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Document 62018CN0194

    Causa C-194/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 19 marzo 2018 — Jadran Dodič / BANKA KOPER, ALTA INVEST

    GU C 190 del 4.6.2018, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.6.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 190/10


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 19 marzo 2018 — Jadran Dodič / BANKA KOPER, ALTA INVEST

    (Causa C-194/18)

    (2018/C 190/13)

    Lingua processuale: lo sloveno

    Giudice del rinvio

    Vrhovno sodišče Republike Slovenije

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Jadran Dodič

    Convenute: BANKA KOPER, ALTA INVEST

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se il disposto dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio 2001/23/CE (1) debba essere interpretato nel senso che dev’essere qualificato come trasferimento giuridico di impresa o di parte di impresa anche un trasferimento quale quello posto in essere nelle circostanze del caso di specie, che ha avuto ad oggetto gli strumenti finanziari e le altre attività patrimoniali dei clienti (in concreto, i valori mobiliari), la contabilità attinente ai titoli di credito immateriali dei clienti e altri servizi finanziari e accessori, nonché l’archivio, considerato il fatto che, dopo la cessazione dell’attività di intermediazione di borsa da parte della prima convenuta, l’affidamento della prestazione di siffatti servizi alla seconda convenuta dipendeva, in definitiva, dalla decisione dei committenti (clienti).

    2)

    Se, nelle descritte circostanze, sia determinante il numero di committenti in favore dei quali, a seguito della cessazione dell’attività di intermediazione di borsa da parte della prima convenuta, la seconda convenuta presta attualmente detti servizi.

    3)

    Se la circostanza che la prima convenuta continui la propria attività con i committenti in veste di società di promozione finanziaria dipendente e, nell’ambito di tale funzione, cooperi con la seconda convenuta, incida in qualche misura sulla constatazione dell’esistenza di un trasferimento di impresa o di stabilimento.


    (1)  Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, 22.3.2001, pag. 16).


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