Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CJ0089

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 luglio 2019.
    A contro Udlændinge- og Integrationsministeriet.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Østre Landsret.
    Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione CEE‑Turchia – Decisione n. 1/80 – Articolo 13 – Clausola di standstill – Ricongiungimento familiare dei coniugi – Nuova restrizione – Motivo imperativo d’interesse generale – Integrazione riuscita – Efficace gestione dei flussi migratori – Proporzionalità.
    Causa C-89/18.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:580

    SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

    10 luglio 2019 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione CEE‑Turchia – Decisione n. 1/80 – Articolo 13 – Clausola di standstill – Ricongiungimento familiare dei coniugi – Nuova restrizione – Motivo imperativo d’interesse generale – Integrazione riuscita – Efficace gestione dei flussi migratori – Proporzionalità»

    Nella causa C‑89/18,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Østre Landsret (Corte d’appello della regione Est, Danimarca), con decisione del 24 gennaio 2018, pervenuta in cancelleria l’8 febbraio 2018, nel procedimento

    A

    contro

    Udlændinge‑ og Integrationsministeriet,

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta da J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta (relatrice), vicepresidente della Corte, C. Toader, A. Rosas e M. Safjan, giudici,

    avvocato generale: G. Pitruzzella

    cancelliere: R. Şereş, amministratrice

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 dicembre 2018,

    considerate le osservazioni presentate:

    per A, da T. Ryhl e C. Friis Bach Ryhl, advokater;

    per il governo danese, da J. Nymann‑Lindegren e M. Wolff, in qualità di agenti, assistiti da R. Holdgaard, advokat;

    per la Commissione europea, da M. Van Hoof, D. Martin e L. Grønfeldt, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 marzo 2019,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione. Il Consiglio di associazione è stato istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 a Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con la decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963 (GU 1964, 217, pag. 3685; in prosieguo: l’«Accordo di associazione»).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra A e l’Udlændinge‑ og Integrationsministeriet (Ministero per gli Stranieri e l’Integrazione, Danimarca), già Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (Ministero per i Rifugiati, gli Immigrati e l’Integrazione), in merito al rigetto da parte di quest’ultimo della sua domanda volta ad ottenere un permesso di soggiorno in Danimarca ai fini del ricongiungimento familiare.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    L’Accordo di associazione

    3

    Ai sensi del suo articolo 2, paragrafo 1, l’Accordo di associazione ha lo scopo di promuovere il rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti contraenti, tenendo pienamente conto della necessità di assicurare un più rapido sviluppo dell’economia turca ed il miglioramento del livello di occupazione e del tenore di vita del popolo turco.

    4

    Secondo l’articolo 12 di tale accordo, «le Parti Contraenti convengono di ispirarsi agli articoli [39 CE], [40 CE] e [41 CE] per realizzare gradualmente tra di loro la libera circolazione dei lavoratori».

    La decisione n. 1/80

    5

    L’articolo 13 della decisione n. 1/80 dispone:

    «Gli Stati membri della Comunità e la Turchia non possono introdurre nuove restrizioni concernenti le condizioni d’accesso all’occupazione dei lavoratori e dei loro familiari che, sul loro rispettivo territorio, si trovino in una situazione regolare quanto al soggiorno e all’occupazione».

    6

    Ai sensi dell’articolo 14 di tale decisione:

    «1.   Le disposizioni della presente sezione vengono applicate fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

    2.   Esse non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dalle legislazioni nazionali o dagli accordi bilaterali esistenti tra la Turchia e gli Stati membri della Comunità, qualora questi contemplino, a favore dei loro cittadini, un regime più favorevole».

    Diritto danese

    7

    Ai sensi dell’articolo 9 della Udlændingeloven (legge sugli stranieri), nella versione applicabile al procedimento principale:

    «1.   Può essere rilasciato un permesso di soggiorno, su richiesta, a:

    1)

    uno straniero di età superiore a 24 anni, che convive, in forza di un legame matrimoniale o di una coabitazione stabile a lungo termine, con una persona residente in Danimarca di età superiore a 24 anni, che

    (…)

    d)

    è titolare di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato in Danimarca da più di tre anni

    (…)

    7.   Salvo ragioni molto specifiche, attinenti segnatamente all’unità del nucleo familiare, il permesso di soggiorno (…) di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a d), può essere rilasciato solo se i legami dei coniugi o dei conviventi con la Danimarca sono più forti dei legami dei coniugi o dei conviventi con un altro paese. (…)».

