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Document 62016TJ0587

    Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 21 novembre 2018.
    HM contro Commissione europea.
    Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Bando di concorso EPSO/AST‑SC/03/15 – Esclusione dalla partecipazione alle prove di valutazione – Domanda di riesame – Rifiuto di trasmettere tale domanda alla commissione giudicatrice del concorso generale per tardività – Ripartizione delle competenze tra l’EPSO e la commissione giudicatrice di concorso.
    Causa T-587/16.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2018:818

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

    21 novembre 2018 ( *1 )

    «Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Bando di concorso EPSO/AST‑SC/03/15 – Esclusione dalla partecipazione alle prove di valutazione – Domanda di riesame – Rifiuto di trasmettere tale domanda alla commissione giudicatrice del concorso generale per tardività – Ripartizione delle competenze tra l’EPSO e la commissione giudicatrice di concorso»

    Nella causa T‑587/16,

    HM, rappresentata da H. Tettenborn, avvocato,

    ricorrente,

    contro

    Commissione europea, rappresentata da T. Bohr e G. Gattinara, in qualità di agenti,

    convenuta,

    avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), del 17 agosto 2015, di non prendere in considerazione la domanda di riesame della decisione della commissione giudicatrice di non ammettere la ricorrente alla fase successiva del concorso EPSO/AST-SC/03/15-3 e, dall’altro, della «decisione implicita» della commissione giudicatrice di non accogliere tale domanda,

    IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

    composto da H. Kanninen, presidente, J. Schwarcz (relatore) e C. Iliopoulos, giudici,

    cancelliere: E. Coulon

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Fatti

    1

    L’8 gennaio 2015 l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il bando di concorso generale per esami EPSO/AST-SC/03/15-3, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di segretari e commessi (gradi SC 1 e SC 2) in differenti settori (in prosieguo: il «concorso generale») (GU 2015, C 3 A, pag. 1).

    2

    Il 12 febbraio 2015 la ricorrente, HM, ha presentato la sua candidatura per il concorso generale. Ella ha scelto il settore «supporto di segreteria» e il grado SC 2, ma ha accettato che la sua candidatura venisse eventualmente riassegnata al grado SC 1.

    3

    L’allegato III, punto 2, del bando di concorso generale prevede, per quanto riguarda le condizioni di ammissione specifiche relative ai diplomi, tre condizioni distinte, delle quali solo l’ultima è rilevante nella fattispecie. Tale condizione è formulata come segue:

    «[U]na formazione professionale di almeno un anno (equivalente al livello 4 del quadro europeo delle qualifiche), seguita da un minimo di tre anni di esperienza professionale. Sia la formazione che l’esperienza professionale devono essere sostanzialmente collegate alla natura delle funzioni da svolgere».

    4

    La ricorrente ha preso parte ai test di accesso il 25 marzo 2015. Con lettera dell’11 giugno 2015, è stata informata dall’EPSO di aver superato tali test, ottenendo il minimo richiesto per ciascuno di essi. Nella stessa lettera, l’EPSO ha precisato che la fase successiva sarebbe consistita nell’esame, da parte della commissione giudicatrice del concorso generale (in prosieguo: la «commissione giudicatrice»), delle candidature elettroniche al fine di verificare l’ammissibilità dei candidati.

    5

    Tra le parti del procedimento è controversa la questione se la ricorrente sia stata informata, tramite una comunicazione elettronica sul suo account EPSO, il 30 luglio 2015, o successivamente, del fatto che la commissione giudicatrice, dopo l’esame della sua domanda online, aveva deciso di non ammetterla alla fase successiva del concorso generale. Nella sua decisione (in prosieguo: la «decisione di rigetto della candidatura»), la commissione giudicatrice si è basata sul fatto che la ricorrente non possedeva le qualifiche richieste, vale a dire, nonostante comprovasse una formazione professionale di un anno, quest’ultima non era sostanzialmente collegata alla natura delle funzioni oggetto del concorso generale.

    6

    Altresì controversa tra le parti è la questione relativa alle date in cui la ricorrente ha consultato il suo account EPSO. Infatti, mentre quest’ultima sostiene di aver regolarmente consultato il suo account, da ultimo, il 29 luglio e il 4 agosto 2015, senza trovarvi, tuttavia, nuovi messaggi o comunicazioni, la Commissione europea sostiene che il giornale elettronico del sistema informatico degli account EPSO mostrerebbe che solo l’8 agosto 2015, alle ore 20:41, la ricorrente avrebbe consultato il suo account, sul quale la decisione della commissione giudicatrice era stata messa a disposizione nove giorni prima.

    7

    Il 7 agosto 2015 la ricorrente ha ricevuto dall’EPSO il seguente messaggio elettronico automatico:

    «Data di invio: venerdì 7 agosto 2015 alle ore 15:26 (…)

    Oggetto: Un nuovo messaggio è stato pubblicato sul vostro account EPSO. (…)

    Questo è un messaggio elettronico automatico. Si prega di non rispondere.

    Gentile candidata/o,

    Questa notifica riguarda la sua candidatura a un concorso o a una procedura di selezione EU Careers organizzati dal[l’EPSO].

