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Document 62018CA0171

    Causa C-171/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal - Regno Unito) – Safeway Ltd/Andrew Richard Newton, Safeway Pension Trustees Ltd [Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Articolo 119 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, articolo 141 CE) – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Parità di retribuzione – Regime pensionistico professionale privato – Età normale di pensionamento differenziata secondo il sesso – Data di adozione delle misure che ripristinano la parità di trattamento – Uniformizzazione retroattiva di tale età al livello di quella delle persone precedentemente svantaggiate]

    GU C 423 del 16.12.2019, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.12.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 423/7


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal - Regno Unito) – Safeway Ltd/Andrew Richard Newton, Safeway Pension Trustees Ltd

    (Causa C-171/18) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Articolo 119 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, articolo 141 CE) - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Parità di retribuzione - Regime pensionistico professionale privato - Età normale di pensionamento differenziata secondo il sesso - Data di adozione delle misure che ripristinano la parità di trattamento - Uniformizzazione retroattiva di tale età al livello di quella delle persone precedentemente svantaggiate)

    (2019/C 423/08)

    Lingua processuale: l'inglese

    Giudice del rinvio

    Court of Appeal

    Parti

    Ricorrente: Safeway Ltd

    Convenuta: Andrew Richard Newton, Safeway Pension Trustees Ltd

    Dispositivo

    L’articolo 119 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, articolo 141 CE) deve essere interpretato nel senso che esso osta, in assenza di una giustificazione obiettiva, a che un regime pensionistico adotti, per porre fine a una discriminazione contraria a tale disposizione, derivante dalla fissazione di un’età normale di pensionamento differenziata secondo il sesso, una misura che uniforma retroattivamente l’età normale di pensionamento degli affiliati a tale regime al livello di quella delle persone della categoria precedentemente svantaggiata, per il periodo compreso tra l’annuncio e l’adozione di tale misura, anche qualora tale misura sia autorizzata dal diritto nazionale e dall’atto costitutivo di tale regime pensionistico.


    (1)  GU C 190 del 4.6.2018.


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