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Document 62018CJ0423

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 ottobre 2019.
Südzucker AG contro Hauptzollamt Karlsruhe.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg.
Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Regolamento (CE) n. 967/2006 – Articolo 3, paragrafo 2 – Zucchero – Prelievo di eccedenza – Termine di comunicazione del prelievo complessivo da versare – Termine ultimo ai fini della rettifica a posteriori – Principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.
Causa C-423/18.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:872

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

17 ottobre 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Regolamento (CE) n. 967/2006 – Articolo 3, paragrafo 2 – Zucchero – Prelievo di eccedenza – Termine di comunicazione del prelievo complessivo da versare – Termine ultimo ai fini della rettifica a posteriori – Principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento»

Nella causa C‑423/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Tribunale tributario del Baden-Württemberg, Germania), con decisione del 20 marzo 2018, pervenuta in cancelleria il 27 giugno 2018, nel procedimento

Südzucker AG

contro

Hauptzollamt Karlsruhe,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da L.S. Rossi (relatrice), presidente di sezione, J. Malenovský e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 maggio 2019,

considerate le osservazioni presentate:

per la Südzucker AG, da D. Ehle, Rechtsanwalt;

per lo Hauptzollamt Karlsruhe, da A. Weins, R. Gleim-Arnold e T.‑M. Seith, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da B. Eggers e B. Hofstötter, in qualità di agenti;

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU 2006, L 176, pag. 22).

2

La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia sorta tra la Südzucker AG e l’Hauptzollamt Karlsruhe (ufficio principale delle dogane di Karlsruhe, Germania, in prosieguo: l’«Ufficio delle dogane») in merito alla fissazione del prelievo di eccedenza di zucchero per la campagna di commercializzazione 2007/2008.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU 2006, L 58, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1260/2007 del Consiglio, del 9 ottobre 2007 (GU 2007, L 283, pag. 1) (in prosieguo: il regolamento n. 318/2006), così dispone:

«1.   I seguenti quantitativi sono soggetti ad un prelievo di eccedenza:

a)

lo zucchero eccedente, l’isoglucosio eccedente e lo sciroppo di inulina eccedente prodotti in qualsiasi campagna di commercializzazione, esclusi i quantitativi riportati alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva ed immagazzinati a norma dell’articolo 14 e i quantitativi di cui all’articolo 12, lettere c) e d);

b)

lo zucchero industriale, l’isoglucosio industriale e lo sciroppo di inulina industriale di cui non sia stata comprovata, entro una data da stabilirsi, la trasformazione in uno dei prodotti di cui all’articolo 13, paragrafo 2;

c)

lo zucchero e l’isoglucosio ritirati dal mercato a norma degli articoli 19 e 19 bis e per i quali non siano adempiuti gli obblighi di cui all’articolo 19, paragrafo 3.

2.   Il prelievo di eccedenza è fissato secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2 ad un livello sufficientemente elevato per evitare l’accumulo dei quantitativi di cui al paragrafo 1.

3.   Lo Stato membro addebita il prelievo di eccedenza, versato in virtù del paragrafo 1, alle imprese stabilite sul suo territorio in proporzione ai quantitativi di cui al paragrafo 1 da esse prodotti, determinati per dette imprese per la relativa campagna di commercializzazione».

4

L’articolo 3 del regolamento n. 967/2006, rubricato «Importo», così recita:

«1.   Il prelievo di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 318/2006 è fissato a 500 EUR per tonnellata.

2.   Anteriormente al 1o maggio successivo alla campagna di commercializzazione durante la quale è stata prodotta l’eccedenza lo Stato membro comunica ai fabbricanti il prelievo totale da pagare. Tale importo totale è pagato dai fabbricanti in causa anteriormente al 1o giugno dello stesso anno.

3.   Il quantitativo per il quale il prelievo è stato pagato è considerato smerciato sul mercato comunitario».

5

Il successivo articolo 4, intitolato «Eccedenza soggetta a prelievo», così dispone:

«1.   Il prelievo è addebitato al fabbricante sull’eccedenza prodotta al di fuori della propria quota di produzione per una determinata campagna di commercializzazione.

Il prelievo non è tuttavia percepito sui quantitativi indicati al paragrafo 1 che sono stati:

a)

forniti a un trasformatore anteriormente al 30 novembre della campagna di commercializzazione successiva per essere utilizzati nella fabbricazione dei prodotti indicati nell’allegato;

b)

riportati a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 318/2006 e, nel caso dello zucchero, immagazzinati dal fabbricante fino all’ultimo giorno della campagna di commercializzazione interessata;

c)

forniti anteriormente al 31 dicembre della campagna successiva nell’ambito del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche previsto al titolo II del regolamento (CE) n. 247/2006;

d)

esportati anteriormente al 31 dicembre della campagna di commercializzazione successiva con un titolo di esportazione;

e)

distrutti o avariati, senza aver potuto essere recuperati, in circostanze riconosciute dall’organismo competente dello Stato membro interessato.

2.   Ciascun fabbricante di zucchero comunica all’organismo competente dello Stato membro che l’ha riconosciuto, anteriormente al 1o febbraio della campagna di commercializzazione interessata, il quantitativo di zucchero prodotto in eccesso rispetto alla propria quota.

