo, la ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe ignorato la critica fondamentale da essa dedotta, ossia che la Commissione avrebbe omesso di trarre le proprie conclusioni e si sarebbe riferita esclusivamente a dichiarazioni altrui. Al riguardo, a parte il fatto che questo argomento è dedotto dinanzi alla Corte in modo assai generico e astratto, il che impedisce di identificare precisamente l’errore imputato al Tribunale, osservo che, in ogni caso, in generale, il fatto di render proprie dichiarazioni altrui per motivare il fondamento di una decisione non comporta di per sé stesso che la motivazione sia insufficiente o difettosa. Pertanto tale argomento, oltre ad essere probabilmente inammissibile, è anch’esso altresì inconferente.

128.

In terzo luogo, la ricorrente contesta al Tribunale di non aver risposto a talune censure da essa sollevate in primo grado.

129.

Al riguardo, nella misura in cui, con tale argomento, la ricorrente intenda dedurre un difetto di motivazione della sentenza impugnata, esso deve a mio avviso essere respinto. Dai punti 175 a 180 della sentenza impugnata risulta, infatti, in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento seguito dal Tribunale per respingere il motivo dedotto dalla ricorrente, ossia che esso ha considerato che l’esposizione contenuta ai considerando da 266 a 281 della decisione finale fosse sufficiente a conoscere le ragioni del provvedimento adottato e che la Commissione avesse esposto i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono un’importanza essenziale nell’economia della seconda decisione controversa.

130.

Nella misura in cui invece la ricorrente, con tale argomento, intenda far valere che il Tribunale ha violato l’articolo 296, paragrafo 2, TFUE omettendo di considerare che la decisione finale fosse viziata da un difetto di motivazione in quanto la Commissione stessa aveva omesso di considerare gli elementi indicati in primo grado nel quadro della seconda, terza e quarta censura, tale argomento potrebbe essere accolto solo nel caso in cui detti elementi dovessero essere considerati come fatti o considerazioni giuridiche di importanza essenziale nell’economia della decisione. In tal caso, ai sensi della giurisprudenza menzionata ai precedenti paragrafi 123 e 124, la Commissione sarebbe stata tenuta a considerarli.

131.

Tuttavia, da un lato, la ricorrente non spiega in alcun modo perché gli elementi indicati in primo grado nel quadro della seconda, terza e quarta censura dovrebbero essere considerati come fatti o considerazioni giuridiche di importanza essenziale nell’economia della decisione che la Commissione sarebbe stata necessariamente tenuta a considerare. Dall’altro lato, gli argomenti menzionati in tali censure tendono nella sostanza a contestare la fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito della decisione in causa, e non la motivazione di quest’ultima. Orbene, se il Tribunale può, a determinate condizioni, riqualificare l’argomentazione sollevata da una parte riconducendola a sostegno di un altro motivo di ricorso ( 44 ), non sono convinto che, nel caso in cui un ricorrente deduca argomenti a sostegno del suo motivo relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione, si possa rimproverare un errore di diritto al Tribunale per non aver riqualificato tale argomentazione come relativa alla fondatezza della motivazione la quale, come risulta dalla giurisprudenza menzionata al precedente paragrafo 125, costituisce una questione distinta.

132.

Risulta da quanto precede che, a mio avviso, deve essere respinto anche il terzo argomento dedotto nel quadro del sesto motivo e quindi tale motivo nella sua interezza.

V. Conclusione

133.

Sulla base dell’insieme delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di:

accogliere il secondo, il terzo e il quarto capo del secondo motivo dell’impugnazione presentata da NeXovation, Inc.; e

respingere il primo capo del secondo motivo nonché il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo della stessa impugnazione.


( 1 ) Lingua originale: l’italiano.

( 2 ) GU 2016, L 34, pag. 1.

( 3 ) V., rispettivamente, articoli 2 e 3, paragrafo 2, della decisione finale.

( 4 ) V. articolo 1, ultimo trattino della decisione finale.

( 5 ) V. punto 57 della sentenza impugnata.

( 6 ) V. punto 75 della sentenza impugnata.

( 7 ) V. punti 214 e 216 della sentenza impugnata.

( 8 ) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1). Tale regolamento è stato oramai abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE (GU 2015, L 248, pag. 9).

( 9 ) V. punto 67 della sentenza impugnata.

( 10 ) Si veda l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999.

( 11 ) V., al riguardo, sentenze del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex (C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 59) e, da ultimo, del 3 settembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e a./Commissione (C‑817/18 P, EU:C:2020:637, punto 81 e giurisprudenza ivi citata).

( 12 ) Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE] (GU 2016, C 262, pag. 1).

( 13 ) V., ex multis sentenza del 5 settembre 2019, Unione europea/Guardian Europe (C‑447/17 P e C-479/17 P EU:C:2019:672, punto 137 e giurisprudenza citata).

( 14 ) V. al riguardo, ex multis, sentenza del 3 settembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e a./Commissione (C‑817/18 P, EU:C:2020:637, punto 116).

( 15 ) V., ex multis, sentenze dell’11 giugno 2015, EMA/Commissione (C‑100/14 P, EU:C:2015:382, non pubblicata, punto 67 e giurisprudenza citata), e del 26 maggio 2016, Rose Vision/Commissione (C‑224/15 P, EU:C:2016:358, punto 24).

( 16 ) V. sentenze dell’11 maggio 2017, Dyson/Commissione (C‑44/16 P, EU:C:2017:357, punto 37 e giurisprudenza citata), nonché del 16 novembre 2017, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commissione (C‑250/16 P, EU:C:2017:871, punto 55).

