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Document 62018CJ0639

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 giugno 2020.
KH contro Sparkasse Südholstein.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Kiel.
Rinvio pregiudiziale – Protezione dei consumatori – Commercializzazione a distanza di servizi finanziari – Direttiva 2002/65/CE – Articolo 1 – Ambito di applicazione – Contratti aventi per oggetto servizi finanziari e che prevedono un accordo iniziale seguito da operazioni successive – Applicazione della direttiva 2002/65/CE soltanto all’accordo iniziale – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “contratto avente per oggetto servizi finanziari” – Clausola aggiuntiva a un contratto di prestito modificativa del tasso d’interesse fissato inizialmente.
Causa C-639/18.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:477

 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

18 giugno 2020 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Protezione dei consumatori – Commercializzazione a distanza di servizi finanziari – Direttiva 2002/65/CE – Articolo 1 – Ambito di applicazione – Contratti aventi per oggetto servizi finanziari e che prevedono un accordo iniziale seguito da operazioni successive – Applicazione della direttiva 2002/65/CE soltanto all’accordo iniziale – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “contratto avente per oggetto servizi finanziari” – Clausola aggiuntiva a un contratto di prestito modificativa del tasso d’interesse fissato inizialmente»

Nella causa C‑639/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Kiel (Tribunale del Land, Kiel, Germania), con decisione del 7 settembre 2018, pervenuta in cancelleria il 12 ottobre 2018, nel procedimento

KH

contro

Sparkasse Südholstein,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente della Corte, M. Safjan (relatore), L. Bay Larsen e C. Toader, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: D. Dittert, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 settembre 2019,

considerate le osservazioni presentate:

per KH, da C. Rugen, Rechtsanwalt;

per la Sparkasse Südholstein, da F. van Alen, Rechtsanwalt;

per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann, E. Lankenau e T. Henze, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da B.-R. Killmann e C. Valero, in qualità di agenti;

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 marzo 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU 2002, L 271, pag. 16).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra KH e la Sparkasse Südholstein in merito al diritto di recesso di KH riguardante alcune clausole aggiuntive a contratti di prestito modificative dei tassi d’interesse fissati inizialmente.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 1, 3, 13 e da 16 a 18 della direttiva 2002/65 così recitano:

«(1)

Nell’ambito della realizzazione degli obiettivi del mercato interno è necessario adottare le misure intese a consolidare progressivamente tale mercato, misure che devono d’altro canto contribuire al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori conformemente agli articoli 95 e 153 [CE].

(...)

(3)

(...) Per assicurare la libertà di scelta dei consumatori, loro diritto essenziale, occorre un livello elevato di protezione del consumatore per aumentare la fiducia del consumatore nel commercio a distanza.

(...)

(13)

Un livello elevato di protezione dei consumatori dovrebbe essere assicurato dalla presente direttiva, per assicurare la libera circolazione dei servizi finanziari. Gli Stati membri non dovrebbero poter prevedere disposizioni diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva per i settori che essa armonizza, salvo indicazione contraria espressamente menzionata nella direttiva stessa.

(...)

(16)

Uno stesso contratto che comporta operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo può ricevere qualificazioni giuridiche diverse nei diversi Stati membri, ma è importante che la presente direttiva sia applicata allo stesso modo in tutti gli Stati membri. A tal fine occorre considerare che essa si applica alla prima di una serie di operazioni successive, o di una serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo e che possono essere considerate come un atto unico, sia nel caso in cui detta operazione o serie di operazioni costituisca l’oggetto di un contratto singolo, sia nel caso di contratti successivi distinti.

(17)

Per “accordo iniziale di servizio” si può intendere ad esempio l’apertura di un conto bancario, l’acquisizione di una carta di credito, la conclusione di un contratto di gestione del portafoglio, e per “operazioni” si può intendere ad esempio l’alimentazione di un conto bancario o il prelievo dallo stesso, i pagamenti con carta di credito, le transazioni nell’ambito di un contratto di gestione del portafoglio. L’aggiunta di nuovi elementi a un accordo iniziale, quale ad esempio la possibilità di utilizzare uno strumento di pagamento elettronico in collegamento con un conto bancario, non costituisce un’“operazione” bensì un contratto aggiuntivo cui si applica la presente direttiva. La sottoscrizione di nuove quote dello stesso fondo di investimento collettivo viene considerata una delle “operazioni successive della stessa natura”.

