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Document 62017TJ0202

    Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 9 giugno 2021 (Per estratto).
    Ana Calhau Correia de Paiva contro Commissione europea.
    Regime linguistico – Concorso EPSO/AD/293/14 per l’assunzione di amministratori nei settori del diritto della concorrenza, della finanza d’impresa, dell’economia finanziaria, dell’economia dell’industria e della macroeconomia (AD 7) – Non iscrizione nell’elenco di riserva – Eccezione di illegittimità – Limitazione della scelta della seconda lingua del concorso al francese, inglese o tedesco – Regolamento n. 1 – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello Statuto – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione – Interesse del servizio.
    Causa T-202/17.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:323

     SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

    9 giugno 2021 ( *1 )

    «Regime linguistico – Concorso EPSO/AD/293/14 per l’assunzione di amministratori nei settori del diritto della concorrenza, della finanza d’impresa, dell’economia finanziaria, dell’economia dell’industria e della macroeconomia (AD 7) – Non iscrizione nell’elenco di riserva – Eccezione di illegittimità – Limitazione della scelta della seconda lingua del concorso al francese, inglese o tedesco – Regolamento n. 1 – Articolo 1, quinquies, paragrafo1, dello Statuto – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione – Interesse del servizio»

    Nella causa T‑202/17,

    Ana Calhau Correia de Paiva, residente a Bruxelles (Belgio), rappresentata da V. Villante, G. Pandey e D. Rovetta, avvocati,

    ricorrente,

    contro

    Commissione europea, rappresentata da L. Radu Bouyon, I. Melo Sampaio e L. Vernier, in qualità di agenti,

    convenuta,

    avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione della commissione del concorso EPSO/AD/293/14 – Amministratori (AD 7) nei settori del diritto della concorrenza, della finanza d’impresa, dell’economia finanziaria, dell’economia industriale e della macroeconomia del 9 novembre 2015 di non inserire il nome della ricorrente nell’elenco di riserva costituito al termine della procedura di selezione, in secondo luogo, della decisione del 23 giugno 2016 che riesamina tale prima decisione, in terzo luogo, della decisione del 22 dicembre 2016 che respinge il reclamo della ricorrente contro la prima decisione e, in quarto luogo, dell’elenco di riserva costituito al termine della suddetta procedura di selezione, nella parte in cui esso riguarda il settore del diritto della concorrenza,

    IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

    composto da H. Kanninen, presidente, O. Porchia (relatrice) e M. Stancu, giudici,

    cancelliere: B. Lefebvre, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 ottobre 2020,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza ( 1 )

    (omissis)

    II. Procedimento e conclusioni delle parti

    15

    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 marzo 2017, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

    16

    Alla data di presentazione di tale ricorso era pendente, dinanzi alla Corte, un’impugnazione proposta dalla Commissione il 25 novembre 2016 e iscritta a ruolo con il numero C‑621/16 P avverso la sentenza del 15 settembre 2016, Italia/Commissione (T‑353/14 e T‑17/15, EU:T:2016:495). Con quest’ultima sentenza, il Tribunale aveva annullato i bandi di concorso generale EPSO/AD/276/14, inteso alla costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori (GU 2014, C 74 A, pag. 1), ed EPSO/AD/294/14, inteso alla costituzione di un elenco di riserva di amministratori nel settore della protezione dei dati (GU 2014, C 391 A, pag. 1).

    17

    Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 16 giugno 2017, la Commissione ha chiesto, sulla base dell’articolo 69, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, la sospensione del procedimento nella presente causa fino alla pronuncia della decisione della Corte conclusiva del giudizio nella causa C‑621/16 P.

    18

    Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 6 luglio 2017, la ricorrente si è opposta alla sospensione del procedimento.

    19

    Con decisione dell’11 luglio 2017, adottata sulla base dell’articolo 69, lettera d), del regolamento di procedura, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha deciso di sospendere il procedimento.

    20

    A seguito della pronuncia della sentenza del 26 marzo 2019, Commissione/Italia (C‑621/16 P, EU:C:2019:251), su proposta del giudice relatore, il 4 aprile 2019, il Tribunale (Quinta Sezione) ha adottato una misura di organizzazione del procedimento consistente nell’interrogare le parti sulle conseguenze da trarre da detta sentenza e dalla sentenza del 26 marzo 2019, Spagna/Parlamento (C‑377/16, EU:C:2019:249), per la presente causa. Le parti hanno presentato le loro osservazioni al riguardo entro il termine impartito.

    21

    Il 5 luglio 2019 la Commissione ha depositato il controricorso.

    22

    La replica e la controreplica sono state depositate, rispettivamente, il 23 settembre e l’11 novembre 2019. Il 20 novembre 2019 si è conclusa la fase scritta del procedimento.

