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Document 62017CJ0229
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 17 May 2018.#Evonik Degussa GmbH v Bundesrepublik Deutschland.#Request for a preliminary ruling from the Verwaltungsgericht Berlin.#Reference for a preliminary ruling — Environment — Scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the European Union — Free allocation — Directive 2003/87/EC — Article 10a — Annex I — Decision 2011/278/EU — Annex I, Part 2 — Determination of product benchmarks — Production of hydrogen — System boundaries of the product benchmark for hydrogen — Process element of separation of hydrogen in a rich gas stream which already contains hydrogen.#Case C-229/17.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 maggio 2018.
Evonik Degussa GmbH contro Bundesrepublik Deutschland.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin.
Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea – Assegnazione a titolo gratuito – Direttiva 2003/87/CE – Articolo 10 bis – Allegato I – Decisione 2011/278/UE – Allegato I, punto 2 – Determinazione dei parametri di riferimento di prodotti – Produzione di idrogeno – Limiti del sistema del parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno – Processo di separazione dell’idrogeno da un flusso di gas arricchito già contenente idrogeno.
Causa C-229/17.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 maggio 2018.
Evonik Degussa GmbH contro Bundesrepublik Deutschland.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin.
Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea – Assegnazione a titolo gratuito – Direttiva 2003/87/CE – Articolo 10 bis – Allegato I – Decisione 2011/278/UE – Allegato I, punto 2 – Determinazione dei parametri di riferimento di prodotti – Produzione di idrogeno – Limiti del sistema del parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno – Processo di separazione dell’idrogeno da un flusso di gas arricchito già contenente idrogeno.
Causa C-229/17.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:323
*A9* Verwaltungsgericht Berlin, Beschluss vam 11/04/2017 (VG 10 K 408.15)
*P1* Verwaltungsgericht Berlin, 10. Kammer, Beschluss von 02/07/2018 (VG 10 K 239.18)
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
17 maggio 2018 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea – Assegnazione a titolo gratuito – Direttiva 2003/87/CE – Articolo 10 bis – Allegato I – Decisione 2011/278/UE – Allegato I, punto 2 – Determinazione dei parametri di riferimento di prodotti – Produzione di idrogeno – Limiti del sistema del parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno – Processo di separazione dell’idrogeno da un flusso di gas arricchito già contenente idrogeno»
Nella causa C‑229/17,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Berlin (Tribunale amministrativo di Berlino, Germania), con decisione dell’11 aprile 2017, pervenuta in cancelleria il 2 maggio 2017, nel procedimento
Evonik Degussa GmbH
contro
Bundesrepublik Deutschland,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da C. G. Fernlund, presidente di sezione, J.-C. Bonichot (relatore) e A. Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: M. Bobek
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– |
per la Evonik Degussa GmbH, da S. Altenschmidt, Rechtsanwalt; |
– |
per la Bundesrepublik Deutschland, da G. Buchholz, Rechtsanwalt; |
– |
per il governo tedesco, da T. Henze, J. Möller e D. Klebs, in qualità di agenti; |
– |
per la Commissione europea, da J.-F. Brakeland e A. C. Becker, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32), come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU 2009, L 140, pag. 63) (in prosieguo: la «direttiva 2003/87»), della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87 (GU 2011, L 130, pag. 1), e della decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87 (GU 2013, L 240, pag. 27), come modificata dalla decisione (UE) 2017/126 della Commissione, del 24 gennaio 2017 (GU 2017, L 19, pag. 93) (in prosieguo: la «decisione 2013/448»). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Evonik Degussa GmbH e la Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania) in ordine al diniego, da parte dell’amministrazione nazionale competente, di assegnarle quote di emissioni di gas a effetto serra a titolo gratuito (in prosieguo: le «quote») nel contesto della propria attività in cui viene operato un processo di separazione dell’idrogeno da un flusso di gas arricchito già contenente idrogeno. |
Contesto normativo
Direttiva 2003/87
3 |