( 17 ) V., ex multis, sentenza del 26 maggio 2016, Rose Vision/Commissione (C‑224/15 P, EU:C:2016:358, punto 26 e giurisprudenza citata) e, da ultimo, sentenza dell’11 giugno 2020, China Construction Bank/EUIPO (C‑115/19 P, EU:C:2020:469, punto 67 e giurisprudenza citata).

( 18 ) V. sentenza dell’11 maggio 2017, Dyson/Commissione (C‑44/16 P, EU:C:2017:357, punto 37 e giurisprudenza citata), nonché ordinanza del 13 dicembre 2012, Alliance One International/Commissione (C‑593/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:804, punto 27).

( 19 ) V., ex multis sentenze del 26 maggio 2016, Rose Vision/Commissione (C‑224/15 P, EU:C:2016:358, punto 25 e giurisprudenza citata), nonché dell’11 maggio 2017, Dyson/Commissione (C‑44/16 P, EU:C:2017:357, punto 38 e giurisprudenza citata).

( 20 ) V., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2012, Éditions Odile Jacob/Commissione (C‑551/10 P, EU:C:2012:681, punto 48 e giurisprudenza citata).

( 21 ) V., in tal senso, anche le conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Bayer CropScience e Bayer/Commissione (C‑499/18 P, EU:C:2020:735, paragrafo 89).

( 22 ) V., specificamente, considerando 275, lettera c), della decisione finale.

( 23 ) V. giurisprudenza citata ai precedenti paragrafi 35 e 37.

( 24 ) V. punti 185 e 190 della sentenza impugnata.

( 25 ) Regolamento (UE) n. 734/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento n. 659/1999, GU 2013, L 204, pag. 15.

( 26 ) Nel nuovo regolamento (UE) 2015/1589 che, come rilevato alla nota 8 supra, ha sostituito il regolamento n. 659/1999, la disposizione in questione è rimasta sostanzialmente immutata all’articolo 24, paragrafo 2, secondo comma.

( 27 ) V., inter alia, da ultimo sentenza dell’11 novembre 2020, EUIPO/John Mills (C‑809/18 P, EU:C:2020:902, punto 55 e giurisprudenza citata).

( 28 ) V. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE, del 5 dicembre 2012, COM(2012) 725 final.

( 29 ) V., Sezione 2.1., a pag. 4, della relazione sulla Proposta di regolamento menzionata alla nota precedente.

( 30 ) V., Sezione 2.1., a pag. 5, della relazione sulla Proposta di regolamento menzionata alla nota 28. Conformemente vedi anche i punti 70 e 72 della versione del 2018 del codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato (GU 2018, C 253, pag. 14).

( 31 ) GU 2009, C 136, pag. 13. Tale codice è stato sostituito dalla nuova versione del codice menzionato alla nota precedente. Si vedano i punti 70 e 72 di tale versione.

( 32 ) V., Sezione 2.1., a pag. 4, della relazione sulla Proposta di regolamento menzionata alla nota 28.

( 33 ) V. sentenze del 12 luglio 1973, Commissione/Germania, 70/72, EU:C:1973:87, punto 19; del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 59; e del 24 settembre 2002, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, C‑74/00 P e C‑75/00 P, EU:C:2002:524, punti da 80 a 83. V. altresì, più di recente, conclusioni dell’avvocato generale Tanchev nella causa Commissione/Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia Kosakowo (C‑56/18 P, EU:C:2019:569, paragrafo 24) e la relativa sentenza dell’11 marzo 2020, Commissione/Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia Kosakowo (C‑56/18 P, EU:C:2020:192, punti 7174).

( 34 ) V. sentenza dell’11 marzo 2020, Commissione/Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia Kosakowo (C‑56/18 P, EU:C:2020:192, punti 7174) e conclusioni dell’avvocato generale Tanchev nella causa Commissione/Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia Kosakowo (C‑56/18 P, EU:C:2019:569, paragrafi 2627 e giurisprudenza citata).

( 35 ) Riguardo a tale principio v. anche sentenza del 18 settembre 2003, Volkswagen/Commissione (C‑338/00 P, EU:C:2003:473 punti 164165).

( 36 ) V., inter alia, da ultimo sentenza dell’11 marzo 2020, Commissione/Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia Kosakowo (C‑56/18 P, EU:C:2020:192, punto 80).

( 37 ) V. paragrafi da 92 a 107 supra.

( 38 ) Punti da 175 a 180 della sentenza impugnata.

( 39 ) V, inter alia, in materia di aiuti di Stato, sentenze del 1o luglio 2008, Chronopost/UFEX e a. (C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punto 88 e giurisprudenza citata) e, da ultimo, del 4 giugno 2020, Ungheria/Commissione (C‑456/18 P, EU:C:2020:421, punto 57 e giurisprudenza citata).

( 40 ) V., inter alia, in materia di aiuti di Stato, sentenze del 1o luglio 2008, Chronopost/UFEX e a. (C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punto 89 e giurisprudenza citata).

( 41 ) V., inter alia, in materia di aiuti di Stato, sentenze del 1o luglio 2008, Chronopost/UFEX e a. (C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punto 96 e giurisprudenza citata).

( 42 ) V., sentenza del 10 luglio 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punto 181 e giurisprudenza citata).

( 43 ) La ricorrente menziona il punto 178 della sentenza impugnata ma l’argomento sembra piuttosto riferirsi al punto 179 della stessa.

( 44 ) Sulla possibilità di procedere a una tale riqualificazione, si vedano le sentenze del 19 novembre 1998, Parlamento/Gaspari (C‑316/97 P, EU:C:1998:558, punto 21) e del 1o luglio 2008, Chronopost/UFEX e a. (C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punto 75).

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