    23

    Il 22 ottobre 2019, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, con decisione motivata e previa consultazione dei giudici interessati, il presidente del Tribunale ha designato, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di procedura, una nuova giudice relatrice, appartenente alla Prima Sezione del Tribunale.

    24

    Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 12 dicembre 2019, la ricorrente ha chiesto lo svolgimento di un’udienza dibattimentale, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

    25

    Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale in pari data, la ricorrente ha presentato nuove offerte di prova, avvalendosi dell’articolo 85, paragrafi 3 e 4, del regolamento di procedura. La Commissione ha presentato le sue osservazioni su dette offerte di prova entro il termine impartito e ha contestato, in tale occasione, la loro ricevibilità.

    26

    Il 21 luglio 2020, su proposta della giudice relatrice, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del regolamento di procedura, ha posto alcuni quesiti scritti alla Commissione. Quest’ultima ha ottemperato a tali misure entro il termine impartito.

    27

    Il 21 settembre 2020, su proposta della giudice relatrice, il Tribunale (Prima Sezione), nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura, ha posto alle parti taluni quesiti scritti, invitandole a rispondervi in udienza.

    28

    Le parti hanno esposto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti scritti e orali del Tribunale all’udienza del 6 ottobre 2020.

    29

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare, se necessario dichiarando previamente che il bando di concorso e il regime linguistico che esso istituisce sono illegittimi e a lei inapplicabili ai sensi dell’articolo 277 del TFUE:

    la decisione di non iscrizione nell’elenco di riserva,

    la decisione di riesame,

    la decisione di rigetto del reclamo,

    l’elenco di riserva del concorso di cui trattasi;

    condannare la Commissione alle spese.

    30

    Inoltre, la ricorrente chiede al Tribunale di disporre misure di organizzazione del procedimento ingiungendo alla Commissione di produrre tutti i fascicoli dell’EPSO relativi all’adozione delle decisioni di cui è chiesto l’annullamento.

    31

    La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

    respingere il ricorso;

    condannare la ricorrente alle spese.

    III. In diritto

    (omissis)

    B.   Nel merito

    (omissis)

    1. Sul secondo, terzo e quarto motivo, vertenti sull’illegittimità del bando di concorso dovuta alla limitazione della scelta della seconda lingua del concorso al francese, all’inglese o al tedesco

    (omissis)

    a) Sulla ricevibilità dell’eccezione di illegittimità

    41

    A sostegno dell’eccezione di irricevibilità, la Commissione sostiene che dalla giurisprudenza risulta che, nell’ambito di un reclamo contro una decisione di una commissione giudicatrice, un candidato non può invocare la presunta irregolarità del bando di concorso se non ha impugnato in tempo utile le disposizioni di detto bando che, a suo avviso, lo danneggiano. Solo se viene stabilita l’esistenza di uno stretto nesso tra la motivazione della decisione impugnata e l’eccezione di illegittimità del bando di concorso, un ricorrente può contestare la legittimità del bando. Nel caso di specie, secondo la Commissione, non vi è alcun nesso tra i motivi della non iscrizione del nome della ricorrente nell’elenco di riserva e la limitazione della scelta della seconda lingua del concorso di cui trattasi al francese, all’inglese o al tedesco. In particolare, un nesso del genere non può essere dedotto dai commenti formulati nel passaporto di competenze della ricorrente in merito alla competenza generale «comunicazione». Infatti, secondo la Commissione, il rendimento della ricorrente a tal riguardo è stato considerato «soddisfacente», il che proverebbe che il fatto di aver sostenuto le prove del centro di valutazione in francese non è la causa della mancata iscrizione del suo nome nell’elenco di riserva.

    42

    La ricorrente contesta gli argomenti della Commissione.

    43

    In via preliminare, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, in applicazione dell’articolo 277 TFUE, ciascuna parte, in occasione di una controversia che metta in discussione un atto di portata generale adottato da un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione, può avvalersi dei motivi previsti dall’articolo 263, secondo comma, TFUE per invocare dinanzi alla Corte l’inapplicabilità di tale atto (sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/Carreras Sequeros e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 66).

    44

    Tale disposizione è espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare, in via incidentale, al fine di ottenere l’annullamento di una decisione ad essa indirizzata, la validità degli atti di portata generale che costituiscono il fondamento di una siffatta decisione (v., sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/Carreras Sequeros e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 67 e giurisprudenza citata).

    45

    Poiché l’articolo 277 TFUE non ha lo scopo di consentire a una parte di contestare l’applicabilità di qualsiasi atto di portata generale a sostegno di qualsiasi ricorso, l’atto di cui si eccepisce l’illegittimità dev’essere applicabile, direttamente o indirettamente, alla fattispecie oggetto del ricorso (v. sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/Carreras Sequeros e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 68 e giurisprudenza citata).

