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Document 62018CJ0019

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 luglio 2019.
    VG contro Commissione europea.
    Impugnazione – Ricorso per risarcimento danni nei confronti della Commissione europea – Decisione della Commissione di porre fine a una collaborazione nell’ambito della rete Team Europe – Risarcimento del danno – Eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione – Natura contrattuale o extracontrattuale della controversia.
    Causa C-19/18 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:578

    SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

    10 luglio 2019 ( *1 )

    «Impugnazione – Ricorso per risarcimento danni nei confronti della Commissione europea – Decisione della Commissione di porre fine a una collaborazione nell’ambito della rete Team Europe – Risarcimento del danno – Eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione – Natura contrattuale o extracontrattuale della controversia»

    Nella causa C‑19/18 P,

    avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 5 gennaio 2018,

    VG, succeduta a MS, rappresentata da L. Levi, avocate,

    ricorrente,

    procedimento in cui l’altra parte è:

    Commissione europea, rappresentata da I. Martínez del Peral, C. Ehrbar e B. Mongin, in qualità di agenti,

    convenuta in primo grado,

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, C. Toader (relatrice), A. Rosas, L. Bay Larsen e M. Safjan, giudici,

    avvocato generale: G. Pitruzzella

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 aprile 2019,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Con la sua impugnazione, VG, succeduta a MS, chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 31 maggio 2017, MS/Commissione (T‑17/16, non pubblicata; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2017:379), con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso proposto da MS e diretto ad ottenere la condanna della Commissione a risarcire il danno da lui subito a causa della decisione di quest’ultima di porre fine alla sua collaborazione nell’ambito della rete Team Europe.

    Contesto normativo

    2

    L’articolo 268 TFUE dispone quanto segue:

    «La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all’articolo 340, secondo e terzo comma».

    3

    L’articolo 340 di tale trattato è così formulato:

    «La responsabilità contrattuale dell’Unione è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.

    In materia di responsabilità extracontrattuale, l’Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

    (…)».

    Fatti

    4

    La rete Team Europe è una rete locale di comunicazione il cui principale compito consiste nell’assistere le rappresentanze della Commissione nella loro comunicazione sulle politiche europee a livello locale e i cui membri operano come conferenzieri, moderatori, animatori di eventi ed esperti in comunicazione.

    5

    Tali conferenzieri sono legati alla Commissione da una «lettera d’intesa e di adesione al Team Europe». Tale lettera prevede la possibilità per ciascuna parte di rinunciare, in qualsiasi momento, a detta intesa per iscritto, senza ulteriori condizioni. I membri della rete Team Europe non sono retribuiti dalla Commissione. Quest’ultima invece, in base alle risorse di bilancio disponibili, pone gratuitamente a loro disposizione un servizio di sostegno, che prevede riunioni di coordinamento, seminari formativi, una piattaforma Internet di comunicazione e mezzi di comunicazione, per aiutarli nei loro compiti di conferenzieri. La lettera d’intesa e di adesione alla Team Europe precisa inoltre che i membri della rete Team Europe agiscono su base volontaria, e possono accettare il rimborso delle loro spese o un ragionevole compenso da parte degli organizzatori delle manifestazioni alle quali partecipano.

    6

    MS è Stato membro della rete Team Europe tra il 20 luglio 2011 e il 10 aprile 2013 in base alla lettera d’intesa e di adesione alla Team Europe, stipulata tra le parti della controversia, firmata a Parigi (Francia) l’8 luglio 2011 (in prosieguo: la «lettera d’intesa») dal capo della rappresentanza della Commissione in Francia, e a Montpellier (Francia), il 20 luglio 2011, da MS. Ai sensi di tale lettera, l’adesione di quest’ultimo alla rete Team Europe doveva cessare il 30 giugno 2014. Il 10 aprile 2013 il capo della rappresentanza della Commissione in Francia ha informato l’interessato, per telefono, che era stata posta fine alla sua collaborazione nel contesto di tale rete, decisione poi confermata per posta, per il motivo che nell’ambito della sua attività egli avrebbe tenuto, nei confronti di taluni partecipanti, un comportamento inappropriato.

