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Document 62017CN0457

    Causa C-457/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 31 luglio 2017 — Heiko Jonny Maniero/Studienstiftung des deutschen Volkes eV

    GU C 347 del 16.10.2017, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.10.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 347/12


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 31 luglio 2017 — Heiko Jonny Maniero/Studienstiftung des deutschen Volkes eV

    (Causa C-457/17)

    (2017/C 347/14)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesgerichtshof

    Parti

    Ricorrente: Heiko Jonny Maniero

    Convenuto: Studienstiftung des deutschen Volkes eV

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se la concessione di borse di studio, destinate a finanziare progetti di ricerca o di studio all’estero, da parte di un’associazione registrata rientri nella nozione di «istruzione» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/43/CE (1).

    2)

    In caso di risposta affermativa alla prima questione:

    Se, nella concessione delle borse di studio menzionate nella prima questione pregiudiziale, la condizione richiesta per la partecipazione consistente nel superamento in Germania dell’Erstes Juristisches Staatsexamen (primo esame di Stato in diritto) rappresenti una discriminazione indiretta di un candidato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43/CE, nel caso in cui il candidato, cittadino dell’Unione, sebbene abbia conseguito un titolo analogo in uno Stato non facente parte dell’Unione europea, in assenza di nesso tra la scelta del luogo di conseguimento di detto titolo e l’origine etnica del candidato, avesse tuttavia la possibilità, in ragione della sua residenza nel territorio nazionale e della completa padronanza della lingua tedesca, al pari di un cittadino tedesco, di sostenere l’Erstes Juristisches Staatsexamen alla conclusione di un corso universitario in giurisprudenza nel territorio nazionale.

    Se sia a tal proposito rilevante il fatto che con il programma di borse di studio venga perseguito l’obiettivo, non correlato a caratteristiche discriminatorie, di consentire ai laureati in giurisprudenza in Germania, attraverso il sostegno finanziario ad un progetto di ricerca o di studio all’estero, la conoscenza di ordinamenti giuridici stranieri, un’esperienza internazionale e l’apprendimento di altre lingue.


    (1)  Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180, pag. 22).


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