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Document 62016TJ0766

    Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 20 marzo 2019.
    Hércules Club de Fútbol, SAD contro Commissione europea.
    Aiuti di Stato – Aiuti concessi dalla Spagna a favore di alcune società calcistiche professionistiche – Garanzia – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno – Vantaggio – Obbligo di motivazione.
    Causa T-766/16.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:173

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

    20 marzo 2019 ( *1 )

    «Aiuti di Stato – Aiuti concessi dalla Spagna a favore di alcune società calcistiche professionistiche – Garanzia – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno – Vantaggio – Obbligo di motivazione»

    Nella causa T‑766/16,

    Hércules Club de Fútbol, SAD, con sede ad Alicante (Spagna), rappresentato da S. Rating e Y. Martínez Mata, avvocati,

    ricorrente,

    sostenuto da

    Regno di Spagna, rappresentato inizialmente da A. Gavela Llopis e M.J. García-Valdecasas Dorrego, successivamente da García‑Valdecasas Dorrego, in qualità di agenti,

    interveniente,

    contro

    Commissione europea, rappresentata da G. Luengo, B. Stromsky e P. Němečková, in qualità di agenti,

    convenuta,

    avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2017/365 della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Valencia Club de Fútbol, SAD, dell’Hércules Club de Fútbol, SAD e dell’Elche Club de Fútbol, SAD (GU 2017, L 55, pag. 12),

    IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

    composto da H. Kanninen (relatore), presidente, J. Schwarcz e L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín, giudici,

    cancelliere: I. Dragan, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 settembre 2018,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Fatti

    1

    L’Hércules Club de Fútbol, SAD, ricorrente, è una società calcistica professionistica con sede ad Alicante, nella comunità di Valencia (Spagna).

    2

    La Fundación Hércules de Alicante (in prosieguo: la «Fundación Hércules») è una fondazione senza scopo di lucro il cui oggetto sociale è collegato alle attività della ricorrente. Come previsto dallo statuto e dai regolamenti della Fundación Hércules, i membri del consiglio di amministrazione della ricorrente sono legalmente membri dell’organo direttivo della Fundación Hércules.

    3

    Il 26 luglio 2010, l’Instituto Valenciano de Finanzas (in prosieguo: l’«IVF»), istituzione finanziaria della Generalitat Valenciana (governo regionale di Valencia, Spagna), ha fornito alla Fundación Hércules una garanzia per un prestito bancario di EUR 18 milioni concesso dalla Caja de Ahorros del Mediterráneo (in prosieguo: la «CAM») per l’acquisizione di alcune azioni emesse dalla ricorrente nell’ambito di un aumento di capitale deciso da quest’ultima. In esito all’aumento di capitale, la Fundación Hércules deteneva l’81,96% delle azioni della ricorrente.

    4

    La garanzia copriva il 100% dell’importo principale del prestito, più gli interessi e i costi dell’operazione garantita. A titolo di corrispettivo, la Fundación Hércules era tenuta al pagamento di un premio di garanzia annuo dell’1% a favore dell’IVF. Inoltre, l’IVF riceveva, a titolo di controgaranzia, un pegno sulle azioni della ricorrente acquisite dalla Fundación Hércules. Provvisoriamente, fino alla costituzione del pegno sulle azioni, era previsto che l’IVF ricevesse una garanzia dal proprietario dello stadio José Rico Pérez, Aligestión Integral SA (in prosieguo: l’«Aligestión»), e l’impegno delle azioni della ricorrente detenute dall’Aligestión. La durata del prestito era di 5 anni. Il tasso d’interesse del prestito era pari a un tasso fisso del 4% nei primi 36 mesi e al tasso Euribor 1 anno più il 2% di margine negli ultimi 24 mesi. È stata inoltre fissata una commissione d’impegno dello 0,5%. Si prevedeva di finanziare il rimborso del prestito garantito (capitale e interessi) mediante la vendita delle azioni della ricorrente acquistate dalla Fundación Hércules.

    5

    Dopo la concessione della garanzia di Stato da parte dell’IVF, la Fundación Hércules non ha rimborsato il relativo prestito. Di conseguenza, il 24 gennaio 2012, l’IVF, che doveva adempiere i suoi obblighi di garante, ha rimborsato l’importo di EUR 18,4 milioni alla CAM, è subentrato a quest’ultima in qualità di creditore del prestito in questione e successivamente ha avviato un’azione giudiziaria nei confronti della Fundación Hércules al fine di recuperare l’importo di cui trattasi.

    6

    Informata del fatto che il governo regionale di Valencia avrebbe concesso aiuti di Stato sotto forma di garanzie di prestito al Valencia Club de Fútbol, SAD, alla ricorrente e all’Elche Club de Fútbol, SAD, la Commissione europea, l’8 aprile 2013, ha invitato il Regno di Spagna a formulare osservazioni in merito. Quest’ultimo ha risposto il 27 maggio e il 3 giugno 2013.

