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Document 62017CA0107

    Causa C-107/17: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — «Aviabaltika» UAB / «Ūkio bankas» AB, in liquidazione (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2002/47/CE — Escussione della garanzia finanziaria — Avvio di una procedura di insolvenza nei confronti del beneficiario della garanzia — Evento determinante l’escussione della garanzia — Inclusione della garanzia finanziaria nella massa fallimentare — Obbligo di soddisfare i crediti in primo luogo mediante la garanzia finanziaria)

    GU C 328 del 17.9.2018, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.9.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 328/13


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — «Aviabaltika» UAB / «Ūkio bankas» AB, in liquidazione

    (Causa C-107/17) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2002/47/CE - Escussione della garanzia finanziaria - Avvio di una procedura di insolvenza nei confronti del beneficiario della garanzia - Evento determinante l’escussione della garanzia - Inclusione della garanzia finanziaria nella massa fallimentare - Obbligo di soddisfare i crediti in primo luogo mediante la garanzia finanziaria))

    (2018/C 328/14)

    Lingua processuale: il lituano

    Giudice del rinvio

    Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

    Parti

    Ricorrente:«Aviabaltika» UAB

    Convenuta:«Ūkio bankas» AB, in liquidazione

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria, come modificata dalla direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, deve essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri di adottare una normativa che consenta al beneficiario di una garanzia costituita in virtù di un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale di recuperare da tale garanzia il proprio credito, derivante dall’inadempimento delle obbligazioni finanziarie garantite, quando l’evento determinante l’escussione della garanzia si verifica dopo l’apertura di una procedura di insolvenza nei suoi confronti.

    2)

    L’articolo 47, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2002/47, come modificata dalla direttiva 2009/44, deve essere interpretato nel senso che non impone al beneficiario di una garanzia costituita in virtù di un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale l’obbligo di recuperare in primo luogo da tale garanzia il proprio credito, derivante dall’inadempimento delle obbligazioni finanziarie garantite mediante tale contratto.


    (1)  GU C 161 del 22.5.2017.


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