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Document 62018CN0778

Causa C-778/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) l'11 dicembre 2018 — Association française des usagers de banques / Ministre de l'Économie et des Finances

GU C 54 del 11.2.2019, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 54/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) l'11 dicembre 2018 — Association française des usagers de banques / Ministre de l'Économie et des Finances

(Causa C-778/18)

(2019/C 54/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Association française des usagers de banques

Resistente: Ministre de l'Économie et des Finances

Questioni pregiudiziali

se le disposizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/17/UE, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (1), tenuto conto in particolare della finalità che le stesse attribuiscono al conto di pagamento o di risparmio di cui autorizzano l’apertura o la tenuta, o le disposizioni di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo, permettano, da un lato, che il creditore imponga al mutuatario, come contropartita di un vantaggio personalizzato, l’accredito di tutti i suoi redditi salariali o assimilati su un conto di pagamento per un periodo la cui durata è stabilita dal contratto di mutuo, a prescindere dall’importo, dalle scadenze e dalla durata del mutuo, e dall’altro, che la durata così fissata possa raggiungere i dieci anni o, qualora sia inferiore, la durata del contratto stesso;

se l’articolo 45 della direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007 (2), applicabile nel periodo rilevante e oggi ripreso all’articolo 55 della direttiva (UE) 2015/2366 del 25 novembre 2015 (3), e gli articoli da 9 a 14 della direttiva 2014/92/UE del 23 luglio 2014 (4), relativi all’agevolazione della mobilità bancaria e alle spese per la chiusura di un conto di pagamento, ostino a che la chiusura di un conto che il mutuatario aveva aperto presso il creditore affinché vi venissero accreditati i suoi redditi in cambio di un vantaggio personalizzato nell’ambito di un contratto di credito implichi, qualora essa avvenga prima della scadenza del periodo fissato nel contratto stesso, la perdita del vantaggio di cui trattasi, anche qualora sia trascorso più di un anno dall’apertura del conto e, d’altra parte, se le medesime disposizioni ostino a che tale periodo possa protrarsi fino a dieci anni o per tutta la durata del credito.


(1)  Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60, pag. 34).

(2)  Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319, pag. 1).

(3)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337, pag. 35).

(4)  Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257, pag. 214).


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