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Document 62018CJ0047

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 settembre 2019.
Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad contro Stephan Riel.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Wien.
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) – Fallimenti, concordati e altre procedure affini – Esclusione – Azione di accertamento dell’esistenza di un credito ai fini della sua iscrizione nell’ambito di una procedura di insolvenza – Applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articolo 41 – Contenuto dell’insinuazione del credito – Procedure principale e secondaria di insolvenza – Litispendenza e connessione – Applicazione analogica dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 – Inammissibilità.
Causa C-47/18.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:754

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

18 settembre 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) – Fallimenti, concordati e altre procedure affini – Esclusione – Azione di accertamento dell’esistenza di un credito ai fini della sua iscrizione nell’ambito di una procedura di insolvenza – Applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articolo 41 – Contenuto dell’insinuazione del credito – Procedure principale e secondaria di insolvenza – Litispendenza e connessione – Applicazione analogica dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 – Inammissibilità»

Nella causa C‑47/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria), con decisione del 17 gennaio 2018, pervenuta in cancelleria il 26 gennaio 2018, nel procedimento

Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

contro

Stephan Riel, in veste di curatore fallimentare della Alpine Bau GmbH,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta (relatrice), vicepresidente della Corte, C. Toader, A. Rosas e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per lo Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, da A. Freytag, Rechtsanwalt;

per S. Riel, in veste di curatore fallimentare della Alpine Bau GmbH, da S. Riel, Rechtsanwalt;

per il governo spagnolo, da M. Sampol Pucurull, in qualità di agente;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da M. Heller e M. Wilderspin, in qualità di agenti;

per il governo svizzero, da M. Schöll, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 aprile 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), nonché dell’articolo 41 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1).

2

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra lo Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Ministero del Tesoro della Repubblica di Polonia – Direttore generale delle strade nazionali e delle autostrade) e il sig. Stephan Riel, in veste di curatore fallimentare nella procedura principale di insolvenza aperta in Austria nei confronti della Alpine Bau GmbH, vertente su un’azione di accertamento dell’esistenza di crediti.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 1215/2012

3

L’articolo 1 del regolamento n. 1215/2012 così recita:

«1.   Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).

2.   Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

(…)

b)

i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini;

(…)».

4

Ai sensi dell’articolo 29 di tale regolamento:

«1.   Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 31, paragrafo 2, qualora davanti alle autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le medesime parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale adita in precedenza.

2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, su istanza di un’autorità giurisdizionale investita della controversia, ogni altra autorità giurisdizionale comunica senza indugio all’autorità giurisdizionale adita per prima la data in cui è stat[a] adita a norma dell’articolo 32.

3.   Se la competenza dell’autorità giurisdizionale precedentemente adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima».

5

L’articolo 30 di detto regolamento dispone quanto segue:

«1.   Ove più cause connesse siano pendenti davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti, l’autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere il procedimento.

2.   Se la causa davanti all’autorità giurisdizionale adita per prima è pendente in primo grado, qualunque altra autorità giurisdizionale può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti, a condizione che l’autorità giurisdizionale precedentemente adita sia competente a conoscere delle domande proposte e la legge a essa applicabile ne consenta la riunione.

3.   Ai fini del presente articolo si considerano connesse le cause aventi tra di loro un collegamento così stretto da rendere opportuna un’unica trattazione e decisione per evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivante da una trattazione separata».

Regolamento n. 1346/2000

6

I considerando 2, 6, 8, 12, 18, 19 e 21 del regolamento n. 1346/2000 enunciano quanto segue:

«(2)

Per il buon funzionamento del mercato interno è necessario che le procedure di insolvenza transfrontaliera siano efficienti ed efficaci. L’adozione del presente regolamento è necessaria al raggiungimento di tale obiettivo (…)

(…)

(6)

Secondo il principio di proporzionalità, il presente regolamento dovrebbe limitarsi a disposizioni che disciplinano le competenze per l’apertura delle procedure di insolvenza e per le decisioni che scaturiscono direttamente da tali procedure e sono ad esse strettamente connesse. Il regolamento dovrebbe inoltre contenere disposizioni relative al riconoscimento di tali decisioni e alla legge applicabile, che soddisfano anch’esse tale principio.

