Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TJ0008

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 luglio 2019 (Estratti).
Toshiba Samsung Storage Technology Corp. e Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. contro Commissione europea.
Concorrenza – Intese – Mercato delle unità a dischi ottici – Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Accordi collusivi relativi a gare di appalto indette da due produttori di computer – Violazione delle forme sostanziali e dei diritti della difesa – Competenza della Commissione – Portata geografica dell’infrazione – Infrazione unica e continuata – Principio di buona amministrazione – Orientamenti del 2006 per il calcolo l’importo delle ammende.
Causa T-8/16.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:522

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

12 luglio 2019 ( *1 )

«Concorrenza – Intese – Mercato delle unità a dischi ottici – Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Accordi collusivi relativi a gare di appalto indette da due produttori di computer – Violazione delle forme sostanziali e dei diritti della difesa – Competenza della Commissione – Portata geografica dell’infrazione – Infrazione unica e continuata – Principio di buona amministrazione – Orientamenti del 2006 per il calcolo l’importo delle ammende»

Nella causa T‑8/16,

Toshiba Samsung Storage Technology Corp., con sede in Tokyo (Giappone),

Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp., con sede in Suwon-si (Corea del Sud),

rappresentate inizialmente da M. Bay, J. Ruiz Calzado, A. Aresu e A. Scordamaglia-Tousis, successivamente da M. Bay, J. Ruiz Calzado e A. Aresu, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da N. Khan, A. Biolan e M. Farley, successivamente da A. Biolan, M. Farley e A. Cleenewerck de Crayencour, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento parziale della decisione C(2015) 7135 final della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39639 – Unità a dischi ottici), e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

composto da D. Gratsias, presidente, I. Labucka e I. Ulloa Rubio (relatore), giudici,

cancelliere: N. Schall, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 maggio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza ( 1 )

I. Fatti

A.   Ricorrenti e mercato rilevante

1

La Toshiba Samsung Storage Technology Corp. (in prosieguo: la «TSST Giappone») e la Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (in prosieguo: la «TSST KR»), ricorrenti, sono produttori e fornitori di unità a dischi ottici (in prosieguo: le «UDO»). In particolare, la TSST Giappone è una società comune detenuta dalla società Toshiba Corporation, con sede in Giappone, e dalla Samsung Electronics Co., Ltd, con sede in Corea del Sud. Durante il periodo dell’infrazione la TSST Giappone è stata la società controllante della TSST KR.

2

La TSST Giappone e la TSST KR (in prosieguo, congiuntamente: la «TSST») hanno iniziato le attività il 1o aprile 2004 come due diverse unità operative. Nel dicembre 2005 la TSST Giappone ha lasciato il mercato, conservando attività di vendite di transizione ridotte fino all’inizio del 2008. La TSST KR ha gradualmente ripreso le attività di vendita della TSST Giappone ed è stata direttamente impegnata nello sviluppo, nella commercializzazione, nella vendita e nell’assistenza post vendita delle UDO (decisione impugnata, punto 14).

3

L’infrazione di cui trattasi riguarda UDO utilizzate in personal computer (computer da scrivania e portatili) (in prosieguo: i «PC») prodotti dalla Dell Inc.(in prosieguo: la «Dell») e dalla Hewlett Packard (in prosieguo la «HP»). Le UDO sono anche utilizzate in numerosi altri apparecchi destinati ai consumatori, come i lettori di compact disc (in proseguo: i «CD») o di dischi ottici digitali (in prosieguo: i «DVD»), le console di gioco e altri apparecchi elettronici periferici (decisione impugnata, punto 28).

4

Le UDO utilizzate nei PC si differenziano secondo la loro dimensione, il loro meccanismo di carica (a fessura o a vassoio) e i tipi di dischi che possono leggere o registrare. Le UDO possono essere suddivise in due gruppi: i lettori di media altezza («half-height»; in prosieguo: gli «HH») per computer da scrivania e i lettori sottili per computer portatili. Il sottogruppo dei lettori sottili comprende lettori di dimensioni diverse. Esistono diversi tipi di lettori HH e di lettori sottili secondo le loro funzionalità tecniche (decisione impugnata, punto 29).

