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Document 62018CN0773

    Causa C-773/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Halle (Germania) il 10 dicembre 2018 — TK / Land Sachsen-Anhalt

    GU C 112 del 25.3.2019, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.3.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 112/18


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Halle (Germania) il 10 dicembre 2018 — TK / Land Sachsen-Anhalt

    (Causa C-773/18)

    (2019/C 112/23)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Verwaltungsgericht Halle

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: TK

    Resistente: Land Sachsen-Anhalt

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se un aumento percentuale apportato a posteriori nell’ambito di un sistema di retribuzione discriminatorio sulla base dell’età costituisca una nuova discriminazione qualora la percentuale di aumento sia uguale per tutti i livelli di un determinato grado di retribuzione e, di conseguenza, cambi sì il divario assoluto, ma non quello relativo tra i soggetti discriminati e quelli non discriminati.

    2)

    Qualora la risposta alla prima questione sia affermativa, se un tale aumento percentuale per tutti i livelli di età sia giustificato quando l’aumento si fonda sul fatto che la retribuzione originaria è inferiore al minimo previsto dalla Costituzione dello Stato membro.

    3)

    Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 9 della direttiva 2000/78/CE (1), osti a una normativa secondo cui il diritto a indennizzo per retribuzione discriminatoria a motivo dell’età decade dopo due mesi allorché:

    il termine decorre dalla pronuncia della sentenza dell’8 settembre 2011, Hennigs e Mai (C-297/10 e C-298/10, ECLI:EU:C:2011:560), sebbene l’interessato non rientri nel contratto collettivo degli agenti contrattuali del settore pubblico federale (Bundes-Angestelltentarifvertrag), bensì la sua situazione personale rifletta quella di cui alla sentenza del 9 settembre 2015, Unland (C-20/13, ECLI:EU:C:2015:561);

    la succitata sentenza può essere reperita dai dipendenti pubblici e giudici interessati (lavoratori) solo da fonti pubbliche generali;

    dopo la pronuncia della suddetta sentenza i datori di lavoro hanno negato la sua trasponibilità ai dipendenti pubblici e hanno messo in tal modo in discussione la presenza di una discriminazione fondata sull’età, tesi giuridica comunicata almeno in parte anche all’esterno;

    la giurisprudenza dei tribunali amministrativi di primo grado emanata entro il suddetto termine e anche in seguito, fino alla pronuncia della sentenza del 19 giugno 2014, Specht (da C-501/12 a C-506/12, C-540/12 e C-541/12, ECLI:EU:C:2014:2005), ha prevalentemente negato la presenza di una discriminazione fondata sull’età;

    entro tale termine non era disponibile una giurisprudenza di organi giurisdizionali superiori, e la prima decisione del massimo grado di giudizio è stata adottata solo dopo la pronuncia della sentenza Specht;

    nel rapporto di agenti contrattuali o giudici (rapporto di lavoro) si applicano termini di decadenza solo per il rimborso di determinate spese, e tali termini non sono inferiori ai sei mesi;

    i diritti al compenso per l’attività lavorativa (retribuzione) sono soggetti a un termine di prescrizione triennale, decorrente dalla fine dell’anno in cui è maturato il diritto e il beneficiario ne viene a conoscenza o avrebbe dovuto averne conoscenza, altrimenti il termine di prescrizione è di dieci anni;

    i diritti nazionali al compenso per l’attività lavorativa (retribuzione) non stabiliti dalla legge devono essere fatti valere entro breve, ovvero entro l’esercizio finanziario annuale per il quale sono richiesti.

    4)

    Se influisca sulla risposta alla terza questione il fatto che la situazione giuridica sia incerta o confusa.

    5)

    Se sia sufficiente per far decorrere un termine di decadenza il fatto che la cerchia di persone svantaggiate sia a conoscenza del diverso trattamento, o se debba essere noto anche il motivo della differenza di trattamento, ossia il criterio di differenziazione.


    (1)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, GU 2000, L 303, pag. 16.


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