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Document 62017CJ0682

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 giugno 2019.
ExxonMobil Production Deutschland GmbH contro Bundesrepublik Deutschland.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da lVerwaltungsgericht Berlin.
Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Impianto di trattamento del gas naturale – Recupero dello zolfo – “Processo Claus” – Produzione di elettricità in un impianto secondario – Produzione di calore – Emissione di biossido di carbonio (CO2) intrinseco – Articolo 2, paragrafo 1 – Campo di applicazione – Allegato I – Attività di “combustione di carburanti” – Articolo 3, lettera u) – Nozione di “impianto di produzione di elettricità” – Articolo 10 bis, paragrafi 3 e 4 – Regime transitorio di armonizzazione dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni – Decisione 2011/278/UE – Ambito di applicazione – Articolo 3, lettera c) – Nozione di “sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore”.
Causa C-682/17.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:518

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

20 giugno 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Impianto di trattamento del gas naturale – Recupero dello zolfo – “Processo Claus” – Produzione di elettricità in un impianto secondario – Produzione di calore – Emissione di biossido di carbonio (CO2) intrinseco – Articolo 2, paragrafo 1 – Campo di applicazione – Allegato I – Attività di “combustione di carburanti” – Articolo 3, lettera u) – Nozione di “impianto di produzione di elettricità” – Articolo 10 bis, paragrafi 3 e 4 – Regime transitorio di armonizzazione dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni – Decisione 2011/278/UE – Ambito di applicazione – Articolo 3, lettera c) – Nozione di “sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore”»

Nella causa C‑682/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Berlin (Tribunale amministrativo di Berlino, Germania), con decisione del 28 novembre 2017, pervenuta in cancelleria il 6 dicembre 2017, nel procedimento

ExxonMobil Production Deutschland GmbH

contro

Bundesrepublik Deutschland,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan (relatore), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Quinta Sezione, C. Lycourgos, E. Juhász e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: D. Dittert, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 novembre 2018,

considerate le osservazioni presentate:

per la ExxonMobil Production Deutschland GmbH, da S. Altenschmidt, Rechtsanwalt;

per la Bundesrepublik Deutschland, da M. Fleckner, in qualità di agente;

per il governo tedesco, da T. Henze e J. Möller, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da A.C. Becker e J.‑F. Brakeland, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 febbraio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, lettera u), dell’articolo 10 bis e dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32), nella versione di cui alla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU 2009, L 140, pag. 63) (in prosieguo: la «direttiva 2003/87»), nonché dell’articolo 3, lettere c) e h), della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87 (GU 2011, L 130, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la ExxonMobil Production Deutschland GmbH (in prosieguo: la «ExxonMobil») e la Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania), in merito ad una domanda di assegnazione di quote di emissioni di gas a effetto serra (in prosieguo: le «quote di emissioni») a titolo gratuito ad un impianto di trattamento del gas naturale nel quale si effettua, in particolare, un’attività di recupero di zolfo, nel cui ambito esso genera, mediante combustione di carburanti, energia elettrica e termica rilasciando biossido di carbonio (CO2) nell’atmosfera.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 2003/87

3

Il considerando 8 della direttiva 2003/87 è redatto nel modo seguente:

«Gli Stati membri dovrebbero tener conto, al momento dell’assegnazione delle quote, del potenziale di riduzione delle emissioni delle attività del processo industriale».

4

L’articolo 1 della medesima direttiva, recante il titolo «Oggetto», così recita:

«La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità (…), al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica.

(…)».

5

L’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, intitolato «Campo di applicazione», dispone quanto segue:

«La presente direttiva si applica alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell’allegato I e ai gas a effetto serra elencati nell’allegato II».

6

A termini dell’articolo 3, recante il titolo «Definizioni», della direttiva in parola:

«Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

(…)

b)

“emissioni”, il rilascio nell’atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto (…);

(…)

t)

“combustione”, l’ossidazione di combustibili, indipendentemente dall’impiego che viene fatto dell’energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e altre attività direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico;

u)

“impianto di produzione di elettricità”, un impianto che, al 1o gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricità ai fini della vendita a terzi e nel quale non si effettua alcuna attività elencata all’allegato I diversa dalla “combustione di carburanti”».

7

L’articolo 10 della direttiva 2003/87, intitolato «Messa all’asta delle quote», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«A decorrere dal 2013 gli Stati membri mettono all’asta tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente a norma degli articoli 10 bis e 10 quater (…)».

8

L’articolo 10 bis di tale direttiva, intitolato «Norme comunitarie transitorie per l’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote», è così formulato:

«1.   Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione adotta misure di attuazione comunitarie interamente armonizzate per l’assegnazione delle quote (…).

(…)

Le misure citate al primo comma definiscono, ove possibile, parametri di riferimento comunitari ex ante per garantire che l’assegnazione avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa e della cattura e dello stoccaggio di CO2, ove tali tecniche siano disponibili, e in modo da non incentivare l’incremento delle emissioni. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità fatta eccezione per i casi di cui all’articolo 10 quater e per l’elettricità prodotta a partire da gas di scarico.

(…)

3.   Fatti salvi i paragrafi 4 e 8 e a prescindere dall’articolo 10 quater, gli impianti di produzione di elettricità, gli impianti deputati alla cattura di CO2, le condutture per il trasporto di CO2 o i siti di stoccaggio di CO2 non beneficiano dell’assegnazione gratuita di quote.

4.   Sono assegnate quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (GU 2004, L 52, pag. 50),] in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica o frigorifera. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate applicando il fattore lineare di cui all’articolo 9.

5.   Il quantitativo massimo annuo di quote utilizzato come base per calcolare le quote da assegnare agli impianti che non sono contemplati dal paragrafo 3 e che non sono nuovi entranti non devono superare la somma:

a)

del quantitativo comunitario totale annuo di quote, determinato ai sensi dell’articolo 9, moltiplicato per la percentuale di emissioni generate da impianti non contemplati dal paragrafo 3 rispetto al totale delle emissioni medie verificate nel periodo dal 2005 al 2007, prodotte da impianti rientranti nel sistema comunitario nel periodo dal 2008 al 2012; e

b)

del totale delle emissioni medie annue verificate prodotte nel periodo dal 2005 al 2007 da impianti inclusi nel sistema comunitario soltanto a partire dal 2013 e non contemplati dal paragrafo 3, adeguato applicando il fattore lineare di cui all’articolo 9.

Ove necessario si applica un fattore di correzione transettoriale uniforme.

(…)

7.   (…)

Non sono assegnate quote a titolo gratuito ai nuovi entranti per la produzione di energia elettrica.

(…)

8.   Fino a 300 milioni di quote accantonate nella riserva per i nuovi entranti sono disponibili fino al 31 dicembre 2015 per contribuire a promuovere la creazione e il funzionamento di un massimo di 12 progetti dimostrativi su scala commerciale, mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2, nonché di progetti dimostrativi relativi alle tecnologie innovative per le energie rinnovabili nel territorio dell’Unione.

Le quote sono concesse a progetti dimostrativi che prevedono lo sviluppo, con una distribuzione geograficamente equilibrata, di un’ampia gamma di CCS e di tecnologie innovative per le energie rinnovabili che non sono ancora sostenibili dal punto di vista commerciale. La loro concessione è subordinata alle emissioni evitate di CO2 verificate.

(…)

11.   Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a norma dei paragrafi da 4 a 7 del presente articolo corrisponde all’80% del quantitativo determinato secondo le modalità di cui al paragrafo 1. Successivamente le quote assegnate a titolo gratuito diminuiscono ogni anno di un importo uguale, raggiungendo una percentuale del 30% nel 2020, in vista della loro completa cessazione nel 2027.

12.   Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 e in ogni anno successivo fino al 2020, agli impianti che operano in settori o sottosettori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono assegnate, ai sensi del paragrafo 1, quote a titolo gratuito per un importo che può raggiungere il 100% del quantitativo determinato conformemente alle misure di cui al paragrafo 1.

(…)

14.   Per determinare i settori o i sottosettori di cui al paragrafo 12, la Commissione valuta, a livello comunitario, in quale misura il settore o il sottosettore interessato, al pertinente livello di disaggregazione, sia in grado di trasferire il costo diretto delle quote necessarie e i costi indiretti derivanti dall’aumento dei prezzi dell’energia elettrica, a seguito dell’attuazione della presente direttiva, sui prezzi dei prodotti, senza che ciò comporti la perdita di una quota importante di mercato a vantaggio di impianti meno efficienti in termini di emissioni di carbonio al di fuori del territorio comunitario. (…)

(…)».

9

L’articolo 10 quater della direttiva 2003/87 accorda agli Stati membri, mediante una domanda rivolta alla Commissione, la facoltà di concedere quote di emissioni a titolo gratuito per l’ammodernamento della produzione di energia elettrica.

10

L’allegato I della direttiva in discorso contiene, conformemente al suo titolo, una tabella delle categorie di attività cui la stessa si applica. Nel novero di tali attività rientra la «[c]ombustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 [megawatts (MW)] (tranne negli impianti per l’incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani)».

11

L’allegato II di detta direttiva, intitolato «Gas a effetto serra di cui agli articoli 3 e 30», menziona, tra gli altri, il CO2.

