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Document 62018CO0756

    Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 24 ottobre 2019.
    LC e MD contro easyJet Airline Co. Ltd.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois.
    Rinvio pregiudiziale – Regolamento di procedura della Corte – Articolo 99 – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Ritardo prolungato di un volo – Diritto dei passeggeri ad una compensazione pecuniaria – Prova della presenza del passeggero all’accettazione – Prenotazione confermata dal vettore aereo.
    Causa C-756/18.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:902

     ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

    24 ottobre 2019 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Regolamento di procedura della Corte – Articolo 99 – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Ritardo prolungato di un volo – Diritto dei passeggeri ad una compensazione pecuniaria – Prova della presenza del passeggero all’accettazione – Prenotazione confermata dal vettore aereo»

    Nella causa C‑756/18,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois (Giudice civile monocratico di primo grado di Aulnay-sous-Bois, Francia), con decisione del 28 novembre 2018, pervenuta in cancelleria il 3 dicembre 2018, nel procedimento

    LC,

    MD

    contro

    easyJet Airline Co. Ltd,

    LA CORTE (Ottava Sezione),

    composta da L.S. Rossi, presidente di sezione, J. Malenovský (relatore) e F. Biltgen, giudici,

    avvocato generale: E. Tanchev

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per MD e LC, da J. Pitcher, avocate;

    per il governo francese, da A.-L. Desjonquères e I. Cohen, in qualità di agenti;

    per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, P. Barros da Costa, L. Medeiros e C. Farto, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da J. Hottiaux e N. Yerrell, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra LC e MD, da un lato, e easyJet Airline Co. Ltd (in prosieguo: «easyJet»), dall’altro, vertente su una compensazione pecuniaria richiesta a causa del ritardo prolungato di un volo.

    Contesto normativo

    3

    Ai sensi del considerando 1 del regolamento n. 261/2004:

    «L’intervento della Comunità nel settore del trasporto aereo dovrebbe mirare, tra le altre cose, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri. Andrebbero inoltre tenute in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale».

    4

    L’articolo 2, lettera g), di tale regolamento così dispone:

    «Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

    (…)

    g)

    “prenotazione”: il fatto che il passeggero è in possesso di un biglietto, o di un altro titolo, che attesti che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall’operatore turistico».

    5

    L’articolo 3 di detto regolamento prevede quanto segue:

    «1.   Il presente regolamento si applica:

    a)

    ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato;

    b)

    ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario.

    2.   Il paragrafo 1 si applica a condizione che i passeggeri:

    a)

    dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione di cui all’articolo 5, si presentino all’accettazione:

    secondo le modalità stabilite e all’ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato,

    oppure, qualora non sia indicata l’ora,

    al più tardi quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata; o

    b)

    siano stati trasferiti da un vettore aereo o da un operatore turistico dal volo per il quale possedevano una prenotazione ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.

    (…)».

    6

    L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 così prevede:

    «Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a:

    a)

    250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;

    b)

    400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;

    c)

    600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).

    Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l’ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all’arrivo rispetto all’orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    7

    I ricorrenti nel procedimento principale disponevano di una prenotazione elettronica per un volo di andata e ritorno operato da easyJet e comprendente il volo di andata da Parigi (Francia) a Venezia (Italia) l’8 febbraio 2014 e il volo di ritorno il 10 febbraio 2014.

    8

    Secondo i ricorrenti nel procedimento principale, tale volo di ritorno ha subito, all’arrivo a Parigi, un ritardo di 3 ore e 7 minuti.

    9

    Non essendo stati indennizzati per tale ritardo, questi ultimi hanno adito il giudice del rinvio con un ricorso volto ad ottenere la condanna di easyJet a pagare a ciascuno di essi EUR 250 a titolo della compensazione forfettaria prevista dall’articolo 7 del regolamento n. 261/2004.

    10

    EasyJet, che non contesta detto ritardo, respinge la domanda di compensazione con la motivazione che i ricorrenti nel procedimento principale non avevano prodotto le carte d’imbarco quali prove della loro presenza all’accettazione.

    11

    Ciò posto, i ricorrenti nel procedimento principale considerano necessario chiarire il problema della prova della presenza all’imbarco, sostenendo, in particolare, che il possesso di una carta d’imbarco non pregiudica la questione dell’effettiva presentazione all’accettazione o all’imbarco del passeggero a bordo dell’aeromobile, che l’articolo 3 del regolamento n. 261/2004 non definisce la nozione di «accettazione» e che occorre tenere conto dell’evoluzione digitale in materia di registrazione dei passeggeri, caratterizzata dalla dematerializzazione dell’acquisto dei biglietti, dalle modalità di registrazione on-line e dai supporti elettronici dei biglietti.