    Un nuovo messaggio è stato pubblicato sul suo account EPSO.

    Può accedere al suo account mediante il seguente link: (…).

    Distinti saluti,

    NB: Le ricordiamo di controllare il suo account EPSO almeno due volte alla settimana, come indicato nella guida per i concorsi generali o nell’invito a manifestare interesse. Tutte le comunicazioni ufficiali sono inviate sull’account EPSO, e solo le date menzionate in tali lettere pubblicate hanno valore giuridico.

    La presente notifica via mail è un servizio supplementare di EPSO senza alcun valore giuridico.

    La notifica via mail è inviata nello stesso momento in cui il nuovo messaggio viene pubblicato sul suo account EPSO. Per ragioni indipendenti da EPSO, l’invio delle notifiche via mail, in certi casi, può essere ritardato. Non sarà preso in conto alcun ricorso basato su tale ritardo.

    L’équipe EPSO».

    8

    Il 13 agosto 2015 la ricorrente, sulla base del punto 3.4.3 delle disposizioni generali applicabili ai concorsi generali (GU 2014, C 60 A, pag. 1; in prosieguo: le «disposizioni generali»), ha presentato una domanda di riesame della decisione di rigetto della candidatura della commissione giudicatrice (in prosieguo: la «domanda di riesame»). Ella ha dedotto, in sostanza, che la comunicazione elettronica sul suo account EPSO in merito alla decisione di rigetto della candidatura non era sufficientemente motivata, in quanto consisteva in una mera ripetizione della formulazione del bando di concorso generale. Inoltre, da un lato, essa ha indicato di essere stata autorizzata da una commissione giudicatrice di concorso precedente a presentarsi alle prove di valutazione di detto concorso, il quale, a suo parere, riguardava altresì attività di supporto di segreteria e prevedeva un livello di qualifiche più elevato rispetto a quello previsto nell’ambito del concorso generale. Dall’altro lato, la ricorrente ha sostenuto che, in un caso del genere, il fatto che la commissione giudicatrice non avesse accettato la valutazione effettuata nell’ambito del concorso precedente avrebbe dovuto essere motivato in maniera specifica.

    9

    Con messaggio di posta elettronica del 17 agosto 2015 l’EPSO, tramite la sig.ra N. H., in qualità di capo gruppo per le relazioni con i candidati, ha comunicato alla ricorrente che la sua domanda di riesame non poteva essere presa in considerazione, in quanto non era stata presentata entro il termine di 10 giorni di calendario stabilito dalle disposizioni generali (in prosieguo: la «decisione dell’EPSO del 17 agosto 2015»). L’EPSO ha indicato alla ricorrente che tale termine aveva iniziato a decorrere il 30 luglio 2015, a seguito della comunicazione elettronica sull’account EPSO.

    10

    Con messaggio di posta elettronica del 1o settembre 2015 la ricorrente ha chiesto all’EPSO di trasmettere senza indugio la sua domanda di riesame alla commissione giudicatrice. A tale riguardo, ella si è basata sul punto 3.4.3 delle disposizioni generali, conformemente al quale le domande di riesame sono «sottopost[e] all’esame del medesimo organismo che ha adottato la decisione impugnata (la commissione giudicatrice o EPSO)». Ella ha dedotto che, poiché la domanda di riesame era diretta contro la decisione di rigetto della candidatura adottata dalla commissione giudicatrice, avrebbe dovuto essere sottoposta in ogni caso a quest’ultima.

    11

    Il 16 settembre 2015 l’EPSO ha informato la ricorrente che la sua domanda di riesame, di cui al punto 10 supra, non sarebbe stata presa in considerazione a causa della sua tardività. Con messaggio di posta elettronica del 20 settembre 2015 la ricorrente ha nuovamente chiesto se la sua domanda di riesame fosse stata trasmessa alla commissione giudicatrice.

    12

    Il 25 settembre 2015 la ricorrente ha ricevuto dall’EPSO la seguente risposta:

    «come già spiegato nelle mie lettere precedenti, noi (EPSO) trasmettiamo alla commissione giudicatrice, nell’ambito delle nostre competenze, solo le domande di riesame [Beschwerden] presentate nel rispetto dei termini. Non essendo questo il caso della sua domanda [Beschwerde], quest’ultima non è stata trasmessa».

    13

    Il 4 novembre 2015 la ricorrente ha presentato per iscritto un reclamo contro le «decisioni» del 17 agosto, 16 e 25 settembre 2015, con cui l’EPSO le avrebbe comunicato che la sua domanda di riesame non sarebbe stata presa in considerazione.

    14

    Con decisione del 17 marzo 2016, il reclamo della ricorrente è stato respinto. La traduzione in tedesco di tale decisione le è stata trasmessa il 18 aprile 2016.

    Procedimento e conclusioni delle parti

    15

    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea il 23 marzo 2016, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. La causa è stata iscritta a ruolo con il numero F‑17/16.

    16

    Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 6 aprile 2016, la ricorrente ha chiesto di beneficiare dell’anonimato ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica. Con lettera del 28 aprile 2016, la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica ha informato la ricorrente dell’accoglimento di tale richiesta.

