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Document 62017TN0366

    Causa T-366/17: Ricorso proposto il 5 giugno 2017 — Polonia/Commissione

    Information about publishing Official Journal not found, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.7.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 249/44


    Ricorso proposto il 5 giugno 2017 — Polonia/Commissione

    (Causa T-366/17)

    (2017/C 249/60)

    Lingua processuale: il polacco

    Parti

    Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    disporre l’annullamento della decisione della Commissione europea del 23 marzo 2017 [notificata il 24 marzo 2017 con il numero C (2017) 1904] che rifiuta di concedere un contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale a favore del grande progetto «Avvio della produzione di una nuova generazione di motori diesel da parte della Volkswagen Motor Polska», parte del programma operativo «Economia innovativa», per gli aiuti strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza in Polonia»;

    condannare la Commissione alle spese legali.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sull’erronea valutazione del progetto «Avvio della produzione di una nuova generazione di motori diesel da parte della Volkswagen Motor Polska», considerato che tale progetto non ha garantito alcuna coerenza con le priorità del programma operativo «Economia innovativa», (asse prioritario IV di tale programma), e pertanto non soddisfa i presupposti di cui all’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU 2006, L 210, pag. 25), per carenza di innovatività.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento n. 1083/2006 per manifesto superamento del termine per la valutazione del progetto.


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