    7

    Con lettera del 18 dicembre 2013, la Commissione ha informato il Regno di Spagna di aver deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. La Spagna ha presentato osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento con lettera del 10 febbraio 2014.

    8

    Durante il procedimento d’indagine formale, la Commissione ha ricevuto osservazioni e informazioni dal Regno di Spagna, dall’IVF, dalla Liga Nacional de Fútbol Profesional, dal Valencia Club de Fútbol e dalla Fundaciόn Valencia Club de Fútbol.

    9

    Con la decisione (UE) 2017/365, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Valencia Club de Fútbol, SAD, dell’Hércules Club de Fútbol, SAD e dell’Elche Club de Fútbol, SAD (GU 2017, L 55, pag. 12; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha in particolare qualificato la garanzia di Stato accordata dall’IVF il 26 luglio 2010 per un prestito bancario concesso alla Fundación Hércules per la sottoscrizione di azioni della ricorrente, nell’ambito dell’aumento di capitale deciso da quest’ultima (in prosieguo: la «misura in questione»), come aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, per un importo pari a EUR 6143000 (articolo 1 della decisione impugnata). La Commissione ha, di conseguenza, ingiunto al Regno di Spagna di recuperare l’aiuto in questione presso la ricorrente (articolo 2 della decisione impugnata) in modo «immediato ed effettivo» (articolo 3 della decisione impugnata).

    10

    Nella decisione impugnata, in primo luogo, la Commissione ha ritenuto che la misura in questione, concessa dall’IVF, mobilitasse risorse di Stato e fosse imputabile al Regno di Spagna. In secondo luogo, il beneficiario dell’aiuto sarebbe stata la ricorrente e non la Fundación Hércules, la quale avrebbe agito come veicolo finanziario, tenuto conto in particolare dell’obiettivo della misura che sarebbe destinata a facilitare il finanziamento dell’aumento di capitale della ricorrente. Orbene, la situazione finanziaria della ricorrente al momento della concessione della misura in questione sarebbe stata quella di un’impresa in difficoltà ai sensi del punto 10, lettera a), nonché del punto 11 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 2004, C 244, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti sul salvataggio e sulla ristrutturazione»). Alla luce dei criteri definiti dalla comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli [107] e [108 TFUE] agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU 2008, C 155, pag. 10; in prosieguo: la «comunicazione relativa alle garanzie»), e tenuto conto della situazione finanziaria della ricorrente nonché delle condizioni della garanzia di Stato di cui la medesima aveva beneficiato, la Commissione ha inferito la sussistenza di un indebito vantaggio, che ha potuto falsare, o minacciare di falsare, la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri. Inoltre, la Commissione ha quantificato, nella decisione impugnata, l’elemento di aiuto asseritamente concesso alla ricorrente basandosi sul tasso di riferimento applicabile conformemente alla sua comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU 2008, C 14, pag. 6), in mancanza di possibile confronto significativo sulla base di operazioni simili realizzate sul mercato. In sede di quantificazione dell’aiuto controverso, la Commissione ha ritenuto che il valore delle azioni della ricorrente date in pegno all’IVF, a titolo di controgaranzia, fosse praticamente nullo. Infine, la Commissione ha ritenuto, nella decisione impugnata, che l’aiuto controverso non fosse compatibile con il mercato interno, in particolare alla luce dei principi e delle condizioni stabiliti negli orientamenti sul salvataggio e sulla ristrutturazione.

    Procedimento e conclusioni delle parti

    11

    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 novembre 2016, la ricorrente ha proposto il presente ricorso, chiedendo che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione impugnata;

    condannare la Commissione alle spese.

    12

    Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale in pari data, la ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori al fine di ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’articolo 2 della decisione impugnata nei limiti in cui esso dispone il recupero dell’aiuto.

    13

    La Commissione ha depositato il proprio controricorso presso la cancelleria del Tribunale il 20 gennaio 2017, chiedendo che il Tribunale voglia:

    respingere il ricorso in quanto infondato;

    condannare la ricorrente alle spese.

    14

    La ricorrente ha depositato la propria replica presso la cancelleria del Tribunale il 7 marzo 2017.

    15

    Con decisione del 29 marzo 2017, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha autorizzato il Regno di Spagna a intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente.

    16

    La Commissione ha depositato la propria controreplica presso la cancelleria del Tribunale il 19 aprile 2017.

    17

    Il Regno di Spagna ha depositato la propria memoria d’intervento presso la cancelleria del Tribunale il 19 giugno 2017.

    18

    Il Regno di Spagna chiede che il Tribunale voglia:

    accogliere il ricorso e annullare la decisione impugnata;

    condannare la Commissione alle spese.

    19

    La Commissione ha depositato le proprie osservazioni sulla memoria d’intervento presso la cancelleria del Tribunale il 27 luglio 2017.

    20

    Con lettera del 17 agosto 2017, la ricorrente ha indicato che desiderava essere sentita in udienza.