    17

    In applicazione dell’articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere in primo grado sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti (GU 2016, L 200, pag. 137), la presente causa è stata trasferita al Tribunale nello stato in cui si trovava il 31 agosto 2016. Tale causa è stata iscritta a ruolo con il numero T‑587/16 e assegnata alla Quarta Sezione.

    18

    Dal momento che le parti non hanno chiesto lo svolgimento di un’udienza di discussione, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, il Tribunale (Quarta Sezione), ritenendosi sufficientemente edotto alla luce degli atti del fascicolo di causa, ha deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura, di statuire senza fase orale.

    19

    Il 5 febbraio 2018 il Tribunale ha posto quesiti scritti alla Commissione. Le risposte di quest’ultima sono state depositate in cancelleria nei termini impartiti. Il 13 marzo 2018 la ricorrente ha presentato le sue osservazioni al riguardo.

    20

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione dell’EPSO del 17 agosto 2015;

    annullare la «decisione implicita» della commissione giudicatrice di non accogliere la domanda di riesame;

    condannare la Commissione alle spese.

    21

    La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

    respingere il ricorso;

    condannare la ricorrente alle spese.

    In diritto

    Sulla ricevibilità del ricorso

    22

    La Commissione fa valere, in sostanza, che il ricorso contro la decisione dell’EPSO del 17 agosto 2015 è irricevibile, in quanto non si tratta né della decisione di rigetto della candidatura né della risposta della commissione giudicatrice alla domanda di riesame. A suo parere, solamente la decisione di rigetto della candidatura arreca pregiudizio alla ricorrente, poiché ne ha modificato la situazione giuridica e ha inciso direttamente e immediatamente sui suoi interessi. La decisione dell’EPSO del 17 agosto 2015 non modificherebbe tale constatazione, poiché si tratterebbe di un mero rifiuto di prendere in considerazione la domanda di riesame per ragioni formali di tardività. La Commissione afferma che detta decisione dell’EPSO è «meramente confermativa», non ha alcun contenuto autonomo e non si sostituisce alla decisione di rigetto della candidatura. Pertanto, secondo la Commissione, non può essere oggetto né di un reclamo né di un ricorso dinanzi al Tribunale.

    23

    La Commissione sostiene che la ricorrente aveva chiaramente una possibilità di tutela giurisdizionale. La Commissione ritiene che la ricorrente aveva la possibilità di contestare la decisione di rigetto della candidatura direttamente dinanzi al giudice dell’Unione europea, conformemente all’articolo 270 TFUE, senza dover prima presentare un reclamo, o di presentare un reclamo al riguardo. A suo avviso, la ricorrente non era tuttavia autorizzata a scegliere una «terza via», presentando un ricorso contro un atto che non le arrecava pregiudizio. Secondo la Commissione, la ricorrente aveva altresì la possibilità giuridica di ottenere un riesame, da parte della commissione giudicatrice, della decisione di rigetto della candidatura.

    24

    La Commissione afferma che anche se la decisione dell’EPSO del 17 agosto 2015 costituiva un atto pregiudizievole, la ricorrente non aveva comunque un interesse ad agire concreto ed attuale nella fattispecie. Sarebbe evidente che l’eventuale annullamento della decisione dell’EPSO del 17 agosto 2015 non procurerebbe alcun beneficio alla ricorrente, in quanto quest’ultima non ha impugnato la decisione di rigetto della candidatura. Pertanto, anche in caso di annullamento della decisione dell’EPSO del 17 agosto 2015, la commissione giudicatrice, secondo la Commissione, non potrebbe esprimersi sul contenuto della decisione di rigetto della candidatura. Inoltre, il rinvio all’ordinanza del 3 aprile 2011, Zaur‑Gora e Dubigh/Commissione (T‑95/00 e T‑96/00, EU:T:2001:114), non è rilevante, poiché, nella presente causa, non c’è stata una nuova decisione della commissione giudicatrice fondata sulla domanda di riesame, pertanto non poteva cominciare a decorrere un nuovo termine.

    25

    Infine, la Commissione asserisce che la domanda della ricorrente, diretta all’annullamento della presunta «decisione implicita» della commissione giudicatrice è irricevibile a causa della violazione del principio della concordanza tra il reclamo e il ricorso. In ogni caso, tale domanda della ricorrente dovrebbe essere respinta in quanto l’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») non prevede che una domanda di riesame della decisione di una commissione giudicatrice possa essere tacitamente respinta. Dato che la commissione giudicatrice non fa parte dell’amministrazione ed è indipendente rispetto ad essa, il suo silenzio non può essere interpretato come una «decisione negativa implicita». La questione di quali sarebbero le conseguenze della mancata risposta di una commissione giudicatrice ad una domanda di riesame, secondo la Commissione, è una questione puramente ipotetica.

    26

    La ricorrente contesta gli argomenti della Commissione.

    27

    Il tribunale ritiene che occorra esaminare, in primo luogo, la ricevibilità del secondo capo delle conclusioni e, in secondo luogo, la ricevibilità del primo capo delle conclusioni.

