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Document 62018CC0355

Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate l'11 luglio 2019.
Barbara Rust-Hackner e a. contro Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich e a.
Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Landesgericht Salzburg e Bezirksgericht für Handelssachen Wien.
Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione di servizi – Assicurazione diretta sulla vita – Direttive 90/619/CEE, 92/96/CEE, 2002/83/CE e 2009/138/CE – Diritto di rinuncia – Informazione errata circa le modalità d’esercizio del diritto di rinuncia – Requisiti formali della dichiarazione di rinuncia – Effetti sugli obblighi dell’impresa di assicurazione – Termine – Estinzione del diritto di rinuncia – Possibilità di una rinuncia successiva alla risoluzione dal contratto – Rimborso del valore di riscatto del contratto – Restituzione dei premi versati – Diritto agli interessi compensativi – Prescrizione.
Cause riunite da C-355/18 a C-357/18 e C-479/18.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:594

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate l’11 luglio 2019 ( 1 )

Cause riunite da C‑355/18 a C‑357/18 e C‑479/18

Barbara Rust-Hackner (C‑355/18)

Christian Gmoser (C‑356/18)

Bettina Plackner (C‑357/18)

contro

Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Tribunale del Land di Salisburgo, Austria)]

e

KL,

LK,

MJ,

NI

contro

UNIQA Österreich Versicherungen,

Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft,

DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group (C‑479/18)

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Tribunale circoscrizionale speciale per le controversie in materia commerciale di Vienna, Austria)]

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Assicurazione diretta sulla vita – Direttive 90/619/CEE, 92/96/CEE, 2002/83/CE e 2009/138/CE – Diritto di recesso – Mancanza o erroneità dell’informativa sulle condizioni di esercizio di tale diritto – Estinzione del diritto di recesso – Effetti giuridici del recesso»

I. Introduzione

1.

Ci si chiede in quali circostanze e per quanto tempo un assicurato possa recedere da un contratto di assicurazione sulla vita per mancanza o erroneità dell’informativa sul recesso.

2.

Ai sensi delle pertinenti disposizioni delle direttive sulle assicurazioni, l’assicurato ha il diritto di recedere da un contratto di assicurazione sulla vita entro un breve periodo dalla conclusione del contratto. L’assicuratore deve assicurarsi che sia fornita un’informativa sufficiente su tale diritto al momento della conclusione stessa.

3.

Nelle cause in esame, scaturite da quattro domande di pronuncia pregiudiziale proposte da due giudici austriaci, la Corte è essenzialmente chiamata a chiarire in quali casi un’informazione inadeguata può essere equiparata, per mancato raggiungimento del suo scopo, ad un’informativa omessa. Con riguardo a tali ipotesi, viene inoltre chiesto alla Corte entro quanto tempo il contraente possa esercitare il diritto di recesso. Laddove, secondo il diritto dell’Unione, sia ammissibile o addirittura necessario un recesso straordinario tardivo, si porrà infine la questione dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione in ordine agli effetti giuridici della dichiarazione di recesso.

II. Contesto normativo

A.   Diritto dell’Unione

4.

Tenuto conto delle diverse date di stipulazione dei contratti di assicurazione sulla vita di cui trattasi nei procedimenti principali, devono essere applicate e interpretate le disposizioni di diverse direttive: mentre le questioni pregiudiziali sollevate nelle cause C‑355/18, C‑356/18 e C‑357/18 e nella causa C‑479/18 devono essere esaminate alla luce della seconda ( 2 ) e della terza ( 3 ) direttiva sull’assicurazione sulla vita ( 4 ), alle altre questioni sollevate nella causa C‑479/18 si applicano inoltre anche le successive direttive 2002/83 ( 5 ) e 2009/138 ( 6 ). Tuttavia, considerata l’identità di contenuto tra le disposizioni delle direttive oggetto d’interpretazione non si riscontrano differenze.

5.

L’articolo 15, paragrafo 1, della seconda direttiva assicurazione vita prevedeva quanto segue:

«Ogni Stato membro richiede che il contraente di un contratto di assicurazione sulla vita individuale, disponga di un termine tra i 14 e i 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso per rinunciare agli effetti del contratto.

La notifica della rinuncia al contratto da parte del contraente ha l’effetto di liberarlo in futuro da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto.

Gli altri effetti giuridici e le condizioni della rinuncia sono disciplinati dalla legge applicabile al contratto […], in particolare per quanto riguarda le modalità secondo le quali il contraente è informato della conclusione del contratto».

L’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 e l’articolo 186, paragrafo 1, della direttiva solvibilità II ricalcano ampiamente a tale disposizione.

6.

L’articolo 31, paragrafi 1 e 4, della terza direttiva assicurazione vita prevedeva quanto segue:

«1.   Prima della conclusione del contratto d’assicurazione, al contraente devono essere comunicate le informazioni di cui all’allegato II, punto A.

[…]

4.   Le modalità di applicazione del presente articolo e dell’allegato II sono adottate dallo Stato membro dell’impegno».

L’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 e l’articolo 185 della direttiva solvibilità II contengono analoghe disposizioni.

7.

L’allegato II («Informazioni per i contraenti») della terza direttiva assicurazione vita elenca al punto A le informazioni che dovevano essere comunicate al contraente prima della conclusione del contratto ( 7 ). In base al secondo periodo dell’allegato, «le informazioni [che debbono essere comunicate] debbono essere formulate per iscritto con chiarezza e precisione e debbono essere redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro dell’impegno» ( 8 ). In tali informazioni rientravano, ai sensi del punto A, a.13, le «[m]odalità d’esercizio del diritto di rinuncia» ( 9 ).

B.   Normativa nazionale

8.

L’articolo 165a dell’Österreichisches Versicherungsvertragsgesetz (legge austriaca sul contratto di assicurazione; in prosieguo: il «VersVG»), nel testo applicabile ai procedimenti principali nelle cause C‑356/18 e C‑357/18, nonché ai procedimenti principali A e B nella causa C‑479/18 ( 10 ) così recitava:

«1.   L’assicurato ha il diritto di recedere dal contratto entro due settimane dalla sua conclusione. Qualora l’assicuratore abbia garantito una copertura assicurativa temporanea, gli spettano i premi corrispondenti alla rispettiva durata.

2.   Qualora l’assicuratore non abbia ottemperato all’obbligo di comunicazione del proprio recapito (articolo 9 a, paragrafo I, punto I, del [Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG; legge austriaca in materia di vigilanza assicurativa)], il termine di recesso ai sensi del paragrafo I inizia a decorrere non prima della comunicazione di detto recapito all’’assicurato.

3.   I precedenti paragrafi non si applicano ai contratti di assicurazione collettivi e ai contratti aventi una durata massima di sei mesi».

9.

L’articolo 165a del VersVG ( 11 ) nel testo applicabile al procedimento principale nella causa C‑355/18 e al procedimento principale C nella causa C‑479/18 estendeva a 30 giorni il termine previsto dal paragrafo 1. Il paragrafo 165a del VersVG nel testo applicabile al procedimento principale D nella causa C‑479/18, contiene un nuovo paragrafo 2a ( 12 ) così formulato:

«2a.   Nel caso in cui l’assicurato sia un consumatore (articolo 1, paragrafo 1, punto 2, del Konsumentenschutzgesetz [legge relativa alla protezione dei consumatori]), il termine per l’esercizio del recesso ai sensi dei paragrafi 1 e 2 inizia a decorrere solo quando egli sia stato informato in merito al diritto di recesso».

10.

L’articolo 9a, paragrafo 1, del VAG, nel testo pertinente per i procedimenti principali (BGBl. n. 447/1996 e BGBl. I n. 34/2015), così recitava per estratto:

«1.   All’atto della stipulazione di un contratto di assicurazione che copre un rischio situato nel territorio nazionale, l’assicurato dev’essere informato per iscritto prima della manifestazione della propria volontà contrattuale in ordine alle seguenti circostanze:

[…]

6.

le circostanze nelle quali l’assicurato può rinunciare alla conclusione del contratto di assicurazione o recedere dal medesimo».

III. Fatti e procedimenti principali

11.

Tutti i procedimenti principali vertono su richieste di rimborso presentate da parte di persone fisiche e concernenti la totalità dei premi assicurativi versati, compresi gli interessi capitalizzati, che esse fanno valere quali contraenti nei confronti dei rispettivi assicuratori del ramo vita. Tali richieste si basano su dichiarazioni di recesso effettuate dai contraenti interessati molto tempo dopo la conclusione del contratto, in alcuni casi anche dopo la risoluzione del contratto in questione (cosiddetto recesso tardivo).

12.

