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Document 62017CJ0471

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 settembre 2018.
Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG contro Hauptzollamt Hannover.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg.
Rinvio pregiudiziale – Unione doganale e tariffa doganale comune – Nomenclatura tariffaria e statistica – Classificazione delle merci – Tagliatelle (noodle) istantanee fritte – Sottovoce tariffaria 1902 30 10.
Causa C-471/17.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:681

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

6 settembre 2018 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale e tariffa doganale comune – Nomenclatura tariffaria e statistica – Classificazione delle merci – Tagliatelle (noodle) istantanee fritte – Sottovoce tariffaria 19023010»

Nella causa C‑471/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Hamburg (Tribunale tributario di Amburgo, Germania), con decisione del 19 luglio 2017, pervenuta in cancelleria il 7 agosto 2017, nel procedimento

Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG

contro

Hauptzollamt Hannover,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da E. Levits, presidente di sezione, M. Berger (relatore) e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG, da L. Harings e H. Henninger, Rechtsanwälte;

per la Commissione europea, da A. Caeiros e M. Wasmeier, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della sottovoce 19023010 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012 (GU 2012, L 304, pag. 1) (in prosieguo: la «NC»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG e, dall’altro, lo Hauptzollamt Hannover (ufficio doganale principale di Hannover, Germania), relativamente alla classificazione tariffaria all’interno della NC di tagliatelle (noodle) istantanee fritte.

Contesto normativo

NC

3

La NC, istituita dal regolamento n. 2658/87, è fondata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), e istituito con la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983. Tale convenzione è stata approvata, con il suo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1).

4

Le regole generali per l’interpretazione della NC, contenute nella sua parte prima, titolo I, A, prevedono, in particolare, quanto segue:

«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole.

1.

I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

(…)

6.

La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e delle note delle sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso livello. Ai fini di questa regola, le note delle sezioni o dei capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».

5

La seconda parte della NC, intitolata «Tabella dei dazi», contiene una sezione I, rubricata «Animali vivi e prodotti del regno animale», la cui nota 2 prevede:

«Salvo disposizioni contrarie, ogni indicazione nella nomenclatura di prodotti “secchi o disseccati” comprende anche i prodotti disidratati, evaporati o liofilizzati».

6

Tale seconda parte della NC contiene altresì una sezione IV, in cui figura, in particolare, il capitolo 19, intitolato «Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria».

7

Il capitolo 19 della NC comprende la voce 1902, la quale è così formulata:

«1902 Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato».

8

La voce 1902 di tale capitolo 19 contiene, quanto a essa, le seguenti sottovoci:

 

«- Paste alimentari non cotte né farcite, né altrimenti preparate

1902 11 00

- - contenenti uova

1902 19

- - altre

(…)

(…)

1902 20

- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate)

(…)

(…)

1902 30

- altre paste alimentari

1902 30 10

- - secche

1902 30 90

- - altre

(…)».

 

Regolamento (CE) n. 635/2005

9

Il regolamento (CE) n. 635/2005 della Commissione, del 26 aprile 2005, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2005, L 106, pag. 10), contiene in allegato una tabella composta da tre colonne, di cui la prima designa ogni merce interessata, la seconda la classificazione nella NC che le è stata assegnata e la terza riguardante i motivi di tale classificazione.

10

Dal punto 1 di tale allegato risultava che un prodotto assortito composto da tagliatelle secche precotte a base di farina di frumento (80 g circa) e di condimento (11 g circa), condizionato per la vendita al minuto in un contenitore, pronto per essere consumato dopo l’aggiunta del condimento e di acqua bollente (massimo 200 ml), era classificato alla sottovoce 19023010 della NC. Secondo la motivazione della classificazione prescelta, il carattere essenziale del prodotto era conferito dalle tagliatelle, in considerazione della loro quantità in percentuale elevata nella composizione di tale prodotto.

11

In forza dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/183 della Commissione, del 2 febbraio 2015 (GU 2015, L 31, pag. 5), tale punto 1 è stato soppresso.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 767/2014

12

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 767/2014 della Commissione, dell’11 luglio 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2014, L 209, pag. 11), contiene in allegato una tabella composta da tre colonne, di cui la prima designa ogni merce interessata, la seconda la classificazione nella NC che le è stata assegnata e la terza riguardante i motivi di tale classificazione.