Il considerando 8 della direttiva 2003/87 così recita: «Gli Stati membri dovrebbero tener conto, al momento dell’assegnazione delle quote, del potenziale di riduzione delle emissioni delle attività del processo industriale». |
4 |
L’articolo 1, primo comma, di detta direttiva prevede quanto segue: «La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote (…) al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica». |
5 |
Il successivo articolo 2, paragrafo 1, intitolato «Campo di applicazione», così dispone: «La presente direttiva si applica alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell’allegato I e ai gas a effetto serra elencati nell’allegato II». |
6 |
Il successivo articolo 3 definisce, alla lettera b), la nozione di «emissioni» come «il rilascio nell’atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I, dei gas specificati in riferimento all’attività interessata» e, alla lettera e), la nozione di «impianto» come«un’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull’inquinamento». |
7 |
L’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva medesima prevede quanto segue: «Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione adotta misure di attuazione comunitarie interamente armonizzate per l’assegnazione delle quote di cui ai paragrafi da 4, 5, 7 e 12, incluse le disposizioni necessarie per un’applicazione armonizzata del paragrafo 19. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3. Le misure citate al primo comma definiscono, ove possibile, parametri di riferimento comunitari ex ante per garantire che l’assegnazione avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa e della cattura e dello stoccaggio di CO2, ove tali tecniche siano disponibili, e in modo da non incentivare l’incremento delle emissioni. (…) Per ciascun settore e sottosettore, il parametro di riferimento è calcolato, in linea di principio, per i prodotti finali piuttosto che per i materiali in ingresso, in modo da massimizzare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra nonché il risparmio e l’efficienza energetica nell’intero processo produttivo del settore o del sottosettore interessato. (…)». |
8 |
L’allegato I di detta direttiva contiene una tabella in cui sono elencate le categorie di attività cui la stessa si applica. Tra tali attività figura la «produzione di idrogeno (H2) e di gas di sintesi mediante reforming o mediante ossidazione parziale, con una capacità di produzione superiore a 25 tonnellate al giorno». |
Direttiva 2009/29
9 |
Ai sensi del considerando 8 della direttiva 2009/29: «(…) È opportuno altresì garantire maggiore prevedibilità ed estendere l’ambito di applicazione del sistema inserendovi nuovi settori e nuovi gas con il duplice obiettivo di dare un segnale più forte in termini di prezzo del carbonio al fine di incentivare gli investimenti necessari e di offrire nuove opportunità di abbattimento, che porteranno a una diminuzione dei costi globali di abbattimento e a una maggiore efficacia del sistema». |
Decisione 2011/278
10 |
I considerando 1, 2, 4, 5 e 8 della decisione 2011/278 così recitano:
(…)
(…)
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11 |
L’articolo 1 di tale decisione prevede quanto segue: «La presente decisione stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita armonizzata di quote di emissioni ai sensi della direttiva [2003/87] a decorrere dal 2013». |
12 |
Il successivo articolo 3 così dispone: «Ai fini della presente decisione si intende per: (…)
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13 |
Ai sensi del successivo articolo 10: «1. Sulla base dei dati rilevati conformemente all’articolo 7, gli Stati membri calcolano, per ogni anno, il numero di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito dal 2013 in poi ad ogni impianto esistente nel loro territorio, ai sensi dei paragrafi da 2 a 8. 2. Ai fini questo calcolo, gli Stati membri determinano in primis il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per ogni sottoimpianto separatamente, secondo le modalità seguenti:
(…)». |
14 |
Il punto 2 dell’allegato I della decisione medesima è intitolato «Definizione di parametri di riferimento di prodotto e dei limiti del sistema, tenendo conto dell’intercambiabilità combustibile/elettricità». Il parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno è così definito:
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15 |
Il punto 3 dello stesso allegato I determina nel seguente modo i parametri di riferimento relativi a calore e combustibile:
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Decisione 2013/448
16 |
