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Document 62018TJ0343

    Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 29 settembre 2021 (Estratti).
    Tokin Corp. contro Commissione europea.
    Concorrenza – Intese – Mercato dei condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento dei prezzi in tutto il SEE – Comunicazione degli addebiti – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Valore delle vendite – Proporzionalità – Parità di trattamento – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti.
    Causa T-343/18.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:636

     SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata)

    29 settembre 2021 ( *1 )

    «Concorrenza – Intese – Mercato dei condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento dei prezzi in tutto il SEE – Comunicazione degli addebiti – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Valore delle vendite – Proporzionalità – Parità di trattamento – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti»

    Nella causa T‑343/18,

    Tokin Corp., con sede in Sendai (Giappone), rappresentata da C. Thomas, avvocato, e T. Yuen, solicitor,

    ricorrente,

    contro

    Commissione europea, rappresentata da A. Cleenewerck de Crayencour, F. van Schaik e L. Wildpanner, in qualità di agenti,

    convenuta,

    avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento della decisione C(2018) 1768 final della Commissione, del 21 marzo 2018, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.40136 – Condensatori), nella parte in cui vengono inflitte ammende alla ricorrente e, in subordine, alla riduzione dell’importo di dette ammende,

    IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata),

    composto da M.J. Costeira (relatrice), presidente, D. Gratsias, M. Kancheva, B. Berke e T. Perišin, giudici,

    cancelliere: E. Artemiou, amministratrice

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 ottobre 2020,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza ( 1 )

    Fatti

    Ricorrente e settore interessato

    1

    La ricorrente, la Tokin Corp., è una società con sede in Giappone che produce e vende condensatori elettrolitici al tantalio. Essa era conosciuta con il nome di NEC Tokin Corporation fino al 19 aprile 2017.

    2

    Dal 1o agosto 2009 al 31 gennaio 2013, il capitale della ricorrente era detenuto al 100% dalla NEC Corp.

    3

    L’infrazione di cui trattasi riguarda i condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio. I condensatori sono componenti elettrici che immagazzinano energia elettrostaticamente in un campo elettrico. I condensatori elettrolitici sono utilizzati in quasi tutti i prodotti elettronici, come personal computer, tablet, telefoni, climatizzatori, frigoriferi, lavatrici, prodotti automobilistici e apparecchi industriali. La clientela è quindi molto diversificata. I condensatori elettrolitici, e più specificamente quelli all’alluminio e al tantalio, sono prodotti per i quali il prezzo è un importante parametro competitivo.

    Procedimento amministrativo

    4

    Il 4 ottobre 2013, la Panasonic e le sue società figlie hanno presentato alla Commissione europea una domanda di attribuzione di un numero d’ordine (il cosiddetto marker), ai sensi dei punti 14 e 15 della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2006»), fornendo informazioni sull’esistenza di una presunta infrazione nel settore dei condensatori elettrolitici.

    5

    Il 28 marzo 2014, la Commissione, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), ha chiesto informazioni a diverse imprese operanti nel settore dei condensatori elettrolitici, in particolare alla ricorrente.

    6

    Il 21 maggio 2014, la ricorrente, insieme alla Nec, ha chiesto alla Commissione una riduzione dell’importo dell’ammenda conformemente alla comunicazione sulla cooperazione del 2006.

    7

    Il 4 novembre 2015, la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti che ha indirizzato, segnatamente, alla ricorrente.

    8

    I destinatari della comunicazione degli addebiti, tra cui la ricorrente, sono stati ascoltati dalla Commissione nell’audizione tenutasi dal 12 al 14 settembre 2016.

    Decisione impugnata

    9

    Il 21 marzo 2018, la Commissione ha adottato la decisione C(2018) 1768 final, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.40136 – Condensatori) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

    Infrazione

    10

    Con la decisione impugnata, la Commissione ha constatato l’esistenza di un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) nel settore dei condensatori elettrolitici, cui hanno partecipato nove imprese o gruppi di imprese, vale a dire Elna, Hitachi AIC, Holy Stone, Matsuo, Nichicon, Nippon Chemi-Con, Rubycon, Sanyo (riferendosi a Sanyo e Panasonic insieme), Nec e la ricorrente, denominate collettivamente «NEC Tokin» (in prosieguo, congiuntamente: i «partecipanti al cartello») (punto 1 e articolo 1 della decisione impugnata).

    11

    La Commissione ha rilevato, in sostanza, che l’infrazione in questione aveva avuto luogo tra il 26 giugno 1998 e il 23 aprile 2012, nell’intero territorio del SEE, ed era consistita in accordi e/o pratiche concordate che avevano come oggetto il coordinamento delle politiche dei prezzi per quanto riguarda la fornitura di condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio (punto 1 della decisione impugnata).

    12

    Il cartello era essenzialmente organizzato mediante riunioni multilaterali, che si tenevano generalmente in Giappone ogni mese o ogni due mesi al livello superiore della direzione vendite, e ogni sei mesi a livello di dirigenti, compresi i presidenti (punti 63, 68 e 738 della decisione impugnata).

    13

    Le riunioni multilaterali sono state inizialmente organizzate, tra il 1998 e il 2003, con il nome di «circolo del(i) condensatore(i) elettrolitico(i)», di «conferenza dei condensatori elettrolitici» o di «riunioni ECC». Esse sono state successivamente organizzate, tra il 2003 e il 2005, con il nome di «conferenza alluminio-tantalio», di «gruppo dei condensatori all’alluminio o al tantalio» o di «riunioni ATC». Infine, esse sono state organizzate, tra il 2005 e il 2012, con il nome di «gruppo ricerca di mercato» o di «gruppo marketing» (in prosieguo: «riunioni MK»). Parallelamente alle riunioni MK, e come complemento ad esse, tra il 2006 e il 2008 sono state organizzate riunioni «aumento dei costi» o «aumento dei condensatori» (in prosieguo: le «riunioni CUP») (punto 69 della decisione impugnata).

    14

    Oltre a tali riunioni multilaterali, i partecipanti al cartello intrattenevano altresì, secondo le esigenze, contatti bilaterali e trilaterali ad hoc (punti 63, 75 e 739 della decisione impugnata).

