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Document 62018TJ0003

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 23 maggio 2019 (Estratti).
Holzer y Cia, SA de CV contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchi dell’Unione europea denominativo e figurativo ANN TAYLOR e AT ANN TAYLOR – Motivo di nullità assoluta – Articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Malafede.
Cause riunite T-3/18 e T-4/18.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:357

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

23 maggio 2019 ( *1 )

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchi dell’Unione europea denominativo e figurativo ANN TAYLOR e AT ANN TAYLOR – Motivo di nullità assoluta – Articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Malafede»

Nelle cause riunite T‑3/18 e T‑4/18,

Holzer y Cia, SA de CV, con sede a Città del Messico (Messico), rappresentata da N. Fernández Fernández‑Pacheco e A. Fernández Fernández‑Pacheco, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da A. Lukošiūtė e H. O’Neill, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:

Annco, Inc., con sede a New York, New York (Stati Uniti), rappresentata da D. Rose, J. Warner, E. Preston, solicitors e P. Roberts, QC,

avente ad oggetto due ricorsi proposti avverso le decisioni della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 e dell’8 novembre 2017 (procedimenti R 2370/2016-2 e R 2371/2016-2), relative a due procedimenti di dichiarazione di nullità tra l’Annco e la Holzer y Cia,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Gratsias (relatore), presidente, I. Labucka e I. Ulloa Rubio, giudici,

cancelliere: N. Schall, amministratore

visti i ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 9 gennaio 2018,

visti i controricorsi dell’EUIPO depositati presso la cancelleria del Tribunale il 23 marzo 2018,

visti i controricorsi dell’interveniente depositati presso la cancelleria del Tribunale il 23 marzo 2018,

vista la decisione del 22 ottobre 2018 che ha disposto la riunione delle cause T‑3/18 e T‑4/18 ai fini della fase orale del procedimento e della decisione che definisce il giudizio,

in seguito all’udienza del 22 novembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

[omissis]

In diritto

[omissis]

24

Nel merito, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente, in sostanza, sulla violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, in quanto, a suo avviso, la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che i marchi controversi fossero stati depositati in malafede. A sostegno di tale motivo, essa solleva tre censure vertenti su errori di valutazione relativi, rispettivamente, all’esistenza di una somiglianza tra i segni in conflitto che genera un rischio di confusione e alla conoscenza, da parte del titolare dei marchi controversi, dell’esistenza di un marchio identico o simile, all’intenzione del titolare dei marchi controversi al momento del loro deposito e al valore probatorio degli elementi presentati dall’interveniente a sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità nonché all’onere della prova.

25

L’interveniente sostiene che, sollevando tali censure, la ricorrente viola le disposizioni dell’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, in quanto essa non deduce alcun errore di diritto o di procedura da parte della commissione di ricorso, bensì si limita a contestare le sue valutazioni e conclusioni.

26

Al riguardo, da un lato, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, il ricorso avverso le decisioni delle commissioni di ricorso può essere proposto, segnatamente, per violazione del regolamento in parola.

27

Orbene, come indicato al precedente punto 24, il presente ricorso si fonda su un unico motivo, vertente, in sostanza, sulla violazione di una disposizione del regolamento 2017/1001, ossia il suo articolo 59, paragrafo 1, lettera b).

28

Dall’altro lato, dalla giurisprudenza risulta che, nell’ambito dell’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, il Tribunale può effettuare un controllo completo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO verificando, se necessario, se queste ultime abbiano dato una corretta qualificazione giuridica dei fatti della controversia o se la valutazione degli elementi di fatto che sono stati sottoposti a tali commissioni non sia viziata da errori (sentenza del 18 dicembre 2008, Les Éditions Albert René/UAMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, punto 39).

29

La ricorrente è quindi legittimata, nell’ambito del suo unico motivo, a chiedere al Tribunale di verificare che le valutazioni, sia in diritto sia in fatto, su cui si basano le decisioni impugnate siano corrette.

30

In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dall’interveniente in udienza, la ricorrente è legittimata a chiedere al Tribunale di esaminare, nell’ambito del suo controllo completo sulla legittimità delle decisioni impugnate, gli elementi di prova che sono stati prodotti dalle parti dinanzi all’EUIPO al fine di verificare se la commissione di ricorso li abbia presi sufficientemente in considerazione e abbia correttamente valutato la loro rilevanza e il loro rispettivo valore probatorio e se, su tale base, essa sia correttamente pervenuta alla conclusione che i marchi controversi erano stati depositati in malafede.

31

A tal proposito, sebbene la nozione di malafede non sia definita nella normativa dell’Unione, dal suo significato corrente nonché dal contesto e dagli obiettivi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 si può dedurre, come illustrato dall’avvocato generale Sharpston al paragrafo 60 delle sue conclusioni nella causa Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:148), che essa fa riferimento alla motivazione soggettiva del richiedente la registrazione del marchio in questione, ossia un’intenzione fraudolenta o un altro bieco motivo, e implica un comportamento che si discosta da quei principi riconosciuti come rispettati da un comportamento etico o dalle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale [conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:148, punto 60, e sentenza del 7 luglio 2016, Copernicus‑Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO), T‑82/14, EU:T:2016:396, punto 28].

32

Tale nozione non è quindi applicabile quando la domanda di registrazione può essere ritenuta conforme a un obiettivo legittimo e l’intenzione del richiedente non è contraria alla funzione essenziale di un marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all’utente finale l’identità d’origine del prodotto o servizio interessato, permettendogli di distinguere senza confusione possibile tale prodotto o tale servizio da quelli di provenienza diversa (v., in tal senso, sentenze dell’11 giugno 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, punti da 44 a 49, e del 7 luglio 2016, LUCEO, T‑82/14, EU:T:2016:396, punto 29).

33

L’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 persegue, in tal modo, l’obiettivo di interesse generale di contrastare le registrazioni di marchio abusive o contrarie alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 3 giugno 2010, Internetportal und Marketing, C‑569/08, EU:C:2010:311, punti 3637). Registrazioni del genere sono, infatti, contrarie al principio secondo cui l’applicazione del diritto dell’Unione non può estendersi fino a comprendere le pratiche abusive di operatori economici che non consentono di raggiungere l’obiettivo perseguito dalla normativa in questione (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 14 dicembre 2000, Emsland‑Stärke, C‑110/99, EU:C:2000:695, punti 5152, e del 7 luglio 2016, LUCEO, T‑82/14, EU:T:2016:396, punto 52).

