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Document 62018CA0025

Causa C-25/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okrazhen sad — Blagoevgrad — Bulgaria) — Brian Andrew Kerr/Pavlo Postnov, Natalia Postnova [Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (UE) n. 1215/2012 — Articolo 7, punto 1, lettera a) — Competenza speciale in materia contrattuale — Nozione di «materia contrattuale» — Decisione dell’assemblea dei condomini di un immobile — Obbligo gravante sui condomini di versare al bilancio del condominio i contributi finanziari annuali stabiliti con tale decisione — Azione in giudizio volta ad ottenere l’esecuzione di tale obbligo — Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali — Regolamento (CE) n. 593/2008 — Articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c) — Nozioni di «contratto di prestazione di servizi» e di «contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare» — Decisione dell’assemblea dei condomini di un immobile relativa alle spese per la manutenzione delle sue parti comuni]

GU C 230 del 8.7.2019, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 230/11


Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okrazhen sad — Blagoevgrad — Bulgaria) — Brian Andrew Kerr/Pavlo Postnov, Natalia Postnova

(Causa C-25/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Articolo 7, punto 1, lettera a) - Competenza speciale in materia contrattuale - Nozione di «materia contrattuale» - Decisione dell’assemblea dei condomini di un immobile - Obbligo gravante sui condomini di versare al bilancio del condominio i contributi finanziari annuali stabiliti con tale decisione - Azione in giudizio volta ad ottenere l’esecuzione di tale obbligo - Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali - Regolamento (CE) n. 593/2008 - Articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c) - Nozioni di «contratto di prestazione di servizi» e di «contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare» - Decisione dell’assemblea dei condomini di un immobile relativa alle spese per la manutenzione delle sue parti comuni)

(2019/C 230/12)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Okrazhen sad — Blagoevgrad

Parti

Ricorrente: Brian Andrew Kerr

Convenuti: Pavlo Postnov, Natalia Postnova

Dispositivo

1)

L’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una controversia vertente su di un’obbligazione di pagamento risultante da una decisione dell’assemblea dei condomini di un immobile costituito di appartamenti sprovvista della personalità giuridica e specialmente istituita ex lege per esercitare taluni diritti, adottata a maggioranza dei suoi membri, ma vincolante per tutti i suoi membri, deve considerarsi riconducibile alla nozione di «materia contrattuale» ai sensi di tale disposizione.

2)

L’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), deve essere interpretato nel senso che una controversia, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, vertente su di un’obbligazione di pagamento risultante da una decisione dell’assemblea dei condomini di un immobile composto di appartamenti, relativa alle spese per la manutenzione delle parti comuni di tale immobile, deve essere considerata come riguardante un contratto di prestazione di servizi ai sensi di tale disposizione.


(1)  GU C 112 del 26.3.2018.


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