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Document 62017CJ0214

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 settembre 2018.
    Alexander Mölk contro Valentina Mölk.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof.
    Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Protocollo dell’Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari – Articolo 4, paragrafo 3 – Domanda di pagamento di una pensione alimentare presentata dal creditore degli alimenti dinanzi all’autorità competente dello Stato dell’abituale residenza del debitore – Decisione che ha acquistato forza di giudicato – Ulteriore domanda, proposta dal debitore dinanzi alla stessa autorità, intesa a ridurre la pensione alimentare stabilita – Comparizione del creditore – Determinazione della legge applicabile.
    Causa C-214/17.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:744

    SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

    20 settembre 2018 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Protocollo dell’Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari – Articolo 4, paragrafo 3 – Domanda di pagamento di una pensione alimentare presentata dal creditore degli alimenti dinanzi all’autorità competente dello Stato dell’abituale residenza del debitore – Decisione che ha acquistato forza di giudicato – Ulteriore domanda, proposta dal debitore dinanzi alla stessa autorità, intesa a ridurre la pensione alimentare stabilita – Comparizione del creditore – Determinazione della legge applicabile»

    Nella causa C‑214/17,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 28 marzo 2017, pervenuta in cancelleria il 25 aprile 2017, nel procedimento

    Alexander Mölk

    contro

    Valentina Mölk,

    LA CORTE (Sesta Sezione),

    composta da C.G. Fernlund (relatore), presidente di sezione, S. Rodin ed E. Regan, giudici,

    avvocato generale: M. Szpunar

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per il sig. Mölk, da L. Lorenz, Rechtsanwalt;

    per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e M. Cancela Carvalho, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da M. Wilderspin e M. Heller, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 maggio 2018,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, approvato, a nome della Comunità europea, con la decisione 2009/941/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009 (GU 2009, L 331, pag. 17; in prosieguo: il «protocollo dell’Aia»).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Alexander Mölk e sua figlia, la sig.na Valentina Mölk, riguardante crediti alimentari.

    Contesto normativo

    Il protocollo dell’Aia

    3

    L’articolo 3 del protocollo dell’Aia, intitolato «Norma generale sulla legge applicabile», così dispone:

    «1.   Salvo disposizioni contrarie del presente protocollo, disciplina le obbligazioni alimentari la legge dello Stato di residenza abituale del creditore.

    2.   In caso di cambiamento della residenza abituale del creditore si applica la legge dello Stato della nuova residenza abituale, dal momento del cambiamento».

    4

    L’articolo 4 di tale protocollo, intitolato «Norme speciali a favore di taluni creditori», prevede quanto segue:

    «1.   Le seguenti disposizioni si applicano per le obbligazioni alimentari:

    a)

    dei genitori nei confronti dei figli;

    (…)

    2.   Qualora, in forza della legge di cui all’articolo 3, il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore, si applica la legge del foro.

    3.   Nonostante l’articolo 3, qualora il creditore abbia adito l’autorità competente dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale, si applica la legge del foro. Tuttavia, qualora in forza di tale legge il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore, si applica la legge dello Stato di residenza abituale del creditore.

    (…)».

    5

    Ai sensi dell’articolo 7 del protocollo suddetto, intitolato «Designazione della legge applicabile ai fini di un procedimento specifico»:

    «1.   Nonostante gli articoli da 3 a 6, il creditore e il debitore di alimenti possono, unicamente ai fini di un procedimento specifico in un dato Stato, designare espressamente quale legge applicabile a un’obbligazione alimentare la legge di detto Stato.

    2.   Una designazione anteriore all’avvio del procedimento in questione deve formare oggetto di un accordo, firmato da entrambe le parti, redatto in forma scritta o registrato su un supporto il cui contenuto è accessibile per ulteriore consultazione».