(…)

(8)

Allo scopo di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle procedure di insolvenza che presentano implicazioni transfrontaliere, sarebbe necessario e opportuno che le disposizioni in materia di giurisdizione, riconoscimento e legge applicabile in tale settore facessero parte di un provvedimento di diritto comunitario vincolante e direttamente applicabile negli Stati membri.

(…)

(12)

Il presente regolamento consente di aprire la procedura principale d’insolvenza nello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore. Tale procedura ha portata universale e tende a comprendere tutti i beni del debitore. Per tutelare tutti i diversi interessi, il regolamento permette di aprire una procedura secondaria in parallelo con la procedura principale. La procedura secondaria può essere aperta nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza. Gli effetti della procedura secondaria sono limitati ai beni situati in tale Stato. Disposizioni vincolanti di coordinamento con la procedura principale consentono di rispettare le esigenze di uniformità all’interno della Comunità.

(…)

(18)

In seguito all’apertura della procedura principale di insolvenza, il diritto di chiedere l’apertura di una procedura di insolvenza nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza non è limitato dal presente regolamento. Il curatore della procedura principale o chiunque sia a ciò legittimato ai sensi della legge nazionale di tale Stato membro può chiedere l’apertura di una procedura secondaria di insolvenza.

(19)

Le procedure secondarie di insolvenza possono avere diversi scopi, oltre a quello della tutela dell’interesse locale. Può accadere ad esempio che il patrimonio del debitore sia troppo complesso da amministrare unitariamente o che le divergenze tra gli ordinamenti giuridici interessati siano così rilevanti che possono sorgere difficoltà per l’estendersi degli effetti derivanti dal diritto dello Stato di apertura della procedura agli altri Stati nei quali i beni sono situati. Per questo motivo il curatore della procedura principale può chiedere l’apertura di una procedura secondaria quando ciò sia necessario per una gestione efficace dell’attivo.

(…)

(21)

Ciascun creditore, che abbia la sua residenza abituale, il suo domicilio o la sede statutaria nella Comunità, dovrebbe avere il diritto di insinuare i suoi crediti in ciascuna delle procedure di insolvenza pendenti nella Comunità sul patrimonio del debitore. (…)».

7

L’articolo 3 di detto regolamento è così formulato:

«1.   Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria.

2.   Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio.

3.   Se è aperta una procedura di insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure d’insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie. Tale procedura è obbligatoriamente una procedura di liquidazione.

(…)».

8

L’articolo 4 di detto regolamento dispone quanto segue:

«1.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura, in appresso denominato “Stato di apertura”.

2.   La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. Essa determina in particolare:

(…)

h)

le disposizioni relative all’insinuazione, alla verifica e all’ammissione dei crediti;

(…)».

9

L’articolo 27 del medesimo regolamento dispone quanto segue:

«La procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, aperta da un giudice di uno Stato membro e riconosciuta in un altro Stato membro (procedura principale) permette di aprire, in quest’altro Stato membro, i cui giudici siano competenti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, una procedura secondaria d’insolvenza, senza che in questo altro Stato sia esaminata l’insolvenza del debitore. (…) I suoi effetti sono limitati ai beni del debitore situati in tale altro Stato membro».

10

L’articolo 31 del regolamento n. 1346/2000 dispone quanto segue:

«1.   Salvo disposizioni che limitano la trasmissione di informazioni, il curatore della procedura principale e i curatori delle procedure secondarie devono rispettare l’obbligo d’informazione reciproca. Devono comunicare senza ritardo qualsiasi informazione che possa essere utile all’altra procedura, in particolare la situazione circa l’insinuazione e la verifica dei crediti e i provvedimenti volti a porre fine alla procedura.