Esso comunica inoltre, se del caso, entro la fine di ciascuno dei mesi successivi, gli adeguamenti della produzione effettuati nel corso del mese precedente della campagna di cui trattasi.

3.   Entro il 30 giugno gli Stati membri determinano e comunicano alla Commissione i quantitativi di cui al paragrafo 1, secondo comma, il totale delle eccedenze e i prelievi percepiti per la campagna di commercializzazione precedente.

4.   Qualora, in caso di forza maggiore, le operazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), non possano essere effettuate nei tempi previsti, l’organismo competente dello Stato membro sul territorio del quale lo zucchero, l’isoglucosio o lo sciroppo di inulina eccedenti sono stati prodotti adotta le misure necessarie in funzione delle circostanze invocate dall’interessato.»

6

A termini dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento n. 318/2006 per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (GU 2006, L 178, pag. 39), come modificato dal regolamento (CE) n. 707/2008 della Commissione, del 24 luglio 2008, (GU 2008, L 197, pag. 4) (in prosieguo: il regolamento n. 952/2006):

«1.   Nel corso di ogni campagna l’autorità competente dello Stato membro procede a controlli presso ciascuna impresa e ciascuna raffineria accreditate.

2.   I controlli mirano ad accertare l’esattezza e la completezza dei dati dei registri di cui all’articolo 9 e delle comunicazioni di cui all’articolo 21, in particolare attraverso l’analisi della coerenza tra le quantità di materie prime consegnate e le quantità di prodotti finiti ottenuti e attraverso il raffronto con i documenti commerciali o altri documenti pertinenti.

I controlli comprendono una verifica dell’esattezza degli strumenti di pesatura e delle analisi di laboratorio utilizzati per determinare le consegne di materie prime e l’entrata in produzione, i prodotti ottenuti e i movimenti delle scorte.

I controlli comprendono una verifica dell’esattezza e della completezza dei dati utilizzati per la fissazione dei prezzi di vendita mensili medi dell’impresa di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

Per le imprese produttrici di zucchero, i controlli riguardano anche il rispetto dell’obbligo di versare il prezzo minimo ai produttori di barbabietole.

I controlli comprendono una verifica fisica delle scorte almeno una volta ogni due anni.

3.   Se le autorità competenti dello Stato membro prevedono che il controllo possa essere effettuato a campione per alcuni elementi, il campionamento deve garantire un livello di controllo affidabile e rappresentativo.

4.   Lo Stato membro può esigere che, per la certificazione dei dati relativi ai prezzi di cui all’articolo 13, le imprese accreditate ricorrano a servizi di certificazione dei conti, il cui statuto sia riconosciuto dallo Stato membro.

5.   Per ogni controllo è redatta una relazione di controllo firmata dall’ispettore, contenente tutti i dettagli delle verifiche effettuate. La relazione indica in particolare:

a)

la data del controllo e le persone presenti;

b)

il periodo controllato e i relativi quantitativi;

c)

le tecniche di controllo utilizzate e, se del caso, un riferimento ai metodi di campionatura;

d)

i risultati del controllo e le misure correttive eventualmente richieste;

e)

una valutazione della gravità, della portata, del grado di permanenza e della durata dei difetti e delle discordanze eventualmente constatate, nonché tutti gli altri elementi da prendere in considerazione per l’applicazione di una sanzione.

Ogni relazione di controllo è archiviata e conservata per almeno i tre anni successivi all’anno del controllo, in modo da poter essere facilmente utilizzata dai servizi di controllo della Commissione.

6.   Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca per garantire l’efficacia dei controlli e permettere di verificare l’autenticità dei documenti presentati e l’esattezza dei dati che si scambiano».

Diritto tedesco

7

L’articolo 12, paragrafo 1, prima frase, del Gesetz zur Durchführung der gemeinsamen Marktorganisationen und der Direktzahlungen (legge di attuazione delle organizzazioni comuni dei mercati e dei pagamenti diretti), nel testo del 24 giugno 2005 (BGBl. 2017, parte I, pag. 3746, in prosieguo: il «MOG»), così dispone:

«Ai prelievi a fini di organizzazione dei mercati si applicano, per analogia (…), le disposizioni del codice tributario (…), sempreché con la presente legge o con regolamento su di essa fondato non venga disposto un regime giuridico derogatorio alle disposizioni medesime».

8

L’articolo 8, paragrafo 1, della Verordnung über die im Rahmen der Produktionsregelung für Zucker zu erhebenden Abgaben (regolamento in materia di riscossione di prelievi nell’ambito della regolamentazione della produzione di zucchero) del 13 marzo 1983, nel testo del 9 novembre 2006, così recita:

«(1)   Entro i termini fissati dagli atti menzionati all’articolo 1, l’ufficio delle dogane competente comunica

1. a ciascun produttore di zucchero, un provvedimento di accertamento della sua produzione provvisoria e definitiva di zucchero nella campagna di commercializzazione (…)

(…)».