    Sulla ricevibilità del secondo capo delle conclusioni

    28

    In via preliminare, occorre rilevare che il ricorso della ricorrente è rivolto, in primo luogo, contro la decisione dell’EPSO del 17 agosto 2015 e, in secondo luogo, contro una presunta «decisione implicita» della commissione giudicatrice di non accogliere la domanda di riesame.

    29

    A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, quando un candidato ad un concorso sollecita il riesame di una decisione presa da una commissione giudicatrice, è la decisione presa da quest’ultima, successivamente al riesame della situazione del candidato, che costituisce l’atto pregiudizievole nei suoi confronti, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, oppure, eventualmente, dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto (v., in tal senso, ordinanza del 3 aprile 2001, Zaur-Gora e Dubigh/Commissione, T‑95/00 e T‑96/00, EU:T:2001:114, punto 26, e sentenza del 13 dicembre 2006, Heus/Commissione, T‑173/05, EU:T:2006:392, punto 19).

    30

    Nella fattispecie, è pacifico che la decisione del 17 agosto 2015 è stata adottata dall’EPSO. Dagli atti di causa della Commissione e dalle sue risposte ai quesiti del Tribunale risulta che la commissione giudicatrice non è venuta a conoscenza dell’esistenza della domanda di riesame della ricorrente. A tale riguardo, la Commissione ha espressamente riconosciuto che la domanda di riesame presentata dalla ricorrente non rientrava tra le domande di riesame trasmesse alla commissione giudicatrice. È altresì pacifico che la commissione giudicatrice non è stata specificamente informata a posteriori della decisione dell’EPSO del 17 agosto 2015 di non prendere in considerazione tale domanda. È stata solo informata «in modo sommario» del diniego dell’EPSO riguardo alle domande di riesame tardive.

    31

    In tali circostanze, occorre concludere che, dato che la commissione giudicatrice non era a conoscenza dell’esistenza della domanda di riesame della ricorrente, non si può ritenere che essa abbia adottato una «decisione implicita» di rigetto al riguardo.

    32

    Il secondo capo delle conclusioni è pertanto privo di oggetto e deve quindi essere respinto in quanto irricevibile.

    Sulla ricevibilità del primo capo delle conclusioni

    33

    Per quanto riguarda le affermazioni della Commissione secondo cui la decisione dell’EPSO del 17 agosto 2015 non costituiva un atto pregiudizievole nei confronti della ricorrente, era puramente confirmatoria, non aveva contenuto autonomo e non si sostituiva alla decisione di rigetto della candidatura, occorre constatare che, con la decisione del 17 agosto 2015, l’EPSO ha respinto la domanda di riesame della ricorrente. Orbene, dalla giurisprudenza richiamata al punto 29 supra risulta che una decisione recante rigetto di una domanda di riesame avrebbe arrecato pregiudizio alla ricorrente e, pertanto, sarebbe stata impugnabile se fosse stata adottata dalla commissione giudicatrice.

    34

    Se, come nella fattispecie, la domanda di riesame proposta da un candidato è respinta dall’EPSO a causa della sua tardività, tale candidato ha il pieno interesse a che ne sia esaminata la legittimità da parte del giudice dell’Unione. Siffatto rigetto ostacolerebbe il controllo di tale domanda di riesame da parte della commissione giudicatrice stessa, ma il suo annullamento, da parte del Tribunale, porterebbe all’adozione di una nuova decisione su detta domanda.

    35

    Infatti, occorre ricordare che, al punto 3.4.3 delle disposizioni generali, è espressamente previsto che se la domanda di riesame riceve una risposta positiva, la persona interessata riprenderà il concorso alla fase in cui era stata esclusa, e ciò a prescindere dall’avanzamento del concorso. Il fatto che il procedimento del concorso generale nel frattempo sia terminato non rimette in discussione tale conclusione, in quanto la ricorrente conserva quantomeno un interesse ad ottenere una decisione sulla legittimità del procedimento di selezione di cui trattasi affinché l’illegittimità fatta valere non si riproduca in futuro nell’ambito di un procedimento analogo a quello del caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, punto 50). Infatti, non si esclude che l’EPSO possa svolgere un ruolo simile in un procedimento di selezione successivo ed analogo. In tali circostanze, la Commissione non può far valere l’irricevibilità del ricorso per il motivo che il procedimento del concorso generale è giunto nel frattempo a termine.

    36

    Alla luce di quanto precede, occorre concludere che la decisione dell’EPSO del 17 agosto 2015 costituisce un atto pregiudizievole nei confronti della ricorrente, e che quest’ultima ha un interesse concreto, attuale e sufficientemente qualificato all’annullamento di tale decisione (v., in tal senso, sentenza del 18 settembre 2008, Angé Serrano e a./Parlamento, T‑47/05, EU:T:2008:384, punto 65).

    Nel merito

    37

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi, il primo, vertente sul difetto di competenza dell’EPSO all’adozione della decisione del 17 agosto 2015, il secondo, vertente sulla violazione del principio di certezza del diritto, il terzo, vertente su un errore di qualificazione della domanda di riesame e, il quarto, vertente su un errore nella valutazione del rispetto del termine entro il quale la domanda di riesame poteva essere presentata.