A sostegno delle loro domande, i ricorrenti nei procedimenti principali fanno valere, in sostanza, di non essere stati affatto informati dagli assicuratori interessati (procedimento B della causa C‑479/18) o, in ogni caso, non informati correttamente in merito al diritto di recesso loro riconosciuto. L’erroneità dell’informativa deriverebbe dal fatto che essa subordina la validità della dichiarazione di recesso all’osservanza della forma scritta, mentre in base alla normativa nazionale sarebbe sufficiente una dichiarazione senza requisiti formali. Pertanto, ai contraenti sarebbe stato impedito di esercitare il diritto di recesso garantito dal diritto dell’Unione, con la conseguenza che il termine per la dichiarazione di recesso non sarebbe iniziato a decorrere.

13.

Tra gli assicurati ricorrenti e gli assicuratori resistenti nei procedimenti principali è controverso se il diritto di recesso fosse già estinto nel momento in cui è stato esercitato. Inoltre, vi è disaccordo sulla questione se le richieste di pagamento presentate dal contraente siano limitate al valore di riscatto applicabile al momento della risoluzione del contratto o se tutte le prestazioni eseguite debbano essere rimborsate secondo i principi della restituzione a titolo di ingiustificato arricchimento.

14.

Nelle cause da C‑355/18 a C‑357/18, gli assicurati ricorrenti fondano le loro domande essenzialmente sul fatto che essi erano legittimati ad un recesso tardivo in quanto non sarebbero stati correttamente informati in merito alla forma da rispettare nella dichiarazione di recesso. Dopo l’accoglimento delle loro domande in primo grado, il Landesgericht Salzburg (Tribunale del Land di Salisburgo, Austria) ritiene necessaria l’interpretazione, da parte della Corte, delle pertinenti disposizioni delle direttive sulle assicurazioni, in quanto dubita che le informazioni debbano essere considerate «inesatte» nel caso in cui non abbiano indotto in errore il contraente circa l’esistenza del suo diritto di recesso

15.

Nelle cause C‑355/18 e C‑356/18, la dichiarazione di recesso dal contratto ha avuto luogo successivamente alla risoluzione di quest’ultimo mediante disdetta o riscatto. D’altro canto, il contratto di assicurazione sulla vita in questione nella causa C‑357/18 non era stato precedentemente risolto mediante disdetta al momento della dichiarazione di recesso.

16.

La domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑479/18 è scaturita da quattro procedimenti – indicati dal Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Tribunale circoscrizionale speciale per le controversie commerciali di Vienna, Austria) quali procedimenti da A a D – aventi ad oggetto analoghi ricorsi proposti dagli assicurati nei confronti dei rispettivi assicuratori per la risoluzione dei contratti di assicurazione sulla vita. Tali contraenti avevano del pari esercitato il loro recesso molto tempo dopo la conclusione del contratto per erronea ovvero omessa informativa. Nel procedimento B, il contraente aveva dichiarato il proprio recesso per omessa informativa successivamente alla disdetta del contratto e il conseguente pagamento del valore di riscatto.

IV. Domande di pronuncia pregiudiziale e procedimenti dinanzi alla Corte

17.

Nelle cause C‑355/18 e C‑356/18, il Landesgericht Salzburg (Tribunale del Land di Salisburgo) ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1.

Se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619/CEE (seconda direttiva assicurazione vita), nel testo di cui alla direttiva 92/96/CEE (terza direttiva assicurazione vita), in combinato disposto con l’articolo 31 della direttiva 92/96/CEE, debba essere interpretato nel senso che l’informativa sulla facoltà di recesso debba parimenti riportare l’indicazione che il recesso non è soggetto ad alcun particolare requisito di forma.

2.

Se sia possibile recedere da un contratto di assicurazione sulla vita, per erronea informativa sul diritto di recesso, anche successivamente alla risoluzione del contratto medesimo a seguito della sua disdetta (e riscatto) da parte dell’assicurato».

18.

Nella causa C‑357/18, il Landesgericht Salzburg (Tribunale del Land di Salisburgo) ha sottoposto alla Corte solo la prima delle menzionate questioni pregiudiziali.

19.

Con ordinanza del presidente della Corte del 22 giugno 2018, le cause C‑355/18, C‑356/18 e C‑357/18 sono state riunite ai fini delle fasi scritta ed orale del procedimento, nonché della sentenza.

20.

Nella causa C‑479/18, il Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Tribunale circoscrizionale speciale per le controversie commerciali di Vienna) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali.

«1.

Se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619/CEE, in combinato disposto con l’articolo 31 della direttiva 92/96/CEE, ovvero l’articolo 35, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE ovvero l’articolo 185, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 186, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE debbano essere interpretati nel senso che – in assenza di disposizioni nazionali concernenti gli effetti di un’erronea informativa sul diritto di recesso anteriormente alla conclusione del contratto — il termine per l’esercizio del diritto di recesso non inizi a decorrere, nel caso in cui la compagnia assicurativa specifichi nell’informativa che il diritto di recesso debba essere esercitato in forma scritta, sebbene il recesso, in base alla normativa nazionale, sia possibile in forma libera.

2.

(nel caso di risposta affermativa alla prima questione:) Se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619/CEE, in combinato disposto con l’articolo 31 della direttiva 92/96/CEE, debba essere interpretato nel senso che esso osti ad una normativa nazionale, per effetto della quale, in caso di omessa o erronea informativa sul diritto di recesso anteriormente alla conclusione del contratto, il termine per l’esercizio del diritto di recesso inizi a decorrere nel momento in cui l’assicurato sia venuto a conoscenza – a prescindere da come ciò sia avvenuto – del proprio diritto di recesso.

3.

Se l’articolo 35, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE debba essere interpretato nel senso che – in assenza di disposizioni nazionali relative agli effetti di un’omessa o erronea informativa sul diritto di recesso anteriormente alla conclusione del contratto – l’assicurato decada dal proprio diritto di recesso dal contratto quantomeno nel momento in cui, a seguito della risoluzione del contratto stesso, gli sia stato corrisposto il valore di riscatto e le parti contrattuali abbiano pertanto soddisfatto in toto gli obblighi derivanti dal contratto.

4.

(nel caso di risposta affermativa alla prima questione e/o di risposta negativa alla terza questione:) Se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619/CEE ovvero l’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE ovvero l’articolo 186, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale, per effetto della quale all’assicurato, nel caso di esercizio del proprio diritto di recesso, spetti il rimborso del valore di riscatto (il valore pro rata temporis dell’assicurazione calcolato secondo le regole riconosciute della matematica attuariale).

5.

(nel caso di esame della quarta questione e di risposta affermativa alla medesima:) Se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619/CEE ovvero l’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE ovvero l’articolo 186, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale, per effetto della quale, in caso di esercizio del diritto di recesso, il diritto all’applicazione forfettaria del tasso di interesse ai premi rimborsati possa essere limitato, per effetto di prescrizione, alla quota corrispondente ai tre anni precedenti la proposizione dell’azione giurisdizionale».

21.

Con decisione della Corte del 26 febbraio 2019, le cause C‑479/18 e le cause C‑355/18, C‑356/18 e C‑357/18 sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento, nonché della sentenza.

22.

Nel procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte, le parti nel procedimento principale, la Repubblica d’Austria, la Repubblica ceca, l’Italia e la Commissione europea, hanno presentato osservazioni scritte. Le stesse parti, ad eccezione del ricorrente nella causa C‑479/18, dell’Italia e della Repubblica ceca, sono state rappresentate anche all’udienza dell’11 aprile 2019.

V. Sulla competenza della Corte e sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali (cause C‑355/18, C‑356/18‑ e C‑357/18)

A.   Sulla competenza della Corte

23.

Con riferimento alla rilevanza della normativa nazionale ai fini della valutazione dell’informativa sul recesso, gli assicurati ricorrenti nelle cause C‑355/18, C‑356/18 e C‑357/18 dubitano della competenza della Corte a rispondere alle questioni pregiudiziali.

24.

La valutazione del carattere adeguato di un’informativa sul recesso nel singolo caso, infatti, dev’essere effettuata principalmente sulla base della normativa nazionale rispettivamente applicabile ( 13 ). Ciò risulta anzitutto dal fatto che, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 4, della terza direttiva assicurazione vita, dell’articolo 36, paragrafo 4, della direttiva 2002/83 ovvero dell’articolo 185, paragrafo 8, della direttiva solvibilità II, gli Stati membri adottano le modalità di applicazione dell’informativa prescritta dal diritto dell’Unione. Oggetto dell’informativa è, tra l’altro, «le modalità di esercizio del diritto di recesso», le quali a loro volta devono essere determinate dagli Stati membri conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, terzo comma, della seconda direttiva assicurazione vita, all’articolo 35, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2002/83 ovvero all’articolo 186, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva solvibilità II.