    15

    Nell’ambito degli scambi anticoncorrenziali, i partecipanti al cartello, in sostanza, si scambiavano informazioni sui prezzi e sui prezzi futuri praticati, sulle future riduzioni di prezzo e sulle forcelle di tali riduzioni, sull’offerta e sulla domanda, anche future, e, in alcuni casi, concludevano, attuavano e monitoravano accordi sui prezzi (punti 62, 715, 732 e 741 della decisione impugnata).

    16

    La Commissione ha ritenuto che il comportamento dei partecipanti al cartello costituisse una forma di accordo e/o di pratica concordata, che aveva un obiettivo comune, vale a dire evitare la concorrenza sui prezzi e coordinare il loro futuro comportamento in materia di vendita di condensatori elettrolitici, riducendo così l’incertezza sul mercato (punti 726 e 731 della decisione impugnata).

    17

    La Commissione ha concluso che questo comportamento aveva un oggetto anticoncorrenziale unico (punto 743 della decisione impugnata).

    Responsabilità della ricorrente e della Nec

    18

    La Commissione ha affermato la responsabilità della ricorrente a causa della sua partecipazione diretta al cartello dal 29 gennaio 2003 al 23 aprile 2012, salvo per quanto riguarda le riunioni CUP [punti 944 e 1022 e articolo 1, lettera e), della decisione impugnata].

    19

    Inoltre, la Commissione ha affermato la responsabilità della Nec nella sua qualità di società madre, che deteneva l’intero capitale della ricorrente, per il periodo compreso tra il 1o agosto 2009 e il 23 aprile 2012, salvo per quanto riguarda le riunioni CUP [punti 945 e 1022 e articolo 1, lettera e), della decisione impugnata].

    Ammende inflitte alla ricorrente

    20

    Ai sensi dell’articolo 2, lettere f) e g), della decisione impugnata vengono inflitte, da un lato, un’ammenda di EUR 5036000 alla ricorrente «in solido» con la Nec e, dall’altro, un’ammenda di EUR 8814000 alla ricorrente.

    Calcolo dell’importo delle ammende

    21

    Nel calcolare l’importo delle ammende, la Commissione ha seguito la metodologia esposta negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006») (punto 980 della decisione impugnata).

    22

    In primo luogo, per determinare l’importo di base delle ammende inflitte alla ricorrente, la Commissione ha preso in considerazione il valore delle vendite durante l’ultimo anno completo di partecipazione all’infrazione, conformemente al punto 13 degli orientamenti del 2006 (punto 989 della decisione impugnata).

    23

    La Commissione ha calcolato il valore delle vendite sulla base delle vendite di condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio fatturate a clienti nel SEE (punto 990 della decisione impugnata).

    24

    Inoltre, la Commissione ha calcolato il valore rilevante delle vendite separatamente per le due categorie di prodotti, ossia i condensatori elettrolitici all’alluminio e i condensatori elettrolitici al tantalio, e ha applicato loro coefficienti moltiplicatori diversi a seconda della durata (punto 991 della decisione impugnata).

    25

    Per quanto riguarda la ricorrente, la Commissione ha adottato un coefficiente moltiplicatore per la durata di 9,23, corrispondente al periodo tra il 29 gennaio 2003 e il 23 aprile 2012 (punto 1007, tabella 1, della decisione impugnata).

    26

    La Commissione ha fissato la proporzione del valore delle vendite da prendere in considerazione per la gravità dell’infrazione al 16%. A questo proposito, la Commissione ha ritenuto che gli «accordi» orizzontali di coordinamento dei prezzi rientrassero, per loro stessa natura, tra le infrazioni più gravi all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE e che il cartello si estendesse all’intero territorio del SEE (punti da 1001 a 1003 della decisione impugnata).

    27

    La Commissione ha applicato un importo aggiuntivo del 16% ai sensi del punto 25 degli orientamenti del 2006 al fine di assicurarsi che l’ammenda inflitta fosse sufficientemente dissuasiva (punto 1009 della decisione impugnata).

    28

    La Commissione ha pertanto fissato in EUR 16799000 l’importo di base dell’ammenda da infliggere alla ricorrente, di cui EUR 6108000 corrispondevano all’importo di base dell’ammenda da infliggere alla ricorrente in solido con la Nec (punto 1010, tabella 2, della decisione impugnata).

    29

    In secondo luogo, per quanto riguarda gli adeguamenti dell’importo di base delle ammende, da un lato, la Commissione ha concesso alla ricorrente e alla Nec, a titolo di circostanze attenuanti, una riduzione del 3% dell’importo di base dell’ammenda, in quanto la loro partecipazione alle riunioni CUP non era stata dimostrata e non era stato provato che esse ne avessero avuto conoscenza (punto 1022 della decisione impugnata).

    30

    Dall’altro lato, la Commissione ha considerato che, nel momento in cui l’infrazione di cui trattasi era stata commessa, la Nec era già stata ritenuta responsabile di un comportamento anticoncorrenziale constatato dalla decisione C(2011) 180/09 final della Commissione, del 19 maggio 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.511 – DRAM). Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che, per la Nec, l’importo di base dell’ammenda dovesse essere aumentato del 50% a titolo della circostanza aggravante della recidiva (punti da 1011 a 1013 della decisione impugnata).

    31

    In terzo luogo, la Commissione ha concesso alla ricorrente e alla Nec, per la loro cooperazione nell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2006, una riduzione del 15% dell’importo di qualsiasi ammenda che sarebbe stata altrimenti inflitta loro per l’infrazione (punti 1104 e 1105 della decisione impugnata).

    32

    La Commissione ha pertanto fissato in EUR 16445000 l’importo totale delle ammende inflitte alla ricorrente e alla Nec (punto 1139, tabella 3, della decisione impugnata).

    [omissis]

    Procedimento e conclusioni delle parti

    34

    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 3 giugno 2018, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

    35

    Il 26 settembre 2018 è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale il controricorso della Commissione.

    36

    La replica e la controreplica sono state depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 22 novembre 2018 e il 29 gennaio 2019.

    37

    Su proposta della Seconda Sezione del Tribunale, quest’ultimo ha deciso, in applicazione dell’articolo 28 del suo regolamento di procedura, di rinviare la causa dinanzi a un collegio giudicante ampliato.