    21

    Con ordinanza del 22 marzo 2018, Hércules Club de Fútbol/Commissione (T‑766/16 R, non pubblicata, EU:T:2018:170), il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori e ha riservato le spese.

    22

    Con lettere della cancelleria del Tribunale del 13 luglio 2018, quest’ultimo ha posto quesiti scritti a tutte le parti, a titolo delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura.

    23

    All’udienza del 14 settembre 2018, le parti sono state sentite nelle loro difese e nelle loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale.

    24

    Con ordinanza del 22 novembre 2018, Hércules Club de Fútbol/Commissione [C‑334/18 P(R), EU:C:2018:952], il giudice dei procedimenti sommari della Corte ha annullato l’ordinanza del 22 marzo 2018, Hércules Club de Fútbol/Commissione (T‑766/16 R, non pubblicata, EU:T:2018:170), e rinviato la causa dinanzi al Tribunale. Il 28 novembre 2018, il presidente del Tribunale ha adottato un’ordinanza sulla base dell’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura, in forza della quale ha disposto la sospensione della decisione impugnata, nei limiti in cui riguarda la ricorrente, fino alla data dell’ordinanza conclusiva del procedimento sommario.

    In diritto

    Sulla domanda di misura di organizzazione del procedimento

    25

    Nell’ambito del ricorso, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di adottare una misura di organizzazione del procedimento, al fine di consultare determinati elementi del fascicolo del procedimento amministrativo che ha dato luogo alla decisione impugnata.

    26

    Secondo la ricorrente, l’accesso all’insieme delle comunicazioni trasmesse dalle autorità amministrative spagnole, nazionali e regionali, alla Commissione durante la fase amministrativa – sempreché esse non riguardino nello specifico il Valencia Club de Fútbol o l’Elche Club de Fútbol – è necessario per consentirle di esercitare pienamente i suoi diritti della difesa e per porre rimedio al trattamento discriminatorio che avrebbe patito da parte delle medesime autorità. Dal contenuto della decisione impugnata emergerebbe peraltro che questa è basata su affermazioni inesatte delle autorità spagnole, o su un’interpretazione erronea delle stesse, il che suffragherebbe la legittimità della sua domanda. L’accoglimento della domanda di misura di organizzazione del procedimento sarebbe l’unico mezzo per la ricorrente di completare i suoi motivi e argomenti al momento adeguato del procedimento, atteso che essa ha dovuto proporre il presente ricorso di annullamento e depositare una domanda di sospensione dell’esecuzione senza poter accedere agli argomenti delle autorità spagnole formulati durante la fase amministrativa.

    27

    A termini dell’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le misure di organizzazione del procedimento possono essere adottate in qualsiasi fase del procedimento, d’ufficio o su domanda di una parte principale. Le misure in questione mirano, conformemente all’articolo 89 del medesimo regolamento, a garantire, nelle migliori condizioni, l’istruzione delle cause, lo svolgimento dei procedimenti e la composizione delle liti. Esse possono consistere in particolare nel chiedere alle parti la produzione di qualsiasi atto concernente la causa [articolo 89, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di procedura].

    28

    Va altresì ricordato che spetta al Tribunale valutare l’utilità delle misure di organizzazione del procedimento chieste da una delle parti principali (v., in tal senso, sentenza del 6 luglio 1999, Séché/Commissione, T‑112/96 e T‑115/96, EU:T:1999:134, punto 284).

    29

    Per consentire al Tribunale di valutare se sia utile ai fini del corretto svolgimento del procedimento chiedere la produzione di determinati documenti, la parte che ne fa domanda deve identificare i documenti sollecitati e fornire al Tribunale almeno un minimo di elementi idonei ad accreditare l’utilità degli stessi documenti per le esigenze del giudizio (sentenza del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione, C‑185/95 P, EU:C:1998:608, punto 93; v., anche, sentenza del 16 ottobre 2013, TF1/Commissione, T‑275/11, non pubblicata, EU:T:2013:535, punto 117 e giurisprudenza ivi citata). La ricorrente deve quindi in particolare fornire indizi precisi e pertinenti che spieghino in che modo i documenti in questione potevano presentare un interesse per la soluzione della controversia (v., in tal senso, sentenza del 20 luglio 2016, Oikonomopoulos/Commissione, T‑483/13, EU:T:2016:421, punto 253).

    30

    Nella specie, la ricorrente si limita ad addurre considerazioni generiche quanto al fatto che dai presunti errori contenuti nella decisione impugnata occorrerebbe dedurre l’esistenza di errori nelle osservazioni sottoposte dalle autorità pubbliche durante la fase amministrativa, o quantomeno un’interpretazione erronea delle medesime. Così facendo, la ricorrente non dimostra in che modo i documenti richiesti presenterebbero un interesse per la soluzione della controversia.