25.

Dunque, nel presente caso spetta, in linea di principio, ai giudici del rinvio stabilire se la normativa nazionale osti alla presenza di un’indicazione nell’informativa sul recesso, secondo la quale la dichiarazione di recesso, per essere efficace, deve assumere una determinata forma.

26.

Tuttavia, gli Stati membri, nell’adottare tali modalità di applicazione, erano tenuti a provvedere a che «l’efficacia reale [delle direttive sulle assicurazioni], tenuto conto del loro scopo, fosse garantito» ( 14 ). A tal riguardo, spetta alla Corte verificare il rispetto di tale limite generale della potestà regolamentare degli Stati membri.

27.

Inoltre, nelle cause C‑355/18, C‑356/18 e C‑357/18, il giudice del rinvio chiede quali requisiti di forma della dichiarazione di recesso e della pertinente informativa possano essere desunti dalle menzionate disposizioni delle direttive.

28.

Non sussistono quindi dubbi sulla competenza della Corte a risolvere le questioni pregiudiziali sollevate nelle cause C‑355/18, C‑356/18 e C‑357/18.

B.   Sulla sufficiente descrizione del contesto normativo

29.

Inoltre, è oggetto di contestazione l’incompletezza della descrizione delle pertinenti disposizioni di diritto nazionale nelle ordinanze di rinvio di cui alle cause C‑355/18, C‑356/18 e C‑357/18, per cui è considerato irricevibile il riferimento alle medesime.

30.

Un argomento del genere, dedotto dagli assicurati ricorrenti, non è convincente proprio alla luce della ripartizione delle competenze tra la Corte e i giudici nazionali, invocata dalle parti medesime. Nella misura in cui le questioni pregiudiziali concernenti la forma della dichiarazione di recesso sono volte, in definitiva, ad acclarare la potestà regolamentare degli Stati membri nella determinazione delle modalità di esercizio del diritto di recesso, la descrizione del testo della disposizione nazionale eventualmente applicabile al caso e la sua interpretazione da parte dei giudici del rinvio soddisfano i requisiti di cui all’articolo 94 del regolamento di procedura.

31.

Sono pertanto ricevibili tutte le questioni pregiudiziali sollevate nelle cause riunite C‑355/18, C‑356/18 e C‑357/18.

VI. Sulle questioni pregiudiziali

32.

Le questioni pregiudiziali riguardano essenzialmente i tre quesiti giuridici già menzionati in precedenza ( 15 ).

33.

In una prima fase, occorre esaminare in quali casi un’informativa sul recesso possa essere equiparata, per mancato conseguimento del suo scopo, ad un’informativa mancante (A). Nella misura in cui gli assicurati ricorrenti nel procedimento principale intendano derivare tale conclusione dall’inesattezza delle indicazioni fornite nelle informazioni precontrattuali, il giudice del rinvio chiede, con la prima ovvero con l’unica questione pregiudiziale nelle cause C‑355/18, C‑356/18 e C‑357/18, di verificare se e in qual misura le direttive sulle assicurazioni specifichino il contenuto delle indicazioni da fornire nell’ambito dell’informativa sul recesso.

34.

Nel caso in cui un’erronea informativa sul recesso possa eventualmente essere equiparata alla mancanza dell’informativa richiesta dal diritto dell’Unione, in una seconda fase – nell’ambito dell’esame della seconda questione pregiudiziale nelle cause C‑355/18 e C‑356/18 e delle tre prime questioni pregiudiziali nella causa C‑479/18 – occorre verificare in qual misura le direttive sulle assicurazioni disciplinino gli effetti di tale inadempimento durante la decorrenza del termine di recesso (B).

35.

Infine, subordinatamente al riconoscimento della facoltà di esercizio del diritto di recesso da parte del contraente anche molto tempo dopo la conclusione del contratto, per mancanza di una pertinente informativa conforme alle disposizioni del diritto dell’Unione, restano da esaminare, infine, le questioni relative agli importi richiesti dal contraente in caso di recesso tardivo (quarta e quinta questione pregiudiziale nella causa C‑479/18) (C).

A.   L’erronea informativa sul recesso (prima ovvero unica questione pregiudiziale nelle cause C‑355/18, C‑356/18, C‑357/18)

1. Sui requisiti dell’informativa sul recesso di cui alle direttive sulle assicurazioni (prima ovvero unica questione nelle cause C‑355/18, C‑356/18, C‑357/18)

36.

A tal riguardo, ci si chiede se e in qual misura le direttive sulle assicurazioni stabiliscano requisiti per la valutazione delle indicazioni che il rispettivo assicuratore è tenuto a fornire nell’ambito dell’informativa sulle modalità di esercizio del diritto di recesso. In linea di principio, infatti, sono gli Stati membri a poter determinare tali modalità ( 16 ).

37.

Tuttavia, a partire dalla seconda direttiva sull’assicurazione sulla vita, il contraente di un contratto di assicurazione sulla vita individuale ha il diritto di recedere dal contratto stesso entro un breve periodo di tempo ( 17 ). Al contraente è quindi riconosciuta la possibilità, anche successivamente alla stipulazione di un contratto di assicurazione sulla vita, di recedere dal contratto medesimo senza condizioni. Il periodo decorre dal momento in cui il contraente è stato informato dell’avvenuta conclusione del contratto.

38.

Affinché il contraente possa esercitare efficacemente tale diritto garantitogli dal diritto dell’Unione, l’assicuratore deve informarlo delle modalità di esercizio del diritto di recesso anteriormente alla conclusione del contratto.

39.

Nella causa Endress ( 18 ), la Corte ha precisato che le pertinenti disposizioni della seconda e della terza direttiva sull’assicurazione sulla vita ostano ad una disposizione nazionale, secondo cui il diritto di recesso dell’assicurato si estingue decorso un anno, dal versamento del primo premio assicurativo, nel caso in cui l’assicurato medesimo non sia stato informato del suo diritto di rinuncia.

40.

Ai fini della valutazione in concreto di un’informativa sul recesso da parte del giudice nazionale, è decisivo se il contraente, sulla base della relativa informativa, disponga o meno di tutte le indicazioni necessarie per esercitare efficacemente il proprio diritto di recesso.

41.

Le indicazioni necessarie possono essere desunte dalla legislazione nazionale di volta in volta applicabile ( 19 ). Per quanto riguarda la forma e il contenuto dell’informativa sul recesso, le pertinenti disposizioni delle direttive sulle assicurazioni ( 20 ) si limitano a richiedere che le relative informazioni scritte devono essere formulate «con chiarezza e precisione» ( 21 ).

42.

Ne consegue che, in ogni caso, l’informativa sul recesso deve pertanto indicare la forma della dichiarazione di recesso da osservare nel caso in cui, ai sensi della legislazione nazionale applicabile, l’efficacia di tale dichiarazione sia soggetta a particolari requisiti di forma.

43.

Il giudice del rinvio precisa che l’articolo 165a del VersVG, quale disposizione della normativa nazionale a suo avviso pertinente, non prevedeva, in nessun testo rilevante per i procedimenti principali, che l’efficacia della dichiarazione di recesso fosse soggetta a determinati requisiti formali ( 22 ). In tale contesto, il giudice del rinvio chiede anzitutto di verificare se, per fornire al contraente dell’assicurazione un’informativa esatta, sia necessario indicare espressamente nell’informazione precontrattuale che il recesso non è soggetto ad alcun particolare requisito di forma.

44.

Ciò induce a chiedersi se, in tale contesto, l’assicuratore debba essere libero di prevedere nelle informazioni precontrattuali un particolare requisito di forma ai fini dell’efficacia della dichiarazione di recesso.

2. Sulla valutazione, ai sensi del diritto dell’Unione, di una facoltà di recesso senza requisiti di forma

45.

Il governo austriaco sottolinea correttamente che la potestà regolamentare degli Stati membri, espressamente riconosciuta dalle direttive sulle assicurazioni, relativa alle condizioni per l’esercizio del diritto di recesso, si estende anche alla questione se il recesso possa essere dichiarato senza requisiti di forma o, piuttosto, in osservanza di una particolare forma.

46.

Nel caso in cui il legislatore nazionale non prescriva la forma da osservare ai fini di un’efficace dichiarazione di recesso, dev’essere del pari determinato dalla normativa nazionale se – ed eventualmente a quali condizioni – obblighi di forma possano essere contrattualmente convenuti. Nei procedimenti principali si tratta, nello specifico, di indicazioni contenute nell’informazione precontrattuale, a termini della quale, ai fini dell’efficacia del recesso, è necessaria una dichiarazione per iscritto oppure l’osservanza della forma scritta. Secondo il giudice del rinvio nella causa C‑479/18, la forma scritta ( 23 ), conformemente all’articolo 886 dell’Österreichisches Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile austriaco), richiede la firma autografa del dichiarante oppure una firma elettronica qualificata.