13

Da tale allegato risulta che un prodotto, costituito essenzialmente da un blocco di tagliatelle (noodle) secche precotte rientra nella sottovoce 19023010 della NC. Nella colonna riguardante la descrizione delle merci, tale prodotto è presentato nel seguente modo:

«Un prodotto costituito da un blocco di tagliatelle (noodle) secche precotte (65 g circa), una bustina di condimento (3,4 g circa), una bustina di olio alimentare (2 g circa) e una bustina di ortaggi o legumi secchi (0,8 g circa).

Il prodotto è presentato come un assortimento (i cui elementi sono condizionati insieme) per la vendita al minuto ai fini della preparazione di un piatto a base di tagliatelle (noodle).

Secondo le istruzioni stampate sull’imballaggio, prima del consumo deve essere aggiunta acqua bollente».

Note esplicative della NC

14

Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87, la Commissione europea adotta note esplicative della NC (in prosieguo: le «note esplicative della NC»).

15

Le note esplicative della NC, quali pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 4 marzo 2015 (GU 2015, C 76, pag. 1), sono redatte come segue per quanto riguarda la sottovoce 19023010 della NC:

«secche:

Ai fini di questa sottovoce il termine “secche” si riferisce a prodotti allo stato secco e friabile con un basso tenore di umidità (fino al 12% circa), che sono stati sottoposti ad essiccazione direttamente al sole oppure tramite un procedimento industriale (essiccazione in tunnel, ad esempio, o tostatura o frittura)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

16

Il 4 febbraio 2013 la Kreyenhop & Kluge ha dichiarato alla dogana, alla sottovoce tariffaria 19023090 della NC applicabile alle paste alimentari diverse da quelle secche, vari piatti di tagliatelle (noodle) istantanee che aveva importato nel territorio doganale dell’Unione. Si trattava di piatti imballati in pacchetti di plastica di 60 grammi, composti da un blocco di tagliatelle istantanee fritte e di uno o più sacchetti di plastica contenenti condimenti, pasta, oli o ingredienti essiccati. Dopo essere state fritte, le tagliatelle precotte avevano un tenore in materie grasse di circa il 20%. Secondo l’«esempio di preparazione» contenuto sull’imballaggio, si dovevano versare circa 320 ml di acqua bollente sul contenuto del pacchetto collocato in un recipiente. Il giudice del rinvio precisa che, anche se, secondo le indicazioni contenute sull’imballaggio, le tagliatelle in parola, quando viene aggiunta l’acqua, sono preparate come zuppa, esse possono altresì essere consumate senza preparazione aggiuntiva, come patatine (chips).

17

Rifiutando la classificazione tariffaria scelta dalla Kreyenhop & Kluge, l’ufficio doganale, con avviso di accertamento del 6 febbraio 2013, ha fissato un dazio doganale sulla base della sottovoce 21041000 della NC, relativa alle «Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati».

18

La Kreyenhop & Kluge ha presentato un reclamo avverso tale avviso. Nel corso del procedimento di reclamo, la Commissione ha adottato, l’11 luglio 2014, il regolamento di esecuzione n. 767/2014, in forza del quale piatti a base di tagliatelle (noodle) istantanee, simili a quelli di cui trattasi nel caso di specie, erano classificati non come zuppe o brodi (voce 2104 della NC), ma come paste alimentari, rientranti a tale titolo nella voce 1902 della NC. All’interno di quest’ultima voce, il regolamento di esecuzione in parola considerava «secche» dette tagliatelle istantanee e rientranti nella sottovoce 19023010 della NC. All’esito di una discussione che è stata avviata su tale aspetto tra l’ufficio doganale tedesco e la Commissione, quest’ultima ha pubblicato, il 4 marzo 2015, una nuova versione delle note esplicative della NC. Da queste ultime emerge che anche le paste alimentari fritte devono essere considerate «secche», ai sensi della menzionata sottovoce 19023010.

19

Successivamente, l’ufficio doganale, con avviso di accertamento del 27 agosto 2015, ha fissato un dazio doganale per i prodotti di cui trattasi sul fondamento della sottovoce 19023010 della NC.