5

La Dell e la HP sono i due principali fabbricanti di prodotti di origine nel mercato mondiale dei PC. Queste due società utilizzano procedure di gara d’appalto classiche condotte su scala mondiale che implicano, in particolare, trattative trimestrali su un prezzo a livello mondiale e su volumi di acquisti globali con un ristretto numero di fornitori di UDO preselezionati. Come regola generale, le questioni regionali non hanno avuto alcun ruolo nelle gare d’appalto per UDO diverse da quelle legate alla domanda prevista per regioni che influenzano i volumi di acquisti globali (decisione impugnata, punto 32).

6

Le procedure di gara d’appalto consistevano in domande di preventivi, domande di preventivi elettronici, trattative online, aste elettroniche e trattative bilaterali (offline). Alla chiusura di una gara d’appalto i clienti attribuivano volumi ai fornitori di UDO partecipanti (o almeno alla maggior parte di essi, sempre che non fosse istituito un meccanismo di esclusione) secondo il prezzo che essi offrivano. Ad esempio, l’offerta vincente riceveva dal 34 al 45% dell’attribuzione totale dell’appalto per il trimestre in questione, la seconda migliore offerta dal 25 al 30%, la terza, il 20% ecc. Tali procedure di appalto classiche erano utilizzate dai gruppi di clienti incaricati delle gare d’appalto al fine di realizzare un appalto efficace a prezzi competitivi. A tal fine, utilizzavano tutte le pratiche possibili per stimolare la concorrenza sui prezzi tra i fornitori di UDO (decisione impugnata, punto 33).

7

Per quanto riguarda la Dell, essa ha principalmente realizzato gare d’appalto mediante trattative online. Esse potevano avere una durata determinata o terminare dopo un periodo definito, ad esempio 10 minuti dopo l’ultima offerta, se nessun fornitore di UDO presentava nuove offerte. In taluni casi, la trattativa online poteva durare diverse ore se la gara d’appalto era più animata o se la durata delle trattative online era prolungata al fine di incitare i fornitori di UDO a continuare a fare offerte. Al contrario, anche quando la durata di una trattativa online era indeterminata e dipendeva dall’offerta finale, la Dell poteva annunciare in un dato momento la chiusura delle trattative online. La Dell poteva decidere di passare da una procedura mediante «sola graduatoria» a una procedura «alla cieca». La Dell poteva annullare la trattativa online qualora la gara d’appalto o il suo risultato fossero stati giudicati insufficienti e poteva, invece, condurre trattative bilaterali. Il processo di trattativa online era controllato dai gestori mondiali degli acquisti incaricati di tali operazioni presso la Dell (decisione impugnata, punto 37).

8

Per quanto riguarda la HP, le principali procedure di gara d’appalto utilizzate erano le domande di preventivi e le domande di preventivi elettronici. Le due procedure sono state realizzate online utilizzando la stessa piattaforma. Per quanto riguarda, da un lato, le domande di preventivi, esse erano trimestrali. Esse combinavano trattative online e trattative bilaterali offline divise in un determinato periodo, generalmente due settimane. I fornitori di UDO erano invitati a un turno di gara d’appalto aperto durante un periodo determinato per presentare il proprio preventivo sulla piattaforma online o mediante posta elettronica. Una volta terminato il primo turno di aste, la HP si riuniva con ogni partecipante e avviava trattative sulla base dell’offerta del fornitore di UDO al fine di ottenere la miglior offerta di ciascun fornitore senza divulgare l’identità o l’offerta presentata dagli altri fornitori di UDO. Per quanto riguarda, dall’altro lato, le domande di preventivi elettronici, esse erano di norma organizzate sotto forma di una gara d’appalto inversa. Gli offerenti si collegavano quindi alla piattaforma online all’ora specificata e la vendita all’asta iniziava al prezzo fissato dalla HP. I partecipanti che presentavano offerte progressivamente ridotte erano informati del loro posto in graduatoria ogni volta che era presentata una nuova offerta. Alla fine del tempo impartito, il fornitore di UDO che aveva presentato l’offerta più bassa vinceva la vendita all’asta e gli altri fornitori erano posti al secondo e terzo posto in graduatoria secondo le loro offerte (decisione impugnata, punti da 41 a 44).