34

Spetta al richiedente la dichiarazione di nullità che intende fondarsi sull’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 dimostrare le circostanze che permettono di giungere alla conclusione secondo cui una domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea è stata depositata in malafede, atteso che la buona fede del depositante è presunta fino a prova contraria [sentenza dell’8 marzo 2017, Biernacka‑Hoba/EUIPO – Formata Bogusław Hoba (Formata), T‑23/16, non pubblicata, EU:T:2017:149, punto 45].

35

A tal proposito se è vero che la nozione di malafede, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, costituisce un elemento soggettivo, giacché caratterizza l’intenzione del richiedente al momento del deposito della domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea, essa deve essere tuttavia determinata con riferimento alle circostanze oggettive del caso di specie (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, punto 42).

36

Ciò posto, qualora l’EUIPO constati che le circostanze oggettive del caso di specie fatte valere dal richiedente la dichiarazione di nullità possano condurre al rovesciamento della presunzione di buona fede di cui beneficia la domanda di registrazione del marchio controverso, spetta al titolare di quest’ultimo fornire spiegazioni plausibili circa gli obiettivi e la logica commerciale perseguiti con la domanda di registrazione di tale marchio.

37

Il titolare del marchio si trova, infatti, nella posizione migliore per fornire all’EUIPO chiarimenti circa le intenzioni che lo hanno animato al momento della domanda di registrazione di detto marchio e per fornire allo stesso elementi che possano convincerlo che, malgrado l’esistenza di circostanze oggettive come quelle menzionate al precedente punto 36, tale intenzione era legittima [v., in tal senso e per analogia, sentenze del 9 novembre 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Raffigurazione di un motivo di linee ondulate incrociate), T‑579/14, EU:T:2016:650, punto 136, e del 5 maggio 2017, PayPal/EUIPO – Hub Culture (VENMO), T‑132/16, non pubblicata, EU:T:2017:316, punti da 51 a 59].

38

È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare le varie censure della ricorrente.

Sulla prima censura, vertente su un errore di valutazione della commissione di ricorso, relativo all’esistenza di una somiglianza tra i segni in conflitto che genera un rischio di confusione e alla conoscenza, da parte del titolare dei marchi controversi, dell’esistenza di un marchio simile

39

La ricorrente afferma che l’esistenza di una somiglianza tra i segni in conflitto che genera un rischio di confusione e la conoscenza, da parte del titolare dei marchi controversi, dell’esistenza di un marchio simile costituiscono due condizioni necessarie per caratterizzare la malafede del suddetto titolare.

40

La presente censura si suddivide in due parti, una vertente su un errore nell’applicazione della prima delle suddette condizioni, l’altra vertente su un errore nell’applicazione della seconda di esse.

41

Nell’ambito della prima parte, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha commesso un errore nel ritenere che esistesse una somiglianza tale da generare confusione tra i segni in conflitto, mentre invece non esisteva identità o somiglianza tra i prodotti interessati. La ricorrente sostiene, infatti, che dalla prassi dell’EUIPO risulta che gli articoli di abbigliamento e gli orologi sono prodotti diversi, di modo che il consumatore non stabilirà alcun nesso tra i marchi in questione. Essa ritiene, inoltre, che l’interveniente non abbia dimostrato adeguatamente sotto il profilo giuridico la notorietà del marchio anteriore.

42

Nell’ambito della seconda parte, la ricorrente sostiene che, nel caso di specie, al momento del deposito dei marchi controversi, essa non era a conoscenza dell’esistenza di un marchio identico o talmente simile da indurre a confusione, ossia della registrazione di un marchio anteriore contenente gli elementi denominativi «ann taylor» per prodotti rientranti nella classe 14. Inoltre, la ricorrente ritiene che, anche nell’ipotesi in cui essa avesse avuto conoscenza dell’esistenza di un siffatto marchio depositato per articoli di abbigliamento, tale circostanza sarebbe irrilevante.

43

L’EUIPO e l’interveniente contestano detto argomento.

44

Occorre esaminare le due parti della presente censura una di seguito all’altra.

Sulla prima parte, vertente su un errore di valutazione della commissione di ricorso, relativo all’esistenza di una somiglianza tra i segni in conflitto che genera un rischio di confusione

45

Occorre anzitutto rilevare che la presente parte si fonda su tre premesse.

46

In primo luogo, la ricorrente, come dalla stessa confermato in udienza, sostiene che, alla luce dei criteri stabiliti dalla sentenza dell’11 giugno 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361), l’interveniente aveva l’obbligo, ai fini della prova della malafede, di dimostrare l’esistenza nell’Unione di un segno identico o simile al segno di cui si chiede la registrazione, per un prodotto identico, e che dia luogo a un rischio di confusione.

47

In secondo luogo, la ricorrente si fonda, implicitamente ma necessariamente, sul postulato secondo cui la commissione di ricorso ha constatato, nel caso di specie, l’esistenza nell’Unione di un siffatto segno identico o simile per un prodotto identico o simile che genera un rischio di confusione.

48

In terzo luogo, la ricorrente ritiene che, per fornire la prova della malafede, l’interveniente dovesse dimostrare la notorietà del marchio anteriore nell’Unione.

49

Orbene, le suddette tre premesse sono erronee.

50

Al riguardo, quanto, in primo luogo, alla prima delle premesse in parola, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, l’esistenza della malafede del richiedente, al momento del deposito della domanda di registrazione, deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenza dell’11 giugno 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, punti 3537).

51

La Corte ha statuito che potevano costituire, segnatamente, simili fattori pertinenti il fatto che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto identico o simile e confondibile con il segno di cui viene chiesta la registrazione, l’intenzione del richiedente di impedire a tali terzi di continuare ad utilizzare un siffatto segno, nonché il grado di tutela giuridica di cui godono il segno del terzo ed il segno di cui viene chiesta la registrazione (sentenza dell’11 giugno 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, punto 53).

52

Ciò posto, dalla motivazione della sentenza dell’11 giugno 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361) risulta che i tre fattori enumerati al precedente punto 51 sono soltanto degli esempi di elementi suscettibili di essere presi in considerazione al fine di poter decidere circa la sussistenza di malafede di un richiedente un marchio al momento del deposito della domanda [sentenza del 14 febbraio 2012, Peeters Landbouwmachines/UAMI – Fors MW (BIGAB), T‑33/11, EU:T:2012:77, punto 20]. In tale sentenza, infatti, la Corte si è limitata a rispondere alle questioni del giudice nazionale vertenti, in sostanza, sulla questione se simili fattori fossero pertinenti (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, punti 2238). Pertanto, l’assenza di uno di tali fattori non osta necessariamente a che, in base alle circostanze del caso di specie, venga constatata la malafede del richiedente (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2016, LUCEO, T‑82/14, EU:T:2016:396, punto 147).

