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Document 62017CC0174

Conclusioni dell’avvocato generale N. Wahl, presentate il 25 luglio 2018.
Unione europea contro Plásticos Españoles SA (ASPLA) e Armando Álvarez SA.
Impugnazione – Ricorso per risarcimento danni – Articolo 340, secondo comma, TFUE – Durata eccessiva del procedimento nell’ambito di due cause dinanzi al Tribunale dell’Unione europea – Risarcimento del danno asseritamente subito dalle ricorrenti – Danno patrimoniale – Spese di garanzia bancaria – Nesso causale – Interessi di mora.
Cause riunite C-174/17 P e C-222/17 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:615

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NILS WAHL

presentate il 25 luglio 2018 ( 1 )

Cause riunite C‑174/17 P e C‑222/17 P

Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea

contro

Plásticos Españoles, SA (ASPLA)

Armando Álvarez, SA (C‑174/17 P)

e

Plásticos Españoles, SA (ASPLA)

Armando Álvarez, SA

contro

Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (C‑222/17 P)

«Impugnazione–Ricevibilità–Responsabilità extracontrattuale–Ragionevole durata del procedimento–Corte di giustizia dell’Unione europea–Obbligo di statuire entro un termine ragionevole–Danno patrimoniale–Spese di garanzia bancaria–Interessi–Nesso di causalità»

1. 

Quali sono i tipi di danno che l’Unione europea è tenuta a risarcire, a norma dell’articolo 340 TFUE, ai soggetti il cui diritto a che la propria causa sia decisa entro un termine ragionevole sia stato violato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea? Più in particolare, in quali circostanze deve essere riconosciuto il risarcimento del danno asseritamente causato da un ritardo eccessivo?

2. 

Queste sono, in sostanza, le questioni fondamentali sollevate dalle impugnazioni proposte dall’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea ( 2 ), dalla Plásticos Españoles SA (in prosieguo: «ASPLA») e dalla Armando Álvarez SA avverso la sentenza del Tribunale del 17 febbraio 2017, ASPLA e Armando Álvarez/Unione europea, T‑40/15 (in prosieguo: la «sentenza impugnata») ( 3 ), con la quale quest’ultimo ha attribuito alla ASPLA e alla Armando Álvarez determinati importi a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dalle stesse in conseguenza della violazione dell’obbligo di decidere entro un termine ragionevole la causa che ha dato luogo alle sentenze del 16 novembre 2011, ASPLA/Commissione, T‑76/06 ( 4 ) e Álvarez/Commissione, T‑78/06 ( 5 ).

3. 

Questioni molto simili sono state sollevate anche nell’ambito di altri quattro ricorsi, due presentati dall’Unione europea e due da altre società, avverso due sentenze del Tribunale con cui il giudice in parola ha concesso un risarcimento per il danno patrimoniale e non patrimoniale subito da tali società per effetto della violazione dell’obbligo di statuire entro un termine ragionevole. Presenterò oggi le mie conclusioni anche in relazione a detti procedimenti ( 6 ). Le presenti conclusioni dovrebbero quindi essere lette congiuntamente alle altre.

I. Fatti all’origine del procedimento

4.

Con atto introduttivo depositato il 24 febbraio 2006, la ASPLA, da un lato, e la Armando Álvarez, dall’altro lato, hanno proposto ricorso a norma dell’(attuale) articolo 263 TFUE avverso la decisione della Commissione del 30 novembre 2005, C(2005) 4634, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo [101 TFUE] (caso COMP/F/38.354 – Sacchi industriali) (in prosieguo, la «decisione C(2005) 4634») ( 7 ).

5.

Con sentenze del 16 novembre 2011, il Tribunale ha respinto tali ricorsi ( 8 ). La ASPLA e la Armando Álvarez hanno proposto impugnazione avverso le sentenze del Tribunale. La Corte di giustizia, con sentenze del 22 maggio 2014 ( 9 ), ha respinto le impugnazioni.

II. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate

6.

Con atto introduttivo depositato il 27 gennaio 2015, la ASPLA e la Armando Álvarez hanno proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 268 TFUE contro l’Unione europea per il risarcimento del danno asseritamente subito a causa della durata del procedimento dinanzi al Tribunale nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 16 novembre 2011, T‑76/06 e T‑78/06. In sostanza, la ASPLA e la Armando Álvarez hanno chiesto al Tribunale di condannare l’Unione a versare loro un risarcimento pari a EUR 3 495 038.66, maggiorato degli interessi compensativi e di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti percentuali, a decorrere dalla data di presentazione del ricorso.

7.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha condannato l’Unione europea a versare un risarcimento pari a EUR 44 951.24 alla ASPLA e un risarcimento pari a EUR 111 042.48 alla Armando Álvarez per il danno patrimoniale subito da ciascuna di tali società in conseguenza della violazione dell’obbligo di statuire entro un termine ragionevole nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 16 novembre 2011, ASPLA/Commissione (T‑76/06) e Armando Álvarez/Commissione (T‑78/06). Entrambi detti importi risarcitori dovevano essere rivalutati, applicando interessi compensativi, a partire dal 27 gennaio 2015 e fino alla data di pronuncia della sentenza, al tasso d’inflazione annuo fissato dall’Eurostat, per il periodo in questione, nello Stato membro in cui tali società hanno sede. Inoltre, il Tribunale ha stabilito che i due importi in parola dovevano essere maggiorati degli interessi di mora, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza in questione e fino a pagamento integrale, al tasso fissato dalla BCE per le sue principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti percentuali. Il Tribunale ha respinto i ricorsi quanto al resto.

8.

Per quanto concerne le spese, il Tribunale: i) ha condannato la ASPLA e la Armando Álvarez, da un lato, e l’Unione europea, dall’altro lato, a sopportare le proprie spese; e ii) ha condannato la Commissione europea a sopportare le proprie spese.

III. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

9.

Con ricorso depositato il 5 aprile 2017, nella causa C‑174/17 P, l’Unione europea chiede che la Corte voglia:

annullare il punto 1 della sentenza impugnata;

respingere, in quanto infondata, la domanda proposta in primo grado dalla ASPLA e dalla Armando Álvarez volta a ottenere il pagamento di un importo pari a EUR 3 495 038.66 a titolo di risarcimento del danno da esse asseritamente subito a causa della violazione dell’obbligo di statuire entro un termine ragionevole;

condannare la ASPLA e la Armando Álvarez alle spese.