(18)

Riferendosi a un sistema di prestazioni di servizi organizzato dal fornitore di servizi finanziari, la presente direttiva mira a escludere dal proprio campo di applicazione le prestazioni di servizi effettuate su base strettamente occasionale e al di fuori di una struttura commerciale avente l’obiettivo di concludere contratti a distanza».

4

L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto e campo di applicazione», così dispone:

«1.   La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

2.   Per i contratti riguardanti servizi finanziari costituiti da un accordo iniziale di servizio seguito da operazioni successive o da una serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo, le disposizioni della presente direttiva si applicano esclusivamente all’accordo iniziale.

Qualora non vi sia un accordo iniziale di servizio ma le operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo siano eseguite tra le stesse parti contrattuali, gli articoli 3 e 4 si applicano solo quando è eseguita la prima operazione. Tuttavia, ove nessuna operazione della stessa natura sia eseguita entro un periodo di un anno, l’operazione successiva è considerata come la prima di una nuova serie di operazioni e, di conseguenza, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4».

5

L’articolo 2 della predetta direttiva, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva s’intende per:

a)

“contratto a distanza”: qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari, concluso tra un fornitore e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

b)

“servizio finanziario”: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento;

c)

“fornitore”: qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nell’ambito delle proprie attività commerciali o professionali, è il fornitore contrattuale dei servizi oggetto di contratti a distanza;

d)

“consumatore”: qualunque persona fisica che, nei contratti a distanza, agisca per fini che non rientrano nel quadro della propria attività commerciale o professionale;

(...)».

6

L’articolo 3 della medesima direttiva, rubricato «Informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a distanza», è formulato nei termini seguenti:

«1.   In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un’offerta, gli sono fornite le informazioni riguardanti:

(...)

3)

il contratto a distanza

a)

l’esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all’articolo 6 e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d’esercizio, comprese le informazioni relative all’importo che il consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, nonché alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto;

(...)

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, il cui fine commerciale deve risultare in maniera inequivoca, sono fornite in modo chiaro e comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, tenendo debitamente conto in particolare dei principi di buona fede nelle transazioni commerciali e dei principi che disciplinano la protezione delle persone che, secondo la legislazione degli Stati membri, sono ritenute incapaci, quali i minori.

(...)».

7

L’articolo 6 della direttiva 2002/65, intitolato «Diritto di recesso», così recita:

«1.   Gli Stati membri fanno in modo che il consumatore disponga di un termine di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. (...)

Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre:

dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso di tali assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore viene comunicato che il contratto è stato concluso, oppure

dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafi 1 o 2, se tale data è successiva a quella di cui al primo trattino.

(...)

3.   Gli Stati membri possono prevedere che il diritto di recesso non si applichi:

a)

ai crediti diretti principalmente a permettere di acquistare o mantenere diritti di proprietà su terreni o edifici esistenti o progettati, o di rinnovare o ristrutturare edifici; o

b)

ai crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o da diritti su beni immobili (...)

(...)».

Diritto tedesco

8

L’articolo 312b, paragrafo 1, del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile), nella versione in vigore all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «BGB»), è così formulato:

«I contratti a distanza sono contratti di fornitura di beni o prestazione di servizi, inclusi i servizi finanziari, conclusi tra un professionista e un consumatore mediante l’uso esclusivo di tecniche di comunicazione a distanza, salvo che la conclusione del contratto non avvenga nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato. Servizi finanziari, ai sensi del primo periodo, sono servizi di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento».

9

L’articolo 312d del BGB riconosce al consumatore che ha concluso un contratto a distanza un diritto di recesso e precisa, in sostanza, che il termine per il recesso non inizia a decorrere prima che gli obblighi di informazione in tal senso siano stati soddisfatti e, in caso di prestazione di servizi, non prima della conclusione del contratto.

10

Secondo l’articolo 495, paragrafo 1, del BGB:

«Nel caso di un contratto di prestito concluso da un consumatore, al mutuatario spetta un diritto di recesso (...)».