    12

    Per contro, secondo easyJet, l’interpretazione del regolamento n. 261/2004 non dà adito a dubbi, poiché la Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) ha precisato che spetta ai passeggeri fornire la carta d’imbarco al fine di dimostrare la loro presenza all’accettazione.

    13

    Invero, la decisione di rinvio menziona la giurisprudenza della Cour de cassation (Corte di cassazione) che ha confermato sentenze del giudice del rinvio con le quali quest’ultimo ha respinto alcune richieste di compensazione forfettaria presentate ai sensi del regolamento n. 261/2004, per un ritardo prolungato del volo, da passeggeri che, pur avendo presentato prove di una prenotazione elettronica e talune attestazioni, non avevano prodotto le relative carte d’imbarco.

    14

    Inoltre, dalla decisione di rinvio risulta che, nell’ambito del notevole contenzioso di massa di cui è investito il giudice del rinvio, la maggior parte dei vettori aerei operativi adducono la mancata presentazione della carta d’imbarco per rifiutare il pagamento della compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7 del regolamento n. 261/2004 in caso di ritardo prolungato del volo, basandosi su detta giurisprudenza della Cour de cassation (Corte di cassazione).

    15

    In tali circostanze, il tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois (Giudice civile monocratico di primo grado di Aulnay-sous-Bois, Francia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del [regolamento n. 261/2004] debba essere interpretato nel senso che, per avvalersi delle disposizioni del regolamento, i passeggeri devono provare [la] loro presenza all’accettazione;

    2)

    In caso affermativo, se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del [regolamento n. 261/2004] osti ad un sistema di presunzione semplice in base al quale la presenza del passeggero all’accettazione sarebbe da considerarsi provata qualora quest’ultimo disponga di una prenotazione accettata e registrata dal vettore aereo operativo, ai sensi dell’articolo 2, lettera g)».

    Sulle questioni pregiudiziali

    16

    In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, quest’ultima deve fornire al giudice a quo una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, alla Corte spetta, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenza del 17 settembre 2015, van der Lans, C‑257/14, EU:C:2015:618, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

    17

    Nel presente rinvio pregiudiziale occorre avvalersi di tale facoltà.

    18

    Infatti, è ben vero che, con le sue questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio invita la Corte a pronunciarsi, in generale, sul punto se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che, per potersi avvalere delle disposizioni di quest’ultimo, un passeggero è tenuto a dimostrare la propria presenza all’accettazione e, in caso affermativo, se, tenuto conto dell’articolo 2, lettera g), di detto regolamento, sia consentito presumere una siffatta presenza qualora tale passeggero disponga di una prenotazione accettata e registrata dal vettore aereo operativo.

    19

    Tuttavia, le questioni sollevate dal giudice del rinvio si collocano in un preciso contesto, vale a dire quello del rifiuto, da parte del vettore aereo, di concedere, ai sensi del regolamento n. 261/2004, la compensazione pecuniaria per un ritardo pari o superiore a tre ore constatato al termine di un volo per il quale gli interessati dispongono di una prenotazione confermata. Orbene, il vettore aereo, come risulta dal punto 10 della presente ordinanza, non contesta la sussistenza di un simile ritardo, ma respinge la richiesta di compensazione pecuniaria con la motivazione che questi ultimi non hanno dimostrato la propria presenza all’accettazione mediante la produzione di una carta d’imbarco.

    20

    Il giudice del rinvio evidenzia altresì un notevole contenzioso di massa di cui esso è investito. A suo avviso, la maggior parte dei vettori aerei rifiutano di concedere, in caso di ritardo prolungato del volo, la compensazione pecuniaria di cui all’articolo 7 del regolamento n. 261/2004 adducendo la mancata presentazione della carta d’imbarco, poiché tale presentazione è richiesta ai sensi della giurisprudenza di un organo giurisdizionale supremo dello Stato membro interessato.

    21

    Tenuto conto di detti elementi di contesto e al fine di fornire al giudice del rinvio una risposta utile affinché quest’ultimo possa risolvere la controversia di cui è investito, occorre intendere le sue questioni nel senso che esse mirano a chiarire, in sostanza, se il regolamento n. 261/2004, e in particolare il suo articolo 3, paragrafo 2, lettera a), debba essere interpretato nel senso che ai passeggeri di un volo ritardato di tre o più ore all’arrivo, che dispongano di una prenotazione confermata per tale volo, può essere rifiutata la compensazione pecuniaria ai sensi del citato regolamento per il semplice motivo che, al momento della loro richiesta di compensazione, essi non hanno dimostrato la propria presenza all’accettazione per detto volo, in particolare mediante la carta d’imbarco.

