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Document 62017CJ0238

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 novembre 2018.
UAB «Renerga» contro AB «Energijos skirstymo operatorius» e AB «Lietuvos energijos gamyba».
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus miesto apylinkės teismas.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 3, paragrafi 2, 6 e 15, e articolo 36, lettera f) – Mercato interno dell’energia elettrica – Carattere ipotetico delle questioni pregiudiziali – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.
Causa C-238/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:905

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

14 novembre 2018 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 3, paragrafi 2, 6 e 15, e articolo 36, lettera f) – Mercato interno dell’energia elettrica – Carattere ipotetico delle questioni pregiudiziali – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale»

Nella causa C‑238/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunale distrettuale della città di Vilnius, Lituania), con decisione dell’11 aprile 2017, pervenuta in cancelleria il 9 maggio 2017, nel procedimento

UAB «Renerga»

contro

AB «Energijos skirstymo operatorius»,

AB «Lietuvos energijos gamyba»,

con l’intervento di:

UAB «BALTPOOL»,

Lietuvos Respublikos Vyriausybė,

Achema AB,

Achemos Grupė UAB,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J. Malenovský (relatore), L. Bay Larsen, M. Safjan e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 maggio 2018,

considerate le osservazioni presentate:

per la UAB «Renerga», inizialmente da V. Radvila, K. Pabijanskas e G. Balčiūnas, advokatas, C. Malamataris, dikigoros, A. Wilhelm, Rechtsanwalt, E. Righini, avvocato, nonché da C. Cluzel, avocat, successivamente da V. Radvila e K. Pabijanskas, advokatas, E. Righini, avvocato, nonché C. Cluzel, avocat;

per la AB «Energijos skirstymo operatorius» e la AB «Lietuvos energijos gamyba», da A. Žindul, advokatas;

per la UAB «BALTPOOL», da A. Smaliukas e E. Junčienė, in qualità di agenti;

per la Achemos Grupė UAB, da G. Balčiūnas, advokatas;

per il governo lituano, da D. Kriaučiūnas e R. Dzikovič, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da O. Beynet, Y.G. Marinova, A. Steiblytė e J. Jokubauskaitė, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 luglio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafi 2, 6 e 15, e dell’articolo 36, lettera f), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la UAB «Renerga» e, dall’altro, la AB «Energijos skirstymo operatorius» e la AB «Lietuvos energijos gamyba» riguardante il pagamento di interessi di mora per ritardi di pagamento alla Renerga di compensazioni di servizio pubblico.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 46 e 50 della direttiva 2009/72 così recitano:

«(46)

Il rispetto degli obblighi relativi al servizio pubblico è un elemento fondamentale della presente direttiva ed è importante che in essa siano definiti standard minimi comuni, rispettati da tutti gli Stati membri, che tengano conto degli obiettivi della protezione comune, della sicurezza degli approvvigionamenti, della tutela dell’ambiente e di livelli equivalenti di concorrenza in tutti gli Stati membri. È importante che gli obblighi relativi al servizio pubblico possano essere interpretati su base nazionale, tenendo conto di circostanze nazionali e fatto salvo il rispetto del diritto comunitario.

(…)

(50)

Gli obblighi del servizio pubblico, incluso per quanto riguarda il servizio universale, e le norme minime comuni che ne discendono devono essere rafforzati in modo che tutti i consumatori, in particolare i consumatori vulnerabili, possano trarre beneficio dalla concorrenza e da prezzi equi. Gli obblighi del servizio pubblico dovrebbero essere definiti su base nazionale, tenendo conto delle circostanze nazionali; il diritto comunitario dovrebbe tuttavia essere rispettato dagli Stati membri. (…)».

4

L’articolo 3, paragrafi 2, 6 e 15, di tale direttiva è del seguente tenore:

«2.   Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato [CE], in particolare dell’articolo 86, gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell’ambiente, compresa l’efficienza energetica, l’energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle imprese della Comunità che operano nel settore dell’energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. In materia di sicurezza dell’approvvigionamento, di efficienza energetica e di gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali e degli obiettivi relativi all’energia da fonti rinnovabili di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l’accesso al sistema.

(…)

6.   Se sono previste compensazioni finanziarie, altre forme di compensazione e diritti esclusivi che uno Stato concede per l’adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3, ciò avviene in maniera trasparente e non discriminatoria.

(…)

15.   Nell’attuare la presente direttiva gli Stati membri informano la Commissione di tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi relativi al servizio universale e al servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e dell’ambiente, ed in merito ai possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva. Successivamente essi informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dal fatto che esse richiedano o meno una deroga alla presente direttiva».