Direttiva 2009/29

12

I considerando 15 e 19 della direttiva 2009/29 sono formulati come segue:

«(15)

L’impegno supplementare richiesto all’economia comunitaria impone anche che il sistema comunitario riveduto funzioni con la massima efficienza economica possibile e secondo condizioni di assegnazione totalmente armonizzate all’interno della Comunità. A tal fine, la messa all’asta delle quote dovrebbe essere il principio cardine dell’assegnazione, perché è il metodo più semplice ed è in generale considerato anche quello più efficiente sotto il profilo economico. Le aste dovrebbero anche eliminare gli utili a cascata e mettere i nuovi entranti e le economie con una crescita superiore alla media sullo stesso piano degli impianti esistenti.

(…)

(19)

Ne consegue pertanto che la messa all’asta integrale delle quote dovrebbe essere la norma a partire dal 2013 per il settore dell’elettricità, vista la capacità dello stesso di trasferire i maggiori costi di CO2, ed è opportuno vietare l’assegnazione gratuita di quote per la cattura e lo stoccaggio di CO2 perché l’incentivo ad utilizzare questa tecnica risiede nel fatto che non è necessario restituire le quote per le emissioni stoccate. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza gli impianti di produzione di elettricità possono ricevere quote a titolo gratuito per servizi di teleriscaldamento e teleraffreddamento e per l’energia termica e frigorifera prodotti mediante la cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva [2004/8], laddove l’energia termica prodotta da impianti in altri settori beneficiasse di un’assegnazione gratuita».

Decisione 2011/278

13

A termini del considerando 31 della decisione 2011/278:

«Considerando che, a partire dal 2013, per il settore della produzione di energia elettrica la messa all’asta integrale delle quote diventerà la norma, vista la capacità di questo comparto di trasferire i maggiori costi del CO2, e che non si devono assegnare quote gratuite alle attività di produzione di elettricità, ad eccezione dell’assegnazione transitoria gratuita di quote per la modernizzazione della produzione di elettricità e di elettricità prodotta da gas di scarico, è opportuno che la presente decisione non disciplini l’assegnazione gratuita di quote di emissioni relative alla produzione o al consumo di elettricità (…)».

14

L’articolo 3 di tale decisione prevede quanto segue:

«Ai fini della presente decisione si intende per:

(…)

c)

“sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore”, gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione di calore misurabile — o all’importazione da un impianto o un’altra entità inclusi nel sistema dell’Unione o ad entrambe:

consumato nei limiti dell’impianto per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica (diversa da quella utilizzata per la produzione di elettricità) per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo per la produzione di elettricità, o

esportato verso un impianto o un’altra entità non inclusi nel sistema dell’Unione ad eccezione dell’esportazione per la produzione di elettricità;

(…)

h)

“sottoimpianto con emissioni di processo”, (…) le emissioni di [CO2] prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto, di cui all’allegato I, a seguito di una delle attività elencate qui di seguito (…):

(…)

v)

l’impiego di additivi o materie prime contenenti carbonio per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;

(…)».

15

L’articolo 6 della decisione summenzionata, intitolato «Divisione in sottoimpianti», così recita:

«1.   Ai fini della presente decisione gli Stati membri dividono ciascun impianto che soddisfa le condizioni per l’assegnazione gratuita di quote di emissioni, conformemente all’articolo 10 bis della direttiva [2003/87], in uno o più dei sottoimpianti elencati qui di seguito in funzione delle esigenze:

a)

un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto;

b)

un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore;

c)

un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili;

d)

un sottoimpianto con emissioni di processo.

(…)».

16

L’articolo 10 della stessa decisione, intitolato «Assegnazione a livello di impianto», dispone quanto segue:

«1.   Sulla base dei dati rilevati conformemente all’articolo 7, gli Stati membri calcolano, per ogni anno, il numero di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito dal 2013 in poi ad ogni impianto esistente nel loro territorio, ai sensi dei paragrafi da 2 a 8.

2.   Ai fini [di] questo calcolo, gli Stati membri determinano in primis il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per ogni sottoimpianto separatamente, secondo le modalità seguenti:

(…)

b)

per:

i)

il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore del parametro di calore per il calore misurabile di cui all’allegato I, moltiplicato per il livello storico di attività relativo al calore applicabile al consumo di calore misurabile;

(…)».

Regolamento n. 601/2012

17

Il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87 (GU 2012, L 181, pag. 30), definisce, all’articolo 3, punto 40, il «CO2 intrinseco» come «il CO2 che fa parte di un combustibile».

18

Ai sensi del successivo articolo 48, paragrafo 1:

«Il CO2 intrinseco che viene trasferito in un impianto, compreso il CO2 contenuto in un gas naturale o in un gas di scarico tra cui il gas di altoforno o il gas di cokeria, è incluso nel fattore di emissione per quel combustibile».

Diritto tedesco

19

L’articolo 9 del Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (legge relativa agli scambi di quote di emissioni di gas a effetto serra), del 21 luglio 2011 (BGBl. 2011 I, pag. 1475; in prosieguo: il «TEHG»), è così formulato:

«(1)   Ai gestori di impianti vengono assegnate quote di emissioni a titolo gratuito sulla base dei principi enunciati all’articolo 10 bis (…) della direttiva [2003/87] nella sua versione vigente, e di quelli enunciati nella decisione [2011/278] (…).

(…)

(6)   Il volume finale delle quote assegnate all’impianto è pari al prodotto del volume preliminare delle quote assegnate all’impianto, calcolato in applicazione dei paragrafi da 1 a 5 e del fattore di correzione transettoriale fissato dalla Commissione europea conformemente all’articolo 15, paragrafo 3, delle norme armonizzate dell’Unione europea in materia di assegnazione. Nel quadro dell’assegnazione per il calore generato dagli impianti di produzione di elettricità, il fattore lineare di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 4, della direttiva [2003/87] sostituisce il fattore di correzione di cui al primo periodo, dal momento che il calcolo si fonda sul volume annuo preliminare di quote da assegnare a titolo gratuito all’impianto di produzione di elettricità interessato per l’anno 2013».

20

L’allegato 1, parte 2, del TEHG, dal titolo «Attività», indica, da un lato, al suo punto 1, tra gli impianti le cui emissioni rientrano nel campo di applicazione della legge di cui trattasi, le «[u]nità di combustione per la combustione di carburanti di potenza termica nominale pari o superiore a 20 MW complessivi in un impianto, purché non rientranti in uno dei seguenti punti». Dall’altro, tale allegato 1, parte 2, elenca, ai punti da 2 a 4, vari tipi di «[i]mpianti per la produzione di elettricità, vapore, acqua calda, calore industriale o gas di scarico surriscaldato» le cui emissioni rientrano anch’esse nella sfera di applicazione della legge in questione.

21

L’articolo 2, della Verordnung über die Zuteilung von Treibhausgas-Emissionsberechtigungen in der Handelsperiode 2013 bis 2020 (regolamento relativo all’assegnazione di quote di emissioni di gas a effetto serra per il periodo di scambio dal 2013 al 2020), del 26 settembre 2011 (BGBl. 2011 I, pag. 1921; in prosieguo; la «ZuV 2020»), definisce, al punto 21, l’«impianto di produzione di elettricità» come ogni «[i]impianto che ha prodotto elettricità dopo il 31 dicembre 2004 e l’ha venduta a terzi e in cui è svolta esclusivamente un’attività ai sensi dell’allegato 1, parte 2, punti da 1 a 4, [del TEHG]».

22

L’articolo 2 della ZuV 2020 definisce, ai punti 29 e 30, le nozioni di «sottoimpianto con emissioni di processo» e di «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore» in termini analoghi a quelli dell’articolo 3, lettere h) e c), della decisione 2011/278. L’articolo 2, punto 29, lettera b), ee), della ZuV 2020 corrisponde quindi al testo dell’articolo 3, lettera h), v), della decisione 2011/278.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

23

Sino alla fine del 2013, la ExxonMobil ha gestito un impianto di trattamento del gas naturale a Steyerberg (Germania) (in prosieguo: l’«impianto di cui trattasi»). Tale impianto si componeva di impianti di desolforazione e di essiccamento di gas naturale, impianti di estrazione di zolfo, denominati «impianti Claus», impianti di depurazione dei gas di scarico e impianti accessori. Tra questi ultimi rientravano una caldaia a vapore, un dispositivo di motore a gas, dispositivi di combustione di emergenza a torcia e una centrale termica a condensazione.

24

Detta centrale termica era collegata alla rete elettrica pubblica e ridotte quantità di corrente vi venivano costantemente immesse per garantire una fornitura continua di elettricità all’impianto in caso di guasto degli impianti Claus, guasto che avrebbe comportato la perdita di determinate quantità di vapore. Dal bilancio elettrico contenente i dati relativi alla produzione, all’importazione, all’esportazione e al consumo di energia elettrica nell’impianto di cui trattasi negli anni compresi tra il 2005 e il 2010 emerge che, in taluni anni, l’impianto in questione ha consumato più energia elettrica di quanta ne abbia prodotta.

25

Con decisione del 24 febbraio 2014 la Deutsche Emissionshandelsstelle (autorità tedesca competente in materia di scambio di quote di emissione; in prosieguo: la «DEHSt») ha assegnato alla ExxonMobil, per il periodo di scambio compreso tra il 2013 e il 2020, 1179523 quote di emissione a titolo gratuito. Tale assegnazione si fondava sull’applicazione, in parte, del parametro di riferimento relativo al calore e, in parte, del parametro di riferimento relativo ai combustibili. Nel calcolo di tale assegnazione si è tenuto conto anche dell’esistenza di un rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nel settore considerato. Per contro, la DEHSt ha negato alla ExxonMobil l’assegnazione aggiuntiva di quote a titolo gratuito da essa richiesta per le emissioni di processo. Con decisione in pari data, la DEHSt ha revocato la propria decisione sull’assegnazione con effetto dal 1o gennaio 2014 in ragione della cessazione da parte della ExxonMobil delle sue attività a decorrere da tale data. Detta revoca non è oggetto di contestazione.