2.   Fatte salve le norme applicabili a ciascuna procedura, il curatore della procedura principale e i curatori delle procedure secondarie hanno il dovere della cooperazione reciproca.

(…)».

11

L’articolo 39 del medesimo regolamento dispone quanto segue:

«Il creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura, comprese le autorità fiscali e gli organismi di previdenza sociale degli Stati membri, ha il diritto di insinuare i crediti per iscritto nella procedura di insolvenza».

12

A norma dell’articolo 40 del medesimo regolamento:

«1.   Non appena è aperta una procedura in uno Stato membro, il giudice competente di detto Stato o il curatore da lui nominato informa senza ritardo i creditori conosciuti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede negli altri Stati membri.

2.   L’informazione, trasmessa mediante una nota individuale, riguarda in particolare i termini da rispettare, le sanzioni previste circa i termini, l’organo o l’autorità legittimati a ricevere l’insinuazione dei crediti e gli altri provvedimenti prescritti. La nota indica anche se i creditori titolari di un privilegio o di una garanzia reale devono insinuare il credito».

13

L’articolo 41 del medesimo regolamento è così formulato:

«Il creditore invia una copia dei documenti giustificativi, qualora ne esistano, e indica la natura del credito, la data in cui è sorto, e il relativo importo; indica, inoltre, se vanta un privilegio, una garanzia reale o una riserva di proprietà e quali sono i beni che costituiscono la garanzia da lui invocata».

14

L’articolo 42 del regolamento n. 1346/2000 così recita:

«1.   L’informazione di cui all’articolo 40 avviene nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura. A tal fine si usa un formulario che reca il titolo “Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare” in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea.

2.   Ciascun creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura, può insinuare il credito nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di questo Stato. Tuttavia, in tal caso, l’insinuazione deve recare, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura, il titolo “Insinuazione di credito”. Può essere chiesta al creditore una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura».

Il diritto austriaco

15

L’articolo 102 dell’Insolvenzordnung (legge in materia di insolvenza), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«IO»), dispone quanto segue:

«I creditori sono tenuti a far valere i loro crediti nella procedura di insolvenza conformemente alle seguenti disposizioni, anche qualora fossero oggetto di controversia».

16

L’articolo 103, paragrafo 1, dell’IO così dispone:

«L’insinuazione deve indicare l’ammontare del credito e i fatti che ne costituiscono il fondamento, nonché il grado richiesto; essa deve precisare gli elementi di prova producibili a sostegno del credito vantato».

17

L’articolo 110, paragrafo 1, dell’IO dispone quanto segue:

«I titolari di crediti la cui esattezza o il cui grado rimangano controversi possono chiedere che ne sia accertata l’esistenza, laddove il rimedio contenzioso sia ricevibile, agendo in giudizio nei confronti di tutti i contestanti (…). Le domande formulate nell’ambito di tale azione possono fondarsi esclusivamente sul motivo invocato nel contesto dell’insinuazione e in sede di udienza di verifica; le stesse non possono riguardare un importo più elevato di quello indicato in tale occasione».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

18

Il ricorrente nel procedimento principale, competente per la gestione statale polacca delle strade, in esito a gare d’appalto pubbliche affidava alla Alpine Bau l’esecuzione di diversi progetti per la realizzazione di strade in Polonia. I contratti relativi a tali progetti contenevano disposizioni dettagliate concernenti il risarcimento danni in caso di ritardo nella loro esecuzione.

19

Il 19 giugno 2013 in Austria la Alpine Bau veniva posta in amministrazione controllata e il sig. Riel veniva nominato commissario di detta società.

20

Il 4 luglio 2013 la procedura in questione veniva riqualificata «fallimento». Il giorno successivo, in applicazione di una decisione dello Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna, Austria), nel registro delle procedure di insolvenza veniva specificato che si trattava di una procedura principale di insolvenza ai sensi del regolamento n. 1346/2000.