10.

Da parte loro, la ASPLA e la Armando Álvarez chiedono che la Corte voglia:

respingere il ricorso;

condannare l’Unione europea alle spese.

11.

Con ricorso depositato il 27 aprile 2017, nella causa C‑222/17 P, la ASPLA e la Armando Álvarez chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

condannare l’Unione europea a versare alle ricorrenti EUR 3 495 038.66, unitamente ai relativi interessi compensativi e di mora, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del Tribunale, del secondo paragrafo dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

condannare l’Unione europea alle spese.

12.

Da parte sua, l’Unione europea chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione;

condannare l’ASPLA e la Armando Álvarez alle spese.

13.

La Commissione europea è stata ammessa a intervenire nel procedimento nella causa C‑174/17 P a sostegno delle conclusioni dell’Unione europea.

14.

Con decisione del presidente della Prima Sezione, del 17 aprile 2018, le cause C‑174/17 P e C‑222/17 P sono state riunite ai fini delle conclusioni e della sentenza.

IV. Valutazione dei motivi di impugnazione

A.   Osservazioni preliminari

15.

Con il suo ricorso nella causa C‑174/17 P, l’Unione europea deduce due motivi di impugnazione, sostenendo che il Tribunale è incorso in un errore di diritto interpretando erroneamente le nozioni di «nesso di causalità» e «danno». La Commissione concorda, in sostanza, con l’Unione europea.

16.

La ASPLA e la Armando Álvarez sostengono che tali motivi di impugnazione sono infondati.

17.

Nel loro ricorso nella causa C‑222/17 P, la ASPLA e la Armando Álvarez fanno valere cinque motivi di impugnazione. Con il loro primo motivo di impugnazione, esse lamentano un errore di diritto e mancanza di sufficiente argomentazione nella valutazione del Tribunale relativa a ciò che costituisce ragionevole lasso di tempo tra la fase scritta e la fase orale del procedimento. Con il loro secondo motivo di impugnazione, esse fanno valere un errore di diritto nella valutazione del danno patrimoniale subito. Il terzo motivo di impugnazione invocato dalla ASPLA e dalla Armando Álvarez riguarda un presunto errore di diritto commesso dal Tribunale nell’applicazione del principio «non ultra petita», per quanto concerne la valutazione del danno patrimoniale subito. Con il loro quarto motivo di impugnazione, tali società sostengono che, utilizzando un metodo di calcolo del danno patrimoniale diverso da quello da esse proposto, il Tribunale ha violato il loro diritti di difesa. Il quinto motivo di impugnazione, infine, riguarda la presunta contraddittorietà della sentenza impugnata per quanto concerne il periodo in cui il danno patrimoniale sofferto dalla ASPLA e dalla Armando Álvarez doveva essere risarcito.

18.

Da parte sua, l’Unione europea sostiene che i motivi di impugnazione dedotti dalla ASPLA e dalla Armando Álvarez dovrebbero essere respinti.

19.

Nelle presenti conclusioni, esaminerò, anzitutto, i motivi di impugnazione concernenti il danno patrimoniale. In seguito, non sarà quindi necessario esaminare i motivi di ricorso riguardanti la valutazione del Tribunale del periodo di tempo trascorso tra la fase scritta e la fase orale del procedimento che, nella fattispecie, dovrebbe considerarsi ragionevole.

B.   Danno patrimoniale

20.

I due motivi di impugnazione dedotti dall’Unione europea nella causa C‑174/17 P, nonché il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di impugnazione dedotti dalla ASPLA e dalla Armando Álvarez nella causa C‑222/17 P, riguardano tutti le conclusioni del Tribunale per quanto concerne il danno patrimoniale asseritamente subito dalla ASPLA e dalla Armando Álvarez. In particolare, entrambe le parti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’esaminare le domande della ASPLA e della Armando Álvarez relative al danno derivante dalle spese connesse alla garanzia bancaria che tali società hanno fornito alla Commissione al fine di evitare il pagamento immediato dell’ammenda inflitta con la decisione C(2005) 4634. Inoltre, la ASPLA e la Armando Álvarez sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto respingendo la loro domanda di risarcimento degli interessi versati alla Commissione nel corso del periodo di superamento del limite.

21.

Ritengo opportuno iniziare la mia analisi giuridica delle questioni di cui trattasi con l’esame delle censure relative alle spese di garanzia bancaria sostenute dalla ASPLA e dalla Armando Álvarez. A tal fine, inizierò con il primo motivo di impugnazione dedotto dall’Unione europea. Successivamente mi occuperò, unicamente per ragioni di completezza, del secondo motivo di impugnazione dell’Unione europea. Dopo di che, non sarà necessario esaminare i restanti motivi di ricorso riguardanti le spese di garanzia bancaria dedotti dalla ASPLA e dalla Armando Álvarez.

22.

Esaminerò, infine, il secondo motivo di impugnazione della ASPLA e della Armando Álvarez, concernente il pagamento degli interessi sull’ammenda nel corso del periodo di superamento del limite.

1. Spese di garanzia bancaria: sull’esistenza di un nesso di causalità

23.

Con il suo primo motivo di impugnazione, l’Unione europea, sostenuta dalla Commissione europea, contesta l’interpretazione e l’applicazione, da parte del Tribunale, della nozione di «nesso di causalità». In sostanza, l’Unione europea sostiene che non sussiste alcun nesso di causalità diretto tra la violazione, da parte del Tribunale, dell’obbligo di statuire entro un termine ragionevole nelle cause T‑76/06 e T‑78/06 e il danno subito dalla ASPLA dalla Armando Álvarez derivante dal pagamento delle spese di garanzia bancaria. In particolare, l’Unione europea sottolinea che il danno si configura come la conseguenza della scelta, effettuata dalla ASPLA e dalla Armando Álvarez di mantenere operativa la garanzia bancaria nel corso del procedimento, anziché pagare l’ammenda inflitta dalla Commissione. Dal canto loro, la ASPLA e la Armando Álvarez si avvalgono, sul punto, della sentenza impugnata: a loro avviso, le spese di garanzia bancaria sostenute nel periodo di superamento del limite sono state causate dall’omessa decisione della causa, da parte del Tribunale, entro un termine ragionevole.

24.

Nel prosieguo, inizierò illustrando brevemente il ragionamento seguito dal Tribunale e, successivamente, spiegherò il motivo per cui ritengo che il primo motivo di impugnazione dell’Unione europea sia fondato.