11

Il contenuto degli articoli 312b e 312d del BGB è stato modificato dal Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie und zur Änderung des Gesetzes zur Regelung der Wohnungsvermittlung (legge di trasposizione della direttiva sui consumatori e che modifica la legge sulle agenzie immobiliari), del 20 settembre 2013 (BGBl. 2013 I, pag. 3642). L’articolo 229, paragrafo 32, dell’Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (legge introduttiva al codice civile) prevede ciò nonostante che le modifiche in tal modo apportate al BGB non sono pertinenti per gli accordi conclusi prima del 13 giugno 2014. Risulta peraltro dal predetto articolo 229, paragrafo 32, che il diritto di recesso di un consumatore non si estingue per i contratti di servizi finanziari finché il consumatore, nel caso di un contratto a distanza concluso prima del 13 giugno 2014, non sia stato informato del suo diritto di recesso o non lo sia stato conformemente alle disposizioni di legge in vigore alla data della conclusione del contratto.

12

L’articolo 495 del BGB, nella versione applicabile dal 1o agosto 2002 al 12 giugno 2014, al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Nei contratti di credito al consumo al mutuatario spetta il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 355».

13

Nella versione applicabile all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, l’articolo 355 del BGB, al paragrafo 3, così disponeva:

«Il diritto di recesso si estingue non oltre sei mesi dopo la conclusione del contratto. Nel caso di fornitura di beni detto termine inizia a decorrere non prima della loro consegna al destinatario. In deroga alla prima frase, il diritto di recesso non si estingue nel caso in cui il consumatore non sia stato debitamente informato del suo diritto di recesso; nei contratti a distanza aventi ad oggetto servizi finanziari, esso non si estingue inoltre nel caso in cui il professionista non abbia adempiuto regolarmente i suoi obblighi di informazione ai sensi dell’articolo 312c, paragrafo 2, punto 1».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14

Il 1o luglio 1994, il 17 luglio 1994 e il 4 novembre 1999 l’istituto bancario al quale è succeduta la Sparkasse Südholstein ha concluso tre contratti di prestito con KH. Il primo contratto, dell’importo di 114000 marchi tedeschi (DEM) (circa EUR 57000) e al tasso d’interesse del 6,95%, riguardava il finanziamento di un bene immobile ed era assistito da una garanzia ipotecaria. Il secondo contratto, dell’importo di DEM 112000 (circa EUR 56000) e al tasso d’interesse del 5,7%, riguardava anch’esso il finanziamento di un bene immobile ed era assistito da una garanzia ipotecaria. Il terzo contratto invece, dell’importo di DEM 30000 (circa EUR 15000) e al tasso d’interesse del 6,6%, riguardava il finanziamento di beni di consumo.

15

Le clausole contrattuali contenute in tali contratti prevedevano che ciascuna parte avesse il diritto di chiedere, trascorso un certo termine, l’adeguamento del tasso d’interesse inizialmente convenuto e che, in mancanza, l’istituto bancario mutuante avrebbe potuto fissare un tasso d’interesse variabile paragonabile a quello applicato ai prestiti di tale tipo.

16

Conformemente a tali clausole, le parti hanno concluso, nel corso degli anni dal 2008 al 2010, utilizzando esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza, clausole aggiuntive ai tre contratti, riguardanti la fissazione di nuovi tassi d’interesse annui. In occasione della stipulazione di tali clausole aggiuntive, la Sparkasse Südholstein non ha informato la KH del fatto che quest’ultima godeva di un diritto di recesso.

17

Con dichiarazione del 2 settembre 2015, ricevuta dalla Sparkasse Südholstein l’8 settembre 2015, KH l’ha informata che intendeva recedere dalle clausole aggiuntive. Dopo aver sottolineato che queste ultime costituivano ciascuna un contratto a distanza, essa ha affermato che, non essendo stata informata del suo diritto di recesso, disponeva ancora della possibilità di recedere, ai sensi dell’articolo 495, paragrafo 1, del BGB o, in subordine, dell’articolo 312d, paragrafo 1, del BGB.

18

KH ha proposto ricorso dinanzi al Landgericht Kiel (Tribunale del Land, Kiel, Germania) affinché fosse accertato che il recesso dalle clausole aggiuntive al secondo e al terzo contratto aveva avuto come effetto il venir meno di qualsiasi accordo tra le parti sui tassi di interesse convenuti mediante tali clausole aggiuntive, e affinché la Sparkasse Südholstein fosse condannata a rimborsarle gli interessi e il capitale versati a partire dalla conclusione delle clausole aggiuntive, nonché le spese di tenuta di conto assolte, e a corrisponderle un indennizzo.