26

Con decisione del 12 febbraio 2016, la DEHSt ha respinto il reclamo proposto dalla ExxonMobil in merito al diniego opposto alla sua domanda di assegnazione aggiuntiva di quote di emissioni a titolo gratuito per le emissioni di processo per l’anno 2013.

27

Dalla motivazione addotta dalla DEHSt a sostegno di quest’ultima decisione risulta che detta domanda di assegnazione per le emissioni di processo riguardava l’emissione del CO2 naturalmente contenuto nel gas naturale, vale a dire «CO2 intrinseco», ai sensi dell’articolo 3, punto 40, del regolamento n. 601/2012, che interveniva al termine del processo che si svolgeva negli impianti Claus (in prosieguo: il «processo Claus»). Il processo Claus consisterebbe in una reazione chimica esotermica con cui l’acido solfidrico (H2S) sarebbe trasformato in zolfo elementare. Il calore prodotto nell’ambito di tale reazione sarebbe catturato nelle caldaie a recupero prima di essere utilizzato nell’impianto di cui trattasi. L’utilizzo di detto calore avrebbe determinato l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito in applicazione del parametro di riferimento relativo al calore. Al termine del processo Claus, il CO2 intrinseco verrebbe rilasciato nell’atmosfera attraverso una ciminiera. Il processo in discorso non comporterebbe la produzione di ulteriore CO2 rispetto a quello naturalmente contenuto nel gas naturale.

28

Secondo la DEHSt, in simili circostanze, era esclusa l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito per un «sottoimpianto con emissioni di processo» a norma dell’articolo 2, punto 29, lettera b), ee), della ZuV 2020, che recepisce nel diritto tedesco l’articolo 3, lettera h), v), della decisione 2011/78. A suo parere non ricorreva la condizione, prevista da tali disposizioni, secondo cui le emissioni devono derivare dall’impiego di una materia prima contenente carbonio. Infatti, le emissioni di CO2 intrinseco non risulterebbero dal processo Claus, dal momento che tale CO2 non parteciperebbe, e sarebbe ancor meno necessario, alla reazione chimica che caratterizza detto processo. Secondo la DEHSt, la sola materia prima impiegata per produrre zolfo era l’H2S, mentre il CO2 doveva essere considerato unicamente un gas associato all’H2S.

29

Il 10 marzo 2016, la ExxonMobil ha adito il Verwaltungsgericht Berlin (Tribunale amministrativo di Berlino, Germania), giudice del rinvio, con un ricorso avverso la decisione della DEHSt del 12 febbraio 2016.

30

Con tale ricorso, la ExxonMobil rivendica un diritto all’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito per un sottoimpianto con emissioni di processo per il 2013, in quanto le emissioni di CO2 generate nell’ambito della produzione di zolfo sono risultate dall’uso di una materia prima contenente carbonio sotto forma di CO2. Secondo la ExxonMobil, la materia prima impiegata per la produzione di zolfo non è l’H2S isolatamente considerato, bensì il gas acido, il quale contiene, oltre all’H2S, metano (CH4), CO2 e vapore acqueo. Se tale gas acido non fosse stato utilizzato nel corso del processo Claus, il CO2 intrinseco naturalmente contenuto nel gas naturale non sarebbe stato rilasciato nell’atmosfera. Inoltre, l’estrazione del CO2 dal gas acido mediante il suddetto processo sarebbe stata necessaria per ottenere zolfo a partire da detto gas. Il fatto che il CO2 fosse presente fin dall’inizio nella materia prima e non partecipasse alla reazione chimica sarebbe irrilevante. Tali emissioni di CO2 non avrebbero del resto potuto essere evitate, né cambiando combustibile, né adottando tecniche più efficaci.

31

La ExxonMobil afferma inoltre che il fatto che le quote di emissioni a titolo gratuito siano state assegnate in applicazione del parametro di riferimento relativo al calore per il calore misurabile generato all’interno dell’impianto di cui trattasi, quale effetto collaterale della reazione chimica che caratterizza il processo Claus, non osta all’assegnazione aggiuntiva richiesta. Benché nella sentenza dell’8 settembre 2016, Borealis e a. (C‑180/15, EU:C:2016:647), la Corte abbia stabilito che l’assegnazione in ragione di un parametro di riferimento di prodotto prevale sui tre approcci alternativi dati dall’assegnazione sulla base del parametro di riferimento relativo al calore, del parametro di riferimento relativo ai combustibili e sulla base delle emissioni di processo, tra i suddetti tre approcci non sussisterebbe alcuna gerarchia.

32

La DEHSt fa valere, per la prima volta dinanzi al giudice del rinvio, che la produzione di zolfo non configura un’attività soggetta all’obbligo di scambio di quote di emissioni e che l’impianto in questione dovrebbe essere qualificato come «impianto di produzione di elettricità», in quanto, da un lato, vi è stata prodotta corrente che è stata venduta a terzi dopo il 31 dicembre 2004 e, dall’altro, vi veniva esercitata la sola attività di «combustione di carburanti», di cui all’allegato 1, parte 2, punti da 1 a 4, del TEHG. Secondo quanto affermato dalla DEHSt, la ExxonMobil ha chiesto ed ottenuto un’assegnazione di quote di emissioni destinata agli impianti di produzione di elettricità, ridotta in applicazione del relativo fattore lineare, conformemente all’articolo 9, paragrafo 6, del TEHG. Ebbene, un’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito agli impianti di produzione di elettricità sarebbe ammessa unicamente nel rispetto delle condizioni fissate nell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87.

33

Secondo la DEHSt, un prodotto come lo zolfo, che non è soggetto all’obbligo di scambio di quote di emissioni, non può essere preso in considerazione a tale riguardo, a pena di ampliare illecitamente l’ambito di applicazione del sistema per lo scambio. Un’assegnazione in funzione delle emissioni di processo, conformemente all’articolo 2, punto 29, lettera b), della ZuV 2020, sarebbe possibile solo se le norme di assegnazione per il calore prevedessero anche un’assegnazione per le emissioni di processo. Orbene, ciò non avverrebbe nel caso in esame. Inoltre, dalla domanda di assegnazione della ExxonMobil risulterebbe che la reazione chimica prodotta dal processo Claus non genera emissioni di CO2. Pertanto, tale processo non impiegherebbe una materia prima contenente carbonio, dal momento che il carbonio non partecipa né ai processi posti in essere né alla reazione.

34

Quanto al resto, la DEHSt contesta l’asserzione della ExxonMobil circa l’inevitabilità delle emissioni di cui trattasi. Essa fa valere, inoltre, la sussistenza di una gerarchia alla base dell’assegnazione in ragione, in ordine successivo, del parametro di riferimento relativo al calore, del parametro di riferimento relativo ai combustibili e delle emissioni di processo.

35

Il giudice del rinvio si chiede, innanzi tutto, se l’impianto di cui trattasi debba essere qualificato come «impianto di produzione di elettricità», ai sensi dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87. Difatti, in tal caso, l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito concessa alla ExxonMobil sulla base dei parametri di riferimento relativi al calore e combustibile sarebbe, in via di principio, illegittima. Ciò avverrebbe in quanto gli impianti di produzione di elettricità potrebbero ottenere quote di emissioni a titolo gratuito solo nei casi di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 1, terzo comma, nonché all’articolo 10 bis, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87, riguardanti, in sostanza, la combustione di gas di scarico, il teleriscaldamento e la cogenerazione ad alto rendimento. Orbene, il processo Claus non rientrerebbe in alcuna di tali fattispecie.

36

Il giudice del rinvio ritiene che la nozione di «impianto di produzione di elettricità» debba essere oggetto di un’interpretazione restrittiva, poiché il dettato dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87 avrebbe una portata più ampia di quella corrispondente alla ratio di tale direttiva. Nel caso di specie sarebbe peraltro dubbio che l’energia elettrica prodotta nell’impianto di cui trattasi sia destinata alla «vendita a terzi», ai sensi di tale disposizione. Infatti, l’elettricità in questione sarebbe destinata principalmente al consumo interno di detto impianto, il quale sarebbe collegato alla rete pubblica unicamente per garantire l’approvvigionamento di energia elettrica in caso di guasto dello stesso.

37

Secondo tale giudice, un’interpretazione estensiva della nozione di «impianto di produzione di elettricità» condurrebbe a trattare diversamente un impianto, come quello di cui trattasi, che sarebbe qualificato come «impianto di produzione di elettricità», rispetto ad un impianto che produca anche elettricità, ma in cui sarebbe esercitata, oltre all’attività di «combustione di carburanti» di cui all’allegato 1, parte 2, punti da 1 a 4, del TEHG, un’altra attività soggetta all’obbligo di scambio di quote di emissioni, dato che quest’ultimo impianto non sarebbe qualificato come «impianto di produzione di elettricità». Orbene, una siffatta differenza di trattamento non sarebbe coerente, poiché nessuno di questi due tipi di impianti rientrerebbe nel «settore classico della produzione di energia elettrica», indicato al considerando 31 della decisione 2011/278.

38

Detto giudice ritiene, quindi, che la nozione di «impianto di produzione di elettricità» debba essere riservata ai soli impianti che producono e vendono elettricità a terzi e in cui viene effettuata esclusivamente l’attività di «combustione di carburanti», ad esclusione di qualsiasi altra attività, che figuri o meno nell’allegato 1 del TEHG.

