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Document 62017CJ0555
Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 20 September 2018.#2M-Locatel A/S v Skatteministeriet.#Request for a preliminary ruling from the Østre Landsret.#Reference for a preliminary ruling — Regulation (EEC) No 2658/87 — Customs Union and Common Customs Tariff — Tariff classification — Combined Nomenclature — Subheadings 8528 71 13 and 8528 71 90 — Apparatus capable of receiving, decoding and processing live TV signals transmitted using internet technology.#Case C-555/17.
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 20 settembre 2018.
2M-Locatel A/S contro Skatteministeriet.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret.
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Unione doganale e tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Sottovoci 8528 71 13 e 8528 71 90 – Apparecchio in grado di captare, decodificare ed elaborare segnali televisivi trasmessi in diretta mediante tecnologia Internet.
Causa C-555/17.
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 20 settembre 2018.
2M-Locatel A/S contro Skatteministeriet.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret.
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Unione doganale e tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Sottovoci 8528 71 13 e 8528 71 90 – Apparecchio in grado di captare, decodificare ed elaborare segnali televisivi trasmessi in diretta mediante tecnologia Internet.
Causa C-555/17.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:746
*A9* Østre Landsret, Udskrift af 18/09/2017 (1059907)
SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
20 settembre 2018 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Unione doganale e tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Sottovoci 85287113 e 85287190 – Apparecchio in grado di captare, decodificare ed elaborare segnali televisivi trasmessi in diretta mediante tecnologia Internet»
Nella causa C‑555/17,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Østre Landsret (Corte regionale dell’Est, Danimarca), con decisione del 18 settembre 2017, pervenuta in cancelleria il 22 settembre 2017, nel procedimento
2M-Locatel A/S
contro
Skatteministeren
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da E. Levits, presidente di sezione, A. Borg Barthet (relatore) e F. Biltgen, giudici,
avvocato generale: E. Sharpston
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– |
per la 2M-Locatel A/S, da T. Gønge e S.E. Holm, advokater; |
– |
per il governo danese, da J. Nymann-Lindegren, in qualità di agente, assistito da B. Søes Petersen, advokat; |
– |
per la Commissione europea, da A. Caeiros e S. Maaløe, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della sottovoce 85287113 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006 (GU 2006, L 301, pag. 1). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la 2M-Locatel A/S e lo Skatteministeriet (Ministero delle Imposte e delle Accise, Danimarca) in merito alla classificazione tariffaria di apparecchi che siano in grado di captare, decodificare ed elaborare segnali televisivi trasmessi in diretta mediante tecnologia Internet (in prosieguo: i «set-top box IPTV»). |
Contesto normativo
Il GATT del 1994 e l’ITA
3 |
L’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GU 1994, L 336, pag. 1; in prosieguo: il «GATT del 1994») e, in particolare, l’intesa sull’interpretazione dell’articolo II, paragrafo 1, lettera b), del GATT del 1994 fanno parte dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU1994, L 336, pag. 1). |
4 |
L’accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione, costituito dalla dichiarazione ministeriale sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione approvata il 13 dicembre 1996 alla prima conferenza dell’OMC a Singapore, nonché dagli allegati e dalle aggiunte di quest’ultima (in prosieguo: l’«ITA»), e la comunicazione sull’attuazione di detto accordo sono stati approvati, a nome della Comunità, con decisione 97/359/CE del Consiglio, del 24 marzo 1997, relativa all’abolizione dei dazi doganali sui prodotti delle tecnologie dell’informazione (GU 1997, L 155, pag. 1). L’ITA, al suo paragrafo 1, dispone che il regime commerciale di ciascuna parte contraente deve evolvere in modo tale da favorire le opportunità di accesso al mercato dei prodotti delle industrie dell’informazione. |