Ai sensi del considerando 13 della decisione 2013/448: «La Commissione rileva che, ai fini dell’assegnazione delle quote di emissioni, con la decisione [2011/278] sono stati stabiliti parametri di riferimento per i prodotti, alla luce della definizione dei prodotti e della complessità dei processi di produzione, che consentono la verifica dei dati di produzione e l’applicazione uniforme di questi parametri in tutta l’Unione. Ai fini dell’applicazione dei parametri di riferimento per i prodotti, gli impianti sono suddivisi in sottoimpianti, dove per “sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto”, si intendono i materiali in ingresso (input), i materiali in uscita (output) e le emissioni corrispondenti relative alla produzione di un prodotto per il quale all’allegato I della decisione [2011/278] è stato stabilito un parametro di riferimento. I parametri sono stabiliti per i prodotti e non per i processi. (…)». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
17 |
La Evonik Degussa gestisce un impianto di produzione di idrogeno nell’ambito di un complesso industriale a Marl (Germania), dove hanno sede imprese dell’industria chimica e relativi impianti. Per la produzione di idrogeno puro, la Evonik Degussa utilizza una serie di processi industriali. Uno di tali processi è alimentato da un flusso di «gas arricchito» che è composto dai gas di scarico rilasciati dai vari impianti del complesso industriale. Detto gas arricchito contiene dall’85 al 95% circa di idrogeno, ma altresì monossido di carbonio, biossido di carbonio, nonché idrocarburi gassosi. |
18 |
La Evonik Degussa effettua l’idrogenazione del gas arricchito e lo lavora poi nell’ambito di un processo di assorbimento a pressione oscillante. Così facendo, l’idrogeno viene separato dalle altre sostanze contenute nel gas arricchito al fine di ricavare un gas con una percentuale in volume di idrogeno pari almeno al 99,95%. |
19 |
Con decisione del 17 febbraio 2014 le autorità tedesche disponevano l’assegnazione di quote alla Evonik Degussa con riguardo agli anni 2013‑2020. In tale decisione è specificato che, ai fini dell’assegnazione, non era stata presa in considerazione l’attività consistente nell’estrazione dell’idrogeno a partire dal gas arricchito. |
20 |
Con decisione del 25 agosto 2015 le autorità tedesche confermavano la propria decisione iniziale rilevando, in particolare, che l’idrogeno, essendo già presente nel flusso di gas arricchito, non costituirebbe il risultato di un’attività produttiva della Evonik Degussa. Il sistema del parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno, di cui all’allegato I, punto 2, della decisione 2011/278, che consente di stabilire le quote da assegnare, riguarderebbe soltanto l’idrogeno prodotto mediante reforming, ossidazione parziale, reazione di shifting del gas d’acqua o altri processi di trasformazione in idrogeno. |
21 |
Nel ricorso proposto avverso detta decisione dinanzi al giudice del rinvio, Verwaltungsgericht Berlin (Tribunale amministrativo di Berlino, Germania), la Evonik Degussa sostiene, in sostanza, che, ai fini dell’assegnazione delle quote, avrebbe dovuto essere presa in considerazione la produzione di idrogeno mediante depurazione dei gas arricchiti. A tale riguardo, essa si richiama, in particolare, al tenore letterale del parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno e alla definizione di tale prodotto, di cui all’allegato I, punto 2, della decisione 2011/278. Infatti, da tale definizione non risulterebbe che, per poter essere considerato come «idrogeno», ai sensi di tale parametro di riferimento, il gas di cui trattasi debba risultare non già da un processo di assorbimento o di depurazione, bensì da una reazione chimica diretta. |
22 |
Il considerando 13 della decisione 2013/448 e il considerando 5 della decisione 2011/278, dai quali risulterebbe che i parametri di riferimento per il prodotto sono stabiliti per un determinato prodotto e non in funzione dei processi utilizzati per ottenerlo, avvalorerebbero detta interpretazione. Del pari, da un documento dei servizi della Commissione emergerebbe la collocazione dei processi di assorbimento e di depurazione dei gas nell’ambito dei limiti del sistema definito dal parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno, di cui all’allegato I, punto 2, della decisione 2011/278. Pertanto, la tecnica di assorbimento a pressione oscillante, utilizzata dalla Evonik Degussa per l’estrazione dell’idrogeno contenuto in una miscela di gas arricchito, dovrebbe essere qualificata come processo analogo alla sintesi chimica dell’idrogeno. |
23 |
Inoltre, in ogni processo produttivo di idrogeno, tale sostanza sarebbe già presente nelle sostanze chimiche utilizzate come materie prime. Tuttavia, l’assegnazione delle quote per la produzione di idrogeno non sarebbe per tal motivo esclusa, dal momento che, ai fini dell’applicazione del parametro di riferimento di prodotto ad esso relativo, rileverebbe soltanto il prodotto puro, di modo che una doppia assegnazione per il prodotto in ingresso, ossia il gas arricchito, e il prodotto in uscita, ossia l’idrogeno, non sarebbe possibile. |