B.   Procedimento amministrativo

9

Il 14 gennaio 2009, la Commissione ha ricevuto una domanda d’immunità ai sensi della sua comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17), presentata dalla società Koninklijke Philips NV (in prosieguo: la «Philips». Il 29 gennaio e il 2 marzo 2009 tale domanda è stata completata al fine di includervi, accanto alla Philips, la società Lite-On IT Corporation (in prosieguo: la «Lite-On») e la loro impresa comune Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation (in prosieguo: la «PLDS»).

10

Il 29 giugno 2009 la Commissione ha inviato una domanda di informazioni a imprese attive nel settore delle UDO.

11

Il 30 giugno 2009 la Commissione ha concesso un’immunità condizionata alla Philips, alla Lite-On e alla PLDS.

12

Il 4 e 6 agosto 2009, la Hitachi-LG Data Storage, Inc. e la Hitachi-LG Data Storage Korea, Inc. (in prosieguo, congiuntamente: la «HLDS») hanno presentato alla Commissione una domanda di riduzione dell’ammenda ai sensi della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese.

13

Il 18 luglio 2012, la Commissione ha avviato un procedimento e ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti di tredici fornitori di UDO, tra cui le ricorrenti. In tale comunicazione la Commissione ha indicato, in sostanza, che tali società avevano violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), avendo partecipato a un’intesa relativa alle UDO, che andava dal 5 febbraio 2004 al 29 giugno 2009, consistente a coordinare il proprio comportamento nelle gare di appalto organizzate da due produttori di computer, ovvero la Dell e la HP.

14

Il 29 ottobre 2012 le ricorrenti hanno presentato alla Commissione le proprie osservazioni sulla comunicazione degli addebiti.

15

Il 29 e 30 novembre 2012 tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti hanno partecipato a un’audizione dinanzi alla Commissione.

16

Il 14 dicembre 2012 la Commissione ha chiesto a tutte le parti di fornire i documenti rilevanti ricevuti dalla Dell e dalla HP durante il periodo dell’infrazione. Tutte le parti, comprese le ricorrenti, hanno risposto a tali richieste. Inoltre, ciascuna parte ha avuto accesso alla versione non riservata delle risposte fornite dagli altri fornitori di UDO.

17

Il 27 novembre 2013 le ricorrenti hanno depositato osservazioni complementari relative alle risposte delle altre parti.

18

Il 18 febbraio 2014 la Commissione ha adottato due comunicazioni degli addebiti aggiuntive al fine, a suo avviso, di integrare, modificare e chiarire le censure rivolte a taluni destinatari della comunicazione degli addebiti per quanto riguarda la loro responsabilità nella presunta infrazione.

19

Il 1o giugno 2015 la Commissione ha emesso una comunicazione degli addebiti supplementare. Tale nuova comunicazione degli addebiti aveva lo scopo di completare le comunicazioni degli addebiti precedenti dirigendo le censure sollevate in tali comunicazioni a enti giuridici ulteriori appartenenti ai gruppi d’imprese (società controllanti o enti assorbiti) che erano già destinatari della comunicazione degli addebiti.

20

I destinatari delle comunicazioni degli addebiti del 18 febbraio 2014 e del 1o giugno 2015 hanno fatto conoscere per iscritto il loro punto di vista alla Commissione ma non hanno, tuttavia, chiesto che si tenesse un’audizione.

21

Il 3 giugno 2015, la Commissione ha inviato un’esposizione dei fatti a tutte le parti. I destinatari dell’esposizione dei fatti hanno fatto conoscere il loro punto di vista alla Commissione per iscritto.

22

Il 21 ottobre 2015, la Commissione ha adottato la decisione C(2015) 7135 final, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39639 – Unità a dischi ottici) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

C.   Decisione impugnata

1. Infrazione in questione

23

Nella decisione impugnata la Commissione ha considerato che i partecipanti all’intesa avevano coordinato i loro comportamenti anticoncorrenziali, almeno dal 23 giugno 2004 al 25 novembre 2008. Essa ha precisato che tale coordinamento era effettuato mediante una rete di contatti bilaterali paralleli. Essa ha indicato che i partecipanti all’intesa intendevano adattare i loro volumi sul mercato e fare in modo che i prezzi si mantenessero a livelli più elevati di quelli che avrebbero avuto in assenza di tali contatti bilaterali (decisione impugnata, punto 67).

