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Document 62016TJ0211

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 marzo 2018.
Caviro Distillerie Srl e altri contro Commissione europea.
Dumping – Importazioni di acido tartarico originario della Cina e prodotto dalla Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd – Decisione di esecuzione (UE) 2016/176 – Mancata imposizione di un dazio antidumping definitivo – Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 5, e articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 – Campionamento – Assenza di un pregiudizio notevole – Errore manifesto di valutazione – Determinazione del pregiudizio – Redditività dell’industria dell’Unione.
Causa T-211/16.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2018:148

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

15 marzo 2018 ( *1 )

«Dumping – Importazioni di acido tartarico originario della Cina e prodotto dalla Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd – Decisione di esecuzione (UE) 2016/176 – Mancata imposizione di un dazio antidumping definitivo – Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 5, e articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 – Campionamento – Assenza di un pregiudizio notevole – Errore manifesto di valutazione – Determinazione del pregiudizio – Redditività dell’industria dell’Unione»

Nella causa T‑211/16,

Caviro Distillerie Srl, con sede in Faenza (Italia),

Distillerie Bonollo SpA, con sede in Formigine (Italia),

Distillerie Mazzari SpA, con sede in Sant’Agata sul Santerno (Italia),

Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, con sede in Borgoricco (Italia),

rappresentate da A. Bochon, avocat, e R. MacLean, solicitor,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da J.-F. Brakeland e A. Demeneix, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento dell’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2016/176 della Commissione, del 9 febbraio 2016, che chiude il procedimento antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese e prodotto da Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd (GU 2016, L 33, pag. 14),

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, L. Madise e R. da Silva Passos (relatore), giudici,

cancelliere: C. Heeren, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 settembre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1

Le ricorrenti, la Caviro Distillerie Srl, le Distillerie Bonollo SpA, le Distillerie Mazzari SpA e l’Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, sono società produttrici di acido tartarico dell’Unione europea, di cui rappresentano oltre il 25% della produzione totale.

2

Il 30 ottobre 2004 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido tartarico proveniente dalla Repubblica popolare cinese (GU 2004, C 267, pag. 4). Tale procedimento ha condotto all’adozione del regolamento (CE) n. 130/2006 del Consiglio, del 23 gennaio 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese (GU 2006, L 23, pag. 1). A termini dell’articolo 1, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico, classificabile al codice ex 2918 12 00 (codice TARIC 2918 12 00 90) e originario della Cina, con aliquote comprese tra lo 0% e il 34,9%. Nel suddetto regolamento, la Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd (in prosieguo: la «Hangzhou Bioking») ha ottenuto il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato. Alle importazioni di acido tartarico prodotto dalla Hangzhou Bioking è stata applicata un’aliquota pari a zero.

3

Conformemente alla relazione dell’organo di appello dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), dal titolo «Mexico – Definitive Anti-Dumping Measures on Beef and Rice» (Messico – misure antidumping definitive sull’importazione di carne di manzo e riso) (WT/DS 295/AB/R, 29 novembre 2005, AB-2005-6), il regolamento di esecuzione (UE) n. 332/2012 del Consiglio, del 13 aprile 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 130/2006 (GU 2012, L 108, pag. 1), ha escluso la Hangzhou Bioking dal campo di applicazione delle misure definitive e, in particolare, delle procedure di riesame a seguito delle misure istituite dal regolamento n. 130/2006.

4

Le misure iniziali di cui al precedente punto 2 sono state in seguito oggetto di diverse procedure di riesame, l’ultima delle quali è sfociata nel regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 del Consiglio, del 16 aprile 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU 2012, L 110, pag. 3). In forza di tale regolamento di esecuzione, è stato mantenuto l’insieme delle misure antidumping relative a tutti gli esportatori cinesi, ad eccezione della Hangzhou Bioking.

5

Il 15 giugno 2011 le ricorrenti e una quinta impresa, la Comercial Quimica Sarasa SL, hanno depositato una denuncia antidumping a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51; in prosieguo: il «regolamento di base»), limitata alle importazioni di acido tartarico prodotto dalla Hangzhou Bioking. Il 29 luglio 2011 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso di apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, limitato a un produttore esportatore, la Hangzhou Bioking (GU 2011, C 223, pag. 11). In seguito al ritiro della suddetta denuncia, la Commissione, con la decisione 2012/289/UE, del 4 giugno 2012, che chiude il procedimento antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, limitato a un produttore esportatore cinese, la Hangzhou Bioking (GU 2012, L 144, pag. 43), ha messo fine a tale procedimento senza istituire alcuna misura antidumping.

6

In parallelo, il 29 luglio 2011, su domanda dei medesimi cinque denuncianti, la Commissione ha aperto un’altra inchiesta nei confronti di due produttori di acido tartarico volta al riesame intermedio parziale, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base ed avente ad oggetto i margini di dumping dei suddetti due produttori, che i denuncianti ritenevano fossero stati calcolati ad un livello troppo basso (GU 2011, C 223, pag. 16).

7

Il 21 ottobre 2014 le ricorrenti hanno depositato una nuova denuncia antidumping presso la Commissione, in seguito alla quale tale istituzione ha pubblicato, il 4 dicembre 2014, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, un avviso di apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, limitato a un produttore esportatore cinese, la Hangzhou Bioking (GU 2014, C 434, pag. 9).

8

Per valutare dumping e pregiudizio, la Commissione ha esaminato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2013 e il 30 settembre 2014 (in prosieguo: il «periodo dell’inchiesta»). Per quanto riguarda l’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio, la Commissione ha analizzato i dati relativi al periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 30 settembre 2014 (in prosieguo: il «periodo in esame»).

9

Nell’avviso di apertura del 4 dicembre 2014 la Commissione ha indicato di aver selezionato, in conformità con l’articolo 17 del regolamento di base, un campione provvisorio di produttori dell’Unione. La Commissione ha inoltre spiegato che il campione in questione era stato selezionato in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione e che era costituito da tre produttori dell’Unione, scelti tra le sette imprese che hanno collaborato all’inchiesta, i quali rappresentano in tre il 56% della produzione totale di acido tartarico dell’Unione e hanno sede in Italia e in Spagna, i due Stati membri in cui erano stabiliti i produttori dell’Unione. I tre produttori inclusi nel campione provvisorio erano due delle ricorrenti, vale a dire la Caviro Distillerie e le Distillerie Mazzari, con sede in Italia, e una società spagnola, la Comercial Quimica Sarasa.

10

La ICV, non inclusa nel suddetto campione provvisorio, ha affermato che quest’ultimo non era sufficientemente rappresentativo della situazione dei piccoli produttori dell’Unione. Ha contestato la composizione del suddetto campione anche l’associazione commerciale italiana Associazione Nazionale Industriali Distillatori di Alcoli e Acquaviti (AssoDistil). La Commissione ha ritenuto tuttavia che, essendo i produttori di acido tartarico dell’Unione tutte piccole e medie imprese, aggiungere un piccolo produttore dell’Unione al campione non ne avrebbe modificato in modo sostanziale la rappresentatività e non avrebbe avuto alcun impatto significativo sugli indicatori di pregiudizio valutati sulla base dei dati del campione. Essa ha considerato che, in ogni caso, gli indicatori macroeconomici, quali il volume delle vendite, fossero in ogni caso basati su dati relativi all’industria dell’Unione nel suo complesso, ossia tutti i produttori dell’Unione, ivi compreso il produttore dell’Unione in questione. Di conseguenza, la Commissione ha confermato il campione da essa selezionato in via provvisoria.

11

Durante l’inchiesta, le tre società incluse nel campione, così come la Hangzhou Bioking, sono state oggetto di verifiche in loco.

12

Il 14 dicembre 2015 la Commissione ha trasmesso alle ricorrenti un documento di divulgazione generale nel quale ha concluso che, malgrado un margine di dumping del 42,8%, le importazioni della Hangzhou Bioking non causavano un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Con lettera del 4 gennaio 2016, le ricorrenti hanno comunicato le loro osservazioni in ordine a tale documento. Esse hanno inoltre chiesto un’audizione, che si è svolta il 13 gennaio 2016.

13

Al termine dell’inchiesta relativa al dumping, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2016/176, del 9 febbraio 2016, che chiude il procedimento antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese e prodotto dalla Hangzhou Bioking (GU 2016, L 33, pag. 14; in prosieguo: la «decisione impugnata»), con la quale essa ha concluso che l’industria dell’Unione non aveva subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di base.

