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Document 62017TA0806

    Causa T-806/17: Sentenza del Tribunale del 3 ottobre 2019 – BASF e REACH & colours/ECHA [«REACH – Articolo 11 del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/9 – Obbligo di trasmissione comune di dati – Trasmissione comune con opzione di deroga totale – Prassi amministrativa dell’ECHA che impone un accordo relativo alle condizioni di accesso a una trasmissione comune con il dichiarante capofila per una sostanza registrata – Assenza di accordo – Meccanismo di composizione delle controversie applicato per analogia – Decisione che concede l’accesso a una trasmissione comune – Base giuridica – Potere discrezionale dell’ECHA – Errore manifesto di valutazione – Obbligo di motivazione – Certezza del diritto»]

    GU C 423 del 16.12.2019, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.12.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 423/33


    Sentenza del Tribunale del 3 ottobre 2019 – BASF e REACH & colours/ECHA

    (Causa T-806/17) (1)

    («REACH - Articolo 11 del regolamento (CE) n. 1907/2006 - Articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/9 - Obbligo di trasmissione comune di dati - Trasmissione comune con opzione di deroga totale - Prassi amministrativa dell’ECHA che impone un accordo relativo alle condizioni di accesso a una trasmissione comune con il dichiarante capofila per una sostanza registrata - Assenza di accordo - Meccanismo di composizione delle controversie applicato per analogia - Decisione che concede l’accesso a una trasmissione comune - Base giuridica - Potere discrezionale dell’ECHA - Errore manifesto di valutazione - Obbligo di motivazione - Certezza del diritto»)

    (2019/C 423/41)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrenti: BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Germania) e REACH & colours Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (REACH & colours Kft.) (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: R. Cana, D. Abrahams, E. Mullier e H. Widemann, avvocati)

    Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä, C. Jacquet, e T. Basmatzi, agenti)

    Oggetto

    Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento della decisione DSH-30-3-0123-2017 dell’ECHA, del 2 ottobre 2017, che concede alla Sustainability Support Services (Europe) AB l’accesso alla trasmissione comune depositata dalla REACH & colours, in qualità di dichiarante capofila per la sostanza 2,2'-[vinilenbis[(3-solfonato-4,1-fenilene)imino[6-(dietilamino)-1, 3, 5-triazin-4,2-diil]imino]]bis(benzene-1,4-disolfonato) di esasodio, recante il numero CE 255-217-5 e il numero CAS 41098-56-0.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La BASF SE, la REACH & colours Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (REACH & colours Kft.) e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sopporteranno le proprie spese.


    (1)  GU C 52 del 12.2.2018.


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