    6

    L’articolo 8 dello stesso protocollo, intitolato «Designazione della legge applicabile», recita come segue:

    «1.   Nonostante gli articoli 3, 4, 5 e 6, il creditore e il debitore di alimenti possono, in qualsiasi momento, designare quale legge applicabile a un’obbligazione alimentare una delle seguenti leggi:

    (…)

    b)

    la legge dello Stato di residenza abituale di una delle parti al momento della designazione;

    (…)

    3.   Il paragrafo 1 non si applica alle obbligazioni alimentari nei confronti di una persona di età inferiore a diciotto anni o di un adulto che, a causa di un’alterazione o di un’insufficienza delle facoltà personali, non è in grado di curare i suoi interessi.

    4.   Nonostante la legge designata dalle parti a norma del paragrafo 1, la legge dello Stato in cui il creditore risiede abitualmente al momento della designazione determina se il creditore possa rinunciare al proprio diritto agli alimenti.

    5.   A meno che, al momento della designazione, le parti fossero pienamente informate e consapevoli delle conseguenze della loro designazione, la legge designata dalle parti non si applica qualora la sua applicazione determini conseguenze manifestamente inique o irragionevoli per una delle parti».

    Il regolamento (CE) n. 4/2009.

    7

    Ai sensi dell’articolo 1, intitolato «Ambito di applicazione», del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1):

    «Il presente regolamento si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità.

    (…)».

    8

    L’articolo 3 di tale regolamento, intitolato «Disposizioni generali», prevede quanto segue:

    «Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri:

    a)

    l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente; o

    b)

    l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente (…)

    (…)».

    9

    In forza dell’articolo 5 di tale regolamento, intitolato «Competenza fondata sulla comparizione del convenuto»:

    «Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, è competente l’autorità giurisdizionale dello Stato membro dinanzi alla quale compare il convenuto. Tale norma non è applicabile se la comparizione è intesa a eccepire l’incompetenza».

    10

    L’articolo 15 dello stesso regolamento, intitolato «Determinazione della legge applicabile», reca il testo seguente:

    «La legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il [protocollo dell’Aia] negli Stati membri vincolati da tale strumento».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    11

    Il sig. Mölk risiede abitualmente in Austria, mentre sua figlia, la sig.na Mölk, risiede abitualmente in Italia.

    12

    In forza dell’ordinanza del Bezirksgericht Innsbruck (Tribunale circoscrizionale di Innsbruck, Austria) del 10 ottobre 2014, il sig. Mölk è tenuto a versare alla sig.na Mölk un assegno alimentare mensile.

    13

    Tale ordinanza è stata emessa, in applicazione della legge austriaca, in seguito alla domanda di assegno alimentare presentata dalla creditrice, sig.na Mölk, dinanzi a tale giudice, in conformità all’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia.

    14

    Nel corso del 2015, il sig. Mölk ha chiesto al Bezirksgericht Innsbruck (Tribunale circoscrizionale di Innsbruck) di ridurre l’assegno alimentare a decorrere dal 1o febbraio 2015, in quanto il suo reddito netto era diminuito. La creditrice ha chiesto il rigetto della domanda.

    15

    Con un’ordinanza dell’11 dicembre 2015, il Bezirksgericht Innsbruck (Tribunale circoscrizionale di Innsbruck) ha respinto la domanda del sig. Mölk facendo applicazione della legge italiana. Secondo tale giudice, la domanda in esame era disciplinata dalla legge sopraindicata in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, del protocollo dell’Aia, dato che la residenza abituale della sig.na Mölk, alla data della domanda, si trovava in Italia.

    16

    Con un’ordinanza del 9 marzo 2016, il Landesgericht Innsbruck (Tribunale del Land di Innsbruck, Austria) ha confermato, in appello, la decisione del Bezirksgericht Innsbruck (Tribunale circoscrizionale di Innsbruck), basando tuttavia la sua valutazione sulla legge austriaca.

