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Document 62018CJ0186

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 14 ottobre 2021.
José Cánovas Pardo SL contro Club de Variedades Vegetales Protegidas.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo.
Rinvio pregiudiziale – Privativa comunitaria per ritrovati vegetali – Regolamento (CE) n. 2100/94 – Articolo 96 – Calcolo del termine di prescrizione dei ricorsi contemplati agli articoli 94 e 95 – Dies a quo – Data della concessione della privativa comunitaria nonché della presa di conoscenza dell’atto e dell’identità dell’autore – Data della cessazione del comportamento di cui trattasi – Atti successivi – Atti continuati – Limitazione agli atti posti in essere più di tre anni prima.
Causa C-186/18.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:849

 SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

14 ottobre 2021° ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Privativa comunitaria per ritrovati vegetali – Regolamento (CE) n. 2100/94 – Articolo 96 – Calcolo del termine di prescrizione dei ricorsi contemplati agli articoli 94 e 95 – Dies a quo – Data della concessione della privativa comunitaria nonché della presa di conoscenza dell’atto e dell’identità dell’autore – Data della cessazione del comportamento di cui trattasi – Atti successivi – Atti continuati – Limitazione agli atti posti in essere più di tre anni prima»

Nella causa C‑186/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), con decisione del 7 marzo 2018, pervenuta in cancelleria il 9 marzo 2018, nel procedimento

José Cánovas Pardo SL

contro

Club de Variedades Vegetales Protegidas,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da I. Ziemele (relatrice), presidente della Sesta Sezione, facente funzione di presidente della Settima Sezione, T. von Danwitz e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la José Cánovas Pardo SL, da V. Venturini Medina, procurador, e da A. Scasso Veganzones, abogada;

per il Club de Variedades Vegetales Protegidas, da P. Tent Alonso, V. Gigante Pérez, I. Pérez‑Cabrero Ferrández e G. Navarro Pérez, abogados;

per il governo ellenico, da G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou e A. Vasilopoulou, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da B. Eggers, I. Galindo Martín e G. Koleva, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 aprile 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 96 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU 1994, L 227, pag. 1, e rettifica in GU 2001, L 111, pag. 3).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la José Cánovas Pardo SL (in prosieguo: la «Pardo») e il Club de Variedades Vegetales Protegidas (in prosieguo: il «CVVP»), relativamente allo sfruttamento da parte di detta società di mandarini della varietà denominata «Nadorcott», senza il consenso del CVVP.

Contesto normativo

3

Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 2100/94, «[è] istituito un sistema di privative comunitarie per ritrovati vegetali come unica forma di proprietà industriale comunitaria per quanto riguarda le varietà vegetali».

4

L’articolo 13 di tale regolamento, intitolato «Diritti dei titolari della privativa comunitaria per ritrovati vegetali e atti vietati», dispone quanto segue:

«1.   In virtù della privativa comunitaria per ritrovati vegetali il titolare o i titolari di tale privativa, in appresso denominati “il titolare”, hanno facoltà di effettuare in ordine alle varietà gli atti elencati al paragrafo 2.

2.   Fatte salve le disposizioni degli articoli 15 e 16, gli atti indicati in appresso effettuati in ordine a costituenti varietali, o al materiale del raccolto della varietà protetta, in appresso denominati globalmente “materiali”, richiedono l’autorizzazione del titolare:

a)

produzione o riproduzione (moltiplicazione),

b)

condizionamento a fini di moltiplicazione,

c)

messa in vendita,

d)

vendita o altra commercializzazione,

e)

esportazione dalla Comunità,

f)

importazione nella Comunità,

g)

magazzinaggio per uno degli scopi di cui alle lettere da a) a f).

Il titolare può subordinare la sua autorizzazione a determinate condizioni e limitazioni.

3.   Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano a prodotti del raccolto soltanto qualora essi siano stati ottenuti mediante un’utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali della varietà protetta e a meno che il titolare abbia avuto una congrua opportunità di esercitare il suo diritto in relazione ai suddetti costituenti varietali.

(...)».

