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Document 62017CJ0451

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 25 ottobre 2018.
«Walltopia» AD contro Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite – Veliko Tarnovo.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Veliko Tarnovo.
Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 12, paragrafo 1 – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 14, paragrafo 1 – Lavoratori distaccati – Legislazione applicabile – Certificato A 1 – Assoggettamento del lavoratore subordinato alla legislazione dello Stato membro in cui è stabilito il datore di lavoro – Presupposti.
Causa C-451/17.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:861

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

25 ottobre 2018 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 12, paragrafo 1 – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 14, paragrafo 1 – Lavoratori distaccati – Legislazione applicabile – Certificato A 1 – Assoggettamento del lavoratore subordinato alla legislazione dello Stato membro in cui è stabilito il datore di lavoro – Presupposti»

Nella causa C‑451/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Tribunale amministrativo di Veliko Tarnovo, Bulgaria), con decisione del 19 luglio 2017, pervenuta in cancelleria il 27 luglio 2017, nel procedimento

«Walltopia» AD

contro

Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite – Veliko Tarnovo,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da J.‑C. Bonichot, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, E. Regan (relatore) e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: A. Mengozzi

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite – Veliko Tarnovo, da D. Boneva, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da D. Martin e N. Nikolova, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, lettere j) e l), e dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 (GU 2012, L 149, pag. 4) (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»), nonché dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2009, L 284, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «Walltopia» AD e il Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite – Veliko Tarnovo (Direttore della Direzione territoriale dell’agenzia nazionale delle entrate di Veliko Tarnovo, Bulgaria), in merito alla legittimità di una decisione di diniego di rilascio di un certificato attestante la legislazione applicabile a un dipendente della Walltopia.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 883/2004

3

L’articolo 1 del regolamento 883/2004, rubricato «Definizioni», rientrante nel titolo I di tale regolamento, a sua volta rubricato «Disposizioni generali», enuncia:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(…)

c)

«persona assicurata», in relazione ai settori di sicurezza sociale compresi nel titolo III, capitoli 1 e 3, qualsiasi persona che soddisfa i requisiti previsti dalla legislazione dello Stato membro competente ai sensi del titolo II per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto delle disposizioni del presente regolamento;

(…)

j)

«residenza», il luogo in cui una persona risiede abitualmente;

(…)

l)

«legislazione», in relazione a ciascuno Stato membro, le leggi, i regolamenti, le altre disposizioni legali e ogni altra misura di attuazione riguardanti i settori di sicurezza sociale di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

(…)».

4

A termini dell’articolo 2, rubricato «Ambito d’applicazione “ratione personae”», anch’esso rientrante nel titolo I di detto regolamento:

«1.   Il presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti.

2.   Inoltre, il presente regolamento si applica ai superstiti delle persone che sono state soggette alla legislazione di uno o più Stati membri, indipendentemente dalla cittadinanza di tali persone, quando i loro superstiti sono cittadini di uno Stato membro oppure apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri».

5

L’articolo 11 di tale regolamento, rubricato «Norme generali», rientrante nel titolo II del medesimo, a sua volta rubricato «Determinazione della legislazione applicabile» dispone quanto segue:

«1.   Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo.

2.   Ai fini dell’applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un’attività subordinata o di un’attività lavorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle rendite per infortunio sul lavoro [o] malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.

3.   Fatti salvi gli articoli da 12 a 16:

a)

una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

b)

un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da cui egli dipende;

c)

una persona che riceva indennità di disoccupazione a norma dell’articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto Stato membro;

d)

una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

e)

qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l’erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri.

(…)».

6

L’articolo 12 del medesimo regolamento, rubricato «Norme particolari», anch’esso rientrante nel titolo II del medesimo, enuncia, al suo paragrafo 1:

«La persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i 24 mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona distaccata».

Regolamento n. 987/2009

7

L’articolo 14 del regolamento n. 987/2009, rubricato «Precisazioni relative agli articoli 12 e 13 del [regolamento n. 883/2004]», rientrante nel titolo II del medesimo regolamento n. 987/2009, a sua volta rubricato «Determinazione della legislazione applicabile», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, del [regolamento n. 883/2004], per “persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente la sua attività ed è da questo distaccata per svolgervi un lavoro per suo conto in un altro Stato membro” si intende anche una persona assunta nella prospettiva di tale distacco in un altro Stato membro, purché, immediatamente prima dell’inizio del rapporto di lavoro in questione, la persona interessata fosse già soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro è stabilito».