    31

    Tale soluzione s’impone a maggior ragione alla luce della struttura della decisione impugnata e del procedimento che ha portato alla sua adozione. Da un lato, dalla decisione impugnata emerge già, ai considerando da 36 a 45, il contenuto delle osservazioni del Regno di Spagna, dell’IVF e del governo regionale di Valencia, di cui la ricorrente chiede la produzione. Dall’altro, gli interessati, eccettuato lo Stato membro responsabile della concessione dell’aiuto, non hanno il diritto, nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato, di consultare i documenti del fascicolo amministrativo della Commissione (sentenza del 29 giugno 2010, Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau, C‑139/07 P, EU:C:2010:376, punto 58).

    32

    Inoltre, non avendo dimostrato che la misura di organizzazione del procedimento richiesta rivesta un interesse per la soluzione della controversia, la ricorrente non può invocare un pregiudizio dei propri diritti della difesa derivante dal mancato accesso ai documenti in questione (v., per analogia, sentenza dell’11 dicembre 2014, van der Aat e a./Commissione, T‑304/13 P, EU:T:2014:1055, punto 61).

    33

    Infine, la circostanza che la ricorrente avrebbe ricevuto, da parte del governo regionale di Valencia, un rifiuto di trasmissione dei documenti di cui trattasi laddove, a suo dire, questi ultimi sarebbero stati portati alla conoscenza del Valencia Club de Fútbol è irrilevante ai fini della decisione sulla presente domanda di misura di organizzazione del procedimento. L’asserita discriminazione non mette infatti in discussione l’assenza di interesse per la soluzione della controversia della produzione dei documenti in parola.

    34

    Di conseguenza, la domanda di misura di organizzazione del procedimento va respinta.

    Nel merito

    35

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi, vertenti tutti e tre sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE: il primo in quanto la Commissione avrebbe erroneamente riscontrato l’esistenza di un vantaggio derivante dalla misura in questione, il secondo, dedotto in subordine, in quanto la Commissione avrebbe constatato erroneamente che la medesima misura falsava la concorrenza e incideva sugli scambi tra Stati membri e, il terzo, parimenti dedotto in subordine, per via di un presunto errore nella valutazione dell’importo dell’aiuto concesso.

    Sul primo motivo, vertente su un errore nell’individuazione di un vantaggio

    36

    La ricorrente, sostenuta dal Regno di Spagna, sviluppa il primo motivo in due parti, che occorre esaminare in successione.

    – Sulla prima parte del primo motivo, relativa alla qualificazione erronea come impresa in difficoltà

    37

    La ricorrente sostiene che essa non era un’impresa in difficoltà alla data della concessione della garanzia controversa. Anzitutto, i criteri previsti al punto 10, lettera a), degli orientamenti sul salvataggio e sulla ristrutturazione non sarebbero applicabili al mercato del calcio. In considerazione delle specificità del mercato del calcio, solo il metodo utilizzato dall’Unione delle associazioni calcistiche europee (UEFA) e dalla Liga Nacional de Fútbol Profesional, consistente nel raffrontare i conti di una società calcistica con la media di quelli delle altre società che competono nello stesso Stato membro, sarebbe pertinente. Orbene, la ricorrente si trovava in una situazione migliore rispetto alla media delle società calcistiche di prima divisione e di seconda divisione A del campionato di calcio in Spagna e, per di più, in una situazione analoga a quella del calcio europeo nel suo complesso.

    38

    Inoltre, alla data della concessione della garanzia controversa, né l’entità del debito né il rapporto indebitamento/capitale proprio costituivano, secondo la ricorrente, indicatori finanziari rilevanti, tenuto conto della capacità di prestito delle società calcistiche, che resta ad oggi slegata dalla razionalità finanziaria comunemente impiegata nella maggior parte degli altri settori, nonché degli apporti di capitale alle società da parte di azionisti o di terzi, che non erano soggetti a massimale prima dell’entrata in vigore delle norme relative al fair play finanziario. Infine, la Commissione avrebbe altresì dovuto tener conto, nella sua valutazione finanziaria della ricorrente, della circostanza che quest’ultima, alla data di concessione della garanzia controversa, era qualificata per disputare la stagione seguente nella prima divisione del campionato di calcio spagnolo. Il Regno di Spagna aggiunge che la decisione impugnata è inficiata da un difetto di motivazione in quanto la Commissione non avrebbe risposto agli argomenti sviluppati durante la fase amministrativa sulla singolarità del modello economico delle società calcistiche.

    39

    La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

    40

    Occorre ricordare che, nel settore specifico degli aiuti di Stato, la Commissione è vincolata dalle discipline e dalle comunicazioni dalla stessa emanate, nei limiti in cui queste non derogano alle norme del Trattato e sono accettate dagli Stati membri. In particolari, i suddetti testi non possono essere interpretati in modo tale da restringere la portata degli articoli 107 TFUE e 108 TFUE o contravvenire agli obiettivi da essi contemplati (sentenza dell’11 settembre 2008, Germania e a./Kronofrance, C‑75/05 P e C‑80/05 P, EU:C:2008:482, punti 6165).

    41

    Nel caso di specie, la Commissione si è basata, al punto 78 della decisione impugnata, sul punto 10, lettera a), e sul punto 11 degli orientamenti sul salvataggio e sulla ristrutturazione per qualificare la ricorrente come impresa in difficoltà alla data di adozione della garanzia controversa.

