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Document 62017CN0376
Case C-376/17: Reference for a preliminary ruling from the Supreme Court (Ireland) made on 22 June 2017 — The Minister for Justice and Equality Ireland and the Attorney General v Arkadiusz Piotr Lipinski
Causa C-376/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 22 giugno 2017 — The Minister for Justice and Equality Ireland e Attorney General/Arkadiusz Piotr Lipinski
Causa C-376/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 22 giugno 2017 — The Minister for Justice and Equality Ireland e Attorney General/Arkadiusz Piotr Lipinski
GU C 283 del 28.8.2017, p. 25–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 22 giugno 2017 — The Minister for Justice and Equality Ireland e Attorney General/Arkadiusz Piotr Lipinski
(Causa C-376/17)
(2017/C 283/35)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: The Minister for Justice and Equality Ireland e Attorney General
Resistente: Arkadiusz Piotr Lipinski
Questioni pregiudiziali
1) |
Qualora una persona sia stata dichiarata colpevole e condannata dal giudice competente di uno Stato membro e la condanna originaria pronunciata nei suoi confronti sia stata modificata in appello, e tale condanna (come modificata in appello) venga successivamente sospesa e poi resa nuovamente esecutiva mediante revoca della sospensione, se il termine «processo» ai sensi dell’articolo 4 bis della decisione quadro (1) debba essere interpretato nel senso che:
|
2) |
Nel caso in cui il termine «processo» debba essere interpretato nel senso che designa o ricomprende qualsiasi procedimento in appello che dia luogo alla condanna modificata, se l’assenza di un riferimento al fatto che la persona di cui si chiede la consegna era stata portata a conoscenza dell’appello in questione e vi era stata rappresentata, infici la validità del mandato di arresto europeo, nonostante il fatto che in pratica risulti evidente, alla luce delle informazioni supplementari fornite nel corso del procedimento nello Stato richiesto, che all’interessato era stato effettivamente comunicato il procedimento di appello e che vi era stato rappresentato. |
(1) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).