24

La Commissione ha precisato, nella decisione impugnata, che il coordinamento tra i partecipanti all’intesa riguardava i conti clienti della Dell e della HP, i due più importanti fabbricanti di prodotti di origine nel mercato mondiale dei PC. Secondo la Commissione, oltre alle trattative bilaterali con i loro fornitori di UDO, la Dell e la HP applicavano procedure di gara d’appalto standard, che avvenivano almeno ogni trimestre. Essa ha rilevato che i membri dell’intesa utilizzavano la loro rete di contatti bilaterali per manipolare tali procedure di gara d’appalto, ostacolando in tal modo i tentativi dei loro clienti di stimolare la concorrenza mediante i prezzi (decisione impugnata, punto 68).

25

Secondo la Commissione gli scambi regolari di informazioni hanno, in particolare, permesso ai membri dell’intesa di avere una conoscenza ben precisa delle intenzioni dei propri concorrenti ancor prima di impegnarsi nella procedura di gara d’appalto e, di conseguenza, prevedere la propria strategia concorrenziale (decisione impugnata, punto 69).

26

La Commissione ha aggiunto che a intervalli regolari, i membri dell’intesa scambiavano informazioni sui prezzi relativamente a conti clienti determinati nonché informazioni senza legami con i prezzi, quali la produzione esistente e la capacità di fornitura, lo stato del magazzino, la situazione rispetto alla graduatoria, il momento dell’introduzione di nuovi prodotti o di aggiornamenti. Essa ha rilevato che, inoltre, i fornitori di UDO sorvegliavano i risultati finali delle procedure di gara d’appalto chiuse, vale a dire la graduatoria, i prezzi e il volume ottenuti (decisione impugnata, punto 70).

27

La Commissione ha altresì indicato che, pur tenendo a mente che i membri dell’intesa dovevano tenere segreti i loro contatti nei confronti dei clienti, i fornitori utilizzavano, per contattarsi, i mezzi che ritenevano sufficientemente adatti a raggiungere il risultato voluto. Essa ha precisato che, peraltro, un tentativo di convocare una riunione di lancio per organizzare riunioni multilaterali regolari tra i fornitori di UDO era fallito nel 2003, dopo essere stato rivelato ad un cliente. Secondo la Commissione al suo posto vi sono stati contatti bilaterali, essenzialmente sotto forma di chiamate telefoniche e, talvolta, per mezzo di messaggi di posta elettronica, anche su indirizzi mail privati (hotmail) e servizi di messaggistica istantanei, o durante riunioni, principalmente a livello dei gestori dei conti mondiali (decisione impugnata, punto 71).

28

La Commissione ha constatato che i partecipanti all’intesa si contattavano regolarmente e che i contatti, principalmente per telefono, si intensificavano al momento delle procedure di gara d’appalto, durante le quali avvenivano diverse telefonate al giorno tra alcune coppie di partecipanti all’intesa. Essa ha precisato che, in genere, i contatti tra alcune coppie di partecipanti all’intesa erano significativamente più elevati di quelli tra altre coppie (decisione impugnata, punto 72).

2. Responsabilità delle ricorrenti

29

La responsabilità delle ricorrenti è stata ravvisata a causa, da un lato, della partecipazione diretta della TSST KR all’intesa, dal 23 giugno 2004 al 17 novembre 2008, in particolare per il coordinamento con altri concorrenti nei confronti della Dell e della HP e, dall’altro, dell’esercizio di un’influenza determinante da parte della TSST Giappone sulla sua controllata durante tutto il periodo dell’infrazione, come asserita dalla Commissione (decisione impugnata, punto 498).

3. Ammenda inflitta alle ricorrenti

30

Quanto al calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente, la Commissione si è basata sugli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti per il calcolo delle ammende»).

31

Innanzitutto, per determinare l’importo di base dell’ammenda, la Commissione ha considerato che, tenuto conto delle differenze significative nella durata della partecipazione dei fornitori e al fine di rendere al meglio l’effetto reale dell’intesa, era opportuno ricorrere a une media annuale calcolata sulla base del valore reale delle vendite realizzate dalle imprese durante i mesi civili completi della loro rispettiva partecipazione all’infrazione (decisione impugnata, punto 527).