Diritto bulgaro

Costituzione della Repubblica di Bulgaria

8

Ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Costituzione della Repubblica di Bulgaria, «[i] cittadini hanno diritto alla previdenza sociale e all’assistenza sociale».

9

A termini dell’articolo 51, paragrafo 2, di tale Costituzione:

«Le persone temporaneamente prive d’impiego beneficiano della previdenza sociale alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla legge».

10

L’articolo 52, paragrafo 1, di tale Costituzione enuncia:

«I cittadini hanno diritto ad un’assicurazione malattia che garantisca un’assistenza medica accessibile e a cure mediche gratuite, alle condizioni e secondo le procedure stabilite dalla legge».

Codice del lavoro

11

L’articolo 121, paragrafo 1, del Kodeks na truda (codice del lavoro) prevede quanto segue:

«Qualora le esigenze dell’impresa lo rendano necessario, il datore di lavoro può distaccare l’operaio o l’impiegato, per l’esercizio delle sue prestazioni lavorative, al di fuori del suo luogo di lavoro per un periodo che non può oltrepassare i 30 giorni di calendario successivi».

Codice della previdenza sociale

12

L’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del Kodeks za sotsialno osiguriavane (codice della previdenza sociale) così dispone:

«La copertura a titolo delle malattie croniche e della maternità, dell’invalidità risultante da una malattia abituale, della vecchiaia o del decesso, degli incidenti di lavoro, delle malattie professionali e della disoccupazione, ai sensi del presente codice, è obbligatoria per gli operai e gli impiegati, indipendentemente dal loro tipo di lavoro, dalle modalità della loro remunerazione e dalla provenienza dei redditi, ad eccezione delle persone indicate all’articolo 4a, paragrafo 1, le persone che rientrano nei programmi di assistenza alla maternità e di sostegno all’occupazione non sono coperti dall’assicurazione di disoccupazione, se il programma pertinente lo prevede».

13

L’articolo 9, paragrafo 2, punto 4, di detto codice prevede quanto segue:

«Si considera periodo di assicurazione, senza versamento dei contributi previdenziali, il tempo durante il quale la persona ha percepito indennità di disoccupazione».

Legge sull’assicurazione malattia

14

Dall’articolo 33, paragrafo 1, punto 1, dello Zakon za zdravnoto osiguriavane (legge sull’assicurazione malattia) risulta che ogni cittadino bulgaro che non sia anche cittadino di un altro Stato è obbligatoriamente coperto dal sistema nazionale di assicurazione malattia.

15

Ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1, di detta legge:

«I contributi relativi all’assicurazione sanitaria dell’assicurato, calcolati ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, sono fissati alla luce dei redditi di seguito indicati e prelevati con le modalità di seguito indicate:

(…)

8.   per le persone che percepiscono indennità di disoccupazione - l’importo delle indennità versate; i contributi sono prelevati dal bilancio dello Stato e sono raccolti entro il giorno 10 del mese successivo a quello cui si riferiscono.

(…)».

16

L’articolo 40, paragrafo 5, della suddetta legge, prevede, in particolare, che qualsiasi persona che non sia soggetta all’affiliazione ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3, del medesimo articolo è tenuta a versare i contributi previdenziali.

Regolamento sulle trasferte di lavoro e sulle specializzazioni all’estero)

17

L’articolo 2, paragrafo 1, della Naredba za sluzhebnite komandirovki i spetsializatsii v chuzhbina (regolamento sulle trasferte di lavoro e sulle specializzazioni all’estero) è formulato come segue:

«Il distacco all’estero consiste nell’invio di una persona all’estero per effettuare un determinato lavoro su disposizione dell’organismo che distacca la persona».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

18

Il 15 settembre 2016, la Walltopia, con sede in Bulgaria, ha stipulato un contratto di lavoro con il sig. Petyo Stefanov Punchev, cittadino bulgaro, avente ad oggetto prestazioni lavorative da effettuare a Sofia (Bulgaria), a partire dal 16 settembre 2016. Tale contratto prevedeva un periodo di prova di sei mesi.

19

Precedentemente, il sig. Punchev aveva lavorato per diversi datori di lavoro, e l’ultimo rapporto di lavoro era cessato il 1o marzo 2015.

20

Il sig. Punchev è stato distaccato dalla Walltopia nel Regno Unito tra il 26 settembre e il 6 ottobre 2016.