39

Inoltre, nel caso in cui la suesposta interpretazione non possa essere accolta, il giudice del rinvio s’interroga sulla possibilità di superare le restrizioni derivanti dalla direttiva 2003/87 in materia di assegnazione gratuita di quote di emissioni agli impianti di produzione di elettricità in base alla definizione della nozione di «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore» di cui all’articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278, la quale non conterrebbe simili restrizioni.

40

Infine, detto giudice chiede se le emissioni derivanti dal processo Claus possano comportare un’assegnazione di quote di emissione a titolo gratuito per un «sottoimpianto con emissioni di processo» ai sensi dell’articolo 3, lettera h), di detta decisione. Atteso che l’energia termica generata mediante il processo in questione può essere anch’essa oggetto di un’assegnazione in applicazione del parametro di riferimento relativo al calore, tale giudice si chiede se una di dette tipologie di assegnazione abbia priorità sull’altra.

41

Ciò premesso, il Verwaltungsgericht Berlin (Tribunale amministrativo di Berlino) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se un impianto di fabbricazione di un prodotto non ricompreso nelle attività indicate nell’allegato I della direttiva [2003/87] (nella specie: la produzione di zolfo) e all’interno del quale viene esercitata nel contempo l’attività di “combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW”, partecipante al sistema UE di scambio delle quote di emissioni ai sensi dell’allegato I della direttiva [2003/87], costituisca un impianto di produzione di elettricità ai sensi dell’articolo 3, lettera u), della direttiva [2003/87], ove in un impianto secondario del suddetto impianto sia parimenti prodotta elettricità destinata all’impianto stesso e una parte (ridotta) di detta elettricità sia immessa a titolo oneroso nella rete elettrica pubblica.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se un impianto, quale descritto nella prima questione, laddove costituisca un impianto di produzione di elettricità ai sensi dell’articolo 3, lettera u), della direttiva [2003/87] possa ottenere un’assegnazione per il calore ai sensi della decisione [2011/278], sebbene il calore risponda [ai] presupposti di cui all’articolo 3, lettera c), della decisione [2011/278], ma non rientri nelle categorie di cui all’articolo 10 bis, paragrafi 1, terzo comma, 3 e 4 della direttiva [2003/87] – calore da combustione di gas di scarico per la produzione di elettricità, teleriscaldamento e cogenerazione ad alto rendimento.

3)

Qualora, alla luce della risposta fornita alle prime due questioni pregiudiziali, sia ipotizzabile un’assegnazione per il calore prodotto nell’impianto della ricorrente [nel procedimento principale]:

Se il CO2 rilasciato nell’atmosfera in sede di trattamento del gas naturale (sotto forma di gas acido) nel cosiddetto processo Claus mediante separazione del CO2 naturalmente presente nel gas naturale dalla miscela di gas costituisca, ai sensi dell’articolo 3, lettera h), primo periodo, della decisione [2011/278], un’emissione risultante da una delle attività elencate nell’articolo 3, lettera h), punto v).

a)

Se, ai sensi dell’articolo 3, lettera h), primo periodo, della decisione [2011/278], emissioni di CO2 possano aversi “a seguito” di un’attività nell’ambito della quale il CO2 naturalmente presente nella materia prima venga fisicamente separato dalla miscela di gas e rilasciato nell’atmosfera senza che l’attività in corso in tale contesto generi, nel contempo, biossido di carbonio aggiuntivo ovvero se la disposizione medesima presupponga necessariamente che il CO2 rilasciato nell’atmosfera sia prodotto per la prima volta come risultato dell’attività.

b)

Se una materia prima contenente carbonio sia “impiegata” ai sensi dell’articolo 3, lettera h), punto v), della decisione [2011/278] ove, nell’ambito del cosiddetto processo Claus, il gas naturale normalmente presente venga utilizzato nell’ambito della produzione di zolfo e, in tale contesto, il biossido di carbonio contenuto nel gas naturale sia rilasciato nell’atmosfera senza che esso partecipi alla reazione chimica che si verifica nel corso del processo ovvero se la nozione di “impiego” presupponga necessariamente che il carbonio prenda parte alla reazione chimica in atto o sia tal fine assolutamente necessario.

4)

In caso di risposta affermativa alla terza questione: nel caso in cui un impianto partecipante al sistema UE di scambio delle quote di emissioni soddisfi sia i presupposti per costituire un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, sia le condizioni per costituire un sottoimpianto con emissioni di processo, quali siano i parametri di riferimento in base ai quali debba essere compiuta l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito. Se il diritto ad assegnazione con parametro di riferimento di calore prevalga sul diritto ad assegnazione per emissioni di processo o se, in considerazione del criterio di specialità, il diritto ad assegnazione per emissioni di processo prevalga sul parametro di riferimento di calore e di combustibili».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

42

Con le sue questioni, in sostanza, il giudice del rinvio mira a stabilire se, ed eventualmente in quale misura, un impianto, come quello di cui trattasi, in cui viene effettuata un’attività di desolforazione del gas naturale e di recupero dello zolfo secondo il processo Claus, abbia il diritto che gli siano assegnate quote di emissioni a titolo gratuito per il CO2 emesso nell’ambito di tali attività per il periodo di scambio compreso tra il 2013 e il 2020.

43

Tali questioni si fondano quindi sulla premessa, formulata da detto giudice nella decisione di rinvio, secondo la quale un siffatto impianto rientra nel sistema per lo scambio di quote di emissioni istituito dalla direttiva 2003/87.

44

All’udienza dinanzi alla Corte, la ExxonMobil e la Commissione hanno rimesso in discussione tale premessa, sostenendo che un impianto come quello di cui trattasi non rientra nel summenzionato sistema per lo scambio, in quanto il CO2 da esso rilasciato presenta carattere intrinseco, giacché tale gas a effetto serra è già naturalmente presente nella materia prima, nella specie nel gas acido trattato da tale impianto.

45

Se così fosse, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, la risposta alle questioni sollevate sarebbe irrilevante ai fini della soluzione della controversia principale e, pertanto, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale rivestirebbe un carattere ipotetico. Infatti, solo gli impianti le cui attività siano ricomprese, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2003/87, nel sistema per lo scambio di quote di emissioni possono beneficiare della concessione di quote a titolo gratuito (sentenza del 28 febbraio 2018, Trinseo Deutschland, C‑577/16, EU:C:2018:127, punto 68).

46

Occorre pertanto appurare se un impianto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, ricada nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87 e, pertanto, nel sistema per lo scambio di quote di emissioni istituito da tale direttiva.

47

A tal riguardo, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87, che ne definisce l’ambito di applicazione, quest’ultima si applica alle «emissioni» dei gas a effetto serra elencati nell’allegato II della stessa direttiva, tra i quali figura il CO2, «provenienti dalle attività indicate nell’allegato I» della suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenze del 28 luglio 2016, Vattenfall Europe Generation, C‑457/15, EU:C:2016:613, punto 28; del 28 febbraio 2018, Trinseo Deutschland, C‑577/16, EU:C:2018:127, punti 42, 4546, nonché del 17 maggio 2018, Evonik Degussa, C‑229/17, EU:C:2018:323, punto 31), allegato che include, in particolare, per quanto riguarda l’emissione di CO2, l’attività di combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW.

48

Ai sensi dell’articolo 3, lettera b), della direttiva 2003/87, le «emissioni», ai fini della stessa, postulano il rilascio nell’atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto.

49

Nel caso di specie, è pacifico che in un impianto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, è effettuata un’attività di «combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW», a norma dell’allegato I della direttiva 2003/87, dal momento che sia la reazione di ossidazione generatrice di energia termica subita dall’H2S nel corso del processo Claus sia il successivo processo di postcombustione dei gas che fuoriescono dagli impianti Claus, menzionato dal governo tedesco nelle sue osservazioni scritte e in udienza, configurano, alla luce dell’articolo 3, lettera t), di tale direttiva, una simile attività.

50

Inoltre, dagli elementi di informazione di cui dispone la Corte, elementi non contestati da nessuno degli interessati che hanno presentato osservazioni o che erano presenti all’udienza dinanzi alla Corte, emerge che l’attività di «combustione di carburanti» effettuata nell’impianto di cui trattasi genera «emissioni», nella specie di CO2, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 3, lettera b), della direttiva 2003/87, e che detto impianto rilascia tale gas a effetto serra nell’atmosfera a partire da dispositivi collocati al suo interno.

51

È vero che, come hanno evidenziato la ExxonMobil e la Commissione, il CO2 così emesso da tale attività di combustione di carburanti è un «CO2 intrinseco», ai sensi dell’articolo 3, punto 40, del regolamento n. 601/2012, dal momento che tale gas a effetto serra è presente naturalmente nella composizione del gas acido trattato dall’impianto di cui al procedimento principale.

52

Tuttavia, una simile circostanza non è idonea ad escludere siffatto impianto dall’ambito di applicazione della direttiva 2003/87.

53

Infatti, come risulta dal punto 47 della presente sentenza e come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87, il cui testo è al riguardo inequivoco, questa si applica alle «emissioni provenienti dalle attività indicate nell’allegato I» di tale direttiva, senza che sia in alcun modo necessario che il gas a effetto serra emesso sia esso stesso prodotto nel corso di dette attività. Allo stesso modo, l’articolo 3, lettera t), della suddetta direttiva non circoscrive neppure la nozione di «combustione» alle sole reazioni di ossidazione che generino esse stesse gas a effetto serra.