5 |
Ai sensi del paragrafo 2 dell’ITA, le parti contraenti si impegnano ad eliminare i dazi doganali e tutti i diritti e le imposizioni di qualsiasi genere, a norma dell’articolo II, paragrafo 1, lettera b), del GATT del 1994, nei confronti di taluni prodotti, fra cui i «set-top boxes con funzione di comunicazione: dispositivi articolati attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l’accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattivo di informazioni». |
Diritto dell’Unione
La NC
6 |
La classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea è disciplinata dalla NC, la quale si basa sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci che è stato elaborato dall’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e istituito con la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1). |
7 |
La NC riprende le voci e le sottovoci a sei cifre di detto sistema e solo la settima e l’ottava cifra rappresentano suddivisioni proprie a tale nomenclatura. |
8 |
La parte prima della NC comprende un complesso di disposizioni preliminari. In tale parte, al titolo I, dedicato alle regole generali, la sezione A, rubricata «Regole generali per l’interpretazione della [NC]», così dispone: «La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:
(…)
|
9 |
La parte seconda della NC si articola in 21 sezioni. La sezione XVI, rubricata «Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi», comprende i capitoli 84 e 85 della NC. Tale capitolo 85, rubricato «Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi», riguarda le voci dalla 8501 alla 8548 della NC. |
10 |
La voce 8528 della NC è così strutturata:
|
Le note esplicative della NC
11 |
Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 (GU 2000, L 28, pag. 16), la Commissione europea redige le note esplicative della NC, che pubblica regolarmente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
12 |
Le note pubblicate il 28 febbraio 2006 (GU 2006, C 50, pag. 1), relativamente alle sottovoci dalla 85281290 alla 85281295 della NC nella sua versione risultante dal regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione, del 7 settembre 2004 (GU 2004, L 327, pag. 1), precisano quanto segue: «Videotuner Questi apparecchi (sincronizzatori televisivi “tuner”) contengono i circuiti per la selezione dei canali delle frequenze portanti e i circuiti di demodulazione e sono generalmente progettati per funzionare con antenna o antenna collettiva (distribuzione via cavo ad alta frequenza). All’uscita si ottiene un segnale che può servire da segnale d’ingresso per i monitor per video o per gli apparecchi di registrazione o di r[i]produzione videofonici. Si tratta in effetti del segnale originale della camera, a monte della modulazione dell’apparecchio emittente. Talvolta questi apparecchi sono dotati anche di circuiti di decodifica (colore) o di circuiti per la separazione dei segnali di sincronizzazione». |
13 |
Ai sensi delle note esplicative della NC pubblicate il 7 maggio 2008 (GU 2008, C 112, pag. 8), relativamente alle sottovoci dalla 85287113 alla 85287190 della NC: «85287113 (…) – Questa sottovoce comprende gli apparecchi privi di schermo (i cosiddetti “set-top box con funzione di comunicazione”) composti dai seguenti componenti principali: (…) – un sintonizzatore video [récepteur de signaux vidéophoniques], la presenza di un connettore RF indica la possibile presenza di un sintonizzatore video [récepteur de signaux vidéophoniques], – un modem. I modem modulano e demodulano i segnali dati in uscita e in entrata, permettendo la comunicazione bidirezionale necessaria per accedere a internet. Esempi di tali modem sono i modem V.34, V.90, V.92, i modem DSL o i modem via cavo. (…) I dispositivi che svolgono una funzione analoga a quella dei modem, ma che non modulano e demodulano i segnali non sono considerati modem. Esempi di tali apparecchi sono i dispositivi ISDN, WLAN o Ethernet. (…) (…) Non rientrano in questa sottovoce i set-top boxes incorporanti un dispositivo che esegue una funzione di registrazione o di riproduzione (ad esempio, un lettore di disco rigido o di DVD) (sottovoce 85219090). (…) 85287190 (…) – Questa sottovoce comprende i prodotti privi di schermo che sono apparati per la ricezione dei segnali televisivi, ma che non contengono un sintonizzatore video (ad esempio, i cosiddetti moduli separati IP – “IP-streaming boxes”)». |