32

La Commissione ha, infatti, chiarito che il valore delle vendite è stato calcolato sulla base delle vendite di UDO destinate ai PC fatturati alle società della HP e della Dell situate nel SEE (decisione impugnata, punto 528).

33

La Commissione ha, peraltro, considerato che, poiché il comportamento anticoncorrenziale nei confronti della HP era iniziato più tardi e al fine di tenere conto dell’evoluzione dell’intesa, il valore rilevante delle vendite sarebbe calcolato separatamente per la HP e per la Dell, e che sarebbero applicati due coefficienti moltiplicatori in funzione della durata (decisione impugnata, punto 530).

34

La Commissione ha, quindi, deciso che, poiché gli accordi di coordinamento dei prezzi rientravano, per loro stessa natura, nelle infrazioni più gravi di cui all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE, e che l’intesa si estendeva almeno al SEE, la percentuale applicata a titolo della gravità nel caso di specie era del 16% per tutti i destinatari della decisione impugnata (decisione impugnata, punto 544).

35

Poi, la Commissione ha indicato che, alla luce delle circostanze del caso di specie, essa aveva deciso di aggiungere un importo del 16% a fini di dissuasione (decisione impugnata, punti 554 e 555).

36

Inoltre, poiché l’importo di base adeguato dell’ammenda inflitta alle ricorrenti non raggiungeva il massimale del 10% del loro fatturato, la Commissione non ha dovuto effettuare un ulteriore adeguamento ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1) (decisione impugnata, punti da 570 a 572).

37

Il dispositivo della decisione impugnata, nella parte in cui riguarda le ricorrenti, recita quanto segue:

«Articolo 1

Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE, avendo partecipato, durante i periodi indicati, a un’infrazione unica e continuata, composta da diverse infrazioni distinte, nel settore delle unità a dischi ottici, nell’insieme del SEE, consistita in accordi di coordinamento dei prezzi:

(…)

h)

[le ricorrenti] dal 23 giugno 2004 al 17 novembre 2008, per il loro coordinamento nei confronti della Dell e della HP.

(…)

Articolo 2

Per l’infrazione di cui all’articolo 1, sono inflitte rispettivamente le seguenti ammende:

(…)

d)

[le ricorrenti], congiuntamente e in solido: EUR 41304000».

II. Procedimento e conclusioni delle parti

38

Con atto introduttivo depositato alla cancelleria del Tribunale il 5 gennaio 2016, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

39

La Commissione ha depositato il suo controricorso il 21 luglio 2016.

40

Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 91 del suo regolamento di procedura, ha invitato la Commissione a fornire taluni documenti relativi a dichiarazioni riservate. La Commissione ha indicato che essa non poteva produrre le trascrizione di tali dichiarazioni riservate, depositate nell’ambito del suo programma di clemenza.

41

Con ordinanza del 23 aprile 2018, adottata in forza, da un lato, dell’articolo 24, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e, dall’altro, dell’articolo 91, lettera b), e dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale (Quinta Sezione), ha ordinato alla Commissione di produrre tali trascrizioni.

42

La Commissione ha prodotto tali trascrizioni il 24 aprile 2018. Esse potevano essere consultate dagli avvocati delle ricorrenti presso la cancelleria del Tribunale entro il 30 aprile 2018, alle 17.

43

Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all’udienza del 3 maggio 2018.

44

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

Annullare, in tutto o in parte, la decisione impugnata;

inoltre, in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda loro inflitta;

condannare la Commissione alle spese.

45

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare le ricorrenti alle spese.

III. In diritto

46

A sostegno del ricorso le ricorrenti deducono nove motivi. Il primo verte sulla violazione delle forme sostanziali e dei diritti della difesa, il secondo, sulla mancanza di competenza della Commissione ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE, il terzo, su errori di fatto e di diritto nella determinazione dell’estensione geografica dell’infrazione, il quarto, su errori di fatto e di diritto nella constatazione di un’infrazione unica e continuata, il quinto, su errori di fatto e di diritto relativamente alla loro asserita conoscenza dell’intera infrazione, il sesto, su errori di fatto e di diritto in merito alla data di inizio della loro partecipazione all’intesa, il settimo, sulla mancata prova della loro partecipazione a pratiche concordate o ad accordi anticoncorrenziali, l’ottavo, sulla violazione del diritto a una buona amministrazione in ragione della durata eccessiva dell’inchiesta e, il nono, presentato in via subordinata, sugli errori commessi dalla Commissione nel calcolo dell’importo dell’ammenda.