53

A tal proposito, occorre sottolineare che, come rilevato dall’avvocato generale Sharpston al paragrafo 60 delle sue conclusioni nella causa Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:148), la nozione di malafede, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, non può essere circoscritta ad una categoria limitata di circostanze specifiche. L’obiettivo di interesse generale di tali disposizioni di contrastare registrazioni di marchio abusive o contrarie alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale, ricordato al precedente punto 33, sarebbe, infatti, compromesso se la malafede potesse essere dimostrata soltanto dalle circostanze tassativamente elencate nella sentenza dell’11 giugno 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361) (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 3 giugno 2010, Internetportal und Marketing, C‑569/08, EU:C:2010:311, punto 37).

54

Pertanto, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito della valutazione complessiva della sussistenza della malafede del richiedente, si può anche tenere conto dell’origine del segno contestato e del suo uso a partire dalla sua creazione, della logica commerciale nella quale si inserisce il deposito della domanda di registrazione del segno come marchio dell’Unione europea nonché della cronologia degli avvenimenti che hanno caratterizzato la sopravvenienza di detto deposito [v. sentenza del 26 febbraio 2015, Pangyrus/UAMI – RSVP Design (COLOURBLIND), T‑257/11, non pubblicata, EU:T:2015:115, punto 68 e giurisprudenza ivi citata].

55

Inoltre, si deve rilevare che contrariamente all’articolo 60 del regolamento 2017/1001, che enumera i motivi di nullità relativa di un marchio dell’Unione europea e che mira in tal modo a tutelare gli interessi privati dei titolari di determinati diritti anteriori che entrano in conflitto con il marchio in questione, l’articolo 59, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che prevede, segnatamente, che la malafede del richiedente al momento del deposito di una domanda di marchio costituisce un motivo di nullità assoluta, è volto a tutelare l’interesse di tutti. Di conseguenza, le valutazioni pertinenti per accertare l’esistenza di uno dei motivi di nullità relativa summenzionati non sono necessariamente applicabili all’accertamento dell’esistenza della malafede (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 22 ottobre 2015, BGW, C‑20/14, EU:C:2015:714, punti da 23 a 34).

56

In particolare, non si può esigere in modo sistematico che il richiedente la dichiarazione di nullità che invoca la malafede dimostri l’esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, rispetto al marchio anteriore dallo stesso detenuto e al marchio controverso. Come rilevato dall’EUIPO e dall’interveniente in udienza, infatti, da un lato, le disposizioni dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 verrebbero private, in gran parte, del loro effetto utile. Dall’altro lato, tali disposizioni, che mirano a tutelare l’interesse generale, possono essere invocate da qualsiasi persona fisica o giuridica e non solo dai titolari di diritti anteriori.

57

Nel caso di specie, è sufficiente constatare che, ai fini della prova della malafede della ricorrente al momento del deposito dei marchi controversi, l’interveniente ha invocato, dinanzi all’EUIPO, circostanze relative al deposito e all’uso in Messico, da parte della prima di tali due società, di marchi identici ai suddetti marchi controversi, circostanze che, a suo parere, rifletterebbero l’intenzione di tale società di appropriarsi, in maniera sleale, del suo marchio simile depositato negli Stati Uniti per articoli di abbigliamento. Orbene, è evidente che le condizioni fissate dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 non possono costituire criteri appropriati per valutare la rilevanza di tali circostanze.

58

Per quanto riguarda, poi, la seconda premessa della presente parte, è sufficiente rilevare che, nel caso di specie, la commissione di ricorso ha soltanto constatato l’identità o la somiglianza dei marchi controversi e dei segni dell’interveniente e l’esistenza di una correlazione tra gli orologi rientranti nella classe 14, interessati da detti marchi, e i prodotti del settore dell’abbigliamento rientranti nella classe 25 per i quali erano utilizzati i segni summenzionati. Per contro, come indicato dalla ricorrente stessa, al punto 26 delle decisioni impugnate, la commissione di ricorso ha espressamente indicato che tali prodotti non potevano essere considerati simili ai sensi della sentenza del 29 settembre 1998, Canon (C‑39/97, EU:C:1998:442) la quale riguardava la questione di sapere al ricorrere di quali condizioni la somiglianza dei prodotti o dei servizi possa dare luogo all’esistenza di un rischio di confusione. Non si può quindi censurare la commissione di ricorso per aver fondato le decisioni impugnate su considerazioni fattuali erronee per il motivo che essa avrebbe erroneamente constatato l’esistenza, nel caso di specie, di un rischio di confusione.

59

Per quanto riguarda, infine, la terza premessa della presente parte, occorre rilevare che la notorietà del marchio anteriore costituisce, segnatamente, una condizione per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, e dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, il quale può essere invocato qualora vi sia il rischio che l’uso del marchio richiesto tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi pregiudizio agli stessi. Secondo costante giurisprudenza, le lesioni prese in considerazione da tali disposizioni sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra il marchio anteriore e il marchio di cui è chiesta la registrazione, a causa del quale il pubblico interessato effettua un collegamento tra i due, vale a dire stabilisce un nesso tra gli stessi, sebbene non li confonda necessariamente [v. sentenza dell’11 dicembre 2014, Coca-Cola/UAMI – Mitico (Master), T‑480/12, EU:T:2014:1062, punto 26 e giurisprudenza ivi citata].

60

Per contro, per ragioni analoghe a quelle fatte valere ai precedenti punti 55 e 56, sebbene la notorietà nell’Unione di un segno anteriore possa, secondo le circostanze del caso di specie, costituire un elemento rilevante ai fini della valutazione della malafede, non si può esigere che il richiedente la dichiarazione di nullità che invochi quest’ultima dimostri in maniera sistematica tale notorietà, al pari di quanto viene richiesto al richiedente la dichiarazione di nullità che invochi le condizioni di cui all’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001. In particolare, come ricordato al precedente punto 35, la malafede caratterizza l’intenzione del richiedente al momento del deposito del marchio controverso. Per contro, come rilevato dall’interveniente in udienza, gli eventuali effetti dell’uso di tale marchio sulla notorietà di un marchio anteriore non sono necessariamente rilevanti.