    38

    Essendo stata modificata la composizione delle sezioni del Tribunale, in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura, la giudice relatrice è stata assegnata alla Nona Sezione ampliata, alla quale è stata di conseguenza attribuita la presente causa.

    39

    Su proposta della giudice relatrice, il Tribunale (Nona Sezione ampliata) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura, ha posto alcuni quesiti scritti alle parti, invitandole a rispondervi in udienza. Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 12 ottobre 2020.

    40

    In seguito al decesso del giudice Berke, avvenuto il 1o agosto 2021, i tre giudici firmatari della presente sentenza hanno proseguito le deliberazioni, conformemente all’articolo 22 e all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

    41

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    in via principale, annullare l’articolo 2, lettere f) e g), della decisione impugnata, nella parte in cui le vengono inflitte ammende;

    in via subordinata, ridurre l’importo delle ammende che le sono state inflitte;

    condannare la Commissione alle spese.

    42

    La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

    respingere il ricorso;

    condannare la ricorrente alle spese.

    In diritto

    43

    La ricorrente deduce due motivi di ricorso a sostegno tanto delle conclusioni formulate in via principale, dirette all’annullamento delle ammende che le sono state inflitte, quanto delle conclusioni presentate in via subordinata, dirette alla riduzione dell’importo di tali ammende. Tali motivi di ricorso vertono su diversi errori e violazioni commessi dalla Commissione e relativi, rispettivamente, per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, al periodo di riferimento scelto per determinare il valore delle vendite ai fini del calcolo dell’importo di base delle ammende e, per quanto riguarda il secondo motivo, alla mancata applicazione, da parte della Commissione, di un coefficiente di gravità inferiore nonostante la ricorrente non avesse partecipato alle riunioni CUP.

    Sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione impugnata

    [omissis]

    Sul primo motivo di ricorso, relativo al periodo di riferimento scelto per determinare il valore delle vendite ai fini del calcolo dell’importo di base delle ammende

    [omissis]

    – Sulla prima parte del primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei limiti imposti al potere discrezionale della Commissione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 e sulla violazione del principio di proporzionalità

    51

    Nell’ambito della prima parte del primo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato i limiti posti al suo potere discrezionale ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 nonché il principio di proporzionalità, in quanto ha utilizzato, per il calcolo dell’importo di base dell’ammenda, il valore delle vendite della ricorrente durante l’ultimo anno completo di partecipazione all’infrazione.

    [omissis]

    79

    In terzo luogo, occorre respingere l’argomento della ricorrente fondato sul fatto che la Commissione avrebbe modificato la data di cessazione dell’infrazione pur sapendo che tale modifica avrebbe avuto l’effetto di moltiplicare il valore delle vendite della ricorrente e, di conseguenza, l’importo dell’ammenda.

    80

    Nel caso di specie, si deve certamente rilevare che la comunicazione degli addebiti inviata dalla Commissione indicava che la ricorrente aveva partecipato all’infrazione fino all’11 dicembre 2013 (v. punto 310 della comunicazione degli addebiti), mentre, nella decisione impugnata, la Commissione indica, da un lato, che la durata dell’infrazione di cui trattasi è accertata fino al 23 aprile 2012 e, dall’altro lato, che la ricorrente vi ha partecipato fino a tale data [v. punto 971 e articolo 1, lettera e), della decisione impugnata].

    81

    Tuttavia, occorre ricordare che, ai fini del rispetto dei diritti della difesa nello svolgimento dei procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza, l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 prevede l’invio alle parti di una comunicazione degli addebiti. Come risulta da una giurisprudenza costante, detta comunicazione deve enunciare, in modo chiaro, tutti gli elementi essenziali sui quali si fonda la Commissione in tale fase del procedimento. Questa indicazione può farsi in modo sommario e la decisione non deve necessariamente ricalcare l’elenco degli addebiti, dato che tale comunicazione costituisce un documento preparatorio le cui valutazioni di fatto e di diritto sono di natura puramente provvisoria (v. sentenza del 5 dicembre 2013, SNIA/Commissione, C‑448/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:801, punti 4142 e giurisprudenza ivi citata).

    82

    Poiché la valutazione dei fatti riportati nella comunicazione degli addebiti, per definizione, può essere solo provvisoria, una decisione successiva della Commissione non può essere annullata soltanto perché le conclusioni definitive tratte da tali fatti non corrispondono precisamente a detta valutazione provvisoria (v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2013, SNIA/Commissione, C‑448/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:801, punto 43).

    83

    In tale contesto, la Commissione deve ascoltare i destinatari di una comunicazione degli addebiti e, se del caso, tener conto delle loro osservazioni dirette a rispondere agli addebiti mossi, modificando la propria analisi, proprio per rispettare i loro diritti della difesa. Pertanto, si deve consentire alla Commissione di precisare la sua valutazione nella sua decisione definitiva, tenendo conto degli elementi ricavabili dal procedimento amministrativo, o per abbandonare censure che si siano rivelate infondate, o per strutturare e integrare sia in fatto che in diritto i suoi argomenti a sostegno delle censure su cui essa si basa, a condizione tuttavia che essa si fondi solo su fatti sui quali gli interessati abbiano avuto occasione di spiegarsi e che essa abbia fornito, durante il procedimento amministrativo, gli elementi necessari alla loro difesa (v. sentenza del 5 dicembre 2013, SNIA/Commissione, C‑448/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:801, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

    84

    Come già dichiarato dalla Corte, nell’ambito di un procedimento di controllo delle operazioni di concentrazione di imprese, la Commissione non è tenuta a mantenere le valutazioni di fatto o di diritto contenute nella comunicazione degli addebiti. Al contrario, essa deve motivare la sua decisione definitiva con le sue valutazioni conclusive basate sugli esiti dell’intera indagine quali essi risultano al momento della chiusura del procedimento formale. Peraltro, la Commissione non è tenuta a spiegare le eventuali differenze rispetto alle sue valutazioni provvisorie contenute nella comunicazione degli addebiti (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punti 6465). Tale giurisprudenza è trasponibile a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, come nella fattispecie.

