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Document 62017CJ0484

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2018.
    K contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi).
    Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/86/CE – Diritto al ricongiungimento familiare – Articolo 15 – Rifiuto di rilascio di un permesso di soggiorno autonomo – Normativa nazionale che prevede l’obbligo di superare un esame di integrazione civica.
    Causa C-484/17.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:878

    SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

    7 novembre 2018 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/86/CE – Diritto al ricongiungimento familiare – Articolo 15 – Rifiuto di rilascio di un permesso di soggiorno autonomo – Normativa nazionale che prevede l’obbligo di superare un esame di integrazione civica»

    Nella causa C‑484/17,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi), con decisione del 4 agosto 2017, pervenuta in cancelleria il 10 agosto 2017, nel procedimento

    K

    contro

    Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

    LA CORTE (Terza Sezione),

    composta da M. Vilaras, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J. Malenovský, L. Bay Larsen (relatore), M. Safjan e D. Šváby giudici,

    avvocato generale: P. Mengozzi

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e M.H.S. Gijzen, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da C. Cattabriga e G. Wils, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia insorta tra K, cittadina di un paese terzo, e lo Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (segretario di Stato per la Sicurezza e la Giustizia, Paesi Bassi; in prosieguo: il «segretario di Stato»), in merito al rigetto, da parte di quest’ultimo, della sua domanda di modifica della restrizione di cui era corredato il suo permesso di soggiorno a tempo determinato e alla revoca del permesso medesimo.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    3

    L’articolo 15 della direttiva 2003/86 così recita:

    «1.   Trascorso un periodo massimo di cinque anni di soggiorno e sempre che al familiare non sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi diversi dal ricongiungimento familiare, il coniuge o il partner non coniugato e il figlio diventato maggiorenne hanno diritto, previa domanda, ove richiesta, a un permesso di soggiorno autonomo, indipendente da quello del soggiornante.

    Gli Stati membri possono limitare la concessione del permesso di soggiorno di cui al primo comma al solo coniuge o al partner non sposato in caso di rottura del vincolo familiare.

    (…)

    4.   I requisiti relativi al rilascio e alla durata del permesso di soggiorno autonomo sono stabiliti dalla legislazione nazionale».

    Diritto dei Paesi Bassi

    4

    L’articolo 3.51 del Vreemdelingenbesluit 2000 (decreto del 2000 sugli stranieri) così recita:

    «1.   Il permesso di soggiorno a tempo determinato (…) corredato di una restrizione relativa a motivi umanitari di natura non temporanea può essere rilasciato allo straniero che:

    a)

    risieda da cinque anni nei Paesi Bassi in qualità di titolare di un permesso di soggiorno corredato della restrizione di cui al punto 1, (…):

    1.

    soggiorno in qualità di membro della famiglia di un soggetto titolare di un diritto di soggiorno permanente;

    (…)

    5.   L’articolo 3.80a si applica agli stranieri di cui al paragrafo 1, lettera a), punto 1, (…)».

    5

    L’articolo 3.80a del citato decreto è così formulato:

    «1.   Una domanda di modifica di un permesso di soggiorno (…) in un permesso di soggiorno corredato di una restrizione legata a motivi umanitari di natura non temporanea deve essere respinta quando la domanda è stata presentata da uno straniero ai sensi dell’articolo 3.51, paragrafo 1, parte iniziale e lettera a), punto 1), che non ha superato l’esame di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della legge sull’integrazione civica o che non ha conseguito un diploma, un certificato o un altro documento ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della stessa legge.

    2.   Il [paragrafo 1] non si applica se lo straniero:

    (…)

    e)

    è stato esonerato dall’obbligo di integrazione civica (…)

    (…)

    4.   Il nostro Ministro può inoltre disapplicare il paragrafo 1 se ritiene che l’applicazione di tale disposizione conduca a situazioni manifeste di grave ingiustizia».

