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Document 62017CN0363

Causa C-363/17 P: Impugnazione proposta il 13 giugno 2017 da Equipolymers Srl, M&G Polimeri Italia SpA, Novapet SA avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 aprile 2017, causa T-422/13, Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME) e a./Consiglio dell’Unione europea

GU C 283 del 28.8.2017, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 283/24


Impugnazione proposta il 13 giugno 2017 da Equipolymers Srl, M&G Polimeri Italia SpA, Novapet SA avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 aprile 2017, causa T-422/13, Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME) e a./Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-363/17 P)

(2017/C 283/33)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Equipolymers Srl, M&G Polimeri Italia SpA, Novapet SA (rappresentanti: L. Ruessmann, avocat, J. Beck, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME), Cepsa Química SA, Indorama Ventures Poland sp. z o.o., Lotte Chemical UK Ltd, Ottana Polimeri Srl, UAB Indorama Polymers Europe, UAB Neo Group, UAB Orion Global pet, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

dichiarare l’impugnazione ricevibile e fondata;

annullare la sentenza del Tribunale nella parte in cui respinge la domanda di risarcimento danni;

pronunciarsi nel merito sulla domanda di risarcimento danni e riconoscere il risarcimento alle ricorrenti, o rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci sul merito della domanda di risarcimento danni, e

condannare il Consiglio alle spese sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale avrebbe distorto ed erroneamente presentato gli elementi di prova forniti dalle ricorrenti allorché ha dichiarato che non vi è alcun nesso di causalità tra l’illegittima adozione della decisione 2013/226 (1) e i danni subiti dalle ricorrenti (Sentenza impugnata, punti da 155 a 197, e in particolare punti da 187 a 189).


(1)  2013/226/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 21 maggio 2013, che respinge la proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’India, di Taiwan e della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza effettuato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, e che chiude il riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’Indonesia e della Malaysia, in quanto istituirebbe un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’India, di Taiwan e della Thailandia (GU 2013, L 136, pag. 12).


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