14

Ai considerando 140 e 141 della decisione impugnata, la Commissione ha osservato, infatti, che gli indicatori di pregiudizio, quali la produzione, il volume delle vendite e la quota di mercato, avevano registrato un andamento negativo durante il periodo in esame, ma che tali tendenze non avevano avuto un impatto negativo sulla situazione finanziaria complessiva dell’industria dell’Unione. La Commissione ha stimato che, al contrario, durante il periodo in esame taluni indicatori, come la redditività dell’industria dell’Unione, il flusso di cassa, l’utile sul capitale investito e l’occupazione, avevano registrato un costante andamento positivo. La Commissione ha sottolineato che, pur ammettendo che l’industria dell’Unione fosse stata colpita, in una certa misura, negativamente dalle importazioni oggetto di dumping della Hangzhou Bioking, l’inchiesta non aveva consentito di stabilire che l’industria dell’Unione aveva subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di base. Di conseguenza, all’articolo 1 della decisione impugnata, la Commissione ha chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di acido tartarico prodotto dalla Hangzhou Bioking.

Procedimento e conclusioni delle parti

15

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 maggio 2016, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

16

Con decisione del presidente del Tribunale, la presente causa è stata attribuita ad un nuovo giudice relatore, appartenente alla Nona Sezione.

17

Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Nona Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento.

18

Con misura di organizzazione del procedimento del 19 luglio 2017, il Tribunale, in applicazione dell’articolo 89, paragrafo 3, lettera a), del suo regolamento di procedura, ha chiesto alle parti di rispondere oralmente, in udienza, ad alcuni quesiti.

19

Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all’udienza del 28 settembre 2017. Nel corso di tale udienza, la Commissione ha informato il Tribunale che essa non era in grado di divulgare alle ricorrenti alcune informazioni richieste in ragione del loro carattere riservato. A norma dell’articolo 91, lettera b), dell’articolo 92, paragrafo 3, e dell’articolo 103 del regolamento di procedura, la Nona Sezione ha chiesto alla Commissione di produrre tali informazioni, precisando che, in questa fase, esse non sarebbero state comunicate alle ricorrenti. Dopo aver esaminato suddette informazioni, il Tribunale, conformemente all’articolo 103 del regolamento di procedura, ha concluso che esse erano rilevanti ai fini della decisione della controversia e che non dovevano rimanere riservate per le ricorrenti. Poiché la Commissione non ne aveva chiesto il trattamento riservato nei confronti del pubblico, il Tribunale ha reso dette informazioni pubbliche e la Nona Sezione ha ascoltato le osservazioni delle parti su di esse.

20

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile;

annullare l’articolo 1 della decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese da esse sostenute nell’ambito del presente procedimento.

21

La Commissione chiede al Tribunale di:

respingere il ricorso in quanto infondato;

condannare le ricorrenti alle spese.

In diritto

22

A sostegno del ricorso le ricorrenti deducono due motivi. Il primo motivo verte su un errore manifesto di valutazione relativo alla selezione del campione di produttori e sulla violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. Il secondo motivo verte su errori manifesti di valutazione e sulla violazione dell’articolo 3, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento di base, in quanto la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione non aveva subito un pregiudizio notevole.

Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, in quanto la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione nella selezione del campione di produttori dell’Unione

23

Le ricorrenti sostengono che la Commissione, nel selezionare il campione in questione, non ha rispettato i requisiti previsti dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, e principalmente quello che consiste nel garantire la rappresentatività del campione selezionato. Tale violazione avrebbe avuto l’effetto di snaturare le conclusioni relative agli indicatori microeconomici, come i prezzi di vendita, la redditività per unità, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito, ai fini dell’esame del pregiudizio, di modo che quest’ultimo esame risultava non obiettivo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

24

Senza rimettere in discussione l’iniziativa in sé della Commissione di procedere al campionamento, come confermato in udienza, le ricorrenti sostengono che il ricorso al campionamento costituisce un’eccezione alla regola dell’esame dei dati di tutti i produttori. All’udienza, le ricorrenti hanno aggiunto che il requisito della rappresentatività di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base non significava che il campione dovesse coprire il massimo volume di vendite, ma che si trattava di scegliere alcuni produttori i cui volumi di vendite rappresentassero la situazione dell’industria dell’Unione. Secondo le ricorrenti, detto requisito deriva dal punto 90 della sentenza del 10 settembre 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland (C‑687/13, EU:C:2015:573).

25

In primo luogo, secondo le ricorrenti, allorché la Commissione ha costituito il campione dei produttori dell’Unione, includendo solo tre tra i principali produttori dotati dei maggiori volumi di vendite nell’Unione, essa non ha effettuato un esame adeguato e obiettivo dei dati. Tale campione, infatti, non sarebbe stato rappresentativo della situazione dell’industria dell’Unione, in quanto includeva il contributo sproporzionato del maggior produttore dell’Unione in questione, vale a dire le Distillerie Mazzari.

26

Da un lato, le ricorrenti sostengono che le Distillerie Mazzari si distaccavano dal campione in questione, poiché «il loro volume di produzione totale era pari a circa al 30% di quello dell’intera industria dell’Unione». D’altro lato, siccome il volume delle vendite dei tre produttori inclusi nel campione rappresentava all’incirca il 56% della produzione totale di acido tartarico dell’Unione, della quale circa il 29% relativo alle Distillerie Mazzari, gli altri sei produttori dell’Unione costituivano unicamente il 44% della produzione restante, ossia, in media, il 7,3% ciascuno. Orbene, l’esclusione degli altri produttori avrebbe la conseguenza di rendere non rappresentativo il campione, essendo quest’ultimo distorto a favore del produttore più grande.

27

Inoltre, sotto un primo profilo, dalle circostanze del caso di specie emergerebbe che la presente causa non sarebbe di «notevole entità» ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base, in quanto riguarderebbe un esportatore cinese, nove produttori dell’Unione e un importatore dell’Unione. Pertanto, secondo le ricorrenti, nulla impediva di utilizzare un campione più ampio. La Commissione avrebbe peraltro selezionato un campione più ampio in altri procedimenti antidumping. Sotto un secondo profilo, la verifica dei tre produttori dell’Unione inclusi nel campione sarebbe stata portata a termine nei primi quattro mesi dopo l’inizio dell’inchiesta, cosicché la Commissione non fosse sotto pressione in termini di tempo. Sotto un terzo profilo, le ricorrenti avrebbero sostenuto fin dall’inizio dell’inchiesta che il campione selezionato non consentiva di pervenire ad una valutazione sufficientemente rappresentativa.

28

In secondo luogo, sussisterebbe una correlazione tra la scelta del campione e la determinazione del pregiudizio. A tale riguardo, emergerebbe dalla sentenza del 21 marzo 2012, Marine Harvest Norway e Alsaker Fjordbruk/Consiglio (T‑113/06, non pubblicata, EU:T:2012:135, punti da 72 a 74), che un errore nella determinazione del campione costituirebbe un errore nella determinazione del pregiudizio. Orbene, nel caso di specie, gli utili generati dalle Distillerie Mazzari sarebbero sufficienti a controbilanciare le perdite subite, congiuntamente, dagli altri due partecipanti inclusi nel campione sia per l’anno 2013 sia nel corso del periodo dell’inchiesta, di modo che il campione di produttori dell’Unione non sarebbe rappresentativo della situazione dell’industria dell’Unione. A tale riguardo, le ricorrenti fanno valere che la redditività della Caviro Distillerie è passata dal 3%, nel 2011, al ‑1,62%, nel 2013, e al ‑1,73%, nel periodo dell’inchiesta. La Comercial Quimica Sarasa, l’altra società inclusa nel campione, avrebbe sperimentato il medesimo andamento sia tra il 2011 e il 2013, sia durante il periodo dell’inchiesta. Nella replica, le ricorrenti aggiungono che il livello di redditività dei produttori dell’Unione, pari al 17,6% nel 2010, è sceso al 2% nel 2011. Secondo le ricorrenti, una simile riduzione conferma l’effetto pregiudizievole del dumping praticato dalla Hangzhou Bioking durante tale periodo.

29

In terzo luogo, la Commissione avrebbe dovuto tenere conto, durante il procedimento amministrativo, delle preoccupazioni della AssoDistil per quanto riguardava la rappresentatività del campione proposto. Se è vero che l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base autorizzava la Commissione a selezionare alcuni produttori dell’Unione in base al semplice motivo che questi registravano i maggiori volumi di produzione o di vendite nell’Unione, essa doveva tuttavia scegliere un campione oggettivamente rappresentativo. A tale riguardo, sarebbe impossibile procedere a un esame obiettivo, se il campione non riflette adeguatamente la situazione generale dell’industria dell’Unione nel suo complesso. Da ciò risulterebbe una violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, dato che la Commissione non avrebbe effettuato un esame obiettivo dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione.