24 |
Il giudice del rinvio ritiene che il ricorso proposto dalla Evonik Degussa sollevi, in sostanza, la questione se l’attività di «produzione di idrogeno», di cui all’allegato I della direttiva 2003/87, ricomprenda l’aumento della percentuale relativa di idrogeno presente in una miscela di gas al fine di ottenere un prodotto commercializzabile. In caso di risposta affermativa, il ricorso della Evonik Degussa dovrebbe essere accolto con conseguente assegnazione all’impresa stessa di ulteriori quote. |
25 |
Un tale assegnazione supplementare sarebbe dovuta altresì se fossero soddisfatti altri due requisiti, ossia, da un lato, che l’utilizzazione di un processo di «[separazione di idrogeno e] monossido di carbonio», ai sensi dell’allegato I della decisione 2011/278, rientri, di per sé, nella definizione dei processi cui fa riferimento il parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno e, dall’altro, che tale processo ricomprenda la depurazione dei gas arricchiti mediante assorbimento a pressione oscillante. |
26 |
Qualora il parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno fosse applicabile alla produzione di idrogeno mediante depurazione dei gas arricchiti, occorrerebbe stabilire la quantità delle quote supplementari da assegnare alla Evonik Degussa. In tale contesto sorgerebbero questioni relative all’applicazione del fattore di correzione transettoriale uniforme, previsto dall’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87 (in prosieguo: il «fattore di correzione»). |
27 |
Ciò premesso, il Verwaltungsgericht Berlin (Tribunale amministrativo di Berlino) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulle questioni prima e seconda
28 |
Con le sue questioni prima e seconda, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’allegato I, punto 2, della decisione 2011/278 debba essere interpretato nel senso che un processo che consente non già di produrre, mediante sintesi chimica, idrogeno, bensì soltanto di isolare tale sostanza già contenuta in una miscela di gas rientri nei limiti di sistema del parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno. |
29 |
Occorre rilevare che la decisione 2011/278 è stata adottata dalla Commissione, come risulta, in particolare, dal suo articolo 1, allo scopo di stabilire, conformemente all’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87, le norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione di quote. Se è pur vero che le misure in tal modo adottate sono dirette, come enunciato da quest’ultima disposizione, a modificare elementi non essenziali della direttiva 2003/87 integrandola, ciò non toglie che la Commissione era tenuta, in tale contesto, a rispettare il quadro normativo definito dalla direttiva medesima (v., in tal senso, sentenza del 26 luglio 2017, Repubblica ceca/Commissione, C‑696/15 P, EU:C:2017:595, punto 51), in particolare il suo ambito di applicazione. Ne consegue, inoltre, che le disposizioni della decisione 2011/278 devono essere interpretate alla luce delle prescrizioni della direttiva 2003/87. |
30 |
L’articolo 10 bis, paragrafo 1, di detta direttiva prevede che, per ciascun settore e sottosettore, il parametro di riferimento sia calcolato, in linea di principio, per i prodotti finali piuttosto che per i materiali in ingresso, in modo da massimizzare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra nonché il risparmio e l’efficienza energetica nell’intero processo produttivo del settore o del sottosettore interessato. |
31 |
Di conseguenza, come risulta dal considerando 4 della decisione 2011/278, la Commissione ha elaborato, nei limiti del possibile, parametri di riferimento per i prodotti. Come precisato dal medesimo considerando, i prodotti cui si riferiscono tali parametri di riferimento sono quelli «risultanti dalle attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87». |
32 |
Tale approccio è in linea con le prescrizioni della direttiva 2003/87. Infatti, quest’ultima si applica, ai sensi del suo articolo 2, paragrafo 1, alle emissioni provenienti dalle attività indicate nel suo allegato I. Come risulta dal suo articolo 3, lettere b) ed e), sono altresì comprese nel suo ambito di applicazione le emissioni derivanti da attività direttamente associate a un’attività prevista nello stesso allegato I e che presentano con quest’ultima attività un collegamento tecnico. |
33 |
