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Document 62017CA0121

    Causa C-121/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito) — Teva UK Ltd, Accord Healthcare Ltd, Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd, Generics (UK) Ltd, operante con il nome commerciale «Mylan» / Gilead Sciences Inc. [Rinvio pregiudiziale — Medicinali per uso umano — Trattamento del virus dell’immunodeficienza umana (HIV) — Medicinali originatori e medicinali generici — Certificato protettivo complementare — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Articolo 3, lettera a) — Condizioni di rilascio — Nozione di «prodotto protetto da un brevetto di base in vigore» — Criteri di valutazione]

    GU C 328 del 17.9.2018, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.9.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 328/13


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito) — Teva UK Ltd, Accord Healthcare Ltd, Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd, Generics (UK) Ltd, operante con il nome commerciale «Mylan» / Gilead Sciences Inc.

    (Causa C-121/17) (1)

    ([Rinvio pregiudiziale - Medicinali per uso umano - Trattamento del virus dell’immunodeficienza umana (HIV) - Medicinali originatori e medicinali generici - Certificato protettivo complementare - Regolamento (CE) n. 469/2009 - Articolo 3, lettera a) - Condizioni di rilascio - Nozione di «prodotto protetto da un brevetto di base in vigore» - Criteri di valutazione])

    (2018/C 328/15)

    Lingua processuale: l'inglese

    Giudice del rinvio

    High Court of Justice (Chancery Division)

    Parti

    Ricorrenti: Teva UK Ltd, Accord Healthcare Ltd, Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd, Generics (UK) Ltd, operante con il nome commerciale «Mylan»

    Convenuta: Gilead Sciences Inc.

    Dispositivo

    L’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, dev’essere interpretato nel senso che un prodotto composto da più principi attivi che hanno un effetto combinato è «protetto da un brevetto di base in vigore», ai sensi di tale disposizione, quando la combinazione dei principi attivi che lo compongono, anche se non viene esplicitamente menzionata nelle rivendicazioni del brevetto di base, è necessariamente e specificamente ricompresa in tali rivendicazioni. A tal fine, dal punto di vista di un esperto del ramo e sulla base dello stato dell’arte alla data di deposito o di priorità del brevetto di base:

    la combinazione di tali principi attivi deve necessariamente rientrare, alla luce della descrizione e dei disegni di tale brevetto, nell’invenzione oggetto del brevetto stesso, e

    ciascuno di tali principi attivi deve essere specificamente identificabile, alla luce di tutti gli elementi divulgati da tale brevetto.


    (1)  GU C 151 del 15.5.2017.


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