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Document 62018TB0755

Causa T-755/18: Ordinanza del Tribunale del 20 agosto 2020 — FL Brüterei M-V e a./Commissione («Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Agricoltura biologica – Produzione animale – Norme di produzione eccezionali in caso d’indisponibilità di fattori di produzione biologici – Uso di animali non biologici – Proroga del periodo di applicazione delle norme di produzione eccezionali – Mancanza di incidenza diretta – Assenza di violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»)

GU C 371 del 3.11.2020, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/10


Ordinanza del Tribunale del 20 agosto 2020 — FL Brüterei M-V e a./Commissione

(Causa T-755/18) (1)

(«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Agricoltura biologica - Produzione animale - Norme di produzione eccezionali in caso d’indisponibilità di fattori di produzione biologici - Uso di animali non biologici - Proroga del periodo di applicazione delle norme di produzione eccezionali - Mancanza di incidenza diretta - Assenza di violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»)

(2020/C 371/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: FL Brüterei M-V GmbH (Finkenthal, Germania), Erdegut GmbH (Finkenthal), Ökofarm Groß Markow GmbH (Lelkendorf, Germania) (rappresentante: H. Schmidt, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes, B. Eggers e B. Hofstötter, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1584 della Commissione, del 22 ottobre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU 2018, L 264, pag. 1), e, dall’altro, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento, in primo luogo, del danno che le ricorrenti affermano di aver subìto a seguito dell’adozione del suddetto articolo e, in secondo luogo, del danno che la FL Brüterei M-V afferma di aver subìto, per il motivo che la Commissione avrebbe omesso di garantire il rispetto da parte delle autorità dei Paesi Bassi dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU 2008, L 250, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La FL Brüterei M-V GmbH, la Erdegut GmbH e la Ökofarm Groß Markow GmbH sono condannate alle spese.


(1)  GU C 93 dell’11.3.2019.


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