    8

    Secondo il giudice del rinvio, dai lavori preparatori relativi all’articolo 9, paragrafo 7, della legge sugli stranieri risulta che, nell’ambito della valutazione della questione se i legami tra i coniugi o i concubini e la Danimarca siano più forti di quelli che hanno con un altro paese, le autorità nazionali competenti devono tener conto di tutti gli elementi messi a loro disposizione.

    9

    Dette autorità devono procedere ad una ponderazione tra, da un lato, i legami del richiedente il ricongiungimento con la Danimarca e, dall’altro, quelli del coniuge o del concubino con il paese d’origine. Esse dovranno altresì tenere conto dei legami del richiedente il ricongiungimento con il paese d’origine del coniuge.

    10

    In particolare, le autorità nazionali competenti devono tener conto, segnatamente, della durata e della natura del soggiorno dei coniugi nei loro rispettivi paesi d’origine, dei legami familiari dei coniugi con la Danimarca rispetto a quelli della stessa natura con il paese d’origine del coniuge del richiedente il ricongiungimento, delle conoscenze linguistiche dei coniugi e dei legami relativi all’istruzione o all’attività lavorativa di questi ultimi con la Danimarca o con un altro paese.

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    11

    La ricorrente nel procedimento principale, A, è una cittadina turca, nata in Turchia, che il 24 maggio 1983 ha contratto matrimonio con B, anch’egli cittadino turco. La coppia ha avuto quattro figli nati in Turchia prima del divorzio, avvenuto il 24 giugno 1998.

    12

    Il 7 gennaio 1999, B ha sposato una cittadina tedesca residente in Danimarca. In qualità di coniuge di un cittadino dell’Unione, B ha ottenuto un permesso di soggiorno in Danimarca a partire dal 6 luglio 1999. Il 27 aprile 2006, egli ha ottenuto il rilascio di un permesso di soggiorno definitivo in forza delle disposizioni danesi di recepimento della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifiche GU 2004, L 229, pag. 35, e GU 2005, L 197, pag. 34).

    13

    Anche i quattro figli nati dall’unione tra A e B hanno ottenuto permessi di soggiorno in Danimarca per ricongiungimento familiare con B.

    14

    Il divorzio tra B e la moglie di cittadinanza tedesca è stato pronunciato il 25 giugno 2009. Il 28 agosto 2009 B ha nuovamente contratto matrimonio con A in Danimarca. Il 3 settembre 2009, facendo valere il proprio matrimonio con B, lavoratore dipendente in tale Stato membro, A ha presentato presso l’Udlændingestyrelsen (ufficio danese per l’immigrazione, Danimarca), già Udlændingeservice (servizio stranieri), una domanda di permesso di soggiorno in Danimarca.

    15

    Con decisione del 26 maggio 2010, l’ufficio danese dell’immigrazione ha respinto tale domanda conformemente alle disposizioni dell’articolo 9 della legge sugli stranieri.

    16

    Con decisione del 30 settembre 2010, il Ministero per gli Stranieri e l’Integrazione ha respinto il ricorso proposto da A contro la decisione del 26 maggio 2010, in quanto A e B non soddisfacevano la condizione posta dall’articolo 9, paragrafo 7, della legge sugli stranieri. Infatti, secondo tale ministero, i legami che A e B conservavano con la Turchia erano più forti di quelli che avevano con la Danimarca.

    17

    Più in particolare, il Ministero per gli Stranieri e l’Integrazione ha rilevato che A e B sono nati in Turchia, vi sono cresciuti e vi hanno frequentato la scuola. Essi avrebbero parimenti condotto una lunga vita familiare in tale Stato terzo, avendo generato, nel corso di tale periodo, quattro figli.