    85

    Nel caso in questione, occorre rilevare che la data di cessazione dell’infrazione indicata nella comunicazione degli addebiti aveva un carattere puramente provvisorio e che la Commissione poteva ancora modificarla posteriormente a quest’ultima, e ciò fino all’adozione di una decisione definitiva. Non si può quindi contestare alla Commissione di aver tenuto conto, nella decisione impugnata, di una data di cessazione dell’infrazione diversa da quella da essa menzionata nella comunicazione degli addebiti. Pertanto, la decisione impugnata non può essere annullata per il solo motivo che, in tale decisione, la Commissione ha stabilito una data di cessazione dell’infrazione diversa da quella da essa considerata, in via provvisoria, nella fase della comunicazione degli addebiti.

    86

    In ogni caso, anzitutto, dalle memorie della ricorrente nonché dalla sua risposta a un quesito postole in udienza risulta che la ricorrente non contesta la data di cessazione dell’infrazione indicata nella decisione impugnata. Parimenti, essa non rimette in discussione il fatto di aver partecipato a tale infrazione dal 29 gennaio 2003 al 23 aprile 2012 e, di conseguenza, che l’ultimo anno completo della sua partecipazione all’infrazione corrisponda al periodo compreso tra il 1o aprile 2011 e il 31 marzo 2012.

    87

    Occorre poi rilevare che la decisione della Commissione relativa alla fissazione della data di cessazione dell’infrazione è necessariamente fondata su elementi relativi all’infrazione stessa e non su norme applicabili al calcolo dell’importo delle ammende. Di conseguenza, una siffatta decisione non può tradursi, di per sé, in una violazione di queste ultime norme.

    88

    Infine, nel caso di specie, anche supponendo che l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente sia più elevato a causa dell’utilizzo, da parte della Commissione, dell’ultimo anno completo di partecipazione all’infrazione come anno di riferimento per il calcolo del valore delle vendite, si deve osservare che tale aumento è, in ogni caso, il risultato dell’applicazione, da parte della Commissione, della regola di cui al punto 13 degli orientamenti del 2006 e, pertanto, del metodo di calcolo dell’importo dell’ammenda previsto in tali orientamenti.

    89

    Orbene, come rilevato dalla Commissione, il Tribunale ha già dichiarato che la riduzione della durata dell’infrazione può dar luogo a un’ammenda più elevata, quando ciò è il risultato dell’applicazione, da parte di tale istituzione, del metodo di calcolo dell’importo dell’ammenda previsto negli orientamenti del 2006 (v., in tal senso, sentenza del 20 maggio 2015, Timab Industries e CFPR/Commissione, T‑456/10, EU:T:2015:296, punti 8182).

    90

    Peraltro, occorre constatare che la ricorrente non presenta alcun argomento circostanziato a sostegno dell’asserita violazione del principio di proporzionalità. In ogni caso, da quanto precede non risulta che la Commissione abbia violato il principio di proporzionalità ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 63, applicando la regola di cui al punto 13 degli orientamenti del 2006 al caso di specie e stabilendo come data di cessazione dell’infrazione una data antecedente quella indicata nella comunicazione degli addebiti.

    91

    La prima parte del primo motivo di ricorso deve quindi essere respinta.

    – Sulla seconda parte del primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei principi di non discriminazione e della parità di trattamento

    92

    Nell’ambito della seconda parte del primo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento e ha creato un rischio di discriminazione. Da un lato, essa avrebbe utilizzato l’ultimo anno completo della partecipazione all’infrazione per determinare il valore delle vendite della ricorrente, pur sapendo che ciò avrebbe dato luogo a un’ammenda notevolmente più elevata. Dall’altro, essa avrebbe applicato tre metodologie diverse per scegliere l’anno di riferimento, le quali avrebbero dato luogo a sette diversi anni di riferimento. Infatti, la Commissione avrebbe utilizzato anni di riferimento diversi per diversi destinatari della decisione impugnata, vale a dire per la Nippon, per la Hitachi, per la Nichicon, per l’Elna e per la Sanyo.

    [omissis]

    99

    Innanzitutto, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il principio della parità di trattamento è violato solo quando situazioni analoghe sono trattate in modo differente o quando situazioni differenti sono trattate in modo identico, a meno che un siffatto trattamento non sia oggettivamente giustificato (v. sentenze del 5 dicembre 2013, Solvay/Commissione, C‑455/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:796, punto 77 e giurisprudenza ivi citata, e dell’11 luglio 2014, Esso e a./Commissione, T‑540/08, EU:T:2014:630, punto 101 e giurisprudenza ivi citata).

    100

    Inoltre, si deve altresì ricordare che, da un lato, qualora occorra basarsi sul fatturato delle imprese coinvolte nella stessa infrazione onde stabilire i rapporti tra le ammende da infliggere, occorre delimitare il periodo di cui si deve tener conto, in modo che i dati ottenuti siano quanto più possibile paragonabili. Ne consegue che un’impresa non può pretendere che la Commissione tenga conto, nei suoi confronti, di un periodo diverso da quello stabilito in via generale, a meno che essa dimostri che il fatturato che ha realizzato in quest’ultimo periodo non è, per motivi specificamente connessi alla sua situazione, rappresentativo delle sue effettive dimensioni e della sua potenza economica né dell’entità dell’infrazione da essa commessa (v. sentenza dell’11 luglio 2014, Sasol e a./Commissione, T‑541/08, EU:T:2014:628, punto 334 e giurisprudenza ivi citata).

    101

    Dall’altro lato, si deve ricordare che, per il calcolo dell’importo delle ammende inflitte alle imprese partecipanti ad una intesa, un trattamento differenziato tra le imprese coinvolte è inerente all’esercizio dei poteri spettanti alla Commissione in materia. Infatti, nell’ambito del suo margine di valutazione discrezionale, la Commissione è chiamata a individualizzare la sanzione in funzione dei comportamenti e delle caratteristiche proprie di tali imprese, al fine di garantire, in ciascun caso specifico, la piena efficacia delle norme del diritto dell’Unione in materia di concorrenza (v. sentenza del 5 dicembre 2013, Caffaro/Commissione, C‑447/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:797, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

    102

    Nel caso di specie, dal punto 989 della decisione impugnata risulta che, al fine di determinare l’importo di base delle ammende da infliggere, la Commissione, invocando la regola di cui al punto 13 degli orientamenti del 2006, ha utilizzato l’ultimo anno completo (più precisamente l’ultimo esercizio sociale completo) di partecipazione all’infrazione come periodo di riferimento per calcolare il valore delle vendite di tutti i partecipanti al cartello, ad eccezione dell’Elna e della Nippon Chemi-Con.