30

Alla luce delle informazioni di cui disponeva sulla base della denuncia e delle risposte da essa successivamente ricevute dai produttori dell’Unione, la Commissione avrebbe dovuto pertanto essere cosciente della necessità di un campione più ampio.

31

La proposta della AssoDistil di includere la ICV nel campione, inoltre, avrebbe avuto unicamente lo scopo di illustrare come il campione avrebbe potuto essere reso adeguatamente rappresentativo, in quanto era lecito dubitare di tale rappresentatività nel caso di specie.

32

Per quanto riguarda l’affermazione della Commissione secondo cui gravava sulle ricorrenti indicare il campione che, a loro parere, era adeguato, innanzitutto, le ricorrenti ritengono che la selezione del campione spetta alla Commissione. Inoltre, esse avrebbero il diritto di contestare la validità del campione proposto. Esse non avrebbero, infine, sostenuto la necessità di escludere il più importante produttore di acido tartarico, le Distillerie Mazzari. A loro avviso, l’inclusione di quest’ultimo avrebbe dovuto essere controbilanciata dall’inclusione di un maggior numero di piccoli produttori.

33

La Commissione confuta gli argomenti delle ricorrenti.

34

Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, in materia di politica commerciale comune e, specialmente, nell’ambito delle misure di difesa commerciale, le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare (v. sentenza dell’11 febbraio 2010, Hoesch Metals and Alloys, C‑373/08, EU:C:2010:68, punto 61 e la giurisprudenza ivi citata). A tal proposito, il rispetto delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico dell’Unione nei procedimenti amministrativi riveste un’importanza ancor più fondamentale e, fra queste garanzie rientra in particolare l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare, in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi rilevanti della fattispecie (v. sentenza del 25 gennaio 2017, Rusal Armenal/Consiglio, T‑512/09 RENV, EU:T:2017:26, punto 189 e giurisprudenza ivi citata).

35

Ne consegue che il controllo del giudice dell’Unione deve vertere non solo sulla sussistenza di eventuali errori di diritto, ma anche sul rispetto delle norme procedurali, sull’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, sull’assenza di un manifesto errore di valutazione di tali fatti e sull’assenza di uno sviamento di potere (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2009, Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP/Consiglio, T‑249/06, EU:T:2009:62, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

36

Ciò avviene, in particolare, nel caso dell’accertamento di un pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione, che presuppone la valutazione di situazioni economiche complesse (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2015, Bricmate, C‑569/13, EU:C:2015:572, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

37

Pertanto, se è vero che nel settore delle misure di difesa commerciale e, segnatamente, delle misure antidumping, il giudice dell’Unione non può intervenire nella valutazione riservata alle autorità competenti dell’Unione, spetta nondimeno a detto giudice assicurarsi che le istituzioni abbiano tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti e che abbiano valutato gli elementi versati agli atti con tutta la diligenza richiesta [v. sentenza del 18 settembre 2012, Since Hardware (Guangzhou)/Consiglio, T‑156/11, EU:T:2012:431, punto 184 e giurisprudenza ivi citata].

38

A termini dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, l’accertamento del pregiudizio si basa su prove positive e implica un «esame obiettivo» del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell’Unione e della loro incidenza sull’industria dell’Unione.

39

Inoltre, risulta dall’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base che l’accertamento del pregiudizio deve essere condotto a livello dell’industria dell’Unione nel suo complesso (sentenza del 19 dicembre 2013, Transnational Company Kazchrome e ENRC Marketing/Consiglio, C‑10/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:865, punti 5051).

40

Tuttavia, conformemente all’articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, la Commissione è autorizzata, nei casi di notevole entità, a limitare l’inchiesta a un numero adeguato di parti, utilizzando il metodo di campionamento. A tale riguardo, l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base prevede due metodi di campionamento. Infatti, un’inchiesta può essere limitata ad un numero adeguato di parti, prodotti od operazioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile (v., in tal senso, sentenze del 10 settembre 2015, Fliesen‑Zentrum Deutschland, C‑687/13, EU:C:2015:573, punto 86 e del 15 giugno 2017, T.KUP, C‑349/16, EU:C:2017:469, punto 30).

41

Ne consegue che le istituzioni dell’Unione, qualora optino per il secondo metodo di campionamento, dispongono di un certo margine di flessibilità nella valutazione prospettica di ciò che possono ragionevolmente compiere entro il termine loro impartito per condurre la propria inchiesta (sentenza del 15 giugno 2017, T.KUP, C‑349/16, EU:C:2017:469, punto 31). Inoltre, dall’articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento risulta che la selezione definitiva delle parti spetta alla Commissione, a norma delle disposizioni in materia di campionamento (sentenza del 10 settembre 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland, C‑687/13, EU:C:2015:573, punto 87).

42

È alla luce di tali principi che occorre esaminare la fondatezza degli argomenti delle ricorrenti.

43

Nel caso di specie, la Commissione sostiene di aver utilizzato il secondo metodo di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, secondo cui l’inchiesta può essere limitata al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Infatti, risulta dal considerando 15 della decisione impugnata che la Commissione ha selezionato il campione provvisorio dell’Unione «in base ai volumi di vendita più elevati nell’Unione».

44

Per quanto riguarda la rappresentatività del campione, occorre rilevare che spetta alla Commissione garantire la presenza di vari fattori, quali, in particolare, la quota della produzione totale dell’Unione e la ripartizione geografica dei produttori (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland, C‑687/13, EU:C:2015:573, punti 9091). Occorre rilevare, infatti, che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, al fine di ottenere una rappresentazione affidabile della situazione economica dell’industria dell’Unione, l’analisi della Commissione deve essere basata sull’industria dell’Unione nel suo complesso (v., in tal senso, sentenza del 20 maggio 2015, Yuanping Changyuan Chemicals/Consiglio, T‑310/12, non pubblicata, EU:T:2015:295, punto 115).

45

Nel caso di specie, risulta dai considerando 92 e 94 della decisione impugnata che «è stato selezionato un campione di tre produttori [su nove] dell’Unione che rappresentano circa il 56% della produzione totale dell’Unione del prodotto simile». All’udienza, la Commissione ha affermato, senza essere contraddetta, che il campione selezionato era composto dai tre maggiori produttori in termini di volumi di vendite, tra quelli che hanno accettato di collaborare.

46

Inoltre, il considerando 15 della decisione impugnata precisa che la Commissione, da un lato, «si è basata su tutte le informazioni disponibili relative all’industria dell’Unione, ad esempio la denuncia, le informazioni ricevute dall’Associazione nazionale industriali distillatori di alcoli e di acqueviti in Italia (Assodistil) e da altri produttori noti dell’Unione che partecipano all’esame della rappresentatività a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base» e, dall’altro lato, «ha selezionato il campione (…), garantendo nel contempo che entrambi gli Stati membri produttori, l’Italia e la Spagna, fossero rappresentati nel campione».

47

È vero che la Commissione avrebbe anche potuto, come sostenuto dalle ricorrenti, includere nel campione di cui trattasi ancora più produttori dell’industria dell’Unione con un volume di vendite asseritamente meno elevato. È anche vero che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, di preferenza la scelta del campione avviene previa consultazione con le parti interessate o con il loro consenso.

48

Tuttavia, da un lato, come ricordato al precedente punto 41, risulta da tale disposizione che la selezione definitiva di parti, tipi di prodotti od operazioni spetta in sostanza alla Commissione, a norma delle disposizioni in materia di campionamento.

49

Dall’altro lato, spetta alle ricorrenti fornire gli elementi di prova che consentano al Tribunale di constatare che la Commissione è, nel costituire il campione dell’industria selezionata, incorsa in un errore di valutazione manifesto nell’accertamento del danno [v., in tal senso, sentenza del 18 settembre 2012, Since Hardware (Guangzhou)/Consiglio, T‑156/11, EU:T:2012:431, punto 137 e giurisprudenza ivi citata]. Il Tribunale ha, infatti, già statuito che, allorché la ricorrente, che contestava la rappresentatività del campione di produttori dell’Unione, non aveva addotto nessun indizio a riprova del fatto che i prezzi praticati in Italia e in Spagna dai produttori francesi, tedeschi e britannici fossero diversi da quelli praticati dai medesimi produttori in Francia, in Germania o nel Regno Unito, essa non aveva dimostrato che le istituzioni dell’Unione avessero commesso un errore manifesto limitando alla Francia, alla Germania e al Regno Unito la loro analisi del danno sofferto dalla produzione dell’Unione in termini di sottoquotazione dei prezzi (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 1995, Koyo Seiko/Consiglio, T‑166/94, EU:T:1995:140, punto 59).

