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Document 62016TN0461

Causa T-461/16: Ricorso proposto il 19 agosto 2016 — Kaddour/Consiglio

GU C 383 del 17.10.2016, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 383/19


Ricorso proposto il 19 agosto 2016 — Kaddour/Consiglio

(Causa T-461/16)

(2016/C 383/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Khaled Kaddour (Damasco, Siria) (rappresentanti: V. Davies e V. Wilkinson, Solicitors, nonché R. Blakeley, Barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, ed il regolamento di esecuzione (UE) 2016/840 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nella parte in cui sono riconducibili e/o si riferiscono al ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che le misure impugnate costituiscono (i) uno sviamento di procedura e quindi uno sviamento di potere; e (ii) una violazione dei diritti fondamentali del ricorrente, quali tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e/o dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per quanto riguarda il diritto del ricorrente ad una buona amministrazione nonché il suo diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 66 TFUE.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che le misure impugnate sono viziate da un errore manifesto di valutazione.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che le misure impugnate costituiscono una violazione dei diritti fondamentali del ricorrente, quali tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e/o dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per quanto riguarda i diritti del ricorrente al rispetto della propria reputazione ed al pacifico godimento dei propri beni, nonché il principio di proporzionalità.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione, da parte delle misure impugnate, del principio di non discriminazione.


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