    18

    Il 10 marzo 2014, A ha presentato dinanzi al Retten i Aalborg (Tribunale di primo grado di Aalborg, Danimarca) un ricorso per l’annullamento della decisione del Ministero per gli Stranieri e l’Integrazione del 30 settembre 2010, chiedendo il riesame della sua domanda di ricongiungimento familiare. La causa è stata rinviata dinanzi al Københavns Byret (Tribunale municipale di Copenaghen, Danimarca) il 26 maggio 2014. Il 14 dicembre 2016 quest’ultimo giudice ha rinviato la causa dinanzi all’Østre Landsret (Corte d’appello della regione Est, Danimarca), considerato che il diritto nazionale autorizza i giudici di primo grado a rinviare le cause che sollevano questioni di principio dinanzi alle corti d’appello affinché esse statuiscano in primo grado.

    19

    Il giudice del rinvio considera, in sostanza, che la misura nazionale di cui trattasi nel procedimento principale costituisce una «nuova restrizione», a norma dell’articolo 13 della decisione n. 1/80. Tuttavia, esso rileva che la Corte ha già dichiarato, in particolare nella causa sfociata nella sentenza del 12 aprile 2016, Genc (C‑561/14, EU:C:2016:247), che «nuove restrizioni», ai sensi di tale disposizione, possono essere giustificate da motivi imperativi d’interesse generale, come l’obiettivo consistente nel garantire un’integrazione riuscita dei cittadini di uno Stato terzo nello Stato membro ospitante, a condizione che esse siano idonee a garantire la realizzazione dell’obiettivo legittimo perseguito e non eccedano quanto necessario per ottenerlo.

    20

    In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, sulla questione se la misura nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, quale attuata dalle autorità competenti, sia proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito.

    21

    In tale contesto, l’Østre Landsret (Corte d’appello della regione Est) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Nel caso in cui siano state introdotte “nuove restrizioni” al ricongiungimento familiare fra coniugi, contrarie prima facie alla clausola di “standstill” di cui [all’articolo 13 della decisione n. 1/80], e le suddette restrizioni siano giustificate sulla base di considerazioni di “integrazione riuscita”, riconosciute dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nelle proprie sentenze del 12 aprile 2016 nella causa Genc (C‑561/14, EU:C:2016:247), e del 10 luglio 2014, Dogan (C-138/13, EU:C:2014:2066), se una norma quale l’articolo 9, paragrafo 7, [della legge danese sugli stranieri] – in base alla quale una delle condizioni generali per il ricongiungimento familiare fra un cittadino di un paese terzo titolare di un permesso di soggiorno in Danimarca e il coniuge della suddetta persona è che il legame della coppia con la Danimarca sia più forte di quello con la Turchia – possa essere considerata “giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, idonea a garantire il raggiungimento dell’obiettivo legittimo perseguito e non eccedente quanto necessario per ottenerlo”.

    2)

    Qualora sia data risposta affermativa alla prima questione, nel senso che il requisito del legame debba essere considerato in generale idoneo a garantire il raggiungimento dell’obiettivo di integrazione, se sia possibile, senza violare il criterio della restrizione e il requisito della proporzionalità:

    [a)]

    applicare una prassi secondo cui, se il coniuge titolare di un permesso di soggiorno nello Stato membro (il ricongiungente) è arrivato per la prima volta in Danimarca all’età di 12-13 anni o successivamente, nel valutare il legame del ricongiungente con lo Stato membro è attribuito un peso rilevante ai seguenti fattori:

    se la persona soggiorna legalmente a lungo termine da circa 12 anni nello Stato membro;

    soggiorna e ha un’occupazione stabile nello Stato membro implicante un livello significativo di contatti e comunicazioni con colleghi e clienti nella lingua di detto Stato membro e protrattasi senza interruzioni significative per almeno quattro-cinque anni;

    soggiorna e ha un’occupazione stabile non implicante un livello significativo di contatti e comunicazioni con colleghi e clienti nella lingua dello Stato membro e protrattasi senza interruzioni significative per almeno sette-otto anni;