    17

    Tale organo giurisdizionale di secondo grado ha considerato che, in assenza di un cambiamento della residenza abituale delle due parti, non poteva sussistere una modifica della legge applicata nell’ordinanza del Bezirksgericht Innsbruck (Tribunale circoscrizionale di Innsbruck, Austria) del 10 ottobre 2014, per il semplice fatto che il debitore degli alimenti aveva presentato una domanda di riduzione dell’assegno alimentare in esame qualche mese soltanto dopo l’emanazione dell’ordinanza suddetta, che aveva acquistato forza di giudicato.

    18

    Il sig. Mölk ha presentato un’impugnazione dinanzi al giudice del rinvio chiedendo che si statuisse riguardo al credito degli alimenti in conformità alla legge italiana. Egli sostiene che se tale legge fosse stata applicata correttamente, la sua domanda avrebbe dovuto essere accolta.

    19

    Il giudice del rinvio si chiede quale sia la legge applicabile in un caso di specie come quello del procedimento principale, osservando che nella dottrina esistono due correnti dottrinarie contrapposte.

    20

    Secondo la prima corrente dottrinale, la legge applicabile, determinata in conformità all’articolo 3 del protocollo dell’Aia, è la legge dello Stato in cui il creditore risiede abitualmente, anche se non è la legge dello Stato in cui si trova l’autorità che ha adottato la decisione iniziale in materia di alimenti.

    21

    Secondo l’altra corrente dottrinale, invece, la decisione sulla riforma di una decisione nazionale o di una decisione straniera riconosciuta dovrebbe essere adottata sulla base della legge già applicata in materia di obbligazioni alimentari.

    22

    Di conseguenza, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) ha disposto la sospensione del procedimento sottoponendo alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se l’articolo 4, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 3 del protocollo dell’Aia (…), debba essere interpretato nel senso che la domanda presentata dal debitore di un assegno alimentare, assegno già determinato con provvedimento passato in giudicato, al fine di ottenerne la riduzione, in considerazione dell’intervenuta variazione nel livello di reddito, sia disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore dell’assegno alimentare anche nel caso in cui l’assegno dovuto sino a tal momento sia stato fissato giudizialmente, su richiesta del creditore e a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia (…), in base alla legge dello Stato di residenza abituale ed invariata del debitore.

    2)

    In caso di risposta affermativa alla prima questione:

    Se l’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia (…) debba essere interpretato nel senso che l’autorità competente dello Stato di residenza abituale del debitore degli alimenti debba considerarsi “adita” anche nel caso di costituzione in giudizio del creditore, accompagnata dalla deduzione di contestazioni nel merito, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 4/2009, nell’ambito di un procedimento avviato dal debitore dinanzi alla medesima autorità».

    Sulle questioni pregiudiziali

    23

    Va ricordato preliminarmente che la Corte è competente ad interpretare il protocollo dell’Aia (sentenza del 7 giugno 2018, KP, C‑83/17, EU:C:2018:408, punto 25).

    Sulla prima questione

    24

    Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia debba essere interpretato nel senso che risulti, da una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui l’assegno alimentare da pagare è stato fissato con una decisione che ha acquistato forza di giudicato, su domanda del creditore e, in forza di tale articolo 4, paragrafo 3, secondo la legge del foro indicata in conformità a tale disposizione, che tale legge disciplini un’ulteriore domanda presentata dal debitore dinanzi all’autorità competente dello Stato in cui risiede abitualmente contro il creditore, al fine di veder ridotto tale assegno alimentare.

    25

    Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia la legge del foro si applica, malgrado l’articolo 3 di tale protocollo, su iniziativa del creditore qualora quest’ultimo, come la sig.na Mölk nel procedimento principale, abbia proposto la sua domanda dinanzi all’autorità competente dello Stato in cui il debitore alimentare risiede abitualmente.

    26

    Si deve quindi stabilire se, sebbene la formulazione dell’articolo 4, paragrafo 3 non lo preveda espressamente, tale disposizione continui a produrre effetti allorché il debitore, come fa il sig. Mölk nel procedimento principale, adisce la stessa autorità sottoponendole un’ulteriore domanda, in modo tale che la legge precedentemente designata è applicabile anche al nuovo procedimento.