    7

    Il motivo dedotto dal capo della rappresentanza della Commissione in Francia era che quest’ultimo aveva ricevuto una denuncia relativa al comportamento di MS, proveniente da alcune donne che avevano partecipato ad una conferenza o a un seminario della rete Team Europe.

    Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

    8

    Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 gennaio 2016, MS ha chiesto di beneficiare del gratuito patrocinio, al fine di proporre un ricorso per risarcimento danni.

    9

    Con ordinanza del 3 maggio 2016, MS/Commissione (T‑17/16 AJ, non pubblicata, EU:T:2016:446), il presidente del Tribunale l’ha ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.

    10

    Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 luglio 2016, MS ha proposto un ricorso per risarcimento danni dinanzi al Tribunale.

    11

    MS ha chiesto che il Tribunale volesse:

    riconoscere la responsabilità extracontrattuale della Commissione

    condannare la Commissione al risarcimento del preteso danno morale da lui subito a causa del comportamento scorretto di detta istituzione, valutato in EUR 20000;

    ingiungere alla Commissione di pubblicare una lettera di scuse nei suoi confronti e di reintegrarlo nella rete Team Europe;

    chiedere l’esibizione dei documenti, dichiarati riservati dalla Commissione, sui quali quest’ultima ha basato la propria decisione di porre fine alla sua collaborazione nel contesto della rete Team Europe, e

    condannare la Commissione alle spese.

    12

    Con atto separato, depositato il 6 ottobre 2016, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale e ha chiesto la condanna della parte ricorrente alle spese.

    13

    Nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 21 novembre 2016, MS ha chiesto al Tribunale di respingere tale eccezione.

    14

    Con l’ordinanza impugnata, adottata sul fondamento dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo ha accolto l’eccezione di irricevibilità. Il Tribunale ha dichiarato che l’oggetto del ricorso consiste in realtà in una domanda di risarcimento del danno fondata su un’ipotesi di responsabilità di natura contrattuale. Poiché la lettera d’intesa non contiene alcuna clausola compromissoria, tale giudice si è dichiarato incompetente.

    Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

    15

    Con ordinanza del 30 novembre 2017, la Corte ha accolto la domanda di gratuito patrocinio formulata dalla parte ricorrente.

    16

    Con la sua impugnazione, la parte ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare l’ordinanza impugnata;

    di conseguenza, rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci sul merito del ricorso in primo grado dinanzi ad esso proposto ovvero, qualora la Corte ritenga che lo stato della causa le consente di decidere il ricorso, accogliere i capi della domanda proposti dalla parte ricorrente in primo grado, ossia:

    riconoscere la responsabilità extracontrattuale della Commissione ai sensi degli articoli 268 e 340, secondo comma, TFUE;

    ordinare l’esibizione dei documenti dichiarati riservati dalla Commissione e che costituiscono il necessario supporto della decisione con cui è posta fine alla sua collaborazione nell’ambito della rete Team Europe;

    ordinare il risarcimento del danno morale risultante dal comportamento illecito della Commissione, valutato ex aequo et bono in EUR 20000;

    ingiungere alla Commissione di pubblicare una lettera di scuse alla parte ricorrente e di reintegrarla nella rete Team Europe, e

    condannare la convenuta alla totalità delle spese dei due gradi di giudizio.

    17

    Con lettera del 21 febbraio 2018, la Corte è stata informata del decesso di MS il 16 febbraio 2018 e della decisione di VG di proseguire la causa.

    18

    Nella sua replica del 28 maggio 2018, VG ha escluso il capo di domanda relativo alla reintegrazione nell’ambito della rete Team Europe.