    [b)]

    applicare una prassi secondo cui il mantenimento da parte del ricongiungente di un legame significativo con il proprio paese di origine attraverso visite frequenti o di lunga durata in detto paese depone in senso contrario al soddisfacimento del requisito del legame, mentre vacanze o soggiorni di istruzione di breve durata non depongono a sfavore del rilascio di un permesso;

    [c)]

    applicare una prassi secondo cui la sussistenza di una cosiddetta situazione di “matrimonio, divorzio e nuovo matrimonio” depone fortemente a sfavore del soddisfacimento del requisito del legame».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione

    22

    Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 13 della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che una misura nazionale che subordina il ricongiungimento familiare tra un lavoratore turco residente legalmente nello Stato membro in questione e il suo coniuge alla condizione che i loro legami con tale Stato membro siano più forti di quelli che hanno con uno Stato terzo costituisca una «nuova restrizione», ai sensi di tale disposizione, e, in caso affermativo, se una siffatta misura possa essere giustificata dall’obiettivo consistente nel garantire un’integrazione riuscita dei cittadini di uno Stato terzo nello Stato membro interessato.

    23

    Al riguardo, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la clausola di standstill prevista all’articolo 13 della decisione n. 1/80 vieta in generale l’introduzione di qualsiasi nuova misura interna che abbia per oggetto o per effetto di assoggettare l’esercizio, da parte di un cittadino turco, della libertà di circolazione dei lavoratori nel territorio nazionale a condizioni più restrittive di quelle che gli erano applicabili al momento dell’entrata in vigore di detta decisione nei confronti dello Stato membro interessato (sentenza del 29 marzo 2017, Tekdemir, C‑652/15, EU:C:2017:239, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

    24

    Nel caso di specie, è pacifico che la misura nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, vale a dire l’articolo 9, paragrafo 7, della legge sugli stranieri, è stata introdotta dopo la data di entrata in vigore della decisione n. 1/80 in Danimarca, e che essa ha inasprito, in materia di ricongiungimento familiare, le condizioni della prima ammissione nel territorio danese nei confronti dei coniugi di cittadini turchi residenti legalmente in tale Stato membro, rispetto a quelle applicabili al momento dell’entrata in vigore in detto Stato membro della decisione n. 1/80.

    25

    Inoltre, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che B è un lavoratore turco che svolge un’attività lavorativa subordinata in Danimarca e che il suo coniuge, A, desidera raggiungerlo in tale Stato membro. Come risulta in sostanza dai punti 15 e 16 della presente sentenza, le autorità nazionali competenti hanno respinto la domanda di ricongiungimento familiare presentata da A sul fondamento dell’articolo 9, paragrafo 7, della legge sugli stranieri.

    26

    Poiché la situazione di B, lavoratore turco regolarmente inserito nel mercato del lavoro in Danimarca, si riferisce ad una libertà economica, nella specie la libera circolazione dei lavoratori, si deve ritenere che una siffatta situazione rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 13 della decisione n. 1/80 (sentenza del 12 aprile 2016, Genc, C‑561/14, EU:C:2016:247, punto 36).

    27

    Di conseguenza, è alla sola situazione del lavoratore turco residente nello Stato membro considerato, nel caso di specie B, che occorre far riferimento per stabilire se occorra, in base alla clausola di standstill di cui all’articolo 13 della decisione n. 1/80, disapplicare una misura nazionale come quella oggetto del procedimento principale, nel caso in cui si constati che quest’ultima è idonea a incidere sulla sua libertà di esercitare un’attività lavorativa subordinata in tale Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 12 aprile 2016, Genc, C‑561/14, EU:C:2016:247, punto 37).