25.

Ai punti 84 e 85 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato la costante giurisprudenza secondo la quale il danno di cui si chiede il risarcimento nell’ambito di un ricorso per responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea dev’essere effettivo e certo, aspetto che incombe al ricorrente provare. Spetta altresì al ricorrente fornire la prova dell’esistenza di un nesso di causalità, ossia di un nesso sufficientemente diretto tra il comportamento contestato e il danno lamentato.

26.

Ai punti da 104 a 107 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato che, se la durata del procedimento nelle cause T‑76/06 e T‑78/06 non avesse ecceduto il termine ragionevole di giudizio, la ASPLA e la Armando Álvarez non avrebbero dovuto pagare le spese di garanzia bancaria durante il periodo di superamento del limite. Ciò significava, a suo parere, che sussisteva un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo di decidere entro un termine ragionevole e il verificarsi del danno subito dalla ASPLA e dalla Armando Álvarez come conseguenza del pagamento delle spese di garanzia bancaria durante il periodo di superamento del limite.

27.

Richiamando la giurisprudenza precedente (in prosieguo: la «giurisprudenza Holcim») ( 10 ), il Tribunale ha riconosciuto, al punto 109 della sentenza impugnata, che, in linea di principio, le spese di garanzia bancaria sostenute da un’impresa sanzionata da una decisione della Commissione sono la conseguenza della decisione dell’impresa stessa di fornire una garanzia bancaria al fine di evitare di adempiere all’obbligo di pagamento dell’ammenda entro il termine fissato nella decisione impugnata. Pertanto, tali spese non possono, di norma, essere considerate come una conseguenza diretta del comportamento dell’istituzione.

28.

Tuttavia, il Tribunale ha poi proseguito il ragionamento, ai punti da 110 a 112 della sentenza impugnata, operando una distinzione tra la causa in esame e quelle che hanno dato luogo alla giurisprudenza Holcim. Il Tribunale ha ritenuto che, nel momento in cui la ASPLA e la Armando Álvarez hanno proposto i loro ricorsi nelle cause T‑76/06 e T‑78/06 e nel momento in cui hanno fornito una garanzia bancaria, non fosse prevedibile una violazione dell’obbligo di statuire entro un termine ragionevole, e che la ASPLA e la Armando Álvarez potevano legittimamente attendersi che i loro ricorsi fossero esaminati entro un termine ragionevole. Il Tribunale ha altresì osservato che il termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑76/06 e T‑78/06 era stato superato dopo la decisione iniziale delle ricorrenti di fornire una garanzia bancaria. Per detti motivi, esso ha dichiarato che il nesso tra il superamento del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑76/06 e T‑78/06 e il pagamento delle spese di garanzia bancaria durante il periodo di superamento del limite non poteva considerarsi interrotto dalla decisione iniziale della ASPLA e della Armando Álvarez di non procedere al pagamento immediato dell’ammenda e di fornire una garanzia bancaria. Pertanto, al punto 113 della sentenza, esso ha concluso che il nesso di causalità era sufficientemente diretto ai fini dell’articolo 340 TFUE.

29.

Il ragionamento seguito dal Tribunale è, a mio avviso, errato. In sostanza, il Tribunale riconosce l’autorità derivante dalla giurisprudenza Holcim ma, in seguito, distingue la presente causa da quelle che sono state oggetto di tale giurisprudenza. Analogamente al Tribunale, ritengo che la giurisprudenza Holcim sia solida, ma, diversamente dal Tribunale, non ritengo che la presente causa si distingua in modo sostanziale dalle cause alla base della sentenza Holcim:: a mio parere, nessuno dei due motivi forniti dal Tribunale a sostegno di siffatta differenziazione, vuoi considerato singolarmente, vuoi congiuntamente all’altro, è convincente.

30.

Prima di esporre in dettaglio le ragioni del mio punto di vista, vorrei sottolineare che, in base a una giurisprudenza consolidata, l’articolo 340 TFUE non può essere interpretato nel senso di imporre all’Unione europea l’obbligo di risarcire qualsiasi conseguenza dannosa, anche remota, di comportamenti delle sue istituzioni ( 11 ) Di conseguenza, nell’ambito di un ricorso per responsabilità extracontrattuale dell’Unione, non è sufficiente che la condotta contestata costituisca una delle cause del danno lamentato, giacché tale condotta deve costituire la causa determinante del danno ( 12 ). In altre parole, sussiste un nesso sufficiente solo se il danno è conseguenza diretta dell’atto illegittimo dell’istituzione responsabile e non dipende dall’intervento di altre cause, positive o negative ( 13 ).

a) Sulla prevedibilità della condotta illegittima

31.

La prima motivazione offerta dal Tribunale per distinguere la presente causa da quelle che hanno dato luogo alla giurisprudenza Holcim è che, nel momento in cui la ASPLA e la Armando Álvarez hanno proposto i loro ricorsi nelle cause T‑76/06 e T‑78/06 e nel momento in cui hanno costituito la garanzia bancaria, non era prevedibile la violazione, da parte del Tribunale, dell’obbligo di statuire entro un termine ragionevole.

32.

Tuttavia, tale affermazione è, in primo luogo, inesatta. Purtroppo, un certo numero di cause che erano state decise dal Tribunale poco prima della proposizione dei ricorsi nelle cause T‑76/06 e T‑78/06 sono state caratterizzate da una lunga durata ( 14 ). Ciò vale, in particolare, per le cause riguardanti l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza, e in particolare sui cartelli ( 15 ), che sono notoriamente complesse e dispendiose in termini di tempo e possono richiedere una gestione parallela o coordinata di vari procedimenti contemporaneamente.

33.

Certamente, la ASPLA e la Armando Álvarez, come qualsiasi altro ricorrente, potevano attendersi che le loro cause fossero decise entro un termine ragionevole. Tuttavia, alla luce dell’attività e del ruolo generale del Tribunale all’epoca dei fatti, il calcolo della probabile durata del procedimento al fine di stimare il potenziale costo totale della garanzia bancaria era un’operazione piuttosto incerta e complessa.

34.

In secondo luogo, e aspetto ancora più importante, a prescindere dal fatto che l’eccessivo ritardo nelle cause T‑76/06 e T‑78/06 fosse prevedibile, il Tribunale ha commesso un errore utilizzando la nozione di «prevedibilità» al fine di accertare la sussistenza di un nesso di causalità sufficiente a far sorgere la responsabilità dell’Unione.

