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Document 62017TN0321

Causa T-321/17: Ricorso proposto il 22 maggio 2017 — Niemelä e a./BCE

GU C 283 del 28.8.2017, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 283/52


Ricorso proposto il 22 maggio 2017 — Niemelä e a./BCE

(Causa T-321/17)

(2017/C 283/82)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Heikki Niemelä (Ohain, Belgio), Mika Lehto (Espoo, Finlandia), Nemea plc (St. Julians, Malta), Nevestor SA (Ohain) e Nemea Bank plc (St. Julians) (rappresentante: A. Meriläinen, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Banca centrale europea del 23 marzo 2017 ECB/SSM/2017– 213800JENPXTUY75VS0/1 WHD-2017-0003 che revoca l’autorizzazione della Nemea Bank plc (in prosieguo: il «soggetto vigilato») quale ente creditizio;

in subordine, modificare la decisione della BCE in modo da sospendere la sua applicazione in considerazione del danno irreparabile che l'applicazione immediata e continua della decisione avrebbe probabilmente sulle parti interessate del soggetto vigilato, in particolare sui depositanti, i dipendenti e gli azionisti della banca, consentendo o altrimenti richiedendo agli azionisti diretti/indiretti del soggetto vigilato di cedere la propria partecipazione nella banca entro un termine ragionevole stabilito;

condannare la convenuta a risarcire i ricorrenti con un importo pari a EUR 10 milioni maggiorato di interessi legali a decorrere dal 23 marzo 2017 per i danni subiti a causa della decisione;

condannare la convenuta a sopportare tutte le spese della causa in esame.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla riproduzione erronea dei fatti di causa all’interno della motivazione e/o sul carattere insufficiente di quest’ultima.

La BCE non sarebbe stata in grado di adottare una decisione pienamente motivata a causa di procedure di ricorso pendenti previste dal diritto nazionale.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione da parte della BCE.

La BCE sarebbe incorsa in errore nel basarsi sulle direttive dell’Autorità maltese per i servizi finanziari considerandole come definitive e conclusive, benché queste restino soggette a conferma, annullamento o modifica da parte del Tribunale per i servizi finanziari. In ogni caso, la BCE ha commesso un errore manifesto nel ritenere che la revoca dell’autorizzazione del soggetto vigilato fosse preferibile alla cessione forzata della banca e che la possibilità di concretizzare l’opzione di vendita fosse scarsa.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata da un errore di diritto.

La BCE sarebbe stata incompetente ad adottare la decisione impugnata, dal momento che la competenza per la revoca dell’autorizzazione rilasciata al soggetto vigilato quale ente creditizio spetta all’Autorità maltese per i servizi finanziari e non alla BCE. La decisione della BCE è stata adottata ultra vires e in violazione dei diritti di impugnazione dei ricorrenti previsti dal diritto nazionale, nonché del loro diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale sancito dal diritto dell’Unione.

4.

Quarto motivo, vertente sullo sviamento di potere da parte della BCE.

Quand’anche avesse disposto della competenza contestata, la BCE sarebbe incorsa in uno sviamento di potere tale da privare il soggetto vigilato e gli altri ricorrenti dei diritti di impugnazione ad essi riconosciuti ai sensi del diritto nazionale.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione della BCE non è conforme al diritto dell’Unione in quanto viola il principio di proporzionalità.

Nella fattispecie, l’applicazione del principio di proporzionalità avrebbe dovuto precludere la revoca dell’autorizzazione concessa al soggetto vigilato. Nelle circostanze considerate, la vendita della banca sarebbe stata meno dannosa per il soggetto vigilato e non avrebbe arrecato alcun pregiudizio ai suoi depositanti, dipendenti e azionisti.


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