    103

    Dal punto 991 della decisione impugnata risulta altresì che la Commissione ha calcolato il valore delle vendite separatamente per le due categorie di prodotti, ossia i condensatori elettrolitici all’alluminio e i condensatori elettrolitici al tantalio (v. punto 24 supra).

    104

    Per di più, dal punto 1007, tabella 1, della decisione impugnata risulta che, tenendo conto dei diversi periodi di infrazione e dei diversi esercizi sociali delle imprese interessate, l’ultimo anno completo (ossia l’ultimo esercizio sociale completo) di partecipazione all’infrazione non era sempre lo stesso per le imprese interessate.

    105

    In particolare, dai punti da 987 a 991 e 1007 della decisione impugnata risulta segnatamente che, per quanto riguarda la ricorrente, la Commissione ha considerato che essa avesse partecipato all’infrazione fino al 23 aprile 2012 e che l’ultimo esercizio completo prima della fine dell’infrazione fosse quello compreso tra aprile 2011 e marzo 2012.

    106

    Per quanto riguarda la Nichicon, la Commissione ha ritenuto che essa avesse partecipato all’infrazione relativa ai condensatori elettrolitici al tantalio fino al 9 marzo 2010 e che l’ultimo esercizio completo prima della fine dell’infrazione riguardante tali condensatori fosse quello compreso tra aprile 2008 e marzo 2009. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che essa avesse partecipato all’infrazione relativa ai condensatori elettrolitici all’alluminio fino al 31 maggio 2010 e che l’ultimo esercizio completo prima della fine dell’infrazione riguardante tali condensatori fosse quello compreso tra aprile 2009 e marzo 2010.

    107

    Per quanto riguarda la Hitachi, la Commissione ha considerato che essa avesse partecipato all’infrazione fino al 18 febbraio 2010 e che l’ultimo esercizio completo prima della fine dell’infrazione fosse quello compreso tra aprile 2008 e marzo 2009.

    108

    Per quanto riguarda la Sanyo, la Commissione ha ritenuto che essa avesse partecipato all’infrazione fino al 19 aprile 2011 e che l’ultimo esercizio completo prima della fine dell’infrazione fosse quello compreso tra aprile 2010 e marzo 2011.

    109

    Peraltro, per quanto concerne l’Elna e la Nippon Chemi-Con, la Commissione ha ritenuto che, poiché l’Elna e la Nippon Chemi-Con avevano cessato di vendere condensatori elettrolitici al tantalio prima della fine della loro partecipazione all’infrazione, occorresse, per tali condensatori, tener conto del valore delle vendite nel corso dell’ultimo esercizio completo durante il quale tali imprese avevano venduto gli stessi per evitare che il valore delle vendite implicasse una sottostima dell’importanza economica dell’infrazione. Così, riguardo all’Elna, la Commissione ha considerato che, tenuto conto del fatto che essa aveva cessato di vendere condensatori elettrolitici al tantalio il 1o agosto 2010, per determinare il valore delle vendite occorreva prendere in considerazione l’anno 2009. Per quanto riguarda la Nippon Chemi-Con, la Commissione ha ritenuto che occorresse prendere in considerazione, come anno di riferimento, da un lato, l’ultimo anno completo di partecipazione all’infrazione per quanto riguarda il valore delle vendite dei condensatori elettrolitici all’alluminio, ossia l’anno 2011-2012, e, dall’altro, l’ultimo anno completo nel corso del quale tale impresa aveva venduto condensatori elettrolitici al tantalio, per quanto riguarda il valore delle vendite di questi ultimi, ossia l’anno 2003-2004 (v. punti 9 e 34 e nota a piè di pagina 1643 della decisione impugnata).

    110

    Da tutto quanto precede risulta che, in primo luogo, al fine di determinare l’importo di base delle ammende da infliggere, da un lato, la Commissione ha utilizzato per tutti i partecipanti al cartello, ad eccezione dell’Elna e della Nippon Chemi-Con, il criterio di cui al punto 13 degli orientamenti del 2006, tenendo conto del valore delle vendite realizzate nell’ultimo anno completo della loro partecipazione all’infrazione. Dall’altro lato, la Commissione ha calcolato separatamente, per tutti i partecipanti al cartello, il valore rilevante delle vendite delle due categorie di prodotti interessati, ossia i condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio (vedi punti 102 e 103 supra).

    111

    È vero che l’applicazione del criterio di cui al punto 13 degli orientamenti del 2006 non è sfociata nell’utilizzo dello stesso periodo annuale per le sette imprese interessate da tale criterio, tenuto conto dei diversi periodi di infrazione considerati nei loro confronti (v. punti da 105 a 108 supra).

    112

    Tuttavia, occorre rilevare che il criterio dell’ultimo anno completo di partecipazione all’infrazione è stato applicato dalla Commissione in modo coerente ed obiettivo alle sette imprese interessate. Infatti, la differenza osservata tra i periodi annuali considerati nei loro confronti è solo il risultato dell’applicazione di detto criterio, che tiene conto dei diversi periodi di partecipazione all’infrazione nonché dei diversi esercizi sociali delle imprese di cui trattasi (v. punti da 105 a 108 supra).

    113

    Inoltre, anche se i periodi annuali di cui trattasi non corrispondono allo stesso anno civile o allo stesso esercizio sociale, resta il fatto che i fatturati realizzati da ciascuna impresa durante tali anni sono tra loro comparabili. Infatti, da un lato, per quanto riguarda tutti i partecipanti al cartello, ad eccezione dell’Elna e della Nippon Chemi-Con, tali periodi annuali sono stati scelti secondo lo stesso criterio oggettivo, quello dell’ultimo anno completo della loro partecipazione all’infrazione. Dall’altro lato, per quanto riguarda l’insieme dei partecipanti al cartello, la Commissione ha seguito lo stesso metodo di calcolo, prendendo in considerazione separatamente il valore delle vendite di ciascuno dei due tipi di condensatori interessati.

    114

    Pertanto, il metodo di calcolo del valore delle vendite seguito dalla Commissione non è arbitrario e non comporta, di per sé, una violazione dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento.