35.

Nella presente causa, la questione fondamentale non è stabilire se la vittima del danno lamentato fosse in grado di prevedere l’evento illecito produttivo dell’asserito danno. Ciò che è fondamentale, nel caso di specie, al fine di accertare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea è, anzitutto e soprattutto, determinare se il presunto danno sia una conseguenza diretta del comportamento illegittimo dell’istituzione.

36.

Quella summenzionata è una questione che il Tribunale ha omesso di esaminare nel dettaglio. Mi sembra che, nell’ambito di tale esame, la potenziale imprevedibilità dell’eccessivo ritardo avrebbe potuto essere rilevante unicamente in due circostanze. Tuttavia, nessuna di siffatte circostanze trova applicazione nella presente causa.

37.

Da un lato, tale elemento avrebbe potuto essere rilevante se la ASPLA e la Armando Álvarez non fossero state in grado, successivamente, di revocare la loro decisione iniziale di differire il pagamento e fornire una garanzia bancaria. Tuttavia, come sarà illustrato nel prosieguo, ai paragrafi da 49 a 52, non è l’ipotesi che ricorre: nel corso del procedimento la ASPLA e la Armando Álvarez erano libere, in qualsiasi momento, di decidere di pagare l’ammenda e di ritirare la garanzia bancaria. Pertanto, anche se l’evento fosse stato, in un primo momento, imprevedibile, la ASPLA e la Armando Álvarez avrebbero potuto adeguare il loro comportamento alla luce degli sviluppi successivi.

38.

D’altro lato, la potenziale imprevedibilità dell’eccessivo ritardo avrebbe potuto rilevare, altresì, se l’Unione europea avesse sostenuto, dinanzi al Tribunale, che la ASPLA e la Armando Álvarez non erano riuscite a dimostrare una diligenza ragionevole nell’evitare o limitare la portata del danno che abbia potuto derivare dalla loro scelta di differire il pagamento dell’ammenda fino al termine del procedimento giurisdizionale.

39.

A tal riguardo, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito di un ricorso per responsabilità extracontrattuale si deve verificare se, di fronte al rischio di doversi accollare in prima persona il pregiudizio, il soggetto leso abbia dato prova, al pari di un soggetto accorto, di una ragionevole diligenza per evitare il danno o limitarne l’entità. Il nesso di causalità può essere interrotto da un comportamento negligente del soggetto leso, qualora siffatto comportamento risulti essere la causa determinante del danno ( 16 ).

40.

Nondimeno, ciò non costituisce la ragione per cui il Tribunale ha fatto riferimento a detto elemento nella sentenza impugnata. Il Tribunale non ha utilizzato il criterio della prevedibilità per esaminare se la negligenza della ASPLA e della Armando Álvarez avesse interrotto il nesso di causalità tra il danno lamentato e il comportamento dell’istituzione dell’Unione contestato; invece, ha utilizzato la nozione di cui trattasi per accertare l’esistenza del nesso in parola come primo passo.

41.

Tuttavia, la potenziale imprevedibilità dell’evento produttivo dell’asserito danno nulla dice quanto al fattore determinante del danno lamentato. Anche ipotizzando che l’eccessivo ritardo fosse imprevedibile, tale fatto non è necessario né sufficiente a far sorgere la responsabilità dell’Unione europea.

42.

Alla luce di quanto precede, sono dell’opinione che, nella sentenza impugnata, il Tribunale abbia erroneamente interpretato e applicato la nozione di «prevedibilità» al fine di accertare, a norma dell’articolo 340 TFUE, l’esistenza di un nesso di causalità tra l’asserito danno e la condotta contestata.

b) Sull’assenza di opzioni per la ASPLA e la Armando Álvarez

43.

La seconda motivazione offerta dal Tribunale per distinguere la causa T‑40/15 da quelle che hanno dato luogo al filone della giurisprudenza Holcim consiste nel fatto che il termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑76/06 and T‑78/06 è stato superato a seguito della decisione della ASPLA e della Armando Álvarez di fornire una garanzia bancaria.

44.

Anche tale elemento è, a mio avviso, irrilevante.

45.

In via preliminare, si deve ricordare che una decisione della Commissione, quale la decisione C(2005) 4634, è giuridicamente vincolante e si presume valida finché essa non sia annullata dai giudici dell’Unione. Qualora un’impresa sanzionata con un’ammenda inflitta dalla Commissione ritenga che la decisione della Commissione sia illegittima e che la sua esecuzione immediata possa provocare un danno irreparabile, tale impresa ha la facoltà di presentare ai giudici dell’Unione una domanda di provvedimenti provvisori, ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, contestando, al contempo, la validità della decisione.

46.

Se una domanda del genere non è presentata, o se essa è respinta dai giudici dell’Unione, l’ammenda deve essere pagata, di regola, entro il termine fissato nella decisione. Ciò premesso, le norme di bilancio dell’Unione ( 17 ) consentono alla Commissione di accettare il differimento del pagamento di un’ammenda, purché il debitore si impegni a pagare gli interessi di mora e costituisca una garanzia finanziaria che copra il debito, sia in capitale che in interessi.

47.

Pertanto, alle imprese che intendano contestare un’ammenda dinanzi ai giudici dell’Unione è offerta la scelta di optare per l’immediata liquidazione (la regola) o di richiedere la possibilità di presentare una garanzia bancaria (l’eccezione). A differenza di quanto sostenuto dalla ASPLA e dalla Armando Álvarez, la possibilità ad esse offerta dall’articolo 85 del regolamento n. 2342/2002 costituiva un’eccezione. La regola, sancita agli articoli 278 e 279 TFUE, è che una decisione della Commissione quale la decisione C(2005) 4634 produce effetti non appena notificata ai suoi destinatari e si mantiene applicabile anche se impugnata dinanzi ai giudici dell’Unione (salvo che la sua applicazione sia sospesa da tali giudici).

48.