Per quanto riguarda la produzione d’idrogeno, l’allegato I della direttiva 2003/87 definisce questa attività come la «produzione di idrogeno (H2) (…) mediante reforming o mediante ossidazione parziale». Ne deriva che rientra nel suo ambito di applicazione soltanto la produzione di idrogeno attraverso processi di tal genere nonché, conformemente all’articolo 3, lettere b) ed e), della suddetta direttiva, le attività direttamente associate a tale forma di produzione dell’idrogeno, a condizione che esse abbiano un collegamento tecnico con la produzione stessa. |
34 |
Come emerge, in particolare, dal punto 29 supra, il parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno, quale definito all’allegato I, punto 2, della decisione 2011/278, non può ricomprendere altri processi diversi da quelli ricompresi nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87. |
35 |
Al riguardo, si deve ricordare che tale parametro di riferimento riguarda «gli elementi di processo legati, direttamente o indirettamente, alla produzione di idrogeno e monossido di carbonio». |
36 |
Per quanto riguarda, da un lato, la nozione di «produzione di idrogeno», essa dev’essere interpretata, alla luce dei termini dell’allegato I della direttiva 2003/87, come comprensiva della produzione di idrogeno mediante reforming o mediante ossidazione parziale. |
37 |
Dall’altro lato, per quanto riguarda la «[separazione di idrogeno e] monossido di carbonio», un processo di tal genere consiste non già nella produzione di idrogeno mediante sintesi chimica, bensì nella sola estrazione di idrogeno già contenuto in una miscela di gas. |
38 |
Di conseguenza, tale processo non ricade nella sfera del parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno, quale definito all’allegato I, punto 2, della decisione 2011/278. Detto processo rientra, tuttavia, nell’ambito del parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno, subordinatamente alla condizione che si riferisca alla «produzione di idrogeno», ai sensi dell’allegato I della direttiva 2003/87 nonché dell’allegato I, punto 2, della decisione 2011/278, e presenti un collegamento tecnico con tale produzione. |
39 |
Ne consegue, in particolare, che un’attività, come quella svolta dalla ricorrente nel procedimento principale, consistendo unicamente nella separazione dell’idrogeno da una miscela di gas arricchito – contenente una percentuale di idrogeno variabile tra l’85 e il 95% – non può essere qualificata come «produzione di idrogeno», ai sensi dell’allegato I della direttiva 2003/87 e dell’allegato I, punto 2, della decisione 2011/278. |
40 |
Inoltre, un’attività di tal genere, nell’ambito della quale una miscela di gas arricchito, non ottenuto mediante un processo di «produzione di idrogeno», ai sensi di dette disposizioni, viene depurata al fine di estrarne l’idrogeno, non si collega alla «produzione di idrogeno», ma costituisce un’attività distinta che, di conseguenza, non ricade nell’ambito del parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno di cui all’allegato I, punto 2, della decisione 2011/278. |
41 |
Tale interpretazione dell’allegato I, punto 2, della decisione 2011/278 risulta avvalorata dalla finalità del sistema per lo scambio delle quote, di cui all’articolo 1 della direttiva 2003/87, di promuovere la riduzione di emissioni di gas a effetto serra secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica. |
42 |
Infatti, come risulta dal considerando 8 della direttiva 2003/87, dal considerando 8 della direttiva 2009/29 e dal considerando 8 della decisione 2011/278, la realizzazione di tale obiettivo implica l’inclusione, in tale sistema, delle attività che presentino un determinato potenziale di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra. Come confermato dal complesso delle osservazioni presentate alla Corte, la «produzione di idrogeno», ai sensi dell’allegato I della direttiva 2003/87, presenta un potenziale di tal genere a causa dell’intensità delle emissioni dei gas a effetto serra generate da tale attività. Ciò non avviene, invece nel caso di un processo di separazione dell’idrogeno contenuto in una miscela di gas arricchito, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, inteso soltanto ad ottenere una percentuale più elevata di idrogeno presente in una miscela di gas. |
43 |