14 |
Le note esplicative della NC pubblicate il 30 maggio 2008 (GU 2008, C 133, pag. 1), relativamente alle sottovoci dalla 85287111 alla 85287119 della NC, così precisano: «Queste sottovoci comprendono apparecchi dotati di un sintonizzatore video [récepteur de signaux vidéophoniques] che converte i segnali televisivi ad alta frequenza in segnali utilizzabili dagli apparecchi di registrazione o riproduzione video o dai videomonitor. I sintonizzatori video contengono circuiti di selezione, che permettono di sintonizzare un determinato canale o una frequenza portante specifica, e circuiti di demodulazione. In genere sono progettati per funzionare grazie al collegamento ad un’antenna individuale o condivisa (distribuzione via cavo in alta frequenza). Il segnale in uscita può essere utilizzato come segnale in ingresso per i monitor o per gli apparecchi di registrazione o riproduzione video. Si tratta del segnale originale della telecamera (vale a dire, non modulato ai fini della trasmissione). Talvolta l’apparecchio è dotato anche di un dispositivo di decodifica (colore) o di circuiti di separazione dei segnali di sincronizzazione». |
Procedimento principale e questione pregiudiziale
15 |
La 2M-Locatel, nel periodo compreso tra il 21 ottobre 2007 e l’8 luglio 2010, ha importato dalla Cina taluni set-top box IPTV. Questi ultimi non sono in grado di captare, decodificare ed elaborare segnali televisivi trasmessi via etere, via cavo o via satellite. |
16 |
I set-top box IPTV contengono un dispositivo Ethernet e, tra le parti di cui al procedimento principale, è pacifico che sono dotati di un «modem» ai sensi della NC. |
17 |
All’atto dell’importazione, la 2M Locatel ha dichiarato in dogana che la merce di cui trattasi rientrava nella sottovoce 85287113 della NC ed è stata quindi immessa in libera pratica in esenzione da dazi doganali. |
18 |
Ritenendo che detta merce avrebbe dovuto essere classificata nella sottovoce 85287190 della NC, in quanto non includeva «videotuner» ai sensi di quest’ultima, il 20 ottobre 2010 l’amministrazione danese per i dazi e le tasse ha emesso un avviso di rettifica per il recupero a posteriori di dazi doganali sull’importazione dei set-top box IPTV in causa con un’aliquota del 14%, oltre gli interessi. |
19 |
A seguito di un ricorso da parte della 2M-Locatel, la Landsskatteretten (Commissione tributaria nazionale, Danimarca), con decisione del 15 maggio 2014, ha modificato la decisione dell’amministrazione danese per i dazi e le tasse annullando l’ordine di recupero poiché i set-top box IPTV rientravano nella sottovoce 85287113 della NC. |
20 |
Avverso tale decisione, il Ministero delle Imposte e delle Accise ha proposto un ricorso che è stato accolto dal byretten, Retten i Glostrup (Tribunale municipale di Glostrup, Danimarca) con sentenza del 15 luglio 2015. |
21 |
La 2M-Locatel ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio. |
22 |
Tra le parti del procedimento principale è pacifico che i set-top box IPTV oggetto del procedimento principale rispondono ai requisiti descrittivi della sottovoce 85287113 della NC. Esse sono altresì concordi sul fatto che, in applicazione del GATT del 1994 e dell’ITA, l’Unione è tenuta ad esentare dai dazi doganali i set-top box con funzione di comunicazione, come il prodotto di cui al procedimento principale. |
23 |
Secondo il giudice del rinvio, la controversia in esame verte sulla questione se nei set-top box IPTV sia incorporato un «videotuner», ai sensi della NC. |
24 |
Poiché tale nozione non è definita né nella NC, né nelle sue note esplicative, l’Østre Landsret (Corte regionale dell’Est, Danimarca), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se la [NC], e, in particolare,
debbano essere interpretati nel senso che un prodotto corrispondente alla descrizione del prodotto nella sottovoce 85287113 e che sia in grado di captare, decodificare e elaborare segnali di Live TV trasmessi mediante tecnologia Internet, senza essere peraltro in grado di captare, decodificare e elaborare segnali televisivi di Live TV trasmessi via etere, via cavo o via satellite, ricada nella sottovoce 85287113, nella sottovoce 85287190 o in una terza sottovoce». |