9

A termini dell’articolo 164, paragrafo 1, paragrafo 2, prima frase, e paragrafo 4, prima frase, dell’Abgabenordnung (Codice tributario) (BGBl. 2002, parte I, pag. 3866):

«(1)   Le imposte possono essere oggetto di accertamento, in via generale o particolare, e con riserva di riesame, fintantoché nella specie non sia intervenuta una definitiva verifica, senza che l’accertamento necessiti di relativa motivazione. (…).

(2)   Fintantoché la riserva resta efficace, l’accertamento può essere annullato o modificato (…)

(…)

(4)   La riserva di verifica perde effetto a partire dalla scadenza del termine di accertamento».

10

L’articolo 169, paragrafi 1 e 2, del codice medesimo così dispone:

«(1)   Un accertamento, nonché il suo annullamento o la sua modifica non sono più ammissibili quando il termine di accertamento è scaduto.(…)

(2)   Il termine di accertamento è pari a:

1.

un anno per le accise e i rimborsi,

2.

quattro anni per imposte e rimborsi fiscali distinti dalle imposte o dai rimborsi fiscali di cui al punto 1 oppure dazi all’importazione e all’esportazione ai sensi dell’articolo 5, punti 20 e 21, del Codice doganale dell’Unione. (…)».

11

Il successivo articolo 170, paragrafo 1, intitolato «Termine di liquidazione», dispone quanto segue:

«(1)   Il termine di liquidazione inizia a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui è sorto il debito d’imposta (…)».

12

Il successivo articolo 171, paragrafo 10, rubricato «Proroga del termine», così dispone:

«10)   Ove la liquidazione di un’imposta (…) sia imperativamente subordinata ad un avviso di accertamento (provvedimento di base), il termine di accertamento scade non prima di due anni dalla pubblicazione del provvedimento di base (…)».

13

A termini dell’articolo 179 del Codice medesimo:

«1.   In deroga all’articolo 157, paragrafo 2, le basi imponibili vanno accertate separatamente con l’avviso di accertamento, ove sia così prescritto nella presente legge o nelle altre leggi tributarie.

2.   L’avviso di accertamento è diretto al contribuente cui è imputabile l’oggetto dell’accertamento all’atto dell’imposizione. (…)

3.   Ove in un avviso di accertamento sia stato omesso un accertamento necessario, quest’ultimo può essere effettuato successivamente in un avviso integrativo».

14

Ai sensi del successivo articolo 181, intitolato «Norme procedimentali relative all’accertamento separato, al termine di accertamento e all’obbligo di dichiarazione»:

1.   In ordine all’accertamento separato si applicano per analogia le norme in materia di attuazione dell’imposizione. (…)

2.   Colui al quale sia imputabile in tutto o in parte l’oggetto dell’accertamento è tenuto a rendere una dichiarazione ai fini dell’accertamento separato. (…)

(…)

5.   Un accertamento separato può aver luogo anche successivamente alla scadenza del termine ad esso applicabile, laddove l’accertamento separato sia rilevante ai fini della determinazione dell’imposta per la quale il termine di determinazione non sia ancora scaduto al momento dell’accertamento separato (…)».

Il procedimento principale e le questioni pregiudiziali

15

Come emerge dalla decisione di rinvio, la Südzucker produce zucchero in nove stabilimenti. Nella campagna di commercializzazione dello zucchero 2007/2008 (intercorrente dall’ottobre 2007 al settembre 2008), essa disponeva di una quota di zucchero di 11788978 quintali di zucchero bianco.

16

Con avviso di accertamento del 14 novembre 2008 l’Ufficio delle dogane accertava, un quantitativo di 311060,6 tonnellate di zucchero eccedente da riportare sulla base della dichiarazione della Südzucker del 30 ottobre 2008 relativa alla campagna di commercializzazione 2007/2008.

17

Conseguentemente, con provvedimento del 7 aprile 2009, l’Ufficio medesimo fissava un prelievo pari a 925 EUR per un quantitativo di 1,85 tonnellate di zucchero bianco. Il provvedimento era fondato sull’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 318/2006 e recava l’indicazione che era emesso con riserva di riesame a posteriori.

18

In esito ad un controllo in loco effettuato presso un cliente della Südzucker, l’Ufficio medesimo, con provvedimento del 19 ottobre 2009, rettificava e fissava il prelievo di eccedenza relativo alla campagna di commercializzazione 2007/2008 a 1083,03 EUR per 2,16606 tonnellate di zucchero bianco. Anche detto provvedimento era con riserva di riesame.

19

Avverso tale decisione la Südzucker proponeva opposizione. Nel corso del procedimento d’opposizione, l’Ufficio delle dogane procedeva ad un una verifica dell’organizzazione dei mercati presso lo stabilimento della Südzucker di Ochsenfurt (Germania) rettificando, con provvedimento del 20 maggio 2010, l’accertamento della produzione definitiva di zucchero, fissandone l’eccedenza da riportare in 3128878,93 quintali. Con decisione adottata in pari data liquidava il prelievo di eccedenza relativo alla campagna dello zucchero 2007/2008 in complessivi 914726,50 EUR per 1829,453 tonnellate di zucchero bianco. Avverso la decisione, anch’essa adottata con riserva di riesame a posteriori, la Südzucker proponeva reclamo.