19

La Sparkasse Südholstein ha chiesto il rigetto del ricorso contestando l’esistenza di un diritto di KH di recedere dalle clausole aggiuntive. Infatti, secondo l’istituto bancario, oltre al fatto che i contratti iniziali non erano stati conclusi utilizzando tecniche di comunicazione a distanza, le clausole aggiuntive, che non riguardavano altri servizi finanziari, non potevano essere oggetto di un recesso separato. In subordine, anche se le dichiarazioni di recesso di KH fossero valide, l’unica conseguenza sarebbe l’annullamento delle clausole aggiuntive, e non quello dei contratti iniziali, e questi ultimi continuerebbero a prevedere interessi a tasso variabile conformemente alle disposizioni contrattuali.

20

Il giudice del rinvio osserva che l’esito della controversia principale dipende dalla questione se le clausole aggiuntive debbano essere considerate, in primo luogo, come concluse nell’ambito di un sistema di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/65, e, in secondo luogo, come rientranti nella nozione di «contratti aventi per oggetto servizi finanziari», di cui alla medesima disposizione. In particolare, il giudice del rinvio sottolinea che la risposta a tale seconda questione sarebbe necessaria per poter eventualmente applicare alla controversia nel procedimento principale l’articolo 312b, paragrafo 1, nonché l’articolo 312d, paragrafi 1 e 2, del BGB, e aggiunge che, conformemente alla volontà del legislatore tedesco, la nozione di «contratti di (...) prestazione di servizi, inclusi i servizi finanziari», di cui all’articolo 312b, paragrafo 1, prima frase, del BGB, dovrebbe essere interpretata in conformità con la direttiva 2002/65.

21

In tale contesto, il Landgericht Kiel (Tribunale del Land, Kiel) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se debba considerarsi concluso “nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore”, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva [2002/65], un contratto con il quale viene modificato un contratto di prestito esistente esclusivamente riguardo al tasso d’interesse convenuto (contratto complementare sugli interessi), qualora una banca che possiede filiali concluda contratti di prestito per il finanziamento immobiliare con garanzie ipotecarie soltanto nei propri locali commerciali, tuttavia, nelle relazioni commerciali correnti, stipuli contratti modificativi di contratti di prestito già conclusi ricorrendo a volte all’uso esclusivo di mezzi di comunicazione a distanza.

2)

Se sussista un “contratto avente per oggetto servizi finanziari”, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/65, qualora un contratto di prestito esistente venga modificato esclusivamente riguardo al tasso d’interesse convenuto (contratto complementare sugli interessi), senza prolungare la durata del prestito o senza modificare il suo ammontare».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla seconda questione

22

Con la sua seconda questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio intende sapere, in sostanza, se l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/65 debba essere interpretato nel senso che una clausola aggiuntiva a un contratto di prestito rientri nella nozione di «contratto avente per oggetto servizi finanziari», ai sensi di tale disposizione, qualora la clausola aggiuntiva si limiti a modificare il tasso d’interesse inizialmente convenuto, senza prolungare la durata del suddetto prestito né modificare il suo ammontare, e qualora le clausole iniziali del contratto di prestito prevedessero la conclusione di siffatta clausola aggiuntiva o, in mancanza, l’applicazione di un tasso d’interesse variabile.

23

In via preliminare, occorre rilevare, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, che la direttiva 2002/65 procede, in linea di principio, all’armonizzazione completa degli aspetti che essa disciplina e che, di conseguenza, la sua formulazione deve ricevere un’interpretazione comune a tutti gli Stati membri (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2019, Romano, C‑143/18, EU:C:2019:701, punti 3455).

24

Secondo costante giurisprudenza della Corte, dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione europea, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini della medesima, ma anche del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (sentenza del 23 maggio 2019, WB, C‑658/17, EU:C:2019:444, punto 50 e giurisprudenza citata).

25

Per quanto riguarda il tenore letterale della nozione di «contratto avente per oggetto servizi finanziari», di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/65, occorre osservare che il riferimento ivi contenuto ai «servizi finanziari» costituisce l’elemento distintivo di tale nozione, dal momento che si tratta di individuare una categoria specifica di contratti.

26

L’articolo 2, lettera b), di tale direttiva definisce la nozione di «servizio finanziario» come «qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento».

27

Per quanto concerne, specificamente, il contratto di credito, la Corte ha già avuto modo di precisare che l’obbligazione caratteristica è l’erogazione stessa dell’importo mutuato, mentre l’obbligazione del mutuatario di rimborsare tale somma è soltanto la conseguenza dell’esecuzione della prestazione del mutuante (sentenza del 15 giugno 2017, Kareda, C‑249/16, EU:C:2017:472, punto 41).

