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Document 62016CN0430

    Causa C-430/16 P: Impugnazione proposta il 2 agosto 2016 dalla Bank Mellat avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 giugno 2016, causa T-160/13: Bank Mellat/Consiglio

    GU C 371 del 10.10.2016, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.10.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 371/7


    Impugnazione proposta il 2 agosto 2016 dalla Bank Mellat avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 giugno 2016, causa T-160/13: Bank Mellat/Consiglio

    (Causa C-430/16 P)

    (2016/C 371/09)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Bank Mellat (representante: S. Zaiwalla P. Reddy, Z. Burbeza, Solicitors, M. Brindle QC, R. Blakeley, J. MacLeod, Barristers)

    Altre parti nel procedimento:

    Consiglio dell’Unione europea,

    Commissione europea,

    Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza;

    annullare l’articolo 1, punto 15, del regolamento 1263 (1) nella sua interezza oppure nella parte in cui riguarda la ricorrente;

    dichiarare che l’articolo 1, punto 6, della decisione 635 (2) è inapplicabile alla ricorrente, e

    condannare il Consiglio a sopportare le spese del giudizio d’impugnazione e quelle del procedimento dinanzi al Tribunale.

    Motivi e principali argomenti

    1.

    La ricorrente, Bank Mellat (la «Bank»), propone appello contro la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 giugno 2016 nella causa T-160/13, Bank Mellat/Consiglio, EU:T:2016:331 (la «sentenza»). In sintesi, la Bank sostiene che il Tribunale ha errato perché non ha accolto la sua richiesta di annullare o dichiarare inapplicabili alla Bank diverse misure costitutive di un «Embargo finanziario» nei confronti della Bank, vale a dire:

    (1)

    l’articolo 1, punto 15, del Regolamento del Consiglio (UE) n. 1263/2012;

    (2)

    l’articolo 1, punto 6, della decisione 2012/635/PESC.

    2.

    In particolare, la Bank ha identificato tre motivi d’impugnazione relativi a errori di diritto nella valutazione del merito del ricorso della Bank da parte del Tribunale:

    (1)

    Il Tribunale ha errato in diritto nell’interpretazione ed applicazione del requisito della «necessità» di cui all’articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») (primo motivo).

    (2)

    Il Tribunale ha errato nel dichiarare che il Financial Embargo era proporzionato, con conseguenti ulteriori specifici errori di diritto (secondo motivo).

    (3)

    Il Tribunale ha errato nel ritenere che il Financial Embargo fosse rispettoso di altri principi generali del diritto dell’UE (terzo motivo).

    3.

    La Bank ha inoltre identificato due motivi generali d’impugnazione riguardo ad errori di diritto nella valutazione da parte del Tribunale dell’ammissibilità di talune parti del ricorso della Bank:

    (1)

    Il Tribunale ha erroneamente separato taluni elementi del Financial Embargo e ha ritenuto che il ricorso della Bank nei loro riguardi fosse inammissibile (quarto motivo).

    (2)

    Il Tribunale ha errato nel ritenere in particolare di non avere giurisdizione, ai sensi dell’articolo 275 TFUE, per statuire sull’impugnazione dell’articolo 1, punto 6, della decisione 2012/635/PESC da parte della Bank (quinto motivo).

    4.

    La Bank chiede rispettosamente alla Corte di annullare la sentenza e di pronunciare una decisione che accolga le sue richieste.


    (1)  Regolamento (UE) n. 1263/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012 , che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2012, L 356, pag. 34).

    (2)  Decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012 , che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2012, L 282, pag. 58).


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