20

In esito ad nuova verifica relativa al rispetto dell’organizzazione del mercato nello stabilimento della Südzucker sito in Zeitz (Germania), l’Ufficio delle dogane rettificava nuovamente, con provvedimento del 27 ottobre 2011, il quantitativo eccedente di zucchero (fissandolo in 3149202,3 quintali) nonché il prelievo di eccedenza, liquidandolo in 1930985,00 EUR.

21

Nel corso del procedimento di opposizione e di ricorso, la Südzucker invocava, in particolare, la prescrizione della liquidazione di rettifica e, più precisamente, il fatto di non esserle stato comunicato in tempo utile il prelievo di eccedenza. Con decisione del 17 marzo 2015, l’Ufficio delle dogane rigettava l’opposizione proposta avverso il provvedimento del 27 ottobre 2011 in quanto infondata con riguardo, da un lato, alla invocata prescrizione della liquidazione di rettifica e, dall’altro, alla determinazione della produzione definitiva di zucchero relativa alla campagna di commercializzazione dello zucchero 2007/2008.

22

Avverso la decisione dell’Ufficio delle dogane del 17 marzo 2015 la Südzucker impugnava, con ricorso del 24 aprile 2015, dinanzi al Finanzgericht Baden-Württemberg (Tribunale tributario del Baden-Württemberg, Germania), la liquidazione di rettifica del prelievo di eccedenza, deducendo unicamente la mancata tempestiva notificazione del prelievo stesso.

23

Il Finanzgericht Baden-Württemberg (Tribunale tributario del Baden-Württemberg) ritiene, sostanzialmente, che la decisione nel merito dipenda dalla questione se il prelievo di eccedenza relativo alla campagna di commercializzazione dello zucchero 2007/2008 potesse essere ancora notificato alla Südzucker in data 20 maggio 2010 e 27 novembre 2011, vale a dire successivamente alla scadenza del termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 967/2006, nella specie, il 1o maggio 2009.

24

A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che, a termini di detta disposizione, lo Stato membro comunica ai produttori, anteriormente al 1o maggio successivo alla campagna di commercializzazione durante la quale l’eccedenza si è prodotta, il prelievo complessivo da corrispondere. Per quanto riguarda la campagna di commercializzazione dello zucchero 2007/2008, il termine è quindi scaduto il 1o maggio 2009. Entro tale termine alla Südzucker è stato ben notificato, in data 7 aprile 2009, un prelievo di eccedenza in ragione di 925 EUR per il quantitativo eccedente di zucchero già comunicato, ove tale importo è stato successivamente rettificato in due riprese, rispettivamente in data 20 maggio 2010 e 27 novembre 2011.

25

A tal riguardo, il Finanzgericht del Baden-Württemberg (Tribunale tributario del Baden-Württemberg) osserva che la Corte, con la sentenza del 10 gennaio 2002, British Sugar (C‑101/99, EU:C:2002:7, punto 57), ha dichiarato che il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU 1981, L 262, pag. 14) – disposizione successivamente sostituita dall’articolo 3, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 967/2006, applicabile nel procedimento principale – è perentorio, precisando, inoltre, che un superamento del termine è ammissibile nel caso in cui l’amministrazione nazionale competente ignorasse incolpevolmente i particolari inerenti alla produzione di zucchero dell’impresa e tale ignoranza sia ragionevolmente imputabile all’impresa medesima, allorché quest’ultima non abbia agito nel rispetto della buona fede né di tutte le pertinenti disposizioni (sentenza del 10 gennaio 2002, British Sugar, C‑101/99, EU:C:2002:7, punto 63).

26

Tuttavia, nella sentenza del 25 marzo 2004, Azienda Agricola Ettore Ribaldi e a., (C‑480/00, C‑482/00, C‑484/00, da C‑489/00 a C‑491/00 e da C‑497/00 a C‑499/00, EU:C:2004:179, punti 5253), pronunciata in merito ad una comunicazione di prelievi supplementari nell’ambito dell’organizzazione comune del mercato del latte, la Corte ha affermato che, se è pur vero che i termini in questione sono perentori, resta il fatto che non ostano all’effettuazione, da parte delle competenti autorità nazionali di uno Stato membro, di verifiche e rettifiche a posteriori volte ad assicurare che la produzione dello Stato membro de quo non ecceda il quantitativo complessivo garantito al medesimo assegnato. Al contrario, tanto tali termini quanto le verifiche e le rettifiche a posteriori sono volti a garantire l’efficace funzionamento del regime di prelievo supplementare sul latte e la corretta applicazione della pertinente normativa.

27

La Corte ne ha dedotto che le disposizioni che stabiliscono tali termini devono essere interpretate nel senso che non ostano a che uno Stato membro, a seguito di controlli, rettifichi i quantitativi di riferimento individuali attribuiti ad ogni produttore e conseguentemente ricalcoli, a seguito di riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, i prelievi supplementari dovuti, successivamente al termine di scadenza del pagamento di tali prelievi per la campagna lattiera de qua (sentenza del 25 marzo 2004, Azienda Agricola Ettore Ribaldi e a., (C‑480/00, C‑482/00, C‑484/00, da C‑489/00 a C‑491/00 e da C‑497/00 a C‑499/00, EU:C:2004:179, punto 68).