La scelta dell’impresa deve essere finanziariamente neutra per l’Unione: il differimento del pagamento non può comportare una perdita per il bilancio dell’Unione. Il funzionario contabile che, in collaborazione con l’ordinatore competente, adotta una decisione relativamente alla richiesta di un’impresa di differire il pagamento non ha il potere di modificare l’importo dell’ammenda decisa dalla Commissione in quanto istituzione (cioè dal collegio dei commissari). Al tempo stesso, la decisione di un’impresa di pagare immediatamente l’ammenda, nonostante la sua intenzione di contestare la decisione della Commissione dinanzi ai giudici dell’Unione, non dovrebbe comportare un arricchimento indebito dell’Unione europea. Questo è il motivo per cui, da un lato, se i giudici dell’Unione confermano la decisione della Commissione, l’importo dell’ammenda il cui pagamento è stato differito diviene esigibile con gli interessi. D’altro lato, l’annullamento della decisione della Commissione contestata fa sorgere l’obbligo dell’Unione di restituire le somme versate, maggiorate del tasso di interesse applicabile ( 18 ).

49.

La decisione di differire il pagamento di un’ammenda consente all’impresa, evidentemente, di continuare a utilizzare le somme corrispondenti nel corso del procedimento giurisdizionale. Tuttavia, essa implica, inoltre, alcuni costi aggiuntivi (quelli connessi alla presentazione della garanzia bancaria) che l’impresa deve accettare di sopportare, anche nel caso in cui ottenga, alla fine, l’annullamento della decisione contestata. Pertanto, spetta a ciascuna delle imprese sanzionate dalla Commissione valutare se sia nel loro interesse, da un punto di vista finanziario, pagare l’ammenda entro il termine prescritto o richiedere un differimento del pagamento e fornire una garanzia bancaria.

50.

Significativamente, a differenza di quanto sottinteso dal Tribunale, non si tratta di una scelta che può essere compiuta una sola volta. Qualsiasi impresa che abbia scelto di fornire una garanzia può sempre tornare sulla sua decisione iniziale e procedere al pagamento dell’ammenda ( 19 ). In tal modo, essa evita la maturazione di interessi aggiuntivi sul capitale e può revocare la garanzia bancaria fornita in precedenza.

51.

Nulla impedisce a un’impresa, sotto il profilo del diritto dell’Unione, di porre fine alla garanzia bancaria e pagare l’ammenda, qualora l’impresa di cui si tratti reputi tale linea d’azione più vantaggiosa. Si può dunque presumere che se un’impresa non rivede mai la propria scelta iniziale nel corso del procedimento, ciò è dovuto al fatto che tale impresa reputa che il mantenimento dell’operatività della garanzia continui a corrispondere al suo miglior interesse. Effettivamente, la circostanza che la decisione iniziale continui a essere vantaggiosa nel prosieguo dipende da una molteplicità di fattori i quali, come osserva la Commissione, possono variare notevolmente nel corso del tempo (le spese connesse all’assunzione di prestiti, le commissioni applicate dalla banca per la garanzia, il rendimento che la somma dovuta produce ove investita in altre attività, e così via). Da un punto di vista economico, è quindi ragionevole supporre che un’impresa possa regolarmente riconsiderare la sua decisione iniziale.

52.

Pertanto, come correttamente sostenuto dall’Unione europea, la scelta di fornire una garanzia bancaria, anziché pagare l’ammenda inflitta dalla Commissione, non è stata compiuta unicamente all’inizio del procedimento: tale scelta è stata liberamente e scientemente mantenuta (o confermata) dalla ASPLA e dalla Armando Álvarez durante l’intero lasso di tempo in cui il procedimento nelle cause T‑76/06 e T‑78/06 è rimasto pendente, ivi compreso il periodo in cui detto procedimento ha raggiunto una durata considerevole.

53.

Concludendo su questo punto, la seconda argomentazione offerta dal Tribunale per distinguere la presente causa da quelle che hanno dato luogo alla giurisprudenza Holcim si fonda, dunque, su una premessa errata: il fatto che, nella presente causa, l’unica decisione rilevante sia stata la decisione iniziale della ASPLA e della Armando Álvarez di differire il pagamento e di fornire una garanzia bancaria prima dell’inizio del procedimento.

54.

L’erroneità di tale premessa è anche indirettamente confermata anche dalla sentenza impugnata.

c) Sulla contraddittorietà della sentenza impugnata

55.

Al punto 119 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che non esisteva un nesso di causalità sufficientemente diretto in relazione alle spese di garanzia bancaria sostenute dopo la pronuncia della sentenza nelle cause T‑76/06 e T‑78/06. Il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di tali spese fosse la conseguenza della decisione personale e autonoma presa dalla ASPLA e dalla Armando Álvarez, dopo la pronuncia delle sentenze T‑76/06 e T‑78/06, di non pagare l’ammenda, di non richiedere la sospensione dell’esecuzione della decisione C(2005) 4634 e di impugnare la suddetta sentenza. Stando così le cose, non mi è chiaro il motivo per cui la decisione di mantenere la garanzia bancaria sarebbe stata, a giudizio del Tribunale, decisiva per escludere la responsabilità dell’Unione europea dopo la pronuncia della sentenza, ma non prima.

56.

Come sostenuto dall’Unione europea, non sembra sussistere, tra i periodi in parola, alcuna significativa differenza che possa essere rilevante ai sensi dell’articolo 340 TFUE. Anche nel corso del procedimento di primo grado, la ASPLA e la Armando Álvarez hanno scelto consapevolmente di non richiedere la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa e di mantenere l’operatività della garanzia bancaria fino alla conclusione di tale procedimento. Il punto 119 della sentenza impugnata conferma, dunque, che gli elementi ritenuti rilevanti dal Tribunale, ai punti da 110 a 112 della medesima sentenza, per distinguere la causa in esame dalla giurisprudenza Holcim sono irrilevanti.

d) Conclusione provvisoria

57.

Come conclusione provvisoria, indico che è pacifico che il fatto che la ASPLA e la Armando Álvarez abbiano dovuto sopportare le spese relative alla garanzia bancaria fornita alla Commissione durante il periodo di superamento del limite costituisce una conseguenza, inter alia, dell’impossibilità, per il Tribunale, di pronunciare una decisione entro un termine ragionevole.

58.

Tuttavia, non è stata questa la causa determinante del danno lamentato. Il fattore decisivo è stato la decisione della ASPLA della Armando Álvarez di continuare a beneficiare di un’eccezione da esse richiesta quanto all’obbligo di pagare l’ammenda dovuta, nella piena consapevolezza dei costi e dei rischi che tale decisione implicava. Di conseguenza, nella presente causa, sono applicabili i principi derivanti dalla giurisprudenza Holcim.

59.