50

A tale riguardo, le ricorrenti sostengono che l’asserita mancanza di rappresentatività del campione di cui trattasi ha inficiato l’affidabilità di numerosi indicatori microeconomici utilizzati dalla Commissione nell’inchiesta in questione, inducendola a incorrere in errori manifesti di valutazione e a violare l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. Sarebbero pertanto erronei gli indicatori relativi ai prezzi di vendita dell’Unione, alla redditività per unità delle vendite nell’Unione, al flusso di cassa, agli investimenti e all’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione.

51

Nella specie, sotto un primo profilo, si deve constatare che le parti interessate sono state consultate in merito al campione prescelto, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base. Inoltre, risulta dal considerando 109 della decisione impugnata che, nell’analisi del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori macroeconomici e microeconomici. Per quanto riguarda i fattori macroeconomici, quali il volume delle vendite, essi si basavano sui dati relativi all’industria dell’Unione nel suo complesso, ossia tutti i produttori dell’Unione. Le affermazioni delle ricorrenti relative al campionamento non sono quindi tali da rimettere in discussione le valutazioni della Commissione relative al pregiudizio a livello macroeconomico.

52

Per quanto riguarda i dati a livello microeconomico, risulta da detto considerando 109 che essi sono stati esaminati sulla base dei dati ricavati dalle risposte al questionario della Commissione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. Per quanto concerne tali dati, si deve osservare che, come sottolineato dalla Commissione, per giungere a una cifra per ciascun indicatore microeconomico, quest’ultima ha effettuato un calcolo della media ponderata per tener conto della quota di mercato effettiva, in termini di volumi di produzione o di vendita di ciascun produttore incluso nel campione. Orbene, calcolando la media semplice, ciascuno di questi tre produttori si sarebbe visto attribuire un peso identico, pari al 33%, indipendentemente dalla propria quota di mercato effettiva in termini di volumi di produzione o di vendita, il che non rifletterebbe il peso relativo reale dei singoli produttori dell’industria dell’Unione. Nei limiti in cui, attraverso il calcolo della media ponderata, è stato attribuito un peso relativo ai dati di ciascun produttore incluso nel campione, si deve concludere che il metodo applicato per quanto riguarda i dati microeconomici era adeguato.

53

Sotto un secondo profilo, si evince dal considerando 17 della decisione impugnata che un produttore dell’Unione, non incluso nel campione provvisorio, ha fatto valere, come anche la AssoDistil, che il campione non era sufficientemente rappresentativo della situazione dei piccoli produttori dell’Unione, dal momento che l’effetto pregiudizievole delle importazioni della Hangzhou Bioking oggetto di dumping avrebbe colpito maggiormente le piccole imprese.

54

Tuttavia, occorre rilevare, come indicato al considerando 18 della decisione impugnata, che aggiungere un piccolo produttore dell’Unione al campione non avrebbe avuto alcun impatto significativo sugli indicatori di pregiudizio valutati sulla base dei dati del campione. Emerge, infatti, dalle cifre presentate dalla Commissione che l’inclusione della ICV nel campione, con le modalità suggerite dalle denuncianti nel corso del procedimento amministrativo, avrebbe modificato solo leggermente il margine di profitto medio ponderato del campione, margine che, di conseguenza, si sarebbe attestato nel 2014 su un valore superiore al 9,5% anziché al 10%. Per quanto riguarda l’evoluzione del suddetto margine, quest’ultimo sarebbe passato, nel caso in cui fosse stato incluso il suddetto produttore, da una percentuale superiore al 5% nel 2011 a una percentuale superiore al 9% nel 2014 invece di passare, negli stessi anni, dal 2% al 10% in base al campione selezionato dalla Commissione.

55

Sotto un terzo profilo, è inevitabile constatare che, come confermato in udienza, le ricorrenti non deducono alcun elemento di prova per dimostrare che l’aggiunta di un altro produttore avrebbe modificato la conclusione relativa all’assenza di pregiudizio a cui è giunta la Commissione nella decisione impugnata. Le ricorrenti si limitano, infatti, ad affermare che un campione con un produttore molto più importante in termini di profitti elevati condurrebbe alla conclusione che non c’è stato alcun pregiudizio, «mentre una, due o tre dozzine, se non più, di produttori più piccoli sono tutti in perdita». Tuttavia, tale argomento non rispecchia la realtà dell’industria dell’Unione, dal momento che quest’ultima consiste, nella fattispecie, di nove produttori di cui sette hanno collaborato. La censura delle ricorrenti relativa alla situazione deficitaria dei piccoli produttori, inoltre, non è suffragata da alcun elemento di prova e, in ogni caso, non specifica se tale situazione poteva già essere osservata durante il periodo in esame.

56

Per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui nulla impediva alla Commissione di ricorrere a un campione più ampio, come essa ha fatto in altri procedimenti antidumping, è sufficiente constatare che le ricorrenti stesse riconoscono, anche in sede d’udienza, di non essere in possesso di alcun elemento che dimostri che l’aggiunta di un altro produttore dell’Unione, più piccolo, avrebbe potuto modificare la conclusione relativa al pregiudizio dell’industria dell’Unione, alla quale è giunta la Commissione.

57

Per quanto riguarda l’affermazione delle ricorrenti secondo cui i profitti realizzati dalle Distillerie Mazzari erano «ampiamente controbilanciati dalle perdite subite nel 2013 e durante il periodo dell’inchiesta dalle altre due società incluse nel campione», dato che la redditività della Caviro Distillerie è scesa da 3%, nel 2011, al ‑1,62%, nel 2013, e al ‑1,73%, nel periodo dell’inchiesta, e quella della Comercial Quimica Sarasa avrebbe seguito lo stesso andamento tra il 2011 e il 2013 nonché durante il periodo dell’inchiesta, occorre rilevare che, pur supponendo che si siano verificate riduzioni di redditività durante i periodi summenzionati, il fatto di mantenere nel campione in questione società che hanno subito una diminuzione di redditività dimostra che la Commissione ha svolto un esame obiettivo dei fatti nella decisione impugnata.

58

Pertanto, non sussiste alcun elemento che induca a ritenere che la conclusione relativa alla redditività e al pregiudizio sarebbe cambiata nel caso di specie, anche se la Commissione avesse modificato la composizione del campione in questione.

59

Inoltre, per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui l’importante diminuzione della redditività tra il 2010 e il 2011 conferma l’«effetto pregiudizievole del dumping praticato dalla Hangzhou Bioking durante tale periodo», occorre constatare che, come ha rilevato giustamente la Commissione, né la decisione impugnata né altri atti dell’Unione dimostrano l’esistenza di dumping da parte della Hangzhou Bioking durante il suddetto periodo. Come risulta dal considerando 28 della decisione impugnata, infatti, «[l]’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2013 e il 30 settembre 2014».

60

In tale contesto, si deve considerare che le ricorrenti non forniscono elementi sufficienti per dimostrare che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione nella scelta del campione dell’industria dell’Unione che essa ha selezionato.

61

Occorre rigettare, pertanto, il primo motivo di ricorso.

Sul secondo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione e sulla violazione dell’articolo 3, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento di base, in quanto la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole

62

Le ricorrenti ritengono che la Commissione abbia commesso errori manifesti di valutazione e violato l’articolo 3, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento di base, allorché ha concluso, ai considerando da 140 a 142 della decisione impugnata, che l’industria dell’acido tartarico dell’Unione non aveva subito un pregiudizio notevole durante il periodo in esame.

63

Nelle loro osservazioni preliminari, le ricorrenti sottolineano che l’accertamento del pregiudizio implica un esame obiettivo di tutti i fattori pertinenti in rapporto alla situazione dell’industria di cui trattasi. Orbene, nel caso di specie, nessun esame obiettivo degli indicatori del pregiudizio avrebbe potuto condurre alla conclusione che le importazioni oggetto di dumping non causavano alcun pregiudizio all’industria dell’acido tartarico dell’Unione. Le ricorrenti sostengono, in sostanza, che, nelle conclusioni relative all’assenza di pregiudizio di cui ai considerando 140 e 141 della decisione impugnata, la Commissione ha dato rilevanza ai fattori che hanno registrato una tendenza positiva, ma non ha tenuto sufficientemente in conto i fattori che hanno registrato un andamento negativo.