47.

Tuttavia, i giudici del rinvio forniscono risposte diverse a tale questione relativa all’interpretazione del diritto nazionale: mentre nella causa C‑479/18 il giudice del rinvio sembra ritenere chiaramente, alla luce del tenore della prima questione pregiudiziale, che un vincolo di forma pattuito nel contratto per effetto di un riferimento contenuto nell’informativa sul recesso sia contrario alla libertà di forma stabilita per legge, nelle cause riunite da C‑355/18 a C‑357/18 il giudice del rinvio sottolinea che «il diritto nazionale non vieta le pattuizioni che impongano la forma scritta per la dichiarazione di recesso».

48.

A tal riguardo, occorre rammentare che spetta ai giudici nazionali chiamati a interpretare il diritto interno interpretarlo, per quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo della direttiva di cui trattasi ( 24 ). Nella misura in cui il diritto nazionale osti a una forma convenzionale scritta (oppure non venga pattuita alcuna forma scritta), l’obbligo di informativa prescritto dal diritto dell’Unione resterebbe inoperante. Infatti, un mero riferimento alla libertà di forma, a seconda dei casi, può non consentire al contraente di esercitare efficacemente il suo diritto di recesso.

49.

Un semplice riferimento alla possibilità di dichiarare il recesso senza requisiti di forma non consente, infatti, all’assicurato di esercitare il diritto di recesso in maniera giuridicamente certa. In particolare, risulta di norma molto difficile provare l’esatto momento e il contenuto di una dichiarazione di recesso orale o telefonica. L’incertezza giuridica che ne deriva è in netto contrasto con lo scopo perseguito dalle direttive sulle assicurazioni, consistente nel consentire al contraente di esercitare il diritto di recesso in modo efficace e giuridicamente sicuro mediante un’informativa precisa. Di conseguenza, anche la normativa austriaca prevede ormai espressamente, dal 1o gennaio 2019, la forma autografa ( 25 ). Ciò potrebbe anche chiarire il motivo per il quale in altri Stati membri, nei quali la forma della dichiarazione di recesso non è stata prevista dalla legge, siano rilevanti le indicazioni fornite nell’informativa di recesso oppure nella proposta di assicurazione in ordine alla forma della dichiarazione di recesso ( 26 ).

50.

Infine, anche un confronto con le disposizioni sul diritto di recesso di cui all’articolo 6 della direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ( 27 ), applicabili, in linea di principio, ai contratti di assicurazione sulla vita ( 28 ) laddove essi siano conclusi a distanza con i consumatori, costituisce un indice del fatto che la pattuizione di un obbligo di forma debba essere ammessa. Per quanto riguarda la forma della dichiarazione di recesso, l’articolo 6, paragrafo 6, seconda frase, della direttiva 2002/65 prevede che il consumatore, nel dichiarare il recesso «[deve inviare], prima dello scadere del termine, secondo le istruzioni pratiche che gli sono state date [dal fornitore], una comunicazione che costituisca un mezzo di prova conformemente alla legislazione nazionale». In ogni caso, da ciò si evince che il legislatore dell’Unione accorda particolare rilevanza alla prova giuridicamente sicura della dichiarazione di recesso, in particolare nella vendita di servizi finanziari, che comprendono i contratti di assicurazione sulla vita individuali.

51.

Dalle suesposte considerazioni risulta che l’informativa sul recesso non garantisce la possibilità di un esercizio effettivo del diritto di recesso del contraente qualora essa si limiti a menzionare la facoltà di dichiarare il recesso senza requisiti di forma. Piuttosto, tale facoltà può essere garantita solo mediante una determinazione giuridicamente vincolante della forma da osservare per la dichiarazione di recesso. La pattuizione di una forma scritta non solo è ammissibile ai sensi del diritto dell’Unione, ma è addirittura necessaria. Se, pertanto, la forma da rispettare non è stata stabilita dalla legge, essa dev’essere determinata da una precisa indicazione contenuta nell’informazione precontrattuale sul diritto di recesso.

52.

È ben vero che i giudici nazionali chiamati all’interpretazione del diritto interno devono decidere se sia possibile interpretare il diritto nazionale conformemente alla direttiva. In caso affermativo ( 29 ), il diritto nazionale dev’essere interpretato in conformità al diritto dell’Unione nel senso che un obbligo di forma può essere validamente pattuito. Ciò escluderebbe anche la possibilità di desumere il carattere erroneo di un’informativa sul recesso direttamente da una siffatta pattuizione.

53.

Ciò non pregiudica il potere dei giudici del rinvio di esaminare nei singoli casi se le controverse indicazioni contenute nell’informativa sul recesso siano formulate con sufficiente chiarezza e precisione e se la forma pattuita non renda eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di recesso da parte del contraente.

54.

Per quanto riguarda le indicazioni controverse nei procedimenti principali, il giudice nazionale dovrebbe esaminare, ad esempio, se le rispettive indicazioni siano sufficienti a consentire al contraente, se del caso, di dichiarare efficacemente il proprio recesso. Laddove tali indicazioni prevedano una dichiarazione scritta per il recesso, la quale, secondo il diritto nazionale, necessita chiaramente di una firma ( 30 ), occorrerebbe acclarare al riguardo, in particolare, se il contraente sia stato adeguatamente informato in merito.

55.

Nell’esaminare se le indicazioni sulla forma da osservare rendano eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di recesso da parte del contraente, gioverebbe un confronto con altre dichiarazioni contrattuali soggette ad un obbligo di forma. La mera presenza di una forma meno rigida – quale, ad esempio, la forma autografa rispetto alla forma scritta secondo il diritto austriaco ( 31 ) – potrebbe non essere sufficiente per affermare la sussistenza di una difficoltà eccessiva.

56.

In tale contesto, occorre rispondere alla prima ovvero all’unica questione pregiudiziale nelle cause riunite C‑355/18, C‑356/18 e C‑357/18 nel modo seguente: l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619/CEE (seconda direttiva assicurazione vita), come modificata dalla direttiva 92/96/CEE (terza direttiva assicurazione vita), in combinato disposto con l’articolo 31 della direttiva 92/96/CEE, dev’essere interpretato nel senso che l’informativa sulla facoltà di recesso non deve riportare l’indicazione che il recesso non è soggetto ad alcun particolare requisito di forma. Al contrario, ai sensi del diritto dell’Unione, l’indicazione di una particolare forma da osservare non solo è ammissibile, bensì è necessaria.

B.   Sugli effetti giuridici di un’erronea informativa sul recesso (prima e seconda questione pregiudiziale nella causa C‑479/18)

1. Se derivino i medesimi effetti giuridici nei casi di erroneità e di mancanza dell’informativa sul recesso (prima questione pregiudiziale deferita nella causa C 479/18)

57.

Il giudice del rinvio sembra ritenere che un riferimento alla forma scritta, benché il diritto nazionale consenta di recedere dal contratto in forma libera, determini l’erroneità dell’informativa. Non condivido tale punto di vista ( 32 ). Pertanto, mi occuperò solo in subordine degli effetti giuridici di un’informativa erronea sul recesso. A tal proposito, si tratta dell’applicazione del dispositivo della sentenza Endress, secondo cui il termine di recesso non inizia a decorrere in assenza d’informazione.

58.

Il diritto dell’Unione non disciplina gli effetti giuridici dell’assenza di un’informativa sul recesso, né quelli di un’informativa erronea ( 33 ).

59.

Secondo le concordanti dichiarazioni del Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Tribunale circoscrizionale speciale per le controversie in materia commerciale di Vienna) e del governo austriaco, il diritto austriaco, in un primo momento ( 34 ), non disciplinava espressamente gli effetti di un’assenza di informativa nella parte relativa alla durata del periodo di recesso. Tuttavia, in una sentenza del 2 settembre 2015 ( 35 ), l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) ha applicato in via analogica l’articolo 165a, paragrafo 2, del VersVG, il quale, in base al suo tenore letterale, riguarda il solo caso di mancata comunicazione del recapito dell’assicuratore, e, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte ( 36 ), ha dichiarato che un’erronea informativa sul diritto di recesso, consistente nella specie in un’indicazione errata della durata del periodo di recesso, va equiparata all’omessa informativa. Pertanto il termine di recesso non potrebbe iniziare a decorrere.

60.