20

Poiché un reclamo avverso siffatto nuovo avviso d’imposizione è stato respinto, la Kreyenhop & Kluge, il 27 novembre 2015, ha presentato un ricorso dinanzi al giudice del rinvio diretto a modificare il medesimo in modo tale che il dazio doganale fosse percepito sulla base della sottovoce 19023090 della NC.

21

Il giudice del rinvio ritiene, innanzitutto, che il regolamento n. 635/2005, sulla scorta del quale un piatto a base di tagliatelle (noodle) istantanee è stato classificato nella sottovoce 19023010 della NC, non sia applicabile ratione materiae stante l’assenza di somiglianza sufficiente del prodotto interessato con quelli di cui al procedimento principale. Infatti, l’elemento determinante, ai fini della classificazione del piatto a base delle succitate tagliatelle istantanee su cui verte tale regolamento, sarebbe la quantità di acqua da aggiungere alle tagliatelle stesse. Nella causa di cui al procedimento principale, il rapporto tagliatelle (noodle)/acqua sarebbe tuttavia diverso.

22

Detto giudice ritiene, inoltre, che, se il regolamento di esecuzione n. 767/2014 dovesse essere ritenuto applicabile ratione materiae, esso non lo sarebbe ratione temporis, dal momento che le importazioni alla base dell’avviso di accertamento impugnato sono avvenute prima dell’entrata in vigore del regolamento medesimo. Analogo ragionamento vale con riguardo alla nota esplicativa riguardante la sottovoce 19023010, che è stata pubblicata solo nel corso del 2015.

23

In tali circostanze, la controversia pendente dinanzi ad esso verte, ad avviso del giudice del rinvio, solamente sul punto se tagliatelle (noodle) istantanee fritte, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, debbano essere ritenute «secche», ai sensi della sottovoce 19023010 della NC. Per quanto attiene alla formulazione della menzionata sottovoce il giudice del rinvio osserva che l’espressione «secche» non è definita. Esso ritiene che quest’ultima indichi, in generale, un prodotto che ha perso umidità. Ciò avverrebbe anche per le paste alimentari fritte poiché gli alimenti perdono necessariamente acqua con la frittura.

24

Tuttavia, considerando che gli alimenti secchi hanno subito un processo di essiccamento, si porrebbe allora la questione se la frittura rientri in simile processo. A tal riguardo, il giudice del rinvio ritiene che l’essiccamento di alimenti costituisca una modalità di conservazione che deve essere tenuta distinta da modalità di cottura quali la frittura.

25

Esso è del parere che, a motivo delle differenze fondamentali, in termini di chimica alimentare, tra la frittura e l’essiccamento, occorra adottare un’accezione restrittiva dell’espressione «secche». Infatti, mentre la frittura sarebbe un processo di cottura che provoca, oltre all’eliminazione incidentale di acqua, numerose reazioni chimiche complesse, l’essiccamento sarebbe un processo di separazione che comporta solamente l’estrazione di umidità. Inoltre, in numerose occasioni la NC opererebbe una distinzione tra gli alimenti preparati e gli alimenti conservati.

26

Nutrendo, pertanto, dubbi in merito all’intrepretazione della sottovoce 19023010 della NC, il Finanzgericht Hamburg (Tribunale tributario di Amburgo, Germania), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se le tagliatelle fritte (noodles fritti) rientrino tra le paste alimentari “secche” ai sensi della sottovoce 19023010 della NC».

Sulla questione pregiudiziale

27

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la NC debba essere interpretata nel senso che rientrano nella sottovoce 19023010 di quest’ultima i piatti a base di tagliatelle istantanee, come quelli di cui al procedimento principale, che sono essenzialmente composti da un blocco di tagliatelle (noodle) precotte e fritte.

28

In via preliminare, occorre rilevare che la classificazione doganale di piatti di tagliatelle (noodle) è oggetto tanto del regolamento n. 635/2005 quanto del regolamento di esecuzione n. 767/2014.

29

Tuttavia, tali due regolamenti di classificazione non si applicano nel caso di specie.