64

In primo luogo, per quanto riguarda le tendenze relative alle importazioni in termini di volumi e di prezzi, anzitutto, le ricorrenti sostengono che, ai considerando da 41 a 45 della decisione impugnata, è stato constatato che la Hangzhou Bioking esercitava la sua attività al di fuori delle normali condizioni economiche del mercato e beneficiava di prezzi di materie prime artificialmente bassi e distorti, al fine di ridurre indebitamente i suoi prezzi finali all’esportazione verso l’Unione. Le ricorrenti ritengono poi che il margine di dumping praticato, pari al 42,8%, come indicato al considerando 88 della decisione impugnata, sia elevato. Orbene, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’entità del margine di dumping effettivo costituirebbe un fattore da prendere in considerazione nel valutare il pregiudizio. Le ricorrenti fanno valere, infine, che è notevole il margine di sottoquotazione medio ponderato dei prezzi per le importazioni della Hangzhou Bioking, essendo oggetto di un dumping sul mercato dell’Unione pari al 10,3%, come si evince dal considerando 107 della decisione impugnata.

65

In secondo luogo, per quanto riguarda il volume delle importazioni oggetto di dumping durante il periodo in esame, l’esportatore in questione avrebbe aumentato del 25% i suoi volumi oggetto di dumping sul mercato dell’Unione, con un picco del 36% nel 2013. Le ricorrenti spiegano inoltre che suddetto aumento costante dei volumi oggetto di dumping è avvenuto nel contesto di un calo generale del consumo di acido tartarico dell’Unione, in quanto, alla fine del periodo dell’inchiesta, quest’ultimo aveva registrato una riduzione dell’11%.

66

Per quanto riguarda l’impatto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi nell’Unione, le ricorrenti fanno valere che, se è pur vero che la Hangzhou Bioking ha aumentato i suoi prezzi del 35% durante il periodo in esame, come risulta dal considerando 104 della decisione impugnata, resta il fatto che tali aumenti di prezzo sono stati applicati a un livello di base molto basso in partenza. Ciò spiegherebbe l’esistenza di un margine di sottoquotazione medio ponderato del 10,3% per le importazioni della Hangzhou Bioking oggetto di dumping sul mercato dell’Unione, come rilevato al considerando 107 della decisione impugnata. In aggiunta, tra il 2013 e la fine del periodo dell’inchiesta, mentre i prezzi dell’industria dell’Unione diminuivano del 56%, come indicato ai considerando 124 e 125 della decisione impugnata, i prezzi della Hangzhou Bioking sono diminuiti soltanto dell’8%, come risulta dal considerando 105 di tale decisione.

67

In risposta all’argomento della Commissione che pone l’accento sul fatto che l’aumento del 35% del prezzo medio delle importazioni rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione costituisce un fatto positivo, le ricorrenti affermano che occorre esaminare i prezzi effettivi delle importazioni e non la loro tendenza. Se, come sospettano le ricorrenti, il prezzo delle importazioni era estremamente basso nel 2011, l’aumento relativo che ne è seguito sarebbe privo di pertinenza, in particolare in considerazione della determinazione, alla conclusione dell’inchiesta, di una sottoquotazione dei prezzi del 10%. Risulterebbe, inoltre, dalle informazioni fornite nella denuncia che la sottoquotazione dei prezzi praticata dalla Hangzhou Bioking era di molto superiore prima del periodo dell’inchiesta.

68

In terzo luogo, le ricorrenti fanno valere che la Commissione, in violazione della regola secondo la quale tali fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante, non ha riconosciuto, nel corso dell’inchiesta, importanza sufficiente agli altri fattori di cui all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, vale a dire l’incidenza delle importazioni sui volumi di vendita e sulle quote di mercato dei produttori dell’Unione. A loro avviso, la Commissione si è, al contrario, focalizzata troppo sulle tendenze della redditività per unità, nonché sui criteri legati ai flussi di cassa e all’utile sul capitale investito. Così facendo, essa avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione.

69

A tale riguardo, le ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata non fornisce alcuna spiegazione o analisi del modo in cui la diminuzione dell’efficienza dell’industria dell’Unione è stata controbilanciata da un miglioramento della redditività generale. Orbene, nel documento di informazione generale del 14 dicembre 2015, la Commissione si sarebbe espressa con chiarezza e in modo notevolmente più succinto per quanto riguarda tali elementi.

70

Anzitutto, le ricorrenti addebitano alla Commissione di non aver riconosciuto, nel corso dell’inchiesta, sufficiente importanza ai volumi delle vendite dell’industria dell’Unione, che hanno, nel corso del periodo in esame, subito una diminuzione del 30%, come rilevato al considerando 115 della decisione impugnata. Suddetta diminuzione dei volumi sarebbe stata quasi tre volte maggiore rispetto alla riduzione dei consumi nell’Unione durante il periodo in esame. Orbene, qualora i volumi delle vendite dell’industria dell’Unione diminuiscano, spetterebbe alla Commissione stabilire ed esaminare in modo approfondito gli utili effettivamente realizzati, dal momento che si tratterebbe di un fattore rilevante per un esame globale della situazione dell’industria dell’Unione. In tal modo, la decisione impugnata ometterebbe, in realtà, di spiegare l’interazione di vari elementi essenziali.

71

Le ricorrenti ritengono, inoltre, che la diminuzione del 21%, durante il periodo in esame, della quota di mercato dell’industria dell’Unione, rilevata al considerando 115 della decisione impugnata, fosse altrettanto allarmante, allorché le «importazioni d[ella Hangzhou Bioking erano] aumentate del 25% in termini di volume e la corrispondente quota di mercato [di tale società era] cresciuta del 41%» nello stesso periodo, a termini del considerando 117 della decisione impugnata. Pertanto, l’argomento della Commissione, secondo cui l’aumento dei prezzi di vendita praticato dall’industria dell’Unione ha seguito l’evoluzione del costo delle materie prime, sarebbe rimesso in discussione dal fatto che, a partire dal 2012, l’industria dell’Unione ha perso rapidamente volumi di vendite e quote di mercato.

72

In tale contesto, la crescita dell’industria dell’Unione sarebbe stata fortemente negativa, come risulterebbe dal considerando 117 della decisione impugnata. Analogamente, tutta l’industria, ad eccezione delle Distillerie Mazzari, avrebbe subito gravi perdite durante il periodo dell’inchiesta.

73

Nelle loro affermazioni basate su statistiche all’esportazione ottenute dalle dogane cinesi, le ricorrenti hanno stimato poi che la Hangzhou Bioking avesse realizzato un volume di vendite di circa 9700 tonnellate nel 2013 e di 8925 tonnellate nel periodo dell’inchiesta. Nel periodo in esame si sono parimenti verificate importazioni aventi origine da altri esportatori cinesi. Orbene, durante il periodo dell’inchiesta, la Hangzhou Bioking ha aumentato la propria quota di mercato dal 25% al 35%; tale quota corrisponde quindi solamente ad un unico esportatore cinese.

74

Infine, la Commissione non avrebbe attribuito alcuna rilevanza all’imminente espansione dei volumi di produzione della Hangzhou Bioking, come risulta dai considerando 165 e 166 della decisione impugnata, in particolare per quanto riguarda i loro effetti sulla redditività dell’industria dell’Unione. Orbene, secondo le ricorrenti, sarebbe probabile che detta redditività e gli altri indicatori finanziari positivi si degradino a breve e nell’immediato futuro, annullando gli ultimi indicatori economici positivi dell’industria presi in considerazione dalla Commissione per valutare il pregiudizio subito dall’industria dell’acido tartarico dell’Unione. La Commissione, essendo a conoscenza di tale circostanza, ma non avendole attribuito alcuna importanza in occasione dell’esame del pregiudizio, sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione.

75

Al contrario, la Commissione si sarebbe basata unicamente su fattori riguardanti la redditività, il flusso di cassa e la redditività degli investimenti, che avrebbero mostrato un andamento positivo, al fine di concludere che l’industria dell’Unione non aveva subito un pregiudizio notevole, mentre altri fattori economici, ad avviso delle ricorrenti, fornivano prova del fatto che l’industria dell’Unione stava per crollare sotto il peso delle importazioni oggetto di dumping. Così facendo, la Commissione sarebbe incorsa in errori manifesti di valutazione.