Tale interpretazione della legislazione nazionale è in ogni caso in linea con la ratio della disciplina del recesso nel diritto dell’Unione ai sensi delle direttive sulle assicurazioni. Infatti, nella misura in cui le indicazioni contenute nell’informazione precontrattuale non siano sufficienti a garantire che il contraente possa effettivamente esercitare il diritto di recesso che gli spetta, un’informativa erronea di questo tipo non consegue il suo scopo allo stesso modo di un’informativa omessa. Ciò può essere dovuto all’inesattezza delle indicazioni oppure alla scelta di una forma che renda eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di recesso. Una dichiarazione di recesso erronea per tali motivi non può dare inizio al decorso del termine.

61.

Tuttavia, il termine inizia senz’altro a decorrere nel caso in cui l’impresa di assicurazione indichi nell’informativa che il recesso deve essere effettuato in forma scritta, anche se il diritto nazionale consente il recesso senza requisiti di forma ( 37 ).

62.

Propongo pertanto alla Corte di rispondere alla prima questione sollevata nella causa C‑479/18 nei seguenti termini:

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619/CEE (seconda direttiva assicurazione vita), come modificata dalla direttiva 92/96/CEE (terza direttiva assicurazione vita) in combinato disposto con l’articolo 31 della direttiva 92/96/CEE ovvero l’articolo 35, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE ovvero l’articolo 185, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 186, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE dev’essere interpretato nel senso che – in assenza di disposizioni nazionali relative agli effetti di un’erronea informativa sul diritto di recesso anteriormente alla conclusione del contratto – il termine per l’esercizio del diritto di recesso inizia a decorrere nel momento in cui la compagnia assicurativa specifichi nell’informativa che il diritto di recesso debba essere esercitato in forma scritta, sebbene il recesso, in base alla normativa nazionale, sia possibile in forma libera.

2. Se il termine inizi a decorrere in caso di conoscenza del diritto di recesso acquisita aliunde (seconda questione pregiudiziale nella causa C‑479/18)

63.

Con la seconda questione, che il giudice del rinvio ritiene rilevante per il solo procedimento A, si chiede se il termine di recesso inizi a decorrere già nel momento in cui l’assicurato sia venuto a conoscenza del proprio diritto di recesso, nonostante l’omessa ovvero erronea informativa. La questione si pone solo nel caso in cui il termine non inizi a decorrere ipso iure nell’ipotesi de qua («nel caso di risposta affermativa alla prima questione»). Dato che, nella fattispecie qui in esame, l’inizio del decorso del termine è presunto ( 38 ), la relativa questione in caso di conoscenza aliunde acquisita dev’essere discussa solo in via subordinata.

64.

A fronte del tenore letterale delle direttive sulle assicurazioni, l’obbligo di fornire informazioni sul diritto di recesso incombe esclusivamente all’assicuratore, in quanto l’oggetto dell’informativa non è solo il diritto di recesso, ma anche le modalità del suo esercizio ( 39 ). Proprio perché l’informativa è intesa a consentire un effettivo esercizio del diritto di recesso, il semplice fatto che l’assicurato venga a conoscenza del diritto di recesso non può, in ogni caso, essere sufficiente a far decorrere il periodo di recesso ( 40 ).

65.

In senso contrario alla rilevanza della conoscenza del proprio diritto di recesso da parte del contraente nei casi in cui l’assicuratore non gli abbia fornito un’adeguata informativa depone, inoltre, la conseguente incertezza del momento della conoscenza e della possibilità di provarla. Non è quindi sufficiente per l’inizio del decorso del termine il fatto che il contraente sia venuto a conoscenza aliunde del proprio diritto di recesso.

66.

Il giudice del rinvio e la Commissione sottolineano inoltre correttamente che gli assicuratori non sarebbero tenuti a rispettare l’obbligo di fornire informazioni fondato sul diritto dell’Unione nel caso in cui l’acquisizione della conoscenza del diritto di recesso da parte del contraente fosse sufficiente per far decorrere il termine di recesso, nonostante la mancanza di un’adeguata informativa – relativa, anche e in particolare, alle modalità di esercizio di tale diritto ( 41 ).

67.

Propongo pertanto alla Corte, in via subordinata, di rispondere alla seconda questione pregiudiziale sollevata nella causa C‑479/18 nei seguenti termini: l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619/CEE (seconda direttiva assicurazione vita), come modificata dalla direttiva 92/96/CEE (terza direttiva assicurazione vita), in combinato disposto con l’articolo 31 della direttiva 92/96/CEE dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale per effetto della quale, in caso di omessa o erronea informativa sul diritto di recesso anteriormente alla conclusione del contratto, il termine per l’esercizio del diritto di recesso inizi a decorrere nel momento in cui l’assicurato sia venuto a conoscenza – a prescindere da come ciò sia avvenuto – del proprio diritto di recesso.

3. Se sussista la facoltà di recesso dopo la disdetta del contratto di assicurazione sulla vita e il pagamento del valore di riscatto (seconda questione pregiudiziale nelle cause C‑355/18 e C‑356/18 e terza questione pregiudiziale nella causa C‑479/18)

68.

Con le questioni pregiudiziali sottoposte, i giudici del rinvio chiedono in sostanza se le direttive sulle assicurazioni impongano di consentire al contraente l’esercizio del proprio diritto di recesso anche dopo la disdetta del contratto e il successivo pagamento del valore di riscatto.

69.

In tutti i procedimenti principali, scaturiti da un contratto già risolto, gli assicuratori si oppongono alla facoltà di recesso deducendo inter alia che il recesso da un contratto già in precedenza risolto non produrrebbe alcun effetto, non potendo un contratto già risolto far sorgere obblighi per il futuro. A loro avviso, in caso contrario, non avrebbe alcun senso l’esenzione del contraente da tutti gli obblighi derivanti dal contratto per il futuro, sancita dall’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, della seconda direttiva assicurazione vita.

70.

Il governo austriaco condivide tale argomento, richiamandosi altresì alla sentenza della Corte nella causa Hamilton, secondo cui la locuzione «il consumatore ha diritto di rescindere il proprio impegno» di cui all’articolo 5 della direttiva 85/577 ( 42 ) implicherebbe logicamente che il relativo obbligo sussista ancora nel momento dell’esercizio del diritto di recesso ( 43 ).

71.

Tale argomentazione può risultare prima facie suggestiva. Di norma, un contratto già eseguito impedisce l’esercizio di diritti subordinati alla sua persistente validità, come il recesso. I diversi effetti giuridici che il diritto interno ricollega alla disdetta e al recesso ( 44 ) non consentono, però, di limitarsi a tale superficiale approccio formale. Al contrario, vi sono diversi motivi per ritenere che il diritto di recesso in caso di omessa o erronea informativa sia mantenuto anche in caso di disdetta., Il contraente ha dunque eventualmente diritto alla differenza tra l’importo dovuto in base alla disciplina nazionale degli effetti giuridici della risoluzione del contratto per recesso e il valore di riscatto già corrisposto relativo al proprio contratto.

72.

Infatti, da un lato, la sentenza Endress può essere interpretata nel senso che, in mancanza d’informativa, il recesso debba essere consentito anche dopo la disdetta. È pur vero che il dispositivo si riferisce solo al fatto che il termine non inizia a decorrere in mancanza di informativa. Tuttavia, il sig. Endress aveva risolto il contratto e gli era stato corrisposto il valore di riscatto del contratto ( 45 ). Qualora, pertanto, non fosse prevista a priori alcuna facoltà di recesso, la Corte avrebbe dovuto respingere la questione pregiudiziale in quanto stricto sensu ipotetica.

73.

Non è necessario esaminare in questa sede quali siano le conseguenze che si possono desumere dalla sentenza Hamilton ( 46 ) in merito alla direttiva 85/577. Infatti, tale sentenza riguarda la conformità con la direttiva medesima di una disposizione nazionale che prevede la decadenza successivamente al pieno adempimento, ad opera delle parti contraenti, degli obblighi derivanti da un contratto. Orbene, nella causa qui in esame, come pure nella sentenza Endress, una disposizione del genere non è in questione, non avendo il legislatore nazionale adottato una disposizione del genere quanto ai contratti di assicurazione sulla vita. Al contrario, è chiaro che la legge austriaca non disciplina la durata nel tempo del diritto di recesso, come risulta già dal tenore letterale della terza questione pregiudiziale di cui alla causa C‑479/18 ( 47 ).

74.

Del resto, le direttive sulle assicurazioni garantiscono al contraente la possibilità di esercitare effettivamente il proprio diritto di recesso in conformità al rispettivo ordinamento giuridico nazionale. Ciò include anche la libertà di scelta tra recesso e disdetta. Tuttavia, detta libertà non può essere esercitata da un contraente che non è a conoscenza del proprio diritto di recesso, né delle precise modalità del suo esercizio.