21

Il 25 ottobre 2016, la Walltopia ha licenziato il sig. Punchev.

22

Il 13 gennaio 2017 la Walltopia ha chiesto alla Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite – Veliko Tarnovo (Direzione territoriale dell’agenzia nazionale delle entrate di Veliko Tarnovo) (in prosieguo: l’«autorità nazionale in causa») il rilascio del certificato A 1, attestante che la legislazione bulgara era applicabile al sig. Punchev durante il suo distacco. Nella sua richiesta, la Walltopia specificava, in particolare, i dati dell’impresa presso la quale il sig. Punchev era stato distaccato nonché la durata del distacco. Essa indicava altresì che l’interessato era stato assunto nella prospettiva di tale distacco e che, durante quest’ultimo, era rimasto dipendente della Walltopia e da essa remunerato e aveva beneficiato di un’assicurazione sociale che copriva i rischi in materia sanitaria.

23

Con decisione del 27 gennaio 2017, l’ispettore capo delle entrate pubbliche dell’autorità nazionale in causa si è rifiutato di rilasciare il certificato richiesto, con la motivazione che non era soddisfatta la condizione relativa all’assoggettamento del lavoratore subordinato alla legislazione bulgara sussistente per almeno un mese prima del distacco. Infatti, non avendo percepito indennità di disoccupazione durante tale periodo, il sig. Punchev non poteva essere considerato come avente lo status di persona assicurata.

24

In seguito a un ricorso amministrativo avverso tale decisione, essa è stata confermata il 27 febbraio 2017 da una decisione del direttore della medesima autorità.

25

Il giudice del rinvio, investito di un ricorso giurisdizionale avverso tale diniego, osserva che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, una persona distaccata rimane soggetta alla legislazione dello Stato membro nel quale il suo datore di lavoro svolge abitualmente la sua attività soltanto qualora talune condizioni siano soddisfatte, e precisamente qualora il distacco non superi i 24 mesi e la persona non sostituisca un’altra persona precedentemente distaccata. Secondo detto giudice, è pacifico che tali condizioni sono soddisfatte nel caso oggetto del procedimento principale.

26

Per contro, il giudice del rinvio si chiede se la posizione dell’autorità nazionale in causa, secondo la quale il sig. Punchev non era soggetto, prima dell’inizio del suo rapporto di lavoro alle dipendenze della Walltopia, alla legislazione bulgara, sia conforme all’obiettivo e al significato dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004.

27

A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che, in base alle disposizioni della legge sull’assicurazione malattia, una persona è obbligata a versare i contributi previdenziali obbligatori, a prescindere dallo svolgimento di un’attività. Il mancato pagamento di tali contributi la priverebbe del diritto a una copertura sociale.

28

Il giudice del rinvio si interroga inoltre in merito al fatto di dovere o meno tener conto della cittadinanza della persona interessata, qualora essa sia cittadino di uno Stato membro, oppure della residenza abituale di tale persona definita all’articolo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004. Laddove né la cittadinanza né la residenza abituale dovessero rappresentare elementi interpretativi rilevanti, il suddetto giudice s’interroga su quali elementi debba prendere in considerazione ai fini dell’interpretazione dell’espressione «soggetta alla legislazione» che compare nell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009, in collegamento con l’espressione «soggetta alla legislazione» di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004.

29

In tale contesto, l’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Tribunale amministrativo di Veliko Tarnovo, Bulgaria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento [n. 987/2009], in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento [n. 883/2004], debba essere interpretato nel senso che la persona ivi menzionata, che esercita un’attività subordinata, non è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui ha sede l’impresa datrice di lavoro qualora tale persona, ai sensi della legislazione nazionale citata all’articolo 1, lettera l), del regolamento [n. 883/2004], non possedesse la qualità di assicurato in tale Stato membro immediatamente prima dell’inizio del rapporto di lavoro.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale, se sia ammissibile che il giudice nazionale, nell’interpretare il contenuto e il significato dei termini “soggetta alla legislazione” contenuto nell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento [n. 987/2009] e nell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento [n. 883/2004], consideri la cittadinanza di uno Stato membro della persona, qualora la persona che esercita un’attività subordinata sia stata soggetta alla legislazione nazionale soltanto in ragione della sua cittadinanza.