61

In ogni caso, anche supponendo che la notorietà dei marchi dell’interveniente sia rilevante nel caso di specie, dovrebbe essere presa in considerazione non la loro notorietà nell’Unione ma quella di cui possono beneficiare negli Stati Uniti e in Messico, alla luce delle circostanze fatte valere dall’interveniente. Orbene, la ricorrente, come confermato dalle sue osservazioni in udienza, si avvale soltanto dell’assenza di notorietà dei marchi dell’interveniente nel territorio dell’Unione.

62

Da quanto precede risulta che la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore di diritto o di valutazione nel caso di specie, a causa dell’assenza di un segno identico o simile per un prodotto identico o simile e confondibile con i segni di cui viene chiesta la registrazione o dell’assenza di notorietà nell’Unione dei segni anteriori dell’interveniente.

63

Tuttavia, nonostante l’erroneità delle premesse della presente parte, occorre esaminare la fondatezza di quest’ultima nei limiti in cui essa riguarda l’errore in cui la commissione di ricorso sarebbe incorsa nel ritenere che esistesse una correlazione tra i prodotti contraddistinti dai marchi controversi e quelli contrassegnati dai segni utilizzati dall’interveniente, e che tale correlazione fosse rilevante ai fini dell’accertamento della malafede del richiedente al momento del deposito di tali marchi.

64

Al riguardo, in primo luogo, occorre rilevare che l’esistenza di segni identici o simili utilizzati per prodotti appartenenti a un segmento di mercato vicino a quello dei prodotti per il quale il marchio contestato è stato registrato può risultare pertinente per l’accertamento della malafede del richiedente.

65

Anche se, in un’ipotesi del genere, i prodotti designati dai segni identici o simili sono differenti, infatti, la vicinanza dei rispettivi segmenti di mercato può offrire al richiedente il marchio controverso la possibilità, se tale è la sua intenzione, di elaborare strategie di sfruttamento di quest’ultimo contrarie all’etica o alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale. Ad esempio, gli sarà possibile sfruttarlo al fine di generare deliberatamente, nella mente dei professionisti del settore o del pubblico, un’associazione con l’impresa proprietaria o utilizzatrice dei segni identici o simili o ancora al fine di impedire l’estensione delle attività di detta impresa nel segmento di mercato per il quale il suo marchio è registrato, quando invece tale estensione delle sue attività potrebbe costituire, per detta impresa, una legittima strategia di espansione commerciale.

66

In secondo luogo, occorre rilevare che le valutazioni della commissione di ricorso relative, da un lato, allo sfruttamento da parte dell’interveniente del segno ANN TAYLOR (o del segno molto simile ANNTAYLOR) e, dall’altro, all’identità o alla somiglianza tra i marchi controversi e tali segni sono prive di errori.

67

A tal riguardo, da un lato, è sufficiente constatare che, alla luce degli elementi di prova forniti dall’interveniente nell’ambito del procedimento di dichiarazione di nullità, la commissione di ricorso ha potuto costatare l’uso a partire dal 1954, almeno negli Stati Uniti, del marchio ANN TAYLOR da parte di tale società, segnatamente per gli articoli di abbigliamento, nonché l’esistenza di numerose registrazioni di marchi identici o simili detenuti da quest’ultima in circa 90 paesi, in particolare per gli stessi prodotti. Occorre rilevare, segnatamente, che l’interveniente ha depositato domande di marchio presso l’EUIPO e presso le autorità di taluni Stati membri per il segno ANN TAYLOR o per segni molto simili prima del deposito dei marchi controversi.

68

Dall’altro lato, si deve necessariamente constatare l’identità del marchio denominativo controverso e del marchio denominativo ANN TAYLOR di cui è titolare l’interveniente e la sua somiglianza con uno dei suoi altri marchi denominativi, ANNTAYLOR, con l’unica differenza, in questo ultimo caso, costituita dallo spazio tra l’elemento «ann» e l’elemento «taylor». Inoltre, è esatto affermare che, come risulta dalle valutazioni della divisione di annullamento, confermate dalla commissione di ricorso, l’impressione generale creata dal marchio figurativo contestato non differisce fondamentalmente da quella suscitata dai marchi dell’interveniente summenzionati, a causa dell’inserimento dell’elemento in lettere maiuscole «ANN TAYLOR» in detto marchio figurativo e della posizione distintiva autonoma e dominante che esso vi occupa.

69

In terzo luogo, dalla giurisprudenza risulta che, indipendentemente dalla questione se i prodotti rientranti nella classe 14, come gli orologi, e i prodotti rientranti nella classe 25, come i prodotti del settore dell’abbigliamento, siano simili ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, tali prodotti appartengono a segmenti di mercati vicini. In particolare nel settore dei beni di lusso tali prodotti sono, infatti, venduti con marchi famosi di creatori e produttori rinomati e i produttori di articoli di abbigliamento si rivolgono quindi al mercato dei prodotti rientranti nella classe 14, ivi compreso quello degli orologi [v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon/UAMI – Cheng (B), T‑505/12, EU:T:2015:95, punti da 47 a 49 e giurisprudenza ivi citata].

70

Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che, sebbene non possa essere constatato un nesso di complementarità tra gli orologi e i prodotti di abbigliamento al fine di accertare se tali prodotti siano simili, resta comunque vero che tali prodotti hanno in comune il fatto di svolgere un ruolo nell’aspetto fisico di una persona, di modo che il loro acquisto può essere motivato, almeno in parte, dall’immagine che essi daranno di quest’ultima o anche dalla ricerca di un certa «complementarità estetica» [v., in tal senso e per analogia, sentenze del 9 luglio 2015, CMT/UAMI – Camomilla (Camomilla), T‑98/13 e T‑99/13, non pubblicata, EU:T:2015:480, punto 75, e del 28 settembre 2016, The Art Company B & S/EUIPO – G‑Star Raw (THE ART OF RAW), T‑593/15, non pubblicata, EU:T:2016:572, punto 42].

71

La commissione di ricorso non è quindi incorsa in errori nel constatare una correlazione tra i prodotti contraddistinti dai marchi controversi e i prodotti del settore dell’abbigliamento, per i quali i marchi dell’interveniente sono stati utilizzati o depositati. Inoltre, la commissione di ricorso ha potuto correttamente constatare che la prassi dei creatori di moda consistente nell’espandere la loro offerta a prodotti appartenenti a segmenti di mercato vicini all’abbigliamento si evinceva nel caso di specie dall’ampliamento della gamma dei prodotti designati dai marchi dell’interveniente ad altri prodotti diversi dagli articoli di abbigliamento, come le calzature, i gioielli, gli occhiali da sole, i profumi e gli orologi.