54

Tale interpretazione è corroborata dalle norme in materia di monitoraggio dettate dal regolamento n. 601/2012. Infatti, l’articolo 48, paragrafo 1, di tale regolamento prevede esplicitamente che il CO2 intrinseco, come definito all’articolo 3, punto 40, del medesimo, quando è contenuto nel gas naturale debba essere incluso nel fattore di emissione per quel combustibile.

55

Un’interpretazione del genere è altresì conforme alla finalità perseguita dalla direttiva 2003/87 che, ai sensi del suo articolo 1, consiste nel promuovere la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica (v., in particolare, sentenze del 12 aprile 2018, PPC Power, C‑302/17, EU:C:2018:245, punto 18, e del 17 maggio 2018, Evonik Degussa, C‑229/17, EU:C:2018:323, punto 41).

56

Infatti, come risulta, segnatamente, dal considerando 8 della direttiva succitata, la realizzazione di tale obiettivo implica l’inclusione, in detto sistema, delle attività che presentino un determinato potenziale di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra (sentenza del 17 maggio 2018, Evonik Degussa, C‑229/17, EU:C:2018:323, punto 42).

57

Orbene, dalla discussione svoltasi all’udienza dinanzi alla Corte risulta che, anche se il CO2 è presente nella composizione del gas acido, l’attività di combustione di carburanti effettuata in un impianto come l’impianto di cui trattasi nel procedimento principale, finalizzata alla desulfurazione del gas naturale e al recupero dello zolfo secondo il processo Claus, presenta un determinato potenziale di riduzione delle emissioni di CO2, dal momento che il tenore del gas acido in CO2 può variare a seconda dei giacimenti. Contrariamente a quanto ha fatto valere la ExxonMobil, è irrilevante, al riguardo, che tale tenore non sia sistematicamente prevedibile.

58

Ne consegue che un impianto come quello di cui trattasi nel procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87 e, pertanto, nel sistema per lo scambio di quote di emissioni istituito da quest’ultima, senza che rilevi che il CO2 risultante dall’attività di tale impianto sia naturalmente presente o meno nella materia prima da questo trattata.

59

Occorre pertanto dare risposta alle questioni sollevate dal giudice del rinvio.

Sulla prima questione

60

Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87 debba essere interpretato nel senso che un impianto come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che, nell’ambito della sua attività di «combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW», ai sensi dell’allegato I della direttiva citata, produce energia elettrica essenzialmente destinata ad essere impiegata per il proprio fabbisogno debba essere considerato un «impianto di produzione di elettricità», ai sensi di tale disposizione, qualora, da un lato, in tale impianto venga effettuata contemporaneamente un’attività di fabbricazione di un prodotto non rientrante in tale allegato e, dall’altro, lo stesso impianto immetta in modo continuativo, dietro corrispettivo, nella rete elettrica pubblica – alla quale detto impianto deve essere allacciato in modo permanente per motivi tecnici – una parte minima dell’energia elettrica generata.

61

Dalla decisione di rinvio risulta che tale questione è stata posta al fine di stabilire se, nel caso di specie, l’impianto di cui trattasi nel procedimento principale abbia il diritto di vedersi assegnate quote di emissioni a titolo gratuito sulla base delle emissioni di CO2 risultanti dall’attività di combustione di carburanti sopra descritta, attività finalizzata alla desolforazione del gas naturale e al recupero di zolfo secondo il processo Claus.

62

In proposito si deve rammentare che la direttiva 2003/87 ha l’obiettivo di istituire un sistema per lo scambio di quote di emissioni che mira alla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra nell’atmosfera a un livello che prevenga qualsiasi interferenza antropica pericolosa per il clima e il cui fine ultimo è la tutela dell’ambiente (v., in particolare, sentenze dell’8 marzo 2017, ArcelorMittal Rodange e Schifflange, C‑321/15, EU:C:2017:179, punto 24; del 22 febbraio 2018, INEOS Köln, C‑572/16, EU:C:2018:100, punto 26, nonché del 28 febbraio 2018, Trinseo Deutschland, C‑577/16, EU:C:2018:127, punto 39).

63

Tale sistema si basa su una logica economica, che stimola ogni suo partecipante ad emettere una quantità di gas a effetto serra inferiore alle quote ad esso inizialmente assegnate, al fine di cederne l’eccedenza ad un altro partecipante che abbia prodotto una quantità di emissioni superiore alle quote assegnate (v. segnatamente, sentenze dell’8 marzo 2017, ArcelorMittal Rodange e Schifflange, C‑321/15, EU:C:2017:179, punto 22; del 22 febbraio 2018, INEOS Köln, C‑572/16, EU:C:2018:100, punto 27, e del 28 febbraio 2018, Trinseo Deutschland, C‑577/16, EU:C:2018:127, punto 40).

64

La direttiva 2003/87 mira quindi a ridurre, entro il 2020, le emissioni globali di gas a effetto serra dell’Unione di almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990, secondo criteri di efficienza economica (sentenze dell’8 settembre 2016, E.ON Kraftwerke, C‑461/15, EU:C:2016:648, punto 23; del 22 febbraio 2018, INEOS Köln, C‑572/16, EU:C:2018:100, punto 28, e del 28 febbraio 2018, Trinseo Deutschland, C‑577/16, EU:C:2018:127, punto 41).

65

A tal fine, l’articolo 10 bis della direttiva 2003/87 ha istituito un regime transitorio che, al fine di evitare la perdita di competitività delle imprese in seguito all’istituzione di un sistema per lo scambio di quote di emissioni (v. in tal senso, segnatamente, sentenze del 26 febbraio 2015, ŠKO-Energo, C‑43/14, EU:C:2015:120, punto 28, e del 12 aprile 2018, PPC Power, C‑302/17, EU:C:2018:245, punto 20), prevede, per gli impianti ricompresi in taluni settori di attività, l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito, il cui quantitativo, a norma del paragrafo 11 di detta disposizione, è gradualmente ridotto durante il periodo tra il 2013 e il 2020, in vista della completa cessazione di tali quote gratuite entro il 2027 (sentenze dell’8 settembre 2016, E.ON Kraftwerke, C‑461/15, EU:C:2016:648, punto 24; del 26 ottobre 2016, Yara Suomi e a., C‑506/14, EU:C:2016:799, punto 46; del 22 febbraio 2018, INEOS Köln, C‑572/16, EU:C:2018:100, punto 29, nonché del 28 febbraio 2018, Trinseo Deutschland, C‑577/16, EU:C:2018:127, punto 67).

66

Come risulta in particolare dall’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87 e dal considerando 15 della direttiva 2009/29, l’assegnazione di quote di emissioni, al fine di tendere verso una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, è quindi chiamata progressivamente a fondarsi esclusivamente sul principio della messa all’asta, il quale, secondo il legislatore dell’Unione, è generalmente considerato il sistema più efficace dal punto di vista economico.

67

In forza dell’articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87, gli «impianti di produzione di elettricità» non possono beneficiare dell’assegnazione gratuita di quote, a meno che gli stessi soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 8 del medesimo articolo, che riguardano, il primo, la generazione di energia termica o frigorifera destinata ai servizi di teleriscaldamento o prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8, e, il secondo, i nuovi entranti. L’articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87, peraltro, è applicabile senza pregiudicare l’applicazione dell’articolo 10 quater della stessa, che consente agli Stati membri di assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai fini dell’ammodernamento della produzione di energia elettrica.

68

Di conseguenza, dal 2013 la messa all’asta delle quote, come si evince dalla volontà del legislatore dell’Unione espressa ai considerando 15 e 19 della direttiva 2009/29, è divenuta la norma per gli impianti di produzione di elettricità (v., in tal senso, sentenze del 17 ottobre 2013, Iberdrola e a., C‑566/11, C‑567/11, C‑580/11, C‑591/11, C‑620/11 e C‑640/11, EU:C:2013:660, punto 40, nonché del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 e da C‑391/14 a C‑393/14, EU:C:2016:311, punto 82).

69

Pertanto, per stabilire in quale misura un impianto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, sia escluso dall’assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito in forza dell’articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87, occorre verificare se tale impianto debba essere considerato un «impianto di produzione di elettricità», ai sensi di tale direttiva.

70

A tal riguardo, va rilevato che la nozione di «impianto di produzione di elettricità», di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87, è definita all’articolo 3, lettera u), di tale direttiva.

71

Orbene, si deve rammentare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, per l’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione occorre tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in particolare, sentenza del 31 maggio 2018, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag e a., C‑542/16, EU:C:2018:369, punto 39).

72

Dall’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87 risulta che un impianto che, da un lato, abbia prodotto elettricità «ai fini della vendita a terzi» in un momento qualsiasi successivo al 1o gennaio 2005 e, dall’altro, in cui non venga effettuata alcuna delle attività elencate nell’allegato I di detta direttiva diversa dalla combustione di carburanti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, deve essere qualificato come «impianto di produzione di elettricità» (v. in tal senso, sentenze dell’8 settembre 2016, Borealis e a., C‑180/15, EU:C:2016:647, punto 33, nonché del 26 ottobre 2016, Yara Suomi e a., C‑506/14, EU:C:2016:799, punto 23).

73

È pacifico che un impianto come quello di cui trattasi nel procedimento principale soddisfa la seconda delle condizioni sopra illustrate. Infatti, come già rilevato al punto 49 della presente sentenza, in tale impianto viene effettuata un’attività di «combustione di carburanti» ai sensi del succitato allegato I. Peraltro, come risulta dal testo stesso della prima questione, in esso non sono esercitate altre attività contemplate da detto allegato. Infatti, né la produzione di zolfo né, d’altronde, il trattamento del gas naturale sono inclusi nell’elenco delle attività ivi menzionate.