3)

In caso di risposta negativa anche alla seconda questione pregiudiziale, se il giudice nazionale possa considerare, ai fini dell’applicazione del termine indicato nella seconda questione pregiudiziale, la residenza abituale e stabile della persona che esercita un’attività subordinata, ai sensi dell’articolo 1, lettera j), del regolamento [n. 883/2004].

4)

In caso di risposta negativa anche alla terza questione pregiudiziale, quali elementi interpretativi debba applicare il giudice nazionale nell’interpretazione dell’espressione «soggetta alla legislazione» contenuta nell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento [n. 883/2004] e nell’articolo14, paragrafo 1, del regolamento [n. 987/2009], al fine di applicare tali disposizioni conformemente al loro esatto significato».

Sulle questioni pregiudiziali

30

Con le sue quattro questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, debba essere interpretato nel senso che un lavoratore subordinato assunto nella prospettiva del suo distacco in un altro Stato membro si deve ritenere come essere stato, «immediatamente prima dell’inizio del rapporto di lavoro in questione, (…) già soggett[o] alla legislazione dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro è stabilito», ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009, qualora, immediatamente prima dell’inizio della sua attività lavorativa subordinata, e benché non avesse la qualità di assicurato a norma di tale legislazione, detto lavoratore avesse la cittadinanza di tale Stato membro e la sua residenza, ai sensi dell’articolo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004, si trovava nello stesso Stato membro.

31

Nel caso di specie, risulta dalla decisione di rinvio che il sig. Punchev, cittadino bulgaro, è stato assunto dalla Walltopia nella prospettiva del suo distacco nel Regno Unito. Successivamente, l’autorità nazionale in causa ha rifiutato di rilasciare alla Walltopia un certificato A 1 attestante l’applicabilità della legislazione bulgara al sig. Punchev, con la motivazione che quest’ultimo non risultava soggetto alla suddetta legislazione per almeno un mese prima del suo distacco.

32

Si deve anzitutto ricordare che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, la persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro, rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i 24 mesi e che tale persona non sia inviata in sostituzione di un’altra persona.

33

Dal canto suo, l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009 precisa che una persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente la sua attività ed è da questo distaccata in un altro Stato membro, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, può essere «anche una persona assunta nella prospettiva di tale distacco in un altro Stato membro, purché, immediatamente prima dell’inizio del rapporto di lavoro in questione, la persona interessata fosse già soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro è stabilito».

34

Dalla formulazione stessa dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009 risulta quindi che il fatto che una persona sia assunta nella prospettiva del suo distacco in un altro Stato membro non esclude che la stessa possa essere considerata una «persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente la sua attività ed è da questo distaccata per svolgervi un lavoro per suo conto in un altro Stato membro», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, in modo tale che, all’occorrenza, fatta salva l’osservanza delle altre condizioni previste da quest’ultima disposizione, che non sono oggetto del presente rinvio pregiudiziale, detta persona resti soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui il datore di lavoro esercita abitualmente la sua attività, ai sensi di quest’ultima disposizione.

35

Se non è dunque necessario, ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, che una persona assunta nella prospettiva del suo distacco in un altro Stato membro abbia esercitato, nello Stato membro in cui il suo datore di lavoro esercita abitualmente la sua attività, un’attività lavorativa subordinata per conto di quest’ultimo prima del suo distacco, risulta comunque, dalla formulazione dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009, che tale persona debba essere stata, immediatamente prima dell’inizio del suo distacco, già soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro è stabilito.

36

Siffatta lettura dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009 è coerente con l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, il quale prevede, come è stato ricordato al punto 32 della presente sentenza, che, qualora tutte le condizioni previste da quest’ultima disposizione siano soddisfatte, la persona interessata «rimane soggetta» alla legislazione dello Stato membro in cui è stabilito il datore di lavoro che lo distacca, il che conferma che tale persona debba già essere soggetta a tale legislazione prima del suo distacco.

37

Allo stesso modo, l’interpretazione secondo cui una persona assunta nella prospettiva del suo distacco in un altro Stato membro debba già essere stata soggetta alla legislazione dello Stato membro del datore di lavoro che la distacca affinché la sua situazione rientri nell’ambito dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, disposizione che deroga alla regola generale di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del medesimo regolamento, si trova altresì suffragata dagli obiettivi perseguiti dall’articolo 12, paragrafo 1, di detto regolamento.