21

In Polonia, il Sąd Rejonowy Poznān-Stare Miasto w Poznaniu (Tribunale circondariale di Poznān-Stare Miasto, Polonia) apriva nei confronti della Alpine Bau una procedura secondaria di insolvenza.

22

Il ricorrente nel procedimento principale insinuava una serie di crediti, il 16 agosto 2013 e il 22 giugno 2016, nell’ambito della procedura principale di insolvenza aperta in Austria e, il 16 maggio 2014 e il 16 giugno 2015, nell’ambito della procedura secondaria di insolvenza aperta in Polonia.

23

Il sig. Riel, nominato nell’ambito della procedura principale di insolvenza austriaca, e il curatore fallimentare nominato nell’ambito della procedura secondaria polacca contestavano la maggior parte dei crediti insinuati.

24

Il 1o aprile 2015, il ricorrente nel procedimento principale proponeva in Polonia un’azione di accertamento dell’esistenza di un credito pari a 309663865 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 73898402).

25

Il 31 ottobre 2016, esso proponeva parimenti, dinanzi allo Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna), un’azione di accertamento dell’esistenza di un credito per un importo pari a EUR 64784879,43, chiedendo la sospensione del procedimento conformemente agli articoli 29 e 30 del regolamento n. 1215/2012, fino alla pronuncia di una decisione definitiva nei procedimenti di verifica dei crediti pendenti in Polonia.

26

Con decisione interlocutoria del 25 luglio 2017, lo Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna) respingeva il ricorso del ricorrente nel procedimento principale pari ad un importo di EUR 265132,81, senza pronunciarsi sulla sua domanda di sospensione.

27

Il ricorrente nel procedimento principale impugnava tale decisione dinanzi all’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria), deducendo, segnatamente, un vizio di procedura in quanto lo Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna) aveva negato la sospensione del procedimento in violazione dell’articolo 29 del regolamento n. 1215/2012.

28

Il giudice del rinvio domanda, in primo luogo, se l’azione di accertamento di un credito di cui è investito rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012 o in quello del regolamento n. 1346/2000.

29

In secondo luogo, esso si interroga sull’applicazione, eventualmente per analogia, delle norme relative alla litispendenza previste dal regolamento n. 1215/2012, in caso di applicazione del regolamento n. 1346/2000.

30

In terzo luogo, esso esprime dubbi circa la portata delle prescrizioni di cui all’articolo 41 del regolamento n. 1346/2000 relative al contenuto dell’insinuazione di un credito da parte dei creditori stabiliti in uno Stato membro.

31

In tale contesto, l’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento [n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che l’azione di diritto austriaco per l’accertamento di un credito («Prüfungsklage») attiene all’insolvenza [agli effetti della disposizione in parola] ed è pertanto esclusa dall’ambito di applicazione materiale di tale regolamento.

2)

(solo in caso di risposta affermativa alla prima questione):

Se l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere applicato in via analogica alle azioni connesse che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento [n. 1346/2000].

3)

(solo in caso di risposta negativa alla prima questione o di risposta affermativa alla seconda questione):

Se l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento [n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che sussiste una domanda fra le medesime parti avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, qualora un creditore – il [ricorrente nel procedimento principale] –, il quale abbia insinuato un credito (sostanzialmente) identico nella procedura principale di insolvenza austriaca e nella procedura secondaria di insolvenza polacca – credito che è stato contestato (in larga misura) dai rispettivi curatori fallimentari –, agisca in giudizio prima in Polonia nei confronti del curatore fallimentare locale nella procedura secondaria di insolvenza, e successivamente in Austria, nei confronti del curatore fallimentare nella procedura principale di insolvenza – [il sig. Riel] –, chiedendo l’accertamento dell’esistenza di crediti fallimentari per un determinato ammontare.