Per tutti questi motivi, ritengo che il Tribunale abbia commesso un errore nell’interpretazione e nell’applicazione della nozione di «nesso di causalità» ai fini dell’articolo 340 TFUE. A mio avviso, non vi è un nesso di causalità sufficientemente diretto tra la violazione, da parte del Tribunale, nelle cause T‑76/06 and T‑78/06, dell’obbligo di statuire entro un termine ragionevole e il presunto danno subito dalla ASPLA e dalla Armando Álvarez derivante dal pagamento delle spese di garanzia bancaria nel periodo di superamento del limite.

60.

Alla luce di ciò, la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui ha condannato l’Unione europea a versare importi pari EUR 44 951.24 alla ASPLA e a EUR 111 042.48 alla Armando Álvarez, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito da dette società a causa della violazione dell’obbligo di decidere entro un termine ragionevole le controversie che hanno dato luogo alle sentenze del 16 novembre 2011, nelle cause T‑76/06 e T‑78/06.

61.

Ciò significa che, nel caso in cui la Corte concordasse con me su tale punto, non sarebbe necessario esaminare il secondo motivo di impugnazione dedotto dall’Unione europea, nonché il terzo, quarto e quinto motivo di impugnazione dedotti dalla ASPLA e dalla Armando Álvarez. Tuttavia, in considerazione dell’importanza della questione sollevata per cause future, ritengo che possa essere utile esaminare, unicamente per ragioni di completezza, il secondo motivo dedotto dall’Unione europea. Detta analisi fornirà, inoltre, elementi utili per esaminare il secondo motivo di impugnazione della ASPLA e della Armando Álvarez.

2. Sulle spese di garanzia bancaria: la nozione di «danno»

62.

Con il suo secondo motivo di impugnazione, diretto contro i punti da 104 a 120 della sentenza impugnata, l’Unione europea, sostenuta dalla Commissione, lamenta che il Tribunale ha erroneamente interpretato la nozione di «danno». A suo parere, il giudice di primo grado avrebbe dovuto esaminare se, nel periodo di superamento del limite, le spese di garanzia bancaria sostenute dalla ASPLA e dalla Armando Álvarez erano state superiori al vantaggio ad esse attribuito dalla disponibilità di una somma pari all’importo dell’ammenda. Da parte loro, la ASPLA e la Armando Álvarez chiedono alla Corte di respingere tale motivo di impugnazione, in quanto infondato. A loro avviso, non vi è alcun rapporto tra i vantaggi goduti dalla ASPLA e dalla Armando Álvarez e le perdite da essa subite nel periodo di superamento del limite.

63.

Mi sembra che anche tale motivo di impugnazione sia fondato. Il Tribunale è effettivamente incorso in un errore di diritto allorché, senza alcuna spiegazione specifica o ulteriore indagine, ha equiparato, ai punti 104 e 105 della sentenza impugnata, le spese di garanzia bancaria nel periodo di superamento del limite a un danno risarcibile ai sensi dell’articolo 340 del TFUE.

64.

I due concetti dovrebbero essere mantenuti separati.

65.

Un atto o un’omissione di un’istituzione dell’Unione possono avere varie conseguenze sulla situazione finanziaria di imprese come la ASPLA e la Armando Álvarez. Possono dare luogo a determinati costi per un’impresa ma, al tempo stesso, possono farle conseguire taluni guadagni. Vi è un «danno», ai sensi dell’articolo 340 TFUE, solo nel caso in cui la differenza netta tra costi e benefici sia negativa ( 20 ). In altri termini, deve sussistere una perdita complessiva derivante dalla condotta contestata. In caso contrario, si produrrebbe la situazione paradossale in cui, pur avendo beneficiato finanziariamente della condotta di un’istituzione dell’Unione, un’impresa avrebbe altresì il diritto di pretendere ulteriori somme dall’Unione.

66.

Come spiegato supra, ai paragrafi 49 e 51, la decisione di un’impresa di differire il pagamento e fornire una garanzia bancaria, da un lato comporta alcuni costi ma, dall’altro lato, consente all’impresa di avere a disposizione, per un certo periodo di tempo, una somma che può generare guadagni. Questi vari effetti non sono indipendenti, bensì indissolubilmente connessi: sono due facce della stessa medaglia.

67.

Dal punto di vista economico, la scelta di differire il pagamento di un’ammenda costituisce, in sostanza, una forma di finanziamento per l’impresa interessata: fino alla conclusione del procedimento giurisdizionale, tale impresa prende in prestito, in pratica, il denaro che deve all’Unione dall’Unione stessa. Il costo complessivo del finanziamento è, in poche parole, l’importo delle spese di garanzia bancaria con l’aggiunta, nell’ipotesi in cui l’impresa risulti soccombente nel procedimento giurisdizionale, degli interessi eventualmente dovuti sull’importo principale. Tuttavia, la sentenza impugnata si concentra unicamente sulle spese sostenute dalla ASPLA e dalla Armando Álvarez, tacendo circa gli eventuali utili o il risparmio realizzati da tali società grazie al differimento del pagamento.

68.

A mio avviso, si tratta di un errore commesso dal Tribunale. Come indicato al precedente paragrafo 51, si presume che un’impresa agisca, in ogni momento, nel modo che ritiene razionale da un punto di vista economico e finanziario. Pertanto, si può ragionevolmente presumere che, per l’intera durata del procedimento giurisdizionale nelle cause T‑76/06 e T‑78/06, la ASPLA e la Armando Álvarez abbiano ritenuto più vantaggioso continuare a prendere in prestito dall’Unione la somma corrispondente all’importo dell’ammenda dovuta, anziché utilizzare la propria liquidità o prendere in prestito tale importo da istituti di credito.

69.

Stando così le cose, non si può escludere che la durata eccessiva del giudizio nelle cause T‑76/06 e T‑78/06 non soltanto non abbia determinato una perdita per la ASPLA e la Armando Álvarez, ma abbia finanche attribuito a tali società un vantaggio finanziario. Tuttavia, questo non è un elemento che può essere accertato sulla base della sentenza impugnata poiché il Tribunale ha ritenuto, senza ulteriori indagini, che le spese di garanzia bancaria nel periodo di superamento del limite corrispondevano al danno subito dalla ASPLA e dalla Armando Álvarez durante tale periodo.

70.