    46

    Pertanto, in occasione di ricorsi di annullamento promossi contro decisioni individuali, la Corte ha ammesso che possono essere validamente oggetto di un’eccezione di illegittimità le disposizioni di un atto di portata generale su cui si basano dette decisioni o che presentano un nesso giuridico diretto con siffatte decisioni (v. sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/Carreras Sequeros e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 69 e giurisprudenza citata.

    47

    Per quanto riguarda in particolare i bandi di concorso, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito di un procedimento di assunzione, che è un’operazione amministrativa complessa composta di una successione di decisioni, un candidato ad un concorso, in occasione di un ricorso diretto contro un atto successivo, può far valere l’irregolarità degli atti anteriori strettamente collegati a quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza dell’11 agosto 1995, Commissione/Noonan, C‑448/93 P, EU:C:1995:264, punto 17 e giurisprudenza citata) e avvalersi, in particolare, dell’illegittimità del bando di concorso in applicazione del quale l’atto di cui trattasi è stato adottato (v., sentenza del 14 dicembre 2017, PB/Commissione, T‑609/16, EU:T:2017:910, punto 26 e giurisprudenza citata).

    48

    Il fatto di non aver impugnato il bando di concorso entro i termini non impedisce ad un ricorrente di far valere irregolarità intervenute nello svolgimento del concorso, anche se l’origine di tali irregolarità può essere rinvenuta nel testo del bando di concorso (v. sentenza del 31 gennaio 2006, Giulietti/Commissione, T‑293/03, EU:T:2006:37, punto 40 e giurisprudenza citata).

    49

    Per l’esattezza, quando il motivo riguardante l’irregolarità del bando di concorso, non contestato in tempo utile, riguarda la motivazione della decisione individuale impugnata, la ricevibilità del ricorso è ammessa dalla giurisprudenza. Infatti, il candidato ad un concorso non può essere privato del diritto di contestare sotto tutti i suoi aspetti, ivi compresi quelli definiti nel bando di concorso, la fondatezza della decisione individuale presa nei suoi confronti in esecuzione dei requisiti definiti in detto bando, in quanto solo questa decisione di applicazione definisce la sua situazione giuridica e gli consente di sapere con certezza come e in che misura i suoi interessi specifici risultino lesi (v. sentenza del 14 dicembre 2017, PB/Commissione, T‑609/16, EU:T:2017:910, punto 28 e giurisprudenza citata).

    50

    Per contro, in mancanza di uno stretto collegamento tra la motivazione stessa della decisione impugnata e il motivo relativo all’illegittimità del bando di concorso non contestato nei termini, quest’ultimo dev’essere dichiarato irricevibile, in applicazione delle norme di ordine pubblico relative ai termini di ricorso, alle quali non può derogarsi, in un caso del genere, senza violare il principio di certezza del diritto (v., sentenza del 14 dicembre 2017, PB/Commissione, T‑609/16, EU:T:2017:910, punto 29 e giurisprudenza citata).

    51

    È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nei confronti dell’eccezione di illegittimità del bando di concorso.

    52

    In primo luogo, occorre ricordare che, con la sua eccezione di illegittimità, la ricorrente contesta, in sostanza, le disposizioni del bando di concorso riguardanti il regime linguistico, vale a dire la limitazione della scelta della seconda lingua al francese, all’inglese e al tedesco. Tale seconda lingua è stata utilizzata, in particolare, per le prove volte a valutare le competenze generali e specifiche dei candidati che si sono svolte presso il centro di valutazione.

    53

    In secondo luogo, per quanto riguarda la motivazione della decisione impugnata, occorre ricordare che, con lettera del 9 novembre 2015, la ricorrente è stata informata del fatto che il suo nome non era stato iscritto nell’elenco di riserva in quanto ella non aveva ottenuto i punti più alti per le prove del centro di valutazione. Inoltre, nella decisione impugnata, viene precisato che la commissione giudicatrice ha attentamente riesaminato i punteggi attribuiti alla ricorrente per le prove del centro di valutazione, ha rivisto la valutazione delle sue competenze generali e specifiche e ha concluso che i suoi risultati riflettevano le sue prestazioni presso il centro di valutazione.

    54

    In terzo luogo, dal «passaporto di competenze» rilasciato alla ricorrente risulta che, per la competenza generale «comunicazione», ella ha ottenuto 5,5 punti su 10, il che rientra tra i giudizi e i punteggi più bassi da lei ottenuti per quanto riguarda la valutazione delle sue competenze generali svoltasi presso il centro di valutazione. La stima di tali competenze mirava, secondo il punto 1.2 delle disposizioni generali, cui rinviava la nota n. 7 del bando di concorso, a valutare la capacità del candidato a «[c]omunicare con chiarezza e precisione, oralmente e per iscritto». Da ciò si deduce, implicitamente, ma logicamente, una constatazione della commissione giudicatrice nei confronti della ricorrente quanto alla sua conoscenza della lingua francese o, quantomeno, quanto alla padronanza di una competenza fortemente condizionata dalla conoscenza che quest’ultima aveva di tale lingua.

