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Document 62019CA0741

    Causa C-741/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Paris — Francia) — Repubblica di Moldova / Komstroy LLC, succeduta alla Energoalians (Rinvio pregiudiziale – Trattato sulla Carta dell’energia – Articolo 26 – Inapplicabilità tra Stati membri – Lodo arbitrale – Sindacato giurisdizionale – Competenza di un organo giurisdizionale di uno Stato membro – Controversia tra un operatore di uno Stato terzo e uno Stato terzo – Competenza della Corte – Articolo 1, punto 6, del Trattato sulla Carta dell’energia – Nozione di «investimento»)

    GU C 431 del 25.10.2021, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.10.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 431/21


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Paris — Francia) — Repubblica di Moldova / Komstroy LLC, succeduta alla Energoalians

    (Causa C-741/19) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Trattato sulla Carta dell’energia - Articolo 26 - Inapplicabilità tra Stati membri - Lodo arbitrale - Sindacato giurisdizionale - Competenza di un organo giurisdizionale di uno Stato membro - Controversia tra un operatore di uno Stato terzo e uno Stato terzo - Competenza della Corte - Articolo 1, punto 6, del Trattato sulla Carta dell’energia - Nozione di «investimento»)

    (2021/C 431/20)

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Cour d’appel de Paris

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Repubblica di Moldova

    Convenuta: Komstroy LLC, succeduta alla Energoalians

    Dispositivo

    L’articolo 1, punto 6, e l’articolo 26, paragrafo 1, del Trattato sulla Carta dell’energia, firmato a Lisbona il 17 dicembre 1994, approvato a nome delle Comunità europee con decisione 98/181/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 settembre 1997, devono essere interpretati nel senso che l’acquisizione, ad opera di un’impresa di una Parte contraente di tale trattato, di un credito derivante da un contratto di fornitura di energia elettrica, non associato a un investimento, detenuto da un’impresa di uno Stato che non è Parte contraente di detto trattato nei confronti di un’impresa pubblica di un’altra Parte contraente del medesimo trattato, non costituisce un «investimento» ai sensi di tali disposizioni.


    (1)  GU C 413 del 9.12.2019.


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