    27

    Per rispondere a tale quesito, occorre interpretare l’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia tenendo conto non soltanto della sua formulazione, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa cui appartiene.

    28

    Con riferimento al contesto in cui si inscrive l’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia, va osservato che tale disposizione si inscrive in un sistema di norme di collegamento istituito da detto protocollo, che prevede l’applicazione in via principale della legge dello Stato di residenza abituale del creditore, in conformità all’articolo 3 del protocollo suddetto. Gli autori del protocollo dell’Aia hanno considerato che tale legge presentava il nesso più stretto con la situazione del creditore e, pertanto, appariva quella più adeguata a disciplinare i problemi concreti cui il creditore di alimenti può andare incontro (sentenza del 7 giugno 2018, KP, C‑83/17, EU:C:2018:408, punto 42).

    29

    L’articolo 4 del protocollo dell’Aia contiene norme speciali a favore di taluni creditori, riguardanti in particolare gli obblighi dei genitori verso i figli, le quali si applicano in subordine. Pertanto, il paragrafo 2 di tale articolo 4 prevede che la legge del foro si applichi qualora il creditore non possa ottenere alimenti in forza della legge designata in via principale conformemente all’articolo 3 di tale protocollo.

    30

    L’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia deroga alla norma stabilita dal protocollo stesso e ricordata al punto 28 della presente sentenza, secondo cui l’autorità competente applica, in via principale, la legge dello Stato in cui il creditore risiede abitualmente. Tale articolo 4, paragrafo 3, capovolge i criteri di collegamento previsti all’articolo 3 e all’articolo 4, paragrafo 2, di detto protocollo, indicando, in primo luogo, la legge del foro allorché il creditore ha adito l’autorità competente dello Stato in cui il debitore ha la sua residenza abituale (sentenza del 7 giugno 2018, KP, C‑83/17, EU:C:2018:408, punto 44) e, in secondo luogo, la legge dello Stato in cui il creditore ha la sua residenza abituale, se quest’ultimo non può ottenere gli alimenti dal debitore in forza della legge del foro.

    31

    Il protocollo dell’Aia, prevedendo che la legge del foro in luogo della legge dello Stato della residenza abituale del creditore possa essere applicata per prima, conferisce a quest’ultimo la possibilità di scegliere indirettamente la prima di tali leggi, in quanto tale scelta deriva dalla proposizione da parte del creditore della sua domanda dinanzi all’autorità competente dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale.

    32

    Tale possibilità persegue l’obiettivo di proteggere il creditore considerato come la parte più debole nei suoi rapporti con il debitore, permettendogli, di fatto, di effettuare una scelta della legge applicabile alla sua domanda. In tale contesto, qualora il procedimento in cui tale domanda si inscrive si sia concluso con una decisione che ha acquistato forza di giudicato, dall’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia non deriva che occorra estendere gli effetti di tale scelta ad un nuovo procedimento proposto non dal creditore, bensì dal debitore.

    33

    Inoltre, trattandosi di una deroga alla norma enunciata all’articolo 3 del protocollo dell’Aia, occorre interpretare quest’ultima restrittivamente, senza spingersi oltre il caso di specie espressamente considerato.

    34

    Tali considerazioni sono corroborate dalla relazione esplicativa del prof. Andrea Bonomi sul protocollo dell’Aia (testo adottato dalla 21a sessione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato).

    35

    Infatti, come il prof. Bonomi ha osservato, al punto 67 di tale relazione, la deroga prevista al principio del collegamento alla legge della residenza abituale delle creditore può essere giustificata se il creditore stesso decide di proporre l’azione nello Stato di residenza del debitore, mentre essa sembra eccessiva nel caso in cui l’azione sia stata proposta in tale Stato su iniziativa del debitore, in particolare in occasione di una domanda di revisione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari.