4)

Se l’articolo 41 del regolamento [n. 1346/2000] debba essere interpretato nel senso che l’obbligo di comunicare “la natura del credito, la data in cui è sorto, e il relativo importo” è soddisfatto qualora il creditore stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui è stata avviata la procedura di insolvenza – il [ricorrente nel procedimento principale] –, all’atto di insinuare il credito nella procedura principale di insolvenza, come nella fattispecie,

a)

si limiti a descrivere il credito indicando un importo concreto, senza tuttavia comunicare la data in cui esso è sorto (ad esempio, «credito del subappaltatore JSV Slawomir Kubica per l’esecuzione di lavori sulla rete stradale»);

b)

non comunichi, nell’insinuazione stessa, la data in cui il credito è sorto, ma una data sia desumibile dagli allegati prodotti congiuntamente all’insinuazione del credito (ad esempio, in base alla data indicata sulla fattura prodotta).

5)

Se l’articolo 41 del regolamento [n. 1346/2000] debba essere interpretato nel senso che tale disposizione non osta all’applicazione di norme nazionali più favorevoli, nel singolo caso concreto, al creditore insinuato stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui è stata avviata la procedura di insolvenza, ad esempio con riferimento all’obbligo di comunicare la data in cui il credito è sorto».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

32

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che un’azione di accertamento dell’esistenza di crediti ai fini della loro iscrizione nell’ambito di una procedura di insolvenza, come quella di cui al procedimento principale, sia esclusa dall’ambito di applicazione di tale regolamento.

33

A tal proposito, occorre ricordare che i regolamenti nn. 1215/2012 e 1346/2000 devono essere interpretati in modo da evitare qualsiasi sovrapposizione tra le norme che tali testi enunciano e qualsiasi lacuna normativa. Pertanto, le azioni escluse dal campo di applicazione del regolamento n. 1215/2012 ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 2, lettera b), in quanto rientrano tra «i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini», ricadono nel campo di applicazione del regolamento n. 1346/2000. Analogamente, le azioni che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 rientrano in quello del regolamento n. 1215/2012 (sentenze del 20 dicembre 2017, Valach e a., C‑649/16, EU:C:2017:986, punto 24, nonché del 4 ottobre 2018, Feniks, C‑337/17, EU:C:2018:805, punto 30).

34

Ne consegue che le rispettive sfere di applicazione dei due regolamenti sono chiaramente definite e che un’azione, che scaturisca direttamente da una procedura d’insolvenza e sia ad essa strettamente connessa, ricade nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1346/2000, e non in quello del regolamento n. 1215/2012 (sentenza del 14 novembre 2018, Wiemer & Trachte, C‑296/17, EU:C:2018:902, punto 31).

35

In tale contesto, la Corte ha preso in considerazione il fatto che i diversi tipi di azioni di cui essa è stata chiamata a conoscere erano esercitati in occasione di una procedura d’insolvenza. Del resto, essa ha soprattutto inteso stabilire ogni volta se l’azione in questione traesse origine dal diritto fallimentare o da altre norme (sentenze del 4 settembre 2014, Nickel & Goeldner Spedition, C‑157/13, EU:C:2014:2145, punto 26, nonché del 4 dicembre 2014, H, C‑295/13, EU:C:2014:2410, punto 18).

36

In particolare, l’elemento determinante fatto proprio dalla Corte per individuare l’ambito in cui rientra un’azione è il fondamento giuridico di quest’ultima. Secondo tale approccio, si deve indagare se il diritto o l’obbligo che serve come base dell’azione abbia la sua fonte nelle norme ordinarie del diritto civile e commerciale o nelle norme derogatorie, specifiche delle procedure d’insolvenza (sentenze del 4 settembre 2014, Nickel & Goeldner Spedition, C‑157/13, EU:C:2014:2145, punto 27; dell’11 giugno 2015, Comité d’entreprise de Nortel Networks e a., C‑649/13, EU:C:2015:384, punto 28; del 9 novembre 2017, Tünkers France e Tünkers Maschinenbau, C‑641/16, EU:C:2017:847, punto 22, nonché del 20 dicembre 2017, Valach e a., C‑649/16, EU:C:2017:986, punto 29).