    Sull’impugnazione

    19

    A sostegno della sua impugnazione, VG deduce due motivi vertenti, da un lato, su un errore di diritto nella qualificazione giuridica dell’azione di risarcimento e sulla violazione dell’obbligo di motivazione, e, dall’altro, su un errore di diritto nella qualificazione giuridica della lettera d’intesa, sulla violazione dell’obbligo di motivazione e sul travisamento dei fatti.

    Sul primo motivo, considerato nel suo insieme, e sulle parti prima e seconda del secondo motivo, considerate congiuntamente, vertenti su un errore di diritto riguardante la qualificazione del ricorso e sulla violazione dell’obbligo di motivazione

    Argomenti delle parti

    20

    In primo luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione dell’obbligo di motivazione, la parte ricorrente sostiene che il Tribunale non ha, anzitutto, spiegato perché la domanda di risarcimento sia necessariamente connessa all’interpretazione della lettera d’intesa, quando il comportamento contestato in tale domanda non è la risoluzione del presunto contratto, bensì la violazione dei diritti fondamentali di MS nel trattamento della denuncia diretta nei suoi confronti, di modo che l’interpretazione di tale lettera non è né necessaria né indispensabile per esaminare detta domanda, ai sensi del punto 80 della sentenza del 18 aprile 2013, Commissione/Systran e Systran Luxembourg (C‑103/11 P, EU:C:2013:245).

    21

    Inoltre, l’ordinanza impugnata non illustrerebbe le ragioni per le quali il Tribunale ha considerato che il trattamento da parte della Commissione della denuncia contro MS fosse necessariamente collegato all’interpretazione della lettera d’intesa. Tale lettera non conterrebbe disposizioni relative al trattamento di eventuali denunce né obblighi in capo alla Commissione di motivare la rinuncia alla collaborazione di un conferenziere nell’ambito della rete Team Europe. Le norme giuridiche, tra le quali i diritti fondamentali, di cui è affermata la violazione, si applicherebbero indipendentemente dalle disposizioni della lettera d’intesa.

    22

    Infine, alcuni elementi dell’atto introduttivo del ricorso dinanzi al Tribunale sarebbero rimasti senza una risposta da parte di quest’ultimo, che non avrebbe verificato in modo oggettivo e globale, basandosi sui diversi elementi contenuti nel fascicolo, se esistesse un effettivo contesto contrattuale, conformemente a quanto sarebbe nondimeno imposto dalla sentenza del 18 aprile 2013, Commissione/Systran e Systran Luxembourg (C‑103/11 P, EU:C:2013:245).

    23

    VG sostiene altresì che il Tribunale ha violato il suo obbligo di motivazione per quanto riguarda la qualificazione della lettera d’intesa.

    24

    In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserito errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nel qualificare il ricorso proposto come di «natura contrattuale», VG afferma, in sostanza, che il Tribunale ha erroneamente qualificato la lettera d’intesa come un «contratto», mentre si tratta piuttosto di orientamenti non vincolanti definiti unilateralmente dalla Commissione e che disciplinano il funzionamento della rete Team Europe. La Commissione non avrebbe mai affermato che sussistesse un rapporto di natura contrattuale, come attesterebbero il punto 21 delle sue osservazioni dinanzi alla Mediatrice europea e il punto 15 dell’ordinanza del 3 maggio 2016, MS/Commissione (T‑17/16 AJ, non pubblicata, EU:T:2016:446), con cui il Tribunale ha statuito sulla domanda di gratuito patrocinio di MS. La lettera d’intesa si limiterebbe a una sintesi dei diritti e dei doveri che disciplinano la rete Team Europe e non riguarderebbe quelli che regolano gli specifici rapporti tra la Commissione e MS. Essa non prevederebbe sanzioni in caso di violazione delle disposizioni che contiene, né riferimenti al dritto applicabile o alle autorità giurisdizionali competenti, rinviando in tal modo a semplici prescrizioni comportamentali più che a veri legami giuridici tra le persone. La Commissione avrebbe tardivamente modificato la propria posizione e dedotto la natura contrattuale della lettera d’intesa. La comune intenzione delle parti non sarebbe mai stata quella di obbligarsi reciprocamente sulla base di un contratto. Orbene, l’intenzione delle parti sarebbe un elemento determinante nella qualificazione di un atto come atto di natura contrattuale. Pertanto, il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato la lettera d’intesa come «contratto», e violato il proprio obbligo di motivazione.