Infine, vorrei aggiungere che, anche su questo punto, la sentenza impugnata appare contraddittoria. Difatti, per quanto concerne un altro tipo di danno lamentato (il pagamento degli interessi sull’importo dell’ammenda), il Tribunale ha ritenuto che la ASPLA e la Armando Álvarez non avevano fornito alcuna prova atta a dimostrare che, durante il periodo di superamento del limite, «l’importo degli interessi di mora, successivamente pagati alla Commissione dalla Armando Álvarez sia stato maggiore del vantaggio di cui tale società ha potuto beneficiare grazie alla disponibilità della somma corrispondente all’importo dell’ammenda aumentata degli interessi di mora» ( 21 ).

71.

È difficile comprendere le ragioni per cui il Tribunale ha omesso di applicare un criterio analogo per quanto riguarda l’asserito danno consistente nel pagamento delle spese di garanzia bancaria relative allo stesso periodo.

72.

In conclusione, il secondo motivo di impugnazione dedotto dall’Unione europea è dal pari fondato.

3. Sugli interessi

73.

Con il loro secondo motivo di impugnazione, diretto contro i punti da 97 e 103 della sentenza impugnata, la ASPLA e la Armando Álvarez sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto respingendo la loro richiesta di risarcimento del danno consistente negli interessi sull’importo dell’ammenda a loro carico durante il periodo di superamento del limite.

74.

Nella sua sentenza, il Tribunale ha ritenuto che la ASPLA e la Armando Álvarez non avevano addotto elementi atti a dimostrare che, durante il periodo di superamento del limite, l’importo degli interessi di mora, in seguito pagati alla Commissione, fosse stato superiore al vantaggio di cui esse stesse avevano potuto beneficiare grazie alla disponibilità della somma corrispondente all’importo dell’ammenda, aumentata degli interessi di mora.

75.

A mio avviso, per i motivi illustrati ai precedenti paragrafi da 23 a 72, il Tribunale ha giustamente respinto la domanda della ASPLA e della Armando Álvarez. Poiché i ricorsi della ASPLA e della Armando Álvarez sono stati, da ultimo, respinti dai giudici dell’Unione, gli interessi di mora da versare alla Commissione sull’importo dell’ammenda costituiscono, chiaramente, un costo che tali società hanno dovuto sostenere nel periodo in cui il procedimento giurisdizionale è rimasto pendente. Tuttavia, ciò non significa automaticamente che tale costo costituisca un danno ai sensi dell’articolo 340 TFUE.

76.

Su un piano più sostanziale, nella causa in questione non vi è un nesso di causalità sufficientemente diretto, ai fini dell’articolo 340 TFUE, tra l’eccessiva durata del procedimento e la perdita consistente nel versamento degli interessi nel corso del periodo di superamento del limite. Come spiegato supra, al paragrafo 52, il rischio di dover sostenere tali costi è scaturito dalla decisione della ASPLA e della Armando Álvarez di differire il pagamento dell’ammenda fino alla conclusione del procedimento giurisdizionale. La ASPLA e la Armando Álvarez hanno preso una simile decisione liberamente e con piena cognizione delle conseguenze finanziarie da essa derivanti.

77.

Di conseguenza, occorre respingere il secondo motivo di impugnazione della ASPLA e della Armando Álvarez.

C.   Sulla durata ragionevole

78.

Con il loro primo motivo di impugnazione, diretto contro i punti da 57 a 83 della sentenza impugnata, la ASPLA e la Armando Álvarez contestano un errore di diritto e l’assenza di motivazione nella valutazione del Tribunale di ciò che costituiva un periodo di tempo ragionevole tra la fase scritta e la fase orale del procedimento nelle cause T‑76/06 e T‑78/06. Tale motivo è suddiviso in due parti.

79.

La prima parte di suddetto motivo di impugnazione riguarda, da un lato, i punti da 67 a 69 e, dall’altro lato, il punto 72 della sentenza impugnata. Secondo la ASPLA e la Armando Álvarez, il Tribunale non ha adeguatamente illustrato la ragione per cui ha concluso che un periodo di 15 mesi fra la fine della fase scritta del procedimento e l’apertura della fase orale costituiva, in linea di principio, un lasso di tempo adeguato per trattare cause quali le cause T‑76/06 e T‑78/06. Analogamente, la ASPLA e la Armando Álvarez sostengono che il Tribunale non ha adeguatamente spiegato il motivo per cui la trattazione in parallelo di cause connesse possa costituire una giustificazione per estendere, di un periodo pari a un mese per ogni causa connessa, l’intervallo tra la fine della procedura scritta e l’apertura della procedura orale.

80.

La seconda parte del primo motivo di impugnazione riguarda l’asserita contraddittorietà dei punti 72 e 80 della sentenza impugnata. La ASPLA e la Armando Álvarez ritengono che sia incoerente affermare, inizialmente, che l’intervallo fra la fine della procedura scritta e l’apertura della procedura orale dovrebbe essere prolungato di un mese per ogni causa connessa e, successivamente, estendere il termine ragionevole per la causa T‑78/06 di ulteriori quattro mesi, in ragione della sua stretta connessione con la causa T‑76/06.

81.

L’Unione europea considera il motivo di impugnazione suesposto infondato.

82.

Indipendentemente dalla sua sostanza, il motivo di impugnazione in parola dovrebbe, a mio avviso, essere respinto in quanto inconferente.

83.

Anche se le censure della ASPLA e della Armando Álvarez fossero ritenute fondate, ciò non condurrebbe all’annullamento della sentenza impugnata e alla concessione di un importo maggiore a titolo di risarcimento del danno patrimoniale asseritamente subito da tali società.

84.

In precedenza, ai paragrafi, rispettivamente, da 23 a 72 e da 73 a 77, ho spiegato il motivo per cui ritengo che né le spese di garanzia bancaria, né gli interessi sull’importo dell’ammenda pagati dalla ASPLA e dalla Armando Álvarez nel periodo di superamento del limite si configurino come un danno risarcibile ai sensi dell’articolo 340 TFUE. Pertanto, se la Corte concordasse con me su tale punto, la durata del periodo di superamento del limite sarebbe irrilevante ai fini del presente procedimento. La ASPLA e la Armando Álvarez non hanno infatti richiesto un risarcimento per voci di danno ulteriori rispetto a quelle discusse in precedenza.

V. Conseguenze della valutazione

85.

Qualora la Corte concordi con la mia valutazione, l’impugnazione presentata dall’Unione europea dovrebbe essere accolta e, di conseguenza, il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata dovrebbe essere annullato.

86.

