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Document 62017CN0376

Causa C-376/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 22 giugno 2017 — The Minister for Justice and Equality Ireland e Attorney General/Arkadiusz Piotr Lipinski

GU C 283 del 28.8.2017, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 283/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 22 giugno 2017 — The Minister for Justice and Equality Ireland e Attorney General/Arkadiusz Piotr Lipinski

(Causa C-376/17)

(2017/C 283/35)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: The Minister for Justice and Equality Ireland e Attorney General

Resistente: Arkadiusz Piotr Lipinski

Questioni pregiudiziali

1)

Qualora una persona sia stata dichiarata colpevole e condannata dal giudice competente di uno Stato membro e la condanna originaria pronunciata nei suoi confronti sia stata modificata in appello, e tale condanna (come modificata in appello) venga successivamente sospesa e poi resa nuovamente esecutiva mediante revoca della sospensione, se il termine «processo» ai sensi dell’articolo 4 bis della decisione quadro (1) debba essere interpretato nel senso che:

a)

si riferisce soltanto al procedimento che ha dato luogo alla dichiarazione di colpevolezza e alla pronuncia della condanna originaria (in prosieguo: la «condanna originaria»);

b)

si riferisce al procedimento indicato alla precedente lettera a) e/o a uno o più dei procedimenti seguenti:

i)

il procedimento di appello successivo a quello di cui alla lettera a) e che ha dato luogo alla modifica della condanna originaria (in prosieguo: la «condanna modificata»);

ii)

il procedimento che ha dato luogo alla successiva sospensione della condanna modificata (o di una parte della stessa);

iii)

il processo che ha dato luogo alla revoca della sospensione della condanna modificata (o di una parte della stessa).

2)

Nel caso in cui il termine «processo» debba essere interpretato nel senso che designa o ricomprende qualsiasi procedimento in appello che dia luogo alla condanna modificata, se l’assenza di un riferimento al fatto che la persona di cui si chiede la consegna era stata portata a conoscenza dell’appello in questione e vi era stata rappresentata, infici la validità del mandato di arresto europeo, nonostante il fatto che in pratica risulti evidente, alla luce delle informazioni supplementari fornite nel corso del procedimento nello Stato richiesto, che all’interessato era stato effettivamente comunicato il procedimento di appello e che vi era stato rappresentato.


(1)  Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).


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