    42

    Come risulta dai punti 71 e 85 della decisione impugnata, ad avviso della Commissione, la qualificazione summenzionata era pertinente, da un lato, per determinare il prezzo di mercato con il quale raffrontare il premio relativo alla garanzia controversa e, dall’altro, al fine di valutare se fossero soddisfatte le condizioni per l’esclusione dell’esistenza di un aiuto (punto 3.2 della comunicazione relativa alle garanzie), come affermava il Regno di Spagna.

    43

    I criteri previsti al punto 10, lettera a), e al punto 11 degli orientamenti sul salvataggio e sulla ristrutturazione traducono, in termini concreti, la considerazione generale esposta al punto 9 dei medesimi, secondo la quale «un’impresa [è] in difficoltà quando essa non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo».

    44

    Con i suoi argomenti, la ricorrente non contesta il fatto che, in circostanze normali, l’applicazione dei succitati punti degli orientamenti sul salvataggio e sulla ristrutturazione dovrebbe comportare la sua qualificazione come impresa in difficoltà. La ricorrente contesta, invece, l’applicabilità dei criteri in questione nell’ambito di un settore, quello del calcio, che sarebbe caratterizzato, in sostanza, da una maggiore capacità delle imprese di raccogliere capitali e debito, indipendentemente dalla loro situazione finanziaria, nonché da una maggiore volatilità delle loro entrate e delle loro attività, essenzialmente legate ai loro risultati sportivi.

    45

    I suesposti argomenti devono essere respinti per le ragioni seguenti.

    46

    In primo luogo, il rischio di fluttuazione dei redditi e del valore delle attività, evidenziato dalla ricorrente, è una circostanza cui fanno regolarmente fronte anche le imprese operanti in mercati diversi da quello del calcio professionistico.

    47

    In secondo luogo, la manifestazione puntuale di comportamenti estranei a una logica di mercato, al pari delle azioni di sponsorizzazione, non è sufficiente a mettere in discussione la natura economica dell’attività in questione, la quale è già stata riconosciuta in relazione all’attività calcistica da parte delle società professionistiche (v., in tal senso, sentenza del 26 gennaio 2005, Piau/Commissione, T‑193/02, EU:T:2005:22, punto 69), né l’ambito di riferimento costituito dall’operatore privato in economia di mercato per l’analisi dell’esistenza di un vantaggio. Come sostiene la Commissione, l’esistenza della misura in questione attesta, per di più, che tali comportamenti di investimento estranei a una logica di mercato nel settore del calcio, a voler ammettere che siano accertati, non hanno dispensato la ricorrente dalla necessità di ricorrere a una garanzia di Stato per procedere a un aumento di capitale.

    48

    In terzo luogo, la nozione di impresa in difficoltà, quale definita al punto 9 degli orientamenti sul salvataggio e sulla ristrutturazione, è una nozione obiettiva che deve essere valutata unicamente alla luce di indizi concreti concernenti la situazione finanziaria ed economica dell’impresa in esame (sentenza del 6 aprile 2017, Regione autonoma della Sardegna/Commissione, T‑219/14, EU:T:2017:266, punto 184). Orbene, la ricorrente si basa essenzialmente su affermazioni generiche sulla capacità delle società calcistiche di raccogliere fondi e di contrarre prestiti che, in quanto tali, non sono idonee a confutare la conclusione cui è giunta la Commissione nella decisione impugnata sulla base dei dati finanziari individuali della ricorrente.

    49

    In quarto luogo, nella misura in cui la ricorrente si basa su un confronto tra la sua situazione finanziaria e la media di quella delle altre società calcistiche, anzitutto spagnole e poi europee, occorre rilevare che neanche un simile confronto è conforme ai principi, rammentati al punto 48 supra, alla base della nozione di impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti sul salvataggio e sulla ristrutturazione. Tale approccio comparativo, infatti, non si fonda, in via principale, sulla situazione individuale della ricorrente e, se seguito, porterebbe a sottrarre al controllo degli aiuti di Stato misure adottate nell’ambito di settori in declino, in perdita o a scarsa redditività.

    50

    A tale riguardo, occorre respingere in quanto infondata l’affermazione della ricorrente secondo la quale la Commissione, omettendo di ricorrere al summenzionato metodo comparativo, avrebbe disatteso i punti 97 e segg. della sua comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (GU 2016, C 262, pag. 1). L’analisi comparativa di cui si tratta nella succitata comunicazione, infatti, riguarda l’operazione in questione, valutata rispetto a un’operazione di riferimento, e non la situazione finanziaria del beneficiario.

    51

    Infine, per quanto riguarda la circostanza, peraltro dedotta dalla ricorrente, che essa, alla data della concessione della garanzia controversa, era qualificata per disputare la stagione seguente nella prima divisione del campionato di calcio spagnolo, questa rappresentava una prospettiva di sviluppo incerta sul piano finanziario che, in ogni caso, non era idonea di per sé a mettere in discussione la conclusione cui era giunta la Commissione sulla base dell’accertamento di un capitale proprio negativo e delle perdite crescenti della ricorrente.