5

L’articolo 36, lettera f), della suddetta direttiva prevede quanto segue:

«Nell’esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l’autorità di regolamentazione adotta tutte le misure ragionevoli idonee al perseguimento dei seguenti obiettivi, nel quadro dei compiti e delle competenze di cui all’articolo 37, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti, incluse le autorità garanti della concorrenza, se del caso, e fatte salve le rispettive competenze:

(…)

f)

assicurare che ai gestori del sistema e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza delle prestazioni del sistema e promuovere l’integrazione del mercato».

Diritto lituano

6

La direttiva 2009/72 è stata trasposta nell’ordinamento giuridico lituano dall’Energetikos įstatymas (legge sull’energia), dall’Elektros energetikos įstatymas (legge sull’elettricità) e dall’Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas (legge sull’energia prodotta da fonti rinnovabili).

7

Sulla base della legge sull’elettricità, il governo lituano ha adottato, il 18 luglio 2012, il Vyriausybės nutarimas n. 916 Dėl pavojingų Viešuosius atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje interesus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (decreto del governo n. 916, recante quadro regolamentare della fornitura di energia elettrica in regime di obblighi di servizio pubblico). A norma del punto 3 di tale decreto, le «compensazioni di servizio pubblico» sono gestite nel rispetto del quadro di gestione delle compensazioni di servizio pubblico previsto dal Vyriausybės nutarimas n. 1157 Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo (decreto del governo n. 1157, recante quadro regolamentare della gestione delle compensazioni di servizio pubblico nel settore della fornitura di energia elettrica), adottato il 19 settembre 2012.

8

Il punto 18.1 del decreto del governo n. 916 prevede la possibilità di sospendere temporaneamente le compensazioni di servizio pubblico versate conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti dal decreto del governo n. 1157, se il fornitore del servizio pubblico, o persone ad esso collegate, non hanno pagato tutte o parte delle compensazioni di servizio pubblico dovute per l’energia elettrica effettivamente consumata, conformemente al punto 16 di tale ultimo decreto.

9

Il decreto del governo n. 1157 definisce le «persone collegate» (punto 3, quinto comma). Al punto 26.1, tale decreto prevede che il gestore di reti di distribuzione, l’impresa acquirente e l’amministratore sospendano i pagamenti se il fornitore del servizio pubblico, o le persone ad esso collegate, non hanno pagato le compensazioni di servizio pubblico dovute per l’energia elettrica effettivamente consumata. La stessa disposizione precisa le condizioni alle quali può riprendere il pagamento. Il punto 26.2 del medesimo decreto prevede che, se il fornitore del servizio pubblico si ritira da un gruppo di persone collegate, con almeno un membro che non abbia pagato in tutto o in parte le compensazioni di servizio pubblico dovute per l’energia elettrica effettivamente consumata, le compensazioni di servizio pubblico inevase vengono pagate a tale fornitore solo qualora la persona alla quale era collegato paghi per intero le compensazioni dovute per l’energia elettrica effettivamente consumata fino al momento del ritiro.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10

La Renerga gestisce cinque centrali elettriche che producono elettricità da fonti energetiche rinnovabili. Essa fornisce alla rete di distribuzione l’elettricità da essa prodotta. Con l’Achema AB e altre società, la Renerga fa parte della UAB Achemos Grupė.

11

In forza di contratti stipulati il 7 gennaio e il 19 giugno 2013 tra la Renerga e le convenute nel procedimento principale, la Renerga si impegna a vendere a tali convenute, le quali sono a loro volta obbligate ad acquistare e a pagare, tutta l’elettricità che essa produce e fornisce alla rete di distribuzione. Ai sensi di tali contratti, il prezzo che le convenute nel procedimento principale sono tenute a versare alla Renerga per tale elettricità è composto dal prezzo di mercato dell’elettricità e da compensazioni di servizio pubblico corrispondenti alla differenza tra la tariffa fissa applicabile all’energia elettrica prodotta dalla Renerga ai termini nonché alle condizioni previste dal regolamento e il prezzo di mercato.

12

Il 25 febbraio 2016, l’amministratore delle compensazioni di servizio pubblico, la UAB «BALTPOOL», ha informato le convenute che, conformemente al decreto del governo n. 916 e n. 1157, il pagamento delle compensazioni di servizio pubblico alla Renerga doveva essere sospeso fino al completo pagamento, da parte della Achema o di altre persone ad essa collegate, delle compensazioni dovute per l’energia elettrica effettivamente consumata. Secondo la BALTPOOL, da un lato, la Achema non aveva eseguito perfettamente il proprio obbligo di pagamento delle compensazioni di servizio pubblico dovute per l’energia elettrica effettivamente consumata e, dall’altro, dal momento che il capitale della Achema nonché la partecipazione al capitale della Renerga erano detenuti dalla Achemos Grupė, la Achema e la Renerga dovevano essere considerate collegate.