    28

    In tale contesto, si deve ricordare che una normativa nazionale che inasprisca le condizioni per il ricongiungimento familiare dei lavoratori turchi, residenti legalmente nello Stato membro interessato, rispetto a quelle applicabili al momento dell’entrata in vigore in tale Stato membro della decisione n. 1/80, costituisce una «nuova restrizione», ai sensi dell’articolo 13 di tale decisione, all’esercizio da parte dei suddetti lavoratori turchi della libera circolazione dei lavoratori in tale Stato membro (sentenza del 7 agosto 2018, Yön, C‑123/17, EU:C:2018:632, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

    29

    Ciò in quanto la decisione di un cittadino turco di stabilirsi in uno Stato membro per ivi esercitare un’attività economica in modo stabile può essere influenzata negativamente qualora la normativa di tale Stato membro renda difficile o impossibile il ricongiungimento familiare, di modo che detto cittadino può eventualmente trovarsi costretto a scegliere tra la sua attività nello Stato membro interessato e la propria vita familiare in Turchia (v., in tal senso, sentenza del 7 agosto 2018, Yön, C‑123/17, EU:C:2018:632, punti 6162).

    30

    Nel caso di specie, aggravando le condizioni per l’ammissione del coniuge di un cittadino turco, lavoratore regolare sul mercato del lavoro danese, al beneficio del ricongiungimento familiare, la misura nazionale di cui trattasi nel procedimento principale costituisce, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 15 delle sue conclusioni, una «nuova restrizione» ai sensi dell’articolo 13 della decisione n. 1/80, all’esercizio da parte di B della libera circolazione dei lavoratori nello Stato membro interessato.

    31

    Orbene, come deriva dalla giurisprudenza della Corte, una restrizione che avrebbe come oggetto o effetto quello di assoggettare l’esercizio, da parte di un cittadino turco, della libertà di circolazione dei lavoratori sul territorio nazionale a condizioni più restrittive di quelle applicabili al momento dell’entrata in vigore della decisione n. 1/80 è vietata a meno che essa rientri nelle limitazioni di cui all’articolo 14 di tale decisione o sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, sia idonea a garantire il raggiungimento dell’obiettivo legittimo perseguito e non vada al di là di quanto necessario per ottenerlo (sentenza del 7 agosto 2018, Yön, C‑123/17, EU:C:2018:632, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).

    32

    A tal riguardo, è pacifico che la misura nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non rientra nelle limitazioni di cui all’articolo 14 della decisione n. 1/80.

    33

    Il giudice del rinvio indica che l’obiettivo perseguito dall’articolo 9, paragrafo 7, della legge sugli stranieri consisterebbe nel garantire un’integrazione riuscita dei cittadini di Stati terzi in Danimarca. Secondo il governo danese, la misura nazionale di cui trattasi nella causa principale persegue altresì l’obiettivo relativo alla gestione efficace dei flussi migratori.

    34

    Per quanto riguarda, in primo luogo, l’obiettivo consistente nel garantire un’integrazione riuscita, la Corte ha già dichiarato che tale obiettivo può, considerata l’importanza riconosciuta, nell’ambito del diritto dell’Unione, alle misure di integrazione, costituire un motivo imperativo di interesse generale, ai fini dell’articolo 13 della decisione n. 1/80 (sentenza del 12 aprile 2016, Genc, C‑561/14, EU:C:2016:247, punti 55 et 56).

    35

    Occorre, pertanto, esaminare se l’articolo 9, paragrafo 7, della legge sugli stranieri, che subordina il ricongiungimento familiare tra un lavoratore turco residente legalmente in Danimarca e il suo coniuge alla condizione che i loro legami con tale Stato membro siano più forti di quelli che hanno con uno Stato terzo, sia idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non vada oltre quanto necessario per il suo raggiungimento.

    36

    A tal riguardo, per quanto riguarda l’adeguatezza della misura nazionale di cui trattasi nel procedimento principale al fine di garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito, occorre constatare che, secondo tale misura, l’integrazione riuscita in Danimarca del coniuge di un lavoratore turco residente legalmente in tale Stato membro non può essere garantita, qualora i loro legami con uno Stato terzo siano più forti rispetto a quelli con la Danimarca.

