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Document 62017TN0321
Case T-321/17: Action brought on 22 May 2017 — Niemelä and Others v ECB
Causa T-321/17: Ricorso proposto il 22 maggio 2017 — Niemelä e a./BCE
Causa T-321/17: Ricorso proposto il 22 maggio 2017 — Niemelä e a./BCE
GU C 283 del 28.8.2017, p. 52–53
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/52 |
Ricorso proposto il 22 maggio 2017 — Niemelä e a./BCE
(Causa T-321/17)
(2017/C 283/82)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Heikki Niemelä (Ohain, Belgio), Mika Lehto (Espoo, Finlandia), Nemea plc (St. Julians, Malta), Nevestor SA (Ohain) e Nemea Bank plc (St. Julians) (rappresentante: A. Meriläinen, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Banca centrale europea del 23 marzo 2017 ECB/SSM/2017– 213800JENPXTUY75VS0/1 WHD-2017-0003 che revoca l’autorizzazione della Nemea Bank plc (in prosieguo: il «soggetto vigilato») quale ente creditizio; |
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in subordine, modificare la decisione della BCE in modo da sospendere la sua applicazione in considerazione del danno irreparabile che l'applicazione immediata e continua della decisione avrebbe probabilmente sulle parti interessate del soggetto vigilato, in particolare sui depositanti, i dipendenti e gli azionisti della banca, consentendo o altrimenti richiedendo agli azionisti diretti/indiretti del soggetto vigilato di cedere la propria partecipazione nella banca entro un termine ragionevole stabilito; |
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condannare la convenuta a risarcire i ricorrenti con un importo pari a EUR 10 milioni maggiorato di interessi legali a decorrere dal 23 marzo 2017 per i danni subiti a causa della decisione; |
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condannare la convenuta a sopportare tutte le spese della causa in esame. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla riproduzione erronea dei fatti di causa all’interno della motivazione e/o sul carattere insufficiente di quest’ultima.
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2. |
Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione da parte della BCE.
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata da un errore di diritto.
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4. |
Quarto motivo, vertente sullo sviamento di potere da parte della BCE.
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5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione della BCE non è conforme al diritto dell’Unione in quanto viola il principio di proporzionalità.
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