74

Per quanto riguarda la prima delle condizioni enunciate all’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87, vale a dire la produzione di elettricità «ai fini della vendita a terzi», si deve constatare che dal testo della prima questione emerge del pari che l’impianto di cui trattasi nel procedimento principale soddisfa anche tale condizione, poiché immette in modo continuativo nella rete elettrica pubblica, dietro corrispettivo, una parte dell’elettricità dallo stesso prodotta per il proprio fabbisogno.

75

È vero che, nel caso di specie, solo una parte esigua di tale elettricità prodotta viene venduta a terzi, dal momento che il conferimento della stessa nella rete elettrica pubblica è giustificato da motivi tecnici, con lo scopo di garantire l’ininterrotta fornitura di energia elettrica dell’impianto di cui trattasi nell’eventualità di un guasto agli impianti Claus.

76

Tuttavia, dal tenore letterale dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87 non risulta che, affinché un impianto sia sussumibile nella nozione di «impianto di produzione di elettricità», l’elettricità da esso generata debba unicamente, o principalmente, servire all’approvvigionamento di terzi.

77

In particolare si deve osservare, a tal riguardo, che la disposizione in esame non subordina la qualità di impianto di produzione di elettricità ad alcuna soglia di produzione di elettricità, laddove tale qualità viene inoltre attribuita, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, indipendentemente da ogni variazione nel tempo del rapporto tra la quantità di elettricità venduta e quella prodotta per il fabbisogno dell’impianto di produzione interessato.

78

Di conseguenza deve ritenersi che un impianto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, nonostante la maggior parte dell’elettricità da esso prodotta sia destinata al proprio fabbisogno, soddisfi anche la prima condizione di cui all’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87, qualora abbia venduto una parte, sia pur esigua, dell’elettricità da esso prodotta a terzi, immettendo in modo continuativo, dietro corrispettivo, tale parte di elettricità nella rete elettrica pubblica.

79

Risulta quindi dallo stesso dettato dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87 che un impianto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, deve essere qualificato come «impianto di produzione di elettricità», ai sensi di tale disposizione, qualora in esso si effettui come unica attività rientrante nell’ambito di applicazione dell’allegato I della direttiva 2003/87 quella di «combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW» e venda a terzi parte dell’energia elettrica dallo stesso prodotta.

80

Tale interpretazione è avvalorata dall’obiettivo perseguito dalla direttiva 2003/87 nonché dall’impianto sistematico di questa.

81

È certamente vero, come sottolineato dalla ExxonMobil nelle sue osservazioni scritte, che il divieto di principio, per gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87, di assegnare quote di emissioni a titolo gratuito è stato istituito, come risulta dai considerando 15 e 19 della direttiva 2009/29, allo scopo di porre fine alla possibilità sfruttata fino all’anno 2013 dagli impianti di produzione di elettricità di realizzare utili a cascata, trasferendo, in difetto di una sufficiente pressione concorrenziale, il valore delle quote di emissioni a titolo gratuito sul prezzo dell’elettricità pagato dal consumatore (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2013, Iberdrola e a., C‑566/11, C‑567/11, C‑580/11, C‑591/11, C‑620/11 e C‑640/11, EU:C:2013:660, punto 40).

82

Tuttavia, occorre anzitutto ricordare che, come già risulta dai punti 65 e 66 della presente sentenza, l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito prevista all’articolo 10 bis della direttiva 2003/87 rientra nell’ambito di un regime specifico di norme transitorie, che deroga al principio secondo cui le quote di emissioni devono essere assegnate secondo il meccanismo di messa all’asta, istituito dall’articolo 10 di tale direttiva (v. in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2018, INEOS, C‑58/17, EU:C:2018:19, punto 36).

83

La regola sancita all’articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87, nella parte in cui conduce all’assegnazione, in linea di principio, delle quote di emissioni agli «impianti di produzione di elettricità», ai sensi dell’articolo 3, lettera u), di tale direttiva, secondo un simile meccanismo di messa all’asta ed escludendo qualsiasi quota di emissioni a titolo gratuito, non può quindi essere oggetto di un’interpretazione restrittiva. In tali circostanze, la nozione di «impianto di produzione di elettricità», contenuta all’articolo 3, lettera u), della direttiva in esame, deve essere interpretata estensivamente.

84

Inoltre, occorre osservare che l’articolo 10 bis, paragrafi 1, 3 e 5, della direttiva 2003/87 sancisce la dicotomia su cui si fondano le sue disposizioni, consistente nel distinguere gli impianti rientranti nel paragrafo 3 di tale articolo, tra i quali figurano, in particolare, gli «impianti di produzione di elettricità», ai sensi dell’articolo 3, lettera u), di tale direttiva, dagli altri impianti che generano emissioni di gas a effetto serra, comunemente designati «impianti industriali» (v., in tal senso, sentenze del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 e da C‑391/14 a C‑393/14, EU:C:2016:311, punto 70, nonché del 28 luglio 2016, Vattenfall Europe Generation, C‑457/15, EU:C:2016:613, punti 4041).

85

Orbene, tale distinzione tra gli impianti che rientrano nella nozione di «impianto di produzione di elettricità», ai sensi dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87, e gli altri impianti che producono emissioni di gas a effetto serra incide direttamente sul calcolo del «fattore di correzione transettoriale uniforme» di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 5, di tale direttiva, la cui applicazione al quantitativo annuo provvisorio di quote di emissioni a titolo gratuito calcolato dagli Stati membri determina il quantitativo annuo finale di tali quote che gli stessi devono assegnare agli impianti industriali ammessi a tali quote (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 e da C‑391/14 a C‑393/14, EU:C:2016:311, punto 71).

86

Infatti, in forza dell’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87, qualora il quantitativo provvisorio di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito agli impianti che non sono contemplati dall’articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva in discorso superi il massimale imposto all’industria corrispondente al quantitativo massimo annuo di quote di cui al paragrafo 5 del medesimo articolo, gli Stati membri devono procedere ad una riduzione proporzionale di detto quantitativo provvisorio mediante l’applicazione del «fattore di correzione transettoriale uniforme» di cui a tale disposizione, il quale corrisponde al rapporto tra il suddetto quantitativo provvisorio e il quantitativo massimo (v. in tal senso, sentenze del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 e da C‑391/14 a C‑393/14, EU:C:2016:311, punti 6263, nonché del 22 febbraio 2018, INEOS Köln, C‑572/16, EU:C:2018:100, punto 37).

87

Orbene, come risulta dai termini espliciti dell’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87, le emissioni generate dagli impianti di produzione di elettricità non sono incluse nel calcolo di tale fattore, dal momento che tali emissioni sono escluse dal quantitativo massimo annuo di quote definito da detta disposizione, la quale è limitata alle emissioni degli «impianti che non sono contemplati dal paragrafo 3 [di tale articolo]» (v. in tal senso, sentenze del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 e da C‑391/14 a C‑393/14, EU:C:2016:311, punti 64, 68, 72, 74, 7583, nonché del 26 ottobre 2016, Yara Suomi e a., C‑506/14, EU:C:2016:799, punti 24, 2632).

88

Ciò posto, se la qualità di «impianto di produzione di elettricità», ai sensi dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87, dovesse dipendere dalla questione se le vendite di elettricità da parte di un impianto rientrino nell’ambito di un’attività principale o di un’attività accessoria di quest’ultimo, la determinazione del quantitativo finale delle quote di emissioni da assegnare a titolo gratuito agli impianti ammissibili si fonderebbe, in mancanza di qualsiasi soglia prevista dal legislatore dell’Unione, su criteri il cui contenuto non sarebbe sufficientemente chiaro e prevedibile e che, pertanto, potrebbero compromettere la certezza del diritto, recando con sé il pericolo che le quote di emissioni assegnate vengano successivamente rimesse in discussione.

89

La ExxonMobil sostiene tuttavia che tale interpretazione è contraria al principio generale di parità di trattamento, in quanto porta a trattare in modo diverso un impianto in cui, come in quello di cui trattasi nel procedimento principale, venga effettuata come unica attività contemplata dall’allegato I della direttiva 2003/87 quella di «combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW» e un impianto in cui vengano effettuate contemporaneamente tale attività e un’altra attività contemplata dal summenzionato allegato.

90

Secondo una giurisprudenza costante della Corte, il principio della parità di trattamento, in quanto principio generale del diritto dell’Unione, impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v., in particolare, sentenze del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique e Lorraine e a., C‑127/07, EU:C:2008:728, punto 23, nonché del 29 marzo 2012, Commissione/Estonia, C‑505/09 P, EU:C:2012:179, punto 64).

91

Orbene, si deve rilevare che gli impianti che producono elettricità e nei quali sia effettuata come unica attività contemplata dall’allegato I della direttiva 2003/87 quella di «combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW» non si trovano, in relazione al sistema per lo scambio di quote di emissioni, in una situazione analoga a quella in cui si trovano gli impianti che producono elettricità nei quali, oltre a tale attività di combustione di carburanti, vengano effettuate una o più altre attività di cui a tale allegato.