    52

    Stante quanto precede, occorre respingere la prima parte del motivo in esame.

    53

    Lo stesso vale per il difetto di motivazione dedotto inoltre dal Regno di Spagna. Da un lato, come ricordato ai punti da 41 a 43 supra, la Commissione ha esposto i criteri alla luce dei quali la stessa ha valutato il carattere di impresa in difficoltà della ricorrente, precisando al contempo, al punto 78 della decisione impugnata, la loro applicazione al caso di specie. Dall’altro, per costante giurisprudenza, la Commissione non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti dedotti dagli interessati dinanzi alla medesima, ma le è sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’economia della decisione (v. sentenza del 30 aprile 2014, Hagenmeyer e Hahn/Commissione, T‑17/12, EU:T:2014:234, punto 173 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, come emerge dall’esame della presente parte effettuato dal Tribunale, la Commissione non ha errato, basandosi quindi sulle circostanze di fatto e di diritto rilevanti, nel ritenere, nella decisione impugnata, che la ricorrente fosse un impresa in difficoltà al momento della concessione della garanzia controversa.

    – Sulla seconda parte del primo motivo, relativa alla valutazione erronea delle controgaranzie offerte

    54

    La ricorrente sostiene che la Commissione non ha tenuto conto, nella decisione impugnata, della natura e della portata delle controgaranzie offerte all’IVF in cambio della concessione della garanzia controversa. La controgaranzia offerta dall’Aligestión, infatti, che era il principale azionista della ricorrente, non andrebbe considerata come una garanzia provvisoria, bensì come una fideiussione solidale, la quale vincolava l’Aligestión finché il governo regionale di Valencia, autorità di supervisione della Fundación Hércules e beneficiaria indiretta della fideiussione solidale mediante l’IVF, non avesse autorizzato il pegno sulle azioni della ricorrente acquisite dalla Fundación Hércules.

    55

    Orbene, da un lato, l’Aligestión era un’impresa solvibile, dotata di un ingente patrimonio immobiliare e beneficiaria in particolare di una percentuale di redditi lordi della ricorrente, che erano destinati a crescere in occasione dell’entrata della società calcistica nella prima divisione del campionato di calcio spagnolo. Dall’altro, il potere di autorizzare il pegno sulle azioni della ricorrente consentiva in pratica al governo regionale di Valencia di subordinare la fine della garanzia asseritamente provvisoria concessa dall’Aligestión alla previa ristrutturazione del debito della ricorrente da parte dell’Aligestión, in modo che il governo regionale di Valencia si assicurasse del valore delle azioni così costituite in pegno.

    56

    La garanzia concessa dall’IVF sarebbe dunque avvenuta in condizioni di mercato. Poco rileva al riguardo, secondo la ricorrente, che il criterio del massimale dell’80% del relativo prestito fissato dalla comunicazione relativa alle garanzie non sia stato rispettato, atteso che la Commissione non poteva esimersi, per questo solo motivo, dall’analizzare la conformità alle condizioni di mercato della garanzia controversa, nell’ambito di un settore, quello del calcio, oggetto di una tutela specifica in forza dell’articolo 165 TFUE. In sede di replica, la ricorrente produce una decisione giudiziaria che tenderebbe a confermare che l’IVF ha chiamato in garanzia l’Aligestión in qualità di fideiussore solidale, cosa che continua a fare tuttora.

    57

    La Commissione replica che la caratterizzazione operata dalla ricorrente della fideiussione solidale di Aligestión, oltre a essere contraddetta dagli stessi termini della fideiussione e della conferma fornita dalle autorità spagnole durante il procedimento amministrativo, è peraltro difficilmente conciliabile con la scelta dell’IVF di intentare un’azione contro la Fundación Hércules e non contro l’Aligestión, in seguito al rimborso, da parte dell’IVF, del credito sottoscritto presso la CAM. Inoltre, la Commissione rileva che, se l’Aligestión era davvero in grado di garantire direttamente il prestito, come afferma la ricorrente, allora la concessione della garanzia da parte dell’IVF non aveva senso. In ogni caso, la Commissione ritiene che il fatto che la fideiussione solidale di Aligestión non abbia avuto alla fine carattere «provvisorio» emerge da elementi successivi alla misura di concessione della garanzia e che sono, di conseguenza, irrilevanti ai fini della determinazione dell’esistenza di un vantaggio.

    58

    Preliminarmente, e prima di esaminare il carattere asseritamente errato della valutazione fornita dalla Commissione nella decisione impugnata sulla controgaranzia offerta dall’Aligestión, occorre rilevare che la decisione impugnata non contiene alcuna analisi dell’incidenza della controgaranzia in questione sulla determinazione di un vantaggio.