38

In effetti, la disposizione da ultimo citata ha segnatamente lo scopo di favorire la libera prestazione di servizi a vantaggio delle imprese che di tale libertà si avvalgono inviando lavoratori in Stati membri diversi da quello in cui sono stabilite. Una siffatta disposizione mira quindi a superare gli ostacoli che possono impedire la libera circolazione dei lavoratori e a favorire inoltre l’integrazione economica, evitando al tempo stesso complicazioni amministrative, in particolare, per i lavoratori e le imprese (v., per analogia, sentenza del 10 febbraio 2000, FTS, C‑202/97, EU:C:2000:75, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

39

In particolare, per evitare che un’impresa con sede nel territorio di uno Stato membro sia costretta ad iscrivere i suoi dipendenti, normalmente soggetti alla normativa previdenziale di tale Stato, al regime previdenziale di un altro Stato membro nel quale siano inviati per svolgere lavori di durata limitata nel tempo – il che renderebbe più complicato l’esercizio della libera prestazione dei servizi – l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 consente all’impresa di mantenere i propri dipendenti iscritti al regime di previdenza sociale del primo Stato membro, nei limiti in cui tale impresa rispetti le condizioni che disciplinano la stessa libera prestazione dei servizi (v., per analogia, sentenza del 10 febbraio 2000, FTS, C‑202/97, EU:C:2000:75, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

40

Occorre quindi esaminare se una persona che è assunta nella prospettiva del suo distacco in un altro Stato membro e che si trovi in una situazione come quella del sig. Punchev debba considerarsi come essere stata «immediatamente prima dell’inizio del rapporto di lavoro in questione, (…) già soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro è stabilito», ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009.

41

A tal riguardo, si deve ricordare, innanzitutto, che le disposizioni del titolo II del regolamento n. 883/2004, di cui fanno parte gli articoli da 11 a 16 del medesimo, costituiscono un sistema completo e uniforme di norme sui conflitti di leggi. Dette disposizioni sono intese non solo ad evitare la simultanea applicazione di più normative nazionali e le complicazioni che potrebbero derivarne, ma anche a far sì che le persone rientranti nell’ambito di applicazione di tale regolamento non restino senza tutela in materia di previdenza sociale per mancanza di una normativa cui far ricorso nel loro caso (v., per analogia, sentenza del 1o febbraio 2017, Tolley, C‑430/15, EU:C:2017:74, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

42

Pertanto, se una persona rientra nell’ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 883/2004, come definito all’articolo 2 di quest’ultimo, trova applicazione, in linea di massima, il principio di unicità sancito all’articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento, e la normativa nazionale applicabile viene determinata in base alle disposizioni del titolo II dello stesso regolamento (v., per analogia, sentenza del 1o febbraio 2017, Tolley, C‑430/15, EU:C:2017:74, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

43

Per quanto riguarda l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2004, esso mira unicamente a determinare, fatti salvi gli articoli da 12 a 16 del medesimo regolamento, la legislazione nazionale applicabile alle persone che si trovano in una delle situazioni di cui alle lettere da a) ad e) di tale disposizione (v., per analogia, sentenza del 1o febbraio 2017, Tolley, C‑430/15, EU:C:2017:74, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).

44

Nel caso di specie, il giudice del rinvio sembra considerare che la situazione del sig. Punchev immediatamente prima dell’inizio della sua attività lavorativa alle dipendenze della Walltopia non rientrava in alcuna delle ipotesi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettere da a) a d), del regolamento n. 883/2004, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

45

Se così fosse, risulterebbe dall’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2004 che la legislazione bulgara era, in ogni caso, applicabile al sig. Punchev immediatamente prima dell’inizio della sua attività lavorativa alle dipendenze della Walltopia. Infatti, secondo la disposizione da ultimo citata, qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui all’articolo 11, lettere da a) a d), del medesimo regolamento, è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del medesimo regolamento che le garantiscono l’erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri. Orbene, dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che, immediatamente prima dell’inizio della suddetta attività, il sig. Punchev aveva la residenza, ai sensi dell’articolo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004, in Bulgaria.

46

Quindi, se la cittadinanza di una persona può, all’occorrenza, rilevare al fine di stabilire se quest’ultima rientri nell’ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 883/2004, quale definito dal suo articolo 2, essa non è comunque rilevante di per sé sola, tra i criteri enunciati dalle norme sui conflitti di leggi di cui al titolo II di tale regolamento, così che, nel caso di specie, il fatto che il sig. Punchev sia cittadino bulgaro non può, in ogni caso, di per sé, essere decisivo ai fini dell’applicazione di detta normativa.

