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Document 62017TB0491

Causa T-491/17: Ordinanza del Tribunale del 24 settembre 2019 – Opere Pie d’Onigo/Commissione (Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Regime di aiuto istituito dall’Italia a favore di alcuni fornitori di servizi socio-sanitari – Oneri legati alle assenze del personale per motivi di maternità e di assistenza ai familiari non autosufficienti – Contributi versati dallo Stato alle imprese private – Decisione di non sollevare obiezioni – Assenza di collocamento in una situazione svantaggiosa dal punto di vista concorrenziale – Assenza di incidenza diretta – Irricevibilità)

GU C 423 del 16.12.2019, p. 50–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 423/50


Ordinanza del Tribunale del 24 settembre 2019 – Opere Pie d’Onigo/Commissione

(Causa T-491/17) (1)

(Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Regime di aiuto istituito dall’Italia a favore di alcuni fornitori di servizi socio-sanitari - Oneri legati alle assenze del personale per motivi di maternità e di assistenza ai familiari non autosufficienti - Contributi versati dallo Stato alle imprese private - Decisione di non sollevare obiezioni - Assenza di collocamento in una situazione svantaggiosa dal punto di vista concorrenziale - Assenza di incidenza diretta - Irricevibilità)

(2019/C 423/63)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza «Opere Pie d’Onigo» (Pederobba, Italia) (rappresentante: G. Maso, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati e D. Recchia, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento della decisione della Commissione del 27 marzo 2017 di non sollevare obiezioni in merito al regime di aiuto istituito dall’Italia a favore di alcuni fornitori privati di servizi socio-sanitari [aiuto di Stato SA.38825 (2016/NN)] (GU 2017, C 219, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate dall’Ipab di Vicenza, dall’Ipab Casa Gino e Pierina Marani, dall’Ipab Centro Residenziale per Anziani di Cittadella, dall’Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona «Grimani Buttari – Residenze per Anziani in Osimo» e dalla Repubblica italiana.

3)

L’Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza «Opere Pie d’Onigo» è condannata alle spese.

4)

L’Ipab di Vicenza, l’Ipab Casa Gino e Pierina Marani, l’Ipab Centro Residenziale per Anziani di Cittadella, l’Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona «Grimani Buttari – Residenze per Anziani in Osimo» e la Repubblica italiana sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alle istanze di intervento.


(1)  GU C 330 del 2.10.2017.


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