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Document 62018CN0215
Case C-215/18: Request for a preliminary ruling from the District Court for Prague 8 (Czech Republic) lodged on 26 March 2018 — Libuše Králová v Primera Air Scandinavia
Causa C-215/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obvodní soud pro Prahu (Repubblica ceca) il 26 marzo 2018 — Libuše Králová / Primera Air Scandinavia
Causa C-215/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obvodní soud pro Prahu (Repubblica ceca) il 26 marzo 2018 — Libuše Králová / Primera Air Scandinavia
GU C 190 del 4.6.2018, p. 13–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 190/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obvodní soud pro Prahu (Repubblica ceca) il 26 marzo 2018 — Libuše Králová / Primera Air Scandinavia
(Causa C-215/18)
(2018/C 190/17)
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Obvodní soud pro Prahu
Parti
Attrice: Libuše Králová
Convenuta: Primera Air Scandinavia
Questioni pregiudiziali
1) |
Se tra l’attrice e la convenuta sia intercorso un rapporto contrattuale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 (1) del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ancorché le medesime non abbiano stipulato l’una con l’altra alcun contratto e il volo facesse parte di un servizio tutto compreso fornito sulla base di un contratto concluso dall’attrice con un terzo (un’agenzia di viaggi). |
2) |
Se sia possibile qualificare tale rapporto nell’ambito di un contratto con i consumatori ai sensi delle disposizioni degli articoli da 15 a 17 di cui alla sezione 4 del regolamento [n. 44/2001]. |
3) |
Se la convenuta sia legittimata passiva ai fini dell’esercizio dei diritti derivanti dal regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91. |