28

Per quanto attiene, poi, al contesto in cui si inserisce l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/65, occorre osservare, come correttamente rilevato sia dal giudice del rinvio che dall’avvocato generale al paragrafo 41 delle sue conclusioni, che, nel caso dei contratti aventi per oggetto servizi finanziari che prevedono un «accordo iniziale di servizio» seguito da altre operazioni, le disposizioni di tale direttiva si applicano, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, primo comma, di quest’ultima, solo all’accordo iniziale di servizio. Il considerando 17, seconda frase, di detta direttiva precisa al riguardo che l’aggiunta di nuovi elementi a un accordo iniziale non costituisce un’«operazione», bensì un contratto aggiuntivo cui si applica la medesima direttiva.

29

Orbene, alla luce degli esempi di operazioni forniti in tale considerando 17, si deve considerare che la fissazione, mediante clausola aggiuntiva, di un nuovo tasso d’interesse, in esecuzione di una clausola di rinegoziazione già prevista dal contratto iniziale, che impone, in mancanza di accordo, una clausola suppletiva che istituisce un tasso d’interesse variabile, non costituisce né un’operazione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2002/65 né l’aggiunta di elementi all’accordo iniziale.

30

Pertanto, da un’interpretazione nel contempo letterale e sistematica dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/65 discende che un «contratto avente per oggetto servizi finanziari» dev’essere considerato un contratto che prevede la prestazione di tali servizi. Orbene, tale condizione non è soddisfatta nel caso in cui, come nel procedimento principale, la clausola aggiuntiva di cui trattasi ha il solo scopo di adeguare il tasso d’interesse dovuto come corrispettivo di un servizio già pattuito.

31

Tale interpretazione è corroborata dall’analisi di altre disposizioni della direttiva 2002/65 da cui risulta che quest’ultima contempla, in linea di principio, gli accordi vertenti sull’obbligazione caratteristica che il prestatore deve adempiere. In tal senso, l’articolo 3 della richiamata direttiva prevede che il consumatore debba, in particolare, essere pienamente informato dell’identità del fornitore o delle principali caratteristiche del servizio finanziario, compresa l’esistenza o la mancanza di un diritto di recesso. Orbene, nel caso di una clausola aggiuntiva relativa al solo tasso di interesse, una nuova informazione del consumatore riguardante tali aspetti sarebbe priva di interesse.

32

Per quanto riguarda, da ultimo, la finalità della direttiva 2002/65, si deve constatare che, conformemente ai suoi considerando 3 e 13, essa mira a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori per aumentare la loro fiducia nel commercio a distanza e assicurare la libera circolazione dei servizi finanziari.

33

Orbene, un siffatto obiettivo non esige necessariamente che, nel caso in cui, conformemente a una clausola iniziale di un contratto di prestito, una clausola aggiuntiva a quest’ultimo fissi un nuovo tasso di interesse, tale clausola aggiuntiva debba essere qualificata come nuovo contratto avente per oggetto servizi finanziari.

34

Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/65 dev’essere interpretato nel senso che una clausola aggiuntiva a un contratto di prestito non rientra nella nozione di «contratto avente per oggetto servizi finanziari», ai sensi di tale disposizione, qualora la clausola aggiuntiva si limiti a modificare il tasso d’interesse inizialmente convenuto, senza prolungare la durata del prestito né modificare il suo importo, e le clausole iniziali del contratto di prestito abbiano previsto la conclusione di siffatta clausola aggiuntiva o, in mancanza, l’applicazione di un tasso d’interesse variabile.

Sulla prima questione

35

Tenuto conto della risposta fornita alla seconda questione, non occorre rispondere alla prima questione.

Sulle spese

36

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, dev’essere interpretato nel senso che una clausola aggiuntiva a un contratto di prestito non rientra nella nozione di «contratto avente per oggetto servizi finanziari», ai sensi di tale disposizione, qualora la clausola aggiuntiva si limiti a modificare il tasso d’interesse inizialmente convenuto, senza prolungare la durata del prestito né modificare il suo importo, e le clausole iniziali del contratto di prestito abbiano previsto la conclusione di siffatta clausola aggiuntiva o, in mancanza, l’applicazione di un tasso d’interesse variabile.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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