    59

    Orbene, per giurisprudenza costante, un vizio o un’insufficienza di motivazione configura una violazione di forme sostanziali, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, e costituisce un motivo di ordine pubblico che può, e persino deve, essere sollevato d’ufficio dal giudice dell’Unione europea (v. sentenza del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

    60

    Tenuto conto di quanto precede, il Tribunale è tenuto a statuire sull’esistenza di un eventuale inadempimento dell’obbligo di motivazione e a sentire a tal fine le parti, come ha fatto nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento del 13 luglio 2018 e successivamente all’udienza del 14 settembre 2018.

    61

    Si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la portata dell’obbligo di motivazione dipende dalla natura dell’atto in questione e dal contesto nel quale esso è stato adottato. La motivazione deve fare apparire in modo chiaro e non equivoco l’iter logico dell’istituzione in modo da consentire, da una parte, agli interessati di conoscere le giustificazioni della misura adottata per poter difendere i loro diritti e verificare se la decisione sia o no fondata e, dall’altra, al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo di legittimità. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto per accertare se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’articolo 296 TFUE occorre far riferimento non solo al suo tenore, ma anche al suo contesto e al complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia interessata (v. sentenza del 18 gennaio 2012, Djebel – SGPS/Commissione, T‑422/07, non pubblicata, EU:T:2012:11, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

    62

    Nel caso di specie, la decisione impugnata menziona una sola volta la controgaranzia offerta dall’Aligestión, nell’ambito della descrizione della misura in questione, senza farvi più riferimento in seguito. L’argomentazione della decisione impugnata relativa alla determinazione dell’esistenza di un aiuto e alla sua qualificazione non fa quindi alcuna allusione alla controgaranzia in parola. In particolare, dal punto 93 della decisione impugnata risulta che, al fine di valutare, alla luce delle condizioni di mercato, l’importo del premio di garanzia richiesto dall’IVF nell’ambito della misura in questione, la decisione impugnata menziona una sola garanzia, il pegno, a favore dell’IVF, sulle azioni della ricorrente sottoscritte dalla Fundación Hércules, a esclusione di qualsiasi altra garanzia e, in particolare, della controgaranzia offerta dall’Aligestión.

    63

    In risposta al quesito scritto posto su tale punto dal Tribunale, la Commissione sostiene tuttavia che dal riferimento al carattere «provvisorio» della controgaranzia in questione – nonché dall’esposizione delle conseguenze del mancato pagamento della Fundación Hércules al punto 10 della decisione impugnata, ossia la decisione dell’IVF di subentrare al creditore della fondazione e di agire contro quest’ultima – occorrerebbe dedurre che la controgaranzia offerta dall’Aligestión non era «effettiva» e, pertanto, non doveva essere ulteriormente esaminata.

    64

    Tale mancanza di «effettività» sarebbe confermata dalle osservazioni del Regno di Spagna durante la fase amministrativa, il quale ha riferito che «l’IVF aveva ricevuto controgaranzie per le garanzie in questione, in particolare i pegni sulle azioni acquisite dalle Fundaciones con i prestiti garantiti» (punto 38 della decisione impugnata), nonché dai termini della controgaranzia offerta dall’Aligestión, da cui emergerebbe, secondo la Commissione, che essa era concessa per un tempo limitato e doveva prendere fine una volta adempiute una serie di condizioni che dovevano realizzarsi, secondo le informazioni della Commissione, in un breve lasso di tempo.

    65

    Pertanto, con i suoi argomenti, la Commissione sostiene, essenzialmente, che l’irrilevanza della controgaranzia offerta dall’Aligestión al fine di caratterizzare l’esistenza di un vantaggio risulta a sufficienza dalla decisione impugnata e giustifica il fatto che quest’ultima non contenga spiegazioni specifiche a tale proposito.

    66

    Al riguardo, occorre anzitutto rilevare che il fatto, dedotto dalla Commissione dinanzi al Tribunale, che le condizioni di cessazione dell’impegno di Aligestión come fideiussore solidale dovessero realizzarsi in un breve lasso di tempo non emerge dalla decisione impugnata.

    67

    Inoltre, il riferimento, operato al punto 10 della decisione impugnata, al fatto che l’IVF ha rimborsato l’importo del debito contratto dalla Fundación Hércules e in seguito è subentrata alla banca creditrice citando in giudizio la stessa fondazione non fornisce informazioni sulle garanzie, eventualmente, attivate dall’IVF e, in ogni caso, non consente in alcun modo di concludere che la Commissione ritenesse, in esito al procedimento amministrativo, che la controgaranzia offerta dall’Aligestión fosse priva di effettività.