    38

    Con il primo motivo, la ricorrente sostiene, in sostanza, che, dato che la sua domanda di riesame era diretta contro la decisione di rigetto della candidatura, essa avrebbe dovuto essere sottoposta alla commissione giudicatrice che aveva adottato tale decisione, conformemente al chiaro tenore letterale delle condizioni generali. Più in particolare, ella sostiene che l’EPSO non ha competenza a valutare la tardività di una domanda di riesame, in quanto ha la sola funzione di «sostegno amministrativo» alle commissioni giudicatrici dei concorsi generali. Tuttalpiù, sarebbe competente a segnalare alla commissione giudicatrice il superamento dei termini. Secondo la ricorrente, nessun atto giuridico permette all’EPSO di prendere la decisione in oggetto in luogo della commissione giudicatrice. Siffatto approccio non risulterebbe nemmeno da una prassi precedente dell’amministrazione. Una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con la funzione propria dell’EPSO nell’ambito dei concorsi generali. La ricorrente afferma che da un principio generale del diritto amministrativo risulta che compete all’autorità stessa, o a un’istanza superiore, statuire sui ricorsi proposti contro le decisioni di detta autorità. Infine, la ricorrente sostiene che l’EPSO non è stato in grado di motivare la decisione del 17 agosto 2015. Ne risulterebbe che non poteva assumere la funzione della commissione giudicatrice a tale riguardo.

    39

    La Commissione afferma, in sostanza, che l’EPSO e la commissione giudicatrice sono vincolati al testo del bando di concorso generale interessato e alle disposizioni generali. Essa sottolinea altresì che non possono derogare a tali disposizioni senza compromettere la legittimità del concorso e, in particolare, il rispetto del principio di uguaglianza tra i candidati. Secondo la Commissione, la formulazione delle disposizioni generali prevede espressamente che, secondo la ripartizione delle competenze, spetta alla commissione giudicatrice o all’EPSO decidere sul seguito da dare ad una domanda di riesame interna. Ne deriverebbe che anche l’EPSO è competente a prendere una decisione riguardante una domanda di riesame.

    40

    La Commissione fa valere che, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato III dello Statuto e alla decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore, del 25 luglio 2002, che istituisce l’[EPSO] (GU 2002, L 197, pag. 53), e della decisione 2002/621/CE dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del rappresentante del Mediatore europeo, del 25 luglio 2002, relativa all’organizzazione e al funzionamento dell’[EPSO] (GU 2002, L 197, pag. 56), l’EPSO ha il compito si organizzare concorsi per rispondere alle necessità in materia di personale delle istituzioni dell’UE e garantire l’applicazione di norme uniformi nell’ambito di tali concorsi.

    41

    A tale riguardo, la Commissione sottolinea che l’EPSO ha come missione quella di fornire un sostegno amministrativo alla commissione giudicatrice, il che include la sorveglianza del rispetto dei termini per i candidati nell’ambito della procedura di riesame. La sentenza del 14 dicembre 2011, Commissione/Pachtitis (T‑361/10 P, EU:T:2011:742) confermerebbe tale ripartizione delle competenze. L’EPSO sarebbe pertanto competente a respingere le domande di riesame interne che non rispettano i termini. Siffatta missione corrisponderebbe allo spirito e alla finalità delle norme suddette, in quanto permetterebbe di alleggerire il carico di lavoro della commissione giudicatrice. Secondo la Commissione, occorre interpretare il punto 3.4.3 delle disposizioni generali nel senso che «indica che il medesimo organo deve statuire sul contenuto della decisione da riesaminare (ossia sulla ricevibilità circa il merito delle domande di riesame)». Nella fattispecie, non si tratterebbe affatto di un «riesame» del contenuto della decisione di rigetto della candidatura, ma solamente di aspetti formali. Orbene, non ci sarebbe alcuna ragione di credere che tale principio si applichi anche ad aspetti formali come il rispetto dei termini. Infine, secondo la Commissione, la competenza dell’EPSO non può dipendere dal modo in cui le sue decisioni sono motivate.

    42

    In risposta ai quesiti scritti del Tribunale di cui al punto 19 supra, la Commissione ha reiterato, in sostanza, che la commissione giudicatrice era stata informata «in modo sommario» circa il diniego dell’EPSO in merito alla domande di riesame tardive. Secondo la Commissione, la normale procedura dell’EPSO prevedeva che la commissione giudicatrice di concorso non fosse informata sulle singole domande presentate fuori termine. Ciò sarebbe dovuto in particolare al fatto che tali domande, talvolta, arrivano molto tempo dopo la riunione durante la quale la commissione giudicatrice di concorso decide sulle domande presentate entro i termini. Inoltre, la Commissione ha fatto riferimento alle basi giuridiche e agli argomenti già ricordati al punto 40 supra, concernenti la ripartizione delle competenze tra l’EPSO e la commissione giudicatrice. Essa sarebbe attuata al punto 3.4.3 delle disposizioni generali, in quanto l’EPSO sarebbe competente a dichiarare l’irricevibilità delle domande di riesame presentate fuori termine, senza trasmetterle alla commissione giudicatrice. Infine, la Commissione rinvia al principio di buona amministrazione, all’interesse del servizio e all’obbligo di rispettare un termine ragionevole.