76

Più in particolare, per quanto riguarda la redditività dell’industria dell’Unione, le ricorrenti ritengono che tale fattore sia l’unico fattore economico essenziale che sia stato riportato con un andamento positivo, come si evince dal considerando 140 della decisione impugnata, allorché esiste una moltitudine di altri fattori con un andamento negativo. Orbene, la sezione 4.5.4 della decisione impugnata concernente le conclusioni relative al pregiudizio non fornirebbe alcuna spiegazione o analisi del modo in cui la redditività controbilancerebbe l’impatto degli altri elementi, mentre le ricorrenti avevano formulato critiche al riguardo durante il procedimento amministrativo. Pertanto, la decisione impugnata non avrebbe spiegato l’interazione dei diversi elementi essenziali e, in particolare, come il miglioramento dei livelli di redditività possa rimediare al pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione.

77

In quarto luogo, risulterebbe dalla decisione impugnata che l’industria dell’Unione sarebbe stata estromessa dei segmenti meno redditizi del mercato a causa dei prezzi di dumping praticati dalla Hangzhou Bioking e avrebbe pertanto subito una diminuzione dei suoi volumi di vendite. Le ricorrenti, contrariamente alla Commissione, non sosterrebbero che le conclusioni della Commissione debbano basarsi su un segmento dell’industria dell’Unione da esse scelto. Le ricorrenti affermano che, considerati globalmente, l’insieme degli indicatori economici mostrerebbe che le importazioni oggetto di dumping da parte della Hangzhou Bioking hanno causato un pregiudizio.

78

In quinto luogo, le ricorrenti ritengono che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione non tenendo sufficientemente in considerazione l’importanza della strategia difensiva dell’industria dell’Unione per contrastare il dumping. In altri procedimenti antidumping, infatti, la Commissione avrebbe tralasciato l’aumento della redditività per unità dato che l’industria dell’Unione aveva perso una parte dei suoi volumi di vendita e di quote di mercato. La medesima situazione si verificherebbe nell’ambito del presente procedimento, di modo che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione il fatto che l’industria dell’Unione aveva deciso, tra il 2012 e la fine del periodo dell’inchiesta, che non poteva mettere in atto una concorrenza aggressiva sui prezzi dati i volumi delle vendite realizzate dalla Hangzhou Bioking e che essa ha dovuto invece concentrare i suoi sforzi commerciali sui clienti che erano disposti a pagare un prezzo più elevato per il suo prodotto di qualità superiore.

79

In sesto luogo, affermando, al considerando 146 della decisione impugnata, che «[i]l margine di dumping di un produttore esportatore non è di per sé un indicatore economico determinante di pregiudizio», la Commissione avrebbe violato l’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, ai sensi del quale tale istituzione è tenuta a prendere in considerazione «l’entità del margine di dumping effettivo». Orbene, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la questione non sarebbe se, nel caso di specie, tale margine di dumping era determinante o meno, ma se gli è stata attribuita un’importanza sufficiente o perlomeno adeguata nel corso del processo di valutazione del pregiudizio. Secondo le ricorrenti, il regolamento di base imporrebbe alla Commissione di prendere in considerazione il margine di dumping e quest’ultimo dovrebbe sempre essere calcolato su un periodo più breve. Pertanto, il regolamento antidumping di base non richiederebbe alcuna analisi delle «tendenze nel tempo» al fine di valutare l’entità del dumping.

80

Inoltre, lo stesso ragionamento si applicherebbe per quanto riguarda la sottoquotazione dei prezzi, che deve essere valutata ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base. Orbene, la decisione impugnata non farebbe alcun riferimento a tale elemento, se non ai considerando 141 e 150, nei quali tale elemento è respinto senza che il suo impatto sia stato effettivamente esaminato, e ciò sebbene fosse stato riscontrato che il margine di sottoquotazione fosse pari al 10,3%.

81

In settimo luogo, la Commissione non avrebbe esaminato l’impatto delle importazioni oggetto di dumping da parte della Hangzhou Bioking sui volumi delle vendite dell’industria dell’Unione. La pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping avrebbe portato ad un calo dei prezzi del 76% tra il 2013 e la fine del periodo dell’inchiesta e ad una diminuzione sostanziale dei volumi di vendita e delle quote di mercato. Analogamente, l’evoluzione dei volumi delle vendite all’importazione realizzate dalla Hangzhou Bioking sarebbe di segno opposto rispetto all’andamento del consumo dell’Unione. Le ricorrenti sottolineano che, tra il 2011 e il 2014, mentre il consumo dell’Unione è diminuito dell’11%, le importazioni della Hangzhou Bioking sono aumentate in termini assoluti del 25%, dimostrando che tale società è stata in grado di sfidare le leggi del mercato. Inoltre, secondo le ricorrenti, alla fine del periodo in esame, i volumi delle vendite dell’industria dell’Unione sono diminuiti del 30%, mentre il consumo è diminuito dell’11%. Il restante 19% dei volumi di vendite sarebbe stato perso quindi direttamente a favore della Hangzhou Bioking.

82

In ottavo e ultimo luogo, quanto alle osservazioni della Commissione concernenti la riduzione della capacità di produzione dell’industria dell’Unione, le ricorrenti ammettono che i volumi di produzione sono diminuiti del 14%, mentre la domanda registrava un calo dell’11%. Tuttavia, non appena l’industria dell’Unione è riuscita a mantenere o migliorare i suoi volumi di vendite destinate all’esportazione, la diminuzione dei livelli di produzione sarebbe risultata meno significativa. Secondo le ricorrenti, in ogni caso, occorre respingere le spiegazioni della Commissione relativamente al livello di produzione dell’industria dell’Unione e al consumo nell’Unione, in quanto detti due fattori non sarebbero correlati, dato che il primo è diminuito in modo costante durante tutto il periodo in esame, mentre il secondo è aumentato tra il 2011 e il 2013 prima di calare nuovamente nel periodo successivo.

83

La Commissione confuta gli argomenti delle ricorrenti.

84

In via preliminare, come è stato ricordato al precedente punto 38, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, l’esame obiettivo della determinazione dell’esistenza di un pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione deve vertere, da un lato, sul volume delle importazioni oggetto di dumping e sugli effetti di tali importazioni sui prezzi dei prodotti simili nel mercato dell’Unione nonché, dall’altro, sull’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione.

85

Per quanto riguarda il volume delle suddette importazioni e della loro incidenza sui prezzi dei prodotti simili nel mercato dell’Unione, l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base indica i fattori da prendere in considerazione durante il menzionato esame, pur precisando che tali fattori, singolarmente o combinati, non possono costituire di per sé una base di giudizio determinante.

86

L’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base precisa, dal canto suo, che l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione interessata comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione di tale industria. Detta disposizione elenca una serie di diversi fattori che possono essere presi in considerazione precisando al contempo che l’elenco non è tassativo e che tali fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante (sentenze del 28 novembre 2013, CHEMK e KF/Consiglio, C‑13/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:780, punto 56; del 19 dicembre 2013, Transnational Company Kazchrome e ENRC Marketing/Consiglio, C‑10/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:865, punto 20, e del 16 aprile 2015, TMK Europe, C‑143/14, EU:C:2015:236, punto 32). Tale disposizione attribuisce dunque alle istituzioni dell’Unione un ampio potere discrezionale nell’esame e nella valutazione dei diversi indici (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2007, Ikea Wholesale, C‑351/04, EU:C:2007:547, punto 61).

87

Alla luce del combinato disposto di tali disposizioni, si deve pertanto accertare se la Commissione abbia potuto ravvisare, senza incorrere in un errore manifesto di valutazione, l’assenza di un pregiudizio notevole a danno dell’industria dell’Unione.

88

In via preliminare, per quanto riguarda l’affermazione secondo cui la Commissione si sarebbe troppo incentrata sugli aspetti economici relativi alla situazione finanziaria complessiva, come la redditività dell’industria dell’Unione, il flusso di cassa e l’utile sul capitale investito, le ricorrenti ritengono che i fattori determinanti sono i volumi delle vendite dell’industria dell’Unione, i livelli di produzione e il tasso di utilizzo degli impianti nell’Unione. Esse menzionano anche altri fattori, come l’entità del dumping, la sottoquotazione dei prezzi da parte della Hangzhou Bioking, l’aumento dei volumi all’importazione in termini assoluti, i livelli delle scorte, la produttività, la crescita, i salari e gli investimenti, che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione.

