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Document 62017TB0101

Causa T-101/17: Ordinanza del Tribunale del 27 luglio 2018 — Apple Distribution International / Commissione («Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Aiuto previsto dalla Germania per sostenere la produzione e la distribuzione cinematografica — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno — Insussistenza di incidenza individuale — Irricevibilità»)

GU C 381 del 22.10.2018, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/25


Ordinanza del Tribunale del 27 luglio 2018 — Apple Distribution International / Commissione

(Causa T-101/17) (1)

((«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Aiuto previsto dalla Germania per sostenere la produzione e la distribuzione cinematografica - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Insussistenza di incidenza individuale - Irricevibilità»))

(2018/C 381/29)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Apple Distribution International (Cork, Irlanda) (rappresentanti: S. Schwiddessen, H. Lutz, N. Niejahr e A. Patsa, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Samnadda, G. Braun e B. Stromsky, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta ad ottenere l’annullamento della decisione (UE) 2016/2042 della Commissione, del 1o settembre 2016, relativa al regime di aiuti SA.38418 — 2014/C (ex 2014/N) al quale la Germania intende dare esecuzione a favore dei finanziamenti alla produzione e alla distribuzione cinematografica (GU 2016, L 314, pag. 63).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è luogo a statuire sulle domande di intervento presentate dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica francese e dal Filmförderungsanstalt.

3)

L’Apple Distribution International è condannata a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Commissione europea ad eccezione di quelle relative alle domande di intervento.

4)

L’Apple Distribution International, la Commissione, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e il Filmförderungsanstalt sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle domande di intervento.


(1)  GU C 121 del 18.4.2017.


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