    43

    Nelle sue osservazioni, la ricorrente contesta le asserzioni della Commissione.

    44

    Il Tribunale rileva che il punto 3.4.3 delle disposizioni generali, intitolato «Procedura interna di riesame», è così formulato:

    «Un candidato può chiedere il riesame di qualsiasi decisione della commissione giudicatrice o dell’EPSO che influisca in modo diretto e immediato sul suo stato giuridico nell’ambito del concorso (ovvero che determini i risultati e/o l’ammissione o esclusione dalla fase successiva del concorso).

    Le domande di riesame possono basarsi su uno o più dei seguenti motivi:

    un’irregolarità materiale nella procedura di concorso,

    la commissione giudicatrice o l’EPSO non hanno rispettato le norme che disciplinano la procedura di concorso definite dallo statuto dei funzionari, dal bando di concorso, dalle presenti disposizioni generali e dalla giurisprudenza.

    Si sottolinea che un candidato non è autorizzato a contestare la validità della valutazione espressa dalla commissione giudicatrice in merito alla qualità dei risultati conseguiti in una prova. Questa valutazione è espressione di un giudizio di valore e rientra nell’ampio potere discrezionale di cui gode la commissione giudicatrice. (…)

    Modalità

    Occorre trasmettere la domanda [di riesame] entro 10 giorni di calendario dalla data in cui la decisione che si vuole contestare è stata registrata nel proprio account EPSO:

    mediante il modulo di contatto pubblicato sul sito dell’EPSO,

    oppure per posta all’[EPSO].

    (…)

    I candidati devono indicare chiaramente la decisione che vogliono contestare e motivare la richiesta.

    La procedura di revisione interna è gestita dall’équipe giuridica dell’EPSO.

    Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, L’EPSO invierà una conferma del ricevimento.

    La domanda sarà quindi analizzata e sottoposta all’esame del medesimo organismo che ha adottato la decisione impugnata (la commissione giudicatrice o EPSO) che adotterà una decisione in merito alla domanda del candidato. Una volta presa la decisione, l’équipe giuridica elaborerà una risposta motivata che analizzerà le argomentazioni sottoposte.

    L’EPSO esaminerà la richiesta accuratamente, secondo criteri equi e oggettivi. Il procedimento può richiedere alcune settimane. Una decisione motivata sarà trasmessa il più rapidamente possibile mediante l’account EPSO del candidato.

    Se la domanda di riesame riceve una risposta positiva, il candidato sarà reintegrato nel concorso alla fase in cui era stato escluso, e ciò a prescindere dall’avanzamento del concorso, in modo che siano tutelati i suoi diritti».

    45

    La menzione per cui «[l]a domanda sarà quindi analizzata e sottoposta all’esame del medesimo organismo che ha adottato la decisione impugnata (la commissione giudicatrice o EPSO)» è corredata da una nota a piè di pagina che recita quanto segue: «Ciò è dovuto alla ripartizione delle competenze imposta dallo statuto dei funzionari».

    46

    A tale riguardo, da un lato, è pacifico che l’organo che ha adottato la «decisione impugnata», ai sensi della suddetta disposizione, ossia la decisione di rigetto della candidatura, è stata la commissione giudicatrice e non l’EPSO. In applicazione del punto 3.4.3 delle disposizioni generali, spettava quindi alla commissione giudicatrice, e non all’EPSO, decidere sulla domanda di riesame della ricorrente.

    47

    La circostanza per cui la domanda di riesame della ricorrente è stata respinta per motivi formali non è rilevante al riguardo. Infatti, le disposizioni generali non operano alcuna distinzione tra un rigetto per motivi formali o di merito. Al contrario, dal punto 3.4.3 delle disposizioni generali risulta che l’ambito di competenza dell’équipe giuridica dell’EPSO è limitato alla gestione della procedura interna di riesame. In tale contesto, a detta équipe spettava unicamente inviare alla ricorrente «[e]ntro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, (…) una conferma del ricevimento».

    48

    Pertanto, occorre concludere che l’EPSO, tramite la sig.ra H., ha respinto la domanda di riesame presentata dalla ricorrente in assenza di qualsivoglia base giuridica.

    49

    Tale conclusione non viene rimessa in discussione dagli altri argomenti della Commissione.

    50

    In primo luogo, la Commissione stessa afferma che l’EPSO e la commissione giudicatrice sono vincolati al testo del bando di concorso generale interessato e alle disposizioni generali. Orbene, come rilevato ai punti da 44 a 48 supra, dalle disposizioni generali risulta che la commissione giudicatrice era il solo organo competente a prendere una decisione in merito alla domanda di riesame della ricorrente. Pertanto, contrariamente alle affermazioni della Commissione (v. punto 39 supra) non si tratta affatto, nella fattispecie, di derogare alle disposizioni generali né, di conseguenza, di compromettere la legittimità del concorso, e in particolare il rispetto del principio della parità di trattamento dei candidati.