    25

    La Commissione propone di respingere il primo motivo e la prima e la seconda parte del secondo motivo.

    Giudizio della Corte

    26

    In primo luogo, occorre ricordare che, per quanto riguarda le azioni giudiziarie dirette contro l’Unione con cui è fatta valere la responsabilità di quest’ultima per il risarcimento di un danno, il Trattato FUE prevede una ripartizione delle competenze tra i giudici dell’Unione e i giudici nazionali.

    27

    Per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, dall’articolo 340, secondo comma, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 268 TFUE, risulta che le controversie relative a tale responsabilità rientrano nella competenza dei giudici dell’Unione.

    28

    Al fine di determinare quale sia il giudice competente a conoscere di una particolare azione giudiziaria diretta contro l’Unione affinché questa risponda di un danno, è necessario esaminare se tale azione abbia ad oggetto la responsabilità contrattuale o la responsabilità extracontrattuale dell’Unione (sentenza del 18 aprile 2013, Commissione/Systran e Systran Luxembourg, C‑103/11 P, EU:C:2013:245, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

    29

    Per fare ciò, i giudici dell’Unione non possono semplicemente basarsi sulle norme invocate dalle parti. Infatti, il mero richiamo di norme giuridiche che non derivano da un contratto pertinente nella fattispecie, ma che si impongono alle parti, non può avere la conseguenza di modificare la natura contrattuale della controversia e sottrarla così al giudice competente. Se così non fosse, la natura della controversia e, di conseguenza, il giudice competente potrebbero cambiare a seconda delle norme invocate dalle parti, il che sarebbe contrario alle norme di competenza ratione materiae dei diversi giudici (v., in tal senso, sentenza del 18 aprile 2013, Commissione/Systran e Systran Luxembourg, C‑103/11 P, EU:C:2013:245, punti 6465 e giurisprudenza ivi citata).

    30

    In tale contesto, i giudici dell’Unione sono tenuti ad accertare se la domanda di risarcimento, oggetto del ricorso per risarcimento danni di cui sono investiti, si fondi in modo oggettivo e globale su diritti e obblighi d’origine contrattuale oppure d’origine extracontrattuale. A tal fine, detti giudici devono stabilire, analizzando i diversi elementi contenuti nel fascicolo – quali, segnatamente, la norma di diritto che si asserisce essere stata violata, la natura del danno lamentato, il comportamento addebitato nonché i rapporti giuridici esistenti tra le parti in causa – se esista tra queste ultime un contesto contrattuale effettivo connesso all’oggetto della controversia, il cui esame approfondito risulti indispensabile per potersi pronunciare sul ricorso di cui trattasi (sentenza del 18 aprile 2013, Commissione/Systran e Systran Luxembourg, C‑103/11 P, EU:C:2013:245, punto 66).

    31

    In secondo luogo, si deve ricordare che l’obbligo di motivare le sentenze, che incombe al Tribunale ai sensi degli articoli 36 e 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, non impone allo stesso di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti nella controversia. Dal momento che la motivazione fa apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dal Tribunale, essa può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali sono state adottate le misure di cui trattasi ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 2018, L’Oréal/EUIPO, C‑519/17 P e da C‑522/17 P a C‑525/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:348, punto 67 e giurisprudenza ivi citata).