    36

    Una comparazione di tale articolo 4, paragrafo 3, con le disposizioni del protocollo dell’Aia che consentono alle parti di scegliere di comune accordo la legge applicabile all’obbligazione alimentare, cioè gli articoli 7 e 8 di tale protocollo, conforta parimenti tale analisi.

    37

    L’articolo 8 del protocollo dell’Aia permette al creditore e al debitore di indicare, in ogni momento, una delle diverse leggi enumerate al paragrafo 1 di detto articolo 8 per disciplinare un’obbligazione alimentare. La legge così indicata si applica non ad un particolare procedimento, ma a tutti i procedimenti relativi ad un’obbligazione siffatta.

    38

    Poiché la scelta della legge applicabile è destinata a durare nel tempo, gli autori del protocollo dell’Aia hanno assoggettato l’applicazione dell’articolo 8 di quest’ultimo a determinate condizioni, al fine di ridurre al minimo, segnatamente per il creditore, il rischio di effetti negativi. Tra esse, vanno citate, tra l’altro, quelle che compaiono al paragrafo 3 di detto articolo 8, secondo cui soltanto le parti di età uguale o superiore agli anni 18 possono compiere una scelta siffatta in base all’articolo in parola. Inoltre, il paragrafo 5 dello stesso articolo 8 prevede che, a meno che, al momento della designazione, le parti fossero pienamente informate e consapevoli delle conseguenze della loro designazione, la legge designata dalle parti non si applica qualora la sua applicazione determini conseguenze manifestamente inique o irragionevoli per una delle parti.

    39

    Tali disposizioni di protezione non esistono nell’ambito dell’articolo 7 del protocollo dell’Aia, che consente del pari alle parti di scegliere la legge applicabile, ma esclusivamente nell’ambito di un procedimento particolare. La scelta della legge effettuata vale pertanto solo per tale procedimento e non per i procedimenti successivi, relativi alla stessa obbligazione alimentare, il che circoscrive il rischio di effetti negativi di tale scelta.

    40

    L’assenza di tali disposizioni di protezione nel testo dell’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia milita anche a favore della tesi secondo cui detta disposizione si applica in un unico procedimento, cioè quello avviato dal creditore al ricorrere delle condizioni che essa prevede espressamente.

    41

    Al riguardo, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 48 delle sue conclusioni, se la scelta iniziale della legge del foro compiuta dal creditore in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia comportasse che, in un procedimento successivo avviato dal debitore dinanzi all’autorità competente della sua residenza abituale, la stessa legge si applichi ugualmente, ciò consentirebbe di eludere la soglia d’età minima prevista all’articolo 8, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia e le altre disposizioni di protezione che figurano nell’articolo 8 suddetto.

    42

    Pertanto, occorre giudicare che l’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia riguarda esclusivamente la situazione in cui il creditore sceglie indirettamente la legge del foro nell’ambito di un procedimento che egli ha avviato dinanzi all’autorità competente dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale, e non si estende ad un procedimento ulteriore avviato dopo che la decisione nel procedimento iniziale ha acquistato forza di giudicato.

    43

    Tale conclusione non può essere confutata dalla circostanza dedotta dal governo portoghese, secondo cui tale procedimento ulteriore potrebbe essere avviato poco tempo dopo il primo e sarebbe paradossale che domande concorrenti, che si collocano in un breve periodo durante il quale non sia intervenuto alcun cambio di residenza abituale delle parti, debbano essere esaminate alla luce di ordinamenti giuridici diversi.

    44

    Al riguardo, va sottolineato che la determinazione della legge applicabile non può dipendere dalla data in cui un eventuale secondo procedimento venga avviato. Infatti, tale interpretazione pregiudicherebbe l’obiettivo di prevedibilità che il protocollo dell’Aia persegue (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2018, KP, C‑83/17, EU:C:2018:408, punto 41).