    51

    In secondo luogo, per quanto riguarda le affermazioni della Commissione, ricordate ai punti da 40 a 42 supra, secondo cui spetterebbe all’EPSO organizzare concorsi per rispondere alle necessità in materia di personale delle istituzioni e garantire l’applicazione di norme uniformi nell’ambito di tali concorsi e, in tale contesto, fornire un sostegno amministrativo alla commissione giudicatrice, occorre constatare che da esse non si può dedurre che l’EPSO poteva esso stesso decidere di rifiutare di prendere in considerazione la domanda di riesame della ricorrente, nonostante il chiaro tenore letterale delle disposizioni generali che attribuiscono tale competenza alla commissione giudicatrice.

    52

    Infatti, innanzitutto, nulla nella formulazione dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato III dello Statuto, il quale disciplina le procedure di concorso, permette di considerare che l’EPSO abbia siffatta competenza nel caso in cui la decisione impugnata con la domanda di riesame sia stata adottata dalla commissione giudicatrice. Sebbene, certo, da tale disposizione risulti che le istituzioni dell’Unione affidano all’EPSO l’incarico di adottare le misure necessarie ai fini dell’applicazione di norme uniformi nell’ambito delle procedure di selezione dei funzionari e in talune procedure di valutazione e di esame, non è possibile dedurne che l’EPSO poteva, in tale contesto, arrogarsi la competenza a decidere su una domanda concernente il riesame della decisione di una commissione giudicatrice.

    53

    Parimenti, occorre rilevare che, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, dell’allegato III dello Statuto, in combinato disposto con le decisioni citate dalla Commissione (v. punto 40 supra), gli incarichi attribuiti all’EPSO rientrano nell’ambito dell’organizzazione dei concorsi generali, della funzione di supporto tecnico ad un’istituzione nell’ambito di un concorso interno, della determinazione del contenuto delle prove organizzate dalle istituzioni nonché della definizione dell’organizzazione della valutazione delle capacità linguistiche. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, la decisione adottata dall’EPSO recante diniego di prendere in considerazione una domanda di riesame di una decisione adottata dalla commissione giudicatrice non può essere considerata un semplice caso di supporto tecnico o di assistenza alla commissione giudicatrice, né come rientrante in un altro dei suddetti incarichi dell’EPSO.

    54

    Altresì, a tale riguardo, occorre sottolineare, come sostenuto correttamente dalla ricorrente, che la fattispecie in esame differisce in modo sostanziale da una situazione in cui, ad esempio, l’EPSO avrebbe unicamente informato la commissione giudicatrice del superamento del termine previsto per la presentazione di una domanda di riesame, lasciando decidere alla commissione giudicatrice l’approccio da adottare in ciascun caso trasmessole. Peraltro, occorre constatare che la questione se, in una situazione come quella di cui trattasi, una domanda di riesame sia tardiva non è necessariamente una decisione procedurale semplice, come pare la Commissione supponga, ma essa può rivelarsi complessa, in quanto può dipendere da una valutazione di elementi tecnici come quelli volti a dimostrare la data esatta della notifica della decisione della commissione giudicatrice al candidato interessato.

    55

    Inoltre, per quanto riguarda la sentenza del 14 dicembre 2011, Commissione/Pachtitis (T‑361/10 P, EU:T:2011:742, punto 52 e segg.) invocata dalla Commissione, è giocoforza constatare che nemmeno essa permette di sostenere la tesi secondo cui l’EPSO poteva rifiutare esso stesso di prendere in considerazione la domanda di riesame della ricorrente. A tale riguardo, da un lato, occorre sottolineare che la situazione di fatto che ha dato luogo a tale sentenza differisce da quella in esame, poiché non si trattava di rispondere a una domanda di riesame, proposta conformemente alle disposizioni generali, ma di determinare a chi appartenesse la competenza a definire il contenuto delle prove di preselezione nel contesto di un concorso generale.

    56

    Dall’altro lato, dalla sentenza del 14 dicembre 2011, Commissione/Pachtitis (T‑361/10 P, EU:T:2011:742) risulta che l’EPSO non possedeva la suddetta asserita competenza. Al contrario, si è ritenuto, al punto 52 di tale sentenza, in sostanza, che sia la scelta che la valutazione del contenuto delle domande poste nell’ambito di un concorso esulano dalla competenza dell’EPSO e, al punto 54 della medesima sentenza, che le disposizioni pertinenti attribuivano all’EPSO piuttosto un ruolo di assistenza nei confronti della commissione giudicatrice nello svolgimento di un concorso, affidandogli l’incarico di mettere a punto i metodi e le tecniche di selezione.