    32

    Nel caso di specie, occorre rilevare che il Tribunale ha anzitutto constatato, al punto 34 dell’ordinanza impugnata, che la lettera d’intesa determina i rispettivi obblighi delle parti, la durata della cooperazione nonché le modalità per porvi fine. In particolare, esso ha rilevato che il punto 5 di tale lettera si riferisce a condizioni di «risoluzione». Il Tribunale ha poi dichiarato, al punto 35 di tale ordinanza, che la domanda di risarcimento era legata all’interpretazione della lettera d’intesa, poiché la parte ricorrente non ha fatto valere altri atti di cui la Commissione sarebbe l’autrice. Peraltro, il Tribunale ha considerato, al punto 36 di detta ordinanza, che il comportamento contestato aveva un legame diretto con un rapporto contrattuale esistente, il che l’ha portato a concludere, al punto 37 dell’ordinanza impugnata, che la domanda di risarcimento della parte ricorrente era legata all’interpretazione della lettera di intesa e, al punto 38 di tale ordinanza, che tale lettera conferiva alla controversia natura contrattuale. Infine, il Tribunale ha rilevato, al punto 40 dell’ordinanza impugnata, che la lettera d’intesa non conteneva alcuna clausola compromissoria, cosicché la controversia esula dalla competenza dei giudici dell’Unione.

    33

    Occorre, pertanto, constatare che il Tribunale ha sufficientemente motivato in diritto che l’oggetto della controversia era di natura contrattuale e che le condizioni che determinano la competenza dei giudici dell’Unione non erano soddisfatte.

    34

    Si deve inoltre considerare che nessuno degli argomenti dedotti da VG è atto a dimostrare che tali considerazioni siano viziate da errori di diritto.

    35

    In particolare, l’analisi condotta dal Tribunale non può essere contraddetta dalla circostanza che la parte ricorrente si è basata su una citazione estratta dalle osservazioni precedentemente formulate dalla Commissione dinanzi alla Mediatrice, e ripresa al punto 23 dell’ordinanza impugnata, secondo la quale la Commissione aveva indicato che «i membri [del] Team Europe non avevano un rapporto contrattuale con [essa]».

    36

    Infatti, la posizione in precedenza espressa dalla Commissione dinanzi alla Mediatrice non è necessariamente in contrasto con quella risultante dall’eccezione di irricevibilità sollevata da tale istituzione dinanzi al Tribunale.

    37

    A tal riguardo, occorre rilevare che tale citazione è incompleta, in quanto la frase, considerata nel suo complesso, precisa che «[i] membri del Team Europe non [hanno] un rapporto contrattuale con la Commissione e non percepiscono alcuna remunerazione o sovvenzione da parte di quest’ultima».

    38

    Anche supponendo che detta citazione possa essere intesa nel senso che esclude l’esistenza di un contratto di lavoro poiché la lettera d’intesa escludeva qualsiasi remunerazione e non prevedeva alcun vincolo giuridico di subordinazione, l’assenza di un siffatto contratto tra la Commissione e i membri della rete Team Europe non esclude l’esistenza di altri obblighi convenuti tra questi ultimi, cosicché tra loro esisteva una relazione che può comunque essere qualificata come «contrattuale» (v., per analogia, sentenza del 14 luglio 2016, Granarolo, C‑196/15, EU:C:2016:559, punto 25).

    39

    Peraltro, risulta dalle considerazioni espresse nella decisione della Mediatrice del 19 novembre 2015 che quest’ultima ha rilevato che «se la Commissione decide di non proseguire il suo rapporto contrattuale con un perito o un membro delle sue reti, occorre anzitutto, prima di adottare la sua posizione definitiva, che essa dia alla persona interessata l’opportunità di esprimere il proprio punto di vista sulla misura prevista».

    40

    Ne consegue che la controversia tra le parti ha senz’altro ad oggetto la contestazione delle circostanze della risoluzione, e più in particolare, le condizioni in cui è stata adottata la decisione della Commissione che pone fine alla collaborazione di MS nell’ambito della rete Team Europe.

    41

    L’invocazione della violazione di diritti fondamentali da parte della ricorrente non può, essa nemmeno, modificare la natura della controversia tra le parti.