Sulla questione pregiudiziale
25 |
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la NC debba essere interpretata nel senso che taluni apparecchi, come i set-top box IPTV di cui al procedimento principale, rientrano nella sottovoce 85287113 o nella sottovoce 85287190 della stessa. |
26 |
In via preliminare, occorre sottolineare che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione tariffaria, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione deve consentire al giudice medesimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che essa non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili a tal riguardo. In tal senso, il giudice del rinvio appare in ogni caso in una posizione migliore per procedere a detta classificazione (sentenza del 12 aprile 2018, Medtronic, C‑227/17, EU:C:2018:247, punto 33). |
27 |
Secondo una costante giurisprudenza della Corte, per garantire la certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione tariffaria delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo di questa (v., in particolare, sentenze del 14 aprile 2011, British Sky Broadcasting Group e Pace, C‑288/09 e C‑289/09, EU:C:2011:248, punto 60, e del 22 novembre 2012, Digitalnet e a., C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 e C‑383/11, EU:C:2012:745, punto 27). |
28 |
Conformemente alle norme generali per l’interpretazione della NC, la classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata ex lege dal testo di tali sottovoci e dalle note di sottovoci, sezioni o capitoli, mentre i titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli devono essere considerati puramente indicativi. |
29 |
Inoltre, le note esplicative della NC elaborate dalla Commissione forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci, senza però essere giuridicamente vincolanti (v., in particolare, sentenze del 14 aprile 2011, British Sky Broadcasting Group e Pace, C‑288/09 e C‑289/09, EU:C:2011:248, punto 63, e del 22 novembre 2012, Digitalnet e a., C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 e C‑383/11, EU:C:2012:745, punto 33). |
30 |
Nella fattispecie, la sottovoce 852871 della NC si riferisce ad apparecchi riceventi per la televisione non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video. |
31 |
Essa opera una distinzione tra i «videotuner», di cui alle sottovoci 85287111, 85287113 et 85287119 della NC, e gli «altri», che rientrano nella sottovoce 85287190 della NC. Trattandosi di una categoria residuale, quest’ultima sottovoce, di conseguenza, è relativa agli apparecchi riceventi per la televisione privi di «videotuner». |
32 |
A tale riguardo, si deve precisare che le espressioni «ricezione di segnali videofonici» e «ricezione di segnali televisivi» si riferiscono a due nozioni identiche (sentenza del 22 novembre 2012, Digitalnet e a., C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 e C‑383/11, EU:C:2012:745, punto 29). |
33 |
Nel procedimento principale, è pacifico che i set-top box IPTV sono in grado di captare segnali televisivi. Per contro, la 2M-Locatel e il Ministero delle Imposte e delle Accise non sono concordi sul fatto che in tali apparecchi sia incorporato o meno un «videotuner», ai sensi della sottovoce 852871 della NC. |
34 |
Secondo quanto accertato dal giudice del rinvio, i set-top box IPTV captano un segnale di trasmissione digitale ed effettuano la decodificazione del canale tramite decodificazione dell’indirizzo mediante tecnologia Internet, mentre i set-top box per trasmissioni televisive via etere, via cavo o via satellite captano un segnale di trasmissione analogico ed effettuano la decodificazione dei canali tramite decodificazioni della frequenza. |
35 |
Al fine di rispondere al giudice del rinvio, occorre pertanto determinare la portata della nozione di «videotuner» ai sensi della sottovoce 852871 della NC. |
36 |
In mancanza di una definizione di tale nozione nella NC, occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione va operata conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (sentenza del 22 novembre 2012, Digitalnet e a., C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 e C‑383/11, EU:C:2012:745, punto 38). |