A.   Sul primo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali e dei diritti della difesa

[omissis]

1. Sulla prima parte, vertente su un’incoerenza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione impugnata per quanto riguarda la qualificazione giuridica del comportamento contestato

[omissis]

56

La nozione di infrazione unica e continuata presuppone una serie di condotte adottate da varie imprese per perseguire un unico fine economico anticoncorrenziale (sentenze del 24 ottobre 1991, Rhône-Poulenc/Commissione, T‑1/89, EU:T:1991:56, punti 125126).

57

Deriva, quindi, dalla nozione stessa di infrazione unica e continuata, che essa presuppone una «serie di condotte o di infrazioni». Le ricorrenti non possono, quindi, affermare che, avendo ritenuto, oltre a una infrazione unica e continuata, che essa fosse composta di diverse «infrazioni distinte», la Commissione ha incluso una qualificazione giuridica ulteriore nell’articolo 1 della decisione impugnata, poiché sono proprio tali serie di comportamenti anticoncorrenziali a costituire detta infrazione unica.

58

Si deve considerare, di conseguenza, che non sussiste alcuna incoerenza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione impugnata ove essa indica che l’infrazione unica e continuata era composta da varie «infrazioni distinte».

[omissis]

2. Sulla seconda e terza parte, vertenti su un’assenza di motivazione derivante da contraddizioni nella decisione impugnata per quanto riguarda la qualificazione giuridica dell’asserita infrazione

[omissis]

81

Orbene, la circostanza che né il dispositivo né il punto 352 della decisione impugnata identifichino le «infrazioni distinte» non costituisce un’assenza di motivazione della decisione suddetta, poiché tali infrazioni non comportano una qualificazione giuridica ulteriore che possa essere specificata. Infatti, da un lato, come risulta dai punti 57 e 65 supra, la sola qualificazione giuridica dell’infrazione di cui trattasi è quella di «infrazione unica e continuata» che presuppone una «serie di condotte o di infrazioni». Dall’altro, tali condotte o infrazioni asserite, composte da diversi contatti, sono state esposte in modo dettagliato nel testo della decisione impugnata stessa e elencati al suo allegato I.

[omissis]

3. Sulla sesta parte, vertente su una violazione dei diritti della difesa per quanto riguarda gli elementi di prova contenuti nella decisione impugnata

[omissis]

a) Sul terzo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione in ragione del fatto che nella decisione impugnata vi sono rinvii all’allegato I della stessa

[omissis]

157

Peraltro, durante l’udienza, le ricorrenti hanno fatto valere che i riferimenti o i numeri d’identificazione utilizzati per elencare i contatti nella comunicazione degli addebiti non corrispondevano ai riferimenti utilizzati nell’allegato a tale documento o nella decisione impugnata e nel suo allegato e che, perciò, i loro diritti della difesa sono stati violati.

158

Va rilevato, in limine, che le ricorrenti contestano nuovamente in modo generale tale differenza di riferimenti senza fornire il minimo indizio concreto relativamente alle affermazioni contestate né indicare come i loro diritti della difesa sarebbero stati violati.

159

Orbene, se è vero che la nomenclatura dei documenti che recensiscono i contatti differisce tra la comunicazione degli addebiti e il suo allegato o la decisione impugnata e il suo allegato, rimane il fatto che gli elementi menzionati in tali documenti sono i medesimi e che, quindi, tali elementi sono sempre identificabili. Infatti, se, per esempio, nella comunicazione degli addebiti il documento relativo al contatto che ha avuto luogo con la TSST nel giugno 2004 reca, nella comunicazione degli addebiti, l’indicazione «ID 490 pag. 70», il medesimo documento è citato nel suo allegato I e nella decisione impugnata e nel suo allegato con l’indicazione «ID 490/70». Peraltro, l’intestazione dell’allegato I alla comunicazione degli addebiti, nonché quella della tabella di cui all’allegato alla decisione impugnata spiegano chiaramente che la menzione del documento «ID 490 pag. 70» corrisponde al documento 490 (ID) e che detto documento è menzionato alla pagina 70. Pertanto, le ricorrenti non possono invocare una violazione dei loro diritti della difesa.