    22

    Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata quando, in particolare, la risposta a una questione pregiudiziale non dà adito ad alcun ragionevole dubbio.

    23

    Poiché ciò avviene nel caso di specie, occorre applicare detta disposizione.

    24

    Dal testo dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 261/2004 risulta che tale regolamento si applica soltanto se i passeggeri, da un lato, dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, dall’altro, si presentino all’accettazione entro i termini previsti da detta disposizione.

    25

    Ne consegue che, poiché le due condizioni previste dalla citata disposizione sono cumulative, la presenza del passeggero all’accettazione non può presumersi per il fatto che tale passeggero disponga di una prenotazione confermata sul volo in questione.

    26

    Peraltro, detta disposizione precisa che la condizione di presentarsi all’accettazione non si estende ai passeggeri il cui volo sia stato cancellato.

    27

    Orbene, le questioni pregiudiziali riguardano i passeggeri il cui volo abbia subito un ritardo prolungato.

    28

    A tale riguardo, nel caso in cui, come avviene nel procedimento principale, un determinato vettore aereo imbarchi i passeggeri che dispongono di una prenotazione confermata sul volo di cui trattasi e li trasporti a destinazione, si deve ritenere che questi ultimi abbiano rispettato l’obbligo di presentarsi all’accettazione prima di tale volo. Ciò posto, non è pertanto necessario dimostrare una siffatta presenza all’atto della presentazione della loro richiesta di compensazione.

    29

    Ne consegue che i passeggeri che, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, dispongono di una prenotazione confermata su un volo e hanno effettuato quest’ultimo devono ritenersi aver adempiuto correttamente all’obbligo di presentarsi all’accettazione.

    30

    Pertanto, qualora detti passeggeri raggiungano la propria destinazione con un ritardo pari o superiore a tre ore, ad essi spetta il diritto alla compensazione pecuniaria a causa di tale ritardo ai sensi del regolamento n. 261/2004, senza dover fornire, a tal fine, la carta d’imbarco o un altro documento che attesti la loro presenza, entro i termini prescritti, all’accettazione del volo ritardato.

    31

    Una simile conclusione è d’altronde avvalorata dall’obiettivo, enunciato al considerando 1 del regolamento n. 261/2004, di garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri.

    32

    Infatti, i passeggeri che subiscono un ritardo prolungato del proprio volo possono in tal modo beneficiare del proprio diritto alla compensazione pecuniaria senza essere soggetti all’obbligo, inadatto alla loro situazione, consistente nel dover dimostrare successivamente, all’atto della loro richiesta di compensazione, di essere stati presenti all’accettazione del volo ritardato sul quale essi sono stati comunque trasportati.

    33

    Ciò non vale soltanto nel caso in cui il vettore aereo disponga di elementi idonei a dimostrare che tali passeggeri, contrariamente a quanto affermano, non sono stati trasportati sul volo ritardato di cui trattasi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

    34

    Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che il regolamento n. 261/2004, e in particolare il suo articolo 3, paragrafo 2, lettera a), deve essere interpretato nel senso che ai passeggeri di un volo ritardato di tre o più ore all’arrivo, che dispongano di una prenotazione confermata su tale volo, non può essere rifiutata la compensazione pecuniaria ai sensi del citato regolamento per il semplice motivo che, al momento della loro richiesta di compensazione, essi non hanno dimostrato la propria presenza all’accettazione per detto volo, in particolare mediante la carta d’imbarco, a meno che venga dimostrato che tali passeggeri non sono stati trasportati sul volo ritardato di cui trattasi, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

    Sulle spese

    35

    Nei confronti delle parti del procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

     

    Il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, e in particolare il suo articolo 3, paragrafo 2, lettera a), deve essere interpretato nel senso che ai passeggeri di un volo ritardato di tre o più ore all’arrivo, che dispongano di una prenotazione confermata per tale volo, non può essere rifiutata la compensazione pecuniaria ai sensi del citato regolamento per il semplice motivo che, al momento della loro richiesta di compensazione, essi non hanno dimostrato la propria presenza all’accettazione per detto volo, in particolare mediante la carta d’imbarco, a meno che venga dimostrato che tali passeggeri non sono stati trasportati sul volo ritardato di cui trattasi, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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