72

Di conseguenza, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che il fatto che marchi identici o molto simili ai marchi controversi erano sfruttati e tutelati dal 1954 per prodotti appartenenti a un segmento di mercato vicino costituisse, nel caso di specie, un fattore pertinente ai fini della valutazione dell’esistenza della malafede del richiedente al momento del deposito dei marchi controversi.

73

Gli argomenti della ricorrente e gli elementi presentati a sostegno dei medesimi non possono rimettere in discussione tale conclusione.

74

Dall’altro lato, se è vero che, alla luce dei principi di parità di trattamento e di buon andamento dell’amministrazione, l’EUIPO deve prendere in considerazione le decisioni dallo stesso già adottate su domande simili e interrogarsi con particolare attenzione sulla questione se occorra o meno decidere nello stesso senso, l’applicazione di tali principi deve tuttavia conciliarsi con il rispetto del principio di legalità (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 28 giugno 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

75

Nel caso di specie, in primo luogo, la ricorrente richiama dinanzi al Tribunale due decisioni che sono successive alle decisioni impugnate. Di conseguenza, non si può censurare la commissione di ricorso per non averne tenuto conto. Inoltre, secondo costante giurisprudenza, il ricorso dinanzi al Tribunale previsto dall’articolo 65 del regolamento 2017/1001 è volto al controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso e, nelle controversie relative all’annullamento, la legittimità dell’atto impugnato deve essere valutata alla luce degli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data in cui l’atto è stato adottato. Pertanto, la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce delle prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso [sentenza del 21 marzo 2012, Feng Shen Technology/UAMI – Majtczak (FS), T‑227/09, EU:T:2012:138, punto 25, confermata con ordinanza del 7 febbraio 2013, Majtczak/Feng Shen Technology e UAMI, C‑266/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:73, punto 45].

76

In secondo luogo, la ricorrente, per quanto riguarda le decisioni dell’EUIPO che essa ha invocato nell’ambito del procedimento di dichiarazione di nullità, si limita a far valere che il numero di tali decisioni era superiore a cinquanta e che tutte pervenivano alla conclusione dell’esistenza di una differenza tra gli orologi e gli articoli di abbigliamento, senza riferirsi precisamente a nessuna di esse in particolare. Orbene, è evidente che tali considerazioni non possono essere sufficienti a dimostrare che la commissione di ricorso era tenuta a prendere in considerazione dette decisioni. Inoltre, secondo costante giurisprudenza, un rinvio complessivo ad altri scritti non può ovviare alla mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione giuridica che devono essere contenuti nell’atto di ricorso stesso. Pertanto, nell’ambito di un ricorso avverso una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO, non spetta al Tribunale ricercare nel fascicolo del procedimento dinanzi all’EUIPO gli argomenti cui la ricorrente potrebbe far riferimento, né esaminarli [v., in tal senso, sentenza del 17 giugno 2008, El Corte Inglés/UAMI – Abril Sánchez e Ricote Saugar (BoomerangTV), T‑420/03, EU:T:2008:203, punti 9293 e giurisprudenza ivi citata].

77

In terzo luogo, occorre rilevare che, nelle decisioni fatte valere dalla ricorrente sia dinanzi all’EUIPO sia dinanzi al Tribunale, le considerazioni relative alla differenza tra gli orologi e gli articoli di abbigliamento sono effettuate nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 o dell’articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento. Di conseguenza, per le ragioni invocate ai precedenti punti da 55 a 61, tali decisioni non sono pertinenti.

78

Dall’altro lato, le considerazioni della ricorrente relative all’assenza di nesso tra i marchi controversi e i marchi anteriori dell’interveniente, a causa del fatto che essi sono composti da un nome femminile e da un cognome correnti, non possono che essere respinte. Come correttamente costatato dalla commissione di ricorso al punto 25 delle decisioni impugnate, il fatto che il nome Ann e il cognome Taylor siano di uso corrente nei paesi anglofoni non significa necessariamente che la loro combinazione sia essa stessa corrente. Inoltre, come parimenti constatato dalla stessa, non è stato affermato che terzi utilizzassero nel mercato altri marchi contenenti detta combinazione. Una simile circostanza non risulta neppure dai documenti del fascicolo del procedimento di dichiarazione di nullità dinanzi all’EUIPO. Di conseguenza, il nesso tra i marchi controversi e i marchi dell’interveniente, che sono identici o molto simili, non è attenuato in ragione del grado di carattere distintivo intrinseco di tali marchi o del loro uso.

79

Da tutto quanto precede risulta che la prima parte della prima censura deve essere respinta.

Sulla seconda parte della prima censura, vertente sull’errore della commissione di ricorso, relativo alla conoscenza, da parte della ricorrente, al momento del deposito dei marchi controversi, dei marchi identici o simili dell’interveniente

[omissis]

83

Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha ritenuto che la conoscenza, da parte della ricorrente, dei diritti dell’interveniente su segni identici o simili ai marchi controversi, per articoli di abbigliamento, fosse accertata sulla base delle circostanze di seguito riportate.

84

In primo luogo, ai punti da 33 a 37 delle decisioni impugnate, la commissione di ricorso ha rilevato, sulla base di dichiarazioni scritte giurate di avvocati che hanno difeso gli interessi dell’interveniente e di un messaggio di posta elettronica dell’avvocato della ricorrente indirizzato a uno degli avvocati dell’interveniente summenzionati, che era stato dimostrato che il sig. Holzer, dirigente della ricorrente, aveva tentato di contattare i responsabili dell’interveniente al fine di ottenere un accordo di licenza mondiale verso l’inizio degli anni 2000. La commissione di ricorso ha constatato che tali fatti erano anteriori al deposito in Messico, nel 2003, del marchio ANN TAYLOR, primo marchio della ricorrente registrato in tale paese e contenente gli elementi denominativi «ann taylor», sul quale essa si basa per giustificare la sua strategia di espansione commerciale verso l’Unione. La commissione di ricorso ha ritenuto che, nonostante i suoi argomenti, la ricorrente avesse ammesso l’esistenza di tale tentativo.

[omissis]

91

Inoltre, la ricorrente contesta la validità, da un lato, delle dichiarazioni scritte giurate degli avvocati dell’interveniente, per il motivo che detti avvocati sarebbero alle dipendenze di quest’ultima, e, dall’altro, del messaggio di posta elettronica di uno dei suoi avvocati, per il motivo che detto avvocato non aveva una conoscenza diretta del contenuto e dello scopo delle iniziative del sig. Holzer e che il carattere riservato di tale messaggio di posta elettronica impediva la presa in considerazione dello stesso da parte dell’EUIPO.