5

Ai sensi dell’articolo 94 del suddetto regolamento, intitolato «Infrazioni»:

«1.   Chiunque:

a)

compia senza esservi autorizzato uno degli atti contemplati all’articolo 13, paragrafo 2, nei confronti di una varietà oggetto di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, o

b)

ometta l’uso corretto di una denominazione varietale come indicato all’articolo 17, paragrafo 1 o ometta le pertinenti informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 2, o

c)

utilizzi, contrariamente al disposto dell’articolo 18, paragrafo 3, la denominazione varietale di una varietà oggetto di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o una denominazione che può essere confusa con la denominazione suddetta,

può essere oggetto di un’azione intentata dal titolare per far cessare la violazione o per ottenere un’equa compensazione o per entrambe le cose.

2.   Chiunque agisca deliberatamente o per negligenza è tenuto fra l’altro a risarcire il danno subito dal titolare per l’atto di cui trattasi. Nel caso di colpa lieve, il risarcimento può essere ridotto in proporzione senza tuttavia essere inferiore al vantaggio ottenuto dall’autore dell’infrazione per il fatto di averla compiuta».

6

L’articolo 95 del medesimo regolamento, intitolato «Atti anteriori alla concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali», è formulato nel seguente modo:

«Il titolare può esigere un indennizzo adeguato da parte di chiunque abbia commesso, nel periodo compreso fra la pubblicazione della domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali e la concessione della stessa, un atto che gli sarebbe stato vietato, dopo tale periodo, in virtù della privativa comunitaria per ritrovati vegetali».

7

Ai sensi dell’articolo 96 del regolamento n. 2100/94, intitolato «Prescrizione»:

«I ricorsi contemplati agli articoli 94 e 95 si prescrivono dopo tre anni a decorrere dalla data in cui la privativa comunitaria per ritrovati vegetali è stata definitivamente concessa e il titolare ha preso conoscenza dell’atto e dell’identità dell’autore ovvero, qualora non sussista tale conoscenza, dopo trent’anni dal compimento dell’atto in parola».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8

In seguito a una domanda depositata dalla Nadorcott Protection SARL il 22 agosto 1995 presso l’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), quest’ultimo le ha concesso, il 4 ottobre 2004, una privativa comunitaria per ritrovati vegetali relativa alla varietà di mandarini Nadorcott. Avverso tale decisione è stato presentato un ricorso con effetto sospensivo dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV che è stato respinto con decisione dell’8 novembre 2005, pubblicata nel Bollettino ufficiale dell’UCVV del 15 febbraio 2006.

9

La Pardo coltiva dal 2006 una piantagione contenente 4°457 alberi di mandarini della varietà Nadorcott.

10

La Geslive, a cui è stata affidata la gestione dei diritti relativi alla varietà Nadorcott, ha inviato alla Pardo, il 30 ottobre 2007, una lettera di diffida intimandole di cessare lo sfruttamento di tale varietà vegetale, in assenza di una licenza corrispondente.

11

Il 30 marzo 2011, il CVVP, a cui è stata trasferita la gestione dei suddetti diritti a partire dal 13 dicembre 2008, ha inviato alla Pardo una nuova lettera chiedendole, per il caso in cui stesse effettivamente coltivando una piantagione di 5000 alberi di mandarini della varietà Nadorcott, di cessare tale sfruttamento.

12

Dove aver investito, nel novembre 2011, lo Juzgado de lo Mercantil (Tribunale di commercio, Spagna) di una domanda di misure di istruzione preventiva per far accertare la violazione dei diritti esclusivi relativi alla varietà Nadorcott, il CVVP ha presentato due ricorsi contro la Pardo, ossia, da un lato, un’azione a titolo di «protezione provvisoria» in relazione agli atti compiuti da tale società prima della concessione della privativa, ossia prima del 15 febbraio 2006, e dall’altro, un’azione per infrazione a motivo degli atti compiuti dopo tale data. In particolare, il CVVP ha chiesto che venisse dichiarata la violazione dei diritti esclusivi relativi alla varietà Nadorcott dal 15 febbraio 2006 fino alla sua cessazione. Il CVVP ha anche chiesto che la Pardo fosse condannata alla cessazione di tale sfruttamento irregolare, all’eliminazione e, eventualmente, alla distruzione di qualsiasi materiale vegetale di tale varietà in suo possesso, nonché al pagamento, a suo favore, di un indennizzo per detto sfruttamento.

