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Document 62016TN0461
Case T-461/16: Action brought on 19 August 2016 — Kaddour v Council
Causa T-461/16: Ricorso proposto il 19 agosto 2016 — Kaddour/Consiglio
Causa T-461/16: Ricorso proposto il 19 agosto 2016 — Kaddour/Consiglio
GU C 383 del 17.10.2016, p. 19–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 383/19 |
Ricorso proposto il 19 agosto 2016 — Kaddour/Consiglio
(Causa T-461/16)
(2016/C 383/26)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Khaled Kaddour (Damasco, Siria) (rappresentanti: V. Davies e V. Wilkinson, Solicitors, nonché R. Blakeley, Barrister)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, ed il regolamento di esecuzione (UE) 2016/840 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nella parte in cui sono riconducibili e/o si riferiscono al ricorrente; |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che le misure impugnate costituiscono (i) uno sviamento di procedura e quindi uno sviamento di potere; e (ii) una violazione dei diritti fondamentali del ricorrente, quali tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e/o dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per quanto riguarda il diritto del ricorrente ad una buona amministrazione nonché il suo diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 66 TFUE. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che le misure impugnate sono viziate da un errore manifesto di valutazione. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che le misure impugnate costituiscono una violazione dei diritti fondamentali del ricorrente, quali tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e/o dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per quanto riguarda i diritti del ricorrente al rispetto della propria reputazione ed al pacifico godimento dei propri beni, nonché il principio di proporzionalità. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione, da parte delle misure impugnate, del principio di non discriminazione. |