89

Nel caso di specie, in primo luogo, occorre rilevare che, come emerge dalle sezioni 4.5.2 e 4.5.3 della decisione impugnata, la Commissione ha esaminato tutti gli elementi summenzionati. Infatti, per quanto riguarda gli indicatori macroeconomici, si evince dai considerando da 111 a 123 della decisione impugnata che la Commissione ha analizzato la produzione, la capacità di produzione, l’utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, l’occupazione, la produttività, l’entità del margine di dumping e la ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. Quanto agli indicatori microeconomici, sono stati esaminati prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

90

In tal modo la Commissione ha concluso, al considerando 140 della decisione impugnata, che «[g]li indicatori di pregiudizio quali la produzione, il volume delle vendite e la quota di mercato [registrerebbero] un andamento negativo durante il periodo in esame», senza che tali tendenze abbiano tuttavia «avuto un impatto negativo sulla situazione finanziaria complessiva dell’industria dell’Unione». Tale considerando aggiunge che «[a]l contrario, la redditività dell’industria dell’Unione ha mostrato un costante andamento positivo durante l’intero periodo in esame e addirittura superato il profitto di riferimento durante il periodo dell’inchiesta». Inoltre, a termini del suddetto considerando, «[a]ltri indicatori finanziari [...], quali il flusso di cassa e l’utile sul capitale investito, sono aumentati durante il periodo in esame». Inoltre, come la Commissione ha fatto valere all’udienza, tali indicatori di pregiudizio sono stati esaminati anche nella sezione 4.5.5 della decisione impugnata, in cui la Commissione ha risposto alle osservazioni delle parti interessate e che costituisce parte integrante della motivazione di tale decisione.

91

Nell’esercizio di un ampio potere discrezionale nel valutare i dati economici, si deve ritenere pertanto che la Commissione abbia esaminato la rilevanza di tutti i fattori in questione e bilanciato le tendenze positive e negative degli stessi.

92

Per quanto riguarda, inoltre, le affermazioni circa le tendenze delle importazioni in termini di volumi e di prezzi, occorre rilevare, come sottolineato dalle ricorrenti, che la decisione impugnata rileva, al considerando 47, che il mercato interno cinese dell’anidride maleica è considerato complessivamente distorto. Inoltre, è pacifico che è stato riscontrato un margine di dumping pari al 42,8% che superava quindi la soglia de minimis, come risulta dai considerando 88 e 122 della decisione impugnata. Infine, è vero che il margine di sottoquotazione medio ponderato era del 10,3%, come si evince dal considerando 107 della decisione impugnata.

93

Contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, tali rilievi non consentono tuttavia di stabilire l’esistenza di un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di base.

94

Infatti, per quanto riguarda, in particolare, l’entità del margine di dumping, esso può certamente essere preso in conto, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, nell’ambito della valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione. La Commissione, tuttavia, ha giustamente sottolineato, al considerando 146 della decisione impugnata, che il margine di dumping di un produttore esportatore non era di per sé un indicatore economico di pregiudizio determinante. Come ha rilevato la Commissione in udienza, nessun elemento contenuto in tale disposizione è di per sé decisivo nell’esame complessivo del pregiudizio effettuato dalla Commissione.

95

In secondo luogo, per quanto riguarda la valutazione di ogni singolo fattore economico al fine dell’analisi dei prezzi, emerge dalla tabella 3 della decisione impugnata che il prezzo medio delle importazioni del prodotto oggetto di dumping è aumentato del 35% durante il periodo in esame. Orbene, la tabella 7 della decisione impugnata indica che, durante il periodo in esame, i prezzi unitari di vendita praticati dall’industria dell’Unione sono aumentati del 19%. Ne deriva, quindi, che i prezzi della Hangzhou Bioking sono aumentati in misura maggiore rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione, riducendo così lo scarto tra di essi. Analogamente, occorre rilevare, come risulta dalla tabella 7 e dal considerando 127 della decisione impugnata, che, durante il periodo in esame, l’aumento del prezzo medio unitario di vendita dell’industria dell’Unione, pari al 19%, è stato più marcato rispetto all’aumento del costo di produzione della stessa, pari invece al 9%. A tal proposito, come giustamente sottolineato dalla Commissione, tale constatazione tende a confermare l’assenza di pressione sui prezzi da parte delle importazioni della Hangzhou Bioking.

96

Per quanto riguarda, inoltre, l’affermazione delle ricorrenti secondo cui l’aumento relativo dei prezzi non è pertinente, occorre rilevare che il prezzo costituisce un fattore di cui all’articolo 3, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento di base, per determinare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Orbene, la Commissione afferma che il margine di sottoquotazione è diminuito prima e dopo il periodo dell’inchiesta. A giusto titolo la Commissione ha considerato, dunque, che tale diminuzione costituisse una tendenza positiva da prendere in considerazione nel valutare il pregiudizio.

97

Per quanto riguarda l’evoluzione del volume delle importazioni in questione e l’evoluzione delle quote di mercato, è pur vero che le importazioni provenienti dalla Hangzhou Bioking sono aumentate del 25% durante il periodo in esame, ragion per cui, tenuto conto della diminuzione dell’11% del consumo totale dell’Unione nel corso dello stesso periodo (tabella 1 della decisione impugnata), la quota di mercato di Hangzhou Bioking è aumentata del 41% (v. considerando 101 e 102 della decisione impugnata). Tuttavia, come sottolineato dalla Commissione al considerando 148 della decisione impugnata, la quota di mercato e i volumi delle importazioni non erano gli unici elementi che sono stati analizzati al fine di stabilire se l’industria dell’Unione avesse o meno subito un pregiudizio notevole. A tal fine, come si evince dalla tabella 2 e dal considerando 101 della decisione impugnata, il volume delle importazioni nell’Unione del prodotto in esame oggetto di dumping da parte della Hangzhou Bioking è aumentato del 25% durante il periodo in esame, mentre la tabella 10 indica che la redditività dei produttori dell’Unione è aumentata notevolmente durante il periodo in esame, raggiungendo il 10% durante il periodo dell’inchiesta. In tale contesto, nonostante l’aumento del volume delle importazioni della Hangzhou Bioking, la redditività dei produttori dell’Unione è aumentata.

98

Per quanto riguarda poi la quota di mercato dell’industria dell’Unione, la variazione della stessa costituisce un fattore di notevole importanza al fine di accertare l’esistenza di un grave pregiudizio ai danni della suddetta industria (sentenza del 14 marzo 2007, Aluminium Silicon Mill Products/Consiglio, T‑107/04, EU:T:2007:85, punto 65). Orbene, nel caso di specie, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita del 21% nel periodo in esame, attestandosi al 44% al termine di tale periodo, come risulta dalla misura istruttoria adottata dal Tribunale (v. punto 19 supra). La Commissione non poteva dunque legittimamente ritenere, al considerando 148 della decisione impugnata, che tale quota di mercato si fosse mantenuta a un livello relativamente elevato nel periodo in esame.

99

Per quanto riguarda l’affermazione delle ricorrenti secondo cui la Commissione non ha attribuito alcuna rilevanza all’impatto dell’imminente espansione dei volumi di produzione della Hangzhou Bioking sulla redditività dell’industria dell’Unione nonché sugli altri indicatori finanziari, che si degraderanno in un prossimo futuro, occorre ricordare che la determinazione del pregiudizio dopo l’apertura di un procedimento presuppone, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base, che sia dimostrata l’esistenza di «un pregiudizio notevole, la minaccia di un pregiudizio materiale a danno dell’industria [dell’Unione], oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria». Dal momento che la denuncia presentata dai produttori dell’Unione si fondava sull’esistenza, già avveratasi a loro parere, di un pregiudizio notevole ai danni dell’industria dell’Unione, la Commissione ha esaminato se un siffatto pregiudizio poteva essere riscontrato durante il periodo in esame. Come risulta dai considerando 6 e 141 della decisione impugnata, infatti, l’analisi della Commissione ha riguardato unicamente il pregiudizio notevole arrecato all’industria dell’Unione, ai sensi di tale disposizione, e non sulla capacità di produzione futura degli esportatori cinesi. Orbene, l’argomento delle ricorrenti si basa sull’eventuale futura espansione della capacità di produzione dei produttori esportatori cinesi, che è pertinente nell’ambito di un’inchiesta relativa a una «minaccia di pregiudizio materiale» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base. Pertanto, gli argomenti delle ricorrenti relativi ad un’analisi prospettica dell’industria dell’Unione sono, in tale contesto, inoperanti.