    45

    Come ha osservato l’avvocato generale ai paragrafi 42 e 64 delle sue conclusioni, l’inconveniente presentato dall’applicazione di leggi diverse per procedimenti successivi tra le stesse parti sembra inerente al sistema di norme di diritto internazionale privato fissate dal protocollo dell’Aia.

    46

    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia deve essere interpretato nel senso che non risulta, da una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui l’assegno alimentare da pagare è stato fissato con una decisione che ha acquistato forza di giudicato, su domanda del creditore e, in forza di tale articolo 4, paragrafo 3, secondo la legge del foro indicata in conformità a tale disposizione, che tale legge disciplini un’ulteriore domanda presentata dal debitore dinanzi ai giudici dello Stato in cui risiede abitualmente contro il creditore, al fine di veder ridotto tale assegno alimentare.

    Sulla seconda questione

    47

    Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia debba essere interpretato nel senso che l’autorità competente dello Stato di residenza abituale del debitore degli alimenti debba considerarsi «adita», ai sensi di detto articolo, nel caso di comparizione in giudizio del creditore, accompagnata dalla deduzione di contestazioni nel merito, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 4/2009, nell’ambito di un procedimento avviato dal debitore dinanzi alla medesima autorità.

    48

    Come risulta dall’analisi svolta nell’ambito della risposta alla prima questione, l’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia costituisce una disposizione derogatoria alla norma principale di collegamento ricordata al punto 28 della presente sentenza, di modo che non occorre estendere la sua applicazione oltre le situazioni che esso prevede espressamente.

    49

    Tale disposizione si applica solo al ricorrere di due condizioni, cioè che l’autorità adita sia quella dello Stato di residenza abituale del debitore e che sia il creditore ad adire tale autorità, e cioè, in altri termini, che l’azione sia intentata da quest’ultimo.

    50

    Nel caso di un’azione intentata dal debitore dinanzi all’autorità dello Stato in cui egli ha la residenza abituale, la comparizione del creditore può di certo comportare la competenza di tale autorità, come prevede l’articolo 5 del regolamento n. 4/2009.

    51

    Tuttavia, da tale accettazione di competenza non si può dedurre che il creditore abbia ugualmente «adito» l’autorità dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia.

    52

    Tale interpretazione comporterebbe, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 72 delle sue conclusioni, che la legge del foro che tale disposizione impone si applicherebbe in tutti i procedimenti avviati dinanzi a tale autorità, mentre dalla risposta alla prima questione risulta che la facoltà concessa al creditore dall’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia, di scegliere indirettamente tale legge, vale soltanto per i procedimenti avviati di sua iniziativa.

    53

    Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia deve essere interpretato nel senso che l’autorità competente dello Stato di residenza abituale del debitore degli alimenti non deve considerarsi «adita», ai sensi di detto articolo, nel caso di comparizione in giudizio del creditore, accompagnata dalla deduzione di contestazioni nel merito, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 4/2009, nell’ambito di un procedimento avviato dal debitore dinanzi alla medesima autorità.

    Sulle spese

    54

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

     

    1)

    L’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, approvato, a nome della Comunità europea, con la decisione 2009/941/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che non risulta, da una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui l’assegno alimentare da pagare è stato fissato con una decisione che ha acquistato forza di giudicato, su domanda del creditore e, in forza di tale articolo 4, paragrafo 3, secondo la legge del foro indicata in conformità a tale disposizione, che tale legge disciplini un’ulteriore domanda presentata dal debitore dinanzi ai giudici dello Stato in cui risiede abitualmente contro il creditore, al fine di veder ridotto tale assegno alimentare.

     

    2)

    L’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia, del 23 novembre 2007, deve essere interpretato nel senso che l’autorità competente dello Stato di residenza abituale del debitore degli alimenti non deve considerarsi «adita», ai sensi di detto articolo, nel caso di comparizione in giudizio del creditore, accompagnata dalla deduzione di contestazioni nel merito, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, nell’ambito di un procedimento avviato dal debitore dinanzi alla medesima autorità.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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