    6

    L’articolo 6, paragrafo 1, della Wet inburgering (legge in materia di integrazione civica) dispone quanto segue:

    «Il nostro Ministro esonera dall’obbligo di integrazione civica la persona che vi è soggetta se:

    a)

    quest’ultima ha dimostrato che, a causa di un handicap psichico o fisico o di una disabilità psichica, non è in grado, in maniera duratura, di superare l’esame di integrazione civica;

    b)

    è indotto a ritenere, sulla base degli sforzi dimostrati dalla persona soggetta all’obbligo di integrazione civica, che quest’ultima non può ragionevolmente soddisfare l’obbligo di integrazione civica».

    7

    L’articolo 7, paragrafi 1 e 2, di detta legge così recita:

    «1.   La persona soggetta all’obbligo di integrazione civica acquisisce entro tre anni conoscenze orali e scritte della lingua neerlandese corrispondenti almeno al livello A2 del quadro europeo di riferimento per le lingue straniere moderne, nonché una conoscenza della società olandese.

    2.   La persona soggetta all’obbligo di integrazione civica ha ottemperato al suo obbligo di integrazione civica ove:

    a)

    abbia superato l’esame stabilito dal nostro Ministro, o;

    b)

    abbia ottenuto un diploma, un certificato o un altro documento ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c)».

    Procedimento principale e questione pregiudiziale

    8

    Dal 17 marzo 1995 al 25 luglio 2015 K era titolare di un permesso di soggiorno al fine di soggiornare presso il coniuge, cittadino di un paese terzo. In data 21 luglio 2015 K ha presentato una domanda di modifica del permesso stesso in un permesso di prosecuzione del soggiorno.

    9

    Il 1o luglio 2016 il segretario di Stato ha respinto tale domanda in quanto K non aveva dimostrato di aver superato l’esame di integrazione civica, né di essere stata esonerata o dispensata dall’obbligo di integrazione civica. Il medesimo ha inoltre revocato, con effetto retroattivo al 19 agosto 2011, il permesso di soggiorno di cui beneficiava K al fine di soggiornare presso il coniuge, per il motivo che, a partire da tale data, essa non risiedeva più allo stesso indirizzo del coniuge.

    10

    A seguito di un reclamo presentato da K, con decisione del 21 dicembre 2016 il segretario di Stato ha confermato la sua decisione iniziale.

    11

    K ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Rechtbank Den Haag zittingsplaats Middelburg (Tribunale dell’Aia, sede di Middelburg, Paesi Bassi). Con sentenza del 4 aprile 2017 tale giudice ha respinto il ricorso stesso.

    12

    K ha interposto appello avverso detta sentenza dinanzi al giudice del rinvio.

    13

    A seguito della produzione, in allegato al ricorso d’appello, di un parere del Dienst Uitvoering Onderwijs (servizio esecutivo in materia di istruzione, Paesi Bassi) secondo cui K aveva tentato in almeno quattro occasioni di superare l’esame di integrazione civica e aveva partecipato a più di 600 ore di corsi di integrazione civica, il segretario di Stato ha concesso a K un permesso di soggiorno autonomo a partire dal 20 aprile 2017. Tuttavia, il segretario di Stato ha confermato la revoca, con effetto retroattivo al 19 agosto 2011, del permesso di soggiorno di cui K beneficiava al fine di soggiornare presso il coniuge.

    14

    Il giudice del rinvio si interroga in ordine alla compatibilità del requisito di integrazione civica, sancito dalla normativa olandese, con l’articolo 15 della direttiva 2003/86.

    15

    In tale contesto il Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se l’articolo 15, paragrafi 1 e 4, della direttiva [2003/86] debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione nazionale come quella oggetto de[l] procediment[o] principal[e], in forza della quale una domanda di titolo di soggiorno autonomo di uno straniero, che in virtù del ricongiungimento familiare soggiorna legalmente da più di cinque anni nel territorio di uno Stato membro, può essere respinta a causa della mancata soddisfazione dei requisiti di integrazione imposti dal diritto nazionale».

    Sulla questione pregiudiziale

    16

    Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/86 osti ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente di respingere una domanda relativa a un permesso di soggiorno autonomo formulata da un cittadino di un paese terzo che abbia soggiornato per più di cinque anni nel territorio di uno Stato membro ai fini del ricongiungimento familiare, in base al fatto che egli non ha dimostrato di aver superato un esame di integrazione civica vertente sulla lingua e sulla società di tale Stato membro.