92

Nel caso di specie, da un lato, occorre rilevare che nessun elemento del fascicolo consente di pervenire alla conclusione secondo cui gli avvocati da cui provengono tali dichiarazioni e che rappresentano gli interessi dell’interveniente siano alle dipendenze di quest’ultima o legati alla stessa in altro modo.

93

Per contro, dagli allegati alla domanda di dichiarazione di nullità che contengono le suddette dichiarazioni risulta che due di detti avvocati sono associati presso lo studio legale F.Z., L. e Z., con sede a New York, New York (Stati Uniti), e che gli altri due sono associati presso due studi legali stabiliti in Messico, il primo presso lo studio A. & L. e il secondo presso lo studio O. & Cia.

94

Occorre quindi dedurne che detti avvocati sono indipendenti nonché soggetti terzi rispetto all’interveniente.

95

Inoltre, gli avvocati sono, in linea di principio, soggetti a una disciplina professionale che impone loro, segnatamente, di dare prova di probità, a pena di procedimento disciplinare (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2010, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione e a., C‑550/07 P, EU:C:2010:512, punti 4245).

96

Di conseguenza, il valore probatorio delle dichiarazioni giurate in questione è necessariamente più elevato rispetto a quello dei dipendenti dell’interveniente o di persone legate in un modo o nell’altro a quest’ultima [v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2012, Süd-Chemie/UAMI – Byk-Cera (CERATIX), T‑312/11, non pubblicata, EU:T:2012:296, punto 30].

[omissis]

102

Inoltre, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti deve costituire oggetto di tutela a livello dell’Unione, purché lo scambio con l’avvocato sia connesso alla difesa del cliente e che detto avvocato sia indipendente (v. sentenza del 14 settembre 2010, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione e a., C‑550/07 P, EU:C:2010:512, punti 4041 e giurisprudenza ivi citata). In materia di concorrenza, tale tutela ha l’effetto di sottrarre dette comunicazioni ai poteri di indagine della Commissione e di opporsi a che essa fondi su queste ultime una decisione che infligga un’ammenda per aver violato il diritto della concorrenza dell’Unione (sentenza del 29 febbraio 2016, Deutsche Bahn e a./Commissione, T‑267/12, non pubblicata, EU:T:2016:110, punto 49).

103

Orbene, anche supponendo che tale giurisprudenza sia applicabile agli elementi di prova utilizzati nell’ambito dei procedimenti dinanzi all’EUIPO, il messaggio di posta elettronica dell’avvocato della ricorrente di cui al precedente punto 84 è indirizzato a uno degli avvocati dell’interveniente. Non si tratta quindi di una comunicazione tra avvocati e clienti ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 102. Se è vero che tale messaggio di posta elettronica contiene elementi che sono stati portati a conoscenza dell’avvocato della ricorrente da parte di quest’ultima, si deve necessariamente constatare che la ricorrente non afferma che essa non avrebbe autorizzato la divulgazione di tali elementi a rappresentanti dell’interveniente né all’interveniente stessa, circostanza che, del resto, non risulta affatto da tale messaggio di posta elettronica. L’avvertenza della nota a piè di pagina del messaggio di posta elettronica che figura di solito nelle corrispondenze professionali si oppone soltanto alla divulgazione del messaggio in parola a terzi o alla sua pubblicazione e non può, di per sé, impedire il suo utilizzo nell’ambito del procedimento di dichiarazione di nullità controverso, che riguarda la ricorrente e l’interveniente stesse.

104

In ogni caso, occorre rilevare che gli elementi relativi all’oggetto delle iniziative del sig. Holzer nei confronti dell’interveniente trasmessi in tale messaggio di posta elettronica figuravano anche nelle dichiarazioni giurate degli avvocati dell’interveniente e sono stati ripresi, in parte, dalla ricorrente stessa nelle sue dichiarazioni dinanzi all’EUIPO. Detti elementi non erano quindi, di per sé, riservati.

105

Di conseguenza, la commissione di ricorso ha potuto correttamente ritenere che le dichiarazioni scritte giurate degli avvocati dell’interveniente e il messaggio di posta elettronica di uno dei suoi avvocati costituissero elementi validi e probanti al fine di individuare l’oggetto delle iniziative del sig. Holzer nei confronti dell’interveniente prima della registrazione del marchio ANN TAYLOR in Messico.

106

Del resto, si deve rilevare che, se è vero la ricorrente contesta il fatto che tali iniziative erano volte alla conclusione di un accordo per la commercializzazione di orologi con il marchio ANN TAYLOR, essa non ha tuttavia fornito alcuna spiegazione circa lo scopo e il contenuto delle medesime, di cui ne riconosceva, ciononostante, l’esistenza. Orbene, era proprio la ricorrente a trovarsi nella posizione migliore per chiarire alla commissione di ricorso le intenzioni sottese a tali iniziative e a persuaderla che, nonostante gli elementi di prova summenzionati, dette iniziative non avevano alcun rapporto con lo sfruttamento commerciale del marchio ANN TAYLOR.

[omissis]

Sulla seconda censura, vertente su un errore di valutazione della commissione di ricorso, relativo all’intenzione della ricorrente al momento del deposito dei marchi controversi

111

La seconda censura si compone di due parti.

112

Da un lato, la ricorrente sostiene che le circostanze di cui ha tenuto conto la commissione di ricorso per ritenere che da parte del titolare dei marchi controversi vi fosse la deliberata intenzione di creare un’associazione tra questi ultimi e i marchi dell’interveniente non possono essere prese in considerazione, poiché non sono ad esso direttamente attribuibili e sfuggono dal suo controllo o dalla sua influenza.

113

Dall’altro lato, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso non ha tenuto conto di altre circostanze tali da spiegare il suo comportamento e provare la sua buona fede. Al riguardo, in primo luogo, essa fa valere che non le può essere contestato di aver sfruttato abusivamente la reputazione del marchio dell’interveniente, a causa dell’assenza di una siffatta reputazione, della differenza tra i prodotti tutelati dai segni in conflitto e dello sfruttamento effettivo e continuativo dei due marchi controversi. In secondo luogo, essa afferma che non esisterebbe alcun elemento tale da dimostrare che la registrazione dei marchi controversi, che costituiva una tappa logica della sua strategia commerciale, avesse avuto l’obiettivo di impedire a un terzo di entrare nel mercato. In terzo luogo, essa sostiene che non è stato possibile dimostrare alcun rapporto anteriore con l’interveniente e che i marchi controversi costituiscono una creazione indipendente.