37

Nel caso di specie, occorre rilevare che, oltre alla circostanza secondo cui l’azione di accertamento dell’esistenza di crediti di cui all’articolo 110 dell’IO, esercitata dal ricorrente nel procedimento principale, costituisce un elemento della normativa austriaca in materia d’insolvenza, risulta dai termini di tale disposizione che detta azione può essere esercitata nell’ambito di una procedura di insolvenza, da parte dei creditori che partecipano alla stessa, in caso di contestazione vertente sull’esattezza o sul grado dei crediti dichiarati da tali creditori.

38

Pertanto, risulta che, tenuto conto di tali caratteristiche, l’azione di accertamento dell’esistenza di crediti prevista dall’articolo 110 dell’IO deriva direttamente da una procedura d’insolvenza, è ad essa strettamente connessa e trae origine dal diritto fallimentare.

39

Di conseguenza, detta azione non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012, bensì in quello del regolamento n. 1346/2000.

40

In tale contesto, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che un’azione di accertamento dell’esistenza di crediti ai fini della loro iscrizione nell’ambito di una procedura di insolvenza, come quella di cui al procedimento principale, è esclusa dall’ambito di applicazione di tale regolamento.

Sulla seconda questione

41

Con la sua seconda questione, che esso pone unicamente in caso di risposta affermativa alla prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che esso si applica per analogia a un’azione come quella oggetto del procedimento principale, esclusa dall’ambito di applicazione di tale regolamento, ma rientrante in quello del regolamento n. 1346/2000.

42

In via preliminare, occorre rammentare che, prevedendo che, qualora davanti alle autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le medesime parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale adita in precedenza, l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 mira ad evitare che, per quanto riguarda tali domande, vengano emesse decisioni incompatibili.

43

Occorre parimenti rilevare che, poiché il legislatore dell’Unione ha esplicitamente escluso talune materie dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012, le disposizioni di quest’ultimo, comprese quelle aventi carattere meramente processuale, non si applicano per analogia a tali materie.

44

Peraltro, una siffatta applicazione non terrebbe debitamente conto del sistema del regolamento n. 1346/2000 e pregiudicherebbe, pertanto, l’efficacia pratica delle sue disposizioni, in particolare in quanto, conformemente agli articoli 3 e 27 di tale regolamento, letti alla luce dei considerando 12, 18 e 19 dello stesso, procedure secondarie di insolvenza possono essere aperte parallelamente alla procedura principale di insolvenza, ciò che l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 non consente.

45

Inoltre, come fatto valere dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, per quanto riguarda il sistema del regolamento n. 1346/2000, l’articolo 31 di quest’ultimo consente di evitare il rischio di decisioni incompatibili stabilendo norme in materia di informazione e di cooperazione in caso di procedure di insolvenza parallele.

46

Conseguentemente, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica, neppure per analogia, a un’azione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, esclusa dall’ambito di applicazione di tale regolamento, ma rientrante in quello del regolamento n. 1346/2000.

Sulla terza questione

47

Poiché la terza questione è stata posta solo nel caso in cui la prima questione sia risolta in senso negativo, ovvero per il caso in cui la seconda questione venga risolta in senso affermativo, non occorre rispondervi.

Sulle questioni quarta e quinta

48

Con le questioni quarta e quinta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 41 del regolamento n. 1346/2000 debba essere interpretato nel senso che un creditore, nell’ambito di una procedura di insolvenza, può insinuare un credito senza indicare formalmente la data in cui è sorto, quando la legge dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta tale procedura lo consente e tale data può essere dedotta dai documenti giustificativi di cui a detto articolo 41.