30

Da un lato, per quanto attiene al regolamento n. 635/2005, da una costante giurisprudenza emerge che un regolamento di classificazione ha una portata generale in quanto si applica non ad un operatore determinato, bensì alla generalità dei prodotti identici a quello che è stato esaminato dal comitato del codice doganale. Per determinare, nel contesto dell’interpretazione di un regolamento di classificazione, l’ambito di applicazione di quest’ultimo, si deve tener conto, tra l’altro, della sua motivazione (sentenza del 22 marzo 2017, GROFA e a., C‑435/15 e C‑666/15, EU:C:2017:232, punto 35 nonché giurisprudenza ivi citata).

31

A tal riguardo, si deve constatare che il regolamento n. 635/2005 non è direttamente applicabile ai piatti di tagliatelle istantanee di cui al procedimento principale dal momento che, come rileva il giudice del rinvio, questi ultimi non sono identici ai prodotti considerati dal regolamento in parola.

32

Certamente, secondo la giurisprudenza della Corte, se un regolamento di classificazione non è direttamente applicabile a prodotti che non sono identici, bensì soltanto analoghi al prodotto oggetto di tale regolamento, quest’ultimo è applicabile per analogia a siffatti prodotti (sentenza del 22 marzo 2017, GROFA e a., C‑435/15 e C‑666/15, EU:C:2017:232, punto 37 nonché giurisprudenza ivi citata).

33

Tuttavia, affinché un regolamento di classificazione sia applicato per analogia, occorre che i prodotti da classificare e quelli riguardati dal regolamento in parola siano sufficientemente simili. A tal riguardo, occorre altresì prendere in considerazione la motivazione di detto regolamento (sentenza del 22 marzo 2017, GROFA e a., C‑435/15 e C‑666/15, EU:C:2017:232, punto 38 nonché giurisprudenza ivi citata).

34

Nel caso di specie, le merci di cui trattasi non possono tuttavia essere ritenute sufficientemente simili, giacché il regolamento n. 635/2005 non precisa se il prodotto di cui al punto 1 di quest’ultimo sia costituito da tagliatelle (noodle) che sono state fritte durante la loro produzione. Orbene, è proprio tale caratteristica ad essere determinante nel caso di specie.

35

D’altro lato, per quanto attiene al regolamento di esecuzione n. 767/2014, è sufficiente rilevare, senza che occorra esaminarne l’applicabilità ratione materiae, che quest’ultimo è stato adottato solo dopo l’importazione delle merci di cui al procedimento principale. Orbene, un regolamento di classificazione non può avere effetti retroattivi (sentenza del 17 luglio 2014, Panasonic Italia e a., C‑472/12, EU:C:2014:2082, punto 58 nonché giurisprudenza ivi citata).

36

Ciò chiarito, occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo (sentenza del 22 febbraio 2018, SAKSA, C‑185/17, EU:C:2018:108, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

37

Nel caso di specie, è pacifico che le tagliatelle in discussione sono paste alimentari, ai sensi della sottovoce 190230 della NC. Pertanto, si tratta di stabilire se, nell’ambito della sottovoce 19023010 della NC, tagliatelle (noodle) precotte e fritte possano essere considerate secche.

38

A tal riguardo, si deve rilevare che l’espressione «secche», quale utilizzata nella sottovoce 19023010 della NC, non è definita. Certamente, la nota esplicativa relativa a detta sottovoce, come risulta dalle note esplicative della NC pubblicate dalla Commissione il 4 marzo 2015, indica la frittura come esempio di «essiccazione (…) industriale». Orbene, da un lato, la nota in parola non era applicabile alla data dei fatti di cui al procedimento principale (v. sentenza del 22 maggio 2008, Ecco Sko, C‑165/07, EU:C:2008:302, punto 40). Dall’altro, e in ogni caso, secondo giurisprudenza costante, le note esplicative della NC, pur fornendo un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci tariffarie, non sono giuridicamente vincolanti (v. sentenza del 15 dicembre 2016, LEK, C‑700/15, EU:C:2016:959, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

39

Ai sensi di una costante giurisprudenza, la determinazione del senso e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione va operata conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (sentenza del 2 marzo 2017, J.D., C‑4/16, EU:C:2017:153, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

40

Il termine «secche», quale utilizzato nella sottovoce 19023010 della NC, deriva dal verbo «seccare», che significa, segnatamente, «rendere secco» o «divenire secco». Secondo il suo significato usuale nel linguaggio corrente, l’aggettivo «secco» designa ciò «che non è impregnato di liquido o ne è poco impregnato», ma altresì ciò che è «disidratato».