75.

Non è dunque possibile che il contraente decada dal proprio diritto di recesso per così dire accidentalmente a seguito di disdetta. In tal caso, il contraente che si sia avvalso dell’apparentemente unica opzione a sua disposizione per sciogliersi da un contratto indesiderato si troverebbe in una situazione peggiore di quella del contraente inattivo. Infatti, ciò risulterebbe particolarmente in contrasto con l’obiettivo perseguito dal diritto di recesso disciplinato dal diritto dell’Unione, consistente nel dare ai contraenti un modo semplice per sciogliersi da un contratto che non sia in linea con le loro aspettative, esigenze o risorse finanziarie ( 48 ).

76.

In un’ipotesi del genere, il contraente non è decaduto dal proprio diritto di recesso. Si decade da un diritto se dalla possibilità del suo esercizio è trascorso un lungo periodo e intervengono circostanze particolari che fanno apparire l’esercizio tardivo come una violazione della buona fede non essendo il suo esercizio più prevedibile. Nella fattispecie in questione, però, manca in ogni caso il legittimo affidamento dell’assicuratore, in quanto quest’ultimo ha determinato il sorgere della situazione in sé, non avendo fornito al contraente un’adeguata informativa sul recesso ( 49 ).

77.

Inoltre, il valore di riscatto ( 50 ) di un contratto di assicurazione da rimborsare al momento della disdetta è notevolmente inferiore al valore dei premi totali pagati, anche nel caso di vecchi contratti. Tuttavia, un’estinzione del diritto di recesso a seguito della disdetta del contratto e del successivo versamento del suo valore di riscatto impedirebbe proprio l’applicazione di una disciplina nazionale degli effetti giuridici riguardante la restituzione di servizi già prestati e comporterebbe, quindi, un’equiparazione degli effetti giuridici del recesso a quelli della disdetta ( 51 ). Ciò priverebbe il diritto di recesso, garantito dal diritto dell’Unione, della sua efficacia.

78.

Per tutti i suesposti motivi, propongo alla Corte di rispondere alla seconda questione pregiudiziale nelle cause C‑355/18 e C‑356/18 e alla terza questione pregiudiziale nella causa C‑479/18 nei termini seguenti: l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619/CEE (seconda direttiva assicurazione vita), come modificata dalla direttiva 92/96/CEE (terza direttiva assicurazione vita), in combinato disposto con l’articolo 31 della direttiva 92/96/CEE (terza direttiva assicurazione vita), e l’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, della medesima, devono essere interpretati nel senso che il contraente può dichiarare il proprio recesso dal contratto per omessa ovvero erronea informativa anche successivamente al versamento al medesimo del valore di riscatto a seguito della disdetta del contratto, qualora il diritto nazionale non disciplini gli effetti giuridici di un’omessa oppure erronea informativa sul recesso.

C.   Sulle regole previste dal diritto dell’Unione in materia di ripristino della situazione ex ante a seguito di esercizio di recesso tardivo (quarta e quinta questione pregiudiziale nella causa C‑479/18)

79.

La quarta e la quinta questione pregiudiziale sollevate nella causa C‑479/18 mirano ad accertare in quale misura possano essere limitati i diritti del contraente nell’esercizio di un diritto di recesso in caso di omessa o erronea informativa.

80.

Le direttive sulle assicurazioni determinano gli effetti del recesso solo nel caso di un’adeguata informativa. L’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, della seconda direttiva assicurazione vita – e le successive disposizioni identiche in parte qua ( 52 ) – si limitano a precisare che il contraente deve essere liberato «in futuro da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto» per effetto della sua dichiarazione di recesso, mentre il terzo comma rinvia allo statuto del contratto per quanto riguarda gli «altri effetti giuridici e le condizioni della rinuncia».

81.

Né dal tenore letterale, né dalla genesi delle direttive sulle assicurazioni possono trarsi indizi per concludere se il rinvio allo status del contratto, ai fini della disciplina degli effetti di un recesso dichiarato immediatamente dopo la conclusione del contratto sul piano del diritto civile, valga anche nell’ipotesi di recesso tardivo a causa di un’omessa o erronea informativa ( 53 ).

82.

Dai suesposti rilievi risulta che le disposizioni nazionali in questione, le quali stabiliscono gli effetti di un recesso sul piano del diritto civile, devono essere valutate unicamente sulla base della verifica se garantiscano o meno adeguatamente l’effetto utile delle direttive sulle assicurazioni, tenuto conto dello scopo da esse perseguito.

1. Sulla limitazione dei diritti del contraente al versamento del valore di riscatto (quarta questione pregiudiziale nella causa C‑479/18)

83.

Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede se il diritto dell’Unione osti ad una normativa nazionale per effetto della quale all’assicurato, nel caso di esercizio del proprio diritto di recesso, spetti il rimborso del valore di riscatto.

84.

Come già rilevato supra, il diritto di recesso del contraente, in caso di mancanza o erroneità dell’informativa, non si estingue nonostante la disdetta del contratto e il pagamento del relativo valore di riscatto ( 54 ). Ciò è dovuto, in ultima analisi, ai diversi effetti giuridici della disdetta e del recesso, fatta salva la loro configurazione negli ordinamenti giuridici nazionali. Non è raro che la disdetta produca, in linea di principio, effetti ex nunc o pro futuro, mentre il recesso produce un obbligo di rimborso ex tunc. Invero le direttive sulle assicurazioni dispongono che, in caso di recesso conforme ad un’informativa adeguata, il contraente debba essere liberato «in futuro da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto» ( 55 ). Le direttive sulle assicurazioni lasciano la disciplina degli altri effetti giuridici del recesso – e, quindi, i suoi effetti sulle prestazioni già eseguite – ai legislatori nazionali, nel rispetto del principio di effettività.

85.

Il diritto di recesso garantito dal diritto dell’Unione non può quindi essere neutralizzato dal fatto che il legislatore nazionale istituisca una specifica disciplina degli effetti giuridici relativa al recesso tardivo dovuto all’omessa o erronea informativa, corrispondente agli effetti giuridici della disdetta secondo il diritto nazionale ( 56 ). In fin dei conti, esso non costituisce più un effettivo diritto di recesso, bensì un diritto di disdetta straordinario.

86.

Ove una siffatta disciplina degli effetti giuridici limiti i diritti del contraente rispetto ad una restituzione basata sul regime dell’arricchimento ingiustificato, essa non può del resto significare che l’esercizio del diritto di recesso perda praticamente senso a causa delle conseguenze economiche previste.

87.

Ciò potrebbe accadere in caso di recesso tardivo qualora gli effetti giuridici del recesso venissero equiparati a quelli della disdetta. Infatti, quanto più tempo trascorre dopo la conclusione del contratto, tanto maggiore sarà la somma dei premi già versati, che per il contraente andrebbe irrimediabilmente perduta per una parte significativa a causa di detta equiparazione ( 57 ). Ciò contraddice la preoccupazione delle direttive sulle assicurazioni di garantire che il contraente eserciti effettivamente il proprio diritto di recesso.

88.

Una tale limitazione generale dei diritti del contraente non può essere giustificata neanche dal fatto che essa garantisca la parità di trattamento di tutti i contraenti. I contraenti che dichiarano un recesso tardivo a causa di un’omessa o erronea informativa non si trovano, infatti, in una situazione paragonabile a quella dei contraenti, che non hanno esercitato il proprio diritto di recesso in presenza di un’informativa adeguata e in un momento successivo intendano ottenere una risoluzione anticipata del contratto ( 58 ).

89.

Infine, il giudice nazionale è libero di tenere conto nei singoli casi di un rischio innegabile di abuso (in particolare nel caso di contratti di assicurazione sulla vita connessi a fondi di investimento) ( 59 ).

90.

Ad esempio, la Corte di cassazione francese ne ha già tenuto conto nella sentenza del 7 febbraio 2019 ( 60 ) sull’esercizio del recesso tardivo a causa di una pretesa erronea informativa, dichiarando che il giudice di primo grado non potrebbe escludere un esercizio abusivo del diritto di recesso senza aver valutato a sufficienza il momento in cui esso ha avuto luogo alla luce della situazione specifica del contraente, del suo livello di istruzione e dello scopo perseguito in concreto con il recesso.

91.

La risposta alla quarta questione pregiudiziale nella causa C‑479/18 dev’essere quindi formulata nei termini seguenti: l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619/CEE, come modificata dalla direttiva 92/96/CEE, ovvero l’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE ovvero l’articolo 186, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale per effetto della quale all’assicurato, nel caso di esercizio del proprio diritto di recesso, spetti il rimborso del solo valore di riscatto (il valore pro rata temporis dell’assicurazione calcolato secondo le regole riconosciute della matematica attuariale).

