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Document 62018TA0261

    Causa T-261/18: Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019 – Roxtec/EUIPO – Wallmax (Raffigurazione di un quadrato nero contenente sette cerchi blu concentrici) [«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta un quadrato nero contenente sette cerchi blu concentrici – Impedimento alla registrazione assoluto – Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento (UE) 2017/1001»]

    GU C 423 del 16.12.2019, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.12.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 423/35


    Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019 – Roxtec/EUIPO – Wallmax (Raffigurazione di un quadrato nero contenente sette cerchi blu concentrici)

    (Causa T-261/18) (1)

    («Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta un quadrato nero contenente sette cerchi blu concentrici - Impedimento alla registrazione assoluto - Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico - Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento (UE) 2017/1001»)

    (2019/C 423/43)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Roxtec AB (Karlskrona, Svezia) (rappresentanti: J. Olsson e J. Adamsson, avvocati)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: V. Ruzek e H. O'Neill, agenti)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Wallmax Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: F. Ferrari e L. Goglia, avvocati)

    Oggetto

    Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO, dell’8 gennaio 2018 (procedimento R 940/2017-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Wallmax e la Roxtec.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La Roxtec AB si farà carico, oltre che delle proprie spese, delle spese dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

    3)

    La Wallmax Srl si farà carico delle proprie spese.


    (1)  GU C 231 del 2.7.2018


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