28

A tal riguardo, il Finanzgericht Baden-Württemberg (Tribunale tributario del Baden-Württemberg) sottolinea che la Corte, contrariamente a quanto affermato nella sentenza del 10 gennaio 2002, British Sugar, C‑101/99, EU:C:2002:7), non avrebbe subordinato ad ulteriori requisiti la rettifica della comunicazione del prelievo successivamente alla scadenza del termine relativo ad una prima comunicazione tempestivamente effettuata.

29

Ciò premesso, il giudice a quo ritiene che le considerazioni svolte dalla Corte nella sentenza del 25 marzo 2004, Azienda Agricola Ettore Ribaldi e a., (C‑480/00, C‑482/00, C‑484/00, da C‑489/00 a C‑491/00 e da C‑497/00 a C‑499/00, EU:C:2004:179) siano trasponibili alle circostanze della specie, riguardante l’organizzazione comune dei mercati dello zucchero. Ne discenderebbe necessariamente la possibilità di comunicare il prelievo di eccedenza fondato sulle risultanze delle verifiche anche oltre i termini ed indipendentemente da altri requisiti. Infatti, se tale comunicazione non venisse effettuata in funzione della presunta scadenza del termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 967/2006, gli obiettivi dell’organizzazione comune dei mercati dello zucchero, affermati dalla Corte, segnatamente, nella sentenza del 15 novembre 2012, Pfeifer & Langen (C‑131/11, EU:C:2012:715), risulterebbero compromessi. La determinazione dell’eccedenza resterebbe, di per sé, improduttiva di alcuna conseguenza, ove il produttore di zucchero non sarebbe, appunto, spinto ad esportare le proprie eccedenze di zucchero ovvero a dichiararle riportandole alla campagna di commercializzazione successiva, come rilevato dalla Corte al punto 57 della sentenza del 15 novembre 2012, Pfeifer & Langen (C‑131/11, EU:C:2012:715). Parimenti, le verifiche perderebbero il loro significato e potrebbero essere abbandonate.

30

Nell’ipotesi in cui la Corte dovesse nondimeno escludere la trasponibilità dei principi della sentenza del 25 marzo 2004, Azienda Agricola Ettore Ribaldi e a., (C‑480/00, C‑482/00, C‑484/00, da C‑489/00 a C‑491/00 e da C‑497/00 a C‑499/00, EU:C:2004:179) al presente procedimento principale e ritenere parimenti applicabile alle comunicazioni di rettifica il termine di notificazione previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 967/2006, il giudice del rinvio si chiede se detto termine possa essere superato, in particolare, qualora ricorrano gli ulteriori requisiti indicati nella sentenza del 10 gennaio 2002, British Sugar (C‑101/99, EU:C:2002:7), vale a dire risulti provata la mala fede del produttore di zucchero.

31

Ciò premesso, il Finanzgericht Baden-Württemberg (Tribunale tributario del Baden-Württemberg) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:

«1.

Se l’articolo 3, paragrafo 2, [prima frase], del regolamento (CE) n. 967/2006, debba essere interpretato nel senso che il termine ivi menzionato si applichi anche alla rettifica di una comunicazione del prelievo di eccedenza tempestivamente effettuata, conseguente alla rettifica, successiva alla scadenza del termine, della determinazione del quantitativo di zucchero eccedente da riportare, intervenuta in esito ad un controllo ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 952/2006.

2.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se, nella specie, a fronte della rettifica di una comunicazione tempestivamente effettuata, derivante da accertamenti svolti nell’ambito di controlli, i requisiti indicati nella sentenza della Corte del 10 gennaio 2002, British Sugar, (C 101/99, EU:C:2002:7) per il superamento del termine fissato per la comunicazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 2670/81, come modificato dal regolamento [(CEE n. 3559/91 della Commissione, del 6 dicembre 1991 (GU 1991, L 336, pag. 26)], siano parimenti applicabili al superamento del termine di comunicazione previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 967/2006.

3.

Se, nel caso in cui l’articolo 3, paragrafo 2, [prima frase], del regolamento n. 967/2006 non sia applicabile alla comunicazione di una rettifica conseguente all’espletamento di verifiche (v. prima questione) ovvero ricorrano le condizioni per il superamento del termine (v. seconda questione), il termine entro il quale dev’essere comunicata la rettifica del prelievo debba essere fissato al 1o maggio successivo ai fini della determinazione, ovvero se debba trovare applicazione la legge nazionale.

4.

Se, alla luce delle soluzione della terza questione, il termine non possa essere fissato al 1o maggio successivo né possa essere applicata la legge nazionale:

Se sia compatibile con i principi generali del diritto [dell’Unione], tra cui anche i principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, il fatto che, in un caso come quello di specie, in considerazione della durata delle verifiche, del tempo necessario per la redazione del relativo rapporto e della sua valutazione, la comunicazione del prelievo relativo alla campagna di commercializzazione 2007/2008 abbia avuto luogo il 20 ottobre 2010 ovvero il 27 ottobre 2011. Se, al riguardo, rilevi la circostanza che il produttore di zucchero abbia contestato o meno l’accertamento delle eccedenze.»