37 |
Un «tuner video» o un «sintonizzatore video», nel significato corrente di tali termini, è un apparecchio che converte i segnali televisivi ad alta frequenza in segnali utilizzabili dagli apparecchi di registrazione o riproduzione video o dai videomonitor. Inoltre, permette di selezionare i segnali televisivi emessi su una frequenza specifica. |
38 |
Tale definizione è avvalorata dalle note esplicative della NC in vigore alla data delle importazioni di cui trattasi nel procedimento principale. |
39 |
Infatti, ai sensi delle note esplicative della NC pubblicate il 28 febbraio 2006«[i] sincronizzatori video “tuner” contengono i circuiti per la selezione dei canali delle frequenze portanti e i circuiti di demodulazione e sono generalmente progettati per funzionare con antenna o antenna collettiva (distribuzione via cavo ad alta frequenza). All’uscita si ottiene un segnale che può servire da segnale d’ingresso per i monitor per video o per gli apparecchi di registrazione o di r[i]produzione videofonici. Si tratta in effetti del segnale originale della camera, a monte della modulazione dell’apparecchio emittente». |
40 |
Secondo le note esplicative della NC pubblicate il 7 maggio 2008, la sottovoce 85287113 della NC «comprende gli apparecchi privi di schermo (i cosiddetti “set-top box con funzione di comunicazione”) composti dai seguenti componenti principali: (…) un sintonizzatore video [récepteur de signaux vidéophoniques], la presenza di un connettore RF [frequenza radio] indica la possibile presenza di un sintonizzatore video [récepteur de signaux vidéophoniques] (…)». |
41 |
Infine, le note esplicative della NC pubblicate il 30 maggio 2008 dispongono che le sottovoci dalla 85287111 alla 85287119 della NC «comprendono apparecchi dotati di un sintonizzatore video [récepteur de signaux vidéophoniques] che converte i segnali televisivi ad alta frequenza in segnali utilizzabili dagli apparecchi di registrazione o riproduzione video o dai videomonitor. I sintonizzatori video contengono circuiti di selezione, che permettono di sintonizzare un determinato canale o una frequenza portante specifica, e circuiti di demodulazione. In genere sono progettati per funzionare grazie al collegamento ad un’antenna individuale o condivisa (distribuzione via cavo in alta frequenza). Il segnale in uscita può essere utilizzato come segnale in ingresso per i monitor o per gli apparecchi di registrazione o riproduzione video. Si tratta in effetti del segnale originale della camera, a monte della modulazione dell’apparecchio emittente». |
42 |
Dalle suesposte considerazioni risulta che, per rientrare nelle sottovoci dalla 85287111 alla 85287119 della NC, in un apparecchio dev’essere incorporato un videotuner [récepteur de signaux vidéophoniques] o un «sintonizzatore video», ossia un apparecchio che permetta la selezione di canali o di frequenze portanti e la conversione dei segnali televisivi ad alta frequenza in segnali utilizzabili dagli apparecchi di registrazione o riproduzione video o dai videomonitor. |
43 |
Conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 26 della presente sentenza, spetterà pertanto al giudice del rinvio valutare se i set-top box IPTV di cui al procedimento principale presentano tali caratteristiche. In mancanza, tali apparecchi dovranno essere classificati nella sottovoce residuale 85287190 della NC e, di conseguenza, essere soggetti a dazi doganali all’aliquota del 14%. |
44 |
Quest’interpretazione non è rimessa in discussione dal paragrafo 2 dell’ITA, ai sensi del quale le parti contraenti sono tenute ad eliminare i dazi doganali applicabili, in particolare, ai «set-top boxes con funzione di comunicazione: dispositivi articolati attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l’accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattivo di informazioni», a prescindere dalla questione se in detti set-top box siano incorporati sintonizzatori video o meno. |
45 |
Certo, da una giurisprudenza costante della Corte discende che la prevalenza degli accordi internazionali conclusi dall’Unione sulle norme di diritto derivato impone di interpretare queste ultime in maniera per quanto possibile conforme a detti accordi (sentenze del 14 aprile 2011, British Sky Broadcasting Group e Pace, C‑288/09 e C‑289/09, EU:C:2011:248, punto 83, nonché del 22 novembre 2012, Digitalnet e a., C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 e C‑383/11, EU:C:2012:745, punto 39). |