114

L’EUIPO e l’interveniente contestano tale argomentazione.

Sulla prima parte della seconda censura, vertente sull’erronea presa in considerazione di circostanze non attribuibili alla ricorrente

[omissis]

124

In primo luogo, occorre rilevare che, come risulta dai precedenti punti da 85 a 105, la commissione di ricorso ha potuto ritenere, senza commettere errori, che fosse adeguatamente dimostrato sotto il profilo giuridico che, prima del deposito del primo marchio messicano ANN TAYLOR, la ricorrente aveva tentato di ottenere il diritto di commercializzare orologi con un marchio identico detenuto dall’interveniente e che quest’ultima aveva rifiutato di dar seguito a tali pratiche.

125

Di conseguenza, la commissione di ricorso poteva ritenere che tali circostanze costituissero un primo indizio di malafede della ricorrente. Il concatenamento dei fatti che caratterizza tali circostanze suggerisce, infatti, che l’uso del marchio ANN TAYLOR da parte della ricorrente derivi dall’intenzione di appropriarsi di tale segno per la commercializzazione degli orologi e di generare un’associazione con i marchi anteriori identici o simili dell’interveniente senza il consenso di quest’ultima, non avendo ottenuto un simile consenso e benché quest’ultima si sia espressamente opposta a un simile uso del marchio summenzionato.

126

In secondo luogo, occorre rilevare che, come ricordato al precedente punto 54, l’uso del segno controverso può costituire un elemento da prendere in considerazione per qualificare l’intenzione che sussisteva al momento della domanda di registrazione di tale segno, ivi compreso un uso successivo alla data di tale domanda. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che, sebbene le circostanze fatte valere dall’interveniente quanto all’uso dei marchi messicani della ricorrente siano intervenute successivamente al deposito dei marchi controversi, esse fossero tali da chiarire le sue intenzioni al momento del suddetto deposito e dovevano, a tale titolo, essere prese in considerazione [v., in tal senso e per analogia, sentenza del 16 maggio 2017, Airhole Facemasks/EUIPO – sindustrysurf (AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT), T‑107/16, EU:T:2017:335, punto 41].

[omissis]

Sulla seconda parte della seconda censura, vertente sul fatto che la commissione di ricorso ha omesso di prendere in considerazione le circostanze fatte valere dalla ricorrente come idonee a dimostrare la sua buona fede

157

La ricorrente si fonda sull’asserita assenza, nel caso di specie, di circostanze che sono state considerate dalla giurisprudenza anteriore come idonee a costituire una prova di malafede, come il tentativo di posizionarsi sulla scia della notorietà o di trarre vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore [sentenza dell’8 maggio 2014, Simca Europe/UAMI – PSA Peugeot Citroën (Simca), T‑327/12, EU:T:2014:240, punto 56], il fatto di domandare la registrazione di un marchio con il solo obiettivo di impedire che un terzo entri nel mercato e utilizzi il proprio marchio (sentenza dell’11 giugno 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, punto 44), il fatto di domandare una compensazione finanziaria (sentenza dell’8 maggio 2014, Simca, T‑327/12, EU:T:2014:240, punto 72), nonché le circostanze nella quali il segno contestato è stato creato, l’uso che ne è stato fatto a partire dalla sua creazione, la logica commerciale sottesa alla domanda di registrazione del segno come marchio dell’Unione europea e la cronologia degli avvenimenti che hanno portato a detto deposito.

158

A tal proposito, in primo luogo, dalla giurisprudenza citata al precedente punto 52 risulta che l’assenza di un fattore che la Corte o il Tribunale, nel particolare contesto della controversia o della questione allora da dirimere, avevano considerato pertinente al fine di accertare la malafede del richiedente non osta necessariamente a che la malafede del richiedente il marchio sia accertata in circostanze diverse. Come ricordato al precedente punto 53, infatti, la nozione di malafede, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, non può essere circoscritta a una categoria limitata di circostanze specifiche.

159

In secondo luogo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, tanto le circostanze in cui il segno controverso è stato creato quanto l’uso che ne è stato fatto nonché la logica commerciale sottesa al deposito dei marchi controversi e la cronologia degli avvenimenti che hanno portato a tale deposito costituiscono, nel caso di specie, elementi rilevanti che consentono di accertare la sua malafede.

160

Nei limiti in cui, come indicato dalla ricorrente stessa, i marchi controversi hanno, infatti, l’obiettivo di ampliare la tutela dei marchi identici depositati per la prima volta in Messico, la commissione di ricorso ha correttamente preso in considerazione le circostanze in cui questi ultimi erano stati creati, l’uso che ne era stato fatto, la logica commerciale sottesa a quest’ultimo nonché la cronologia degli avvenimenti che avevano portato al loro deposito. Come risulta dai precedenti punti da 124 a 155, la commissione di ricorso ha potuto dedurre, da un lato, dal concatenamento dei fatti che caratterizza la creazione del primo marchio messicano ANN TAYLOR della ricorrente, che esso rifletteva l’intenzione di quest’ultima di sfruttare il marchio identico dell’interveniente senza il suo consenso e generando un’associazione con quest’ultimo e, dall’altro, dall’uso di tale marchio messicano, l’attuazione di una strategia commerciale avente l’effetto di generare una simile associazione.

161

Il fatto che tali circostanze non si riferiscano direttamente al deposito dei marchi controversi e al loro uso nell’Unione è irrilevante, in quanto la ricorrente non ha addotto alcun elemento che possa indicare che detto deposito e detto uso rispondevano a obiettivi diversi da quelli del deposito e dell’uso dei marchi che essa aveva registrato in Messico. Al contrario, secondo le dichiarazioni della ricorrente stessa, il deposito dei marchi controversi si iscrive nel contesto di una strategia commerciale volta ad ampliare la tutela dei suoi marchi messicani anteriori.

162

In terzo luogo, il ragionamento della ricorrente secondo cui non può esserle contestato il tentativo di posizionarsi sulla scia della notorietà del marchio ANN TAYLOR dell’interveniente in assenza di una siffatta notorietà non può essere accolto.

163

Da un lato, infatti, gli elementi di prova sui quali la commissione di ricorso si è fondata dimostrano, in assenza di una spiegazione alternativa credibile, che lo sfruttamento di un’associazione tra il marchio americano ANN TAYLOR dell’interveniente e il marchio messicano identico della ricorrente rientrava nell’ambito della strategia commerciale di quest’ultima. Di conseguenza, occorre necessariamente dedurne che la ricorrente riteneva di avere un interesse a uno sfruttamento del genere, indipendentemente dalla questione di sapere se la notorietà del marchio dell’interveniente fosse accertata.