2. Sulla prescrizione degli interessi (quinta questione pregiudiziale nella causa C‑479/18)

92.

Con tale questione, il giudice del rinvio chiede se, nel caso in cui un contratto di assicurazione sulla vita debba essere risolto a seguito dell’esercizio di un recesso tardivo secondo i principi in materia di arricchimento ingiustificato, il diritto dell’Unione osti ad una riduzione degli interessi agli ultimi tre anni precedenti la proposizione dell’azione giurisdizionale sulla base di un termine generale di prescrizione.

93.

Alla base di tale questione è una disposizione dell’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile austriaco, ABGB, § 1480), secondo la quale «[s]i prescrive in tre anni l’esercizio dei diritti di credito relativi a prestazioni annuali arretrate, in particolare afferenti a interessi, pensioni, contributi di carattere alimentare, prestazioni agli ascendenti, ammortamento di capitale di annualità convenute; il diritto stesso si prescrive per mancato uso in trent’anni».

94.

Tuttavia, i crediti non possono prescriversi prima che siano sorti e neppure prima che l’avente diritto ne sia venuto a conoscenza. Il termine di prescrizione può, quindi, iniziare a decorrere solo dall’esercizio del diritto di recesso.

95.

In particolare, il diritto di recesso garantito dal diritto dell’Unione non può essere effettivamente esercitato ove le pretese che ne discendano vengano meno ancora prima che il contraente sia stato informato dell’esistenza stessa del proprio diritto.

96.

Alla quinta questione pregiudiziale sollevata nella causa C‑479/18 occorre quindi rispondere come segue: l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619/CEE, come modificata dalla direttiva 92/96/CEE, ovvero l’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE, ovvero l’articolo 186, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, per effetto della quale, in caso di esercizio del diritto di recesso sulla base di un’omessa o erronea informativa, il diritto all’applicazione forfettaria del tasso di interesse ai premi rimborsati possa essere limitato, per effetto di prescrizione, alla quota corrispondente ai tre anni precedenti la proposizione dell’azione giurisdizionale.

VII. Conclusione

97.

Alla luce dei suesposti rilievi, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Landesgericht Salzburg (Tribunale del Land di Salisburgo, Austria) (cause C‑355/18, C‑356/18 e C‑357/18) e dal Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Tribunale circoscrizionale speciale per le controversie commerciali di Vienna, Austria) (causa C‑479/18) nei seguenti termini:

1)

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619/CEE (seconda direttiva assicurazione vita), nel testo di cui alla direttiva 92/96/CEE (terza direttiva assicurazione vita), in combinato disposto con l’articolo 31 della direttiva 92/96/CEE, dev’essere interpretato nel senso che l’informativa sulla facoltà di recesso non deve riportare l’indicazione che il recesso non è soggetto ad alcun particolare requisito di forma. Al contrario, ai sensi del diritto dell’Unione, l’indicazione di una particolare forma da osservare non solo è ammissibile, bensì è necessaria. (prima questione pregiudiziale nelle cause C‑355/18 e C‑356/18, unica questione pregiudiziale nella causa C‑357/18).

2)

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619/CEE (seconda direttiva assicurazione vita), come modificata dalla direttiva 92/96/CEE (terza direttiva assicurazione vita) in combinato disposto con l’articolo 31 della direttiva 92/96/CEE ovvero l’articolo 35, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE ovvero l’articolo 185, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 186, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE dev’essere interpretato nel senso che – in assenza di disposizioni nazionali relative agli effetti di un’erronea informativa sul diritto di recesso anteriormente alla conclusione del contratto – il termine per l’esercizio del diritto di recesso inizia a decorrere nel momento in cui la compagnia assicurativa specifichi nell’informativa che il diritto di recesso debba essere esercitato in forma scritta, sebbene il recesso, in base alla normativa nazionale, sia possibile in forma libera. (prima questione pregiudiziale nella causa C‑479/18);

e, se del caso,

3)

l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619/CEE (seconda direttiva assicurazione vita), come modificata dalla direttiva 92/96/CEE (terza direttiva assicurazione vita), in combinato disposto con l’articolo 31 della direttiva 92/96/CEE, dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale per effetto della quale, in caso di omessa o erronea informativa sul diritto di recesso anteriormente alla conclusione del contratto, il termine per l’esercizio del diritto di recesso inizi a decorrere nel momento in cui l’assicurato sia venuto a conoscenza – a prescindere da come ciò sia avvenuto – del proprio diritto di recesso (seconda questione pregiudiziale proposta nella causa C‑479/18).

4)

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619/CEE (seconda direttiva assicurazione vita), come modificata dalla direttiva 92/96/CEE (terza direttiva assicurazione vita), in combinato disposto con l’articolo 31 della direttiva 92/96/CEE (terza direttiva assicurazione vita), e l’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, della medesima, devono essere interpretati nel senso che il contraente può esercitare il proprio recesso dal contratto per omessa ovvero erronea informativa anche successivamente al versamento al medesimo del valore di riscatto a seguito della disdetta del contratto, qualora il diritto nazionale non disciplini gli effetti giuridici di un’omessa oppure erronea informativa sul recesso (seconda questione pregiudiziale nelle cause C‑355/18 e C‑356/18, terza questione pregiudiziale nella causa C‑479/18).

5)

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619/CEE, come modificata dalla direttiva 92/96/CEE, ovvero l’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE ovvero l’articolo 186, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, per effetto della quale all’assicurato, nel caso di esercizio del proprio diritto di recesso, spetti il rimborso del solo valore di riscatto (il valore pro rata temporis dell’assicurazione calcolato secondo le regole riconosciute della matematica attuariale) (quarta questione pregiudiziale nella causa C‑479/18).

6)

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619/CEE, come modificata dalla direttiva 92/96/CEE, ovvero l’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE, ovvero l’articolo 186, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale per effetto della quale, in caso di esercizio del diritto di recesso per omessa o erronea informativa, il diritto all’applicazione forfettaria del tasso di interesse ai premi rimborsati possa essere limitato, per effetto di prescrizione, alla quota corrispondente ai tre anni precedenti la proposizione dell’azione giurisdizionale (quinta questione pregiudiziale nella causa C‑479/18).


( 1 ) Lingua originale: il tedesco.

( 2 ) Seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell’8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta sulla vita e fissa le disposizioni destinate a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 79/267/CEE (GU 1990, L 330, pag. 50), come modificata dalla terza direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (GU 1992, L 360, pag. 1).

( 3 ) Terza direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (GU L 360, pag. 1) (in prosieguo: la «terza direttiva assicurazione vita»).

( 4 ) Laddove si faccia di seguito riferimento alle disposizioni della direttiva 90/619, come modificata dalla direttiva 92/96, esse saranno identificate come disposizioni della «seconda direttiva assicurazione vita».

( 5 ) Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (GU 2002, L 345, pag. 1).

( 6 ) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU 2009, L 335, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva solvibilità II»). Nella misura in cui successivamente si faccia indistintamente riferimento alla seconda direttiva assicurazione vita, alla terza direttiva assicurazione vita, alla direttiva 2002/83 e alla direttiva solvibilità II, tali direttive saranno congiuntamente denominate «direttive sulle assicurazioni».

( 7 ) V. pure allegato III, lettera A, della direttiva 2002/83 e articolo 185 della direttiva solvibilità II.

( 8 ) V. pure allegato III, punto A, della direttiva 2002/83 e articolo 185, paragrafo 6, della direttiva solvibilità II.

( 9 ) V. pure allegato III, punto A, a. 13, della direttiva 2002/83 e articolo 185, paragrafo 3, lettera j), della direttiva solvibilità II.

( 10 ) BGBl. I, n. 6/1997.

( 11 ) BGBl. I, n. 95/2006.

( 12 ) BGBl. I, n. 34/2012.

( 13 ) V. già sentenza del 19 dicembre 2013, Endress (C‑209/12, EU:C:2013:864, punto 20), nella quale la Corte, facendo riferimento alla rappresentazione dei fatti compiuta dal giudice del rinvio, precisava di essere tenuta a basarsi sull’ipotesi che il contraente in questione non fosse stato informato in merito al suo diritto di rinuncia o, quanto meno, non lo fosse stato a sufficienza.

( 14 ) Sentenza del 19 dicembre 2013, Endress (C‑209/12, EU:C:2013:864, punto 23).

( 15 ) V. supra, paragrafo 3.

( 16 ) V. le disposizioni già richiamate al paragrafo 24.

( 17 ) Tale termine può essere stabilito, a seconda della trasposizione effettuata dallo Stato membro, tra i 14 e i 30 giorni.