    115

    In aggiunta, come rilevato al precedente punto 78, la ricorrente non ha dimostrato che l’anno di riferimento che le è stato applicato, adottando il detto criterio uniforme, non fosse rappresentativo delle sue effettive dimensioni e della sua potenza economica sul mercato o dell’entità della sua infrazione.

    116

    In secondo luogo, ne consegue che il fatto che la Commissione non abbia utilizzato l’ultimo anno completo di partecipazione all’infrazione come criterio per determinare il valore delle vendite dei condensatori elettrolitici al tantalio dell’Elna e della Nippon Chemi-Con (v. punto 109 supra) appare nel caso di specie obiettivamente giustificato dalla differenza tra la situazione di queste due imprese e quella degli altri sette partecipanti al cartello. Infatti, contrariamente a questi ultimi, le prime due imprese avevano cessato di vendere tale tipo di condensatori prima della fine della loro partecipazione all’infrazione, circostanza che, del resto, la ricorrente non contesta.

    117

    Orbene, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, quando per un’impresa determinata il fatturato relativo all’anno di riferimento considerato relativamente alle altre imprese partecipanti all’intesa non costituisce un’indicazione utile ed affidabile della situazione economica reale di questa impresa nel corso del periodo di durata dell’infrazione, la Commissione può legittimamente prendere in considerazione il fatturato della suddetta impresa relativo a un anno diverso da tale anno di riferimento comune, allo scopo di essere in grado di valutare correttamente le risorse finanziarie della stessa e di assicurare all’ammenda un carattere dissuasivo sufficiente, a condizione tuttavia che la scelta dell’anno sia operata secondo un criterio coerente e oggettivamente giustificato (v. sentenza del 5 dicembre 2013, Caffaro/Commissione, C‑447/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:797, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

    118

    In tale contesto, la Commissione non è incorsa in errore nel ritenere di dover considerare il valore delle vendite nel corso dell’ultimo esercizio completo durante il quale le dette due imprese hanno venduto condensatori elettrolitici al tantalio, al fine di, da un lato, tener conto della reale situazione economica di tali imprese durante il periodo dell’infrazione e, dall’altro, evitare che il valore delle vendite implicasse una sottostima dell’importanza economica dell’infrazione.

    119

    Peraltro, occorre rilevare, al pari della Commissione, che il fatto che la determinazione del valore delle vendite possa essere stata più vantaggiosa per taluni partecipanti al cartello di quanto non lo sia stata per la ricorrente non costituisce, di per sé, una discriminazione. La tesi della ricorrente presuppone che la determinazione dell’importo dell’ammenda da infliggere da parte della Commissione sia il risultato di un esercizio aritmetico preciso, che possa portare all’imposizione di un’ammenda del minore importo possibile, assunto che risulta errato alla luce del punto 6 degli orientamenti del 2006 e della giurisprudenza della Corte (v., per analogia, sentenza del 16 febbraio 2017, H&R ChemPharm/Commissione, C‑95/15 P, non pubblicata, EU:C:2017:125, punto 78 e giurisprudenza ivi citata).

    120

    Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Commissione non ha né creato un rischio di discriminazione né violato il principio della parità di trattamento avendo, da un lato, scelto, per determinare il valore delle vendite dei partecipanti al cartello, il criterio generale dell’ultimo anno completo di partecipazione all’infrazione e, dall’altro, applicato, considerando separatamente il valore delle vendite dei due tipi di condensatori elettrolitici in questione, un criterio diverso nei confronti di due imprese che, a differenza degli altri partecipanti, avevano cessato di vendere uno dei tipi di detti condensatori vari anni prima della fine della loro partecipazione al cartello.

    [omissis]

    126

    Ciò premesso, si deve considerare che la ricorrente non ha dimostrato che la Commissione abbia ecceduto i limiti del suo potere discrezionale in materia di fissazione dell’importo delle ammende né che abbia violato i principi di non discriminazione e della parità di trattamento nella fissazione dell’anno di riferimento per la determinazione dell’importo delle vendite da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’importo di base delle ammende.

    127

    Occorre quindi respingere la seconda parte del primo motivo di ricorso e, pertanto, quest’ultimo nella sua interezza.

    Sul secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione, da parte della Commissione, di un coefficiente di gravità inferiore

    [omissis]

    129

    La Commissione contesta tali argomenti.

    [omissis]

    131

    A tale riguardo, si deve ricordare che, conformemente ai punti da 19 a 22 degli orientamenti del 2006, uno dei due fattori su cui si fonda l’importo di base dell’ammenda è la proporzione del valore delle vendite interessate determinata in funzione del grado di gravità dell’infrazione. La gravità dell’infrazione è valutata caso per caso per ciascun tipo di infrazione, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti. Per decidere il livello della proporzione del valore delle vendite da prendere in considerazione in un determinato caso, la Commissione tiene conto di un certo numero di fattori, quali la natura dell’infrazione, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l’estensione geografica dell’infrazione e se sia stata data attuazione o meno alle pratiche illecite.

    132

    Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, la gravità dell’infrazione deve essere oggetto di una valutazione individuale. Pertanto, per determinare l’importo delle ammende, si deve tenere conto della durata dell’infrazione e di tutti gli elementi idonei a rientrare nella valutazione della gravità di quest’ultima, quali il comportamento di ciascuna delle imprese, il ruolo svolto da ciascuna di esse nell’instaurazione delle pratiche concordate, il profitto che esse hanno potuto trarre da tali pratiche, le loro dimensioni e il valore delle merci interessate nonché il rischio che infrazioni di tale tipo rappresentano per l’Unione (v. sentenze dell’8 dicembre 2011, KME Germany e a./Commissione, C‑272/09 P, EU:C:2011:810, punto 96 e giurisprudenza ivi citata, e del 26 settembre 2018, Infineon Technologies/Commissione, C‑99/17 P, EU:C:2018:773, punto 196 e giurisprudenza ivi citata). Tali elementi includono anche il numero e l’intensità dei comportamenti anticoncorrenziali (v. sentenza del 26 settembre 2018, Infineon Technologies/Commissione, C‑99/17 P, EU:C:2018:773, punto 197 e giurisprudenza ivi citata).