92

Infatti, come risulta dal punto 58 della presente sentenza, un impianto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva unicamente per le emissioni di CO2 generate da una siffatta attività di combustione di carburanti. Pertanto, esso è soggetto al sistema per lo scambio di quote di emissioni solo in relazione a tale attività, ad esclusione di altre attività non contemplate dall’allegato I di detta direttiva. Per contro, un impianto nel quale venga contemporaneamente effettuata un’attività di combustione di carburanti e una o più altre attività contemplate da tale allegato è soggetto al sistema per lo scambio in esame per tutte le sue attività che producono emissioni di CO2. Di conseguenza, anche se questi due tipi di impianti producono energia elettrica, un impianto del secondo genere, che rientra nel suddetto sistema per tutte le sue emissioni di CO2 prodotte da tali attività, ha il diritto di ottenere quote a titolo gratuito per dette emissioni, a differenza dell’impianto del primo genere che, essendo soggetto a questo stesso sistema soltanto per le uniche emissioni di CO2 prodotte dall’attività di combustione di carburanti, non può usufruire di simili quote.

93

Infine, contrariamente a quanto sostiene la ExxonMobil, una siffatta interpretazione dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87 non è incompatibile con l’inserimento dell’estrazione del gas naturale in tale elenco, inclusione operata al punto 1.4 dell’allegato della decisione n. 2010/2/UE della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (GU 2010, L 1, pag. 10).

94

Infatti, da un lato, come risulta dall’articolo 10 bis, paragrafo 12, della direttiva 2003/87, l’inclusione di un settore o di un sottosettore nel suddetto elenco non ha affatto lo scopo di derogare al paragrafo 3 di tale articolo, ma comporta unicamente che, per il periodo di scambio tra il 2013 e il 2020, gli impianti dei settori o dei sottosettori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ricevano un quantitativo di quote a titolo gratuito rappresentante il 100% del quantitativo determinato conformemente alle misure di cui al paragrafo 1 di detto articolo (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2016, Yara Suomi e a., C‑506/14, EU:C:2016:799, punto 47).

95

Dall’altro lato, occorre sottolineare, come ha fatto l’avvocato generale al paragrafo 83 delle sue conclusioni, che l’inclusione di un settore o di un sottosettore nel suddetto elenco presuppone, come risulta dall’articolo 10 bis, paragrafo 14, della direttiva 2003/87, che l’incapacità di trasferire i costi delle quote sui prezzi non sia dimostrata, come suggerisce la ExxonMobil, per ciascuno degli impianti rientranti nel settore o nel sottosettore interessato, ma a seguito di una valutazione complessiva, da parte della Commissione, di tutte le attività a livello dell’Unione degli impianti che vi rientrano.

96

Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87 deve essere interpretato nel senso che un impianto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che nell’ambito della sua attività di «combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW», di cui all’allegato I di detta direttiva, produce elettricità destinata essenzialmente ad essere impiegata per il fabbisogno dell’impianto stesso, deve essere considerato un «impianto di produzione di elettricità», ai sensi della disposizione succitata, qualora, da un lato, in tale impianto venga effettuata allo stesso tempo un’attività di fabbricazione di un prodotto non rientrante in detto allegato e, dall’altro, lo stesso impianto immetta in modo continuativo, dietro corrispettivo, nella rete elettrica pubblica – alla quale l’impianto in questione deve essere allacciato in modo permanente per motivi tecnici – una parte, sia pur esigua, dell’energia elettrica generata.

Sulla seconda questione

97

Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278 debba essere interpretato nel senso che un impianto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui deve essere considerato un «impianto di produzione di elettricità», ai sensi dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87, abbia il diritto che gli siano assegnate quote di emissioni a titolo gratuito per il calore generato nell’ambito dell’attività in esso svolta di «combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW», di cui all’allegato I della direttiva citata, qualora detto calore sia utilizzato per fini diversi dalla produzione di elettricità.

98

In via preliminare, occorre rilevare che tale questione scaturisce da una valutazione effettuata d’ufficio dal giudice del rinvio, dato che le parti nel procedimento principale non hanno contestato la fondatezza dell’assegnazione alla ExxonMobil di quote di emissioni a titolo gratuito per il calore prodotto nell’ambito della sua attività di combustione di carburanti.

99

Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale sembra potersi evincere che, in forza del diritto nazionale e nell’ambito della suddetta valutazione, il giudice del rinvio possa dichiarare l’illegittimità della totalità delle quote assegnate a titolo gratuito alla ExxonMobil.

100

In tali circostanze, e come risulta dalla decisione di rinvio, la questione in esame è diretta a stabilire se, nel caso di specie, l’impianto di cui trattasi possa ottenere quote di emissioni a titolo gratuito, dal momento che l’attività di combustione di carburanti in esso effettuata conduce alla produzione non solo di elettricità, ma anche ed essenzialmente di calore, per effetto della reazione chimica che caratterizza il processo Claus, calore che è captato in tale impianto ai fini delle sue attività di desolforazione del gas naturale e di recupero del zolfo mediante tale processo.

101

Va rammentato che, conformemente all’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87 la Commissione ha fissato, con la decisione 2011/278, le norme armonizzate a livello dell’Unione per l’assegnazione di quote di emissione a titolo gratuito. Dette norme armonizzate concretizzano il requisito essenziale di ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza nel mercato interno (sentenze del 22 giugno 2016, DK Recycling und Roheisen/Commissione, C‑540/14 P, EU:C:2016:469, punto 53; del 18 gennaio 2018, INEOS, C‑58/17, EU:C:2018:19, punto 26, e del 22 febbraio 2018, INEOS Köln, C‑572/16, EU:C:2018:100, punto 30).

102

In forza del paragrafo 2 dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87, quindi, la Commissione determina in tale ambito parametri di riferimento per i singoli settori o sottosettori (v., in tal senso, sentenze dell’8 settembre 2016, Borealis e a., C‑180/15, EU:C:2016:647, punto 60, nonché del 18 gennaio 2018, INEOS, C‑58/17, EU:C:2018:19, punto 27).

103

È in tale contesto che l’articolo 10, paragrafi 1 e 2, della decisione 2011/278 prevede che gli Stati membri, mediante la moltiplicazione di tali parametri di riferimento per il livello storico di attività relativo a ciascun sottoimpianto, determinino il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito. A tal fine, conformemente all’articolo 6 della medesima decisione, essi sono tenuti a distinguere i sottoimpianti in funzione della loro attività, per poter determinare se debba applicarsi un «parametro di riferimento di prodotto», un «parametro di riferimento di calore» o un «parametro di riferimento di combustibili» o ancora un fattore specifico per i «sottoimpianti con emissioni di processo» (sentenze dell’8 settembre 2016, Borealis e a., C‑180/15, EU:C:2016:647, punto 61, nonché del 18 gennaio 2018, INEOS, C‑58/17, EU:C:2018:19, punto 28).

104

A tal riguardo, la Corte ha già avuto modo di affermare che le definizioni di cui all’articolo 3 della decisione 2011/278 dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, di un parametro di riferimento di calore, di un parametro di riferimento di combustibili e con emissioni di processo si escludono reciprocamente (sentenze dell’8 settembre 2016, Borealis e a., C‑180/15, EU:C:2016:647, punto 62, nonché del 18 gennaio 2018, INEOS, C‑58/17, EU:C:2018:19, punto 29).

105

L’articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278 definisce i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore come gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione di calore misurabile o all’importazione da un impianto o un’altra entità inclusi nel sistema dell’Unione o ad entrambe. Tale disposizione precisa che detto calore deve essere, tra l’altro, consumato per la produzione di prodotti o esportato verso un impianto o un’altra entità non inclusi nel sistema dell’Unione, ad eccezione dell’esportazione per la produzione di elettricità (sentenza dell’8 settembre 2016, Borealis e a., C‑180/15, EU:C:2016:647, punti 64116).

106

Risulta quindi dalla formulazione esplicita dell’articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278 che tale disposizione vieta l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito per il calore generato ai fini della produzione di elettricità.

107

La summenzionata disposizione dà quindi attuazione, come correttamente rilevato dalla ExxonMobil nelle sue osservazioni scritte, all’articolo 10 bis, paragrafo 1, terzo comma, seconda frase, e all’articolo 10 bis, paragrafo 7, terzo comma, della direttiva 2003/87, che escludono l’assegnazione gratuita di quote di emissioni per la produzione di elettricità ad eccezione, da un lato, dei casi contemplati all’articolo 10 quater di tale direttiva, che offre agli Stati membri la facoltà di assegnare quote gratuite per l’ammodernamento della produzione di energia elettrica e, dall’altro, dell’elettricità prodotta a partire da gas di scarico (v. in tal senso, sentenza del 26 luglio 2017, ArcelorMittal Atlantique e Lorraine, C‑80/16, EU:C:2017:588, punto 20).

108

Tuttavia, come emerge dal testo stesso della seconda questione, l’impianto di cui trattasi tenta di ottenere quote di emissioni a titolo gratuito non per la produzione di energia elettrica, ma per la produzione di calore misurabile.

109

Orbene, a tal riguardo, si deve constatare che l’articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278 non esclude esplicitamente l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito per il calore generato da impianti di produzione di elettricità per fini diversi dalla produzione di energia elettrica.

110

Occorre tuttavia ricordare che, in base alla risposta fornita alla prima questione, l’articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87, in combinato disposto con l’articolo 3, lettera u), di tale direttiva, esclude l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito agli impianti di produzione di elettricità, a meno che questi ultimi soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 8 di detto articolo, riguardanti la produzione di energia termica o frigorifera destinata ai servizi di teleriscaldamento od ottenuta mediante cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8, nonché i nuovi entranti, e fatti salvi i casi contemplati all’articolo 10 quater di detta direttiva. È tuttavia pacifico che l’impianto di cui trattasi non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 10 bis, paragrafi 4 e 8, della direttiva 2003/87 e che la Repubblica federale di Germania non si è avvalsa della facoltà offerta dall’articolo 10 quater di tale direttiva.