    57

    Infine, e ad abundantiam, occorre rilevare che la Commissione, nella fattispecie, non ha citato le disposizioni concrete delle decisioni alle quali fa riferimento per basare le sue affermazioni in merito alla competenza dell’EPSO a rifiutare di prendere in considerazione la domanda di riesame della ricorrente (v. punto 40 supra). In ogni caso, è giocoforza constatare che queste stesse decisioni sono di rango inferiore a quello delle disposizioni dello Statuto (v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2011, Commissione/Pachtitis, T‑361/10 P, EU:T:2011:742, punto 53). Pertanto, nemmeno tali riferimenti generali addotti dalla Commissione permettono di modificare la conclusione secondo cui l’EPSO non aveva la suddetta competenza.

    58

    In tali circostanze, la Commissione non è riuscita a provare la competenza dell’EPSO a respingere esso stesso la domanda di riesame della ricorrente per il fatto che tale domanda, a suo avviso, era fuori termine. Non si può ritenere che la decisione dell’EPSO fosse conforme alla ratio e allo scopo delle norme citate dalla Commissione, in quanto, secondo le sue dichiarazioni, «permetteva di alleggerire il carico di lavoro della commissione giudicatrice». A tale riguardo, è sufficiente constatare che siffatte considerazioni non possono prevalere sul chiaro tenore letterale della norma attributiva di competenze, ossia, nella fattispecie, il punto 3.4.3 delle disposizioni generali.

    59

    Inoltre, si devono altresì respingere come inutilizzabili, nella fattispecie, gli altri diversi argomenti della Commissione che fanno riferimento a fattori come la necessità di rispettare un termine ragionevole e di agire nell’interesse del servizio o, più in generale, conformemente al principio di buona amministrazione, previsto all’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    60

    Infatti, innanzitutto, come sostenuto dalla ricorrente nelle sue osservazioni in merito alle risposte della Commissione ai quesiti del Tribunale, quest’ultima non ha affermato né tanto meno dimostrato che, nella fattispecie, la domanda di riesame della ricorrente fosse stata comunicata all’EPSO molto tempo dopo la riunione della commissione giudicatrice durante la quale essa aveva valutato le domande di riesame presentate entro i termini. Per quanto riguarda l’affermazione della Commissione concernente il carico di lavoro della commissione giudicatrice, nell’ipotesi in cui dovesse essere invitata a riunioni supplementari ai fini di un riesame delle domande manifestamente tardive, da un lato, è giocoforza constatare che, per alcune di queste domande, l’esame non può esser particolarmente dispendioso. Dall’altro lato, e in ogni caso, una presa di posizione da parte della commissione giudicatrice a tale riguardo rientra nella buona amministrazione.

    61

    Inoltre, dalla formulazione del punto 3.4.3 delle disposizioni generali risulta espressamente la previsione per la quale l’esame delle domande di riesame avrebbe dovuto essere effettuato accuratamente, in maniera equa ed oggettiva, e che il procedimento avrebbe potuto «richiedere alcune settimane». Altresì, è stato espressamente indicato che, se la domanda di riesame avesse ricevuto una risposta positiva, la persona interessata sarebbe stata reintegrata nel concorso alla fase in cui era stata esclusa, «a prescindere dall’avanzamento del concorso». Tale considerazione è vincolata alla necessità di tutelare i diritti delle persone interessate. Tutti questi elementi portano a ritenere che, nella fattispecie, l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali non può essere interpretato nel senso che impone, per ragioni di buona amministrazione, di discostarsi dalle disposizioni generali, per quanto riguarda la competenza della commissione giudicatrice, al fine di prendere posizione sulla domanda di riesame.

    62

    Infine, per quanto riguarda l’affermazione della Commissione secondo cui la commissione giudicatrice era stata informata «in modo sommario» del diniego dell’EPSO in merito alle domande di riesame tardive, è giocoforza constatare che, come sostenuto dalla ricorrente nelle sue osservazioni sulle risposte della Commissione ai quesiti del Tribunale, tale affermazione non è supportata da alcuna prova, diretta o indiretta. In ogni caso, anche supponendo che la commissione giudicatrice fosse stata realmente informata, in modo sommario, del fatto che l’EPSO avrebbe proceduto in tal senso, tale informazione sarebbe di natura generale, non idonea a permettere alla commissione giudicatrice di esercitare la competenza conferitale a tal riguardo dal punto 3.4.3 delle disposizioni generali.

    63

    Alla luce di tutto quanto precede, il primo motivo della ricorrente dev’essere accolto. Pertanto, senza che sia necessario pronunciarsi sugli altri motivi della ricorrente, né sulla ricevibilità dei documenti che non riguardano la competenza dell’EPSO e che sono stati presentati dalla Commissione per la prima volta in allegato alla controreplica o nella fase delle risposte ai quesiti del Tribunale, occorre annullare per difetto di competenza la decisione dell’EPSO del 17 agosto 2015.

    Sulle spese

    64

    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta essenzialmente soccombente, va condannata alle spese.

     

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

    dichiara e statuisce:

     

    1)

    La decisione dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) del 17 agosto 2015, di non prendere in considerazione la domanda di riesame della decisione della commissione giudicatrice che esclude HM dalla fase successiva del concorso EPSO/AST-SC/03/15-3, è annullata.

     

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

     

    3)

    La Commissione europea è condannata alle spese.

     

    Kanninen

    Schwarcz

    Iliopoulos

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 novembre 2018.

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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