    133

    Nel caso di specie, occorre rilevare che, nella decisione impugnata, la Commissione ha concluso per l’esistenza di un’infrazione unica e continuata riguardante l’intero territorio del SEE e consistente in accordi e/o pratiche concordate aventi ad oggetto il coordinamento delle politiche dei prezzi per quanto riguarda la fornitura di condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio (v. punti 10 e 11 supra). La Commissione ha affermato la responsabilità della ricorrente per tale infrazione unica e continuata, ma senza che la sua responsabilità si estendesse alle riunioni CUP, per le quali la Commissione ha ritenuto che la partecipazione della ricorrente non fosse stata dimostrata (v. punto 18 supra).

    134

    Tenuto conto di tali circostanze e in particolare della natura e della portata geografica dell’infrazione, la Commissione ha fissato la proporzione del valore delle vendite da prendere in considerazione a titolo della gravità dell’infrazione in una percentuale del 16% (vedi punto 26 supra).

    135

    In più, la Commissione ha concesso alla ricorrente e alla Nec una riduzione del 3% dell’importo di base dell’ammenda per il fatto che la loro partecipazione alle riunioni CUP non era stata dimostrata e non era stato provato che esse ne avessero avuto conoscenza (v. punto 29 supra).

    136

    Ne consegue che, nel caso di specie, in un primo tempo, la Commissione ha applicato un coefficiente di gravità dell’infrazione del 16% e che, in un secondo tempo, essa ha valutato il comportamento individuale della ricorrente e le ha concesso, a titolo di circostanze attenuanti, una riduzione del 3% dell’importo di base dell’ammenda per il fatto che la sua partecipazione alle riunioni CUP non era stata dimostrata.

    137

    Tale valutazione della Commissione non può essere messa in discussione dagli argomenti della ricorrente.

    138

    In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’approccio della Commissione consistente nel tener conto del fatto che la ricorrente non aveva partecipato alle riunioni CUP a titolo di circostanze attenuanti non è contrario alla giurisprudenza.

    139

    Da un lato, occorre anzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, la Commissione può prendere in considerazione la gravità relativa della partecipazione di un’impresa a un’infrazione e delle circostanze particolari del caso o in sede di valutazione della gravità dell’infrazione ai sensi dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 o nell’adeguare l’importo di base in funzione di circostanze attenuanti o aggravanti. La concessione di una tale facoltà di scelta alla Commissione è conforme alla giurisprudenza richiamata al precedente punto 132, dal momento che esige, in ogni caso, che, nel determinare l’importo dell’ammenda, si tenga conto del comportamento individuale adottato dall’impresa in questione (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:464, punti 104105, e del 26 gennaio 2017, Laufen Austria/Commissione, C‑637/13 P, EU:C:2017:51, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).

    140

    Pertanto, anche supponendo che i punti da 135 a 138 della sentenza del 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commissione (T‑79/06, non pubblicata, EU:T:2011:674), e i punti 62, 63 e da 65 a 67 della sentenza del 10 ottobre 2014, Soliver/Commissione (T‑68/09, EU:T:2014:867), depongano a sostegno della posizione della ricorrente, secondo la quale il fatto di non aver partecipato alle riunioni CUP avrebbe dovuto essere preso in considerazione in sede di determinazione del coefficiente di gravità dell’infrazione e non come circostanza attenuante, tale approccio non è corroborato dalla giurisprudenza della Corte citata al precedente punto 138, confermata dopo la pronuncia delle suddette sentenze del Tribunale. Infatti, da tale giurisprudenza risulta che la Commissione dispone di un margine di discrezionalità per tener conto del comportamento individuale di una determinata impresa nell’una o nell’altra di tali fasi del calcolo dell’importo dell’ammenda.

    141

    Occorre aggiungere che, in forza del principio della parità di trattamento, ai sensi della giurisprudenza richiamata al precedente punto 99, la presa in considerazione, per valutare la gravità di un’infrazione, di differenze tra le imprese che hanno partecipato a un medesimo cartello, in particolare alla luce dell’estensione geografica delle loro rispettive partecipazioni, non deve necessariamente intervenire al momento della fissazione dei coefficienti «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare». Essa può anche intervenire in un’altra fase del calcolo dell’importo dell’ammenda, come in sede di adeguamento dell’importo di base in funzione di circostanze attenuanti e aggravanti, ai sensi dei punti 28 e 29 degli orientamenti del 2006.

    [omissis]

    145

    In secondo luogo, occorre rilevare che non può essere accolta l’affermazione della ricorrente secondo cui la Commissione l’avrebbe ritenuta responsabile di un’infrazione «che non ha commesso».

    146

    A tale riguardo, si deve anzitutto ricordare che la ricorrente non chiede l’annullamento della decisione impugnata nella parte in cui constata la sua responsabilità per l’infrazione di cui trattasi, ma nella parte in cui le vengono inflitte ammende.

    147

    Occorre poi constatare che il fatto che la ricorrente non abbia partecipato alle riunioni CUP non cambia in alcun modo il fatto che la ricorrente abbia partecipato a un’infrazione della stessa natura e della stessa estensione geografica di quella degli altri partecipanti al cartello.

    148

    Infatti, come risulta dai precedenti punti 12 e 13, il cartello in questione era organizzato tramite riunioni multilaterali che si tenevano al livello superiore della direzione vendite e dell’alta direzione, nonché mediante contatti bilaterali e trilaterali ad hoc tra le parti. Dette riunioni multilaterali, che avevano luogo ogni mese oppure ogni due mesi tra il 1998 e il 2012, venivano organizzate nel corso del tempo con il nome di «riunioni ECC», «riunioni ATC», «riunioni MK» e «riunioni CUP». Le riunioni CUP erano riunioni parallele alle riunioni MK, realizzate come complemento ad esse, ed erano «riunioni ufficiose» rispetto alle riunioni MK, poiché esse erano generalmente organizzate una settimana dopo queste ultime. Orbene, benché la partecipazione della ricorrente alle riunioni CUP non sia stata dimostrata, è pacifico che la ricorrente abbia partecipato alle altre riunioni, in particolare alle riunioni MK.

    149

    In tale contesto, poiché la ricorrente ha partecipato alla grande maggioranza delle riunioni multilaterali mediante le quali il cartello in questione era organizzato, il semplice fatto che essa non abbia partecipato alle riunioni CUP non può essere idoneo a modificare la natura o l’estensione geografica della sua infrazione. Pertanto, a torto la ricorrente sostiene che la portata dell’infrazione imputatale sarebbe diversa da quella dell’infrazione imputata agli altri partecipanti al cartello.