13

Ritenendo che fosse trascorso un periodo superiore a tre anni tra la data in cui il titolare della privativa relativa alla varietà Nadorcott aveva identificato la Pardo come presunto coltivatore di detta varietà, ossia al più tardi, il 30 ottobre 2007 – data della comunicazione della diffida da parte della Geslive alla Pardo – e la presentazione dei ricorsi da parte del CVVP, nel novembre 2011, tale giudice di primo grado ha respinto detto ricorso, con la motivazione che l’azione per infrazione si era prescritta ai sensi dell’articolo 96 del regolamento n. 2100/94.

14

L’Audiencia Provincial de Murcia (Corte provinciale di Murcia, Spagna), adita in appello contro la suddetta decisione dal CVVP, ha constatato che la Pardo non contestava né lo sfruttamento degli alberi della varietà Nadorcott né l’assenza di consenso del titolare di tale varietà. Detto organo giurisdizionale ha deciso che, con la sua attività, tale società commetteva atti di infrazione e che, proseguendo nella produzione di detti alberi, tali atti perduravano. Inoltre, essa ha ritenuto che l’articolo 96 del regolamento n.°2100/94 dovesse essere letto nel senso che le azioni relative ad atti di infrazione commessi meno di tre anni prima della presentazione dei ricorsi del CVVP non erano colpite dalla prescrizione, mentre quelle vertenti sugli atti commessi più di tre anni prima di tale evento erano prescritte.

15

Di conseguenza, la Pardo è stata condannata al pagamento di EUR 31199 per gli atti di infrazione e a titolo dell’indennizzo adeguato dovuto per gli atti compiuti senza il consenso del titolare della privativa comunitaria durante il periodo di protezione provvisoria. Inoltre, le è stato ingiunto di cessare qualsiasi atto di infrazione.

16

La Pardo ha investito il giudice del rinvio, il Tribunal Supremo (Corte Suprema, Spagna) di un ricorso per cassazione avverso tale decisione della Audiencia Provincial de Murcia (Corte provinciale di Murcia), contestando l’interpretazione dell’articolo 96 del regolamento n. 2100/94 accolta da quest’ultimo.

17

Il giudice del rinvio menziona che, secondo la giurisprudenza nazionale in materia di proprietà intellettuale, occorre distinguere l’atto di infrazione isolato da quello avente carattere continuato. In quest’ultimo caso, i termini di prescrizione si protraggono fintantoché perdura l’atto costitutivo dell’infrazione. Detto giudice si chiede se una siffatta giurisprudenza sia trasponibile alle norme in materia di prescrizione di cui all’articolo 96 del regolamento n. 2100/94 e, in particolare, se tutte le azioni relative ad atti di infrazione siano colpite dalla prescrizione, ove il titolare della privativa comunitaria abbia proposto il suo ricorso più di tre anni dopo aver avuto conoscenza degli atti di infrazione e dell’identità del loro autore o se siano prescritte soltanto le azioni relative ad atti commessi più di tre anni prima della presentazione del ricorso.

18

In tali circostanze, il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se sia conforme all’articolo 96 del regolamento [n.°2100/94] un’interpretazione di tale disposizione secondo la quale, decorso il termine di tre anni dal momento in cui, in esito alla concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, il titolare abbia preso conoscenza dell’atto di infrazione e dell’identità dell’autore, sarebbero prescritte le azioni contemplate agli articoli 94 e 95 [di detto] regolamento, anche se gli atti di infrazione sono proseguiti fino al momento dell’esercizio dell’azione.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se si debba ritenere che, ai sensi dell’articolo 96 del [suddetto regolamento], la prescrizione si applichi soltanto rispetto agli atti concreti di infrazione commessi oltre il termine di tre anni, ma non rispetto a quelli commessi entro i tre anni precedenti il momento dell’esercizio dell’azione.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se in tale caso possano trovare accoglimento l’azione inibitoria e anche quella risarcitoria soltanto in relazione a questi ultimi atti compresi entro i tre anni precedenti il momento dell’esercizio dell’azione».