41

Di conseguenza, poiché la fabbricazione di paste alimentari comporta necessariamente, in un primo momento, l’utilizzo di liquido, paste alimentari dalle quali l’umidità è stata estratta nell’iter del processo di produzione al fine di portarle allo stato secco possono, come regola generale, essere considerate paste alimentari secche. Non è per contro determinante, a tal riguardo, il procedimento con cui viene ottenuto siffatto stato.

42

Per quanto concerne le tagliatelle di cui al procedimento principale, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che si tratta di tagliatelle che sono state inizialmente precotte (al vapore) e in seguito fritte. Successivamente, le tagliatelle di cui trattasi sono state imballate, allo stato secco, sotto forma di piccoli blocchi. Di conseguenza, dal momento che, al termine del processo di produzione, dette tagliatelle sono state confezionate allo stato secco, le medesime devono essere considerate paste alimentari «secche», ai sensi della sottovoce 19023010 della NC.

43

Invece, non può essere accolta la tesi, sostenuta dal giudice del rinvio e dalla Kreyenhop & Kluge, secondo cui l’espressione «secche», come utilizzata nella sottovoce 19023010 della NC, dovrebbe essere intesa nel senso che descriverebbe un prodotto che è stato oggetto di un processo di essiccazione nel senso stretto del termine. A loro avviso, l’essiccazione di alimenti costituirebbe una modalità di conservazione, la quale comporterebbe solo l’estrazione di umidità e che dovrebbe essere tenuta distinta dalle modalità di cottura quali la frittura, che provoca, oltre all’eliminazione di acqua, numerose reazioni chimiche complesse. Ciò si rifletterebbe nelle differenti sottovoci della NC, che distinguerebbe così tra alimenti conservati e alimenti preparati o cotti.

44

A tal riguardo, si deve rilevare, innanzitutto, che per una simile interpretazione dell’espressione «secche» non si rinvengono basi nella formulazione della NC. Nei limiti in cui il giudice del rinvio fa riferimento, in detto contesto, alla nota 2 della sezione I della NC, occorre constatare, senza che sia necessario prendere posizione sul punto se la nota menzionata si applichi o meno a tutta la NC, che, in ogni caso, non può dedursi dalla nota in parola che paste alimentari precotte e fritte non devono essere considerate secche.

45

Per quanto attiene poi all’impianto sistematico della NC, occorre rilevare che, nell’ambito della voce 1902 di tale NC, è effettuata una distinzione tra le «Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate» (sottovoci 190211 e 190219), le «Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate)» (sottovoce 190220) e le «altre paste alimentari» (sottovoce 190230). Ne consegue che detta ultima sottovoce, in cui rientra la sottovoce 19023010 (paste alimentari «secche»), riguarda necessariamente paste alimentari cotte o altrimenti preparate che non sono farcite. È precisamente questa l’ipotesi che ricorre relativamente alle tagliatelle di cui al procedimento principale, che sono state (pre)cotte e fritte.

46

Infine, come afferma la Commissione, è altresì importante per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli [v., in tal senso, sentenza del 19 ottobre 2017, Lutz, C‑556/16, EU:C:2017:777, punto 37 e giurisprudenza ivi citata)] non circoscrivere la portata della sottovoce 19023010 della NC alle sole paste alimentari il cui stato secco è stato ottenuto mediante processi che servono unicamente alla loro conservazione e che sottraggono ai prodotti trattati solo acqua, senza modificarli in altro modo.

47

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che rientrano nella sottovoce 19023010 di quest’ultima piatti a base di tagliatelle istantanee, come quelli di cui al procedimento principale, che sono essenzialmente composti da un blocco di tagliatelle (noodle) precotte e fritte.

Sulle spese

48

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

 

La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, deve essere interpretata nel senso che rientrano nella sottovoce 19023010 di quest’ultima piatti a base di tagliatelle istantanee, come quelli di cui al procedimento principale, che sono essenzialmente composti da un blocco di tagliatelle (noodle) precotte e fritte.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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