111

L’articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87, nella parte in cui prevede il divieto, fatte salve le norme previste da altre disposizioni, di assegnare quote di emissioni a titolo gratuito agli impianti di produzione di elettricità, enuncia in tal modo una norma di principio (v. in tal senso, sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 e da C‑391/14 a C‑393/14, EU:C:2016:311, punto 66).

112

Orbene, come risulta da una giurisprudenza costante della Corte, la decisione 2011/278 deve essere interpretata conformemente alle disposizioni della succitata direttiva (v. in tal senso, sentenze del 19 gennaio 2017, Schaefer Kalk, C‑460/15, EU:C:2017:29, punti da 40 a 42; del 28 febbraio 2018, Trinseo Deutschland, C‑577/16, EU:C:2018:127, punto 68, e del 17 maggio 2018, Evonik Degussa, C‑229/17, EU:C:2018:323, punto 29).

113

Ne consegue che un impianto che deve essere considerato un «impianto di produzione di elettricità», ai sensi dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87, può ottenere quote gratuite di emissioni per il calore prodotto nello stesso impianto, a titolo di «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore», ai sensi dell’articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278, soltanto nel rispetto delle condizioni poste all’articolo 10 bis, paragrafo 1, terzo comma, paragrafo 4, e paragrafo 8, della stessa direttiva.

114

A tal riguardo, non può sostenersi che l’articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87, tranne quando ricorrano le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 8 di tale articolo, vieti l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito ad un impianto di produzione di elettricità solo per la produzione di elettricità.

115

Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 94 delle sue conclusioni, una siffatta interpretazione priverebbe di effetto utile l’articolo 10 bis, paragrafo 3, di detta direttiva, poiché l’articolo 10 bis, paragrafo 1, terzo comma, seconda frase, di tale direttiva vieta già in modo esplicito, almeno in linea di principio, l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito per la produzione di elettricità.

116

Si deve inoltre osservare che il divieto di assegnare quote di emissioni a titolo gratuito agli impianti di produzione di elettricità per il calore prodotto è pienamente conforme all’obiettivo perseguito dall’articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87, cui rinvia il punto 68 della presente sentenza, consistente nell’assegnare, in linea di principio, le quote di emissioni a simili impianti di produzione secondo un meccanismo di messa all’asta.

117

Di conseguenza, un impianto come quello di cui trattasi nel procedimento principale, dato che nel caso di specie è pacifico, come risulta dallo stesso testo della seconda questione, che non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 10 bis, paragrafi 4 e 8, della direttiva 2003/87, non può trarre dalle disposizioni della decisione 2011/278 alcun diritto all’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito in relazione all’attività di produzione di calore in esso svolta.

118

Qualsiasi altra interpretazione osterebbe agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2003/87, conferendo alla Commissione poteri privi di qualsiasi base giuridica (v. per analogia, sentenza del 29 marzo 2012, Commissione/Estonia, C‑505/09 P, EU:C:2012:179, punto 82).

119

Il governo tedesco ha tuttavia affermato che l’interpretazione illustrata al punto 113 della presente sentenza contrasterebbe con il principio della parità di trattamento nonché con l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2003/87, consistente nell’evitare distorsioni della concorrenza qualora vengano assegnate quote di emissioni a titolo gratuito per il calore prodotto da impianti analoghi rientranti in altri settori. In particolare, esisterebbero diverse forme di cogenerazione che, pur non soddisfacendo le condizioni di alto rendimento definite dalla direttiva 2004/8, risulterebbero ben più efficaci rispetto agli impianti che producono unicamente calore.

120

Tuttavia, come già risulta dai punti 91 e 92 della presente sentenza, gli impianti che, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, producono calore mediante la sola attività di «combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW», come unica attività contemplata dall’allegato I della direttiva 2003/87, non si trovano in una situazione analoga a quella in cui si trovano gli impianti che producono calore, inoltre, mediante un’attività diversa rientrante in tale allegato. Nel sistema per lo scambio di quote di emissioni, quindi, una simile differenza di trattamento non può essere considerata una causa di distorsione della concorrenza tra tali impianti (v. per analogia, sentenza del 19 gennaio 2017, Schaefer Kalk, C‑460/15, EU:C:2017:29, punto 47).

121

Lo stesso dicasi per l’asserita differenza di trattamento tra gli impianti che producono calore ottenuto mediante cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8 e gli altri impianti di produzione di elettricità e di calore. Infatti, neppure questi ultimi, non soddisfacendo le condizioni enunciate da tale direttiva, si trovano in una situazione analoga ai primi.

122

La ExxonMobil non può neanche sostenere che l’interpretazione dell’articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278 di cui al punto 113 della presente sentenza comporti un trattamento discriminatorio a danno degli impianti che producono direttamente la propria elettricità rispetto a quelli che si procurano quest’ultima presso impianti terzi, come gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

123

Infatti, per un verso, un impianto che produca la propria elettricità è escluso dal beneficio delle quote gratuite di emissioni a titolo della produzione di calore solo se esso ha, inoltre, la qualità di «impianto di produzione di elettricità», ai sensi dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87. Orbene, come emerge dai punti 91, 92 e 120 della presente sentenza, un impianto avente tale qualità non si trova in una situazione analoga a quella degli impianti industriali. Per altro verso, un impianto che si procuri energia elettrica presso terzi è, allo stesso modo, escluso dal beneficio di tali quote qualora rivesta la qualità di impianto di produzione di elettricità.

124

Da tutto quanto precede discende che un impianto, come l’impianto di cui trattasi nel procedimento principale, dovendo essere considerato un «impianto di produzione di elettricità», ai sensi dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87, non può ottenere l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 10 bis di tale direttiva nonché delle disposizioni della decisione 2011/278.

125

Pertanto, un siffatto impianto che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87, rientra nel sistema per lo scambio di quote di emissioni istituito da quest’ultima, qualora vi venga effettuata un’attività di «combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW» di cui all’allegato I della direttiva 2003/87, che genera emissioni di CO2, deve ottenere quote di emissioni nell’ambito del meccanismo di messa all’asta.

126

Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278 deve essere interpretato nel senso che un impianto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui deve essere considerato un «impianto di produzione di elettricità», ai sensi dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87, non ha il diritto che gli siano assegnate quote di emissioni a titolo gratuito per il calore prodotto nell’ambito della attività in esso svolta di «combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW» di cui all’allegato I di tale direttiva, qualora detto calore sia utilizzato per fini diversi rispetto alla produzione di elettricità, dal momento che un siffatto impianto non soddisfa le condizioni poste dall’articolo 10 bis, paragrafi da 4 a 8, della suddetta direttiva.

Sulle questioni terza e quarta

127

Alla luce della risposta fornita alle prime due questioni, non occorre rispondere alle questioni terza e quarta.

Sulla limitazione degli effetti nel tempo della sentenza

128

La ExxonMobil chiede alla Corte di limitare gli effetti nel tempo della presente sentenza nel caso in cui la stessa rispondesse negativamente alla seconda questione.

129

A questo proposito occorre ricordare che solo in via del tutto eccezionale la Corte può, in applicazione di un principio generale di certezza del diritto inerente all’ordinamento giuridico dell’Unione, essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di invocare una disposizione da essa interpretata al fine di rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinché una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, cioè la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti (v., in particolare, sentenze del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C‑82/12, EU:C:2014:108, punto 41, e del 19 aprile 2018, Oftalma Hospital, C‑65/17, EU:C:2018:263, punto 57).

130

Orbene, si deve rilevare che la ExxonMobil non ha fornito alcun elemento concreto tale da giustificare la fondatezza della sua domanda, limitandosi a far valere, in generale, che dal 2013 sarebbero state assegnate quote di emissioni a titolo gratuito a un gran numero di impianti di produzione di elettricità per la loro produzione di calore.

131

In tali circostanze, non occorre limitare nel tempo gli effetti della presente sentenza.

Sulle spese

132

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, nella versione di cui alla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, deve essere interpretato nel senso che un impianto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che nell’ambito della sua attività di «combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 [megawatts (MW)]», di cui all’allegato I di detta direttiva, produce elettricità destinata essenzialmente ad essere impiegata per il fabbisogno dell’impianto stesso, deve essere considerato un «impianto di produzione di elettricità», ai sensi della disposizione succitata, qualora, da un lato, in tale impianto venga effettuata allo stesso tempo un’attività di fabbricazione di un prodotto non rientrante in detto allegato e, dall’altro, lo stesso impianto immetta in modo continuativo, dietro corrispettivo, nella rete elettrica pubblica – alla quale l’impianto in questione deve essere allacciato in modo permanente per motivi tecnici – una parte, sia pur esigua, dell’energia elettrica generata.

 

2)

L’articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87, deve essere interpretato nel senso che un impianto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui deve essere considerato un «impianto di produzione di elettricità», ai sensi dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87, non ha il diritto che gli siano assegnate quote di emissioni a titolo gratuito per il calore prodotto nell’ambito dell’attività in esso svolta di «combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW» di cui all’allegato I di tale direttiva, qualora detto calore sia utilizzato per fini diversi rispetto alla produzione di elettricità, dal momento che un siffatto impianto non soddisfa le condizioni poste dall’articolo 10 bis, paragrafi da 4 a 8, della suddetta direttiva.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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