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima e seconda

32

Con la prima e la seconda questione pregiudiziale, che appare opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 3, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 967/2006 debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui l’autorità competente di uno Stato membro abbia provveduto alla comunicazione del prelievo di eccedenza di zucchero al produttore di zucchero interessato nel rispetto del termine previsto dalla disposizione medesima, detto termine si applichi parimenti alla rettifica della stessa comunicazione risultante da verifiche eseguite in base all’articolo 10 del regolamento n. 952/2006 ovvero se, per contro, i requisiti indicati nella sentenza del 10 gennaio 2002, British Sugar (C‑101/99, EU:C:2002:7) che consentono il superamento del termine di comunicazione prescritto all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 2670/81, valgano parimenti ai fini del superamento del termine previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 967/2006.

33

Nella specie, i fatti oggetto del procedimento principale attengono alla campagna di commercializzazione dello zucchero 2007/2008, per la quale il termine è scaduto il 1o maggio 2009. Entro tale scadenza, vale a dire in data 7 aprile 2009, veniva imposto alla Südzucker un prelievo di eccedenza in ragione di 925 EUR con riguardo all’eccedenza di zucchero dalla stessa già notificato. Tuttavia, in esito a verifiche effettuate ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 952/2006, tale importo era oggetto di una duplice rettifica, rispettivamente in data 20 maggio 2010 e 27 novembre 2011, con conseguente fissazione del prelievo di eccedenza nell’importo complessivo di 1930895 EUR, ossia un importo notevolmente superiore a quello indicato nella prima decisione adottata dalla competente amministrazione nazionale.

34

Con le due prime questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio intende, sostanzialmente, se il prelievo di eccedenza relativo alla campagna di commercializzazione dello zucchero 2007/2008 potesse essere ancora trasmesso alla Südzucker in data 20 maggio 2010 e 27 novembre 2011, vale a dire successivamente alla scadenza del termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 967/2006, nella specie, il 1o maggio 2009.

35

Al fine di rispondere a tale questione, va ricordato, in limine, che, a termini dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 967/2006, ogni produttore di zucchero è tenuto a comunicare al competente organismo dello Stato membro che ha provveduto al suo riconoscimento, anteriormente al 1o febbraio della campagna di commercializzazione interessata, il quantitativo di zucchero prodotto in eccesso rispetto alla propria quota nonché, entro la fine di ciascuno dei mesi successivi, gli adeguamenti della produzione effettuati nel corso del mese precedente della campagna medesima.

36

Inoltre, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento stesso, lo Stato membro de quo è tenuto a comunicare ai produttori, anteriormente al 1o maggio successivo alla campagna di commercializzazione durante la quale è stata prodotta l’eccedenza, il prelievo complessivo da versare.

37

A tal riguardo, nella sentenza del 10 gennaio 2002, British Sugar (C‑101/99, EU:C:2002:7, punti 57, 5863), la Corte ha dichiarato che il termine fissato dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 2670/81, è perentorio, precisando, peraltro, che il superamento di detto termine è ammissibile nel caso in cui l’amministrazione nazionale competente, salvo propria negligenza, in primo luogo, ignorasse i dettagli della produzione di zucchero dell’impresa de qua e, in secondo luogo, tale ignoranza potesse essere ragionevolmente imputata all’impresa medesima, ove quest’ultima abbia agito in mala fede e senza rispettare tutte le pertinenti disposizioni.

38

Da tale giurisprudenza emerge che solo eccezionalmente è consentito il superamento del termine di comunicazione de quo, ossia laddove ricorrano i due requisiti cumulativi indicati dalla Corte nella sentenza richiamata.

39

Nella stessa sentenza, la Corte ha inoltre rilevato che spetta al giudice nazionale procedere alle verifiche necessarie al riguardo e trarne le eventuali conseguenze, tenendo conto, in particolare, del grado di conoscenza dell’autorità nazionale competente in merito alla situazione de qua e della diligenza di cui la stessa abbia dato prova (v. sentenza del 10 gennaio 2002, British Sugar, C‑101/99, EU:C:2002:7, punto 59).

40

Sebbene detta sentenza verta sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 2670/81, si deve rilevare che tale disposizione è stata successivamente sostituita, in termini sostanzialmente identici, dall’articolo 3, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 967/2006, applicabile nel procedimento principale. Le considerazioni svolte dalla Corte nella sentenza del 10 gennaio 2002, British Sugar (C‑101/99, EU:C:2002:7) in ordine all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 2670/81, sono pertanto pienamente trasponibili alle circostanze oggetto del procedimento principale.

41

Ciò detto, al fine di stabilire, come richiesto dal giudice del rinvio, se un superamento del termine di comunicazione previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 967/2006 possa essere ammissibile in circostanze del genere, si deve verificare se ricorrano i requisiti cumulativi indicati dalla giurisprudenza richiamata supra al punto 37.

42

Quanto al primo requisito, dagli atti sottoposti alla Corte non emergono elementi che consentano di acclarare in termini univoci che l’amministrazione nazionale competente ignorasse i dettagli della produzione di zucchero della Südzucker.