13

Il 26 febbraio 2016, l’Energijos skirstymo operatorius ha informato la Renerga che il pagamento delle compensazioni di servizio pubblico ad essa dovuto era stato sospeso. L’8 marzo 2016, la Lietuvos energijos gamyba ha inviato alla Renerga una comunicazione analoga, nella quale ha osservato che il pagamento delle compensazioni di servizio pubblico sarebbe stato sospeso a tempo indeterminato e che l’elettricità venduta le sarebbe stata pagata al solo prezzo di mercato.

14

Con lettera del 10 marzo 2016, indirizzata alla Renerga, la BALTPOOL ha precisato che, il 31 gennaio 2016, una fattura è stata indirizzata alla Achema per un importo complessivo di EUR 629794,15, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, che fissa la data di scadenza al 24 febbraio 2016. Risulta dalla decisione di rinvio che, poiché il 25 febbraio 2016 la Achema ha omesso di pagare tale fattura, il pagamento delle compensazioni di servizio pubblico alla Achema e a tutte le persone ad essa collegate doveva essere sospeso.

15

A seguito dell’inadempimento, da parte delle convenute nel procedimento principale, del loro obbligo di pagare alla Renerga l’intero prezzo dovuto per l’energia elettrica da esse acquistata, in particolare le compensazioni di servizio pubblico che costituiscono un elemento del prezzo dell’elettricità acquistata, queste ultime hanno cumulato nei confronti della Renerga un debito pari a EUR 1248199,81.

16

Tale debito è stato saldato il 21 aprile 2016, quando la BALTPOOL ha adottato decisioni relative al versamento delle compensazioni di servizio pubblico sospese, destinate alle convenute nel procedimento principale.

17

Il 12 dicembre 2016, la Renerga ha adito il Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunale distrettuale della città di Vilnius, Lituania) al fine di ottenere la condanna della Lietuvos energijos gamyba e dell’Energijos skirstymo operatorius a pagare rispettivamente EUR 9172,84 e EUR 572,82 a titolo di risarcimento danni e interessi di mora per il pagamento tardivo delle compensazioni di servizio pubblico ai sensi dei contratti di vendita di energia elettrica stipulati il 7 gennaio ed il 19 giugno 2013. La Renerga ha inoltre chiesto la condanna delle convenute nel procedimento principale a versarle gli interessi su tali importi, a un tasso annuo dell’8,05%.

18

Ritenendo che la controversia richiedesse chiarimenti in merito alla direttiva 2009/72, il Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunale distrettuale della città di Vilnius) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’obiettivo di “assicurare che ai gestori del sistema e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza delle prestazioni del sistema e promuovere l’integrazione del mercato”, formulato all’articolo 36, lettera f), della direttiva 2009/72/CE, per l’autorità di regolamentazione nelle funzioni di regolatore specificate alla direttiva 2009/72, debba essere inteso ed interpretato nel senso che esso osta alla mancata concessione di incentivazioni (mancato pagamento di compensazione per servizi d’interesse pubblico) o alla loro restrizione.

2)

In considerazione della circostanza che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 prevede che gli obblighi relativi al servizio pubblico siano chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili e che la previsione di compensazioni finanziarie ai fornitori di SIP di cui all’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2009/72 avviene in maniera trasparente e non discriminatoria, occorre chiarire quanto segue:

se le disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2009/72 debbano essere interpretate nel senso che esse ostano alla restrizione della concessione di incentivazioni ai fornitori di servizi di interesse pubblico qualora essi adempiano correttamente agli obblighi da essi assunti in relazione alla fornitura dei servizi di interesse pubblico;

se debba essere considerato discriminatorio, non trasparente e restrittivo della concorrenza, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2009/72, un obbligo imposto dal diritto nazionale di sospendere il pagamento di una compensazione finanziaria a fornitori di servizi di interesse pubblico, senza riguardo alle attività di fornitura di servizi di interesse pubblico prestate da un siffatto fornitore e all’adempimento degli obblighi da esso assunti, ma che collega (e fa dipendere) il motivo della restrizione (sospensione) del pagamento della compensazione dei servizi di interesse pubblico alla realizzazione da parte di un’entità collegata al fornitore di servizi di interesse pubblico (nella quale una partecipazione di controllo è detenuta dalla stessa entità avente una partecipazione di controllo nel fornitore di servizi di interesse pubblico) di azioni e di obblighi connessi alla contabilità relativa al consumo di servizi di interesse pubblico di tale entità;

se debba essere considerato discriminatorio, non trasparente e restrittivo della concorrenza, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2009/72, un obbligo imposto dal diritto nazionale di sospendere il pagamento di una compensazione finanziaria a fornitori di servizi di interesse pubblico, mentre questi ultimi restano obbligati a continuare ad adempiere interamente ai loro impegni di fornitura di servizi di interesse pubblico e agli obblighi contrattuali correlati nei confronti delle entità che acquistano energia elettrica.