100

In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui la Commissione si è basata unicamente sulla redditività dell’industria dell’Unione, il flusso di cassa e l’utile sul capitale investito, poiché tali indicatori erano gli unici a presentare un andamento positivo, anzitutto, occorre rilevare, come è stato concluso al precedente punto 91, che la Commissione ha preso in considerazione, nella decisione impugnata, l’insieme dei dati rilevanti nell’ambito della sua analisi. Inoltre, come ha fatto valere la Commissione, la redditività è uno dei fattori determinanti nell’analisi del pregiudizio. Infine, come risulta dal considerando 135 della decisione impugnata, «la redditività [dell’industria dell’Unione] è aumentata sensibilmente durante il periodo in esame, fino a raggiungere il 10% durante il periodo dell’inchiesta e superare quindi il profitto di riferimento dell’8% di questa industria». Orbene, occorre sottolineare che un aumento simile, da un lato, è notevole e che, dall’altro, non può essere considerato isolatamente, bensì nel contesto degli altri indicatori economici positivi, quali il flusso di cassa, l’utile sul capitale investito e il livello dell’occupazione, come risulta dai considerando da 119 a 139 della decisione impugnata.

101

Per quanto le ricorrenti addebitino alla Commissione di non aver motivato a sufficienza la decisione impugnata fornendo una spiegazione del modo in cui la diminuzione dell’efficienza dell’industria dell’Unione è stata controbilanciata da un miglioramento della redditività generale, l’argomentazione delle ricorrenti tende in realtà a confutare la valutazione stessa dei dati economici effettuata dalla Commissione. Orbene, il Tribunale ritiene che emerga dall’esame dei considerando da 119 a 139 della decisione impugnata che la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione nell’analisi dei suddetti elementi.

102

Ad abundantiam, si deve ricordare che la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo (sentenza del 10 settembre 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland, C‑687/13, EU:C:2015:573, punto 75).

103

Tale requisito dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenza del 10 settembre 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland, C‑687/13, EU:C:2015:573, punto 76).

104

Si deve inoltre sottolineare che le istituzioni non sono obbligate a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad esse, ma è sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’economia della decisione (v., in tal senso, sentenza dell’11 gennaio 2007, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, C‑404/04 P, non pubblicata, EU:C:2007:6, punto 30).

105

Nel caso di specie, i motivi per cui la Commissione ha ritenuto che alcuni indicatori di pregiudizio non avessero avuto un impatto negativo sulla situazione finanziaria complessiva dell’industria dell’Unione, mentre altri indicatori hanno avuto un’evoluzione positiva, sono contenuti nei considerando 140, 141 e da 148 a 160 della decisione impugnata. La Commissione ha illustrato nei suddetti considerando in modo chiaro le ragioni per cui ha ritenuto che l’industria dell’Unione non avesse subito un pregiudizio notevole a causa delle importazioni della Hangzhou Bioking. Pertanto, la decisione impugnata è sufficientemente motivata in diritto a tale riguardo.

106

In quarto luogo, per quanto riguarda l’affermazione delle ricorrenti secondo cui la Commissione ha esaminato unicamente un segmento dell’industria dell’Unione, occorre rilevare che tale censura è già stata esaminata nell’ambito del primo motivo. Infatti, risulta dal precedente punto 60 che le ricorrenti non hanno dimostrato in che modo il campione selezionato dalla Commissione l’avesse indotta in un errore manifesto di valutazione in sede di accertamento della sussistenza di un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione.

107

In quinto luogo, se è pur vero che l’industria dell’Unione ha messo in atto una strategia difensiva per contrastare il dumping, resta il fatto che gli effetti di tale strategia si sono tradotti, in particolare, in un aumento del livello di redditività dei produttori interessati. Gli argomenti delle ricorrenti vertenti sul fatto che la Commissione non avrebbe tenuto conto di tale strategia non consentono pertanto di rimettere in discussione la fondatezza delle conclusioni della decisione impugnata relative all’assenza di pregiudizio notevole.

108

In sesto luogo, per quanto riguarda l’argomento relativo al fatto che la Commissione non aveva tenuto sufficientemente conto del margine di dumping, come già rilevato al precedente punto 94, se è senz’altro vero che tale margine deve essere preso in considerazione nell’ambito della determinazione della sussistenza di un pregiudizio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, nondimeno esso costituisce soprattutto un elemento di cui tener conto per determinare la sussistenza del dumping, che è una condizione distinta da quella relativa all’accertamento del pregiudizio nell’ambito dell’imposizione di misure antidumping.

109

Per quanto riguarda l’esame della sottoquotazione dei prezzi rispetto a quelli dell’industria dell’Unione, va osservato che la Commissione ha constatato, al considerando 105 della decisione impugnata, che «[i]l prezzo medio all’importazione d[ella Hangzhou] Bioking del prodotto in esame [era] aumentato del 35% nel periodo in esame» e che era «cresciuto del 43% tra il 2011 e il 2013 e poi diminuito dell’8% tra il 2013 e il periodo dell’inchiesta». La Commissione ha poi stabilito un margine di sottoquotazione medio ponderato del 10,3% per le importazioni della Hangzhou Bioking oggetto di dumping sul mercato dell’Unione. Sulla base di tali elementi, facendo esplicito riferimento alla sottoquotazione dei prezzi dell’industria dell’Unione, al considerando 141 della decisione impugnata, la Commissione ha concluso che non sussisteva un pregiudizio notevole. Si deve ritenere, pertanto, che la Commissione abbia tenuto conto di tale fattore. Per la parte in cui le ricorrenti mirano a confutare l’importanza attribuita a detto fattore, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, i fattori di cui a tale disposizione, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante. Pertanto, il margine di sottoquotazione dei prezzi non è di per sé un indicatore economico di pregiudizio determinante.

110

In settimo luogo, per quanto concerne l’affermazione delle ricorrenti secondo cui i prezzi sarebbero diminuiti «del 76% tra il 2013 e il periodo dell’inchiesta», esse fanno spontaneamente riferimento ad una riduzione dei prezzi dell’industria dell’Unione del 56%. A tal proposito, come risulta dal considerando 125 della decisione impugnata, il prezzo medio unitario di vendita dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è certamente diminuito del 56% tra il 2013 e il periodo dell’inchiesta. Tuttavia, si deve rilevare che il medesimo è aumentato del 19% durante il periodo in esame. Come rilevato al considerando 127 della decisione impugnata e al precedente punto 95, inoltre, l’aumento del prezzo medio unitario di vendita del 19% nel corso del periodo in esame è stato più marcato dell’aumento del 9% del costo di produzione durante lo stesso periodo, il che indica che la pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni della Hangzhou Bioking non ha impedito l’aumento del prezzo medio unitario di vendita dell’industria dell’Unione.

111

In ottavo luogo, quanto alla riduzione del volume di produzione, si deve osservare che tale volume è effettivamente diminuito del 16% nel periodo in esame, ma si è stabilizzato tra il 2013 e la fine del periodo dell’inchiesta, come indicato nella tabella 4 della decisione impugnata. Tuttavia, come ha giustamente rilevato la Commissione, tale circostanza deve essere valutata alla luce del calo dei consumi dell’11% nel periodo in esame, come indicato al precedente punto 97. In circostanze simili, si può ritenere che la maggior parte della riduzione del volume di produzione dell’industria dell’Unione, nel periodo in esame, fosse dovuta alla riduzione dei consumi.

112

Da tutto quanto precede risulta che le ricorrenti non hanno prodotto elementi tali da rimettere in discussione la conclusione della Commissione relativa all’assenza di pregiudizio notevole ai danni dell’industria dell’Unione basata sull’insieme di tutti i fattori pertinenti. Si deve concludere, pertanto, che la Commissione, nonostante la valutazione da essa effettuata circa la parte di mercato dell’industria dell’Unione (v. punto 98 supra), non è incorsa in un errore manifesto nella sua valutazione complessiva dell’esistenza di un pregiudizio notevole sulla base dell’insieme dei fattori invocati nell’ambito del secondo motivo.

113

Pertanto, occorre respingere il secondo motivo, nonché il ricorso nel suo complesso.

Sulle spese

114

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione, conformemente alla domanda di quest’ultima.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Caviro Distillerie Srl, le Distillerie Bonollo SpA, le Distillerie Mazzari SpA e l’Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

 

Gervasoni

Madise

da Silva Passos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 marzo 2018.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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