    17

    Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, trascorso un periodo massimo di cinque anni di soggiorno e sempre che al familiare non sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi diversi dal ricongiungimento familiare, il coniuge o il partner non coniugato e il figlio diventato maggiorenne hanno diritto, previa domanda, ove richiesta, a un permesso di soggiorno autonomo, indipendente da quello del soggiornante.

    18

    L’articolo 15, paragrafo 4, di tale direttiva precisa, dal canto suo, che i requisiti relativi al rilascio e alla durata del permesso di soggiorno in parola sono stabiliti dalla legislazione nazionale.

    19

    Dal combinato disposto delle due disposizioni citate consegue che, benché il rilascio di un permesso di soggiorno autonomo rappresenti, in linea di principio, un diritto al termine di un soggiorno di cinque anni nel territorio di uno Stato membro ai fini del ricongiungimento familiare, il legislatore dell’Unione ha tuttavia autorizzato gli Stati membri a subordinare la concessione di un siffatto permesso a talune condizioni che spetta loro definire.

    20

    Risulta dai punti da 49 a 59 della sentenza in data odierna C e A (C‑257/17), che non si può escludere che uno Stato membro possa subordinare la concessione di un permesso di soggiorno autonomo al superamento di un esame di integrazione civica vertente sulla lingua e sulla società di tale Stato membro.

    21

    Tuttavia, come emerge dai punti da 60 a 63 di detta sentenza, l’obbligo di superare un tale esame imposto da una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, non può legittimamente oltrepassare quanto è necessario per conseguire l’obiettivo di facilitare l’integrazione dei cittadini di paesi terzi in questione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

    22

    A tal fine, detto giudice dovrà in particolare accertarsi che le conoscenze richieste per superare l’esame di integrazione civica corrispondano a un livello elementare, che il requisito imposto dalla normativa nazionale non porti a impedire la concessione di un permesso di soggiorno autonomo ai cittadini di paesi terzi che abbiano fornito la prova della loro volontà di superare tale esame e degli sforzi compiuti a tale scopo, che le circostanze individuali particolari siano debitamente prese in considerazione e che le spese relative all’esame stesso non siano eccessive (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2015, K e A, C‑153/14, EU:C:2015:453, punti da 54 a 70).

    23

    A tal proposito deve rilevarsi, segnatamente, che circostanze quali l’età, il livello di educazione, la situazione finanziaria o le condizioni di salute dei familiari interessati del soggiornante devono poter consentire alle autorità competenti di non subordinare la concessione di un permesso di soggiorno autonomo al superamento di un esame di integrazione civica, quando, a motivo di dette circostanze, risulta che questi ultimi non sono in grado di sostenere tale esame o di superarlo (v. in tal senso, sentenza del 9 luglio 2015, K e A, C‑153/14, EU:C:2015:453, punto 58).

    24

    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 15, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/86 non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente di respingere una domanda di permesso di soggiorno autonomo, formulata da un cittadino di un paese terzo che abbia soggiornato per più di cinque anni nel territorio di uno Stato membro ai fini del ricongiungimento familiare, per il motivo che esso non ha dimostrato di aver superato un esame di integrazione civica vertente sulla lingua e sulla società di tale Stato membro, a condizione che le modalità concrete dell’obbligo di superare tale esame non vadano oltre quanto necessario per conseguire l’obiettivo di facilitare l’integrazione dei cittadini di paesi terzi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

    Sulle spese

    25

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

     

    L’articolo 15, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente di respingere una domanda di permesso di soggiorno autonomo, formulata da un cittadino di un paese terzo che abbia soggiornato per più di cinque anni nel territorio di uno Stato membro ai fini del ricongiungimento familiare, per il motivo che esso non ha dimostrato di aver superato un esame di integrazione civica vertente sulla lingua e sulla società di tale Stato membro, a condizione che le modalità concrete dell’obbligo di superare tale esame non vadano oltre quanto necessario per conseguire l’obiettivo di facilitare l’integrazione dei cittadini di paesi terzi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

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