3)

Se uno Stato membro che ha adottato in disposizioni legislative nazionali un regime che prevede motivi, norme e un meccanismo di restrizione della compensazione pagabile ai fornitori di servizi di interesse pubblico sia tenuto ad informare la Commissione di tale nuova legislazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 15, della direttiva 2009/72, che impone agli Stati membri di informare ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate alle misure adottate per adempiere agli obblighi relativi al servizio universale e al servizio pubblico.

4)

Se l’adozione in diritto nazionale ad opera di uno Stato membro di motivi, disposizioni e un meccanismo di restrizione della compensazione pagabile ai fornitori di servizi di interesse pubblico violi gli obiettivi della trasposizione della direttiva 2009/72 nonché i principi generali di diritto dell’Unione (certezza del diritto, legittimo affidamento, proporzionalità, trasparenza e non-discriminazione)».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

19

La Commissione contesta la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale in quanto l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non è utile per la soluzione del procedimento principale. Infatti, la Renerga non sarebbe vincolata da obblighi di servizio pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72, atteso che né le disposizioni dei decreti del governo n. 916 e n. 1157 né i contratti conclusi con le convenute nel procedimento principale impongono obblighi di servizio pubblico ai produttori di elettricità che utilizzano fonti energetiche rinnovabili come la Renerga.

20

In proposito, occorre rammentare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale che lo ponga in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione o sulla validità di una norma di diritto dell’Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire (sentenza del 12 novembre 2015, Hewlett-Packard Belgium, C‑572/13, EU:C:2015:750, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

21

Risulta tuttavia da una giurisprudenza costante che il rigetto di una domanda di pronuncia pregiudiziale formulata da un giudice nazionale può essere giustificato se il diritto dell’Unione non può essere applicato, né direttamente né indirettamente, alle circostanze del caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2011, Agafiţei e a., C‑310/10, EU:C:2011:467, punto 28).

22

Nel caso di specie, con l’insieme delle sue questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2009/72, e in particolare l’articolo 3, paragrafi 2, 6 e 15, e l’articolo 36, lettera f), nonché i principi generali del diritto dell’Unione ostino all’applicazione di disposizioni nazionali che prevedono la possibilità di sospendere, a favore dei produttori di energia elettrica, il versamento di compensazioni di servizio pubblico dirette a promuovere l’elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili fino a quando le persone collegate a tali produttori versano le compensazioni di servizio pubblico dovute per l’energia che essi hanno effettivamente consumato.

23

A tal riguardo, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 dispone che, nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del Trattato CE, in particolare dell’articolo 86, gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell’ambiente, compresa l’efficienza energetica, l’energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima.

24

Orbene, non risulta chiaramente dalla decisione di rinvio se, nelle circostanze di cui al procedimento principale, la Renerga fosse soggetta a obblighi di servizio pubblico imposti ai sensi della presente direttiva, da parte dello Stato membro interessato.

25

A tal proposito, la Corte, a norma dell’articolo 101 del suo regolamento di procedura, ha inviato al giudice del rinvio una richiesta di chiarimenti, il quale ha risposto con lettera del 26 marzo 2018.

26

Nella sua risposta, il giudice del rinvio ha indicato che la normativa lituana non prevedeva, a carico della Renerga, l’obbligo di produrre e di fornire energia elettrica proveniente da fonti energetiche rinnovabili. Secondo tale giudice, la Renerga non figurava nell’elenco di fornitori di servizi pubblici adottato dal governo lituano, ma si è impegnata volontariamente a generare energia elettrica e a venderla alle convenute nel procedimento principale. Il giudice del rinvio sostiene, inoltre, che i rapporti giuridici tra la Renerga e le convenute nel procedimento principale sono stati definiti da contratti da esse stipulati il 7 gennaio ed il 19 giugno 2013 e sono disciplinati dal diritto civile e che tali contratti possono essere risolti, di modo che non si può affermare che la Renerga fosse tenuta alla fornitura di servizi pubblici.

27

Pertanto, la risposta fornita dal giudice del rinvio deve essere intesa nel senso che lo Stato membro di cui trattasi non ha imposto alla Renerga obblighi di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72.

28

Ne consegue che le disposizioni del diritto dell’Unione di cui si chiede l’interpretazione non possono essere applicate, né direttamente né indirettamente, alle circostanze del procedimento principale e che, di conseguenza, tutte le questioni pregiudiziali sollevate nella presente causa hanno carattere ipotetico.

29

Dalle considerazioni che precedono risulta che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile.

Sulle spese

30

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

 

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunale distrettuale della città di Vilnius, Lituania), con decisione dell’11 aprile 2017, è irricevibile.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il lituano.

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