164

Dall’altro lato, occorre ricordare che l’interveniente ha depositato domande di marchi presso l’EUIPO e presso talune autorità degli Stati membri per il segno ANN TAYLOR o per segni simili prima del deposito dei marchi controversi. Occorre aggiungere che l’interveniente ha fornito elementi che indicano una conoscenza del suo marchio tra alcuni professionisti del settore della moda nel Regno Unito nonché acquisti di prodotti commercializzati con tale marchio da consumatori stabiliti nell’Unione. Tali elementi indicano lo sviluppo, da parte dell’interveniente, di una strategia commerciale diretta ai consumatori dell’Unione, di cui la ricorrente, tenuto conto della sua strategia, può beneficiare. Essi non consentono quindi di rimettere in discussione il ragionamento della commissione di ricorso secondo cui il deposito dei marchi controversi si inscrive nell’ambito della stessa strategia commerciale di associazione con il marchio ANN TAYLOR dell’interveniente di quella sottesa al deposito e all’uso dei marchi messicani della ricorrente, di cui essi mirano a estendere la tutela.

[omissis]

166

In quinto luogo, né la circostanza che la ricorrente non ha chiesto una compensazione finanziaria all’interveniente né, anche a volerlo supporre dimostrato, il fatto che vi sarebbe stato uno sfruttamento effettivo e continuativo dei marchi controversi a partire dal loro deposito costituiscono, alla luce delle circostanze del caso di specie, elementi tali da dimostrare che detto deposito rispondeva a intenzioni legittime. Il comportamento in malafede imputato alla ricorrente dalla commissione di ricorso non si riferisce, infatti, né al tentativo di costringere l’interveniente a remunerarla finanziariamente né al deposito di un marchio puramente speculativo, bensì all’intenzione di appropriarsi del segno ANN TAYLOR, senza il consenso dell’interveniente, e di generare deliberatamente un’associazione con i marchi anteriori identici o simili di quest’ultima.

[omissis]

173

Di conseguenza, la commissione di ricorso era legittimata a ritenere che le iniziative della ricorrente di cui ai precedenti punti 169 e 170 riflettessero la sua intenzione di impedire all’interveniente di estendere l’uso del proprio marchio ANN TAYLOR al settore degli orologi nell’Unione, estensione la quale poteva corrispondere, da parte di quest’ultima, se tale era la sua intenzione, a una strategia commerciale legittima. Al contrario, poiché è stato dimostrato che il deposito dei marchi controversi ricadeva nell’ambito di una strategia in malafede diretta ad appropriarsi, senza il consenso dell’interveniente, del segno ANN TAYLOR e a generare un’associazione con marchi identici o simili di quest’ultima, il tentativo di ostruzionismo della ricorrente non può essere considerato conforme all’obiettivo legittimo di tutela di detti marchi controversi contro l’uso sleale di un segno identico o simile da parte di un attore da poco entrato nel mercato (v., in tal senso e per analogia, sentenza dell’11 giugno 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, punti da 46 a 49).

174

Da tutto quanto precede risulta che occorre respingere la seconda parte della seconda censura e, pertanto, la seconda censura nel suo insieme.

Sulla terza censura, vertente su un errore di valutazione della commissione di ricorso relativo al valore probatorio degli elementi presentati dall’interveniente a sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità e all’onere della prova

175

La ricorrente sostiene che le conclusioni della commissione di ricorso si basano su elementi di prova secondari, deboli e incerti e che la stessa fa gravare su di essa un obbligo di dimostrare l’assenza di avvenimenti, il che costituisce una probatio diabolica.

176

L’EUIPO e l’interveniente contestano tale argomentazione.

177

Al tal riguardo, è sufficiente rilevare che, come dimostra l’analisi condotta nell’ambito dell’esame delle prime due censure, gli elementi di prova sui quali si basano le conclusioni della commissione di ricorso non possono essere considerati deboli, secondari o incerti.

178

Da un lato, dai precedenti punti da 91 a 103 risulta che la ricorrente non ha dimostrato che gli elementi di prova raccolti dall’interveniente al fine di stabilire l’esistenza di un tentativo da parte del sig. Holzer di ottenere un accordo di licenza non erano probanti o non dovevano essere presi in considerazione dalla commissione di ricorso.

179

Dall’altro lato, come risulta dai precedenti punti da 126 a 152, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che gli elementi di prova prodotti dall’interveniente quanto allo sfruttamento commerciale del marchio messicano ANN TAYLOR della ricorrente fossero ad essa imputabili. Parimenti, dai precedenti punti da 153 a 155 e da 169 a 173 risulta che la commissione di ricorso ha potuto correttamente ritenere che tali elementi di prova fossero stati confermati da elementi relativi, da un lato, al deposito, da parte della ricorrente, di marchi identici a marchi notori anteriori, senza il consenso dei titolari di questi ultimi, e, dall’altro, alle sue iniziative per opporsi all’uso, nell’Unione, del marchio ANN TAYLOR dell’interveniente per orologi.

180

Pertanto, la ricorrente non può sostenere che la commissione di ricorso abbia operato a suo svantaggio un’inversione dell’onere della prova e abbia fatto gravare su di essa l’obbligo di produrre prove impossibili da fornire.

181

È vero che, infatti, come ricordato dalla ricorrente, spetta al richiedente la dichiarazione di nullità dimostrare le circostanze che consentono di pervenire alla conclusione della malafede del richiedente al momento del deposito del marchio controverso. Tuttavia, come rilevato al precedente punto 36, spetta a quest’ultimo, il quale si trova nella posizione migliore al riguardo, fornire spiegazioni plausibili tali da persuadere l’EUIPO che le sue intenzioni erano legittime nonostante la presenza di circostanze oggettive tali da rovesciare la presunzione di buona fede che si collega a un deposito del genere. Orbene, nel caso di specie, sussistevano simili circostanze oggettive e la ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione plausibile che consentisse alla commissione di ricorso di constatare che, nonostante tali circostanze, il deposito dei marchi controversi fosse conforme a intenzioni legittime.

182

Alla luce di quanto precede, occorre respingere la terza censura e, di conseguenza, i ricorsi nel loro insieme.

[omissis]

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

I ricorsi sono respinti.

 

2)

La Holzer y Cia, SA de CV è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dall’Annco, Inc.

 

Gratsias

Labucka

Ulloa Rubio

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 maggio 2019.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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