43

Quanto al secondo requisito, riguardante l’assenza di buona fede dell’impresa interessata, si deve rilevare che è ben vero che la Südzucker ha riconosciuto di aver prodotto un quantitativo di zucchero eccedente la propria quota di produzione. Tuttavia, come confermato in occasione dell’udienza di discussione della presente causa, sembra che tale eccedenza di produzione sia derivata unicamente dalla modifica della massa volumica inizialmente applicabile e che tale modifica si sia verificata successivamente alla fissazione della quota di prodizione assegnata alla Südzucker, circostanza che, inoltre, non è stata contestata dall’Ufficio delle dogane.

44

In altri termini, come sottolineato dalla Südzucker all’udienza di discussione, sembra che se la massa volumica inizialmente applicabile non fosse stata modificata, l’impresa stessa non avrebbe registrato eccedenze di produzione.

45

Ciò detto, spetta al giudice del rinvio verificare la sussistenza di un siffatto nesso di causa ad effetto, tenendone conto nell’ambito dell’esame volto ad acclarare che il produttore di zucchero di cui trattasi nel procedimento principale abbia agito in buona fede.

46

Tali considerazioni non possono essere rimesse in discussione dalla possibilità, suggerita dal giudice del rinvio, d’invocare, nelle circostanze del procedimento principale, l’applicazione dei principi affermati dalla Corte nella sentenza del 25 marzo 2004, Azienda Agricola Ettore Ribaldi e a., (C‑480/00, C‑482/00, C‑484/00, da C‑489/00 a C‑491/00 e da C‑497/00 a C‑499/00, EU:C:2004:179), come indicato ai punti 26 e 27 della sentenza de qua, riguardante la comunicazione di prelievi supplementari nell’ambito dell’organizzazione comune del mercato del latte.

47

Infatti, come rilevato dalla Südzucker, detta sentenza è stata pronunciata dalla Corte con riguardo ad una fattispecie giuridica e ad un settore differenti da quelli oggetto del procedimento principale. Tali differenze riguardano, segnatamente, le misure di controllo necessarie per garantire la riscossione del prelievo sui quantitativi di latte nonché le modalità d’applicazione del prelievo supplementare. Conseguentemente, i rilievi svolti dalla Corte nella menzionata sentenza, nell’ambito dell’organizzazione comune del mercato del latte, non possono essere applicati per analogia nel settore oggetto del procedimento principale, riguardante l’organizzazione del mercato dello zucchero. Tali rilievi non possono essere pertanto determinanti ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento n. 967/2006.

48

Alla luce delle suesposte considerazioni, in risposta alle questioni pregiudiziali prima e seconda, l’articolo 3, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 967/2006 dev’essere interpretato nel senso che, nel caso in cui l’autorità competente di uno Stato membro comunichi il prelievo di eccedenza di zucchero al produttore di zucchero interessato nel rispetto del termine previsto dalla disposizione medesima, detto termine si applica parimenti, in linea di principio, alla rettifica di tale comunicazione compiuta in esito a verifiche effettuate ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 952/2006. Un superamento di detto termine è tuttavia ammissibile qualora l’amministrazione nazionale competente, salvo propria negligenza, ignorasse i dettagli della produzione di zucchero dell’impresa interessata e tale ignoranza potesse essere ragionevolmente imputata all’impresa medesima, ove quest’ultima abbia agito in mala fede e senza rispettare tutte le pertinenti disposizioni. Spetta al giudice del rinvio, alla luce di tutte le circostanze della controversia principale, stabilire se tale ipotesi ricorra nella specie.

Sulle questioni terza e quarta

49

Con le questioni terza e quarta, che appare opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, alla Corte di chiarire, con riguardo all’ipotesi in cui gli Stati membri possano inviare ai produttori di zucchero una comunicazione di rettifica del prelievo di eccedenza di zucchero prodotto, successivamente alla scadenza del termine fissato dall’articolo 3, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 967/2006, se il termine entro il quale la rettifica debba essere comunicata debba essere fissato al 1o maggio dell’anno successivo alla redazione della relazione di verifica ovvero se debbano trovare applicazione le regole previste dalla normativa nazionale. Il giudice medesimo chiede parimenti se i principi generali di diritto comunitario debbano essere interpretati nel senso che escludano che, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, tale comunicazione relativa alla campagna di commercializzazione 2007/2008 abbia avuto luogo in data 20 ottobre 2010 e 27 ottobre 2011.

50

Al fine di rispondere a tali questioni, si deve rilevare che il regolamento n. 967/2006, se è pur vero che all’articolo 3, paragrafo 2, prevede un termine entro il quale lo Stato membro deve comunicare ai produttori l’importo del prelievo complessivo da versare per una determinata campagna di commercializzazione, non contiene, per contro, alcuna disposizione riguardante il termine per inviare ai produttori stessi comunicazioni di rettifica in esito a verifiche eseguite ai sensi dell’articolo 10 del regolamento medesimo.