    37

    Orbene, poiché i legami con lo Stato terzo sia del coniuge già presente sul territorio danese sia della ricorrente nel procedimento principale, hanno poca incidenza sulle possibilità di quest’ultima di pervenire ad un’integrazione riuscita in tale Stato membro, la misura nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non consente di dimostrare, in fase di esame di una domanda di permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare, che una riuscita integrazione del richiedente in Danimarca non può essere garantita.

    38

    Infatti, come in sostanza rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 31 delle sue conclusioni, detta misura non consente di valutare le prospettive di integrazione del coniuge di un lavoratore turco residente legalmente in Danimarca o della coppia che esso compone con detto lavoratore in tale Stato membro.

    39

    Nel caso di specie, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che le autorità nazionali competenti hanno considerato che B conservava legami più forti con la Turchia che con la Danimarca. Orbene, è giocoforza constatare che B è un lavoratore turco regolarmente inserito nel mercato del lavoro danese, che risiede legalmente con i suoi figli in tale Stato membro da diversi anni. Ne consegue che i legami di un cittadino turco con il suo Stato di origine non sono in grado di limitare le prospettive di integrazione di quest’ultimo, dato che il rapporto con tale Stato e quello con lo Stato membro ospitante non sono tali da escludersi reciprocamente.

    40

    Inoltre, da un lato, l’articolo 9, paragrafo 7, della legge sugli stranieri non prevede alcuna misura di integrazione idonea a migliorare le prospettive di integrazione del coniuge di un lavoratore turco residente legalmente in Danimarca, che intende raggiungere quest’ultimo in tale Stato membro.

    41

    Dall’altro lato, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che la valutazione da parte delle autorità nazionali competenti del requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 7, della legge sugli stranieri si fonda su criteri diffusi e imprecisi, che comportano pratiche diverse e imprevedibili, in violazione del principio della certezza del diritto.

    42

    Ne consegue che la misura nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo consistente nel garantire una riuscita integrazione dei cittadini di Stati terzi in Danimarca.

    43

    In secondo luogo, per quanto riguarda l’obiettivo relativo alla gestione efficace dei flussi migratori invocato dal governo danese, la Corte ha già dichiarato che un siffatto obiettivo può costituire un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare una nuova restrizione, ai sensi dell’articolo 13 della decisione n. 1/80 (sentenza del 29 marzo 2017, Tekdemir, C‑652/15, EU:C:2017:239, punto 39).

    44

    Tuttavia, detto governo ha precisato, nelle sue osservazioni scritte, che la misura nazionale di cui trattasi nel procedimento principale è idonea a garantire l’obiettivo di una gestione efficace dei flussi migratori, poiché consente di limitare il ricongiungimento familiare dei coniugi ai soli casi in cui la probabilità di integrazione in Danimarca del richiedente un titolo di soggiorno sarà più elevata.

    45

    Orbene, come risulta dai punti 37 e 38 della presente sentenza, detta misura non consente di valutare le prospettive di integrazione del richiedente un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare in Danimarca.

    46

    In tali circostanze, la misura di cui trattasi nel procedimento principale non è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo consistente nella gestione efficace dei flussi migratori.

    47

    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione che l’articolo 13 della decisione n. 1/80 deve essere interpretato nel senso che un provvedimento nazionale che subordini il ricongiungimento familiare tra un lavoratore turco residente legalmente nello Stato membro interessato e il suo coniuge alla condizione che i loro legami con tale Stato membro siano più forti di quelli che hanno con uno Stato terzo, costituisce una «nuova restrizione», ai sensi di tale disposizione. Una tale restrizione non è giustificata.

    Sulla seconda questione

    48

    Considerata la risposta fornita alla prima questione, non è necessario rispondere alla seconda.

    Sulle spese

    49

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

     

    L’articolo 13 della decisione n. 1/80, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con la decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, deve essere interpretato nel senso che un provvedimento nazionale che subordini il ricongiungimento familiare tra un lavoratore turco residente legalmente nello Stato membro interessato e il suo coniuge alla condizione che i loro legami con tale Stato membro siano più forti di quelli che hanno con uno Stato terzo, costituisce una «nuova restrizione», ai sensi di tale disposizione. Una tale restrizione non è giustificata.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il danese.

    Top