47

Infine, per quanto riguarda il fatto che l’autorità nazionale in causa nel procedimento principale ha escluso l’applicazione della legislazione bulgara, dato che il sig. Punchev non aveva più diritti in materia di assicurazione sanitaria e non era una «persona assicurata» ai sensi del diritto bulgaro, va rilevato che, certamente, le disposizioni del titolo II del regolamento n. 883/2004 hanno il solo scopo di determinare la legislazione nazionale applicabile alle persone che rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento. Di per sé, esse non mirano a stabilire le condizioni alle quali sorge il diritto o l’obbligo di iscriversi a un regime di previdenza sociale o a un determinato settore del medesimo. Come la Corte ha più volte dichiarato, spetta alla normativa di ciascuno Stato membro stabilire tali condizioni (v., in tal senso, sentenza del 3 maggio 1990, Kits van Heijningen, C‑2/89, EU:C:1990:183, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

48

Tuttavia, all’atto di stabilire le condizioni alle quali sorge il diritto di iscriversi a un regime di previdenza sociale, gli Stati membri sono tenuti ad osservare le disposizioni di diritto dell’Unione vigenti (v., in tal senso, sentenza del 3 maggio 1990, Kits van Heijningen, C‑2/89, EU:C:1990:183, punto 20 e giurisprudenza ivi citata). In particolare, le norme sui conflitti di leggi previste dal regolamento n. 883/2004 s’impongono imperativamente agli Stati membri e questi ultimi non dispongono della facoltà di stabilire in che misura sia applicabile la propria legislazione oppure quella di un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenze del 23 settembre 1982, Kuijpers, 276/81, EU:C:1982:317, punto 14; del 12 giugno 1986, Ten Holder, 302/84, EU:C:1986:242, punto 21; del 14 ottobre 2010, van Delft e a., C‑345/09, EU:C:2010:610, punti 5152, e del 13 luglio 2017, Szoja, C‑89/16, EU:C:2017:538, punto 42).

49

Le condizioni alle quali sorge il diritto di iscriversi ad un regime di previdenza sociale non possono, pertanto, avere l’effetto di escludere dall’ambito di applicazione della legislazione di cui trattasi le persone alle quali detta legislazione è applicabile sulla base del regolamento n. 883/2004 (v., in tal senso, sentenza del 3 maggio 1990, Kits van Heijningen, C‑2/89, EU:C:1990:183, punto 20 e giurisprudenza ivi citata). Invero, come è stato ricordato al punto 41 della presente sentenza, le disposizioni del titolo II di tale regolamento sono intese, in particolare, ad impedire che le persone rientranti nell’ambito di applicazione di tale regolamento restino senza tutela in materia di previdenza sociale per mancanza di una legislazione ad essi applicabile.

50

Orbene, nel caso di specie, non risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte che la legislazione di uno Stato membro diverso dalla Repubblica di Bulgaria sia stata applicabile al sig. Punchev immediatamente prima dell’inizio della sua attività lavorativa alle dipendenze della Walltopia, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

51

In considerazione di quanto precede, alle questioni sollevate occorre rispondere dichiarando che l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, deve essere interpretato nel senso che un lavoratore subordinato assunto nella prospettiva del suo distacco in un altro Stato membro si deve ritenere come essere stato, «immediatamente prima dell’inizio del rapporto di lavoro in questione, (…) già soggett[o] alla legislazione dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro è stabilito», ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009, quand’anche detto lavoratore non avesse la qualità di assicurato a norma della legislazione di tale Stato membro immediatamente prima dell’inizio della sua attività lavorativa subordinata, nella misura in cui il lavoratore fosse, a quell’epoca, residente in tale Stato membro, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sulle spese

52

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 della Commissione, del 22 maggio 2012, deve essere interpretato nel senso che un lavoratore subordinato assunto nella prospettiva del suo distacco in un altro Stato membro si deve ritenere come essere stato, «immediatamente prima dell’inizio del rapporto di lavoro in questione, (…) già soggett[o] alla legislazione dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro è stabilito», ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009, quand’anche detto lavoratore non avesse la qualità di assicurato a norma della legislazione di tale Stato membro immediatamente prima dell’inizio della sua attività lavorativa subordinata, nella misura in cui il lavoratore fosse, a quell’epoca, residente in tale Stato membro, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.

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