Procedimento dinanzi alla Corte

19

Con decisione del presidente della Corte del 13 febbraio 2019, il procedimento nella presente causa è stato sospeso fino alla pronuncia della sentenza nella causa C‑176/18, relativa a una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Corte suprema) vertente sull’interpretazione dell’articolo 13 del regolamento n. 2100/94, nell’ambito di una controversia tra il CVVP e il sig. Adolfo Juan Martínez Sanchís con riguardo allo sfruttamento, da parte di quest’ultimo, di mandarini della varietà Nadorcott.

20

In seguito alla pronuncia della sentenza del 19 dicembre 2019, Club de Variedades Vegetales Protegidas (C‑176/18, EU:C:2019:1131), la cancelleria della Corte ha comunicato tale sentenza al giudice del rinvio con lettera del 7 gennaio 2020 e l’ha invitato a indicare se, alla luce di tale sentenza, intendesse mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale nella presente causa.

21

Con lettera del 16 ottobre 2020, detto giudice ha informato la Corte che intendeva mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

22

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 96 del regolamento n. 2100/94 debba essere interpretato nel senso che il termine di prescrizione di tre anni, previsto da tale disposizione per i ricorsi contemplati agli articoli 94 e 95 di detto regolamento, inizia a decorrere, una volta che la privativa comunitaria per ritrovati vegetali sia stata definitivamente concessa, a partire dalla data in cui il titolare ha preso conoscenza dell’atto e dell’identità dell’autore dell’infrazione, e ciò indipendentemente dal fatto che tale atto di infrazione sia cessato o perduri fino al momento dell’esercizio dell’azione.

23

A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tenere conto non soltanto del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 20 gennaio 2021, Heavyinstall, C‑420/19, EU:C:2021:33, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

24

Anzitutto, per quanto riguarda il tenore letterale dell’articolo 96 del regolamento n. 2100/94, risulta espressamente da quest’ultimo che i ricorsi contemplati agli articoli 94 e 95 di tale regolamento si prescrivono dopo tre anni a decorrere dalla data in cui la privativa comunitaria per ritrovati vegetali è stata definitivamente concessa e il titolare di tale privativa ha preso conoscenza dell’atto e dell’identità dell’autore dell’infrazione ovvero, qualora non sussista tale conoscenza, dopo trent’anni dal compimento dell’atto in parola.

25

Pertanto, in primo luogo, da tale formulazione si evince che detta disposizione prevede due condizioni che consentono di determinare il dies a quo del termine di prescrizione di tre anni relativo ai ricorsi contemplati agli articoli 94 e 95 del regolamento n. 2100/94, l’una preliminare all’altra.

26

La decorrenza di siffatto termine dipende infatti, da un lato, da un evento oggettivo, ossia la data in cui la privativa comunitaria è stata definitivamente concessa, e, dall’altro, da un evento soggettivo, ossia la data in cui il titolare della privativa comunitaria ha preso conoscenza dell’atto di infrazione nonché dell’identità del suo autore.

27

Quanto alla questione se esista un ordine di priorità tra detti eventi che fanno decorrere il termine di prescrizione, occorre ritenere che il dies a quo di tale termine si collochi alla data dell’evento sopraggiunto per ultimo, ossia alla data di concessione della privativa comunitaria o alla data della presa di conoscenza dell’atto di infrazione e dell’identità del suo autore (v., per analogia, sentenza del 2 marzo 2017, Glencore Céréales France, C‑584/15, EU:C:2017:160, punto 47).

28

Ne consegue che l’articolo 96 del regolamento n. 2100/94 non può essere interpretato nel senso che la cessazione dell’atto di infrazione costituisca l’evento che fa decorrere il termine di prescrizione dei ricorsi contemplati agli articoli 94 e 95 di tale regolamento.

29

Una simile interpretazione, sostenuta dal CVVP nelle sue osservazioni scritte, non solo sarebbe in contrasto con il tenore letterale del suddetto articolo 96, ma equivarrebbe, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, ad aggiungere una condizione a quelle di cui al punto 26 della presente sentenza, non prevista dal legislatore dell’Unione.