    42

    Infatti, come ricordato al punto 29 della presente sentenza, e come la Corte ha dichiarato anche al punto 43 della sentenza del 20 maggio 2009, Guigard/Commissione (C‑214/08 P, non pubblicata, EU:C:2009:330), il mero richiamo di norme giuridiche che non derivano dal contratto, ma che si impongono alle parti non può avere la conseguenza di modificare la natura contrattuale della controversia e sottrarla così al giudice competente. Se così non fosse, la natura della controversia e, di conseguenza, il giudice competente potrebbero cambiare a seconda delle norme invocate dalle parti, ciò che sarebbe contrario alle norme di competenza ratione materiae dei diversi giudici.

    43

    Pertanto, il Tribunale ha correttamente dichiarato che i giudici dell’Unione non erano competenti e ha sufficientemente motivato le ragioni per cui era giunto alla conclusione dell’esistenza di un vero contesto contrattuale legato all’oggetto della controversia.

    44

    In tali circostanze, il primo motivo, nel suo insieme, nonché la prima e la seconda parte del secondo motivo, considerati congiuntamente, devono essere respinti in quanto infondati.

    Sulla terza parte del secondo motivo, vertente su un travisamento dei fatti

    Argomenti delle parti

    45

    Con la terza parte del secondo motivo, la parte ricorrente fa valere che il Tribunale, considerando che la lettera d’intesa costituisca un contratto senza definire il diritto ad essa applicabile, ne ha travisato la natura.

    46

    La Commissione ritiene tale terza parte irricevibile o, in subordine, infondata.

    Giudizio della Corte

    47

    Secondo costante giurisprudenza della Corte, dall’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea emerge che l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto e che il Tribunale è, pertanto, il solo competente ad accertare e valutare i fatti pertinenti nonché gli elementi di prova. La valutazione dei fatti e degli elementi di prova non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo il caso di travisamento di tali fatti e di tali elementi. Un siffatto travisamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 15 maggio 2019, CJ/ECDC, C‑170/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:410, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

    48

    Qualora un ricorrente alleghi un travisamento di elementi di prova da parte del Tribunale, egli, in forza dell’articolo 256 TFUE, dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati travisati dal Tribunale e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale travisamento (sentenza del 6 settembre 2018, Klein/Commissione, C‑346/17 P, EU:C:2018:679, punto 126 e giurisprudenza ivi citata).

    49

    Nel caso di specie, la parte ricorrente si limita a criticare brevemente il ragionamento del Tribunale, senza tuttavia dimostrare che quest’ultimo si basa su un travisamento degli elementi di fatto di cui è stato investito e che risulterebbe manifestamente dagli atti del fascicolo.

    50

    Inoltre, la parte ricorrente invoca per la prima volta dinanzi alla Corte l’argomento relativo alla mancata identificazione del diritto applicabile.

    51

    Orbene, tale argomento deve essere dichiarato irricevibile. Infatti, secondo l’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura, l’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. La competenza della Corte, nell’ambito dell’impugnazione, è infatti limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi ai giudici di primo grado. Una parte non può, di conseguenza, sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che non ha sollevato dinanzi al Tribunale, poiché ciò equivarrebbe a consentire alla stessa di sottoporre alla Corte, la cui competenza in sede di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella sottoposta al Tribunale [sentenza del vicepresidente della Corte del 10 gennaio 2018, Commissione/RW, C‑442/17 P(R), non pubblicata, EU:C:2018:6, punto 70 e giurisprudenza ivi citata].

    52

    Ne risulta che la terza parte del secondo motivo non può essere accolta.

    53

    Sulla base dell’insieme delle considerazioni che precedono, l’impugnazione deve essere respinta nel suo insieme.

    Sulle spese

    54

    A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. VG, essendo rimasta soccombente nei motivi proposti, va dunque condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della Commissione in tal senso.

     

    Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

     

    1)

    L’impugnazione è respinta.

     

    2)

    VG è condannata alle spese.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il francese

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