D’altronde, l’applicazione del parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno a un processo di separazione dell’idrogeno da un flusso di gas arricchito già contenente idrogeno, come quello oggetto del procedimento principale, determinerebbe, in tal modo, una sovrassegnazione di quote. Infatti, tale parametro di riferimento è stato determinato, come esposto in particolare supra ai punti da 31 a 34, in funzione delle emissioni collegate alla produzione di idrogeno mediante reforming o mediante ossidazione parziale. La Commissione, qualora avesse voluto ritenere che un tale processo di separazione costituisse, di per sé, un processo di produzione di idrogeno ricompreso nei limiti di tale sistema, avrebbe dovuto fissare il valore del parametro di riferimento di prodotto a un livello notevolmente inferiore, come sostenuto dalla Repubblica federale di Germania nelle proprie osservazioni scritte. |
44 |
Inoltre, laddove la Evonik Degussa sostiene, nelle proprie osservazioni scritte, di dover ricevere quote per la propria attività che applica il processo di separazione dell’idrogeno di cui trattasi nel procedimento principale in quanto le sostanze separate dall’idrogeno contenuto nel gas arricchito vengono bruciate in un forno, occorre osservare che le emissioni così prodotte possono già rientrare in un parametro di riferimento. Ciò si verificherebbe, segnatamente, qualora tale forno fornisse il calore necessario per la «produzione di idrogeno» o, ancora, qualora dovesse essere applicato un parametro di riferimento di calore, ai sensi dell’articolo 3, lettera c), e dell’allegato I, punto 3, della decisione 2011/278. In una simile ipotesi, l’assegnazione delle quote a un processo di separazione dell’idrogeno determinerebbe una doppia assegnazione. |
45 |
Orbene, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che è necessario evitare che le emissioni di un impianto siano conteggiate due volte nell’assegnazione delle quote, dal momento che la direttiva 2003/87 e la decisione 2011/278 ostano al doppio conteggio delle emissioni nonché alla doppia assegnazione delle quote (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2016, Borealis e a., C‑180/15, EU:C:2016:647, punti da 70 a 73). |
46 |
In ogni caso, l’assegnazione, a tal titolo, di quote di emissione ad un impianto come quello oggetto del procedimento principale risulterebbe in contrasto con l’intento del legislatore dell’Unione di prendere in considerazione, nella definizione dei parametri di riferimento di prodotto, soltanto talune forme di recupero energetico efficiente dei gas di scarico. |
47 |
Alla luce del complesso delle suesposte considerazioni, l’allegato I, punto 2, della decisione 2011/278 dev’essere interpretato nel senso che un processo, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che consente non già di produrre, mediante sintesi chimica, idrogeno, bensì soltanto di isolare tale sostanza già contenuta in una miscela di gas non ricade nei limiti di sistema del parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno. A diversa conclusione si giungerebbe soltanto nel caso in cui tale processo, da un lato, si riferisse alla «produzione di idrogeno», ai sensi dell’allegato I della direttiva 2003/87, e, dall’altro, presentasse un collegamento tecnico con tale produzione. |
Sulla terza questione
48 |
Alla luce della risposta fornita alla prima e alla seconda questione, non occorre rispondere alla terza questione. |
Sulla quarta questione
49 |
Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare la sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a. (C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 e da C‑391/14 a C‑393/14, EU:C:2016:311), ove dovesse riconoscere alla ricorrente nel procedimento principale il diritto a ulteriori quote. |
50 |
A tal riguardo, dalla decisione di rinvio risulta che andrebbero assegnate ulteriori quote alla Evonik Degussa soltanto se un processo, come quello oggetto del procedimento principale, consistente unicamente nella separazione dell’idrogeno contenuto in una miscela di gas arricchito, rientrasse nei limiti di sistema del parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno. |
51 |
Pertanto, alla luce della risposta fornita alla prima e alla seconda questione, non occorre rispondere alla quarta questione. |
Sulle spese
52 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: |
L’allegato I, punto 2, della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che un processo, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che consente non già di produrre, mediante sintesi chimica, idrogeno, bensì soltanto di isolare tale sostanza già contenuta in una miscela di gas non ricade nei limiti di sistema del parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno. A diversa conclusione si giungerebbe soltanto nel caso in cui tale processo, da un lato, si riferisse alla «produzione di idrogeno», ai sensi dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, e, dall’altro, presentasse un collegamento tecnico con tale produzione. |
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.