30

In secondo luogo, la formulazione dell’articolo 96 del regolamento n. 2100/94 si limita a menzionare che il termine di prescrizione di tre anni decorre dal momento in cui il titolare ha avuto conoscenza dell’«atto» di infrazione in quanto tale e del suo autore. Tale disposizione non contiene, invece, nessun’altra precisazione relativa a una eventuale presa in considerazione dell’ampiezza del periodo durante il quale sono stati compiuti atti di infrazione lesivi dei diritti del titolare, o al carattere continuato di tali atti. Da tale formulazione risulta unicamente che tale «atto» è quello che può essere oggetto di uno dei ricorsi contemplati agli articoli 94 e 95 del regolamento n. 2100/94.

31

Al riguardo, occorre ricordare, da un lato, che, dalla concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, il compimento non autorizzato degli atti di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 nei confronti della varietà vegetale oggetto di tale privativa costituisce un’«utilizzazione non autorizzata», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento. Pertanto, conformemente all’articolo 94, paragrafo 1, lettera a), del regolamento in parola, chiunque, in tali circostanze, compia uno di tali atti può essere oggetto di un’azione intentata da tale titolare per far cessare la violazione o per ottenere un’equa compensazione o per entrambe le cose (sentenza del 19 dicembre 2019, Club de Variedades Vegetales Protegidas, C‑176/18, EU:C:2019:1131, punto 41).

32

Dall’altro lato, per quanto riguarda il periodo precedente alla concessione di tale privativa, detto titolare può esigere, conformemente all’articolo 95 del regolamento n. 2100/94, un indennizzo adeguato da parte di chiunque abbia commesso, nel periodo compreso fra la pubblicazione della domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali e la concessione della stessa, un atto che sarebbe stato vietato dopo tale periodo, in virtù di una siffatta privativa (sentenza del 19 dicembre 2019, Club de Variedades Vegetales Protegidas, C‑176/18, EU:C:2019:1131, punto 42).

33

Di conseguenza, dai punti da 24 a 32 della presente sentenza risulta che, secondo la formulazione dell’articolo 96 del regolamento n. 2100/94, il termine di prescrizione di tre anni previsto da tale disposizione per i ricorsi contemplati agli articoli 94 e 95 di tale regolamento decorre non dal momento in cui sono cessati gli atti di infrazione a causa dei quali tali ricorsi vengono proposti, ma dalla data in cui il titolare della privativa comunitaria ha preso conoscenza dell’esistenza di tali atti e dell’identità del loro autore, atteso che tale formulazione non contiene alcun rinvio, e neanche un’allusione, alle nozioni di durata dell’infrazione e di continuità dell’atto di infrazione.

34

Una simile interpretazione è confermata, poi, dal contesto in cui si inserisce l’articolo 96 del regolamento n. 2100/94.

35

Si deve infatti rilevare che i ricorsi contemplati dagli articoli 94 e 95 di tale regolamento sono diretti, segnatamente, contro gli atti di cui all’articolo 13, paragrafo 2, di quest’ultimo. Orbene, tale disposizione si riferisce proprio ad atti, identificati singolarmente, cosicché la circostanza che un atto si protragga nel tempo non è decisiva per determinare il dies a quo del termine di cui all’articolo 96 di detto regolamento.

36

Inoltre, l’interpretazione di tale disposizione, come menzionata al punto 33 della presente sentenza, è corroborata dalla finalità cui fa riferimento il regolamento n. 2100/94 attraverso detta disposizione, in quanto essa stabilisce una norma sulla prescrizione.

37

Occorre infatti ricordare che i termini di prescrizione soddisfano, in linea generale, la funzione di garantire la certezza del diritto (sentenza del 30 aprile 2020, Nelson Antunes da Cunha, C‑627/18, EU:C:2020:321, punto 44 e giurisprudenza citata).

38

Per adempiere efficacemente a tale funzione, detti termini devono essere stabiliti in anticipo e qualunque applicazione «per analogia» di un termine di prescrizione deve essere sufficientemente prevedibile dal soggetto dell’ordinamento (sentenza del 23 gennaio 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo, C‑387/17, EU:C:2019:51, punto 71 e giurisprudenza citata).

