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Document 62018TA0101
Case T-101/18: Judgment of the General Court of 30 November 2022 — Austria v Commission (State aid — Nuclear industry — Aid planned by Hungary for the development of two new nuclear reactors at the Paks site — Decision declaring the aid compatible with the internal market subject to compliance with certain commitments — Article 107(3)(c) TFEU — Compliance of the aid with EU law other than State aid law — Inextricable link — Promotion of nuclear energy — First paragraph of Article 192 of the Euratom Treaty — Principle of protection of the environment, ‘polluter pays’ principle, precautionary principle and principle of sustainability — Determination of the economic activity concerned — Market failure — Distortion of competition — Proportionality of the aid — Need for State intervention — Determination of the aid elements — Public procurement procedure — Obligation to state reasons)
Causa T-101/18: Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2022 — Austria / Commissione («Aiuti di Stato – Industria nucleare – Aiuto previsto dall’Ungheria per lo sviluppo di due nuovi reattori nucleari presso il sito di Paks – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno purché siano rispettati determinati impegni – Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Conformità dell’aiuto al diritto dell’Unione diverso dal diritto degli aiuti di Stato – Nesso indissolubile – Promozione dell’energia nucleare – Articolo 192, primo comma, del Trattato Euratom – Principi di protezione dell’ambiente, del “chi inquina paga”, di precauzione e di sostenibilità – Determinazione dell’attività economica di cui trattasi – Fallimento del mercato – Distorsione della concorrenza – Proporzionalità dell’aiuto – Necessità di un intervento statale – Determinazione degli elementi dell’aiuto – Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici – Obbligo di motivazione»)
Causa T-101/18: Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2022 — Austria / Commissione («Aiuti di Stato – Industria nucleare – Aiuto previsto dall’Ungheria per lo sviluppo di due nuovi reattori nucleari presso il sito di Paks – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno purché siano rispettati determinati impegni – Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Conformità dell’aiuto al diritto dell’Unione diverso dal diritto degli aiuti di Stato – Nesso indissolubile – Promozione dell’energia nucleare – Articolo 192, primo comma, del Trattato Euratom – Principi di protezione dell’ambiente, del “chi inquina paga”, di precauzione e di sostenibilità – Determinazione dell’attività economica di cui trattasi – Fallimento del mercato – Distorsione della concorrenza – Proporzionalità dell’aiuto – Necessità di un intervento statale – Determinazione degli elementi dell’aiuto – Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici – Obbligo di motivazione»)
GU C 35 del 30.1.2023, p. 44–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/44 |
Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2022 — Austria / Commissione
(Causa T-101/18) (1)
(«Aiuti di Stato - Industria nucleare - Aiuto previsto dall’Ungheria per lo sviluppo di due nuovi reattori nucleari presso il sito di Paks - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno purché siano rispettati determinati impegni - Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE - Conformità dell’aiuto al diritto dell’Unione diverso dal diritto degli aiuti di Stato - Nesso indissolubile - Promozione dell’energia nucleare - Articolo 192, primo comma, del Trattato Euratom - Principi di protezione dell’ambiente, del “chi inquina paga”, di precauzione e di sostenibilità - Determinazione dell’attività economica di cui trattasi - Fallimento del mercato - Distorsione della concorrenza - Proporzionalità dell’aiuto - Necessità di un intervento statale - Determinazione degli elementi dell’aiuto - Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici - Obbligo di motivazione»)
(2023/C 35/50)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica d'Austria (rappresentanti: J. Schmoll, F. Koppensteiner, M. Klamert e T. Ziniel, agenti, assistiti da H. Kristoferitsch, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Blanck, K. Herrmann e P. Němečková, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: A. Germeaux e T. Schell, agenti, assistiti da P. Kinsch, avvocato)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller, J. Pavliš e L. Halajová, agenti), Repubblica fracese (rappresentanti: E. de Moustier e P. Dodeller, agenti), Ungheria (rappresentanti: M. Fehér, agente, assistito da P. Nagy, N. Gràcia Malfeito, B. Karsai, avvocati e C. Bellamy, KC), Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente), Repubblica slovacca (rappresentante: S. Ondrášiková, agente), Regno Unito di gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: F. Shibli, L. Baxter e S. McCrory, agenti, assistiti da T. Johnston, barrister)
Oggetto
Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la Repubblica d’Austria chiede l’annullamento della decisione (UE) 2017/2112 della Commissione, del 6 marzo 2017, concernente la misura/il regime di aiuti/l’aiuto di Stato SA.38454 — 2015/C (ex 2015/N) che l’Ungheria intende attuare a sostegno dello sviluppo di due nuovi reattori nucleari presso la centrale nucleare di Paks II (GU 2017, L 317, pag. 45).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Repubblica d’Austria sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
La Repubblica ceca, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese. |