49

Dai considerando 2 e 8 del regolamento n. 1346/2000 emerge che lo stesso ha come obiettivo quello di consentire un funzionamento efficiente ed efficace delle procedure di insolvenza transfrontaliere nonché di migliorare l’efficacia e l’efficienza di tali procedure.

50

In particolare, come risulta segnatamente dal considerando 21 e dall’articolo 39 di tale regolamento, quest’ultimo mira a garantire la parità di trattamento dei creditori in seno all’Unione e a semplificare l’esercizio dei loro diritti.

51

L’articolo 4, paragrafo 2, lettera h), del regolamento n. 1346/2000 sancisce il principio secondo cui le disposizioni relative all’insinuazione, alla verifica e all’ammissione dei crediti sono determinate dalla legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura di insolvenza. L’articolo 41 di tale regolamento, contenuto nel capitolo IV dello stesso, intitolato «Informazione dei creditori e insinuazione dei lori crediti», elenca tuttavia alcuni obblighi relativi al contenuto dell’insinuazione di un credito che, come l’avvocato generale ha rilevato ai paragrafi 59 e 72 delle sue conclusioni, devono essere interpretati nel senso che stabiliscono gli obblighi più severi, relativi al contenuto dell’insinuazione di un credito, che possono essere imposti da una normativa nazionale ai creditori che hanno la loro residenza abituale, il loro domicilio o la loro sede in uno Stato membro diverso da quello di apertura della procedura di insolvenza.

52

Tra tali obblighi, l’articolo 41 prevede, segnatamente, che il creditore invii una copia dei documenti giustificativi, qualora ne esistano, e indichi la data in cui il credito è sorto.

53

Peraltro, occorre rammentare che, come è stato rilevato al punto 51 della presente sentenza, le disposizioni relative alla verifica e all’ammissione dei crediti, conformemente al principio enunciato all’articolo 4, paragrafo 2, lettera h), del regolamento n. 1346/2000, continuano ad essere determinate dalla legge dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta la procedura di insolvenza.

54

Dalle considerazioni che precedono risulta che l’articolo 41 del regolamento n. 1346/2000 non deve essere oggetto di un’interpretazione, che abbia l’effetto di escludere l’insinuazione di un credito sulla base del rilievo che l’insinuazione di cui si tratta non contiene una delle indicazioni di cui all’articolo 41, quando la menzione di tale indicazione non è imposta dalla legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura di insolvenza e tale indicazione può, senza particolare difficoltà, essere dedotta dai documenti giustificativi di cui al suddetto articolo 41, circostanza che spetta all’autorità competente, incaricata della verifica dei crediti, valutare.

55

Ciò premesso, si deve rispondere alle questioni quarta e quinta dichiarando che l’articolo 41 del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che un creditore, nell’ambito di una procedura di insolvenza, può insinuare un credito senza indicare formalmente la data in cui è sorto, quando la legge dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta detta procedura non impone l’obbligo di indicare tale data e quest’ultima può, senza particolare difficoltà, essere dedotta dai documenti giustificativi di cui al suddetto articolo 41, circostanza che spetta all’autorità competente, incaricata della verifica dei crediti, valutare.

Sulle spese

56

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’azione di accertamento dell’esistenza di crediti ai fini della loro iscrizione nell’ambito di una procedura di insolvenza, come quella di cui al procedimento principale, è esclusa dall’ambito di applicazione di tale regolamento.

 

2)

L’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica, neppure per analogia, a un’azione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, esclusa dall’ambito di applicazione di tale regolamento, ma rientrante in quello del regolamento n. 1346/2000.

 

3)

L’articolo 41 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che un creditore, nell’ambito di una procedura di insolvenza, può insinuare un credito senza indicare formalmente la data in cui è sorto, quando la legge dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta detta procedura non impone l’obbligo di indicare tale data e quest’ultima può, senza particolare difficoltà, essere dedotta dai documenti giustificativi di cui al suddetto articolo 41, circostanza che spetta all’autorità competente, incaricata della verifica dei crediti, valutare.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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