39

Orbene, un’interpretazione dell’articolo 96 del regolamento n. 2100/94 secondo cui il termine di prescrizione dallo stesso previsto inizierebbe a decorrere solo dalla cessazione dell’atto di infrazione in oggetto avrebbe come effetto che, fintantoché quest’ultimo perdura, il titolare della privativa comunitaria potrebbe proporre i ricorsi contemplati agli articoli 94 e 95 di tale regolamento fino a tre anni dopo la cessazione di tale atto, e ciò indipendentemente dalle date in cui si colloca l’inizio di detto atto e dal fatto che tale titolare abbia preso conoscenza dell’esistenza di quest’ultimo e dell’identità del suo autore.

40

Una simile interpretazione porrebbe l’autore degli atti di infrazione in uno stato di costante incertezza, in quanto il titolare della privativa comunitaria – benché abbia tollerato l’esistenza di tali atti al punto da far sorgere in capo al loro autore l’impressione di agire in buona fede – potrebbe validamente proporre uno dei ricorsi contemplati agli articoli 94 e 95 del regolamento n. 2100/94 per l’insieme di tali atti, indipendentemente dalla data in cui ciascuno di questi ultimi è stato commesso.

41

Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 96 del regolamento n. 2100/94 deve essere interpretato nel senso che il termine di prescrizione di tre anni previsto da tale disposizione per i ricorsi contemplati agli articoli 94 e 95 di detto regolamento inizia a decorrere, indipendentemente dalla circostanza che l’atto di infrazione di una varietà protetta perduri e dalla data in cui tale atto è cessato, a partire dalla data in cui, da un lato, la privativa comunitaria per ritrovati vegetali è stata definitivamente concessa e, dall’altro, il titolare della privativa comunitaria ha preso conoscenza dell’esistenza di tale atto e dell’identità del suo autore.

Sulle questioni seconda e terza

42

Con le sue questioni seconda e terza, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 96 del regolamento n. 2100/94 debba essere interpretato nel senso che sono prescritti tutti i ricorsi contemplati agli articoli 94 e 95 di tale regolamento, relativi a un insieme di atti di infrazione di una varietà protetta e che sono stati proposti più di tre anni dopo che, da un lato, la privativa comunitaria per ritrovati vegetali è stata definitivamente concessa e che, dall’altro, il titolare ha preso conoscenza di tale insieme di atti e dell’identità del loro autore – e ciò indipendentemente dalla data di commissione di ciascuno degli atti, facenti parte di tale insieme di atti, singolarmente considerato – o se sono prescritte soltanto le azioni relative ad atti commessi più di tre anni prima della proposizione di tali azioni.

43

Come risulta dal punto 35 della presente sentenza, l’articolo 96 del regolamento n. 2100/94 riguarda la prescrizione dei ricorsi contemplati agli articoli 94 e 95 di tale regolamento relativi ad atti di infrazione singolarmente identificati.

44

Come ricordato ai punti 31 e 32 della presente sentenza, tali atti sono, infatti, quelli di cui all’articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento che avrebbero necessitato di un’autorizzazione da parte del titolare della privativa comunitaria, ossia la produzione o la riproduzione (moltiplicazione), il condizionamento a fini di moltiplicazione, la messa in vendita, la vendita o altra commercializzazione, l’esportazione dall’Unione europea, l’importazione nell’Unione e il magazzinaggio per gli scopi di ciascuno di tali atti effettuati in ordine a costituenti varietali o al materiale del raccolto della varietà protetta.

45

Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’articolo 96 del regolamento n. 2100/94, ogni atto di infrazione corrispondente a uno di quelli elencati all’articolo 13, paragrafo 2, di tale regolamento deve essere preso in considerazione singolarmente, indipendentemente dalla circostanza che esso sia ripetuto, continui nel tempo o possa essere collegato a un insieme di atti.

46

Peraltro, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 61 delle sue conclusioni, il fatto che l’articolo 96 del regolamento n. 2100/94 prenda in considerazione la prescrizione di un «atto», e non quella di un comportamento considerato come un «insieme di atti» depone a favore di un esame individuale della prescrizione di ciascuno degli atti di infrazione che fanno parte di un «insieme di atti».

47

Ne consegue che è la data in cui il titolare della privativa comunitaria ha avuto conoscenza dell’esistenza dell’atto di infrazione considerato singolarmente e dell’identità del suo autore ad essere determinante per stabilire se i ricorsi contemplati agli articoli 94 e 95 del regolamento n. 2100/94 siano prescritti, tenuto conto del termine di tre anni previsto dall’articolo 96 di detto regolamento.