46 |
Tuttavia, è giocoforza constatare che siffatta interpretazione, la quale porterebbe ad affermare che i set-top box con funzione di comunicazione devono essere classificati nella sottovoce 85287113 della NC, ivi compresi quelli non in grado di selezionare canali o frequenze portanti, né di convertire segnali televisivi ad alta frequenza in segnali utilizzabili dagli apparecchi di registrazione o riproduzione video o dai videomonitor, non può essere accolta in quanto, come risulta dal punto 42 della presente sentenza, essa sarebbe in contrasto col tenore letterale della NC e, pertanto, con la volontà del legislatore dell’Unione. |
47 |
Inoltre, occorre ricordare che il giudice dell’Unione non può esercitare un controllo sulla legittimità degli atti dell’Unione alla luce delle norme dell’OMC per il periodo anteriore alla data di scadenza del termine ragionevole concesso all’Unione, in conformità all’intesa sulle norme e le procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie, per conformarsi alle raccomandazioni o alle decisioni dell’organo di risoluzione delle controversie dell’OMC, senza privare di effetto la concessione di siffatto termine (sentenza del 17 gennaio 2013, Hewlett-Packard Europe, C‑361/11, EU:C:2013:18, punto 58 e giurisprudenza ivi citata). |
48 |
A tale riguardo, occorre precisare che, nel contesto dell’ITA, un gruppo speciale dell’OMC ha pubblicato, il 16 agosto 2010, le sue relazioni nelle pratiche WT/DS375/R, WT/DS376/R e WT/DS377/R (Comunità europee e loro Stati membri – Trattamento tariffario di taluni prodotti delle tecnologie dell’informazione), che sono state adottate dall’organo di risoluzione delle controversie dell’OMC il 21 settembre 2010. |
49 |
Tali relazioni indicano, in particolare, che cosa si intende per «set-top box». Si tratta di un «apparecchio o dispositivo che tratta un segnale in entrata emesso da una sorgente esterna di un segnale, in modo che possa essere visualizzato su un terminale video, come un videomonitor o un televisore». Esse precisano che tale apparecchio «può eseguire una o diverse funzioni, compresa la capacità di captare e decodificare trasmissioni televisive, da un satellite, un cavo o una sorgente di Internet». |
50 |
Orbene, il termine ragionevole assegnato all’Unione per attuare dette relazioni adottate dall’organo di risoluzione delle controversie dell’OMC è scaduto il 30 giugno 2011 e la Commissione le ha recepite adottando il regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2011, del 24 giugno 2011, che modifica il regolamento n. 2658/87 (GU 2011, L 166, pag. 16). In conformità al suo articolo 2, tale regolamento è entrato in vigore il 1o luglio 2011 ed è privo di efficacia retroattiva. |
51 |
Ne consegue che la validità del regolamento n. 1549/2006 non può in ogni caso essere rimessa in discussione per il motivo che classifica i set-top box con funzione di comunicazione privi di un sintonizzatore video nella sottovoce 85287190 della NC. |
52 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che la NC dev’essere interpretata nel senso che apparecchi, come i set-top box IPTV di cui al procedimento principale, che siano in grado di captare, decodificare e elaborare segnali televisivi trasmessi in diretta mediante tecnologia Internet, devono essere classificati nella sottovoce 85287190 della stessa, purché siano privi di un videotuner [récepteur de signaux vidéophoniques] o di un «sintonizzatore video», circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |
Sulle spese
53 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara: |
La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, dev’essere interpretata nel senso che apparecchi che siano in grado di captare, decodificare e elaborare segnali televisivi trasmessi in diretta mediante tecnologia Internet, come quelli in causa nel procedimento principale, devono essere classificati nella sottovoce 85287190 della stessa, purché siano privi di un videotuner [récepteur de signaux vidéophoniques] o di un «sintonizzatore video», circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il danese.