Dal momento che, alla luce dei fatti conosciuti e dello scambio di osservazioni dinanzi alla Corte di giustizia, è possibile statuire definitivamente su tale questione, la Corte dovrebbe respingere la domanda della ASPLA e della Armando Álvarez di risarcimento del danno patrimoniale asseritamente subito a causa della violazione, da parte del Tribunale, dell’obbligo di decidere entro un termine ragionevole le cause T‑76/06 e T‑78/06.

87.

L’impugnazione della ASPLA e della Armando Álvarez dovrebbe essere respinta in toto.

VI. Sulle spese

88.

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

89.

Qualora la Corte concordi con la mia valutazione delle impugnazioni, allora, in linea con gli articoli 137, 138 e 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, la ASPLA e la Armando Álvarez dovrebbero sopportare le proprie spese e le spese dell’Unione europea del presente procedimento relative ad entrambi i gradi di giudizio. Tuttavia, la Commissione europea dovrebbe sopportare le proprie spese in entrambi i gradi di giudizio.

VII. Conclusione

90.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di giustizia di:

annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale del 17 febbraio 2017, ASPLA e Armando Álvarez/Unione europea, T‑40/15;

respingere i ricorsi proposti dalla ASPLA e dalla Armando Álvarez;

respingere la domanda della ASPLA e della Armando Álvarez relativa al risarcimento di EUR 3 495 038.66 a titolo di danno patrimoniale subito a causa della violazione, da parte del Tribunale, dell’obbligo di decidere entro un termine ragionevole le cause T‑76/06 e T‑78/06;

condannare la ASPLA e la Armando Álvarez a sopportare le proprie spese nonché le spese dell’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, relative a entrambi i gradi di giudizio;

condannare la Commissione europea a sopportare le proprie spese relative a entrambi i gradi di giudizio.


( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

( 2 ) Nel prosieguo denominata, per semplicità: l’«Unione europea».

( 3 ) EU:T:2017:105.

( 4 ) Non pubblicata, EU:T:2011:672.

( 5 ) Non pubblicata, EU:T:2011:673.

( 6 ) Cause riunite Unione europea/Gascogne Sack Deutschland e Gascogne, e Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea, C‑138/17 P e C‑146/17 P, e Unione europea/Kendrion, C‑150/17 P.

( 7 ) Anche le cause menzionate supra, alla nota 6, riguardano procedimenti avviati da altre imprese destinatarie della decisione C(2005) 4634.

( 8 ) Sentenze del 16 novembre 2011, ASPLA/Commissione, non pubblicata, T‑76/06, EU:T:2011:672; e Álvarez/Commissione, T‑78/06, non pubblicata, EU:T:2011:673.

( 9 ) Sentenze del 22 maggio 2014, ASPLA/Commissione, C‑35/12 P, EU:C:2014:348, e Armando Álvarez/Commissione, C‑36/12 P, EU:C:2014:349.

( 10 ) V. sentenza del 21 aprile 2005, Holcim (Deutschland)/Commissione, T‑28/03, EU:T:2005:139, punto 123, e ordinanza del 12 dicembre 2007, Atlantic Container Line e a./Commissione, T‑113/04, non pubblicata, EU:T:2007:377, punto 38. Ricordo che, ad oggi, la Corte di giustizia non ha avuto l’opportunità di confermare tale filone di giurisprudenza.

( 11 ) V., in tal senso, la sentenza del 4 ottobre 1979, Dumortier e a./Consiglio, 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79, EU:C:1979:223, punto 21. V., più di recente, ordinanza del 31 marzo 2011, Mauerhofer/Commissione, C‑433/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:204, punto 127 e giurisprudenza ivi citata.

( 12 ) V. ordinanza del 31 marzo 2011, Mauerhofer/Commissione, C‑433/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:204, punto 127 e giurisprudenza ivi citata.

( 13 ) V., in tal senso, le conclusioni dell’avvocato generale Trabucchi, Compagnie continentale France/Consiglio, 169/73, non pubblicate, EU:C:1974:32, paragrafo 4.

( 14 ) V., ad esempio, sentenze del 13 gennaio 2004, Thermenhotel Stoiser Franz e a./Commissione, T‑158/99, EU:T:2004:2; dell’11 maggio 2005, Saxonia Edelmetalle/Commissione, T‑111/01 e T‑133/01, EU:T:2005:166; del 19 ottobre 2005, Freistaat Thüringen/Commissione, T‑318/00, EU:T:2005:363; e del 14 dicembre 2005, Laboratoire du Bain/Consiglio e Commissione, T‑151/00, non pubblicata, EU:T:2005:450.

( 15 ) V., tra le altre, sentenze dell’11 dicembre 2003, Marlines/Commissione, T‑56/99, EU:T:2003:333; dell’8 luglio 2004, Mannesmannröhren-Werke/Commissione, T‑44/00, EU:T:2004:218; del 14 dicembre 2005, Honeywell/Commissione, T‑209/01, EU:T:2005:455; e del 15 marzo 2006, BASF/Commissione, T‑15/02, EU:T:2006:74.

( 16 ) V., ad esempio, sentenza del 18 marzo 2010, Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, punto 61. Tale principio rappresenta, come la Corte ha costantemente statuito, un principio generale comune agli ordinamenti giuridici degli Stati membri. V., in tal senso, sentenza del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 85 e giurisprudenza ivi citata.

( 17 ) Articolo 85 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 357, pag. 1). Tale regolamento, applicabile all’epoca dei fatti, è stato successivamente sostituito dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2012, L 362, pag. 1).

( 18 ) V., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2015, Commissione/IPK International, C‑336/13 P, EU:C:2015:83. Quanto al tipo e all’importo degli interessi da rimborsare da parte della Commissione ad una società che ha pagato un’ammenda al fine di adempiere ad una decisione adottata ai sensi dell’articolo 101 TFUE successivamente annullata dai giudici dell’Unione, v. causa T‑201/17, Printeos/Commissione, attualmente pendente

( 19 ) V., ad esempio, sentenza del 12 maggio 2016, Trioplast Industrier/Commissione, T‑669/14, non pubblicata, EU:T:2016:285, punto 103.

( 20 ) V., in tal senso, sentenza del 19 maggio 1992, Mulder e a./Consiglio e Commissione, C‑104/89 e C‑37/90, EU:C:1992:217, punto 26 e segg.

( 21 ) Punto 101 della sentenza impugnata.

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