48

Nelle circostanze del procedimento principale, spetta quindi al giudice del rinvio determinare, per ciascuno degli atti di infrazione addebitati a carico della Pardo, se il CVVP abbia preso conoscenza di tali atti e del loro autore più di tre anni prima della proposizione da parte di quest’ultimo delle azioni di risarcimento di cui trattasi nel procedimento principale, le quali, come risulta dalla decisione di rinvio, sono state proposte nel mese di novembre 2011.

49

Un’interpretazione in senso contrario dell’articolo 96 del regolamento n. 2100/94, secondo cui la scadenza del termine di tre anni previsto da tale disposizione comporterebbe una prescrizione comprendente l’insieme degli atti che pregiudicano i diritti del titolare, come sostenuto dalla Pardo nelle sue osservazioni scritte, non sarebbe conforme alla finalità di tale disposizione.

50

Da una simile interpretazione risulterebbe, infatti, che la prescrizione dei ricorsi contemplati agli articoli 94 e 95 di tale regolamento, relativi a un atto di infrazione che sarebbe considerato come l’inizio di una condotta o come l’origine di un insieme di atti di infrazione riguardanti una varietà protetta, avrebbe l’effetto di comportare anche la prescrizione delle azioni relative a qualsiasi altro atto successivo che possa essere riconducibile a tale comportamento o essere collegato a tale insieme, indipendentemente dalla data in cui il titolare della privativa comunitaria abbia preso conoscenza dell’esistenza e dell’identità dell’autore di un simile atto.

51

Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, le norme sulla prescrizione possono riguardare solo le azioni relative ad atti che sono stati commessi e non a quelli che potrebbero essere commessi in futuro.

52

Per di più, se dovessero essere dichiarati prescritti ricorsi contemplati agli articoli 94 e 95 del regolamento n. 2100/94 con la motivazione che quelli relativi all’«atto iniziale» all’origine del comportamento incriminato sono prescritti, il titolare della privativa comunitaria sarebbe privato di qualsiasi tutela nei confronti degli atti di infrazione commessi dopo il termine di prescrizione relativo a tale atto iniziale.

53

Una simile accezione del termine di prescrizione previsto dall’articolo 96 di tale regolamento sarebbe incompatibile con lo scopo stesso di tale regolamento, che, ai sensi del suo articolo 1, è quello di istituire un sistema di privative comunitarie per ritrovati vegetali.

54

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni seconda e terza dichiarando che l’articolo 96 del regolamento n.°2100/94 deve essere interpretato nel senso che sono prescritti solo i ricorsi contemplati agli articoli 94 e 95 di tale regolamento, relativi a un insieme di atti di infrazione di una varietà protetta, che sono stati proposti più di tre anni dopo che, da un lato, la privativa comunitaria per ritrovati vegetali è stata definitivamente concessa e che, dall’altro, il titolare ha preso conoscenza dell’esistenza di ciascuno degli atti, facenti parte di tale insieme di atti, considerato singolarmente nonché dell’identità del loro autore.

Sulle spese

55

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 96 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, deve essere interpretato nel senso che il termine di prescrizione di tre anni previsto da tale disposizione per i ricorsi contemplati agli articoli 94 e 95 di detto regolamento inizia a decorrere, indipendentemente dalla circostanza che l’atto di infrazione di una varietà protetta perduri e dalla data in cui tale atto è cessato, a partire dalla data in cui, da un lato, la privativa comunitaria per ritrovati vegetali è stata definitivamente concessa e, dall’altro, il titolare della privativa comunitaria ha preso conoscenza dell’esistenza di tale atto e dell’identità del suo autore.

 

2)

L’articolo 96 del regolamento n. 2100/94 deve essere interpretato nel senso che sono prescritti solo i ricorsi contemplati agli articoli 94 e 95 di tale regolamento, relativi a un insieme di atti di infrazione di una varietà protetta, che sono stati proposti più di tre anni dopo che, da un lato, la privativa comunitaria per ritrovati vegetali è stata definitivamente concessa e che, dall’altro, il titolare ha preso conoscenza dell’esistenza di ciascuno degli atti, facenti parte di tale insieme di atti, considerato singolarmente nonché dell’identità del loro autore.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

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