    55

    In quarto luogo, se è vero che il bando di concorso non prevedeva alcuna prova connessa alle conoscenze specifiche della ricorrente, in termini di vocabolario o di grammatica, della lingua francese, inglese o tedesca, non si può negare che esista uno stretto collegamento tra le conoscenze della ricorrente della lingua francese, da lei scelta come seconda lingua, e le prove che ella ha dovuto sostenere in tale lingua. Infatti, le conoscenze che la ricorrente ha della lingua francese si riflettono inevitabilmente e logicamente sulle prove volte a verificare le competenze generali e specifiche quali previste dal concorso di cui trattasi.

    56

    A tal riguardo, è pacifico che la possibilità di ottenere migliori punteggi nelle prove è più elevata se tali prove sono presentate nella lingua materna del candidato o nella lingua che quest’ultimo padroneggia altrettanto bene (sentenza del 2 luglio 2014, Da Cunha Almeida/Commissione, F‑5/13, EU:F:2014:176, punto 38), e ciò a maggior ragione nell’ambito di una prova tecnica, come lo studio di un caso.

    57

    Ora, da un lato, è pacifico che il portoghese è la lingua madre della ricorrente. Dall’altro, benché, come sottolinea la Commissione, la ricorrente abbia dichiarato, nel suo atto di candidatura, di disporre di un livello di francese equivalente al livello C2 del CECR, al pari del portoghese, e di aver effettuato una parte dei suoi studi in Belgio e in Francia, resta il fatto che ella afferma dinanzi al Tribunale, non contraddetta al riguardo dalla Commissione, di padroneggiare meglio la sua lingua materna rispetto al francese. Tale circostanza è del resto particolarmente verosimile, tenuto conto del percorso accademico e professionale della ricorrente, quale indicato da quest’ultima nel suo atto di candidatura, da cui risulta che sia i suoi studi sia la sua carriera professionale sono stati condotti, essenzialmente, in Portogallo.

    58

    In quinto luogo, occorre sottolineare che la limitazione della scelta della seconda lingua del concorso alle tre lingue di cui trattasi non incide unicamente sulla capacità dei candidati di esprimersi oralmente o per iscritto, ma determina altresì il tipo di tastiera che i candidati possono utilizzare per la realizzazione dello studio di un caso, dato che la fornitura di tastiere ai candidati è, secondo la prassi dell’EPSO, confermata dalla Commissione dinanzi al Tribunale, limitata alla lingua (e, se del caso, alle lingue) in cui le prove devono essere svolte. Ebbene, nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente è stata obbligata ad utilizzare un tipo di tastiera che non era abituata ad utilizzare considerata la sua lingua materna. Si deve rilevare che tale circostanza incide sullo svolgimento e, quindi, potenzialmente, sul risultato di una prova, in occasione della quale si richiede di scrivere, mediante una tastiera, un testo di una certa lunghezza in un tempo limitato.

    59

    In sesto luogo, per quanto riguarda l’argomento dedotto dalla Commissione in udienza secondo cui potrebbe sussistere uno stretto collegamento solo se i risultati delle prove di valutazione delle competenze generali dei candidati si rivelassero negativi o catastrofici, è giocoforza constatare che un siffatto argomento equivale a propendere, senza giustificazione, per un’applicazione più restrittiva del requisito dell’esistenza di uno stretto collegamento qualora l’illegittimità eccepita si ricolleghi al regime linguistico del concorso.

    60

    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve osservare che sussiste uno stretto collegamento tra la motivazione della decisione impugnata e le disposizioni del bando di concorso relative al regime linguistico del concorso di cui trattasi, la cui legittimità è contestata.

    61

    Pertanto, occorre respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e dichiarare ricevibile l’eccezione di illegittimità del bando di concorso sollevata dalla ricorrente.

    (omissis)

     

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

    dichiara e statuisce:

     

    1)

    La decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/293/14 del 23 giugno 2016, comunicata dall’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), che rigetta la domanda di riesame della sig.ra Ana Calhau Correia de Paiva, a seguito della sua esclusione dall’elenco di riserva del concorso tramite decisione del 9 novembre 2015, è annullata.

     

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

     

    3)

    La sig.ra Calhau Correia de Paiva si farà carico di un terzo delle proprie spese.

     

    4)

    La Commissione europea si farà carico delle proprie spese e di due terzi delle spese sostenute dalla sig.ra Calhau Correia de Paiva.

     

    Kanninen

    Porchia

    Stancu

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 giugno 2021.

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

    ( 1 ) Si riproducono solo i punti della presente sentenza che il Tribunale ritiene opportuno pubblicare.

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