( 18 ) Sentenza del 19 dicembre 2013, Endress (C‑209/12, EU:C:2013:864, punti 2526).

( 19 ) V. supra, paragrafo 24.

( 20 ) Articolo 31 in combinato disposto con l’allegato II, punto A, della terza direttiva assicurazione vita; articolo 36 in combinato disposto con l’allegato III, punto A, della direttiva 2002/83 e articolo 185, paragrafo 6, primo comma, della direttiva solvibilità II.

( 21 ) V. anche sentenza del 19 dicembre 2013, Endress (C‑209/12, EU:C:2013:864, punto 25), secondo la quale il contraente è necessario che l’assicurato ottenga un’informazione esatta riguardo, in particolare, al proprio diritto di recesso.

( 22 ) V. i successivi testi dell’articolo 165a del VersVG richiamati supra ai paragrafi 8 e 9. Detto articolo è stato abrogato, con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2018, dal Gesetz zur Änderung des Versicherungsvertragsgesetzes, des Konsumentenschutzgesetzes und des Versicherungsaufsichtsgesetzes 2018 (legge di modifica della legge sul contratto di assicurazione, della legge relativa alla protezione dei consumatori e della legge in materia di vigilanza assicurativa; BGBl. I, n. 51/2018). A decorrere dal 1o gennaio 2019, l’articolo 5c, paragrafo 4, del VersVG dispone oramai che il recesso dev’essere dichiarato in «forma autografa».

( 23 ) Da tale forma occorre distinguere la «forma autografa» ai sensi dell’articolo 1d,del VersVG, la quale richiede unicamente che la dichiarazione «faccia riconoscere» la persona del dichiarante.

( 24 ) V. inter alia sentenza del 19 aprile 2016, DI (C‑441/14, EU:C:2016:278, punto 31 e la giurisprudenza ivi citata).

( 25 ) V. supra, paragrafo 22.

( 26 ) V. ad esempio articolo 177, paragrafo 2, del Codice italiano delle Assicurazioni Private, secondo il quale «I termini e le modalità per l’esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione». Analogamente nel Regno Unito nell’ICOBS (https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/ICOBS/): v. ICOBS 6.3.1 paragrafo 2 in combinato disposto con ICOBS 7.1.

( 27 ) Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU 2002, L 271, pag. 16).

( 28 ) Fatte salve le deroghe di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2002/65, riguardanti in particolare i contratti di assicurazione sulla vita connessi ai fondi di investimento.

( 29 ) V. in tal senso la tesi del giudice del rinvio nelle cause riunite da C‑355/18 a C‑357/18 richiamata supra al paragrafo 47.

( 30 ) V. supra, paragrafo 46.

( 31 ) V. supra, nota 23.

( 32 ) V. supra le mie osservazioni sub A.

( 33 ) Sul caso di un’informativa mancante, v. a tal proposito sentenza del 19 dicembre 2013, Endress (C‑209/12, EU:C:2013:864, punto 22).

( 34 ) Un’analoga disciplina è stata introdotta solo con effetto a decorrere dal 1o luglio 2012 nell’articolo 165a del VersVG (con il suo nuovo paragrafo 2 a). V. supra, paragrafo 9.

( 35 ) Numero di causa 7 Ob 107/15h.

( 36 ) A tal proposito, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) rinvia alle sentenze della Corte nelle cause Endress (sentenza del 19 dicembre 2013, C‑209/12, EU:C:2013:864) e Hamilton (sentenza del 10 aprile 2008, C‑412/06, EU:C:2008:215).

( 37 ) V. la mia proposta di soluzione della prima ovvero dell’unica questione pregiudiziale nelle cause riunite C‑355/18, C‑356/18 e C‑357/18, paragrafo 56.

( 38 ) V. supra, paragrafo 61.

( 39 ) Articolo 31, paragrafo 1, della terza direttiva assicurazione vita in combinato disposto con l’allegato II, punto A, a.13; articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 in combinato disposto con l’allegato III, punto A, a.13; articolo 185, paragrafo 3, lettera j), della direttiva solvibilità II.

( 40 ) V. in tal senso anche le conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Endress (C‑209/12, EU:C:2013:472, paragrafo 47).

( 41 ) Ciò vale anche nell’ipotesi in cui la violazione dell’obbligo di informativa da parte dell’assicuratore possa essere sanzionata con misure di vigilanza prudenziale (come ad esempio mediante inflizione di una sanzione amministrativa) in base al diritto nazionale.

( 42 ) Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU 1985, L 372, pag. 31). Tale direttiva è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori (GU 2011, L 304, pag. 64).

( 43 ) Sentenza del 10 aprile 2008, Hamilton (C‑412/06, EU:C:2008:215, punto 42).

( 44 ) Nelle proprie osservazioni scritte nella causa C‑479/18, il governo austriaco, sulla stessa linea del giudice del rinvio a tal riguardo, precisa che, in caso di recesso a seguito di un’informativa adeguata, spetta al contraente il rimborso di tutti i pagamenti già effettuati, dedotte le parti di premio riferibili ad un’eventuale copertura assicurativa già fornita.

( 45 ) Sentenza del 19 dicembre 2013 (C‑209/12, EU:C:2013:864, punto 14).

( 46 ) Sentenza del 19 dicembre 2013 (C‑209/12, EU:C:2013:864).

( 47 ) La questione è posta, infatti, nel caso di «assenza di disposizioni nazionali relative agli effetti di un’omessa o erronea informativa sul diritto di recesso anteriormente alla conclusione del contratto».

( 48 ) V., segnatamente, Binon, J.-M., Droit des assurances de personnes – Aspects civils, techniques et sociaux, II ed. 2016, Larcier, Bruxelles, punto 379. Il recesso contribuisce pertanto alla possibilità dell’effettivo godimento di una varietà di prodotti nel quadro del mercato interno delle assicurazioni. V. a tal riguardo il considerando 23 della terza direttiva assicurazione vita e il pressoché identico considerando 52 della direttiva 2002/83, nonché il considerando 46 che lo precede.

( 49 ) V. già sentenza del 19 dicembre 2013, Endress (C‑209/12, EU:C:2013:864, punto 30), secondo la quale l’assicuratore non «può validamente invocare motivi di certezza del diritto per ovviare ad una situazione causata dalla sua propria omissione di soddisfare l’obbligo (…) di comunicare (…) informazioni (…) relative al diritto dell’assicurato di rinunciare al contratto».

( 50 ) In Austria l’articolo 176, paragrafo 3, del VersVG, definisce il valore di riscatto come valore equo dell’assicurazione, il quale è calcolato «in base a norme attuariali riconosciute applicando la base per il calcolo del premio relativo alla chiusura del periodo assicurativo in corso».

( 51 ) Sui limiti della potestà regolamentare nazionale con riguardo agli effetti giuridici del recesso, v. anche infra sub C.

( 52 ) Articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 e articolo 186 della direttiva solvibilità II.

( 53 ) V. in tal senso anche la sentenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) nella causa Endress (BGH IV ZR 76/11, punto 42) con riferimento alla sentenza della Corte in tale causa (sentenza del 19 dicembre 2013, C‑209/12, EU:C:2013:864, punto 22).

( 54 ) V. supra, paragrafo 78.

( 55 ) Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, della seconda direttiva assicurazione vita, articolo 35, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2002/83 e articolo 186, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva solvibilità II.

( 56 ) Nel testo vigente fino al 31 dicembre 2018, l’articolo 176, paragrafo 1, del VersVG stabiliva che l’assicuratore era tenuto a rimborsare il valore di riscatto relativo all’assicurazione nel caso in cui «una polizza a capitale garantito in caso di decesso, strutturata in modo tale che l’obbligo dell’assicuratore di versare la somma concordata sia certo, sia annullata a seguito di recesso, disdetta o reclamo».

( 57 ) Sebbene l’entità di tale perdita dipenda dal momento del recesso, tuttavia, la disciplina degli effetti giuridici in questione non opera alcuna distinzione. La nuova versione dell’articolo 176 del VersVG in vigore dal 1o gennaio 2019, con il quale viene introdotta una disciplina differenziata a seconda del momento del recesso, non deve essere trattata in questa sede in quanto essa non era applicabile ratione temporis ai fatti dei procedimenti principali.

( 58 ) V. anche supra, paragrafo 76.

( 59 ) Il divieto di abuso del diritto è uno dei principi generali del diritto dell’Unione. V. di recente sentenza del 6 febbraio 2018, Altun e a. (C‑359/16, EU:C:2018:63, punto 49).

( 60 ) Sentenza della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione francese del 7 febbraio 2019, F-P+B+I, n. 17-27.223.

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