160

In ogni caso, si deve constatare che tanto il testo della comunicazione degli addebiti o quello della decisione impugnata quanto i loro rispettivi allegati contengono informazioni sufficienti che consentono di identificare i contatti contestati. Infatti, ogni volta che è menzionato un contatto, lo sono anche il comportamento contestato, il periodo della condotta di infrazione, i partecipanti, i clienti o gli appalti interessati, in modo da consentire di identificare facilmente il contatto di cui trattasi. Pertanto, le ricorrenti non possono invocare una violazione dei loro diritti della difesa.

[omissis]

B.   Sul terzo motivo, vertente su errori di fatto e di diritto nella determinazione della portata geografica dell’infrazione

[omissis]

198

Orbene, va indicato che le ricorrenti confondono, da un lato, la competenza della Commissione ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE alla luce del diritto internazionale pubblico per quanto riguarda un accordo, una decisione o una pratica concordata che è stata contestata ai sensi del secondo motivo, e, dall’altro, la portata geografica dell’accordo, della decisione o pratica concordata di cui trattasi. Infatti, si deve rilevare, come ha fatto la Commissione, che, mentre l’attuazione del comportamento nel SEE è rilevante al fine di stabilire la competenza della Commissione, la zona geografica coperta da tale comportamento è determinata dai comportamenti rilevanti dell’intesa e dal suo funzionamento. Di conseguenza, come risulta dal fascicolo, la Commissione ha giustamente considerato che la portata dell’intesa riguardava la totalità del SEE.

[omissis]

C.   Sul quarto motivo, vertente su errori di fatto e di diritto nella constatazione di una infrazione unica e continuata

[omissis]

1. Sulla prima parte, vertente sulla necessità di dimostrare un nesso di complementarità per giustificare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata

[omissis]

205

Orbene, è sufficiente ricordare che, come già rilevato al punto 123 supra, il criterio che determina l’esistenza di una infrazione unica e continuata è quello secondo il quale i diversi comportamenti facenti parte dell’infrazione rientrano in un «piano d’insieme» che persegue un unico obiettivo. Inoltre, non è necessario verificare se detti comportamenti presentino un nesso di complementarità per qualificarli come infrazione unica e continuata, nel senso che ogni comportamento contestato è destinato a far fronte ad una o più conseguenze del normale gioco della concorrenza e contribuisce, per interazione, alla realizzazione di tutti gli effetti anticoncorrenziali voluti dai loro autori (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Siemens e a./Commissione, C‑239/11 P, C‑489/11 P e C‑498/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:866, punti 247248).

[omissis]

2. Sulla seconda parte, vertente su errori di fatto e diritto relativamente ai contatti asseriti dalla Commissione che dimostrano l’esistenza di una infrazione unica e continuata

[omissis]

230

Si deve indicare che il fatto che talune caratteristiche dell’intesa siano evolute nel corso del tempo, in particolare l’inclusione di nuovi parteciparti, la loro diminuzione o l’estensione dell’intesa in modo da includere anche la HP, non può impedire alla Commissione di qualificare tale intesa come infrazione unica e continuata dal momento che l’obiettivo dell’intesa rimane invariato (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2011, Aalberts Industries e a./Commissione, T‑385/06, EU:T:2011:114, punto 10). Peraltro, si deve osservare, come ha fatto la Commissione, che il fatto che la Quanta Storage, Inc. (in prosieguo: la «Quanta») abbia partecipato ai contatti collusivi nei confronti sia della Dell sia della HP poco tempo dopo la sua adesione all’intesa mette in risalto l’esistenza di un piano d’insieme tendente a falsare la concorrenza che è continuato, indipendentemente dalla circostanza che talune imprese abbiano abbandonato la loro partecipazione a detta infrazione unica (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2013, Masco e a./Commissione, T‑378/10, EU:T:2013:469, punti 119120).

[omissis]

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Toshiba Samsung Storage Technology Corp. e la Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. sopporteranno le loro spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

 

Gratsias

Labucka

Ulloa Rubio

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 luglio 2019.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

Top