    68

    Infine, neanche la sintesi delle osservazioni del Regno di Spagna riportata al punto 38 della decisione impugnata è idonea a fornire informazioni sulla valutazione, da parte della Commissione, della rilevanza della controgaranzia offerta dall’Aligestión al fine di individuare un vantaggio (v., in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione, C‑73/11 P, EU:C:2013:32, punto 84). In aggiunta, occorre osservare che, sebbene la versione francese della decisione impugnata, specificamente richiamata dalla Commissione, lasci intendere che il Regno di Spagna prende in considerazione esclusivamente la garanzia costituita sotto forma di pegno sulle azioni della ricorrente e le garanzie equivalenti costituite nell’ambito delle altre misure di cui alla medesima decisione impugnata, la versione spagnola della stessa decisione, sola versione facente fede, può essere interpretata, al contrario, nel senso che il Regno di Spagna tiene conto dell’esistenza di altre garanzie.

    69

    Ne consegue che la motivazione della decisione impugnata, per quanto riguarda la controgaranzia offerta dall’Aligestión, si limita all’accertamento del suo carattere provvisorio fino alla costituzione del pegno sulle azioni della ricorrente da parte della Fundación Hércules. Essa non precisa se tale circostanza giustifichi, da sola, che non si tenga conto della suddetta controgaranzia al fine di stabilire l’esistenza di un aiuto e del suo importo. Omette a fortiori di spiegarne le ragioni.

    70

    Orbene, dal punto 3.2, lettera d), e dal punto 4.2 della comunicazione relativa alle garanzie risulta che le garanzie costituite in occasione dell’adozione della garanzia o dell’operazione di prestito costituiscono un fattore rilevante ai fini della valutazione dell’esistenza e del livello dell’aiuto. La controgaranzia offerta dall’Aligestión costituisce dunque, in linea di principio, un fattore rilevante. Inoltre, nulla nella comunicazione in parola porta a escludere in quanto irrilevante una garanzia sulla base del motivo che essa avrebbe carattere solo «provvisorio».

    71

    Ne consegue che, alla luce delle norme giuridiche che disciplinano la materia interessata, nella fattispecie l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e la comunicazione relativa alle garanzie, gli interessati, da un lato, e il giudice, dall’altro, potevano aspettarsi che la decisione impugnata esponesse il ragionamento della Commissione relativamente all’incidenza della controgaranzia offerta dall’Aligestión sull’accertamento dell’esistenza di un aiuto nonché, eventualmente, sul suo importo.

    72

    Per di più, si tratta di una parte della motivazione che riveste un’importanza essenziale nel contesto della decisione impugnata, tenuto conto del fatto che in essa si afferma il valore «praticamente nullo» (punto 93 della decisione impugnata) della sola garanzia esaminata, laddove il livello delle garanzie accordate all’IVF è ancor più determinante in quanto il rating dell’impresa interessata, nella fattispecie la ricorrente, è basso (categoria CCC, v. punto 83 della decisione impugnata).

    73

    Inoltre, va osservato che la decisione impugnata non fa riferimento alla scadenza entro la quale le azioni della ricorrente dovevano essere date in pegno all’IVF dalla Fundación Hércules, pur indicando che proprio tale evento avrebbe liberato l’Aligestión dai suoi obblighi in forza della controgaranzia «provvisoria» accordata all’IVF. La decisione impugnata non contiene quindi indicazioni che consentano di dedurre la durata di applicazione della controgaranzia «provvisoria» in questione e, di conseguenza, la probabilità che essa potesse, o no, essere in vigore nell’ipotesi in cui la garanzia concessa dall’IVF fosse stata attivata.

    74

    Pertanto, dalla decisione impugnata non risulta né esplicitamente né implicitamente (v. punto 67 supra) che la controgaranzia offerta dall’Aligestión fosse di breve durata. Supponendo che, come sembra sostenere la Commissione, l’indicazione della durata della controgaranzia offerta dall’Aligestión possa costituire un elemento di contesto in grado di ridurre la portata del suo obbligo di motivazione, è quindi necessario constatare che tale indicazione non figura nella decisione impugnata.

    75

    Ne consegue che la Commissione avrebbe dovuto spiegare, nella decisione impugnata, in che modo, se del caso, essa abbia tenuto conto di tale controgaranzia.

    76

    Alla luce di quanto precede, occorre rilevare che la decisione impugnata è inficiata da un difetto di motivazione.

    77

    Tenuto conto di tale difetto di motivazione, il Tribunale non può pronunciarsi sulla fondatezza degli argomenti avanzati dalla ricorrente nell’ambito della seconda parte del primo motivo.

    78

    Occorre pertanto, senza che sia necessario esaminare il resto del ricorso, disporre l’annullamento della decisione impugnata, nei limiti in cui essa riguarda la ricorrente, per difetto di motivazione.

    Sulle spese

    79

    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.

    80

    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. Pertanto, il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.

     

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

    dichiara e statuisce:

     

    1)

    La decisione (UE) 2017/365 della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Valencia Club de Fútbol, SAD, dell’Hércules Club de Fútbol, SAD, e dell’Elche Club de Fútbol, SAD, è annullata nei limiti in cui essa riguarda l’Hércules Club de Fútbol, SAD.

     

    2)

    La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Hércules Club de Fútbol.

     

    3)

    Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.

     

    Kanninen

    Schwarcz

    Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 marzo 2019.

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

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