    150

    Infine, per quanto riguarda il coefficiente di gravità applicato con la decisione impugnata, occorre ricordare che, in linea generale, la proporzione considerata del valore delle vendite è fissata a un livello che può raggiungere il 30% (v. punto 21 degli orientamenti del 2006). Inoltre, al fine di decidere la proporzione del valore delle vendite da prendere in considerazione in un determinato caso entro tale limite del 30%, la Commissione tiene conto di un certo numero di fattori, quali la natura dell’infrazione, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l’estensione geografica dell’infrazione e se sia stata data attuazione o meno alle pratiche illecite (punto 22 degli orientamenti del 2006). Dato che le restrizioni della concorrenza più gravi, come gli accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, devono essere sanzionate severamente, la proporzione delle vendite considerata per infrazioni di questo tipo si situerà sui valori più alti previsti (punto 23 degli orientamenti del 2006).

    151

    Nel caso di specie, la Commissione ha fissato il coefficiente di gravità al 16%, tenendo conto, da un lato, del fatto che gli «accordi» orizzontali di coordinamento dei prezzi rientravano, per loro stessa natura, tra le infrazioni più gravi di cui all’articolo 101 TFUE e, dall’altro, che il cartello si estendeva all’intero territorio del SEE (v. punto 26 supra). Pertanto, tale percentuale è stata fissata a un livello leggermente superiore alla metà della scala del coefficiente di gravità, che può raggiungere il 30% del valore delle vendite. In tali circostanze, tenuto conto della natura e dell’estensione geografica dell’infrazione, non si può ritenere che il coefficiente di gravità del 16% non sia appropriato o sia troppo elevato rispetto alla gravità dell’infrazione commessa dalla ricorrente, per il solo motivo che essa non ha partecipato alle riunioni CUP.

    152

    Da tutto quanto precede risulta che il fatto che, nel caso di specie, la Commissione abbia applicato un coefficiente di gravità del 16% per tutti i partecipanti al cartello e abbia tenuto conto del fatto che la ricorrente non aveva partecipato alle riunioni CUP accordandole una riduzione dell’importo di base dell’ammenda a titolo di circostanze attenuanti non può costituire una violazione né dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 né del principio della responsabilità personale.

    153

    Pertanto, il secondo motivo di ricorso deve essere respinto.

    [omissis]

    Sulla domanda di riduzione dell’importo delle ammende inflitte alla ricorrente

    156

    In via subordinata, la ricorrente chiede al Tribunale di esercitare la sua competenza estesa al merito per ricalcolare, e se del caso ridurre, l’importo delle ammende che le sono state inflitte. La ricorrente sostiene che le ammende devono essere ricalcolate, da un lato, utilizzando, in tale calcolo, la media delle vendite da essa realizzate nel SEE per tutto il periodo dell’infrazione per il quale vi sono dati disponibili e, dall’altro, applicando una riduzione pari almeno al 3% del coefficiente di gravità.

    [omissis]

    166

    In primo luogo, per quanto riguarda la domanda della ricorrente diretta ad ottenere che il Tribunale ricalcoli il valore delle vendite rilevante per il calcolo dell’importo di base dell’ammenda, occorre anzitutto osservare che la ricorrente non presenta una vera e propria alternativa al criterio di cui al punto 13 degli orientamenti del 2006, utilizzato dalla Commissione. Infatti, il periodo indicato dalla ricorrente per stabilire un valore «medio» delle vendite, vale a dire quello che va da agosto 2007 a marzo 2012, sembra essere stato scelto dalla ricorrente per il solo motivo che si tratta del periodo per il quale vi sono dati disponibili.

    167

    In tali circostanze, non può essere condivisa la posizione della ricorrente laddove essa propone l’applicazione di un criterio per determinare il valore delle vendite che, da un lato, non offre alcuna indicazione che consenta di assicurarsi che detto valore delle vendite così calcolato sarà rappresentativo delle sue dimensioni e della sua potenza economica o della portata dell’infrazione e, dall’altro, non consente di rispettare il principio della parità di trattamento, come del resto ammesso dalla stessa ricorrente (vedi punto 49 supra).

    168

    Come risulta dai precedenti punti 112 e 113, il criterio dell’ultimo anno completo di partecipazione all’infrazione è stato applicato, nel caso di specie, in modo coerente ed obiettivo nei confronti di tutti i partecipanti al cartello che si trovavano in una situazione analoga o identica. Inoltre, risulta che, per quanto riguarda l’Elna e la Nippon Chemi-Con, esse avevano cessato di vendere condensatori elettrolitici al tantalio prima della fine della loro partecipazione all’infrazione, trovandosi, per tale motivo, in una situazione diversa da quella degli altri sette partecipanti all’infrazione.

    169

    Di conseguenza, il fatto che la Commissione abbia utilizzato un anno diverso per determinare il valore delle vendite di condensatori elettrolitici al tantalio dell’Elna e della Nippon Chemi-Con risulta, nella fattispecie, oggettivamente giustificato dalla diversa situazione di queste due imprese, le quali avevano cessato di vendere tale tipo di condensatori prima della fine della loro partecipazione all’infrazione. In tale contesto, né la Commissione né il Tribunale possono applicare criteri identici a situazioni diverse, salvo incorrere nel rischio che il valore delle vendite preso in considerazione implichi una sottostima dell’importanza economica dell’infrazione (v. punti 116 e 118supra).

    170

    Pertanto, non può essere giustificato, in particolare in virtù dei principi della parità di trattamento e di proporzionalità, modificare la determinazione del valore delle vendite rilevante per il calcolo dell’importo di base dell’ammenda della ricorrente, quale stabilita nella decisione impugnata.

    [omissis]

    182

    Occorre pertanto respingere le conclusioni dirette alla riduzione dell’importo delle ammende inflitte alla ricorrente e, di conseguenza, il ricorso nella sua interezza.

    [omissis]

     

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata)

    dichiara e statuisce:

     

    1)

    Il ricorso è respinto.

     

    2)

    La Tokin Corp. si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.

     

    Costeira

    Gratsias

    Kancheva

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 settembre 2021.

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

    ( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

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