51

Orbene, in assenza di norme dell’Unione in materia, spetta alle autorità nazionali e, particolarmente, ai giudici nazionali, in base del principio dell’autonomia procedurale degli Stati membri, disciplinare tali aspetti procedurali e stabilire i requisiti in presenza dei quali gli Stati stessi possono inviare ai produttori di zucchero interessati comunicazioni di rettifica dell’importo complessivo da versare con riguardo all’eccedenza di zucchero prodotto. Tuttavia, tali requisiti devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività, vale a dire non devono essere meno favorevoli rispetto a quelli relativi ad analoghe comunicazioni assoggettate al diritto interno né rendere praticamente impossibile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (v., in tal senso, le sentenze del 27 settembre 2012, Zuckerfabrik Jülich e a., C‑113/10, C‑147/10 e C‑234/10, EU:C:2012:591, punti 6061, e la giurisprudenza citata, e del 27 giugno 2018, Diallo, C‑246/17, EU:C:2018:499, punto 59).

52

Nella specie, si deve rilevare che, da un lato, il prelievo di eccedenza di zucchero prodotto, al pari delle verifiche e delle rettifiche a posteriori, è volto a garantire l’efficace funzionamento del regime delle quote relative al mercato dello zucchero evitando, segnatamente, che taluni produttori vengano avvantaggiati rispetto ad altri. In particolare, le verifiche eseguite successivamente alla prima comunicazione di prelievo sono espressamente volte ad acclarare l’esattezza della produzione di zucchero assegnata rettificando, a posteriori, precedenti decisioni della competente amministrazione nazionale disposte con riserva di verifica, prevedendo eventualmente sanzioni nei confronti dei produttori.

53

Dall’altro, per quanto attiene alle comunicazioni di rettifica degli importi a carico dei produttori di zucchero, come rilevato supra al punto 38, un superamento del termine di comunicazione è ammissibile solo eccezionalmente.

54

Orbene, se una rettifica in esito a verifiche a posteriori potesse condurre, in tutti i casi ed indipendentemente da qualsiasi termine applicabile, ad una nuova determinazione dell’importo complessivo da versare, il termine di comunicazione previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 967/2006 rischierebbe di essere privato quasi totalmente del proprio effetto utile. All’amministrazione nazionale competente sarebbe infatti sufficiente, al fine di rispettare tale termine, inviare una semplice comunicazione di forma all’impresa interessata anteriormente alla scadenza del termine medesimo, modificando poi tale comunicazione in qualsiasi momento con una comunicazione di rettifica.

55

Tale approccio rischierebbe, inoltre, di pregiudicare i diritti del produttore di zucchero interessato e, più in particolare, di violare il principio della certezza del diritto, il quale esige che le norme giuridiche siano chiare e precise ed è diretto a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto dell’Unione (sentenza del 15 settembre 2005, Irlanda/Commissione, C‑199/03, EU:C:2005:548, punto 69 e giurisprudenza citata).

56

Ciò detto, spetta quindi al giudice nazionale verificare, caso per caso ed alla luce di tutte le circostanze del procedimento principale, se il termine entro il quale può essere comunicata una rettifica del prelievo di eccedenza successivamente alla scadenza del termine fissato dall’articolo 3, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 967/2006, rispetti i principi di equivalenza e di effettività nonché il principio della certezza del diritto.

57

Alla luce di tutti i suesposti rilievi, si deve rispondere alle questioni pregiudiziali terza e quarta dichiarando che, in assenza di norme dell’Unione relative al termine entro il quale gli Stati membri devono inviare ai produttori di zucchero la comunicazione di rettifica del prelievo di eccedenza di zucchero prodotto, successivamente alla scadenza del termine fissato dall’articolo 3, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 967/2006, spetta al giudice nazionale verificare, caso per caso ed alla luce di tutte le circostanze del procedimento principale, se tale termine rispetti i principi di equivalenza e di effettività nonché il principio della certezza del diritto.

Sulle spese

58

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 3, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero, dev’essere interpretato nel senso che, nel caso in cui l’autorità competente di uno Stato membro comunichi il prelievo di eccedenza di zucchero al produttore di zucchero interessato nel rispetto del termine previsto dalla disposizione medesima, detto termine si applica parimenti, in linea di principio, alla rettifica di tale comunicazione compiuta in esito a verifiche effettuate ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote, come modificato dal regolamento (CE) n. 707/2008 della Commissione, del 24 luglio 2008. Un superamento di detto termine è tuttavia ammissibile qualora l’amministrazione nazionale competente, salvo propria negligenza, ignorasse i dettagli della produzione di zucchero dell’impresa interessata e tale ignoranza potesse essere ragionevolmente imputata all’impresa medesima, ove quest’ultima abbia agito in mala fede e senza rispettare tutte le pertinenti disposizioni. Spetta al giudice del rinvio, alla luce di tutte le circostanze della controversia principale, stabilire se tale ipotesi ricorra nella specie.

 

2)

In assenza di norme dell’Unione relative al termine entro il quale gli Stati membri devono inviare ai produttori di zucchero la comunicazione di rettifica del prelievo di eccedenza di zucchero prodotto, successivamente alla scadenza del termine fissato dall’articolo 3, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 967/2006, spetta al giudice nazionale verificare, caso per caso ed alla luce di tutte le circostanze del procedimento principale, se tale termine rispetti i principi di equivalenza e di effettività nonché il principio della certezza del diritto.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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